CASS
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 19701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19701 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NS EP nato a [...] il [...] LO ED RI nato a [...] il [...] NA NT nato a [...] il [...] AN NO AL nato a [...] il [...] AN TO nato a [...] il [...] DI MA IO nato a [...] il [...] LA RO AS nato a [...] il [...] LO IO EP nato a [...] il [...] LA TO nato a [...] il [...] IN SO nato a [...] il [...] IN ES nato a [...] il [...] CA CA nato a [...] il [...] EM VA nato a [...] il [...] RI VA nato a [...] il [...] AN AL nato a [...] il [...] AR IN nato a [...] il [...] AN NO LE nato a [...] il [...] RA ROLIA nato a [...] il [...] TO EP nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 1 Num. 19701 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA EP Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 21/02/2025 avverso la sentenza DE 09/11/2023 DEla CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore AL CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'Avv. BARCELLONA ETTORE si riporta a quanto dedotto nelle memorie difensive e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. L'Avv. AMATO FAUSTO MARIA si riporta a quanto dedotto nelle memorie difensive e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. L'Avv. D'AMICO FELICIA si riporta a quanto dedotto nelle memorie difensive e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. L'Avv. RIGGI PIETRO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. BARONE ANGELO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. RIZZUTI VA conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. DE LISI SO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. REINA NT conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. SPECIALE DEBORA conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. SOTTOSANTI IO conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. VIGNA DAVIDE conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. LO IO NT conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. RUBINO CONCETTA conclude chiedendo l'accoglinnento DE ricorso. L'Avv. SALEMI RO conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. PACE TO conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO La sentenza impugnata 1. Con sentenza emessa in data 09 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo, riformando solo in relazione all'imputato AN MA la sentenza emessa in data 09 settembre 2021 dal Giudice DEl'udienza preliminare DE Tribunale di Palermo nei confronti di OL NO, LF NN, NN ER, NN EM, VE VI, SA PR, TO Di AG, AN RA, ES NZ, OM NZ, SA LA, OM La SA, SE Lo AS, ND MA, AN MA, ET LE IT, SAlia PU, SE NS e SE TO, ha condannato: - OL NO alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 22), commesso in concorso con VE VI e SE NS il 06/10/2016 e il 24/01/2017, acquisendo fittiziamente la titolarità DEle quote DEla EL AS SR in favore DE NS, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- LF NN alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., contestato al capo 13), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere in concorso con AN MA, SAlia PU e ND MA, in data 10/09/2017, attribuito fittiziamente alle due coimputate la titolarità DEl'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- NN ER alla pena di anni tre di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 512-bis, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 15), per avere in concorso con ET LE IT, in data 12/09/2016, attribuito fittiziamente a UR ER la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Musotto n. 7, agendo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio, e al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso;
- NN EM alla pena di anni quattordici di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 cod. pen., contestato al capo 1), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e 3 armata denominata "Cosa Nostra", in particolare dirigendone l'attività nell'ambito DE mandamento di SS di RI e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione, con le aggravanti di cui agli artt. 99 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- VE VI alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all'art. 512-bis, cod. pen., contestato al capo 21), per avere acquisito fittiziamente, in favore DE coimputato SE NS, la titolarità di un'azienda agricola sita in località Bellolampo, il 27/03/2018, e di cui all'art. 512- bis cod. pen., contestato al capo 22), commesso in concorso con OL NO e SE NS in data 24/01/2017, acquisendo fittiziamente la titolarità DEle quote DEla EL AS SR in favore DE NS, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- SA PR alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, ponendosi a completa disposizione di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI-Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- TO Di AG alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo da anello di collegamento tra la famiglia mafiosa DEla RRtta e quella di SS di RI, ponendosi a completa disposizione di SE TO e di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì 4 al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI e Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI-Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- AN RA alla pena di anni undici, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; e per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1, cod. pen., contestato al capo 18), per avere 1'11 aprile 2017, in concorso con OM NZ e AN MA, intestato fittiziamente al coimputato AN IA l'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- ES NZ alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- OM NZ alla pena di anni sedici di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 1), 4) esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3- 5 bis, cod. pen., 5) limitatamente al segmento temporale dal 15/11/2017 al 30/07/2018, 10), 12), 18), 24) limitatamente al periodo fra marzo 2017 e il 18/11/2017; condannandolo, quanto al capo 1), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare dirigendone l'attività nell'ambito DE mandamento di SS di RI e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione, con le aggravanti di cui agli artt. 99 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011; quanto al capo 4), per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159/2011, commesso il 18/04/2018 in danno di SArio e NC MA;
quanto al capo 5), per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n.
3 -bis, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159/2011, commesso dal 15/11/2017 al 30/07/2018 in danno di EO e UR Ottini;
quanto al capo 10), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bis.1 cod. pen., per avere il 08/11/2017, in concorso con SE TO, intestato fittiziamente a quest'ultimo quote DEla società Sicily in Food SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 12), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bís.1 cod. pen., per avere il 25 giugno 2018, in concorso con ET LE IT, SE TO e OM La SA, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 18), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bis.1, cod. pen., per avere 111/04/2017, in concorso con AN RA e AN MA, intestato fittiziamente a AN IA la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12, agendo e al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 24), per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 99 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, 416-bis.1 cod. pen., per avere in più occasioni, tra il marzo 2017 e il marzo 2019, violato le prescrizioni DEla misura DEla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a lui applicata con decreto n. 416/03 M.P. emesso il 29/02/1984 e notificato il 18/11/2013, intrattenendo 6 rapporti di frequentazione diretta e indiretta con numerosi soggetti pregiudicati;
agendo quale appartenente ad un'associazione di tipo mafioso e al fine di agevolare l'attività di "Cosa Nostra" sul territorio;
altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- SA LA alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., contestato al capo 11), per essersi il 31 gennaio 2017, in concorso con AN MA, attribuito fittiziamente, al posto DE MA, la titolarità DEl'impresa apparentemente operante nelle forme DEl'impresa individuale denominata Edildecor di LA SA, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio;
- OM La SA alla pena di anni tre di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 99, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 12), per avere il 25 giugno 2018, in concorso con OM NZ. ET LE IT e SE TO, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
- SE Lo AS alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, curando gli interessi di OM NZ e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI-Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- ND MA alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., contestato al capo 13), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi, in concorso con LF NN, AN MA e SAlia PU, in data 10/09/2017, 7 attribuita fittiziamente la titolarità DEl'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio. - AN MA, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 02 aprile 2012, irrevocabile in data 12 novembre 2012, alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione (di cui anni dodici e mesi quattro di reclusione per i reati giudicati in questo processo), e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 11), 13) esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e 18) DEl'imputazione; condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, quale collaboratore di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 11), per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., per avere il 31 gennaio 2017, in concorso con SA LA, intestato fittiziamente a quest'ultimo la titolarità DEl'impresa apparentemente operante nelle forme DEl'impresa individuale denominata Edildecor di LA SA, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio;
quanto al capo 13), per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., per avere in data 10/09/2017, in concorso con LF NN, SAlia PU e ad ND MA, intestato fittiziamente alle due coimputate l'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
quanto al capo 18), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bís.1 cod. pen., per avere in data 11 aprile 2017, in concorso con AN RA e OM NZ, intestato fittiziamente a AN IA la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. Altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria S.C.S. Onlus, Confesercenti Provincia di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
8 - ET LE IT alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 12), 15) e 16); condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare rappresentando e curando gli interessi economici DEla famiglia di SS di RI, quale collaboratore di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 12), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il 25 giugno 2018, in concorso con OM NZ, SE TO e OM La SA, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso;
quanto al capo 15), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il 12 settembre 2016, in concorso con NN ER, attribuito fittiziamente a UR ER la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Musotto n. 7, agendo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio, e al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 16), per il reato di cui agli artt. 4, comma 4 -bis legge n. 401/1989 e 416-bis.1, cod. pen., per avere, come accertato il 21 febbraio 2017, in concorso con UR ER e AV CI, separatamente giudicati, svolto presso il centro scommesse sito in Palermo via Musotto n. 7, in assenza di autorizzazioni, un'attività organizzata per la raccolta di scommesse per via telematica collegate a siti internet di bookmakers stranieri non autorizzati ad operare in Italia, agendo avvalendosi DE metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria SCS Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- SAlia PU alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 13), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi, in concorso con LF NN, AN MA e ND MA, in data 10/09/2017, attribuita 9 fittiziamente la titolarità DEl'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- SE NS alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 21) e 22) DEl'imputazione; condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare quale appartenente alla famiglia di UD, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 21), per il reato di cui agli artt. 99 e 512-bis cod. pen., per avere il 27 marzo 2018, in concorso con VE VI, intestato fittiziamente a quest'ultima la titolarità di un'azienda agricola sita in località Bellolampo, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio;
quanto al capo 22), per il reato di cui agli artt. 99 e 512-bis cod. pen., per avere il 06/10/2016 e il 24/01/2017, in concorso con OL NO e VE VI, intestato fittiziamente a queste ultime, con due operazioni negoziali, la titolarità DEle quote DEla EL AS SR, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio. Altresi condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- SE TO alla pena di anni dodici di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 10), 12), 23) limitatamente alla detenzione DEla pistola cal. 38; condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare appartenendo alla famiglia di SS di RI, quale collaboratore di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 10), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per essersi il 08 novembre 2017, in concorso con OM NZ, 10 intestato fittiziamente quote DEla società Sicily in Food SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 12), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il 25 giugno 2018, in concorso con OM NZ, ET LE IT e OM La SA, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 23), per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e 416-bis.1 cod. pen., per avere, come accertato nel maggio 2019, detenuto illegalmente una pistola cal. 38, agendo avvalendosi DE metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività DEl'associazione di tipo mafioso "Cosa Nostra". Altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo. 2. La Corte di secondo grado, valutando in primo luogo le questioni comuni poste dai vari appellanti, ha ribadito la sussistenza DEla condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa riportandosi, per l'inquadramento DEla fattispecie, alle questioni di diritto affrontate dalla sentenza Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari. Ha inoltre ribadito la sussistenza, a carico di tutti gli imputati a cui sono contestate, DEle aggravanti di cui al quarto e al sesto comma DEl'art. 416-bis cod. pen., in quanto tutti i relativi imputati sono accusati di partecipare all'associazione "Cosa Nostra", sia pure quali affiliati a singole famiglie, ed è ormai un dato notorio, storicamente e giuridicamente acquisito, quello DEla struttura piramidale di tale consorteria criminale, struttura che la sentenza impugnata, peraltro, ha ribadito. La sussistenza DEla natura armata DEl'associazione di appartenenza e DE finanziamento DEle attività economiche con il riciclaggio dei proventi dei DEitti deve essere verificata, perciò, facendo riferimento non alle singole famiglie, ma alla struttura nella sua interezza. La Corte di appello ha in particolare ribadito, richiamando il principio dettato da Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, Iavarazzo, la natura oggettiva DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e la sua sussistenza come fatto notorio, essendo il finanziamento di attività economiche mediante i proventi illeciti dei vari DEitti un'attività tipica di "Cosa Nostra", peraltro dimostrata anche in questo processo, in cui è stata accertata l'acquisizione di numerose attività commerciali in vari settori, compiuta dai singoli imputati. Ha confermato la sussistenza 11 DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. deducendo la disponibilità di armi e la conoscenza DEla natura armata DEl'associazione, oltre che dal fatto notorio, dalla condanna di TO in questo processo per il possesso di una pistola, e dalle condanne già riportate da numerosi coimputati per analoghe condotte o per DEitti commessi con l'uso di armi da fuoco. 3. Esaminando, poi, le posizioni dei singoli imputati, ha confermato la responsabilità di OM NZ per tutti i reati a lui ascritti. Quanto all'accusa di partecipazione a Cosa Nostra con posizione di vertice nella famiglia di SS di RI, mantenuta quanto meno sino alla scarcerazione di NN EM, la Corte ha ribadito la credibilità dei vari collaboratori di giustizia, riesaminando in modo dettagliato le loro dichiarazioni, e l'interpretazione DEle intercettazioni più significative, respingendo le eccezioni di inutilizzabilità di queste ultime per le medesime ragioni esposte dal giudice di primo grado. In merito al reato a lui ascritto al capo 1), ha perciò ribadito la sussistenza di prove attestanti il suo ruolo dirigenziale e la sussistenza DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. Ha confermato la sussistenza DE DEitto di estorsione contestato al capo 4) e di quello contestato al capo 5), ritenendo provato, dalle intercettazioni richiamate, che in entrambi gli episodi l'NZ è intervenuto, forte DE prestigio quale reggente DEla famiglia di SS di RI, per appianare il contrasto con altra famiglia mafiosa, ribadendo le competenze territoriali di ciascuna nel campo DEle estorsioni ed agendo anche a tutela degli interessi DEla propria famiglia. Ha confermato la sussistenza DE DEitto contestato al capo 10), con la relativa aggravante, anch'esso provato non solo dalla proprietà DEl'NZ sull'immobile in cui aveva sede l'attività commerciale in questione, ma soprattutto da quanto emergente dalle intercettazioni. Ha confermato la sussistenza DE DEitto contestato al capo 12), con la relativa aggravante, ritenendolo provato dalle intercettazioni dettagliatamente esaminate dal giudice di primo grado. Ha confermato la sussistenza DE DEitto contestato al capo 18), con la relativa aggravante, ritenendo anch'esso provato dalle intercettazioni. Infine ha ribadito la sussistenza DE reato contestato al capo 24), ritenendo integrato il requisito DEl'abitualità di frequentazione con soggetti pregiudicati per il numero degli incontri, la caratura criminale dei soggetti incontrati, le cautele adottate nelle varie occasioni. Anche i motivi di appello relativi alla concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. 12 3.1. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di NN EM per il reato a lui ascritto al capo 1) ritenendo provata, dall'esame complessivo di tutte le intercettazioni specificamente indicate, dagli incontri con i sodali, tra cui in particolare OM NZ, e dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la sua attiva partecipazione al sodalizio, ripresa immediatamente dopo la fine DEla sua lunga detenzione. Ha ritenuto altresì provato il ruolo direttivo da lui assunto all'interno DEla famiglia di SS di RI, attraverso le intercettazioni esaminate già dal giudice di primo grado, da interpretare in modo non parcellizzato, e attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la sua partecipazione alle riunioni di vertice, in parte riscontrate dalle stesse intercettazioni. Ha respinto i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio. Ha invece accolto l'appello con riferimento alla disposta confisca DEla somma di euro 18.805,00, rinvenuta durante la perquisizione nella camera da letto DEla figlia, ed ha revocato detta misura, ritenendo non provata l'appartenenza di quel denaro all'imputato, essendo compatibile con le entrate registrate dalla pizzeria gestita dai suoi figli. 3.2. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di SA PR per il reato a lui ascritto al capo 2), ritenendo provata, dall'esame complessivo di tutte le intercettazioni, che la Corte nuovamente ha indicato ed esaminato, e dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la sua partecipazione al sodalizio criminoso costituito dalla famiglia di SS di RI, mettendosi a disposizione per compiere le più svariate attività, soprattutto eseguendo le direttive di OM NZ. 3.3. La sentenza ha ribadito la responsabilità di TO Di AG per il reato a lui ascritto al capo 2). In primo luogo ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti successivamente al 09/10/2019, che questo ricorrente afferma essere il termine di scadenza DEle indagini a suo carico, sia ritenendo correttamente disposte le varie proroghe e l'ultimo aggiornamento, sia richiamando l'indirizzo giurisprudenziale circa la non rilevabilità di tale vizio a seguito DEla scelta di procedere con il rito abbreviato. Quindi ha respinto nuovamente la richiesta di rinnovazione istruttoria, riportandosi all'ordinanza in atti. Ha ritenuto provata la responsabilità di questo imputato dall'esame complessivo di tutte le intercettazioni, in molte quali lo stesso ricorrente è il soggetto intercettato, dettagliatamente esaminate e interpretate in modo conforme al giudice di primo grado, valutando irrilevante il fatto che egli non sia menzionato da alcun collaboratore di giustizia come appartenente al sodalizio criminoso, ritenendo tale circostanza dovuta 13 all'appartenenza di questi ultimi ad altri gruppi mafiosi, oppure alla risalenza nel tempo DEla loro collaborazione, o infine dovuta all'essere, i collaboratori, dei soggetti ai vertici DEle rispettive associazioni, e perciò intrattenenti rapporti solo con i pari grado. Come per gli altri appellanti, ha respinto tutti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 3.4. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di AN RA per i due reati a lui ascritti ai capi 2) e 18). In primo luogo ha ritenuto provata la sua partecipazione al sodalizio criminoso costituito dalla famiglia di SS di RI, in particolare gestendo il settore DEle scommesse, come contestato al capo 2), dalle varie conversazioni intercettate, valutando significativi anche gli scambi di informazioni, gli incontri e le frequentazioni di soggetti affiliati a clan mafiosi, quanto meno come riscontro alle predette conversazioni. Ha ritenuto costituire dei riscontri anche le dichiarazioni dei collaboratori CA e OL, di cui la sentenza ha ribadito l'attendibilità, respingendo le censure DE ricorrente. In merito al reato contestato al capo 18), inoltre, la Corte ha ribadito la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, essendo sufficiente, per la finalità elusiva, che l'autore possa presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione, e la sussistenza DEl'aggravante DEla finalità di agevolare il clan mafioso, deducibile da molte DEle conversazioni intercettate e dal fatto che l'attività DEl'agenzia di scommesse poteva svolgersi solo sotto le direttive DE caponnafia. Infine la Corte ha respinto tutti i motivi di appello subordinati, relativi al trattamento sanzionatorio e alla confisca disposta sull'immobile sito in RRtta, località Piano DEl'Occhio. 3.5. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di ES NZ per il reato a lui ascritto al capo 2), ritenendo provata, dalle dichiarazioni dei collaboratori PO ON e VI OL, che la Corte nuovamente ha valutato quanto a credibilità e rilevanza, la sua persistente partecipazione al sodalizio criminoso, sia pure limitatamente alla famiglia di SS di RI, potendo egli operare solo all'interno di tale famiglia e DE suo mandamento. Secondo la Corte tali dichiarazioni si riscontrano a vicenda, ed anche le intercettazioni le riscontrano e confermano la partecipazione al sodalizio di questo imputato, sia quelle in cui il cugino OM NZ si rivolge ad esponenti qualificati per rimuovere la limitazione applicata all'imputato, sia quelle dalle quali si ricava il contributo da lui fornito all'associazione, e che vengono nuovamente indicate ed esaminate, deducendo da esse anche il necessario dolo. 14 La sentenza ha ribadito altresì la rilevanza e significatività DEle frequentazioni di questo imputato con altri sodali, sia per la loro non occasionalità, sia per gli accorgimenti impiegati, che fanno escludere una loro natura DE tutto lecita. La Corte di appello ha poi escluso l'applicabilità DEl'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., conformandosi sul punto alla giurisprudenza di legittimità relativa all'appartenenza ad associazioni criminali nel caso di compresenza di oltre cinque persone, ed ha respinto ogni altra doglianza, in merito al trattamento sanzionatorio, alla legittimazione DEle parti civili alla costituzione, e alla utilizzabilità DEle indagini svolte dopo il decorso DE tempo da cui il nome DEl'imputato avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati, respingendo anche una richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, 405 e 407 cod. proc. pen. 3.6. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SE Lo AS per il reato a lui ascritto al capo 2). Premesso il rigetto DEl'eccezione di nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio per il mancato espletamento DEl'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., perché depositata nel termine di legge, il giorno prima DEl'arrivo DEla raccomandata contenente la richiesta di interrogatorio, ha ritenuto provata la partecipazione di questo imputato alla famiglia di SS di RI, occupandosi in particolare DEle questioni economiche, dalle intercettazioni, anche in questo caso nuovamente valutate e interpretate conformemente alla sentenza di primo grado. Le dichiarazioni DE collaboratore PO ON, di cui è stata ribadita la utilizzabilità, sono state ritenute confermative DEle prove costituite dalle intercettazioni. Sono state respinte, infine, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. 3.7. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di AN MA per tutti i reati a lui ascritti. Anche in questo caso la Corte ha respinto il motivo di appello relativo all'asserita inutilizzabilità DEle indagini svolte dopo la scadenza dei termini per la mancanza DE decreto di riapertura DEle indagini, trattandosi di inutilizzabilità fisiologica che il giudice DEl'udienza preliminare non ha l'obbligo di rilevare prima DEl'ammissione al rito abbreviato ed essendo tale eccezione, peraltro, infondata nel merito. Ha quindi ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2), per il periodo successivo ad una precedente condanna per il DEitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., dalle intercettazioni indicate, nuovamente interpretate e valutate, dalle frequentazioni con vari esponenti mafiosi di spicco, ritenute significative per 15 la loro non occasionalità e per gli accorgimenti impiegati per occultarle, dalle dichiarazioni DE collaboratore CA, relative al periodo in contestazione. Ha poi ritenuto provata la responsabilità di questo imputato, per il reato contestato al capo 11), dalle intercettazioni, ribadendone la utilizzabilità nonostante l'esclusione DEl'aggravante DEla finalità mafiosa, essendo il DEitto connesso a quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e ritenendole indirettamente riscontrate dal collaboratore CA quanto all'essere la ditta Edildecor in mano alla famiglia di SS di RI. Infine ha ritenuto provata la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 13) e 18) dalle intercettazioni, ribadendone la utilizzabilità per la medesima ragione già esposta a proposito DE reato di cui al capo 11); per il reato di cui al capo 18) la sentenza ha confermato anche la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DE clan mafioso, sempre ritenendola provata dal contenuto DEle intercettazioni. La Corte ha respinto la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche, ma ha accolto nel resto la doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritenendo i reati uniti per continuazione con quelli di altra sentenza, e ricalcolando, conseguentemente, la pena complessiva. 3.8. La sentenza ha ribadito la responsabilità di ET LE IT per tutti i reati a lui ascritti. Ha, in primo luogo, ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2), anche quanto al dolo di partecipare all'attività di un clan mafioso, dalle intercettazioni indicate, nuovamente interpretate e valutate, confermate dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA, ritenute chiare quanto alla caratura mafiosa di questo imputato e alla sua appartenenza alla famiglia di SS di RI;
sono state ritenute probanti anche le frequentazioni con vari esponenti mafiosi di spicco, la cui finalità, come deducibile dalle intercettazioni, dimostra che non si trattava di mere riunioni tra parenti e conoscenti. La Corte ha ritenuto provata anche la sussistenza dei reati di cui ai capi 12) e 15) dalle numerose intercettazioni, da esaminare sempre nella loro interezza e nel loro complesso e non in base a singole frasi estrapolate, in particolare affermando, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in merito al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che la sua condotta non è consistita nella mera amministrazione di una società, ma nella costituzione di nuove società intestate fittiziamente a terzi, nelle quali è provato l'investimento di risorse da parte DE IT e la sua conseguente partecipazione agli introiti. Ha ritenuto provata, infine, la sussistenza DE reato di cui al capo 16), in quanto relativo all'attività svolta con l'agenzia di scommesse non autorizzata di cui al 16 capo 15). Per questi tre reati-fine ha ritenuto provata anche la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, deducibile sia dal fatto che il settore DEle scommesse era gestito dalla famiglia di SS di RI e interessava direttamente lo stesso OM NZ, sia dal contenuto di una intercettazione espressamente riportata. Sono stati respinti, infine, tutti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, all'applicazione DEla misura di sicurezza, alla legittimazione DEle parti civili e alle confische disposte a carico di questo imputato, ribadendo, per queste ultime, la sussistenza DEla sproporzione reddituale e il contenuto di alcune conversazioni intercettate a carico DE coimputato TO, in merito alla illecita provenienza DE denaro investito. 3.9. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SE NS per tutti i reati a lui ascritti. Anche per questo appellante la Corte ha respinto l'impugnazione relativa all'asserita inutilizzabilità DEle indagini svolte dopo la scadenza dei termini, mancando il decreto di riapertura DEle indagini, per le medesime ragioni esposte nel respingere l'eccezione formulata dall'imputato AN MA, evidenziando peraltro che non sono stati utilizzati, per la decisione, gli atti che la difesa sosteneva essere inutilizzabili, specificamente indicati. Ha quindi ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2) dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia quali ES TI, PO ON, VI OL, ER CA, ritenute tutte significative, anche se di contenuto e spessore diverso, e tutte credibili, analizzando le contrarie deduzioni difensive e respingendole, e ribadendo la sussistenza di riscontri esterni alle propalazioni, consistenti sia nelle dichiarazioni DE collaboratore LV GU, sia in una conversazione tra la coimputata VI e BE NS, figlio DE prevenuto, confermativa DEl'appartenenza a quest'ultimo DEl'azienda agricola fittiziamente intestata alla donna, sia nell'accertata partecipazione DE NS a varie riunioni con altri mafiosi o addirittura con soggetti al vertice di altri mandamenti di Cosa Nostra, sia infine in alcune intercettazioni a carico di terzi. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità di questo imputato, anche per i reati contestati ai capi 21) e 22), dalle intercettazioni, ribadendone la utilizzabilità, nonostante l'assenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo tali DEitti connessi a quello di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso. Ha ritenuto, in particolare, che le intercettazioni dimostrino il coinvolgimento DE NS nelle attività intestate alla VI e alla NO, sia quanto alla diretta gestione DEle stesse, sia quanto all'investimento in esse di proprie risorse economiche per la loro costituzione, percependone poi gli utili, 17 condotte idonee a dimostrare anche il necessario dolo specifico, essendo egli già condannato per il DEitto di associazione di tipo mafioso e sottoposto ad una misura di prevenzione personale. Infine la Corte ha respinto tutti i motivi relativi alla esclusione DEla recidiva, DEla misura di sicurezza e DE risarcimento disposto in favore DEle parti civili nonché, in generale, al trattamento sanzionatorio. 3.10. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SE TO per tutti i reati a lui ascritti. Previo il rigetto DEla richiesta di accogliere le eccezioni respinte dal giudice di primo grado, valutata come inammissibile per difetto di specificità, la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2) dall'esame congiunto di tutti gli elementi probatori, anche di quelli emersi a carico dei coimputati, i quali dimostrano che i rapporti di questo imputato con OM NZ e altri soggetti mafiosi, compreso il cugino americano NK LI, andavano al di là dei meri legami parentali. Secondo la sentenza le intercettazioni indicate, nuovamente interpretate e valutate, dimostrano che lo TO partecipava alle attività economiche che interessavano la famiglia di SS di RI, anche investendo capitali propri ovvero provenienti da Cosa Nostra americana, interagendo con suo suocero OM NZ, DE quale spesso eseguiva ordini diretti, anche accompagnandolo ad incontri riservati e, talvolta, partecipandovi insieme a lui. Ha poi ritenuto provata la responsabilità di questo imputato per il reato contestato al capo 10), comprensivo DEl'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, dalle intercettazioni che, lette congiuntamente e per intero, secondo i giudici dimostrano che lo TO era un socio DEla SRs Sicily in Food e partecipava alla sua gestione, secondo le direttive di OM NZ, condotta idonea a dimostrare anche la sua consapevolezza e volontà di occultare, in tale modo, la riferibilità DEla società a quest'ultimo, al fine di impedire la sua probabile sottoposizione a misure ablative. Anche la sua responsabilità per il reato di cui al capo 12), compresa l'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, è stata ritenuta provata dalle intercettazioni, attestanti il suo diretto coinvolgimento nel possesso DEle quote e nella gestione DEla Bet & Gannes SR, e quella per il reato di cui al capo 23) è stata ritenuta dimostrata dalla conversazione intercettata in data 06/08/2018, che la sentenza nuovamente valuta alla luce DEle contestazioni difensive, affermando esplicitamente l'irrilevanza DE mancato reperimento DEla pistola in essa citata. 18 Infine la Corte ha respinto tutti i motivi di appello subordinati, relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla riqualificazione DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 379 cod. pen. La Corte ha separatamente respinto i motivi di appello aggiunti, con i quali lo TO chiedeva nuovamente l'assoluzione dal DEitto di cui al capo 2), attraverso una ulteriore valutazione DEle intercettazioni evidenziate in tali motivi nuovi, e con i quali egli chiedeva la riqualificazione DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 378 cod. pen., l'esclusione DEl'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, l'esclusione DEla misura di sicurezza. 3.11. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SA LA per il reato a lui ascritto al capo 11), commesso in concorso con AN MA intestandosi fittiziamente la ditta individuale Edildecor. Preliminarmente la Corte ha respinto il motivo di appello relativo all'inutilizzabilità DEle intercettazioni, per la connessione tra il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato a carico DE predetto coimputato, ed ha pertanto ritenuto provata la reale appartenenza DEla Edildecor al MA dalle intercettazioni già valutate a carico di quest'ultimo, esaminate anche alla luce DEle censure avanzate dall'imputato LA, ritenendole riscontrate dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia CA. Infine la Corte ha respinto tutti i motivi relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla revoca DEla confisca DEl'azienda. 3.12. La sentenza ha ribadito la responsabilità di OM La SA per il reato a lui ascritto al capo 12), commesso in concorso con OM NZ, AN MA e SE TO intestando fittiziamente a UC NA quote DEla SRs Bet & Games. Anche in questo caso, preliminarmente la Corte ha respinto il motivo di appello relativo all'inutilizzabilità DEle intercettazioni, per la connessione tra il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato a carico dei predetti coimputati, ed ha pertanto ritenuto provata la responsabilità DE La SA dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione di costoro, esaminate anche alla luce DEle censure avanzate da questo imputato e ritenute probanti anche DE necessario elemento soggettivo. Ha ritenuto provata anche la sussistenza DEl'aggravante DEla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, richiamando la motivazione esposta per i coimputati, e infine ha respinto tutti i motivi relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, all'esclusione DEla recidiva e al trattamento sanzionatorio. 19 3.13. La sentenza ha ribadito la responsabilità di LF NN, di ND MA e di SAlia PU per il reato loro ascritto al capo 13), commesso in concorso con AN MA intestando fittiziamente alle due donne l'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, esaminando congiuntamente i loro appelli, stante l'analogia dei rispettivi motivi. Anche in questo caso la principale fonte di prova è stata indicata nelle intercettazioni, richiamate per respingere le specifiche doglianze di questi imputati, ribadendo la necessità di una loro lettura complessiva e non parcellizzata dalla quale, secondo i giudici, risulta dimostrata l'ingerenza di AN MA e la qualità di quest'ultimo e DE NN di soci occulti DEl'attività. Dalle medesime intercettazioni la Corte ha dedotto anche la sussistenza, in tutti e tre gli imputati, DE dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. E' stata respinta anche la richiesta di assoluzione di ND MA e DEla PU per l'asserita non punibilità DE concorrente necessario, richiamando, sul punto, la giurisprudenza di legittimità. Per tutti e tre gli imputati, infine, la Corte ha respinto i motivi relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla revoca DEle confische disposte sui conti correnti personali. 3.14. La sentenza ha ribadito la responsabilità di NN ER per il reato a lui ascritto al capo 15), commesso in concorso con ET LE IT, operando da intermediario per attribuire fittiziamente a UR ER la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Musotto n.
7. Anche in questo caso la Corte ha ritenuto provato il coinvolgimento, l'apporto causale e il dolo specifico di questo imputato dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione DE coimputato, ribadendo la necessità di una loro lettura complessiva e non parcellizzata ed esaminandole nuovamente alla luce DEle censure avanzate. Ha ritenuto provata anche la sussistenza DEl'aggravante DEla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, richiamando la motivazione relativa al coimputato, e infine ha respinto tutti i motivi relativi alla omessa concessione DEle attenuanti generiche e DEla sospensione condizionale, e al trattamento sanzionatorio. 3.15. La sentenza ha ribadito la responsabilità di VE VI per i reati a lei ascritti ai capi 21) e 22), commessi in concorso con SE NS e, quello di cui al capo 22), anche con OL NO. Preliminarmente la Corte ha respinto l'eccezione di nullità DEl'avviso di conclusione DEle indagini e di tutti gli atti successivi per la mancata iscrizione DEla donna nel registro degli 20 indagati, anche ritenendo insussistente la violazione dei suoi diritti difensivi, e ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità nei suoi confronti DEle intercettazioni eseguite a carico DE NS dopo la scadenza DE termine di durata DEle indagini preliminari, ribadendo trattarsi di una inutilizzabilità non patologica. Ha, quindi, ritenuto provata la responsabilità DEl'imputata dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione DE NS, dalle quali emerge, secondo i giudici, che quest'ultimo gestiva direttamente l'azienda agricola, nella quale aveva investito il proprio denaro, ed aveva interamente sostenuto le spese DEla SR EL AS, occupandosi anche di specifici aspetti DEla sua gestione. Ha ritenuto provata anche la sussistenza DE necessario dolo DEl'imputata, deducendola dalla complessiva attività svolta e dal suo stretto rapporto con il NS, ed ha infine respinto tutti i motivi relativi alla confisca DEl'azienda agricola, all'omessa concessione DEle attenuanti generiche e DEla sospensione condizionale, e al trattamento sanzionatorio. 3.16. La sentenza ha ribadito la responsabilità di OL NO per il reato a lei ascritto al capo 22), commesso in concorso con SE NS e VE VI intestandosi fittiziamente le quote DEla SR EL AS. Come nella motivazione relativa alla coimputata, la Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità DEle intercettazioni e DEle indagini acquisite da altri procedimenti o svolte a carico DE NS dopo la scadenza DE termine di durata DEle indagini preliminari, ribadendo trattarsi di una inutilizzabilità non patologica. Ha ritenuto provato il coinvolgimento DEl'imputata dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione DE NS, dalle quali ha ritenuto emergere che quest'ultimo ha sostenuto interamente le spese DEla società e ne ha curato la gestione, ed ha ritenuto provata anche la sussistenza DE necessario dolo DEl'imputata, deducendola dal suo rapporto affettivo con il NS e da un'intercettazione in cui la figlia DEla stessa si mostrava consapevole DEla natura illecita degli affari in cui la madre era coinvolta, e consapevole DEla fama criminale DE NS. Anche per questa imputata la Corte ha respinto tutti i motivi relativi all'omessa concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. I ricorsi dei singoli imputati 4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati, i cui ricorsi, riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vengono esaminati secondo l'ordine di trattazione DEle rispettive posizioni seguito nella sentenza impugnata. 21 5. OM NZ, condannato a sedici anni di reclusione per i DEitti di cui ai capi 1), 4), 5), 10), 12), 18) e 24), con le limitazioni ed esclusioni già indicate, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Lo AS, articolando dieci motivi. 5.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di utilizzabilità DEle intercettazioni, per il mancato inserimento nel TIAP dei verbali previsti dall'art. 268 cod. proc. pen. La mancanza dei verbali di inizio e chiusura DEle relative operazioni comporta la loro inutilizzabilità patologica, deducibile quindi anche nel corso DE giudizio abbreviato: sono, pertanto, inutilizzabili le operazioni eseguite sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, come eccepito all'udienza di discussione DE giudizio di primo grado. La decisione contraria dei giudici di merito è errata, anche perché detti verbali sono stati acquisiti senza disporre un'integrazione istruttoria e in assenza di contraddittorio, per cui i giudici hanno utilizzato, per la decisione, prove non presenti nel fascicolo e non acquisite nel contraddittorio. Inoltre il risultato DEle intercettazioni è inutilizzabile anche per la tardività DE decreto n. 28 di proroga DEl'intercettazione autorizzata con il decreto n. 1107/2017, che non può essere interpretato come una nuova autorizzazione, perché il pubblico ministero non ha emesso il decreto attuativo, e non esiste un decreto esecutivo originario, trattandosi di una procedura d'urgenza. La sentenza impugnata, poiché afferma che la responsabilità DE ricorrente può essere provata anche solo attraverso le intercettazioni autorizzate con il decreto n. 986/2018, peraltro utilizzando poi anche molte DEle intercettazioni effettuate in virtù dei decreti n. 1107/2017 e n. 1216/2017, diversamente da quella di primo grado utilizza ampiamente, quali prove e non quali meri riscontri, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PO ON, VI OL, ER CA: anche tali prove, però, sono viziate da violazioni DEla normativa che regola la valutazione DEle chiamate di reità o correità provenienti dai collaboratori di giustizia, dettagliatamente dedotte. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'asserito ruolo direttivo da lui ricoperto nell'associazione, fino alla scarcerazione di NN EN. La sentenza impugnata ritiene tale ruolo provato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PO ON e ES TI, ma distorce le parole DE primo e travisa le parole DE TI, che ha indicato in modo esplicito il SI come reggente prima DE EM. 22 5.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Il ricorrente ha eccepito la nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa enunciazione, in forma chiara e precisa, di tale aggravante, che è stata contestata solo mediante il richiamo numerico, senza alcun riferimento alla relativa condotta materiale: la Corte di appello, però, ha omesso di valutare tale eccezione, che non ha neppure richiamato, ed essa, perciò, non può essere ritenuta rigettata implicitamente. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. La sentenza si adegua ad un risalente indirizzo giurisprudenziale, che riteneva le due aggravanti coessenziali alla partecipazione ad un'associazione mafiosa quale Cosa Nostra, ma le norme non consentono una simile presunzione assoluta, per cui i giudici avrebbero dovuto motivare, attraverso le prove raccolte, la sussistenza di entrambe tali aggravanti e la consapevolezza, da parte DE singolo partecipe all'associazione, DEla sua natura armata e DE finanziamento DEle sue attività economiche con i proventi DEle azioni criminose. La sentenza indica alcuni elementi fattuali dichiarandoli idonei a provare concretamente la sussistenza di ciascuna aggravante, con una motivazione però palesemente illogica e carente. 5.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di estorsione contestato al capo 4). La sentenza fonda la pronuncia di condanna, in pratica, solo sulla conversazione intercettata in data 18/04/2018, in esecuzione DE decreto n. 1107/2017, che deve essere dichiarata inutilizzabile come eccepito nel primo motivo di ricorso, con la conseguenza DEla mancanza di prova circa la responsabilità DE ricorrente per tale DEitto. Da tale conversazione, peraltro, la sentenza ricava solo mere congetture circa le ragioni DEl'asserita consegna di denaro da parte dei fratelli MA ad un estorsore, che non è il ricorrente né l'originario coindagato ES Di PO, il quale è stato assolto da tale accusa, e circa l'intervento DE ricorrente solo quale intermediario. La sentenza, inoltre, travisa il contenuto DEla conversazione, perché da essa non emerge alcuna pressione psicologica da parte DE ricorrente, e non vi è la prova di una sua contiguità rispetto alla posizione DEl'estorsore stesso. 23 5.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di estorsione contestato al capo 5). Anche questa condanna è motivata, essenzialmente, sulla base DEla conversazione intercettata in data 17/01/2018, in esecuzione DE decreto n. 1107/2017, che deve essere dichiarata inutilizzabile. Peraltro l'interpretazione di detta conversazione è, anche in questo caso, travisata o fondata su congetture, e si limita ad attribuire al ricorrente un concorso morale. La condotta DE ricorrente, come ricostruita dalla sentenza, non è però dimostrata, e non consente di ritenerlo un concorrente morale nel DEitto, dal momento che egli non ha determinato o rafforzato il proposito criminoso dei suoi interlocutori. 5.7. Con il settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 10). La sentenza ha ripetuto pedissequamente la valutazione DE giudice di primo grado, senza confrontarsi concretamente con i motivi di appello. La sentenza non si cura di provare l'epoca DEla presunta intestazione fittizia, né di accertare se il ricorrente ha investito denaro per acquistare le quote DEla Sicily in Food SRs, e deduce la sua titolarità di quote DEla società solo dal fatto di partecipare alla sua gestione e di riceverne gli utili. La sentenza è errata anche nella parte in cui ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma DEla finalità di agevolare il clan mafioso, in quanto richiama le prove relative ad altri reati analoghi, contestati ad altri imputati, deducendone un modus operandi che applica anche al reato contestato al ricorrente, di fatto in modo presuntivo. 5.8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 12), per la fittizia intestazione a UC NA di quote DEla SRs Bet & Games. Anche in questo caso la prova si fonda quasi esclusivamente su conversazioni intercettate sulla base DE decreto autorizzativo n. 1107/2017, e perciò inutilizzabili per le ragioni già esposte. La motivazione, comunque, è carente e illogica, perché anche in questo caso deduce la contitolarità DEla società da parte DE ricorrente solo dal fatto di partecipare alla sua gestione, senza riceverne utili dal momento che essa non ha mai iniziato alcuna attività, ed affermando solo in base a congetture che egli abbia investito denaro proprio in tale attività. Anche in relazione a questo reato è errata la ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma DEla finalità di agevolare il clan mafioso, sia per le ragioni già esposte nel precedente 24 motivo di ricorso, sia perché deduce l'interessamento DEla consorteria mafiosa solo dal numero dei soggetti coinvolti, ritenuti appartenenti ad essa. 5.9. Con il nono motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 18), per la fittizia intestazione ad AN IA DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12. Anche in questo caso la prova è carente perché deriva da conversazioni intercettate sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, e perciò inutilizzabili per le ragioni già esposte. La motivazione, comunque, è illogica, perché anche in questo caso deduce la commissione DE reato, che secondo l'imputazione risale al 14/04/2017, da conversazioni successive, mancando perciò una prova specifica, relativa al momento DEla sua consumazione. La sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., poi, è motivata solo nella forma DEla finalità di agevolare il clan mafioso benché contestata anche sotto il profilo DEl'uso DE metodo mafioso;
la motivazione, peraltro, presenta i medesimi vizi già dedotti nei due motivi di ricorso precedenti. 5.10. Infine con il decimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, contestato al capo 24). La sentenza non tiene conto DE fatto, già eccepito davanti al giudice di primo grado, che il provvedimento applicativo DEla misura di prevenzione, emesso in data 29/02/1984 anche se eseguito dal 18/11/2013 al 17/11/2017, non contiene la prescrizione di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, perché essa non era prevista dalla legge n. 1423/1956. Inoltre non valuta in modo corretto l'abitualità DEla frequentazione di soggetti pregiudicati, dal momento che gli incontri che costituirebbero violazione DEle prescrizioni contenute nel provvedimento di sottoposizione alla sorveglianza speciale sono numericamente molto pochi, avendo già il giudice DEl'udienza preliminare escluso la rilevanza di molti di quelli contestati, e sono occasionali. 6. NN EM, condannato a quattordici anni di reclusione per il DEitto di cui al capo 1), ha proposto ricorso per mezzo dei suoi difensori avv. SA CE e avv. SA Salemi, articolando quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato a lui ascritto. La sentenza non ha individuato alcuno dei "concreti indici fattuali" necessari, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente il DEitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, né indica quale apporto il ricorrente abbia dato alla vita DEl'associazione stessa, tale da farlo ritenere stabilmente 25 inserito in essa. Egli è stato condannato in assenza di contestazione di reati- fine, e in realtà solo per le condanne da lui già riportate e per la partecipazione alla mafia accertata nel passato, così di fatto invertendo l'onere probatorio. Anche la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. è stata ritenuta provata solo dalla condanna per omicidio, da lui riportata ben venti anni prima. La sentenza illustra l'iter giurisprudenziale seguito per ritenere sussistente il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dalla sentenza DEla Suprema Corte Sez. U, MA, a quella Sez. U, Modafferi, ma non si confronta adeguatamente con le doglianze difensive, valutate a priori come infondate. Il ricorrente ripercorre, perciò, dalla pagina 6 DE ricorso, le singole risultanze probatorie, indicando per ciascuna intercettazione e dichiarazione dei collaboratori di giustizia il travisamento operato dalla sentenza impugnata, ovvero l'illogicità DEla relativa motivazione, che non ha evidenziato o correttamente valutato le loro criticità e, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, affermando la mancanza di attendibilità estrinseca ed anche intrinseca, e, comunque, la loro scarsa significatività. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione di un suo ruolo direttivo. La sentenza ha confermato la valutazione DE giudice di primo grado senza confrontarsi con le censure difensive. Anche in questo caso la sentenza ripete l'interpretazione di alcune intercettazioni dettata da mere congetture, deducendo da esse un ruolo apicale mentre, al massimo, esse possono dimostrare la partecipazione DE ricorrente all'associazione. Il ricorso esamina nuovamente la conversazione DE 19/04/2018, contestandone l'interpretazione data dalle due sentenze di merito, e ribadisce l'inattendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori ON e TI, che le sentenze affermano confermare un suo ruolo apicale. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sentenza impugnata ripete l'erronea decisione DE giudice di primo grado, di ritenere sussistente la disponibilità di armi non con riferimento alla singola famiglia mafiosa ma con riferimento all'associazione mafiosa nel suo complesso, e di ritenerla perciò provata, in relazione agli odierni imputati, dalle condanne riportate in passato, da alcuni degli associati, per reati commessi con uso di armi ovvero per partecipazione ad una associazione mafiosa armata, nonché da due brevi intercettazioni in cui TO e ZI fanno riferimento a singole armi. Questa motivazione, palesemente, è frutto di una presunzione DE tutto indimostrata, che ancora oggi Cosa Nostra sia un organismo unitario, come 26 accertato in passato, mentre proprio questa indagine punta a dimostrare che essa non aveva più un governo unico e che si stava tentando di ricostituire la commissione provinciale, tentativo interrotto dagli arresti. Affermare, pertanto, che anche oggi le armi eventualmente in dotazione ad un mandamento siano a disposizione di qualunque altro associato è un assunto indimostrato, ed è illogico dedurne la dimostrazione da condanne molto risalenti nel tempo. Gli altri elementi citati, cioè le intercettazioni di TO, di ZI ed anche di Lo AS, anche qualora effettivamente avessero ad oggetto DEle armi, non ne indicano una disponibilità attuale per l'associazione in generale, e tanto meno una disponibilità da parte DE ricorrente. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen. Anche su questo punto la sentenza non ha affrontato le doglianze difensive ed ha ripetuto l'affermazione, congetturale e indimostrata, DEla unicità organizzativa di Cosa Nostra. Per la sussistenza di questa aggravante non è sufficiente dimostrare l'affiliazione DE gruppo locale a Cosa Nostra, ma deve essere provato che tale gruppo abbia effettivamente finanziato proprie attività con i proventi illeciti, nel periodo di indagine, e lo abbia fatto in maniera rilevante, idonea ad introdursi nel tessuto economico e ad alterarlo, essendo a tal fine non significativi i reinvestimenti in singole operazioni imprenditoriali. La sentenza ha descritto alcune operazioni commerciali, peraltro mai attuate dal ricorrente, le quali però non presentano tali caratteristiche. 7. SA PR, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Lo AS, articolando tre motivi. 7.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di utilizzabilità DEle intercettazioni. La mancanza dei verbali di inizio e chiusura DEle relative operazioni comporta la loro inutilizzabilità patologica, deducibile quindi anche nel corso DE giudizio abbreviato: sono, pertanto, inutilizzabili le operazioni eseguite sulla base DE decreto autorizzativo n. 1107/2017, per il quale mancano entrambi i verbali, e per quello n. 1216/2017, per il quale è stato depositato il verbale di inizio DEle operazioni ma non il decreto finale riassuntivo DEle operazioni, come eccepito sin dall'udienza di discussione DE giudizio di primo grado. Inoltre il risultato DEle intercettazioni è inutilizzabile anche per la tardività DE decreto n. 28 di proroga DEl'intercettazione autorizzata con il decreto n. 1107/2017. Le decisioni 27 contrarie dei giudici di merito sono errate, per le ragioni esposte anche nel primo motivo DE ricorso di OM NZ. Tali intercettazioni non sono, comunque, idonee a provare la responsabilità di questo ricorrente, come dettagliatamente evidenziato nel ricorso. In merito alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, infine, la sentenza stessa ne ammette l'irrilevanza con riferimento al PR, ma poi afferma che il ON avrebbe riferito di avere saputo dagli NZ stessi che questi era "uomo d'onore" DEla famiglia di SS di RI, mentre egli ha solo affermato di avere "sentito dire" che egli sarebbe affiliato alla mafia, ma di non avere mai avuto rapporti con lui per vicende legate a Cosa Nostra. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Il ricorrente eccepisce la nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio, per l'omessa enunciazione in forma chiara e precisa di questa aggravante, contestata solo con il richiamo alla norma DE codice ma senza alcuna esposizione in fatto. La sentenza non ha neppure esaminato tale doglianza, incorrendo così anche nel vizio di motivazione. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis comma 4 e comma 6, cod. pen. La sentenza è errata sul punto. Dapprima essa afferma che tali aggravanti sono coessenziali al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, se trattasi di una associazione legata ad un mafia storica quale Cosa Nostra, affermazione peraltro che costituisce una mera presunzione DE tutto priva di un supporto normativo, e poi, nonostante tale premessa metodologica, indica alcuni elementi fattuali dichiarandoli idonei a provare concretamente la sussistenza di ciascuna aggravante, ma fornisce una motivazione palesemente illogica e carente, come viene dettagliatamente spiegato. La natura armata DEl'associazione viene dedotta dalle antecedenti condanne di alcuni partecipi e da una intercettazione inutilizzabile e, peraltro, anodina, e da un'ulteriore intercettazione da cui non emerge se la pistola di cui si parla fosse a disposizione DEl'associazione e non DE singolo detentore. L'aggravante di cui al comma 6 viene dedotta solo dagli investimenti compiuti, che peraltro non sono di valore economico rilevante, e che in molti casi sono effettuati in agenzie di scommesse, che costituiscono attività non lecite. Non viene mai indicata né individuata, inoltre, l'attività DEittuosa da cui proverrebbero i denari investiti, dal momento che non è contestato alcun tipico reato-fine producente un reddito illecito. Infine è manifestamente illogica la 28 motivazione in ordine alla riconducibilità DEle attività economiche esaminate a tutti gli appartenenti alla famiglia mafiosa, dal momento che, nelle singole contestazioni per la violazione DEl'art. 512-bis cod. pen., esse vengono attribuite solo a pochi, specifici soggetti, i quali avrebbero quindi agito nel proprio, esclusivo interesse personale. 8. TO Di AG, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN AM, articolando due motivi. 8.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Le deduzioni sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e affermano l'irrilevanza DEle intercettazioni citate come prova, e a tali esposizioni si rimanda, al fine di non appesantire la presente trattazione. 8.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. La motivazione DEla sentenza è meramente apparente perché, senza valutare le singole posizioni, si limita ad affermare che la condotta di autofinanziamento si applica a tutti gli associati ad una "mafia storica", quale Cosa Nostra, sulla base DE "fatto notorio", mentre a carico di questo ricorrente la sentenza riferisce di una sola intercettazione in cui egli si interessa, per conto di un altro imputato, DE possibile avviamento di un'attività, mai concretamente realizzato, e DE lavoro da lui svolto quale dipendente DEla società Sicily in Food SRs, circostanze che dimostrano, caso mai, che egli non si è mai interessato di attività economiche finanziate con proventi illeciti. 9. AN RA, condannato a undici anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2) e 18), ha proposto ricorso per mezzo dei suoi difensori avv. Angelo Barone e avv. ET BI, articolando quattro motivi. 9.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Anche in questo motivo le deduzioni sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e l'omesso accertamento DEl'entità DE reinvestimento, DEla liceità DEle imprese in cui esso è avvenuto, e DEla provenienza illecita DEle somme reinvestite. A 29 tali ricorsi, pertanto, si rimanda, al fine di non appesantire la presente esposizione. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Anche in relazione a questa aggravante vengono esposte deduzioni analoghe a quelle di altri ricorsi, e si rimanda ad essi per necessità di sintesi. 9.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla confisca disposta sui suoi beni in sequestro. La sentenza ha confermato la confisca degli immobili siti in RRtta località Piano DEl'Occhio senza valutare i documenti depositati dalla difesa, attestanti che il loro acquisto è avvenuto prima DEla perimetrazione DEla pericolosità DE ricorrente e che la loro ristrutturazione è avvenuta prima DEla partecipazione alla cosca mafiosa qui contestata, ed affermando, falsamente, che la confisca è stata disposta ai sensi DEl'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. ed è quindi obbligatoria in caso di condanna, mentre il giudice di primo grado ha più volte precisato che essa è stata disposta ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen. La motivazione, pertanto, è errata e carente, non avendo valutato la contemporanea sussistenza dei requisiti DEla illegittima provenienza DE bene e DEla sproporzione tra il suo valore e le disponibilità economiche DEl'imputato, oltre al collegamento cronologico tra l'incremento patrimoniale e l'attività DEittuosa accertata. 9.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa. La sentenza ha confermato la decisione DE giudice di primo grado senza superare le doglianze difensive, che evidenziavano la carenza e illogicità di quella motivazione, in particolare quanto alle condotte concrete che il ricorrente avrebbe compiuto, tali da dimostrare la sua consapevole e volontaria partecipazione all'associazione, con piena adesione sia ai suoi scopi criminosi, sia ai metodi impiegati per raggiungerli. La sentenza si basa su conversazioni intercettate, spesso provenienti da terzi, il cui contenuto è così generico da non costituire un indizio certo, come viene dettagliatamente esposto. L'errata valutazione DEle prove emerge anche con riferimento ai collaboratori di giustizia, in particolare quanto alla oggettiva inattendibilità di ER CA, dimostrata dal confronto tra sue singole dichiarazioni. Le conversazioni di cui si può condividere l'interpretazione, pertanto, restano molto poche e non sono dimostrative DEla intraneità DE ricorrente alla famiglia di SS di RI e DEla sua partecipazione ai reati-fine a lui contestati, 30 risultando altresì non riscontrati i presunti incontri di mafia che egli avrebbe organizzato o a cui avrebbe partecipato. 10. ES NZ, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Angelo Barone, articolando tre motivi. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza ha confermato la condanna per tale DEitto senza individuare una sua condotta materiale, cioè le azioni da lui concretamente compiute in attuazione degli ordini dei capi, come necessario per ritenere sussistente il reato e provato un ruolo nell'associazione stessa. La motivazione ribadisce la credibilità dei collaboratori ON e OL, senza valutare la doglianza DEl'atto di appello circa l'irrilevanza di quanto da loro narrato, per il primo perché relativo solo ad un periodo fino al 2010, e per il secondo perché questi ha iniziato a collaborare nel 2014. La condanna si basa sulle intercettazioni, interpretate però in modo illogico. In primo luogo la sentenza non tiene conto DE fatto che esse, quando intervengono tra terzi, non costituiscono una prova e, spesso, neppure un indizio a carico DEl'imputato, e che, in ogni caso, esse costituiscono solo un mezzo di ricerca DEla prova. In secondo luogo, viene ripetuta l'interpretazione datane dagli investigatori, spesso frutto di mere congetture. Viene data rilevanza anche alle frequentazioni DE ricorrente, nonostante la Suprema Corte abbia statuito che esse non costituiscono, di per sé, elementi sintomatici DEl'appartenenza ad una consorteria criminale, e nonostante che, nel presente caso, si tratti per lo più di incontri con soggetti a lui legati da vincoli di parentela, sporadici e dei quali non è stato mai accertato il contenuto. 10.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Le deduzioni sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e censurano l'omesso accertamento DEl'entità DE reinvestimento, DEla liceità DEle imprese in cui esso viene realizzato, e DEla provenienza illecita DEle somme reinvestite. A tali ricorsi, pertanto, si rimanda, al fine di non appesantire la presente esposizione. 10.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. 31 Anche in questo caso il ricorso espone doglianze analoghe a quelle contenute in altri ricorsi, quanto all'erroneità DE riferimento al fatto notorio legato all'appartenenza DEl'associazione a Cosa Nostra e all'assenza di elementi fattuali a sostegno DEl'ipotesi di una sua "natura armata", e ad essi si rimanda per necessità di sintesi. 11. SE Lo AS, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Pietro Riggio, articolando tre motivi. 11.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio emessa a carico DE ricorrente, per l'omesso espletamento DEl'interrogatorio da lui richiesto nel termine di legge. Egli in data 10 agosto 2020, cioè nei termini rispetto alla notifica DEl'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., inviò una raccomandata con la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, che risulta pervenuta al pubblico ministero in data 18 agosto 2020. Questi aveva depositato il giorno precedente, 17 agosto 2020, la richiesta di rinvio a giudizio, e non ha mai effettuato l'interrogatorio così richiesto. La Corte di cassazione ha sempre ritenuto corretta e tempestiva una richiesta trasmessa in tale forma, ma il giudice DEl'udienza preliminare e la Corte di appello hanno respinto la relativa eccezione esplicitamente affermando di non condividere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, senza fornire una motivazione convincente. L'omesso espletamento DEl'interrogatorio ha comportato una gravissima lesione DE diritto di difesa, in quanto ha impedito al ricorrente di fornire al giudice la propria versione, condotta che è stata valutata negativamente dal giudice di primo grado secondo cui l'imputato, rispetto alle contestazioni mosse, non ha offerto alcuna valida spiegazione alternativa. 11.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione DEla condanna DE ricorrente è manifestamente illogica, stanti la breve durata DEla sua asserita partecipazione, la mancanza di una rituale affiliazione, e l'omessa indicazione DElo stesso quale "uomo d'onore" da parte dei collaboratori di giustizia. La sentenza basa la condanna solo sulle intercettazioni, ma esse sono solo quattro a cui il ricorrente partecipa, e altre due in cui egli è menzionato da terzi, e su un asserito suo incontro con il mafioso TI MI, ma non ha tenuto conto DE diverso contenuto DEl'intercettazione DE 06/02/2019 come trascritto dal consulente DEla difesa, e DEla dichiarazione di tale TI CO, che ha ammesso di essere lui il soggetto a cui il 32 ricorrente si riferiva in quella conversazione. La sentenza, inoltre, omette DE tutto di motivare sull'essersi il ricorrente avvalso DEla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, e non tiene conto DEla genericità e falsità di alcune dichiarazioni DE collaboratore di giustizia PO ON. 11.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle ritenute aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 4 e comma 6, cod. pen. Le deduzioni, in relazione ad entrambe le aggravanti, sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e affermano l'irrilevanza DEle intercettazioni citate come prova, e ad essi si rimanda, al fine di non appesantire la presente esposizione. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello si è limitata a rilevare la natura oggettiva DEle due aggravanti, ma non ha verificato se vi siano elementi concreti da cui desumere l'attualità DEla disponibilità di armi da parte DEl'associazione, e non ha accertato, come necessario, se il reinvestimento dei proventi DEle attività DEittuose sia di entità tale da incidere in modo rilevante sul funzionamento di uno specifico mercato, e se il ricorrente abbia mai preso parte ad alcuno di essi. 12. AN MA, condannato alla pena di dodici anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 11), 13) e 18), con le esclusioni già indicate, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Reina, articolando nove motivi. 12.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 414 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la fondatezza DEl'eccezione di inutilizzabilità fisiologica DEle indagini svolte oltre il termine di scadenza DEle indagini preliminari, formulata prima DEla richiesta di giudizio abbreviato. Il giudice DEl'udienza preliminare si riservò di decidere sulla questione, sostenendo di aderire ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui egli non è onerato di una decisione anticipata circa l'utilizzabilità degli atti, ma non motivò la sua decisione di aderire ad un certo orientamento giurisprudenziale piuttosto che a quello citato dalla difesa. La sentenza, peraltro, è nulla, perché sono stati utilizzati per la decisione atti di indagine compiuti dopo la scadenza DE termine massimo, essendo errata l'interpretazione, contenuta nella sentenza di appello, DEl'"aggiornamento" disposto dal pubblico ministero in data 25/10/2017 come relativo al procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. e non all'iscrizione DE ricorrente quale indagato. Gli atti di indagine successivi al 2015 devono, perciò, 33 essere espunti, e la loro esclusione rende DE tutto insussistente la prova dei reati contestati al ricorrente. 12.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 12/11/2012, per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e la sentenza impugnata afferma che, per una nuova condanna per la commissione DE medesimo reato in epoca successiva, sia sufficiente provare che l'agente ha mantenuto l'inserimento nel sodalizio, senza recidere tale legame, applicando quindi, illegittimamente, il criterio DE "semel mafioso, semper mafioso". Le due sentenze di merito, perciò, hanno condannato il ricorrente sulla base di elementi che dimostrano solo una sua generica partecipazione all'associazione criminosa, addirittura attinenti più a questioni familiari che alle dinamiche associative, come viene dettagliatamente spiegato in relazione alle singole prove, e non sulla base di elementi che dimostrino il suo contributo causale idoneo ad incrementare la pericolosità DEla stessa. 12.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sentenza ha ritenuto la sussistenza DEl'aggravante sulla base DE mero fatto notorio DEla disponibilità di armi da parte di un sodalizio mafioso appartenente ad una "mafia storica" quale è Cosa Nostra, ma questo, pur essendo un elemento rilevante, non può costituire l'unico elemento di prova, essendo necessaria la verifica in concreto degli elementi DE fatto. In relazione al ricorrente, la sentenza non indica alcun elemento probatorio che dimostri la sua consapevolezza di una disponibilità di armi da parte DEla famiglia di appartenenza, e neppure indica elementi, diversi dal predetto "fatto notorio", che dimostrino in concreto tale disponibilità. Essa, quindi, di fatto si limita a sostenere la presenza di armi attraverso una sorta di presunzione, senza verificare se vi siano elementi concreti da cui desumerla. 12.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Anche la sussistenza di questa aggravante viene affermata, di fatto, solo attraverso il "fatto notorio" circa una abitualità di condotta di Cosa Nostra, senza fare alcun riferimento a comportamenti e conoscenze DE ricorrente, e a concreti episodi di reimpiego di proventi DEl'attività illecita DEl'associazione. Le deduzioni sono analoghe, perciò, a quelle di altri ricorrenti, e ad esse si rimanda, per necessità di sintesi. 34 12.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DE DEitto contestato al capo 11). La sentenza utilizza, quali prove DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., le intercettazioni disposte solo per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sostenendo che sussiste connessione tra i due reati, ma non indica, a proposito DE ricorrente, da quali elementi si deduca che l'intestazione fittizia DEla ditta DE LA rientrava nel programma DEl'associazione criminosa ovvero aveva il fine di realizzare i suoi scopi. Inoltre non prova che sussista l'intestazione fittizia DEla ditta, perché gli elementi che espone dimostrano solo una co-gestione DEla stessa da parte DE ricorrente, e non è provata la provenienza da quest'ultimo DEla provvista necessaria per l'acquisto DEle quote societarie. 12.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DE DEitto contestato al capo 13). Anche in questo caso la sentenza utilizza, quali prove DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., le intercettazioni disposte solo per il DEitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., ma esse devono essere dichiarate inutilizzabili perché, non essendo contestata al capo 13) l'aggravante DEl'agevolazione mafiosa, deve escludersi qualunque connessione tra i due reati. Peraltro, anche in questo caso non è provato che sussista l'intestazione fittizia DEla ditta, perché gli elementi contenuti nella sentenza dimostrano solo una co-gestione DEla stessa da parte DE ricorrente, e non è provata la provenienza da quest'ultimo DEla provvista necessaria per l'acquisto DEle quote societarie. 12.7. Con il settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DE DEitto contestato al capo 18). Ancora una volta le intercettazioni devono essere dichiarate inutilizzabili, mancando la connessione tra il reato associativo e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen. In ogni caso, la sentenza non ha tenuto conto DE fatto che da una di esse emerge chiaramente che il titolare DEl'agenzia di scommesse è il coimputato RA, e che non vi è alcun elemento da cui dedurre che il ricorrente fosse coinvolto in qualcosa di più di una mera co-gestione con OM NZ, e da cui dedurre che tale gestione non fosse a titolo privato ma finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa. 12.8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. La sentenza ha respinto la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche con una motivazione apodittica circa la gravità dei fatti e la 35 pericolosità DE ricorrente, motivazione che introduce, di fatto, una sorta di divieto di concessione DE beneficio in caso di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., stante la sua oggettiva gravità. 12.9. Con il nono motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 81 cod. pen. La sentenza, pur riconoscendo la sussistenza DEla continuazione tra i reati qui contestati e quelli giudicati con una precedente sentenza, erroneamente ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Inoltre ha lasciato sostanzialmente inalterato il trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di primo grado, senza procedere alla obbligatoria riduzione DEla pena. 13. ET LE IT, condannato alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 12), 15) e 16), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AV Vigna, articolando sei motivi. 13.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esistenza e operatività DEla famiglia NZ nell'ambito DE mandamento di SS di RI. La sentenza di primo grado, a cui quella di appello si riporta integralmente, deduce dalle intercettazioni svolte in questo procedimento l'operatività DEla famiglia NZ all'interno di Cosa Nostra senza chiarire se i suoi esponenti, definiti "scappati" in quanto espatriati negli USA a seguito DEla seconda guerra di mafia, fossero stati autorizzati o meno a rientrare in Italia e a reinserirsi nell'associazione, se si fossero effettivamente reinseriti, e se tale loro presenza fosse riconosciuta all'interno di Cosa Nostra. Manca, in particolare, una puntuale analisi di elementi da cui dedurre la rinnovata costituzione degli NZ come famiglia mafiosa intranea a Cosa Nostra, e la sua operatività nel territorio indicato, da cui deriva una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione è illogica nei punti in cui interpreta, al contrario, come dimostrative di tale intraneità le conversazioni di OM NZ relative alla riunione DE 29/05/2018 finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa Nostra. 13.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione DE ricorrente alla famiglia mafiosa di SS di RI. La sentenza fonda la condanna, per lo più, sulle intercettazioni, che non consentono però di accertare una partecipazione all'associazione, diversa rispetto ad una mera contiguità compiacente. Essa non risponde alla specifica doglianza 36 mossa nell'atto di appello e agli elementi forniti dalla difesa, idonei a confermare l'assenza, nell'attività DE ricorrente, di un interesse DEl'associazione mafiosa. 13.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sussistenza DEl'aggravante DEla natura armata DEl'associazione è affermata solo sulla base DE fatto notorio che riguarda la struttura di Cosa Nostra, come accertata giudizialmente nel 1990, ma la stessa sentenza di primo grado riconosce che la mafia di oggi è diversa. Tale aggravante, quindi, può ritenersi sussistente solo quando sia accertato concretamente che i partecipi DEla singola articolazione abbiano la disponibilità di armi, e che questa sia finalizzata al conseguimento DEle finalità DEl'associazione. Nel presente caso non risulta che il perseguimento DEle finalità sia stato portato avanti, dalla famiglia di SS di RI, programmando l'uso di armi, né risulta da alcun altro elemento una effettiva disponibilità di armi da parte dei predetti partecipi, così da poter imputare la omessa consapevolezza di tale caratteristica, da parte di qualcuno di essi, ad una ignoranza colposa. 13.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Anche questa aggravante è ritenuta sussistente solo sulla base DE "fatto notorio", mentre la giurisprudenza di legittimità richiede che venga accertata sia la provenienza da DEitto DEle risorse economiche reimpiegate, che la sentenza si limita a presumere, sia la consistenza economica DE reimpiego, che deve essere idoneo a prevalere nel settore di riferimento. La natura oggettiva DEl'aggravante non autorizza una sua applicazione basata, di fatto, su una presunzione DEle abituali modalità esecutive di Cosa nostra. 13.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEla propria responsabilità per il DEitto di cui al capo 12), e DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ivi contestata La vicenda DEl'asserita intestazione fittizia a UC NA DEle quote DEla Bet & Games SR è ricostruita, nella sentenza, in modo non certo, non essendo chiaro chi, dei tre imputati NZ, TO e La SA, avrebbe conferito dei beni e se tra le finalità DEla intestazione al NA vi sia quella richiesta dalla norma. La sentenza stessa dà atto che il ricorrente era estraneo alla finalità elusiva, essendo incensurato e titolare di attività proprie, ma afferma che egli potrebbe avere avuto comunque interesse ad una intestazione fittizia a terzi per 37 limitare i danni in caso di un'azione giudiziaria nei suoi confronti: si tratta di una motivazione puramente congetturale, e pertanto illogica e carente. 13.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEla propria responsabilità e DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i DEitti contestati ai capi 15) e 16). La vicenda riguarda l'asserita intestazione fittizia a tale ER DEl'agenzia di scommesse sita in via Musotto, attività nella quale la sentenza ha dedotto, dalle intercettazioni, che il ricorrente abbia avuto interessi gestori. Da tali interessi la sentenza deduce, DE tutto apoditticamente, che egli abbia investito risorse proprie in detta attività, e che abbia agito al fine di evitare misure ablatorie, che poteva temere pur essendo incensurato. Sia tali affermazioni, sia la ritenuta sussistenza DEla finalità di agevolare la famiglia mafiosa, sono meramente assertive e non fondate su alcuna prova, che sia stata indicata e valutata nella motivazione. Per il reato di cui al capo 16), inoltre, avrebbe dovuto essere rilevata la prescrizione, maturata prima DEla definizione DE giudizio di appello. 14. SE NS, condannato alla pena di undici anni e otto mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 21) e 22), ha proposto ricorso per mezzo di due atti, predisposti l'uno dall'avv. NN Rizzuti, articolato in sette motivi, e l'altro dall'avv. OM De Lisi, articolato in dieci motivi 14.1. Con il primo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge processuale per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 21/11/2015, data di scadenza DE termine per le indagini preliminari. Il presente procedimento trae origine dal procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R., iscritto il 21/11/2013 a carico DE ricorrente quale indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 19/11/2013 e in corso. Detto procedimento, non archiviato, è poi confluito nel presente, in cui il ricorrente è stato iscritto in data 08/07/2019 quale indagato per il medesimo reato, commesso dal 2015 al giugno 2019. La motivazione con cui è stata respinta l'eccezione formulata in primo e secondo grado è errata: la sentenza afferma che non sono state utilizzate, per la condanna, indagini svolte a carico DE ricorrente dopo il termine, ma solo indagini disposte ed eseguite a carico di altri soggetti o in altri procedimenti, in particolare la raccolta DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma in realtà tali dichiarazioni sono state rese nell'ambito di indagini sul mandamento Boccadifalco-SS di RI, come nel procedimento i cui v 38 termini erano scaduti, ponendo particolare attenzione alla famiglia di UD, a cui il NS apparterrebbe. 14.2. Con il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. La sentenza non risponde alle doglianze DEl'atto di appello circa l'insufficienza DEla prova, consistente nelle dichiarazioni dei collaboratori CA e ON, per la loro inattendibilità e divergenza, e per la mancanza di riscontri, con particolare riferimento alle propalazioni di CA, le cui inesattezze ed asserite falsità vengono nuovamente evidenziate nel ricorso. La corte di appello non ha tenuto conto DEle dichiarazioni DEl'altro collaboratore, TI, secondo cui il ricorrente e suo fratello erano assenti e isolati, e quindi lontani da contesti malavitosi, evidenziando invece la ulteriore dichiarazione di questi, secondo cui i NS stavano ricostituendo la famiglia mafiosa, dichiarazione che è, però, priva di riscontri. I giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni DE CA fossero riscontrate da quelle DE ON, svilendo in modo illogico ed errato la circostanza, emersa con certezza, DEla conoscenza da parte DE ON DE contenuto DEle dichiarazioni rese dal CA, in particolare quanto alla partecipazione DE NS ad una riunione svoltasi il 22/10/2015. Tali dichiarazioni, peraltro, non costituiscono un riscontro alle precedenti anche per la evidente diversità da quanto riferito dal CA, e per la loro imprecisione. I giudici di merito, quindi, hanno omesso di effettuare una approfondita valutazione DEl'attendibilità DEle chiamate di correità, sia quanto all'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, sia quanto ai motivi DEle loro chiamate e alla loro attendibilità intrinseca, sia infine in ordine ai necessari riscontri estrinseci di natura individualizzante. I giudici hanno anzi superato, con motivazione illogica, la prova fornita dalla difesa circa la mancata partecipazione DE NS alla riunione indicata, per avere il suo telefono agganciato celle incompatibili con il luogo e l'orario DEla stessa. 14.3. Con il terzo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione di responsabilità per i reati di cui ai capi 21) e 22). La sentenza impugnata motiva la condanna attraverso le intercettazioni, ma da esse emerge solamente una co-gestione DEle due attività con le rispettive intestatarie, le quali hanno apportato personalmente i capitali necessari per la loro costituzione, mentre non vi è alcuna prova di un apporto di capitali da parte DE ricorrente. La sentenza, inoltre, deduce la sussistenza DE dolo e la finalità di eludere possibili misure ablative solo dalla condanna già riportata dal ricorrente e dalla sua ritenuta qualità di partecipe all'associazione mafiosa, ma tali elementi 39 non sono idonei a far sorgere il timore di un intervento ablativo sul proprio patrimonio. 14.4. Con il quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. La sentenza di appello motiva la sussistenza DEle due aggravanti solo affermando la loro natura oggettiva e il "fatto notorio" DEla loro ricorrenza nelle mafie storiche, quale è Cosa Nostra. Le argomentazioni DE ricorrente sono analoghe a quelle di altri ricorsi, ai quali si rimanda per esigenza di sintesi. 14.5. Con il quinto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione DEla recidiva. L'applicazione DEla recidiva è stata motivata, in entrambe le sentenze, con mere clausole di stile, senza esaminare in concreto se il nuovo reato risulti sintomatico di una maggiore pericolosità sociale. La risalenza nel tempo DEla precedente condanna, oltre trent'anni, e il ruolo marginale che il ricorrente avrebbe assunto nella compagine mafiosa, sono elementi che avrebbero dovuto indurre ad escludere la sussistenza di tale aggravante. 14.6. Con il sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione DEle attenuanti generiche. Anche il beneficio di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è stato negato con mere formule di stile, riferendosi solo all'assenza di elementi valutabili favorevolmente e all'oggettiva gravità dei fatti, ed omettendo di tenere conto DEl'ottima condotta processuale, DEl'età avanzata e DE ruolo marginale ricoperto. 14.7. Con il settimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, il ricorrente deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione DEla pena base e agli aumenti per i reati satellite. Anche su questo punto la motivazione DEla sentenza di secondo grado è meramente apparente e non risponde alle doglianze DEl'appellante, che chiedeva una riduzione di tutte le pene ai minimi applicabili. 14.8. Con il primo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza DE termine per le indagini preliminari. Il motivo è analogo al primo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. Rizzuti, e ad esso si rimanda, per evitare inutili appesantimenti. 40 14.9. Con il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente deduce la violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. perché l'intera sequenza procedimentale DEle indagini preliminari sarebbe in contrasto con le norme codicistiche, contrasto che si riverbera sulla validità o utilizzabilità degli atti di indagine stessi, la cui inutilizzabilità deve essere ritenuta patologica, e perciò rilevabile anche nel giudizio abbreviato 14.10. Con il terzo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il motivo, analogo al secondo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. Rizzuti, lamenta l'erronea valutazione DEla prova da parte dei giudici di merito, che non si sono conformati ai principi DEl'art. 192 cod. proc. pen. Anche in questo caso, pertanto, si rimanda alla relazione sull'altro motivo, per necessità di sintesi. 14.11. Con il quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce ulteriormente il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La prova circa la sussistenza di detto reato consiste, di fatto, solo nelle dichiarazioni dei collaboratori ON e CA, a cui la corte di appello aggiunge, quale ulteriore elemento probatorio, il fatto che il ricorrente sia stato già condannato, in passato, per il medesimo reato. Tale affermazione ricalca il BR "semel mafioso, semper mafioso" ma, pur essendo noto che il vincolo associativo si instaura nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, il giudice non è esonerato dall'accertare la sussistenza di elementi concreti che dimostrino la effettiva protrazione DEl'affiliazione e un reale apporto DEl'imputato alla vita DEl'associazione e al perseguimento dei suoi scopi. 14.12. Con il quinto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. L'argomentazione è analoga a quella di altri ricorsi, e ad essi si rimanda per la già indicata esigenza di sintesi. 14.13. Con il sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Il motivo è analogo a quello dei ricorsi già relazionati, per cui si rimanda alle già descritte argomentazioni. 41 Al termine di questo sesto motivo il ricorrente chiede alla corte di cassazione di acquisire il dispositivo DEla sentenza emessa dalla corte di appello di Palermo in data 02/07/2024 nei confronti degli originari coindagati TA NS, SArio AM e AN Lo TI, per i quali l'aggravante in questione, ugualmente contestata, è stata esclusa, e con successiva memoria ha ribadito la richiesta, chiedendo però l'acquisizione DEl'intera sentenza, depositata nelle more. 14.14. Con il settimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). La sentenza indica, quali prove DEle condotte contestate al ricorrente, alcune intercettazioni tra lui e le due donne ritenute intestatarie fittizie DEle quote DEla EL AS SR, le quali dimostrano solo una gestione occulta DEla società da parte DE ricorrente, non la sua effettiva titolarità. Anche per ritenere sussistente la responsabilità DE ricorrente nel trasferimento di quote dalla NO alla VI, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se vi era stato un conferimento economico da parte DE predetto nel costituendo patrimonio sociale, e poi valutare la consapevolezza DEle due coimputate circa la finalità elusiva richiesta dalla norma. 14.15. Con l'ottavo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22) . In ordine a detto reato la sentenza non ha motivato in modo corretto la sussistenza DEla finalità DE ricorrente di eludere possibili misure ablative, dichiarandola presente solo a causa DEla sua precedente condanna e DEla sottoposizione, all'epoca, alla misura di prevenzione personale. La risalenza nel tempo di tali vicende imponeva alla corte di appello di motivare in modo specifico la sussistenza DEla finalità elusiva perseguita dal ricorrente nelle condotte contestate, dovendo questa essere diretta contro eventuali misure di prevenzione patrimoniali. 14.16. Con il nono motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 21). La sentenza motiva la condanna solo affermando che, essendo provati l'investimento nell'azienda agricola e la gestione DEla stessa da parte DE ricorrente, è logico ritenere che ne percepisse anche gli utili. Essa trascura, quindi, di valutare che il ricorrente ne era solo il gestore occulto, e che non vi è la prova DEla provenienza da questi DEle risorse impiegate. 42 14.17. Con il decimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, infine, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato al capo 21). La sentenza riporta, alla pag. 333, una motivazione relativa all'elemento soggettivo DE reato che, in realtà, attiene al reato contestato al capo 22): pertanto manca DE tutto la motivazione relativa al reato di cui al capo 21). 15. SE TO, condannato alla pena di dodici anni di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 10), 12) e 23), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Debora Speciale, articolando cinque motivi. 15.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, per violazione DEl'art. 192 cod. proc. pen., in relazione a tutti i DEitti contestati. La motivazione DEla sentenza consiste in un mero copia-incolla di quella di primo grado, e non affronta le questioni poste con i motivi di appello. La condanna è fondata solo sulle intercettazioni ambientali, prive di riscontro, la spiegazione sul mancato riconoscimento DE ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia è illogica e contraddittoria, il contenuto DEle intercettazioni riprodotto in sentenza è diverso da quello ascoltato dalla difesa stessa in relazione ad un diverso imputato, e le intercettazioni non sono esaminate in ordine cronologico, ma estrapolate dal contesto per supportare singole ipotesi accusatorie. La sentenza ha ritenuto sussistente il reato associativo solo sulla base DEl'inserimento DE ricorrente nell'associazione, ma non ha accertato quale effettivo contributo causale egli abbia dato alla stessa;
anzi, proprio dalle intercettazioni citate emerge che egli, spesso, non ha neppure dato seguito alle richieste DE suocero OM NZ. Le intercettazioni, poi, sono utilizzate come prova anche quando non sono DE tutto comprensibili o sono comunque poco chiare, e peraltro la sentenza stessa ammette che il ricorrente sapeva di essere intercettato, per cui non è credibile che parlasse liberamente DEle proprie condotte illecite. E' illogico, infine, che egli fosse intestatario di un'attività commerciale, dal momento che rischiava di vedersi qualificare intestatario fittizio in favore DE suocero, noto mafioso. 15.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. il diniego DEle attenuanti generiche è motivato solo con la sua mancanza di resipiscenza, senza tenere conto DEla sua incensuratezza, DEle condizioni di vita familiari e sociali, DEla scarsa entità DE dolo, DEle modalità DEl'azione. La gravità DE reato contestato non consente ex se il diniego, né è un motivo sufficiente per giustificarlo. 43 15.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale in relazione all'asserita sussistenza DEle aggravanti di cui agli artt. 416, commi 4 e 6, cod. pen. Le argomentazioni contrarie alla sussistenza DEle due aggravanti sono analoghe a quelle contenute in altri ricorsi, alle cui relazioni si rimanda per necessità di sintesi. 15.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge penale per l'omessa motivazione in ordine all'art. 378 cod. pen. La sentenza ha omesso di motivare sulla richiesta di qualificare il DEitto associativo come violazione DEl'art. 378 cod. pen., sussistente quando, come in questo caso, l'imputato non ha la consapevolezza di agevolare il sodalizio criminale ma agisce solo con la volontà di sostenere il singolo partecipe, senza che tale suo aiuto agevoli in modo rilevante anche l'associazione mafiosa. In ogni caso, anche mantenendo la qualificazione dei reati di cui alla prospettazione accusatoria, non vi sono elementi per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, che non può essere applicata automaticamente, dovendo essere accertata l'oggettiva finalizzazione DEl'azione all'agevolazione DEl'associazione stessa. In questo caso è evidente che i rapporti tra il ricorrente e i GA (sic) sono maturati fuori da Cosa Nostra, e sono irrilevanti le eventuali affermazioni dei collaboratori di giustizia. 15.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, per violazione DEl'art. 63, comma 4, cod. pen. La sentenza ritiene sussistenti le tre aggravanti di cui agli artt. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., ma invece di applicare il criterio moderatore previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. calcola ed applica singoli aumenti di pena per ciascuna di esse. 16. SA LA, condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 11), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. TO Sottosanti, articolando due motivi. 16.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 270 cod. proc. pen. Le due sentenze di merito hanno ritenuto utilizzabili, quale prova DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., le intercettazioni disposte per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., affermando la sussistenza DEla connessione tra il trasferimento di beni al fine di eludere possibili misure ablatorie, e la partecipazione DEl'interponente, AN MA, all'associazione criminosa. La modifica DEl'art. 270 cod. proc. pen., che amplia la deroga al divieto di utilizzabilità DEle intercettazioni disposte in altro procedimento, non è applicabile 44 a quelle disposte prima DE 31/08/2020, per cui nel presente caso deve applicarsi la normativa previgente, come interpretata dalla sentenza Sez. U, n. 51 DE 2020, dep. 2021, Cavallo, in particolare quanto alla utilizzabilità DEle intercettazioni per la prova di reati connessi, ai sensi DE('art. 12 cod. proc. pen., a quello per cui esse sono state autorizzate. La sentenza impugnata, però, afferma detta connessione con una frase generica e senza precisare se ravvisi l'ipotesi DEla continuazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., o quella di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma anche nel primo caso deve essere accertata la sussistenza, sin dall'origine, di un medesimo disegno criminoso che leghi i vari DEitti, mentre la motivazione, sul punto, è DE tutto omessa. Di fatto la sentenza unisce il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen., nel senso di ritenere che se il partecipe concorre con un terzo nel reato di intestazione fittizia di beni deve affermarsi che egli ha agito con il medesimo fine di eludere eventuali misure ablative, anche quando non si ritenga sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Questo ragionamento, invece, postula come corollario che il terzo, non partecipe all'associazione, dovrebbe sempre essere a conoscenza DEle finalità agevolative DEla stessa, e chi partecipa, invece, al reato associativo dovrebbe compiere operazioni di interposizione fittizia con la sola finalità di eludere le misure ablative. L'esclusione DEle intercettazioni rende il reato contestato al ricorrente DE tutto sfornito di prova. 16.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 11). La sentenza omette di motivare in merito alla consapevolezza DE ricorrente di concorrere nella eventuale finalità DEl'interponente di eludere possibili misure ablative, e non valuta la possibilità di una sua mera co-gestione con l'interposto. Non è sufficiente, per la sussistenza DE reato, che l'interposto sia il fittizio amministratore di una società, ma è necessario che egli sia anche il socio, ovvero il titolare DEle quote societarie. La sentenza, invece, valorizza elementi che dimostrano una co-gestione DE coimputato MA, ma non valuta neppure se questi abbia o meno apportato risorse economiche e se partecipasse agli utili, così da potersi dedurre che fosse il titolare DEle quote. 17. OM La SA, condannato a tre anni di reclusione per il DEitto di cui al capo 12), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Reina, articolando tre motivi. 17.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione quanto alla utilizzabilità, in relazione al reato di cui 45 all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 12), DEle intercettazioni disposte in altro procedimento. La sentenza non ha risposto all'eccezione, sollevata con i motivi di appello, DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni quale prova DE reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. per la mancanza di connessione con il reato associativo, essendo le condotte di intestazione fittizia DEle operazioni imprenditoriali funzionali solo ad interessi personali. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di detto reato, quale terzo estraneo, solo per avere rinunciato al pagamento DEl'avviamento commerciale, ma non è provata né la fittizietà DEl'operazione né la consapevolezza che, per gli altri soci, essa fosse funzionale ad interessi DEl'associazione anziché DE singolo sodale. Il ricorrente è estraneo a contesti di criminalità organizzata, e la mera conoscenza di alcuni sodali o la partecipazione ad una singola operazione commerciale non provano né il concorso nel reato né la conoscenza degli interessi degli altri soci, conoscenza che deve essere certa e non costituita da un mero sospetto. Il ricorrente ha accettato di attribuire la titolarità formale DEl'attività ad un terzo e di intestare a terzi anche la propria quota, assumendo la qualità di socio occulto, ma non aveva alcun timore DEla possibile applicazione di una misura di prevenzione, né poteva conoscere se gli altri soci occulti avessero, invece, una finalità elusiva. 17.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza non valuta la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche per l'età avanzata DE ricorrente e per la sua finalità di trovare una futura attività lavorativa, in quanto rigetta la domanda con frasi generiche. 17.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. La sentenza ha respinto la richiesta di disapplicare la contestata recidiva con una motivazione generica, benché la precedente condanna sia relativa solo ad un DEitto di favoreggiamento risalente al 2007. In particolare, non motiva se la commissione DE nuovo reato sia espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, tale da giustificare l'aumento DEla pena. 18. LF NN, condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 13), con esclusione DEl'aggravante, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Lorenzo Marchese, articolando tre motivi. 46 18.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13). La motivazione DEla sentenza impugnata è carente, in quanto non spiega in modo sufficiente le ragioni per cui la versione DE ricorrente, di avere investito denaro proprio proveniente dal risarcimento ottenuto per l'incendio DEla propria attività, andata perciò fallita, è stata giudicata inattendibile, ed è contraddittoria perché, mentre esclude che i rapporti interpersonali DE ricorrente con i coimputati possano giustificare le frasi intercettate, come sostenuto con la tesi difensiva, dall'altro lato sostiene la sua colpevolezza anche sulla base di tali rapporti. Invece non c'è prova di un intervento economico DE coimputato MA nell'attività in questione, ed il terzo che riferisce tale notizia nella intercettazione citata in sentenza non è in rapporto di amicizia con il ricorrente, così da poter avere ricevuto una sua confidenza. E' errato, pertanto, avere fondato la prova DEla colpevolezza sulle intercettazioni, che sono suscettibili anche di una spiegazione alternativa, come quella fornita dal ricorrente stesso. 18.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale in relazione alla determinazione DEla pena. La pena irrogata è eccessiva. La sentenza la dichiara congrua perché determinata in misura inferiore al medio edittale, ma non ha valutato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la modesta gravità DE fatto e la scarsa entità DE dolo. 18.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione alla omessa concessione DEle attenuanti generiche. La sentenza motiva tale mancata concessione per i precedenti penali DE ricorrente, i quali non sono, però, ostativi al beneficio, e omette di tenere conto degli elementi favorevoli, quali il buon comportamento processuale, da lui tenuto fornendo la propria versione dei fatti corroborata da documenti, comportamento che ha addirittura valutato negativamente, traendo da esso la valutazione di una mancanza di resipiscenza. 19. ND MA, condannata alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 13), con esclusione DEl'aggravante, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Lo AS, articolando due motivi. 19.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13). 47 La sentenza ha ritenuto che il reato in questione non abbia natura di reato plurisoggettivo improprio, ma sia una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, se si rende fittiziamente titolare di beni o utilità con una DEle finalità previste, risponde DE reato a titolo di concorso con l'interponente. Tale interpretazione viola le norme codicistiche sul concorso di persone nel reato, che hanno la funzione di dare rilevanza penale a comportamenti atipici, estendendo la responsabilità penale a soggetti che non tengono personalmente la condotta criminosa, ma concorrono alla commissione DE reato da parte di altri. La dottrina e la maggior parte DEla giurisprudenza qualificano il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. come un reato a concorso necessario, in cui l'interposto è il soggetto la cui presenza è necessaria per la realizzazione DEla condotta tipica, ma anche come un reato plurisoggettivo improprio, perché la norma non prevede la responsabilità penale anche DEl'interposto, che, pertanto, non può essere sanzionato, pena la violazione DEl'art. 25, comma 2, Cost., perché la sanzione dovrebbe essere applicata in via analogica. Né si può ritenere punibile l'interposto ai sensi DEl'art. 110 cod. pen., perché questa norma incrimina condotte atipiche, non previste dalle norme, mentre in questo caso l'interposto tiene la condotta prevista dalla norma stessa. 19.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DE dolo richiesto dalla norma. La sentenza premette di ritenere sufficiente, per la sussistenza DEla responsabilità DEl'interposto, che egli sia a conoscenza DE dolo specifico DEl'interponente, pur non agendo egli stesso a tal fine, ma afferma che la ricorrente ha agito ella stessa con la finalità di aiutare lo zio AN ad eludere possibili misure ablative. Essa fonda la prova solo sulla parentela con il coimputato, applicando quindi la regola DE "non poteva non sapere", ma il dolo non può essere ritenuto sussistente sulla base di mere presunzioni, bensì deve essere oggetto di uno specifico ed effettivo accertamento. 20. SAlia PU, condannata alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 13), con esclusione DEl'aggravante, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Lorenzo Marchese, articolando tre motivi. 20.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13). La motivazione DEla sentenza impugnata è carente, in quanto non spiega in modo sufficiente le ragioni per cui la versione DE coimputato NN è stata giudicata inattendibile, ed è contraddittoria perché, mentre esclude che i rapporti 48 --, interpersonali dei vari coimputati possano giustificare le frasi intercettate, come affermato dalla difesa, dall'altro lato sostiene la colpevolezza DEla ricorrente, che è la convivente DE coimputato NN, anche sulla base di tali rapporti. Il NN ha spiegato di non essere stato aiutato economicamente da AN MA, dopo il fallimento DEla sua attività, diversamente da quanto emergerebbe da una conversazione tra i coimputati TO e Di AG nella quale, peraltro, tale episodio è riferito in modo dubitativo;
pertanto non c'è prova di tale intervento DE MA, né di alcun investimento di questi nell'attività, ed il terzo che riferisce tale notizia in quella intercettazione non è in rapporto di amicizia con il NN, così da poter avere ricevuto una sua confidenza. E' errato, pertanto, avere fondato la prova DEla colpevolezza sulle intercettazioni, che sono suscettibili anche di una spiegazione alternativa, come quella fornita dal NN, o come quella consistente nei rapporti interpersonali tra i coi m putati. 20.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione alla determinazione DEla pena. La pena irrogata è eccessiva. La sentenza la dichiara congrua perché determinata in misura inferiore al medio edittale, ma non ha valutato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod pen., la modesta gravità DE fatto e la scarsa entità DE dolo. 20.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione alla omessa concessione DEle attenuanti generiche La sentenza motiva tale mancata concessione ritenendo indice di gravità il rapporto personale che lega la ricorrente al MA e al NN, ma omette di tenere conto degli elementi favorevoli, diversi dalla mera incensuratezza. 21. NN ER, condannato alla pena di tre anni di reclusione per il DEitto di cui al capo 15), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. ET BI, articolando tre motivi. 21.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 15). La motivazione DEla sentenza impugnata è carente, in quanto ritiene sussistente il reato senza indicare alcun elemento che dimostri un apporto patrimoniale DE coimputato IT al soggetto ritenuto fittiziamente titolare DEl'agenzia, cioè UR ER, e afferma il concorso DE ricorrente e il suo contributo causale riproponendo la medesima interpretazione DEle intercettazioni, senza rispondere alle doglianze contenute nell'atto di appello. La sentenza, infatti, si limita a ribadire che le intercettazioni dimostrano un'attività 49 di intermediazione svolta dal ricorrente, e non valuta la decisività di tale condotta per la consumazione DE reato. La motivazione è carente anche quanto all'elemento soggettivo DE reato. La finalità elusiva è data per certa a carico DEl'interponente IT, e la sentenza deduce la consapevolezza di tale finalità, da parte DE ricorrente, solo in via presuntiva, per i rapporti con il predetto e per le facilitazioni, da parte di questi, di alcune occasioni lavorative, senza valutare che tali frequentazioni non possono provare con certezza la sussistenza DE dolo specifico richiesto dalla norma, anche perché l'intestazione fittizia può essere funzionale anche ad altri scopi, e non solo alla elusione di possibili misure di prevenzione. 21.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La motivazione è carente anche in ordine alla finalità agevolatrice di un clan mafioso, in quanto afferma solamente, in modo generico, che il settore DEle scommesse costituiva un settore di interesse degli affiliati alla famiglia mafiosa di SS di RI, controllato da OM NZ. Non è stata citata alcuna intercettazione o altro elemento di indagine da cui emerga tale preteso coinvolgimento o, comunque, la volontà di agevolare l'associazione capeggiata dall'NZ. Non è provato neppure che il ricorrente fosse, quanto meno, consapevole DEla volontà agevolatrice presente in almeno uno dei coimputati, così da concorrere con questi, in quanto la sentenza si è limitata a richiamare le medesime circostanze indicate per motivare la conoscenza DEla finalità elusiva DE IT, cioè i rapporti di frequentazione con mafiosi, circostanze insufficienti anche per la prova di tale finalità. 21.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La sentenza non tiene conto DEl'atto di appello, che indicava una serie di elementi a sostegno DEla richiesta di concessione DEle attenuanti generiche e di contenimento DEla pena nei minimi edittali, e nega il beneficio affermando l'insussistenza di elementi valutabili in senso favorevole: si tratta di una motivazione apparente e illogica, che afferma la gravità DE fatto solo per la caratura mafiosa dei coimputati, giustificando così l'irrogazione di una pena lontana dal minimo edittale ed aumentata, per l'aggravante contestata, nella misura massima. E' illogico e immotivato anche il diniego DEla sospensione condizionale, nonostante l'incensuratezza DE ricorrente e l'unicità DEl'episodio a lui ascritto. 50 22. VE VI, condannata alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 21) e 22), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. OM De Lisi, articolando sei motivi. 22.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità DEle intercettazioni svolte a carico DE coimputato SE NS dopo la scadenza DE termine per le indagini preliminari a suo carico. Il motivo ripropone le medesime argomentazioni DE primo motivo proposto dal coimputato NS, nei suoi due ricorsi, e si rimanda a tale parte DEla relazione, per esigenze di sintesi. La ricorrente afferma, perciò, la inutilizzabilità, quale prova dei reati a lei ascritti, DEle intercettazioni effettuate a carico di SE NS in base al decreto autorizzativo n. 992/2018 R.I. Non è corretta la motivazione DEle due sentenze di merito, secondo cui tali intercettazioni sarebbero utilizzabili perché disposte in altro procedimento e per altri reati, a cui questi sono connessi, dal momento che il decreto autorizzativo, per le ragioni dette, deve ritenersi emesso nel medesimo procedimento, e che l'art. 270 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca, consentiva l'utilizzazione solo in relazione a reati per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza. L'esclusione dal compendio probatorio DEle intercettazioni indicate rende insussistente la prova a carico DEla ricorrente. 22.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alle condanne per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato ai capi 21) e 22). La ricorrente deduce la violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. perché l'intera sequenza procedimentale DEle indagini preliminari, in relazione all'iscrizione DE coimputato NS nel registro degli indagati, è in contrasto con le norme codicistiche;
il vizio riverbera i suoi effetti sulla validità o utilizzabilità degli atti di indagine stessi, la cui inutilizzabilità deve essere ritenuta patologica, e perciò rilevabile anche nel giudizio abbreviato. 22.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). L'imputazione contesta due diverse condotte, tenute il 06/10/2016 e il 24/01/2017, ma palesemente solo la seconda è attribuita alla ricorrente, mentre la prima è attribuita alla coimputata NO. La sentenza indica, quali prove DEle due condotte contestate, alcune intercettazioni tra il coimputato NS e le due donne ritenute intestatarie fittizie DEle quote DEla EL AS SR, le quali però dimostrano solo una gestione occulta DEla società da parte DE NS, non la sua effettiva titolarità DEle quote societarie. Anche per ritenere sussistente una interposizione fittizia 51 DE NS nel trasferimento di quote dalla NO alla ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se vi era stato un conferimento economico da parte DE predetto nel costituendo patrimonio sociale, e poi valutare la consapevolezza DEle due coimputate, ed in particolare DEla ricorrente, DEla finalità elusiva richiesta dalla norma, attribuibile solo al NS. 22.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). In ordine al medesimo reato la sentenza non ha motivato in modo corretto la sussistenza DEla finalità di eludere possibili misure ablatorie, richiesta dalla norma. La sentenza afferma che la ricorrente era consapevole DEla finalità elusiva DE coimputato NS solo sulla base DEla sua frequentazione o DE rapporto affettivo che aveva con questi, così di fatto basandosi su una mera presunzione ovvero compiendo una valutazione ex post, e non compiendo una valutazione ex ante, cioè sulla base DEle conoscenze che ella, quale concorrente necessaria, aveva, o poteva avere, al momento DEla condotta. 22.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 21). La sentenza motiva la condanna solo affermando che, essendo provati l'investimento nell'azienda agricola e la gestione DEla stessa da parte DE NS, e quindi l'interposizione fittizia DEla ricorrente, è logico ritenere che egli ne percepisse anche gli utili. Essa trascura, quindi, di valutare che il NS era solo il gestore occulto DEl'attività, e che non vi è la prova DEla provenienza da questi DEle risorse impiegate. Anche quanto all'elemento soggettivo DE reato, la motivazione presenta il vizio già dedotto a proposito DE reato di cui al capo 22), in quanto lo deduce dal rapporto affettivo o di frequentazione DEla ricorrente con il NS. Anche in questo caso, quindi, la sussistenza DEla consapevolezza DEla finalità elusiva di questi è solo presunta, o comunque motivata attraverso un automatismo. 22.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La determinazione DEla pena base è stata motivata in modo incongruo. La sentenza si limita a dichiarare congrua quella decisa dal giudice di primo grado perché determinata in misura inferiore al medio edittale, ma non ha valutato tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce anche DEla incensuratezza DEla ricorrente e DEla funzione rieducativa DEla pena. 52 23. OL NO, condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, dichiarata sospesa, per il DEitto di cui al capo 22), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. OM De Lisi, articolando quattro motivi. 23.1. Con il primo motivo deduce, analogamente ai coimputati NS e VI, la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità DEle intercettazioni svolte a carico di SE NS dopo la scadenza DE termine per le indagini preliminari. Si rimanda, perciò, al contenuto DEle relazioni relative ai motivi proposti dagli altri due ricorrenti. L'esclusione dal compendio probatorio DEle intercettazioni indicate rende insussistente la prova a carico DEla ricorrente, per il reato a lei ascritto. 22.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. La ricorrente deduce, come i co-indagati NS e VI, la violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. perché l'intera sequenza procedimentale DEle indagini preliminari, in relazione all'iscrizione DE coimputato NS nel registro degli indagati, è in contrasto con le norme DE codice di procedura, vizio che attribuisce inutilizzabilità patologica agli atti di indagine compiuti. 22.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. a lei contestato. La sentenza indica, quali prove DEle due condotte contestate al capo 22), alcune intercettazioni tra l'interponente NS e le due donne ritenute intestatarie fittizie DEle quote DEla EL AS SR, nonché l'intercettazione di una lite tra la ricorrente e la figlia, timorosa per il coinvolgimento DEla madre nell'affare, conversazioni che però dimostrano solo una gestione occulta DEla società da parte DE NS, non la sua effettiva titolarità DEle quote societarie. 22.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). La sentenza non ha motivato in modo corretto la sussistenza DEla finalità di eludere possibili misure ablative, richiesta dalla norma. Essa afferma che la ricorrente era a conoscenza DEla finalità elusiva DE coimputato NS solo fondando la valutazione sul rapporto affettivo che ella aveva con questi e sulla predetta lite tra la ricorrente e sua figlia, in cui quest'ultima si mostrava consapevole DEla illiceità degli affari in cui la madre era coinvolta e DElo spessore criminale DE NS. Questa motivazione si basa pertanto, di fatto, 53 su una mera presunzione, ovvero compie una valutazione ex post, mentre avrebbe dovuto compierla ex ante, cioè valutando la conoscenza che la ricorrente, concorrente necessaria, aveva o poteva avere al momento in cui ha tenuto la condotta incriminata. L'interponente, infatti, può agire per finalità diverse da quella di eludere possibili misure ablative, e l'interposto concorre con lui, ai sensi DEl'art. 110 cod. pen., solo se effettivamente consapevole DE fatto che egli agisce per l'unica finalità prevista alla norma. 7. Il procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. 8. Le seguenti parti civili hanno inviato memorie e conclusioni dettagliate. 8.1. La parte civile "SI" ha depositato una memoria difensiva, redatta dall'avv. Ettore Barcellona, con cui contesta la fondatezza dei vari motivi dei ricorsi di OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ES NZ, NN EM, SA PR, TO Di AG, ET LE IT, AN RA, SE NS, e chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità di tutti i loro ricorsi. 8.2. La parte civile "Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN PO" ha inviato una memoria conclusiva, redatta dall'avv. Felicia D'Amico, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi i ricorsi di LF NN, NN ER, TO Dì AG, SE TO, SA PR, NN EM, OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ES NZ, SE NS, AN RA, ET LE IT. 8.3. La parte civile "Centro Studi IO La RR onlus" ha inviato una memoria, redatta dall'avv. ES Cutraro, con cui respinge i motivi dei ricorsi di SE NS, AN RA,ET LE IT, TO Di AG, SA PR, NN EM, ES NZ, AN MA, SE Lo AS e OM NZ. 8.4. La parte civile "Confesercenti - provinciale di Palermo", ha inviato una memoria, redatta dall'avv. TA Fabio Lanfranca, con cui contesta la fondatezza dei motivi dei ricorsi di NN EM, SA PR, TO Di AG, AN RA, ES NZ, OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ET LE IT, SE NS e SE TO, e ne chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità. 8.5. Le parti civili "Solidaria" e "SOS IMPRESA - Rete per la legalità/Sicilia a.p.s." hanno inviato due separate memorie, dal contenuto analogo, redatte dall'avv. Fausto Maria Amato, con cui contestano la fondatezza dei motivi dei 54 ricorsi di NN EM, SA PR, TO Di AG, AN RA, ES NZ, OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ET LE IT, SE NS e SE TO, e ne chiedono il rigetto o la declaratoria di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono, nel loro complesso, infondati, e devono quindi essere respinti. Deve evidenziarsi, pur non essendo stata proposta la relativa eccezione, salvo da parte dei ricorrente IT in ordine al DEitto contestato al capo 16), che nessun reato può essere dichiarato prescritto, perché dalla sentenza di secondo grado risulta che è stata disposta la sospensione dei termini di durata DEla custodia cautelare, ai sensi DEl'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., dal 27/10/2022, data di emissione DEla relativa ordinanza, al 09/11/2023, data di emissione DEla sentenza di appello, per un periodo, quindi, di un anno e tredici giorni. Costituisce un principio consolidato DEla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare comporta la sospensione anche DE decorso DEla prescrizione, per tutti i reati contestati nel relativo procedimento (si vedano Sez. 1, n. 28073 DE 08/07/2020, Rv. 279665; Sez. 6, n. 15477 DE 28/02/2014, Rv. 258967; Sez. 6, n. 31875 DE 12/04/2016, Rv. 267982). 2. La motivazione DEla sentenza impugnata si salda ed integra quella DE giudice di primo grado, secondo la struttura DEla cd. "doppia conforme". Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti gli aspetti contestati, in particolare quanto all'interpretazione e alla valutazione DEle intercettazioni, e alla valutazione DEla attendibilità dei vari collaboratori di giustizia e DEla credibilità DEle loro dichiarazioni. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «la struttura giustificativa DEla sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice DE gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli DE primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici DEla prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEla decisione» (Sez. 2, n. 25016 DE 30/06/2022, in motivazione). Ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quindi, le due sentenze devono essere lette congiuntamente, potendo le argomentazioni di quella di 55 primo grado andare ad integrare e completare la motivazione di quella di secondo grado. Quanto all'amnnissibilità dei ricorsi, deve ricordarsi che questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, Rv. 262965, ha più volte ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento». In molti ricorsi si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi di prova già esaminati, nelle due sentenze di merito, con motivazioni complete e non illogiche né apparenti in ordine alla sussistenza DEl'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei DEitti contestati, in particolare DE DEitto associativo. Si ricordi altresì che, in tema di sindacato DE vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito DE giudice di legittimità, nell'apprezzamento DEle fonti di prova, non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 DE 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 DE 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 DE 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369). Anche la sentenza Sez. 2, n. 25016 DE 30/06/2022, sopra citata, ha ribadito, nella motivazione, che «al giudice di legittimità è preclusa — in sede di controllo DEla motivazione — la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Nel caso di specie, la motivazione DEla sentenza DEla Corte di appello è completa, non manifestamente illogica ed esaustiva, avendo i giudici esaminato 56 e valutato tutti gli elementi di prova acquisiti, anche attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado, e non è dunque suscettibile di rivalutazione, nel merito, da parte di questa Corte. 3. Quanto alle principali contestazioni mosse nei vari ricorsi, relative alla rilevanza probatoria nonché all'interpretazione DEle intercettazioni, e alla rilevanza e attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, devono ribadirsi i seguenti principi, più volte stabiliti da questa Corte. 3.1. Le intercettazioni telefoniche sono state valutate correttamente, alla luce DE principio giurisprudenziale espresso in termini chiari dalla sentenza Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, secondo cui «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.». Questa Corte, pertanto, ha stabilito che «In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti DEl'indagato, può costituire fonte probatoria diretta DEla sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo DE giudice di valutare il significato DEle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica» (Sez. 3, n. 10683 DE 07/11/2023, dep. 2024 Rv. 286150) e, più specificamente, che « In tema di associazione per DEinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto DEla conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito DEl'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro)» (Sez. 6, n. 5224 DE 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611). Anche con riferimento alle intercettazioni, peraltro, deve applicarsi il principio richiamato nel paragrafo precedente, relativo ai limiti DE controllo DEla motivazione, secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti 57 DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337; vedi anche la già citata Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.2. Le dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori di giustizia sono state valutate in maniera adeguata dalla pagina 36 DEla sentenza di primo grado, e singolarmente per ciascuno degli imputati DE reato associativo, escluso il solo TO, nella sentenza di secondo grado, quanto alla credibilità, all'attendibilità intrinseca DEle propalazioni e a quella soggettiva DE singolo dichiarante, nonché quanto all'individuazione dei riscontri esterni, costituiti dalle citate intercettazioni. Anche in questo caso le due sentenze applicano correttamente i principi giurisprudenziali consacrati in molteplici pronunce di legittimità. I criteri di valutazione DEl'attendibilità dei dichiaranti sono stati precisati dalla fondamentale sentenza Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; vanno altresì sottolineate Sez. 1, n. 31004 DE 10/05/2023, Rv. 284840, secondo cui «In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni DE chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria», e Sez. 6, n. 42705 DE 12/10/2010, Rv. 248732, secondo cui «In tema di valutazione DEla chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto DEla valutazione è la dichiarazione globale DE chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti. Ne consegue che, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata». Deve, inoltre, ribadirsi che «il sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 DE 13/11/2020, Rv. 280058) 58 3.3. Nell'esame dei ricorsi proposti dai singoli imputati queste valutazioni, circa la sussistenza di una motivazione sufficiente in ordine alle questioni esposte in questo paragrafo, verranno solamente richiamate, approfondendole solo ove necessario in riferimento a questioni specificamente poste. 4. E' opportuno anche esporre una valutazione generale in merito alla sussistenza, nel DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato ai capi 1) e 2), DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6, di cui tutti gli imputati per detti capi hanno chiesto l'esclusione, deducendo la carenza e la manifesta illogicità, sul punto, DEla motivazione DEla sentenza impugnata. Questa ha valutato approfonditamente la questione dalla pag. 17 ed ha affermato, conformemente alla sentenza di primo grado che ha valutato la medesima questione dalla pag. 59, che entrambe le aggravanti, aventi una natura oggettiva, devono essere riferite all'attività DEl'associazione e non DE singolo partecipe, e la prova DEla loro sussistenza può fondarsi sul "fatto notorio", ravvisabile nel caso, come il presente, di un'associazione che costituisce un'articolazione di Cosa Nostra, cioè un sodalizio mafioso storico di cui sono state accertate in via definitiva, attraverso plurime sentenze, sia la natura armata, intesa come disponibilità di armi a cui possono accedere tutti i partecipi e come finalizzazione di tale disponibilità al raggiungimento degli scopi DEl'associazione stessa, sia la abituale destinazione dei proventi DEle attività illecite al reinvestimento in attività economiche lecite. La sentenza ha peraltro ribadito che il richiamo al "fatto notorio" non legittima un automatismo e deve essere sorretto dalla sussistenza, con riferimento alla singola articolazione, di elementi che confermino sia la astratta disponibilità di armi, o la consapevolezza di questa, sia l'attività di reinvestimento dei proventi illeciti. Tali elementi sono stati individuati con riferimento alla famiglia di SS di RI e dei suoi componenti, in particolare il soggetto apicale OM NZ, e richiamati alla pag. 22 con riferimento all'aggravante di cui al comma 4, e alle pagine 27 e 28 quanto all'aggravante di cui al comma 6. La motivazione DEla sentenza impugnata, sul punto, è esaustiva, logica e conforme ai principi consolidati di questa Corte. 4.1. In merito alla sussistenza DEl'aggravante di cui al quarto comma, la sentenza si è conformata ai principi dettati, in particolare, nella sentenza Sez. 2, n. 22899 DE 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284761, secondo cui «In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità DEl'aggravante DEla disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione DEle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella 59 pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori» (si vedano anche Sez. 5, n. 18837 DE 05/11/2013, dep. 2014, 260919; Sez. 6 n. 11194 DE 08/03/2012, Rv. 252177; Sez. 6, n. 5400 DE 14/12/1999, dep. 2000, Rv. 216149). La giurisprudenza è concorde anche nell'affermare che «In tema di associazione per DEinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante DEla disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole DE possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento DEla quale assume rilievo anche il fatto notorio DEla stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte DE sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 DE 07/11/2019, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32372 DE 04/06/2019, Rv. 276831). La sentenza, peraltro, evidenzia la sussistenza di elementi che confermano come tra i partecipi alla famiglia di SS di RI fosse nota la disponibilità di armi, ed anche la loro finalizzazione a soddisfare gli scopi DEla stessa, stante l'inserimento DEla predetta famiglia nell'associazione denominata Cosa nostra, elementi costituiti non solo dalla già intervenuta condanna di alcuni di costoro per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. così aggravato, ma anche dalle intercettazioni a carico di OM NZ, in cui si parla di "attrezzature" disponibili in caso di necessità (e che i due stiano parlando di armi è reso evidente dalla risposta di OM NZ, secondo cui essi, invece, devono "stare in pace"), e a carico di TO quanto al possesso di una pistola da parte sua (così alla pag. 22 DEla sentenza di secondo grado). 4.2. Anche in merito alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. la motivazione è conforme ai principi giurisprudenziali dettati, in primo luogo, dalla sentenza Sez. U, n. 25191 DE 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259589, secondo cui «L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività DEl'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti DE sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza DEl'avvenuto reimpiego di profitti DEittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa». Anche in relazione a questa aggravante, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lo svolgimento DEl'attività di reinvestimento dei proventi in attività lecite deve essere valutata con riferimento all'associazione nel suo complesso e non alla singola articolazione, e che tale attività costituisce un fatto notorio per Cosa nostra e tutte le sue articolazioni: così Sez. 2, n. 23890 DE 01/04/2021, Rv. 281463, secondo cui «La circostanza aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività 60 economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di DEitti — ha natura oggettiva e va riferita all'attività DEl'associazione e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto DEla partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di DEitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione DE suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile». Le censure dei vari ricorrenti circa la necessità, secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Sez. 5, n. 9108 DE 21/10/2019, dep. 2020, Rv.278796), che sia provata la provenienza illecita DEle somme reinvestite, che il reinvestimento avvenga in attività lecite e che sia di dimensioni tali, sotto il profilo DEl'entità dei capitali impiegati, da poter alterare il mercato o quanto meno il settore di investimento, sono state valutate dalla sentenza impugnata, che ha confermato la sussistenza di tali elementi. La provenienza illecita DE denaro reinvestito è legittimamente ritenuta dimostrata attraverso la prova logica, come questa Corte ha esplicitamente sostenuto in tema di riciclaggio (reato ritenuto sussistente qualora, in merito ad una somma riciclata, «possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale DEla commissione DE DEitto presupposto, DEla sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche», Sez. 2, n. 16012 DE 14/03/2023, Rv. 284522). Nel presente procedimento non è dimostrata alcuna provenienza lecita dei mezzi con cui i vari imputati sia sostentano sé stessi e le loro famiglie, sia reinvestono capitali in svariate attività economiche, non avendo peraltro essi stessi indicato alcuna attività lavorativa lecita o alcuna fonte legittima di entrate;
in relazione ad alcuni imputati, inoltre, è stata specificamente accertata la totale assenza di entrate lecite, come indicato in generale alle pagine 61 e 62 DEla sentenza di primo grado, e dalla pagina 384 DEla stessa a proposito degli imputati IT e RA, nel valutare la sussistenza DEla necessaria sproporzione reddituale al fine di disporre la confisca dei loro beni in sequestro. L'entità non modesta dei reinvestimenti, poi, è stata ritenuta provata dalle dichiarazioni intercettate, nelle quali OM NZ fa riferimento ad un investimento previsto di 250.000- 300.000 euro per la sola ristrutturazione dei locali in cui insediare l'attività DEla Bet & Gannes SRs, e di 60.000 euro richiesti dal La SA a titolo di buonuscita (pag. 284 DEla sentenza di primo grado). E' stato ritenuto significativo anche il fatto che i reinvestimenti in attività commerciali vengano effettuati da molti 61 coimputati, pur sempre sotto il controllo di OM NZ, essendo tale diffusività logicamente valutata come dimostrazione di un'attività svolta dall'intera associazione, e in favore di questa. E' stato altresì valutato l'impatto negativo sul mercato DEle varie iniziative economiche, e DEla finalità dei reinvestimenti di creare un monopolio in singoli settori economici, nel territorio controllato dalla famiglia di SS di RI, in particolare nell'apertura di agenzie di scommesse, attività in sé non illecita, salvo che le stesse operino, poi, con modalità non consentite, e nel settore DEla ristorazione, mediante l'apertura di un bar, una hamburgeria, la Sicily in Food SRs, in ordine alla quale numerose intercettazioni dimostrano che gli imputati agivano con modalità minacciose per costringere i clienti a rifornirsi solo da tale società, come riportato genericamente a pag. 65 DEla sentenza di primo grado e, più in dettaglio, alle pagine 140-141, 270, 343 di quella di secondo grado, così di fatto cercando di eliminare ogni concorrenza e monopolizzare il settore. 5. Appare opportuno anche valutare la correttezza DEle due sentenze di merito, nella parte in cui hanno ritenuto pienamente accertata l'appartenenza a Cosa nostra DEla famiglia di SS di RI. Tale affermazione è stata contestata solo dal ricorrente IT, nel suo primo motivo di ricorso, ma la sentenza di primo grado ha ampiamente motivato tale appartenenza, ricostruendo non solo la struttura e le modalità organizzative di Cosa nostra, dalla pag. 42, ma soprattutto la storia DEla famiglia NZ, dalla pag. 47, ricostruendo in particolare la sua violenta estromissione dall'associazione e il rientro in Italia, dopo decenni, dei suoi esponenti, essendo stato consentito loro, almeno di fatto, di riprendere ad operare quale articolazione di Cosa nostra. La valutazione DEla certezza di tale appartenenza è logica e non contraddittoria, perché dedotta dalla storia DEla famiglia, tratteggiata anche nella sentenza "Gotha" emessa il 21 gennaio 2008 dal giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Palermo, più volte richiamata nelle due sentenze di merito, dalle dichiarazioni di diversi collaboratori, che attribuiscono agli NZ il titolo di "uomini d'onore" e riconoscono il ruolo da loro nuovamente assunto nel territorio, dalla concreta operatività DEla famiglia, dai rapporti in particolare di OM NZ con altri mafiosi quali TI MI, TA NS, EL ZI, PI ER, SA NO, come emergono dalle intercettazioni, ed in particolare dall'invito rivolto da TI MI a OM NZ di partecipare alla riunione tenutasi il 29/05/2018, finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa nostra, a cui erano ammessi solo i capi mandamento o i relativi reggenti. 62 La partecipazione ad articolazioni di Cosa nostra, poi, è stata accertata in precedenti procedimenti nei confronti di molti dei ricorrenti i quali, come detto, ad eccezione DE solo IT, non hanno negato né l'esistenza DEla famiglia mafiosa operante nel mandamento di SS di RI, né la sua appartenenza a Cosa nostra. 6. Passando, quindi, ad esaminare i ricorsi dei singoli imputati, deve essere ribadita la infondatezza di tutti i motivi DE ricorso proposto da OM NZ. 6.1. Il primo motivo di ricorso, che espone una pluralità di questioni, nel suo complesso è infondato e deve essere rigettato. La deduzione DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni effettuate sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, perché i verbali previsti dall'art. 268 cod. proc. pen. non sono stati inseriti nel TIAP, è stata respinta dalla sentenza impugnata con motivazione corretta, in quanto conforme ai principi DEla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha stabilito che, in caso di inosservanza dei protocolli in materia di inserimento degli atti processuali nell'apposito sistema informatico, le parti devono fare affidamento sul fascicolo cartaceo, che rimane sempre a loro disposizione, con la conseguenza che «in applicazione DE principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice DE fascicolo "TIAP", compilato in assenza DEla prescritta attestazione DE cancelliere di corrispondenza dei contenuti DE fascicolo digitalizzato con quelli DE fascicolo cartaceo» (Sez. 5, n. 27315 DE 07/03/2019, Rv. 276346). In ogni caso, l'eventuale nullità deve essere ritenuta fisiologica e non patologica, perché non consiste in una assenza dei verbali stessi;
essa, perciò, non è eccepibile nel giudizio abbreviato, sulla base DE consolidato principio dettato da Sez. U, n. 16 DE 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246. Deve anche ribadirsi che «La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito DE giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali DEl'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa DEl'imputato» (Sez. 3, n. 882 DE 09/06/2017, dep. 2018, Rv. 272258). La sentenza Sez. 3, n. 40209 DE 13/05/2014, Rv. 260424, citata dal ricorrente, è relativa ad una ben diversa situazione, di un'assenza o contraddittorietà dei verbali stessi, mentre nel presente caso la sentenza afferma alle pagine 42 e 43, senza essere smentita sul punto, che i 63 verbali erano presenti nel fascicolo cartaceo DE pubblico ministero ed erano completi e non contraddittori, come affermato dalla sentenza di primo grado, alla pag. 26, e come verificato dalla stessa Corte di appello. E' infine evidente, come affermato dalla sentenza impugnata, che l'asserita violazione DEl'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., ripetuta dal ricorrente in questo motivo di ricorso perché il giudice avrebbe deciso utilizzando atti non contenuti nel fascicolo processuale, ma da lui acquisiti dopo l'udienza di discussione, è insussistente, essendo detta norma relativa al materiale probatorio che il giudice può utilizzare per la decisione, materiale a cui è estraneo quello necessario per verificare la regolarità formale DEl'acquisizione DEle prove stesse. La deduzione DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni effettuate sulla base dei decreto n. 28, con cui è stata prorogata l'intercettazione disposta con il decreto autorizzativo n. 1107/2017, per la tardività DEla sua emissione, è manifestamente infondata: oltre a non rispettare l'onere di allegazione, il ricorrente ripete la doglianza esposta alla Corte di appello, in particolare quanto alla mancata emissione DE decreto attuativo, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che risponde dettagliatamente sul punto, affermando che, secondo la costante giurisprudenza, il decreto di proroga tardivo assume il valore di una nuova autorizzazione, e in questo caso esso era completo perché, richiamando esplicitamente le modalità esecutive disposte nel provvedimento originale, conteneva in sé anche il necessario decreto attuativo. Questo primo motivo di ricorso è, infine, inammissibile nella parte in cui censura la valutazione DEle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, richiamandone alcune parti per evidenziarne le asserite incongruenze o falsità. La sentenza impugnata ha valutato in modo approfondito e non manifestamente illogico, dalla pag. 29, tali doglianze, ed il ricorso ne ripropone alcune senza confrontarsi con tale decisione, e sollecitando a questa Corte una diversa valutazione DEla credibilità e rilevanza di tali dichiarazioni. Devono, perciò, ribadirsi i principi esposti nei precedenti paragrafi 2, in merito ai motivi di ricorso proponibili davanti al giudice di legittimità, e 3.2, in merito ai criteri di valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 6.2. Il secondo motivo DE ricorso proposto da OM NZ deve essere dichiarato inammissibile, perché interamente versato in fatto. Il ricorrente censura la valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito al ruolo apicale a lui attribuito sul mandamento di Boccadifalco/SS di RI, ma la motivazione DEla sentenza impugnata, anche sul punto , è ampia, non contraddittoria e non manifestamente illogica, e si sottrae, perciò, al controllo di legittimità. La sentenza, inoltre, ritiene provato il ruolo apicale DE ricorrente non solo dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori, ma anche da 64 numerose intercettazioni, esaminate dalla pag. 44, dalle quali emerge la sua posizione sovraordinata rispetto agli altri membri DEla famiglia mafiosa, il riconoscimento DEla sua autorevolezza da parte dei terzi, e l'invito rivoltogli di partecipare alla riunione DE 29/05/2018 finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa nostra, partecipazione riservata ai capi mandamento o ai loro reggenti. Il ricorso non si confronta con questa parte DEla motivazione, ed anche per tale ragione questo motivo deve essere dichiarato inammissibile. 6.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non sussiste alcuna violazione di legge processuale né lesione dei diritti DEla difesa in relazione alla contestazione DEl'aggravante DEla natura armata DEl'associazione mafiosa di appartenenza. Tale aggravante è contestata in una forma sufficientemente chiara e precisa, idonea a consentire un'adeguata difesa, perché non solo vi è la citazione esplicita DEla norma, l'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., ma la contestazione DEl'aggravante è espressamente riportata nella parte finale DE testo, con la precisazione DE trattarsi di una «associazione armata». Anche il dedotto vizio di motivazione è insussistente: la sentenza impugnata non ha preso in esame l'eccezione di un difetto di contestazione, ma deve essere ribadito il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento DEla doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 DE 20/06/2019, Rv. 276745; vedi anche Sez. 3, n. 21029 DE 03/02/2015, Rv. 263980). 6.4. Il quarto motivo DE ricorso di OM NZ deve essere rigettato in quanto infondato. Il ricorrente deduce l'insussistenza, nel merito, DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen., ma la motivazione DEla sentenza impugnata è, sul punto, esauriente, logica, fondata sugli elementi probatori acquisiti e conforme ai principi DEla giurisprudenza di legittimità, per le ragioni già esposte ai superiori paragrafi 4.1 e 4.2., ai quali si rimanda per la valutazione DEl'infondatezza di questo motivo di ricorso. 6.5. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi all'asserita insussistenza dei reati di estorsione contestati ai capi 4) e 5), sono infondati e devono essere rigettati. Le due vicende sono ricostruite in modo dettagliato nella sentenza di primo grado, alle pagine da 224 e da 235, attraver so le intercettazioni che, come 65 valutato nel superiore paragrafo 6.1., sono pienamente utilizzabili, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente. In entrambe le vicende, OM NZ interviene per chiarire i termini DEl'estorsione, che è già in atto ad opera di altri soggetti: nel primo episodio egli sollecita gli estorti, che sono suoi parenti, a versare quanto richiesto dall'estorsore, che si è rivolto a lui per lamentarsi DE tentativo degli estorti di versare una somma inferiore;
nel secondo episodio egli interviene a concordare con gli estorsori l'importo DEl'estorsione, affinché esso tenga conto anche degli interessi DEla famiglia di SS di RI. Le due sentenze di merito hanno valutato tali condotte DE ricorrente come una forma di concorso nell'estorsione perpetrata da altri, e tale valutazione è logica e conforme agli elementi probatori acquisiti. Il ricorrente, infatti, da un lato rafforza il proposito criminoso degli estorsori, sostenendo un loro "diritto" a commettere il reato, e dall'altro ne facilita l'azione perché induce gli estorti a continuare a sottostare alla pretesa criminale. Il suo intervento, pertanto, concorre nella commissione di entrambi i reati, perché è diretto a rafforzare la singola azione criminosa in atto, che stava rischiando di cessare, ed inoltre rafforza il dominio mafioso sul territorio, perché ribadisce il sistema di suddivisione DE potere DEle singole famiglie, distinto per mandamenti, e ribadisce il potere di ogni singola articolazione sul territorio di competenza. Egli, peraltro, ricava da tale intervento anche un vantaggio personale, sia perché il riconoscimento e mantenimento DE potere DEle singole famiglie sui propri mandamenti è funzionale anche all'attività criminale svolta dalla sua famiglia, sia perché egli rafforza il vincolo con le altre famiglie mafiose, a cui appartengono gli estorsori, e dimostra sia a queste ultime, sia agli estorti, la propria autorevolezza, facendo apparire il suo intervento necessario, e idoneo ad eliminare difficoltà o liti che potrebbero sfociare in atti di violenza. Il concorso DE ricorrente nei due reati, pertanto, è provato ed è stato correttamente ritenuto sussistente: il concorso nel reato di estorsione, infatti, può consistere anche in una condotta agevolatrice DEla sua consumazione, come nel caso DEl'intermediario che agisca non nell'interesse esclusivo DEla vittima e per ragioni di solidarietà, ma eserciti su questa una forma di pressione, anche solo morale, così contribuendo alla sua coartazione psicologica (si veda Sez. 2, n. 6824 DE 18/01/2017, Rv. 269117). 6.6. I motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla insussistenza dei reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente, stante il loro contenuto analogo. Essi sono infondati e devono essere respinti perché, anche in relazione ad essi, la motivazione DEle due sentenze di merito è esaustiva, logica, e fondata sugli elementi probatori raccolti, di cui fanno parte le numerose intercettazioni perché pienamente utilizzabili, come già valutato. Tali 66 intercettazioni provano ampiamente l'intestazione fittizia a terzi DEle varie attività indicate nelle imputazioni, e la finalità di sottrarre i beni a possibili provvedimenti ablatori, che il ricorrente sapeva di poter subire, essendo già sottoposto alla misura di prevenzione DEla sorveglianza speciale, come risulta dalla imputazione di cui al capo 24). In relazione al reato di cui al capo 10), il ricorrente non si confronta adeguatamente con le due sentenze di merito, in quanto sostiene la propria estraneità all'attività DEla Sicily in Food SR affermando essere irrilevante la sua asserita proprietà DEl'immobile in cui la società opera, proprietà peraltro negata, ed essere mancante la prova di un suo conferimento di denaro per l'acquisto DEle quote intestate al genero TO, mentre i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che egli sia il reale titolare di dette quote non solo dalla proprietà DEl'immobile, valutata come un mero indizio, anche se pregnante, ma soprattutto dalle intercettazioni, dalle quali emerge con evidenza il suo interessamento non alla concreta gestione DEl'attività, ma piuttosto al controllo DE suo corretto e utile funzionamento, pretendendo dal genero un resoconto preciso DEle movimentazioni di denaro, DEle forniture effettuate, dei clienti restii ad approvvigionarsi da essa. L'investimento diretto da parte DE ricorrente per l'acquisto DEle quote, poi, può essere ritenuto dimostrato anche attraverso la prova logica o indiziaria, come ribadito dalla sentenza di secondo grado richiamando i principi dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 26931 DE 29/05/2018, Rv. 273419): la deduzione DEla sussistenza di tale prova dal forte interessamento DE ricorrente in merito all'andamento DEla società, e dal suo ruolo dominante sul genero, formale intestatario DEle quote, appare logica, in quanto il rapporto tra i due sarebbe necessariamente diverso se egli fosse un socio alla pari DElo TO, e questi apparirebbe personalmente interessato al buon andamento DEla società, mentre risulta preoccupato solo per la necessità di assicurare tale buon andamento al suocero. Anche in relazione al reato di cui al capo 12) il ricorso non si confronta adeguatamente con le motivazioni di entrambe le sentenze, che deducono la titolarità DEla SRì)Bet & Games dalle intercettazioni, dalle quali emerge con evidenza il ruolo DE ricorrente quanto meno come socio occulto, sempre attraverso l'interposizione DE genero, come questi riferisce a sua moglie nella conversazione DE 05/11/2018, citata alle pagine 71-72 DEla sentenza di secondo grado. Le intercettazioni evidenziano il diretto e continuo interessamento DE ricorrente all'apertura DEl'attività, per la quale egli diverrebbe socio unitamente al IT e al La SA, in particolare calcolando l'entità DEl'investimento, per il quale afferma essere necessari 250.000-300.000 euro, e soprattutto preoccupandosi di far chiedere, per effettuare l'operazione, 67 l'autorizzazione DE reggente DE mandamento di Cruillas, nel cui territorio è posto l'immobile da utilizzare, come sottolineato alla pag. 71 DEla sentenza di secondo grado. In relazione al reato di cui al capo 18), analogamente, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione di entrambe le sentenze, fondata sulle intercettazioni di cui è infondatamente ribadita la inutilizzabilità. Anche in questo caso, infatti, le intercettazioni dimostrano che il ricorrente era direttamente coinvolto nell'installazione DEl'attività, interessandosi dei costi e dei pagamenti necessari, ai quali egli stesso provvedeva, effettuando così un investimento sufficiente per dimostrare la sua titolarità, insieme ad AN MA e AN RA, atteso anche che da tale investimento egli, dopo la chiusura DEl'attività, pretendeva di rientrare, come motivato alla pag. 78 DEla sentenza di secondo grado. L'affermazione DE ricorrente, secondo cui le conversazioni intercettate non si riferirebbero all'attività contestata nell'imputazione, commessa in data 11/04/2017, perché successive a tale data, e perché l'intestatario fittizio, IA, avrebbe chiesto l'autorizzazione a gestire una sala scommesse solo a settembre 2017, iniziando così un'attività diversa da quella contestata, è infondata, perché le due sentenze ricostruiscono dettagliatamente l'operazione, evidenziando che già in data 11/04/2017 l'IA aveva dichiarato alla Camera di commercio l'inizio di un'attività di internet point e posto telefonico pubblico, pur continuando a lavorare come pizzaiolo, per poi chiedere nel settembre successivo il rilascio di un'autorizzazione ai sensi DEl'art. 88 TULPS. Le intercettazioni sono relative, pertanto, ai lavori per la predisposizione DEl'agenzia di scommesse, ma correttamente il reato è stato contestato come commesso 1'11/04/2017, costituendo tale primo atto già una intestazione fittizia DEl'attività, palesemente finalizzato alla successiva apertura DEla diversa attività. Il ricorrente contesta anche la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in relazione a tutti e tre i reati, ma non si confronta con le sentenze di merito, che motivano tale sussistenza in modo approfondito e logico, soprattutto dalla pagina 265 e poi alla pag. 272 DEla sentenza di primo grado. In particolare, la loro motivazione è logica nella parte in cui deduce l'essere l'apertura DEle varie attività, intestate fittiziamente a terzi, funzionale non agli interessi DE singolo ma a quelli DEl'associazione, dal fatto che ad esse partecipano, solitamente in forma occulta, numerosi membri DEl'associazione stessa, dal fatto che gli investimenti sono di entità tale da provenire necessariamente dai denari appartenenti all'associazione, stante anche la impossidenza dei singoli sodali, dal fatto di essere le attività consistenti per lo più in agenzie di scommesse, attività per la quale la famiglia di SS di RI 68 opera o intende operare, nel suo territorio, in forma monopolistica, rafforzando anche attraverso tali attività imprenditoriali il proprio controllo sul territorio. In merito al reato di cui al capo 10), analogamente la sussistenza DEl'aggravante è stata dedotta dalle modalità di gestione DEla Sicily in Food SRs che, senza giungere all'impiego DE metodo mafioso, impone però ai clienti di rispettare l'esclusività nei rifornimenti, utilizzando così l'attività per ribadire e consolidare il controllo sul territorio, a vantaggio DEl'associazione. In relazione al capo 12), poi, la sentenza di secondo grado evidenzia, alle pagine 74 e 75, due circostanze che, logicamente, vengono valutate come estremamente significative DEl'essere l'attività DEla SRs Bet & Games svolta in favore DEla famiglia mafiosa e non DE solo ricorrente: il fatto che egli informi DEl'operazione il capo mandamento EM, che se ne dimostra molto soddisfatto, e il fatto che chieda al reggente DE mandamento di Cruillas l'autorizzazione per l'apertura DEl'agenzia nel territorio sotto il suo controllo, affermando però, falsamente, che ad essa è interessata una compagnia DE Nord. La soddisfazione mostrata dal capo mandamento EM dimostra che egli era consapevole DE fatto che l'attività era diretta ad agevolare l'associazione, in quel momento da lui diretta;
il tacere al Nicoletti, reggente DE mandamento di Cruillas, che all'attività era direttamente interessato il ricorrente era finalizzato ad evitare che egli sospettasse una volontà espansiva DEla famiglia di SS di RI, alla quale avrebbe naturalmente associato l'intervento di OM NZ. Anche con riferimento alla sussistenza DEl'aggravante contestata, pertanto, i predetti motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. 6.7. Il decimo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza DE DEitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Il ricorso ripete il motivo di appello, già respinto dalla sentenza impugnata, alla pag. 80, con una motivazione adeguata, senza confrontarsi con essa. Oltre a non rispettare l'onere di allegazione, non risultando allegato il decreto applicativo DEla misura di prevenzione, asseritamente privo DEla prescrizione di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, il ricorso afferma erroneamente che tale prescrizione non può essere ritenuta applicata perché non era prevista dalla normativa vigente all'epoca DEla sua emissione, il 29 febbraio 1984. Tale affermazione è palesemente errata, in quanto la legge n. 1423/1956 ha sempre previsto come obbligatoria tale prescrizione, e sicuramente la prevedeva alla data di emissione DE provvedimento violato, dal momento che il suo art. 5 stabiliva che, in ogni caso, il provvedimento applicativo DEla misura doveva contenere il divieto di "associarsi abitualmente a persone che hanno 69 subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", divieto ribadito dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, vigente all'epoca di esecuzione DEla misura stessa. Correttamente, pertanto, le due sentenze di merito hanno ritenuto sussistente, ed applicata al ricorrente, detta prescrizione, conformandosi al principio di questa Corte secondo cui «In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie DEle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa DE precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, DE decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 32575 DE 21/04/2023, Rv. 285051) 7. Deve essere dichiarata l'infondatezza di tutti i motivi DE ricorso proposto da NN EM, che deve perciò essere rigettato. 7.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono al limite DEla inammissibilità, per la loro carenza di specificità. Deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione DEla correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni DE provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 DE 03/07/2007, Rv. 236945) e «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza DEla sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù DEle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 DE 29/04/2021, Rv. 281521). Il ricorrente, oltre ad esporre solo motivi in fatto e diretti a richiedere al giudice di legittimità una diversa valutazione DEle prove, non consentita così come ribadito nel superiore paragrafo 2, ripete i motivi già contenuti nell'atto di appello, come riportati nella sentenza impugnata, motivi che quest'ultima ha affrontato singolarmente e a cui ha risposto con motivazione esaustiva e logica. La sentenza impugnata, in particolare, evidenzia la rilevanza DEle intercettazioni, se esaminate e valutate non in modo parcellizzato, ma nella loro concatenazione, così come emergente dalla sentenza di primo grado, che le riporta in modo dettagliato: da queste risulta provato il ruolo preminente DE ricorrente, in seno alla famiglia di SS di RI, riconosciuto dal reggente OM NZ già prima DEla sua scarcerazione, dimostrato dal rapporto che si instaura tra i due, di palese superiorità DE EM come risulta 70 dall'intercettazione DE 19/04/2018, in cui egli impone a OM NZ di risolvere la questione di tale Guddo, e di risolverla in modo opposto a quello da lui prospettato, ruolo infine riconosciuto dagli altri capi mandamento, che invitano EM a partecipare alla riunione DE 29/05/2018, finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa nostra e riservata, come già sottolineato, ai capi e ai reggenti dei mandamenti. La sentenza impugnata riporta stralci di numerose intercettazioni, valutate dalla pag. 82, dalle quali emerge il coinvolgimento di questo ricorrente nelle vicende interne DEl'associazione e nei suoi rapporti con le associazioni dei territori vicini, sui quali viene informato da OM NZ così come risulta dalla conversazione DEl'11/05/2018, e si interessa direttamente DE controllo DEle attività imprenditoriali che operano o intendono impiantarsi nel territorio controllato dalla famiglia di SS di RI, o addirittura in altri territori, come emerge dalle conversazioni tra terzi DE 21/08/2018 e DE 10/12/2018: la conseguente valutazione che esse dimostrino non solo la immediata ripresa DEla partecipazione DE EM all'associazione stessa, ma anche il suo ruolo apicale, è logica e conforme al contenuto di tali intercettazioni, che appaiono chiare e non corrispondenti alla interpretazione alternativa fornita dal ricorrente per alcune di esse. Anche le doglianze in merito alla valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ripetono i motivi di appello, ribadendone la inattendibilità intrinseca ed estrinseca, per la mancanza di riscontri. Il giudice di legittimità, come ricordato al superiore paragrafo 3.2., è tenuto solo a verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata valutata la credibilità e la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, senza poter sostituire una valutazione alternativa a quella proposta dai giudici di merito, se non affetta dai vizi DEla manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà. Nel presente caso, la sentenza impugnata valuta approfonditamente tali dichiarazioni, in particolare, dalla pag. 96, quelle DE collaborante TI in merito alla partecipazione DE EM alla riunione svoltasi il 29/05/2018, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni DE collaboratore ON e da alcune intercettazioni a carico di OM NZ. La partecipazione DE ricorrente alla predetta riunione, pertanto, è logicamente ritenuta dimostrativa DE ruolo apicale da lui nuovamente assunto all'interno DEl'articolazione di SS di RI, ruolo emergente, come detto, anche da molte intercettazioni, la cui interpretazione, nuovamente e approfonditamente motivata dalla pag. 104, alla luce DEle ulteriori deduzioni DEla difesa in merito alla loro idoneità a dimostrare il ruolo apicale ricoperto dal EM, non presenta il vizio di illogicità dedotto nel secondo motivo di ricorso. 71 Non sussistono, pertanto, i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, dedotti in questi due motivi di ricorso, che devono perciò essere rigettati perché infondati. 7.2. Il terzo e il quarto motivi di ricorso sono infondati. La sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., contestate al ricorrente al capo 1), è stata ritenuta provata, dalle due sentenze di merito, mediante le argomentazioni già esaminate nei superiori paragrafi 4.1 e 4.2. e ivi ritenute logiche e non contraddittorie. Ad esse si rimanda, perciò, per la valutazione DEl'infondatezza di questi due motivi di ricorso. Nei confronti di questo ricorrente, in particolare, deve evidenziarsi che egli era a conoscenza DEla natura armata DEl'associazione di appartenenza, in quanto articolazione di Cosa nostra, essendo stato già condannato per il DEitto associativo aggravato dalla natura armata DEl'associazione, e che il suo diretto intervento nel controllo DEle attività imprenditoriali svolte dall'associazione mediante il reimpiego dei proventi DEittuosi, e quindi la sua partecipazione a tale reimpiego, è dimostrato non solo dalle conversazioni citate nella sentenza impugnata, circa le decisioni assunte per consentire o meno lo svolgimento di specifiche attività, ma dal suo coinvolgimento, da parte di OM NZ, nell'iniziativa DEl'apertura di un'agenzia di scommesse tramite la SRs Bet & Games, riferito nel superiore paragrafo 6.6., in relazione all'ottavo motivo di ricorso di OM NZ. Anche questi due motivi di ricorso, pertanto, devono essere rigettati. 8. I motivi DE ricorso proposto da SA PR sono infondati, e devono essere rigettati. 8.1. Nel primo motivo anche questo ricorrente, inizialmente, deduce la inutilizzabilità DEle intercettazioni svolte sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, perché i verbali previsti dall'art. 268 cod. proc. pen. non sono stati inseriti nel TIAP, e di quelle svolte in seguito al decreto n. 28 che ha prorogato la durata DEle operazioni autorizzate con il decreto n. 1107/2017, per la sua tardività. Le ragioni di tali doglianze sono speculari a quelle prospettate nel primo motivo DE ricorso presentato da OM NZ, per cui si rimanda alla valutazione contenuta nel superiore paragrafo 6.1., con cui dette doglianze sono state rigettate. La seconda parte DE motivo di ricorso afferma, invece, la inidoneità di tali intercettazioni, anche qualora ritenute utilizzabili, per provare la responsabilità DE ricorrente, ma anche questa doglianza è infondata, e al limite DEla inammissibilità. Il ricorrente, infatti, esamina le singole intercettazioni in modo parcellizzato, sostenendo l'illogicità DEl'interpretazione che ne viene data dalla 72 sentenza impugnata: egli, quindi, di fatto ne chiede a questa Corte una diversa interpretazione senza evidenziare, in concreto, la manifesta illogicità di quella riportata nella sentenza impugnata ed omettendo di confrontarsi con essa, che valuta le conversazioni non in modo parcellizzato, ma specificando, dalla pag. 119, la necessità che esse vengano lette unitamente alle altre risultanze probatorie, e in particolare alle altre conversazioni in cui terzi soggetti fanno espliciti riferimento al PR e al suo ruolo nell'articolazione di SS di RI. Il ricorso, invece, contesta l'interpretazione DEle singole intercettazioni, leggendole separatamente e riproponendo le medesime doglianze già affrontate dalla sentenza di secondo grado. Questa ha respinto tali doglianze con motivazione logica e completa, dalla pag. 119 alla pag. 132, sottolineando in particolare come da tutte le conversazioni emerga il rapporto subordinato DE ricorrente verso OM NZ, la sua messa a disposizione per eseguirne gli ordini, e il suo coinvolgimento nelle vicende relative alla gestione DEle agenzie di scommesse e DEle macchinette da gioco installate in locali di terzi, riscuotendone i profitti e partecipando ad essi. Deve ribadirsi, pertanto, l'inammissibilità di tali doglianze, stanti i limiti DE controllo di legittimità sulle questioni di merito, quale è l'interpretazione e la valutazione DEle intercettazioni quando, come in questo caso, essa non è manifestamente illogica, come ricordato al superiore paragrafo 3.1. Anche le doglianze in merito alla rilevanza degli incontri con altri soggetti mafiosi e DEle pur poche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, infine, ripetono le questioni sollevate con l'atto di appello, e respinte dalla pag. 132 con motivazione logica e non contraddittoria, ritenendole peraltro DEle conferme alle prove già raccolte attraverso le intercettazioni;
anche tali doglianze sono, pertanto, infondate, e devono essere rigettate. 8.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso il PR contesta la ritenuta sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen. Tali motivi sono analoghi a quelli proposti nel terzo e nel quarto motivo DE ricorso di OM NZ, per cui si ritiene sufficiente rinviare alla valutazione di infondatezza già esposta ai paragrafi 6.3 e 6.4. Deve anche sottolinearsi che, dall'esame DEle intercettazioni relative a questo ricorrente, svolto dalla sentenza impugnata, emergono conversazioni che lo coinvolgono direttamente in operazioni commerciali, o quanto meno dimostrano che egli ne è a conoscenza, circostanza che dimostra ulteriormente la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 73 9. I motivi DE ricorso proposto da TO Di AG sono infondati, e devono essere rigettati. Egli, nei suoi due motivi di ricorso, deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel quarto motivo DE ricorso proposto da OM NZ. Appare sufficiente, perciò, rinviare alla valutazione di infondatezza già espressa in merito a tale ricorso e nel superiore paragrafo 4. Anche per questo ricorrente, peraltro, le intercettazioni esaminate nella sentenza impugnata dimostrano il suo diretto coinvolgimento in operazioni commerciali, in particolare la gestione DEla Sicily in Food SRs., e quindi la sua conoscenza DEle modalità di reinvestimento DE denaro DEl'associazione in attività imprenditoriali, circostanza che conferma, nei suoi confronti, la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 10. I motivi DE ricorso proposto da AN RA sono infondati, e devono essere rigettati. 10.1. Anche questo ricorrente, nel primo e nel secondo motivo DE suo ricorso, deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle di altri ricorrenti, per cui si ritiene sufficiente rinviare alla valutazione di infondatezza di tali doglianze, già espressa nel superiore paragrafo 4. In relazione a questo ricorrente, peraltro, deve sottolinearsi che la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen., è confermata dal suo diretto e stabile coinvolgimento nella gestione DE settore DEle scommesse, svolta almeno in parte anche con modalità legittime e costituente, pertanto, l'attività di reinvestimento sanzionata dalla norma, e che la sentenza di primo grado ha accertato e motivato, dalla pagina 384, la sua situazione di impossidenza, logicamente deducendo, da ciò, che le somme reinvestite anche da costui provengono dall'attività illecita svolta dall'associazione. 10.2. Nel terzo motivo di ricorso questo ricorrente chiede l'annullamento DEla sentenza di appello in merito alla confisca disposta sull'immobile sito in RRtta località Piano DEl'Occhio, per la sua erroneità circa il titolo DE provvedimento ablativo e circa la provenienza lecita DEle risorse economiche per l'acquisto DE bene, avvenuto in epoca molto antecedente alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa. Il motivo è infondato, e deve essere rigettato. In primo luogo non sussiste la lamentata carenza motivazionale perché, come già sottolineato nel precedente paragrafo 2, la sentenza di appello è stata strutturata nella forma DEla "doppia conforme", per cui la sua motivazione si 74 fonda con quella DEla sentenza di primo grado, nella quale è indicato in modo chiaro, alla pag. 383, che il provvedimento ablativo è disposto ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen., e quindi richiede, per la sua adozione, l'accertamento di una sproporzione DE valore DE bene rispetto al reddito dichiarato, e l'incapacità DEl'imputato di dimostrarne la legittima provenienza. In secondo luogo, la citate condizioni, DEla sproporzione reddituale e DEla mancata prova di una provenienza legittima DE bene, sono state accertate dal giudice di primo grado, e motivate dalla pag. 386, e ribadite dalla sentenza di secondo grado alla luce DEle doglianze esposte nell'atto di appello. La totale impossidenza DE RA e DE suo nucleo familiare è stata accertata dalla polizia giudiziaria, e non smentita dal ricorrente, in particolare negli anni 2017 e 2018 in cui egli ha iniziato una rilevante attività di ristrutturazione DEl'immobile acquistato nel 2007, in condizioni di rudere. L'affermazione DE ricorrente, di avere eseguito una ristrutturazione modesta e di averla, comunque, terminata nel 2015 o 2016, prima di commettere, secondo l'imputazione, il DEitto di partecipazione all'associazione mafiosa, è stata ritenuta smentita, in entrambe le sentenze di merito, con motivazioni logiche ed esaustive, dalle intercettazioni dalle quali risulta che, nel corso DEl'anno 2018, egli si faceva recapitare, presso l'immobile in questione, rilevanti quantità di materiale da costruzione, curava il rifacimento DE tetto, si informava sulla possibilità di realizzare una piscina, realizzava un nuovo impianto elettrico, addirittura concordava la realizzazione DE giardino, con un prato e DEle piante interrate. La sentenza di primo grado dà atto, anche, DEla mutata consistenza DEl'immobile che, secondo le foto estrapolate dal sito internet "google maps", è stato dotato anche di una piscina. La sentenza di primo grado ha altresì escluso che le risorse impiegate per l'acquisto DEl'immobile, nel 2007, possano provenire da un mutuo concesso in quell'anno a lui stesso e a sua madre, avendo la guardia di finanza accertato che esso aveva una diversa finalità, o che possano provenire dalle altre entrate lecite dimostrate, perché esse sono molto inferiori al valore DEl'immobile e al costo DEla sua ristrutturazione, nonché risalgono ad epoche molto anteriori a quest'ultima. La sentenza di secondo grado ha ribadito queste valutazioni, evidenziando in particolare che il mutuo per C 82.000 ottenuto nel 2007 era finalizzato, secondo gli atti DEl'Ufficio DE Registro, al recupero edilizio di un diverso immobile, offerto in garanzia DEla restituzione DE prestito, circostanza che, logicamente, è stata ritenuta idonea ad escludere che detta somma sia stata impiegata per l'acquisto DEl'immobile confiscato, ma soprattutto ha evidenziato che non è stata fornita alcuna prova DEla provenienza lecita DEle somme impiegate, molti anni dopo, 75 per la sua ristrutturazione. La complessiva motivazione fornita dalle due sentenze di merito è quindi esaustiva in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per applicare la confisca ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen.: è stata ritenuta provata la notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore DE bene, sussistente sia al momento DE suo acquisto sia, soprattutto, al momento DEla sua ristrutturazione, e non è stata ritenuta provata la provenienza lecita né DEle somme impiegate per l'acquisto DEl'immobile, né di quelle impiegate per la sua ristrutturazione. Questa, poi, è stata legittimamente ritenuta rilevante e tale da incrementare in modo significativo il valore DE bene, vista la trasformazione operata e i lavori effettuati nel 2018, come deducibili dalle intercettazioni. Non vi è, quindi, una carenza motivazionale in merito al collegamento cronologico tra l'incremento patrimoniale e l'attività DEittuosa, perché la tesi difensiva, di una ristrutturazione terminata tra il 2015 e il 2016, o quanto meno compiuta in quell'arco temporale con riferimento ai lavori più costosi, è stata ritenuta smentita dalle intercettazioni, valutate come dimostrative di un forte incremento DE valore DEl'immobile realizzato dopo la commissione DE reato associativo. Deve peraltro ribadirsi che, per la confisca di un bene ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen., non è richiesto il requisito DEla sua pertinenzialità al reato per il quale il titolare viene condannato, per cui essa può essere disposta su beni acquistati anche in epoca anteriore ad esso, sia pure in un ambito di ragionevolezza temporale (si vedano Sez. 2, n. 18951 DE 14/03/2017, Rv. 269657; Sez. 1, n. 25239 DE 23/01/2024, Rv. 286594). La confisca, perciò, sarebbe legittima anche se fosse ritenuto dimostrato che la ristrutturazione è stata completata tra il 2015 e il 2016, stante la forte vicinanza temporale rispetto all'inizio DEla consumazione DE reato associativo, indicato, nell'imputazione, risalire «almeno» al gennaio 2017. Deve anche ribadirsi che, nel caso di un immobile lecitamente acquisito, ma migliorato con l'impiego di risorse di provenienza illecita ovvero non giustificata, la sproporzione tra il valore originario DE bene e quello derivante dalle migliorie legittima la sua confisca integrale (vedi Sez. 2, n. 27933 DE 15/03/2019, Rv. 276211; Sez. 6, n. 10105 DE 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 275426). La sentenza di appello motiva esplicitamente sul rilevante valore DEla ristrutturazione e DEle addizioni eseguite sull'immobile, e sul fatto che esse sono state eseguite dopo la iniziale commissione DE reato associativo, circostanza che è stata ritenuta dirimente per giustificare la confisca, al di là DEl'eventuale provenienza lecita DE denaro impiegato, nel 2007, per l'acquisto DE bene, provenienza che, peraltro, è stata ritenuta non dimostrata. Deve pertanto, conclusivamente, affermarsi l'insussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente in ordine alla confisca DEl'immobile, e ribadirsi il principio di 76 questa Corte, secondo cui «In tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità DE condannato e i redditi DE suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive» (Sez. 3, n.1555 DE 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407). 10.3. Anche il quarto motivo di ricorso DEl'imputato RA è infondato e deve essere rigettato. Egli deduce la mancanza di prova DEla sua partecipazione all'associazione mafiosa contestando l'illogicità DEla interpretazione DEle conversazioni intercettate, soprattutto tra terzi, ma esamina solo alcune DEle molte intercettazioni in base alle quali la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata la sussistenza DE reato associativo. In merito al limite DE sindacato DE giudice di legittimità sulla valutazione DEle intercettazioni da parte DE giudice di merito devono richiamarsi i principi esposti nel superiore paragrafo 3.1.: la sentenza di appello esamina le molte intercettazioni in modo esaustivo e non manifestamente illogico, e la diversa interpretazione proposta dal ricorrente solo per alcune di esse, oltre ad essere meno convincente, non è idonea a sovvertire il giudizio che la sentenza esprime dopo un esame approfondito e non parcellizzato di tutti gli elementi probatori. La sentenza, infatti, esamina dettagliatamente tutte le doglianze, solo in parte riproposte in questo motivo di ricorso, e spiega in modo logico il significato e la valenza probatoria da attribuire, ad esempio, alle intercettazioni DE 01/12/2018, a quelle inerenti l'apertura DEl'agenzia a San Lorenzo, ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con NN SI e con NZ SE, nonché alle intercettazioni sulla base DEle quali è stato ritenuto sussistente il reato contestato al capo 18), la cui decisione non è stata impugnata, alle ulteriori intercettazioni citate dalla pag. 162, e agli incontri e riunioni, valutati dalla pag. 170. La deduzione di una errata valutazione DEle prove costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si limita, di fatto, a quelle di ER CA, ma anche in questo caso la motivazione con cui la sentenza impugnata ha respinto la relativa doglianza è esaustiva e non manifestamente illogica;
la rilevanza attribuita a tali dichiarazioni, peraltro, è limitata, ed il ricorrente non effettua alcuna prova di resistenza mentre, dal contenuto DEla 77 motivazione, appare evidente che la loro esclusione non inciderebbe in modo significativo sul compendio probatorio a carico di questo ricorrente. 11. Il ricorso proposto da ES NZ è infondato, e deve essere rigettato. 11.1. Il primo motivo di ricorso è generico, ai limiti DEl'inammissibilità. Il ricorrente cita principi di diritto, in modo non sempre corretto, e da questi deduce una errata interpretazione DEle intercettazioni, senza fornire specifiche censure. Si deve pertanto ribadire che, in tema di sussistenza DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la sentenza Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, ribadendo il concetto già espresso da Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv.231670, ha stabilito che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento DEl'agente nella struttura organizzativa DEl'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche DE caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore DE sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi». La sentenza impugnata, pertanto, si è conformata a tale principio nel ritenere provata la partecipazione di questo ricorrente al sodalizio criminoso per la sua originaria affiliazione, riferita dai collaboratori ON e OL (al quale è imputabile l'errata attribuzione DE soprannome "trattore", mentre egli sarebbe soprannominato "trottatore"), e per avere fornito un contributo al mantenimento e rafforzamento DEla stessa, anche se non gli sono contestati reati-fine, deducendo tale contributo dalle intercettazioni, dalle quali emerge sia il ruolo attribuitogli dagli altri sodali, i quali si rivolgono a lui per consigli, lo informano DEle varie problematiche e di alcune iniziative, anche di natura estorsiva, e parlano di denaro di presumibile provenienza illecita che deve essergli consegnato, sia il ruolo attribuitogli dai mafiosi appartenenti ad altre articolazioni, che lo riconoscono quale appartenente alla famiglia di SS di RI. In merito alla interpretazione DEle conversazioni intercettate, peraltro, deve ribadirsi, come già motivato nel superiore paragrafo 3.1., che esse possono costituire prova piena, non necessitante di riscontri, anche se ad esse non partecipa l'imputato, come affermato, tra le molte, da Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, da Sez. 3, n. 10683 DE 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150, da Sez. 6, n. 5224 DE 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611. Il controllo DE giudice di legittimità sulla interpretazione e valutazione DEle intercettazioni, poi, è limitato alla congruità e non manifesta illogicità DEla motivazione, come ribadito dalla sentenza Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337 citata in detto paragrafo. 78 11.2. Il secondo e il terzo motivo DE ricorso sono analoghi a quelli proposti dal ricorrente RA nei primi due motivi DE suo ricorso, deducendo l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen. E' sufficiente, perciò, rinviare alla valutazione di infondatezza di tali doglianze, come già esposta nel superiore paragrafo 4. 12. Il ricorso proposto da SE Lo AS è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 12.1. Il primo motivo di ricorso, che ripete l'eccezione processuale già proposta davanti ai giudici di merito, è infondato. Il ricorso è corretto nel dedurre l'erroneità DEla motivazione con cui la sua eccezione è stata respinta, perché l'omesso espletamento DEl'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato dopo la notifica DEl'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. costituisce una nullità, anche se il pubblico ministero, non avendo avuto notizia di tale richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica DEl'avviso stesso, ha nel frattempo formulato la richiesta di rinvio a giudizio. L'unico onere che la norma di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. impone all'indagato è quello di formulare la richiesta di essere interrogato entro venti giorni dalla notifica DEl'avviso di conclusione DEle indagini preliminari, e, in tal caso, il pubblico ministero «deve procedervi», senza eccezioni o deroghe. Questa Corte ha più volte stabilito che la richiesta può essere trasmessa al pubblico ministero anche con lettera raccomandata (vedi Sez. 2, n. 41961 DE 02/10/2024, Rv. 287166; Sez. 6, n. 50087 DE 18/09/2018, Rv. 274506), sia pure con le necessarie cautele atte a dimostrarne la provenienza dall'indagato, e deve pertanto ritenersi, analogamente a quanto disposto per altre richieste legittimamente inviate dall'imputato agli uffici giudiziari con tale modalità, e nel rispetto DE principio di fornire una interpretazione favorevole all'indagato e all'esercizio dei suoi diritti difensivi, che la sua tempestività deve essere valutata con riguardo alla sua data di spedizione, e non a quella di ricezione da parte DEl'ufficio. Ne consegue che l'omesso espletamento DEl'interrogatorio, richiesto con tale modalità, configura una nullità, avendo questa Corte sostenuto addirittura che anche il mancato espletamento DEl'interrogatorio richiesto dopo il decorso DE termine di venti giorni, purché prima DEl'emissione DEla richiesta di rinvio a giudizio, configura una nullità per lesione DE diritto di difesa (Sez. 2, n. 22364 DE 24/03/2023, Rv. 284719). La giurisprudenza di legittimità ha però costantemente sostenuto che «L'omesso espletamento DEl'interrogatorio a seguito DEl'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito DEla 79 scelta DE giudizio abbreviato, in quanto la richiesta DE rito speciale opera un effetto sanante DEla nullità ai sensi DEl'art. 183 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39474 DE 03/07/2014, Rv. 260786; Sez. 6, n. 541 DE 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 265754). Nel presente caso, pertanto, la nullità verificatasi per il mancato espletamento DEl'interrogatorio tempestivamente richiesto è stata sanata dall'ammissione DE ricorrente al rito abbreviato. La sua eccezione, pertanto, è stata disattesa con una decisione giusta, anche se fondata su un presupposto errato, e il motivo di ricorso deve essere rigettato perché detta eccezione non sarebbe, in alcun caso, accoglibile. 12.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché versato interamente in fatto e diretto a chiedere a questa Corte una diversa interpretazione DEle prove mentre, come già motivato nel precedente paragrafo 2, il controllo DE giudice di legittimità si svolge sull'atto impugnato, ed è limitato a verificare eventuali violazioni di legge e il rispetto dei requisiti motivazionali indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la rilevanza di singole intercettazioni, di cui ripropone la lettura parcellizzata già valutata come erronea dalla sentenza di secondo grado, ma sul punto deve ribadirsi che l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni è compito DE giudice di merito, e può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione, come ribadito al paragrafo 3.1. L'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata non appare irragionevole né manifestamente illogica, emergendo dalle intercettazioni la intraneità DE Lo AS rispetto all'associazione, l'abitualità DE rapporto con OM NZ, il coinvolgimento per conto DEla cosca in operazioni commerciali di cui egli si dimostra pienamente a conoscenza, il rapporto con TI MI, essendo logica l'osservazione, contenuta nella sentenza di appello, che nella conversazione DE 06/02/2019 il ricorrente, quando parla di un altro soggetto, lo identifica non solo con il nome "TI" ma anche con il cognome "CO", evidentemente per distinguerlo da TI MI, DE quale parla nella medesima occasione. Anche in ordine all'utilizzabilità e attendibilità DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ON, il ricorso ripete la propria, diversa valutazione DEle stesse, senza indicare specifiche ragioni di manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. La conclusione DEla sentenza impugnata, secondo cui le prove dimostrano la partecipazione DE ricorrente all'associazione di SS di RI, intesa come messa a disposizione e prestazione di un contributo per il suo mantenimento e rafforzamento, secondo il principio stabilito dalle sentenze Sez. U, n. 36958 DE 80 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, e Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv.231670, è perciò completa, approfondita e non manifestamente illogica. 12.3. Nel terzo motivo di ricorso anche il Lo AS deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle di altri ricorrenti, per cui si ritiene sufficiente rinviare alla valutazione di infondatezza di tali doglianze, già espressa nel superiore paragrafo 4. In relazione a questo ricorrente, peraltro, deve sottolinearsi che la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., è confermata dal suo coinvolgimento nell'apertura, da parte DEla cosca, di attività commerciali nel settore DEla ristorazione, anche nei casi in cui la proposta di coinvolgerlo non è stata accolta, in quanto ciò dimostra la sua consapevolezza DEl'attività di reinvestimento in attività lecite dei proventi dei DEitti, essendo la provenienza illecita dei denari investiti logicamente dimostrata, come già valutato nel paragrafo 3.2., dalla situazione di impossidenza di tutti gli imputati e dei loro familiari e dall'entità economica di molti di tali reinvestimenti. 13. Il ricorso proposto da AN MA è, nel suo complesso, infondato, e deve essere rigettato. 13.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto ripete le eccezioni circa la non tempestiva decisione DE giudice DEl'udienza preliminare sulla prospettata inutilizzabilità di alcuni atti di indagine, e circa la tardività DEle indagini compiute dopo il 2015, che sono manifestamente infondate, in quanto fondate su affermazioni contrarie ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Tali eccezioni sono state respinte dal giudice di primo grado, alle pagine da 20 a 22 e da 26 a 27, con motivazione corretta e approfondita, ribadita alle pagine da 232 a 235 DEla sentenza di appello. Questa Corte ha più volte affermato che «In sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione DE merito, le questioni riguardanti l'utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato nella piena conoscenza DEle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali. (Fattispecie relativa alla eccepita inutilizzabilità DEle intercettazioni tardivamente depositate)» (Sez. 1, n. 27902 DE 08/04/2022, Rv. 283352; Sez. 3, n. 40209 DE 13/05/2014, Rv. 260423). Pertanto il giudice DEl'udienza preliminare, omettendo di valutare la fondatezza DEle deduzioni di inutilizzabilità DEle indagini prima di procedere alla discussione, si è conformato all'interpretazione 81 DEle norme che prende atto DEl'assenza di una disposizione in tal senso, prevista dal legislatore. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui sostiene la nullità di entrambe le sentenze di merito perché fondate su prove acquisite a seguito di indagini svolte dopo la scadenza DE termine: già la sentenza Sez. U, n.16 DE 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 ha stabilito il principio DEla non rilevabilità, nel giudizio abbreviato, DEla inutilizzabilità fisiologica DEle prove assunte secundum legem, ed è costante la valutazione DEla nullità solo fisiologica DEle prove assunte oltre il termine di legge: «La scelta DE giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine DEle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità DEle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 DE 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196). Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza di secondo grado che, confermando la motivazione DE giudice di primo grado, ha ritenuto insussistente la dedotta tardività DEle indagini, risultando evidente che l'atto allegato, emesso dal pubblico ministero, che recita "dispone aggiornarsi" il procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato il 23/10/2017, significhi che per mezzo DEle indagini di cui riferisce la nota DElo S.C.O. DE 23/10/2017 si sono scoperti "nuovi autori DE reato", e si è pertanto iscritto ex novo il nome DE ricorrente, in data 25/10/2017, quale indagato solo da quel momento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato il 23/10/2017. La richiesta di esclusione di tutte le prove acquisite mediante atti di indagine successivi al 2015, pertanto, è manifestamente infondata, sia per l'insussistenza DEla dedotta tardività, sia per la piena utilizzabilità di tali prove nel rito abbreviato a cui il ricorrente è stato ammesso. 13.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le sentenze di merito hanno condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non per la sua appartenenza a Cosa nostra accertata da una precedente sentenza di condanna, ma in base alle prove DEla sua attuale intraneità all'associazione di SS di RI, emergenti dalle intercettazioni. La sentenza impugnata afferma esplicitamente che «occorre sicuramente dimostrare il concreto contributo dato dall'appellante al sodalizio mafioso nel periodo in contestazione» (pag. 236), ed esamina le molte intercettazioni da cui, con argomentazione logica, ha ritenuto dimostrato il suo coinvolgimento nelle dinamiche associative, nel controllo DE territorio, nel reinvestimento dei proventi 82 illeciti in attività commerciali di varia natura. L'intervento nelle diatribe relative a tali GA e RO, DEle quali si stavano occupando OM NZ e, quanto al primo, anche NN EM, è stato logicamente interpretato quale dimostrazione di intraneità nell'associazione, perché la risoluzione di conflitti è espressione tipica DE controllo sul territorio da parte DEla cosca mafiosa, e un capo mandamento o reggente, quali erano i due predetti coimputati, non avrebbero neppure ascoltato un'ipotesi di soluzione formulata da un soggetto estraneo ad essa e che non aveva alcun interesse personale nelle due controversie. Le intercettazioni, poi, dimostrano il coinvolgimento DE ricorrente in alcune DEle attività imprenditoriali che costituiscono il reimpiego dei proventi illeciti, attività DEle quali il ricorrente si dimostra a conoscenza e che contribuisce a costituire o a gestire. Altrettanto logica è la motivazione circa la rilevanza DEle frequentazioni DE ricorrente con esponenti mafiosi di spicco, in quanto svolte con accortezze tali da rendere evidente che non si trattava di incontri meramente conviviali o giustificati da rapporti di parentela. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la sentenza impugnata indica quali episodi narrati da ER CA si riferiscano con certezza a condotte tenute dal ricorrente dopo la sua condanna, divenuta definitiva nel 2012, e utilizza le altre dichiarazioni, che dimostrano la storica appartenenza DE ricorrente a Cosa nostra, solo quali conferme DEla prosecuzione di tale appartenenza, sulla base DEla quale è stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in questo procedimento e la precedente condanna indicata. La sussistenza DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pertanto, è stata motivata in modo logico e autonomo rispetto alla condanna precedente, fondandosi sulle prove acquisite in questo procedimento, per cui la sentenza non presenta i vizi lamentati. 13.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati e, nel loro complesso, devono essere rigettati. Il ricorrente deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti, per cui deve rinviarsi alla motivazione già esposta nel precedente paragrafo 4. Anche per MA, peraltro, la prova DEla sua consapevolezza DEl'attività di reimpiego di proventi illeciti da parte DEl'associazione non è solo di natura logica, essendo dimostrato, anche dalla sua condanna per i reati-fine contestati ai capi 11) e 18), che egli era personalmente coinvolto in tale attività. 13.4. Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, relativi alla sussistenza dei reati-fine contestati, possono essere valutati insieme, per l'analogia DE loro contenuto. 83 La deduzione DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni, per la prova DEla loro sussistenza, in quanto disposte per un reato diverso, cioè quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., è infondata e deve essere rigettata. La sentenza impugnata, alla pag. 247, e quella di primo grado, dalla pag. 32, hanno ampiamente motivato la loro utilizzabilità quale prova dei reati-fine di cui all'art. 512-bis cod. pen., in conformità con il principio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 51 DE 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, secondo cui «In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati DEle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di DEitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.». Le due sentenze hanno ritenuto, infatti, che tra il DEitto associativo, per il quale sono state autorizzate le intercettazioni, e i vari reati-fine contestati, sia le estorsioni, sia i DEitti di intestazione fittizia, sussista la connessione determinata dall'art. 12, comma 1, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen., essendo stati anche questi ultimi programmati unitariamente, sin dall'origine, quali condotte nelle quali si esplica l'attività tipica DEl'associazione, e commessi al fine di consentire la consumazione DE DEitto associativo, in quanto finalizzati a garantire la sopravvivenza DEl'associazione criminosa stessa, che si alimenta tramite i proventi di tali condotte di reato e tramite l'elusione di possibili provvedimenti ablatori, che priverebbero non solo il singolo partecipe, ma anche l'associazione, dei beni accumulati grazie all'attività DEinquenziale. Tale connessione, quanto meno nella forma DEla continuazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è stata logicamente ravvisata, dal giudice di primo grado, anche nel caso DEle fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. per le quali non è stata contestata o è stata esclusa la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., perché essa sussiste in relazione alla commissione DE DEitto associativo da parte DE singolo imputato: l'intestazione fittizia a terzi di un bene o di un'attività è diretta, infatti, ad eludere possibili provvedimenti ablativi, che un soggetto associato ad un clan mafioso ha ragione di temere dal momento che essi possono essere adottati in qualunque momento proprio a causa DEla sua partecipazione al sodalizio criminoso, per cui la commissione DE reato in questione è sicuramente programmata, quanto meno nelle linee generali, sin dall'inizio DEla partecipazione a detto clan. Queste argomentazioni sono logiche e conformi alla disciplina vigente all'epoca DEla esecuzione DEle intercettazioni, nonché ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite di , 84 questa Corte: i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., che formalmente sono stati accertati nell'ambito DEl'unico procedimento nel quale sono state autorizzate le intercettazioni, ma solo con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sono connessi con quest'ultimo, ai sensi DEl'art. 12 cod. proc. pen., e pertanto nei loro riguardi non opera il divieto stabilito dall'art. 270 cod. proc. pen., anche perché essi rientrano nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (si vedano, sul punto, anche le sentenze Sez. 5, n. 1757 DE 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280326; Sez. 5, n. 37697 DE 29/09/2021, Rv. 282027; Sez. 1, n. 48560 DE 04/07/2023, Rv. 285461) In merito alla sussistenza dei reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestati ai capi 11), 13) e 18), il ricorrente sostiene la mancanza di prova DEla sua titolarità DEle tre attività e DEl'investimento in esse di denaro da parte sua, in quanto dalle intercettazioni emergerebbe solo una condotta di co-gestione unitamente all'intestatario, erroneamente ritenuto fittizio. La tesi difensiva si fonda sull'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Ai fini DEl'integrazione DEla fattispecie di cui all'art. 12-quinquies DEla legge 7 agosto 1992, n. 356 è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri DEla titolarità o DEla disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione DEl'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. 2, n. 29633 DE 28/05/2019, Rv. 276733), ma nel caso dei tre DEitti indicati essa è infondata, ed è stata respinta dalle due sentenze di merito con motivazione logica e attraverso una valutazione approfondita DEle intercettazioni attinenti ad ognuno di essi. In relazione al reato di cui capo 11), la sentenza di appello ha evidenziato le molte conversazioni, riportate per esteso nella sentenza di primo grado, nelle quali il ricorrente risulta dare ordini al LA, unico titolare formale, assumere iniziative, dirigere i lavori, e soprattutto effettuare i pagamenti agli operai ovvero trattare con i committenti per la riscossione DE prezzo per i lavori svolti: egli, quindi, dirigeva l'azienda ma, soprattutto, ne controllava l'aspetto economico, dimostrando così di avere un diretto interesse alla sua redditività. La deduzione, da tale comportamento, di un suo investimento DEl'azienda, è logica, né il ricorrente ha offerto alcuna diversa spiegazione DEle predette conversazioni e DEle ragioni DE suo coinvolgimento. L'ulteriore elemento probatorio consistente nelle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA, che ha affermato di avere saputo dallo stesso OM NZ che quella ditta "era in mano loro" (chiarendo, la sentenza di primo grado alla pag. 282, trattarsi DEla Edildecor intestata al LA, anche se il CA la chiama Edilcolor), conferma e 85 rafforza tale deduzione. Il ricorso non si confronta, pertanto, con la motivazione DEla sentenza impugnata, in quanto omette di prendere in esame le intercettazioni relative al diretto intervento DE ricorrente nell'amministrazione DEl'azienda sotto il profilo economico-patrimoniale, e di indicare una manifesta illogicità DEla loro interpretazione e DEla predetta deduzione. Il quinto motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché, nel suo complesso, infondato. Il sesto motivo di ricorso, relativo al reato di cui capo 13), è DE tutto generico: il ricorrente si limita a ribadire l'inutilizzabilità DEle intercettazioni perché disposte per un reato diverso, e la sussistenza di mero rapporto di co- gestione, in assenza DEla prova DEla provenienza da lui stesso DEla provvista economica necessaria per l'acquisto DEle quote da parte DEle intestatarie ritenute fittizie. Il ricorso non si confronta, quindi, con la sentenza che, richiamando l'esaustiva motivazione di quella di primo grado (in parte contenuta nella valutazione DE diverso DEitto di cui al capo 8), ribadisce la rilevanza DEle molte intercettazioni dalle quali emerge che il MA, in società di fatto con il NN, controllava in modo totale ed esclusivo il locale e la sua l'attività, formalmente intestati alla Spama SR, occupandosi sia DE suo originario acquisto, sia dei lavori di ristrutturazione, sia dei pagamenti, sia DEle sue vicende successive, riguardanti l'originario titolare, ed inoltre lo utilizzava come base operativa ove incontrare i sodali, circostanza che conferma come egli ne fosse il vero proprietario. Anche in questo caso appare logica la deduzione, contenuta nella sentenza, che il suo diretto coinvolgimento in ogni operazione economica relativa al locale, operazioni di cui non si sono mai occupate, invece, le formali intestatarie DEla Spama SR, dimostri che egli aveva investito denaro proprio nell'attività stessa, ed aveva fornito la provvista necessaria per la sua acquisizione. Il sesto motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. In relazione al reato di cui capo 18), infine, il ricorso ripete la rilevanza DEl'intercettazione DE 02/10/2017, dalla quale emergerebbe la titolarità di un altro associato sull'attività in questione, ma la sentenza di appello ha adeguatamente respinto tale censura, indicando le altre risultanze probatorie che, con motivazione logica ed esaustiva, sono state ritenute sufficienti per dimostrare il diretto coinvolgimento anche DE ricorrente nella gestione DEl'attività. In quella stessa intercettazione egli ne discuteva con OM NZ, elemento logicamente ritenuto provare, insieme agli altri evidenziati, la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., stante l'interesse DEl'associazione sia ad operare nel settore DEla raccolta DEle scommesse, sia a gestire quella specifica agenzia. Anche in questo caso, quindi, il ricorrente si confronta solo parzialmente con la sentenza impugnata, trascurando di prendere 86 Ue--k / in esame integralmente gli elementi di prova da essa valorizzati. Anche il settimo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché infondato. 13.5. Lottavo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e privo di specificità. Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha respinto la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche non solo per la gravità DE reato associativo commesso, essendo peraltro questo un parametro da esaminare, ai sensi DEl'art. 133 cod. pen., ma anche per la ritenuta pericolosità DE ricorrente, dimostrata dai rapporti intrattenuti con esponenti mafiosi di rilevante spessore e dai suoi precedenti penali, e per l'assenza di un effettivo ravvedimento e di altri elementi valutabili favorevolmente, che non vengono indicati neppure nel ricorso. La motivazione, sul punto, è pertanto priva di vizi, e conforme alle prescrizioni normative e DEla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269) 13.6. Infine deve essere respinto, perché infondato, il nono motivo di appello, non sussistendo alcuna violazione di legge nel calcolo DEle aggravanti e DEl'aumento per la ritenuta continuazione. La Corte di appello, ritenuto più grave il DEitto associativo qui giudicato, ha applicato quale pena base quella già stabilita dal giudice di primo grado, evidentemente ritenuta congrua e comunque inferiore al medio edittale DE DEitto pluriaggravato, non sussistendo alcun obbligo di una sua riduzione solo perché a detto reato viene ritenuto unito per continuazione un diverso DEitto, ed ha applicato, quali pene per i reati satellite, quelle già decise dal giudice di primo grado, esplicitamente definite congrue e, comunque, molto modeste, e una ulteriore pena di sei anni e due mesi di reclusione per il DEitto associativo pluriaggravato ritenuto in continuazione, pena anch'essa contenuta stante l'entità DEla pena edittale per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. In merito alla dosimetria DEla pena, peraltro, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione DE giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza DEla pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 DE 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare 87 criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197). L'eccezione DEla omessa applicazione DEl'art. 63, comma 4, cod. pen. è inconferente, dal momento che la sentenza di appello, confermando la pena irrogata dal giudice di primo grado per il DEitto associativo, non ha operato alcun aumento di pena ai sensi DEl'art. 63, comma 4, cod. pen. in relazione alle aggravanti ad effetto speciale di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, cod. pen. e 416- bis.1 cod. pen., avendo peraltro la giurisprudenza di legittimità ritenuto inapplicabile alla seconda il disposto di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen. (si veda Sez. 2, n. 9526 DE 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282791). In merito all'applicazione DEla pena per le due aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., invece, le due sentenze di merito si sono conformate alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto DEl'art. 416 bis cod. pen., ai fini DE calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma DEl'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata» (Sez. 1, n. 29770 DE 24/03/2009, Rv. 244460; Sez. &, n. 7916 DE 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252069; Sez. 2, n. 7155 DE 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280662; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 38518 DE 27/11/2014, dep. 205, Ventrici, Rv. 264674) 14. Il ricorso proposto da ET LE IT è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 14.1. Il primo motivo di ricorso è infondato: egli sostiene la mancanza di prova in merito all'esistenza ed alla attuale operatività DEla famiglia NZ, all'interno di Cosa nostra, non potendosi dare per acquisito, senza una specifica valutazione, che una cosca di nuova costituzione rappresenti la mera continuazione di una cosca preesistente quando quest'ultima abbia cessato di esistere a seguito di un evento traumatico, come avvenuto per gli NZ. L'infondatezza di tale affermazione è stata già valutata al precedente paragrafo 5, e ad esso si rimanda per l'indicazione dei molti elementi di prova che, al contrario, dimostrano il pieno inserimento di questa famiglia nel mandamento di SS di RI, e il suo riconoscimento da parte di molti altri esponenti di Cosa nostra. La mancanza di un provvedimento formale di riammissione, dopo la violenta estromissione dei rappresentanti DEla famiglia stessa ad opera dei "corleonesi" agli ordini di TO RI, non appare rilevante, alla luce DEla evidente possibilità, lasciata agli NZ, di operare nel loro territorio senza 88 incontrare limiti od opposizioni, e di rapportarsi in termini di normalità con le altre famiglie appartenenti a Cosa nostra. L'invito a partecipare alla riunione DE 29/05/2018, finalizzata a ricostituire la commissione provinciale, appare estremamente significativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, e la contrarietà di OM NZ a parteciparvi appare motivata dal timore che non tutti gli altri capi mandamento accettino il loro rientro, di fatto autorizzato, forse proprio per la mancanza di una formale decisione dei vertici di Cosa nostra circa il diritto DEla famiglia a riprendere la posizione occupata in passato. 14.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che non vi sia la prova che il suo coinvolgimento in alcune iniziative imprenditoriali sia avvenuto perché egli è un partecipe all'associazione criminosa, e dimostrino perciò il suo consapevole inserimento in essa, piuttosto che un mero atteggiamento di contiguità compiacente. La sentenza di appello, al contrario, valuta approfonditamente, quali elementi che dimostrano la sussistenza DE DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA DE quale ribadisce l'attendibilità, elemento con cui il ricorso non si confronta, limitandosi ad una critica DE tutto generica, sia le frequentazioni DE ricorrente, sia le molte intercettazioni, spesso a carico DE IT stesso, che dimostrano la continuità DE suo rapporto con OM NZ e la sua messa a disposizione di quest'ultimo per la gestione di molti affari che coinvolgono altri membri DEl'associazione e costituiscono, palesemente, iniziative a vantaggio di questa. La sentenza impugnata evidenzia che egli si rapporta ad altri soggetti sempre a nome di OM NZ e per iniziative dichiaratamente decise da questi, come nella vicenda DEl'apertura di un'agenzia di scommesse da gestire tramite la società Bet & Games SRs, in cui il ricorrente va a trattare con NZ SE, unitamente al coimputato Di AG, dicendogli apertamente, a nome di OM NZ, che quell'agenzia "ce la dobbiamo prendere noi", palesemente riferendo l'interesse DEl'associazione mafiosa. Le numerose e significative intercettazioni sono riportate, in modo più dettagliato, nella sentenza di primo grado, dalla pagina 193 alla pag. 202, e poi ancora alle pagine da 265 a 269, e da 282 a 302. Il ricorso non si confronta affatto con esse, ed anche in ordine alle intercettazioni relative alla gestione DEla società Sicily in Food SRs le sue censure sono generiche, e non si confrontano con le varie parti in cui le due sentenze di merito hanno ritenuto provata la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DEl'associazione mafiosa anche con riferimento a detta attività, in quanto frutto di investimento economico da parte DEla cosca, la quale ne riceveva anche i proventi (pag. 272 DEla sentenza di primo grado, pag. 69 di quella di appello). L'affermazione DEla responsabilità DE ricorrente 89 per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. si fonda, quindi, su plurimi elementi di prova, tutti convergenti nel dimostrare la sua messa a disposizione DEla famiglia mafiosa di SS di RI e la sua prestazione di un concreto e fattivo contributo per il mantenimento e rafforzamento DEla stessa, come ribadito alla pag. 274 DEla sentenza impugnata. 14.3. Il terzo e il quarto motivo DE ricorso, relativi alla sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., propongono argomentazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti e perciò, per esigenze di sintesi, si rimanda alle valutazioni già esposte ai paragrafi 4.1. e 4.2. 14.4. Il quinto motivo di ricorso è infondato, per le ragioni già esposte, in parte, al superiore paragrafo 14.2. Le intercettazioni relative all'apertura di un'agenzia di scommesse da gestire tramite la società Bet & Games SRs dimostrano ampiamente che l'attività riguardava l'associazione mafiosa e non i singoli che agivano per essa. La sentenza di appello, e più dettagliatamente quella di primo grado, valutano approfonditamente tali elementi di prova e ne deducono, fondatamente, la partecipazione DE ricorrente alla costituzione DEla società Bet & Games SRs, stante il ruolo da lui assunto, definito, negli atti di indagine riportati in sentenza, "vero e proprio motore per la realizzazione DE progetto", peraltro sempre sotto le direttive di OM NZ, e la sua qualità di socio di fatto al 33%, come riferito dal coimputato SE TO alla moglie, in una intercettazione DE 05/11/2018, riportata alla pag. 298 DEla sentenza di primo grado. La finalità elusiva, manifestamente sussistente per chi, come OM NZ, era già pregiudicato per un DEitto associativo, è stata, con prova logica, ritenuta sussistente anche per questo ricorrente, il quale aveva il medesimo interesse ad occultare i beni di sua proprietà, essendo consapevole di poter essere sottoposto a misura di prevenzione, in quanto partecipe ad un'associazione di tipo mafioso. L'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la creazione di una società occulta e l'intestazione fittizia, di questa come di altre attività, a soggetti estranei all'associazione mafiosa avevano la finalità di nascondere il coinvolgimento di quest'ultima, per evitare interventi di chiusura o di ablazione DEle imprese stesse, appare logica e non è smentita dal ricorrente, il quale non ha indicato alcuna motivazione diversa per l'occultamento dei propri beni. Quanto alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., le due sentenze ne deducono la prova, logicamente, dal coinvolgimento nell'iniziativa dei vertici DEl'associazione, essendone stato informato persino NN EM, che si era complimentato per essa e al quale era stato riferito il rilevante impegno profuso dal IT per la sua realizzazione, ed avendo OM NZ, prima di intraprendere l'affare, fatto chiedere una sorta di 90 autorizzazione al reggente DE mandamento di Cruillas, nel cui territorio era posto l'immobile da utilizzare, come sottolineato alla pag. 71 DEla sentenza di secondo grado. La prova è stata, logicamente, dedotta anche dall'entità DEl'investimento economico, stimato da OM NZ in 250.000-300.000 euro, come ricordato al superiore paragrafo 6.6., investimento che richiedeva la capacità economica DEl'intera cosca e non di un singolo operatore, anche se proprio il IT afferma, nella intercettazione DE 09/10/2018, di avere già messo di tasca propria 100.000 euro, tanto da preoccuparsi di dover "recuperare i piccioli" (così alla pag. 300 DEla sentenza di primo grado). 14.5. Infine è infondato, per analoghi motivi, il sesto motivo di ricorso. La sentenza di secondo grado ha ritenuto provata la responsabilità DE ricorrente per i due DEitti relativi alla gestione DEl'agenzia di scommesse fittiziamente intestata a UR ER dalle plurime intercettazioni dalle quali risulta il suo coinvolgimento in essa, dal momento che egli provvedeva sia a pagare quest'ultimo a titolo di compenso per il mero consenso all'intestazione fittizia, sia a individuare il nuovo soggetto da impiegare nell'attività, al posto DE coimputato ER. Il ricorso, affermando non essere indicate le intercettazioni da cui si sostiene provato l'investimento di risorse proprie, da parte DE ricorrente, in questa attività, non si confronta con le due sentenze che, grazie alla struttura di "doppia conforme", riportano tale dato alla pagina 313 DEla sentenza di primo grado, sia quanto all'essersi il IT attivato per la stipula DE contratto di locazione DEl'immobile, sia quanto al pagare egli stesso l'intestatario fittizio. Le finalità elusive e di agevolazione DEl'associazione mafiosa, poi, sono sufficientemente dimostrate attraverso la prova logica, analogamente a quanto motivato in relazione al capo 12), stante la necessità per il ricorrente stesso di occultare i propri beni, essendo consapevole DEla possibilità di essere sottoposto a misura di prevenzione a causa DEla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa, e stante la natura DEl'attività in questione, essendo ampiamente dimostrato, attraverso le intercettazioni, che il settore DEle scommesse era sottoposto al controllo DEla cosca, ed essa non consentiva ad estranei, e neppure ai singoli sodali, l'apertura di agenzie apposite nel proprio territorio in concorrenza con quelle gestite dalla cosca stessa, come dimostrato dalle vicende che hanno riguardato il RA in merito all'apertura di un'agenzia a San Lorenzo, e tale BU per un'analoga ragione (pag. 155 e ss., e 136, 150 e 166, DEla sentenza di appello). Questo motivo è, poi, inammissibile con riferimento alle censure relative al reato di raccolta abusiva di scommesse, contestato al capo 16), in quanto privo di specifiche doglianze. L'effettiva titolarità DEl'agenzia in favore DE ricorrente rende ampiamente provata la sua responsabilità per detto reato, in quanto egli 91 IA/IA/-\_ era consapevole DE fatto che essa operava senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, e la ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nell'intestazione fittizia DEl'agenzia al ER rende dimostrato che l'attività stessa era svolta con tale finalità. Manifestamente infondata è, poi, l'eccezione di estinzione di detto reato per prescrizione, risultando evidente che il termine di legge, pari a sette anni e sei mesi, non era decorso né al momento DEl'emissione DEla sentenza di secondo grado, né è decorso alla data odierna, stante la sospensione disposta nel corso di tale giudizio, come esplicitato nel precedente paragrafo 1. 15. Il ricorso proposto da SE NS è infondato, in tutti i motivi contenuti nei due distinti atti, e deve essere rigettato. 15.1. Il primo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti e DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi sono infondati e ai limiti DEl'inammissibilità, dal momento che i due atti non si confrontano adeguatamente con la motivazione DEle due sentenze di merito. In primo luogo, l'affermazione contenuta nell'atto predisposto dall'avv. De Lisi, secondo cui l'indagato iscritto in data 21/11/2013 nel procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. non sarebbe il ricorrente, stante la diversa data di nascita, è contraddittoria, perché in tal caso questi non sarebbe stato indagato a partire da quella data, e non potrebbe essersi verificata alcuna tardività, nei suoi confronti, DEle indagini svolte in quel procedimento. La ricostruzione contenuta nei due ricorsi, peraltro, non appare corretta: dall'atto allegato da AN MA risulta che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, per il procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. il pubblico ministero chiese l'archiviazione in data 26/03/2018 (richiesta accolta in data 25/06/2019). Il n. 4847/18 R.G.N.R. è un procedimento diverso, in cui sono inizialmente confluiti gli indagati AN MA e OM NZ, e solo successivamente SE NS, in quanto iscritto in data 08/07/2019, anche per i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., e sulla base di atti di indagine svolti in altri procedimenti e a carico di altri indagati. Si è trattato realmente, pertanto, di una nuova iscrizione, in un diverso e nuovo procedimento, in particolare per le condotte di intestazione fittizia. La motivazione DEle due sentenze di merito, secondo cui gli elementi a carico di questo ricorrente sono emersi dalle intercettazioni disposte a carico di altri soggetti e per i reati ipotizzati a carico di questi, e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che spontaneamente hanno parlato di lui, per cui non si tratterebbe DE risultato di indagini finalizzate a verificare gli indizi già emersi a carico DE NS nel 92 procedimento i cui termini erano scaduti, appare corretta e fondata su elementi di fatto, ed è censurata dal ricorrente solo in termini generici. Il ricorso, nei suoi due atti, non si confronta, poi, con il chiaro principio DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La scelta DE giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine DEle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità DEle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 DE 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196; Sez. 6, n. 12085 DE 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252580). 15.2. Il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente sostiene la nullità patologica DEle indagini svolte dopo la data DE 21/11/2014, essendo mancata la richiesta e l'autorizzazione alla riapertura DEle indagini a suo carico per la sua reiscrizione nel registro degli indagati avvenuta in data 08/07/2019, ovvero essendo tardive le indagini svolte nell'ambito di quello che, nonostante il passaggio dal n. 10652/2013 R.G.N.R. al n. 4847/2018 R.G.N.R., è il medesimo e unico fascicolo di indagini. La doglianza relativa alla violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, perché lo stesso ricorrente riconosce che non è stato emesso alcun provvedimento di archiviazione DE primo procedimento aperto, tanto da presumerne l'esistenza in via implicita, e non si confronta con il rilievo, contenuto nelle due sentenze di merito, che la nuova iscrizione DE ricorrente è stata disposta a seguito di indagini relative ad altri soggetti e ad altri reati, non essendo dette indagini mai proseguite a suo carico;
deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura DEle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza DElo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato» (Sez. 6, n. 44864 DE 14/09/2023, Rv. 285448). L'affermazione di una nullità patologica DEle indagini eventualmente svolte oltre il termine, poi, contrasta con il consolidato principio giurisprudenziale citato al paragrafo che precede. 15.3. Il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, e il terzo e quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, sono infondati e devono essere rigettati. Il ricorso, in questi motivi, lamenta l'insufficienza DEla prova DEl'appartenenza DE ricorrente alla famiglia mafiosa di UD derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ER CA e PO ON, dei quali si contesta l'attendibilità, ma le due sentenze di merito motivano in modo 93 approfondito e non manifestamente illogico sia la credibilità dei due collaboratori, alle pagine 205 e ss. DEla sentenza di primo grado e 305 e ss. di quella di secondo grado, per la convergenza DEle loro dichiarazioni nei punti essenziali, l'irrilevanza DEla contestata circolarità DEle stesse e l'esistenza di sufficienti riscontri, sia l'importanza DEle loro propalazioni, alle quali si aggiungono quelle DEl'altro collaboratore, ES TI, che sono state logicamente interpretate come confermative DEl'inserimento DE ricorrente e di suo fratello nel contesto mafioso DE mandamento al quale, secondo costui, essi si stavano riavvicinando, ed anche quelle di VI OL che, pur non avendo mai avuto rapporti con il ricorrente e con suo fratello, li conosceva come "uomini d'onore". In particolare, la partecipazione DE ricorrente alla riunione DE 22/10/2015 finalizzata alla nomina DE nuovo reggente DE mandamento mafioso di San Lorenzo, sponsorizzando uno specifico soggetto, riunione nella quale, secondo il CA, erano ammessi a discutere solo i mafiosi ritualmente affiliati, è stata logicamente ritenuta una prova decisiva DEla sua appartenenza a Cosa nostra. Anche l'obiezione circa la diversa geolocalizzazione DE telefono cellulare DE ricorrente, che posizionerebbe quest'ultimo in un luogo diverso da quello in cui era in corso la riunione, è stata respinta con una motivazione fondata sulle risultanze processuali, in particolare una conversazione DE 09/08/2018 tra il fratello DE ricorrente, TA NS, e il nipote SE AM, circa l'abitudine DE ricorrente di non portare con sé il cellulare alle riunioni di mafia (vedi pag. 209 DEla sentenza di primo grado, e pag. 319 di quella di appello). In merito alla valutazione DEl'attendibilità dei collaboratori di giustizia e DEle loro dichiarazioni devono ribadirsi i principi giurisprudenziali richiamati al superiore paragrafo 3.2., in particolare quello secondo cui «il sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 DE 13/11/2020, Rv. 280058). Nel presente caso la motivazione DEle due sentenze di merito appare, sul punto, approfondita e logica, avendo affrontato tutte le doglianze espresse in merito alle asserite incongruità, mancanza di credibilità, assenza di riscontri DEle dichiarazioni più rilevanti, ed avendole respinte con argomentazioni logiche e fondate sui collegamenti con i vari elementi di riscontro;
essa si sottrae, pertanto, a censure da parte DE giudice di legittimità. I predetti motivi di ricorso devono, pertanto, essere respinti, perché la condanna DE ricorrente non si fonda sulla sua precedente condanna per il DEitto 94 di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma sulle condotte accertate nel periodo in esame, logicamente valutate come dimostrative DEla sua attuale intraneità a Cosa nostra. 15.4. Il quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, e il quinto e sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, sono infondati e devono essere rigettati. In tali motivi il ricorrente contesta la valutazione di sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., Essi propongono argomentazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti e perciò, per esigenze di sintesi, di rimanda alle valutazioni già esposte ai paragrafi 4.1.e 4.2. Deve essere respinta anche la richiesta, avanzata nel sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, di acquisizione DEla sentenza emessa a carico DE fratello DE ricorrente, che avrebbe escluso la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 461-bis, comma 6, cod. pen. La mancata indicazione DEla sua irrevocabilità la rende non acquisibile dal giudice di legittimità, secondo quanto stabilito, tra le altre, dalla sentenza Sez. 6, n. 13461 DE 22/02/2023, Rv. 284473 che, come molte precedenti, limita la possibilità di acquisizione in questa fase processuale alle pronunce irrevocabili. Inoltre la richiesta deve essere valutata inammissibile perché il ricorrente non ha indicato la decisività DEl'esame di quella pronuncia, tenuto conto DE principio giurisprudenziale secondo cui «Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti» (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv. 231677). 15.5. Il terzo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, e i motivi dal settimo al decimo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, nei quali il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui ai capi 21) e 22), sono infondati e devono essere rigettati. Le due sentenze motivano ampiamente l'impossidenza DEle due coimputate, e la conseguente impossibilità che le stesse abbiano fornito il denaro necessario per impiantare le due attività, non con riferimento, ad esempio, alla somma versata dalla VI per la formale costituzione DEla società, ma a quelle, ben superiori, con cui affrontare le spese necessarie per la effettiva creazione e gestione DEle attività stesse. La deduzione che tale denaro sia stato fornito dal ricorrente, e che questi sia l'effettivo titolare di entrambe le attività, si fonda, peraltro, non solo sulla prova logica, ma anche su elementi di fatto che la 95 supportano, come le intercettazioni, citate in particolare dalla pag. 339 e dalla pag. 357 DEla sentenza di primo grado, dalle quali risulta l'assoluta incapacità DEla VI di curare le problematiche DEla gestione, a lei di fatto ignote, nonché il suo sostanziale disinteresse, e l'intervento diretto DE ricorrente per pagare il mangime per le vacche e le contravvenzioni a carico dei mezzi DEl'azienda gestita dalla EL AS SR o relative a violazioni fiscali, ma anche per riscuotere un rimborso DEl'ENEL. La valutazione DEla sufficienza di tali elementi, sebbene indiziari, per dimostrare l'investimento di denaro da parte DE ricorrente è conforme a quanto stabilito da varie pronunce che, pur richiedendo la prova piena DEla provenienza DEle risorse economiche dall'interponente e DEla sua finalità elusiva, ritengono adeguata una sua natura solo indiziaria (vedasi Sez. 6, n. 26931 DE 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 DE 12/01/2018, Rv. 272128). Altrettanto adeguata è la motivazione in merito alla sussistenza DEl'elemento soggettivo, e quindi DE dolo specifico di eludere possibili misure ablative, avendo il ricorrente ragione di temere simili interventi, stante la condanna già subita per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e il suo ancora attuale inserimento nell'associazione mafiosa facente capo a Cosa nostra. Lo stesso ricorrente, peraltro, neppure nel suo ricorso ha fornito una spiegazione alternativa all'evidente e provata interposizione fittizia DEle due coimputate. E' DE tutto infondata, infine, la doglianza di una mancanza di motivazione in merito alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato al capo 22). La sentenza di appello, infatti, dopo avere esaminato separatamente le prove relative al coinvolgimento DE ricorrente nelle due attività, ai paragrafi 3.3 e 3.4. valuta unitariamente la sussistenza dapprima DEl'elemento oggettivo, e quindi DEl'elemento soggettivo, dei due reati. La motivazione circa la sussistenza DE dolo, pertanto, è palesemente relativa sia al DEitto di cui al capo 21), sia a quello di cui al capo 22), essendo infatti citate, nell'unico paragrafo 3.4, sia l'azienda agricola sia la EL AS SR. 15.6. Il quinto, il sesto e il settimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, complessivamente relativi al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Le doglianze relative all'applicazione DEla recidiva e al diniego DEle attenuanti generiche ripetono i motivi proposti con l'atto di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, richiamando anche la motivazione DE giudice di primo grado, ha esplicitamente valutato la rilevanza DEla precedente condanna DE ricorrente per l'analogo DEitto associativo, e l'ha non illogicamente ritenuta sintomatica di una maggiore pericolosità e maggiore capacità a DEinquere DE soggetto, nonostante la sua risalenza nel tempo, alla luce DE rinnovato inserimento DE NS nell'associazione mafiosa Cosa 96 nostra, con un ruolo non secondario, condotta dimostrativa DE non avere egli riportato un effetto deterrente né da tale condanna, né dalla misura di prevenzione personale DEla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni, a lui applicata con decreto emesso il 20/04/1995 ma confermato in data 27/06/2007. Quanto all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, la sentenza motiva ampiamente l'assenza di elementi valutabili positivamente, alla luce anche DEle violazioni alla misura degli arresti domiciliari da lui commesse, e che ne hanno determinato l'aggravamento. La doglianza, pertanto, risulta generica, priva di specifico confronto con la motivazione, e manifestamente infondata. Manifestamente infondato, generico e privo di specificità è anche il motivo relativo all'entità DEle pene irrogate per il reato base e per i reati satelliti, avendo la sentenza motivato in modo dettagliato le ragioni DEla loro entità, determinata secondo i criteri DEl'art. 133 cod. pen., ed avendo evidenziato il limitato scostamento dal minimo edittale quanto alla pena determinata per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen., e la modesta entità degli aumenti per i due reati satellite, conseguentemente valutando non accoglibile la richiesta di una complessiva riduzione DE trattamento sanzionatorio. 16. Il ricorso proposto da SE TO è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 16.1. Il primo motivo è infondato e al limite DEla inammissibilità, per la sua parziale genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è meramente ripetitiva di quella di primo grado, addirittura frutto di un copia-incolla, mentre essa esamina approfonditamente e in modo autonomo tutte le doglianze. Ha infatti valutato, esaminando le numerose intercettazioni sia singolarmente sia, soprattutto, nel loro complesso, che i rapporti DE ricorrente con suo suocero OM NZ, con gli altri coimputati, con il cugino americano NK Calì da lui più volte menzionato, andavano «ben oltre il mero legame di parentela» (così alla pag. 338), e dimostrano che il ricorrente era organicamente inserito nell'associazione mafiosa, ed in particolare si occupava DEla gestione degli affari DEla stessa, sotto lo stretto controllo DE suocero, DE quale seguiva le direttive, venendo anche da lui rimproverato quando non conseguiva i risultati richiesti, e al quale relazionava in modo continuativo circa l'andamento DEle varie iniziative economiche e le problematiche insorgenti. In merito ai rapporti DE ricorrente con il cugino americano, la sentenza risponde alla doglianza circa la modestia degli aiuti economici di quest'ultimo, indicandone la ben maggiore entità rispetto a quanto affermato nel ricorso, alla luce DEle stesse conversazioni DE ricorrente 97 con i sodali, e respingendo la spiegazione DEla difesa, secondo cui si tratterebbe solo di millanterie, visto che il ricorrente ha partecipato effettivamente a molte attività, investendo dei capitali e rapportandosi al cugino americano anche per ottenere finanziamenti ad esse dedicati (così alle pagine da 338 a 343 DEla sentenza). La Corte di appello ha replicato anche alla doglianza DEl'essere state le intercettazioni citate senza rispettarne la cronologia, al fine di supportare l'ipotesi criminosa, valutando che «anche analizzando le conversazioni intercettate secondo un ordine cronologico», la loro valenza probatoria non cambia (così alla pag. 338). Dalla pag. 342, poi, la sentenza analizza dettagliatamente molte intercettazioni, già in precedenza richiamate, evidenziando per ciascuna di esse la rilevanza al fine di dimostrare il coinvolgimento DE ricorrente in molteplici attività economiche, riferibili sempre al sodalizio criminoso, e valutandole perciò idonee a dimostrare il suo stabile inserimento in esso, la sua permanente messa a disposizione, il contributo concreto da lui fornito per il sostentamento DEl'associazione stessa. Il ricorso, invece, in ordine alle intercettazioni propone doglianze DE tutto generiche, lamentando che la sentenza impugnata abbia riprodotto il contenuto di quelle ambientali in modo diverso rispetto alla posizione di un coimputato, senza neppure indicare di quali intercettazioni si tratterebbe, ovvero lamentando il mancato riconoscimento DE ricorrente come "uomo d'onore" da parte dei collaboratori di giustizia, mentre la sentenza non parla affatto di tale fonte di prova, che non rientra, quindi, nel compendio probatorio a suo carico. Manifestamente infondate, infine, sono le affermazioni DE ricorrente circa l'avere la sentenza impugnata omesso di motivare in merito al contributo effettivo da lui dato alla cosca, benché si tratti di un elemento necessario per la sussistenza DE DEitto associativo;
circa il non avere motivato le ragioni DEl'interpretazione data alle intercettazioni incomprensibili o poco chiare;
circa il non avere valutato la rilevanza DEle intercettazioni quale riscontro alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Su tutti questi elementi la sentenza ha motivato in modo adeguato e sufficiente, in particolare quanto al contributo concreto dato dal ricorrente alla cosca, per il suo mantenimento e rafforzamento, respingendo, dalla pag. 343, le analoghe censure mosse con l'atto di appello, e ribadendo che tale contributo è consistito nel gestire varie attività imprenditoriali DEl'associazione, anche intestandosi le quote DEla Sicily in Food SRs appartenenti al suocero, pur avendo egli stesso investito nell'iniziativa, e in generale eseguendo le direttive di questi, ad esempio nell'imporre ai clienti di rifornirsi solo da tale società, anche acquistando derrate a loro non immediatamente necessarie. Le censure in merito alla interpretazione DEle intercettazioni, poi, non tengono conto DE fatto che la sentenza non ha ravvisato conversazioni incomprensibili o poco chiare, 98 che peraltro non sono state indicate neppure dal ricorrente, né DE fatto che, non essendosi fatto ricorso alle propalazioni dei collaboratori di giustizia quale elemento di prova a carico di questo imputato, non vi era la necessità di raffrontare le intercettazioni con esse. Il motivo di ricorso è generico, altresì, nella parte in cui estende analoghe doglianze ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestati al ricorrente, in quanto la sentenza spiega l'apparente illogicità DEl'essere stato lo TO intestatario di un'attività commerciale, pur rischiando di essere qualificato come un prestanome DE suocero (si veda la pag. 351), valutando logica la scelta di OM NZ di intestare le quote DEla società Sicily in Food SRs al genero, perché ancora incensurato. Il ricorso, infine, è aspecifico nella parte in cui afferma che la motivazione è contraddittoria perché valorizza le intercettazioni pur ammettendo che lo TO era consapevole di essere intercettato: la sentenza, infatti, non sostiene affatto che egli avesse una tale consapevolezza bensì, citando la conversazione DE 06/08/2018 in cui parlava DEla pistola da lui posseduta, valuta che egli «sebbene nutrisse il sospetto di essere intercettato, si sentiva di non correre alcun rischio nel parlare liberamente, dal momento che l'ama era ben nascosta» (così alla pag. 358). La sentenza ha ritenuto, pertanto, che il ricorrente, nel pronunciare la frase "... la dovete trovare prima, però", si rivolgesse ad un ipotetico ascoltatore appartenente alle forze DEl'ordine solo in forma scherzosa, non avendo in realtà alcuna certezza in merito ad intercettazioni a proprio carico. 16.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorso, deducendo una violazione DEl'obbligo motivazionale sul punto, non si confronta affatto con la sentenza, che alla pag. 361 motiva ampiamente il diniego di concessione DEle attenuanti generiche, riportandosi alla pronuncia di primo grado e ribadendo l'irrilevanza DEla formale incensuratezza DE ricorrente, alla luce DEla sua pericolosità dimostrata dalla gravità dei fatti contestati, dai rapporti da lui intrattenuti con mafiosi di elevato spessore criminale, dalla detenzione illegale di almeno una pistola, dall'indole violenza emergente dalle intercettazioni. 16.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., deve essere rigettato perché infondato. Esso ripropone le argomentazioni già valutate e ritenute infondate ai precedenti paragrafi 4.1. e 4.2., ai quali, perciò, si rimanda, ribadendone le conclusioni. Inoltre deve sottolinearsi la genericità ed erroneità DE contenuto di questo motivo, in quanto esso, in due passaggi identici, si riferisce, incomprensibilmente, ad una «occasione d'incontro» apparentemente tra 99 - avvocati penalisti, e nella parte finale lamenta l'assenza di motivazione in ordine alle doglianze «riguardanti proprio la figura DE Cocco», soggetto non imputato in questo procedimento e in esso mai citato. 16.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo all'omessa qualificazione DE reato associativo in quello di favoreggiamento, è inammissibile per genericità e aspecificità. Esso non si confronta con la motivazione DEla sentenza, che alle pagine 362 (in ordine al DEitto di cui all'art. 379 cod. pen.) e 366 (quanto al reato di cui all'art. 378 cod. pen.) ha respinto le argomentazioni DE ricorrente richiamando le intercettazioni che dimostrano la sua intraneità all'associazione criminosa, elemento sufficiente per escludere che la sua condotta possa essere qualificata come un mero favoreggiamento in favore di questa o di suoi singoli partecipi. Proprio la sentenza Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv. 231670, citata dal ricorrente, dimostra l'incompatibilità tra i due reati, non potendo sussistere il mero DEitto di favoreggiamento quando il soggetto risulti stabilmente a disposizione DEl'associazione, come ritenuto provato per lo TO. Questa Corte infatti, in applicazione dei principi ritenuti dimostrativi DE DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ha stabilito che «E' configurabile il DEitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione DE DEitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta DEl'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni DEl'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con animus socii, all'azione criminosa» (Sez. 1, n. 48560 DE 04/07/2023, Rv. 285461, citata nella sentenza stessa), per cui la sussistenza di una volontà partecipativa esclude radicalmente la diversa qualificazione richiesta. Anche questo motivo di ricorso, inoltre, presenta un contenuto erroneo, dal momento che, nella sua parte finale, cita a sostengo DEla tesi difensiva i rapporti tra tale «GA PA e tale «de SI, soggetti non imputati in questo procedimento e in esso mai citati. 16.5. Il quinto motivo di ricorso, nel quale viene contestato il criterio di calcolo degli aumenti per le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 , cod. pen., e di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile. Dalla sentenza di secondo grado non risulta che tale punto sia stato oggetto di appello, essendo stato solo genericamente contestato il trattamento sanzionatorio nella sua entità complessiva, e l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in conformità al principio devolutivo DEle impugnazioni, stabilisce l'inammissibilità DE ricorso in cassazione se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Il calcolo degli aumenti per le aggravanti, infatti, non è stato effettuato né rivalutato dal giudice di secondo grado, mentre quello di primo grado risulta averlo effettuato in modo corretto, esplicitamente 100 conformandosi, in merito all'operatività DEl'art. 63, comma 4, cod. pen., ai principi di questa Corte, secondo cui «Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto DEl'art. 416-bis cod. pen., ai fini DE calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma DEl'art. 416-bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata» (Sez. 6, n. 7916 DE 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252069, tra le molte). 17. Il ricorso proposto da SA LA è infondato, e deve essere rigettato. 17.1. Il primo motivo, relativo alla non utilizzabilità, per la prova DE DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al ricorrente, DEle intercettazioni disposte per altro reato, è infondato. Il ricorrente sostiene la violazione DEl'art. 270 cod. proc. pen., per l'insussistenza DEla necessaria connessione, ai sensi DEl'art. 12 cod. proc. pen., tra il DEitto associativo, per il quale le intercettazioni sono state autorizzate, e il DEitto a lui ascritto, non essendo stata neppure contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata, invece, ha adeguatamente motivato la sussistenza DEla connessione tra i due reati, in relazione al coimputato AN MA, come valutato al superiore paragrafo 13.4., al quale si rimanda anche in ordine alla sussistenza di detta connessione, ai sensi DEl'art. 12, comma 1, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen., quando per il diverso reato non sia stata contestata o ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Deve, in particolare, ribadirsi che la connessione qualificata, in presenza DEla quale la sentenza Sez. U, n. 51 DE 28/11/2019, dep. 2002, Cavallo, ritiene non operante il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., e perciò utilizzabili le intercettazioni disposte per l'accertamento di un diverso reato, va individuata con riferimento al "fatto-reato", cioè all'accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa, nella sua espressione oggettiva e non soggettiva: è irrilevante, perciò, la posizione soggettiva degli autori DE reato, in quanto l'autorizzazione all'intercettazione concerne il fatto-reato nella sua materialità, indipendentemente dall'identità dei suoi autori. Per tale ragione questa Corte ha stabilito che «In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati DEle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili 101 anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo DEla continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi» (Sez. 5, n. 37697 DE 29/09/2021, Rv. 282027). Nel presente caso, la connessione tra il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato ad AN MA e per il quale sono state autorizzate le intercettazioni, e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 11) a costui e all'odierno ricorrente, è stata accertata in modo logico e conforme alle risultanze processuali, stante la evidente connessione tra detti reati quanto meno per continuazione, ma anche teleologica, come già valutato al predetto paragrafo 13.4. Tale connessione, di fatto, è stata indicata nelle imputazioni stesse, essendo il DEitto associativo ascritto al MA anche «per aver curato l'intestazione fittizia di diverse attività per conto DEl'organizzazione mafiosa» ed essendo quest'ultima condotta, pertanto, espressione DEla sua partecipazione al sodalizio mafioso. La sussistenza di tale connessione, come sopra valutato, rende le intercettazioni utilizzabili per l'accertamento e la prova anche DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., a carico di tutti i suoi autori. 17.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo DE reato di cui al capo 11), in particolare alla sussistenza DE dolo specifico, è infondato. La sentenza, richiamando espressamente la ricostruzione DEle vicende storiche DEla ditta Edildecor contenuta nella pronuncia di primo grado, ha ribadito gli elementi che provano come tale attività sia stata da sempre nella disponibilità DEla famiglia NZ e, da ultimo, di AN MA, elementi rappresentati sia dalle intercettazioni, sia dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA. Ha ribadito, in particolare, che il MA non esercitava una mera co-gestione occulta DEla ditta, ma ne era il vero titolare, tanto che il ricorrente, come risulta dalle intercettazioni, riservava a lui tutte le decisioni in merito ai lavori da effettuare e agli aspetti economici, decisioni idonee a dimostrare che costui aveva un diretto interesse alla redditività DEl'azienda. Ha perciò dedotto, da tale comportamento, che il MA vi avesse investito risorse proprie: tale deduzione è logica, e il ricorrente non ha offerto alcuna diversa spiegazione DEle predette conversazioni e DEle ragioni DE coinvolgimento di detto coimputato nell'attività di cui egli era, formalmente, l'unico titolare. Per la sussistenza, nell'interposto, DE dolo specifico richiesto dalla norma, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio DE bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta DEl'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile 102 adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza DE dolo specifico altrui» (Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662). La finalità elusiva DEl'interponente MA è ritenuta provata, nella sentenza di primo grado, dallo status DE medesimo, già condannato per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed attualmente intraneo alla medesima associazione mafiosa. La consapevolezza di tale finalità da parte DE ricorrente LA è stata dedotta, applicando i principi DEla "prova logica", dai rapporti di parentela che legano quest'ultimo con la famiglia NZ, essendo egli cognato di SA NZ e marito di una cugina di OM NZ (così alla pag. 273 DEla sentenza di primo grado), dal momento che tali rapporti lo rendevano consapevole sia DEla natura mafiosa di tale "famiglia", sia DEl'appartenenza ad essa DEl'interponente, sia DEla caratura criminale di questi e dei motivi per cui egli poteva fondatamente temere di subire provvedimenti ablatori dei beni che fossero risultati a lui intestati (si veda pag. 281 DEla predetta sentenza). Tale argomentazione è logica e adeguata, nonché fondata sugli elementi probatori emersi nel procedimento, e peraltro il ricorrente non ne ha indicato la fallacia, avendo in realtà omesso di confrontarsi specificamente con essa, né vi ha opposto una diversa argomentazione altrettanto plausibile, che spieghi la sua condotta, come emersa dalle intercettazioni citate nelle due sentenze di merito. 18. Il ricorso proposto da OM La SA, in merito alla condanna per il reato a lui ascritto al capo 12), è infondato nel suo complesso, e deve essere rigettato. 18.1. Anche questo ricorrente, nel primo motivo, deduce la inutilizzabilità DEle intercettazioni, in quanto disposte per l'accertamento DE DEitto associativo e non sussistendo alcuna connessione tra tale DEitto e quello di cui all'art. 512- bis cod. pen. a lui contestato, perché l'operazione imprenditoriale relativa alla costituzione DEla Bet & Games SRs e all'apertura, con essa, di un'agenzia di scommesse sarebbe stata funzionale solo ad interessi personali dei soggetti coinvolti. Tale affermazione è infondata: le due sentenze di merito hanno ampiamente motivato, in relazione ai coimputati OM NZ, IT e TO, la sussistenza di una società di fatto tra gli ultimi due e il ricorrente La SA, e l'interesse non dei singoli, ma DEl'associazione criminosa, all'apertura e gestione DEl'agenzia di scommesse, in quanto attività inerente al settore di specifico interesse DEla stessa, in cui venivano reinvestiti i proventi DEl'attività criminosa (così, in particolare, alle pagine da 70, da 274 e da 353 DEla sentenza di secondo grado, e da 265 di quella di primo grado). La prova DE coinvolgimento di imputati responsabili DE DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., 103 i quali hanno reinvestito i proventi DEl'attività DEittuosa DEl'associazione nell'attività imprenditoriale descritta in questa imputazione, in maniera occulta al fine di evitare possibili provvedimenti ablatori, dimostra la connessione tra il DEitto associativo e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen., connessione che rende utilizzabili le intercettazioni disposte solo in relazione al primo DEitto, come valutato nei precedenti paragrafi 13.4. e 17.1., ai quali si rimanda. In merito, poi, alla responsabilità DE ricorrente per il reato a lui ascritto, le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che egli ha acconsentito ad intestare fittiziamente ad un terzo l'attività, essendo a conoscenza DEl'identità dei suoi soci occulti e DEla loro finalità elusiva: dalle intercettazioni, infatti, risulta che egli, accedendo alla proposta ideata dal IT, invece di pretendere la buonuscita per cedere la sua attività, ha formato una società con costui e con lo TO, le cui quote sono state fittiziamente intestate a tale UC NA. Il ricorrente non ha mai spiegato perché ha acconsentito ad attribuire alla società la natura occulta, e a gestire, quindi, l'attività mediante l'interposizione di un terzo a lui sconosciuto, ed ha omesso di indicare quale fosse il suo eventuale interesse, personale e privato, ad operare con tali modalità. In realtà, dalle intercettazioni emerge che egli non aveva alcuna esigenza di occultare il proprio ruolo nella società e nell'attività stessa, e che anzi interveniva personalmente nelle operazioni necessarie per l'apertura DEl'agenzia, occultando invece il coinvolgimento dei suoi soci: nell'intercettazione DE 27/07/2018 il coimputato TO rassicura il prenditore di assegni emessi dal La SA circa la loro affidabilità, con le parole "non sono miei, come fossero miei". Ciò significa, in primo luogo, che il La SA effettuava personalmente i pagamenti emettendo assegni a proprio nome, senza occultare il proprio coinvolgimento nell'attività, pur essendo consapevole che i suoi soci tenevano una condotta diversa. In secondo luogo, come logicamente valutato dalla sentenza di secondo grado, tale conversazione dimostra soprattutto che il La SA effettuava tali pagamenti con denaro appartenente ai soci occulti ovvero con assegni garantiti da questi ultimi, i quali, quindi, investivano nell'attività denaro proprio o DEl'associazione criminosa, e venivano anche identificati, dai terzi, quali i veri titolari DEl'attività stessa. Il ricorso non solo non si confronta con tale valutazione, ma sostiene l'inesistenza DEla prova di avere il ricorrente effettuato pagamenti con le risorse dei sodali, tacendo sulla predetta intercettazione, e non offrendone una interpretazione alternativa altrettanto plausibile. Deve anche ribadirsi che l'investimento economico DEl'associazione nell'attività che la SRs Bet & Games doveva intraprendere è provata dalle conversazioni in cui OM NZ prevede un costo di 250.000-300.000 euro, e in cui IT lamenta di avere già speso 100.000 euro, esaminate nei paragrafi 6.6. e 14.4.: tali intercettazioni, ed 104 anche l'entità DEle somme investite, sono state logicamente ritenute dimostrare l'interessamento non dei singoli soci occulti, ma DEl'intera associazione criminosa, l'unica struttura capace di mettere a disposizione simili risorse. L'affermazione che il ricorrente sarebbe stato ignaro DEla finalità elusiva degli altri soci occulti, finalità che li ha determinati a coinvolgerlo nella creazione di una società occulta e nella intestazione fittizia DEle sue quote, è stata ritenuta infondata dalle due sentenze di merito, con motivazione logica e completa, nonché fondata sulle risultanze processuali. La condotta sopra evidenziata, consistita nell'effettuare pagamenti con denaro proveniente dagli altri soci occulti, o comunque garantiti da questi ultimi, è stata ritenuta sufficientemente dimostrativa DEla sua conoscenza DEla necessità di costoro di nascondere tale provenienza, e la conversazione intercettata in data 24/05/2019 riportata alla pag. 380 DEla sentenza di secondo grado, in cui egli brinda in onore di OM NZ e DE Lo AS con le parole "brindo per due personaggi, più grande e più piccolo, che mi onora la loro presenza", dimostra ampiamente la sua consapevolezza DEla identità e DEla caratura criminale dei soggetti con i quali si era associato nell'attività imprenditoriale in questione, nonché DE coinvolgimento in essa non dei suoi singoli soci ma DEl'associazione stessa, non essendo né OM NZ né il Lo AS soci DEla SRs Bet & Gannes. La deduzione, in particolare da tale intercettazione, che egli conoscesse bene l'associazione mafiosa e i loro affiliati, e quindi la finalità elusiva di costoro e dei suoi soci, dovendo essi occultare di essere i veri titolari DEl'attività per evitare i molto probabili provvedimenti ablatori, è DE tutto logica, e sufficiente per ritenere dimostrata la sussistenza DE dolo richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. dal momento che, analogamente a quanto già ricordato al paragrafo 17.2., «In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei DEitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che DEla medesima il primo sia consapevole» (Sez. 2, n. 27123 DE 03/05/2023, Rv. 284795; Sez. 2, n. 38277 DE 07/06/2019, Rv. 276954). Tale principio deve essere ribadito, perché conforme a quanto ritenuto, in tema di concorso in fattispecie a dolo specifico, da Sez. U, n. 16 DE 05/10/1994, Demitry, e da Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv. 202904. La condotta tenuta dal ricorrente risulta corrispondere a quanto indicato nella massima citata, in quanto egli non ha mai spiegato quale diversa, personale motivazione lo avrebbe spinto a formare una società occulta e ad affidare la gestione DEl'attività ad un intestatario fittizio (pur avendo la predetta 105 sentenza affermato, in motivazione, che il dolo specifico DE reato non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti con quella elusiva): la motivazione DEla sentenza impugnata, in merito alla sussistenza DE dolo specifico richiesto dalla norma, è pertanto, oltre che logica, conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. 18.2. Il secondo e il terzo motivo DE ricorso DEl'imputato La SA devono essere ritenuti inammissibili per genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta l'apoditticità e l'erroneità DEla motivazione DEla sentenza in merito al diniego DEle attenuanti generiche e all'applicazione DEla recidiva contestata, ripetendo le doglianze contenute nell'atto di appello e senza confrontarsi con la sentenza stessa, che alle pagine 382 e 383 le ha respinte sottolineando l'assenza di elementi positivi tali da giustificare la concessione DEle attenuanti, elementi non indicati neppure nel ricorso, a fronte DEla gravità DE reato e DEl'intensità DE dolo, dedotte dei rapporti intessuti con esponenti mafiosi di elevato spessore, e sottolineando che l'applicazione DEla recidiva è giustificata dalla natura DE reato di cui alla precedente condanna e dalla sua non eccessiva risalenza nel tempo, elementi che rendono la nuova condotta indicativa di una maggiore pericolosità sociale DE ricorrente, e dimostrativa di una progressione criminosa rispetto alla precedente condanna. A tale motivazione, ampia, logica e non contraddittoria, il ricorrente oppone una critica generica, affermando insussistenti queste valutazioni che, invece, sono state esplicitamente formulate, critica che deve, perciò, essere ritenuta aspecifica. 19. Il ricorso proposto da LF NN, in merito alla sua condanna per il reato di cui al capo 13), è infondato e deve essere rigettato. 19.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE DEitto di cui all'art. 512- bis cod. pen., è infondato. Esso deduce l'insufficienza DEla motivazione, in merito al ritenuto coinvolgimento di AN MA nella gestione DEl'attività fittiziamente intestata alla Spama SR, perché fondata sulla conversazione intercettata tra i coimputati TO e Di AG, in cui il primo avrebbe parlato di un possibile aiuto economico che il MA avrebbe in passato fornito al NN, da cui deriverebbe un debito di quest'ultimo, mentre il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto un consistente risarcimento da parte di un'assicurazione, che lo ha reso economicamente indipendente, e che il collegamento con AN MA per la gestione DEl'attività derivava solo dai rapporti personali tra i vari soggetti coinvolti, essendo la PU, asseritamente interposta, la compagna DE ricorrente, e l'altra socia DEla Spanna SR, ND MA, nipote DE coimputato AN MA. Il ricorso, quindi, non si confronta 106 integralmente con la sentenza, perché essa ricava la prova di una interposizione fittizia DEle due sode DEla Spama SR, nella gestione DEl'attività sita in via Castellana n. 26/28, e DE coinvolgimento in essa di AN MA e DElo stesso NN, anche da altri elementi probatori, quali, in primo luogo, una lettura complessiva e non parcellizzata dalle numerose intercettazioni a carico di costoro, e in secondo luogo le varie intercettazioni in cui OM NZ afferma esplicitamente che il locale apparteneva a "Sandrino", unitamente ad LF NN. Queste prove vengono, con argomentazione logica, ritenute dimostrative di un interessamento di detti coimputati che va oltre il mero dare consigli alle due socie, formali titolari e gestrici DE locale, come sostenuto dalla tesi difensiva: le molte intercettazioni da cui risulta che il MA si occupa personalmente dei lavori di ristrutturazione e dei pagamenti, e che il NN cura la gestione economica DEl'attività, assumendo ogni decisione senza coinvolgere mai le due socie, dimostrano una gestione totalmente affidata ai soli MA e NN, e dimostrano altresì che l'attività deriva da un investimento economico compiuto da questi ultimi, i quali sono, quindi, i veri proprietari DE locale e i titolari di ogni attività commerciale svolta in essi. La sentenza evidenzia anche che il MA utilizzava, in effetti, il locale come se ne fosse il proprietario, organizzando al suo interno incontri con gli altri affiliati all'associazione criminosa, come già ricordato al precedente paragrafo 13.4. La motivazione circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., e la partecipazione ad esso DE ricorrente, è pertanto completa, logica, e fondata su un compendio probatorio ben più ampio e consistente di quello esaminato nel ricorso, e contestato come insufficiente e contraddittorio. Le deduzioni contenute in questo primo motivo di ricorso, pertanto, non sono idonee a creare anche solo un ragionevole dubbio circa la colpevolezza DE ricorrente. 19.2. Anche il secondo e il terzo motivo DE ricorso, relativi alla violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, sono infondati e devono essere rigettati. La sentenza di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, pari a tre anni e sei mesi di reclusione, poi ridotta per la scelta DE rito abbreviato, perché inferiore alla media edittale, nonostante la già indicata gravità DE fatto, l'intensità DE dolo e la personalità negativa DE ricorrente. Tale motivazione è sufficiente, in quanto fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., e conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli 107 elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 3, n. 29968 DE 22/02/2019, Rv. 276288). Analogamente, è sufficiente e conforme ai principi giurisprudenziali la motivazione circa il diniego DEle attenuanti generiche, in quanto fondata sulla gravità DE fatto e l'intensità DE dolo, dedotte dai rapporti instaurati con un soggetto di notevole caratura criminale quale AN MA, e sulla personalità negativa DElo stesso NN, pregiudicato per vari DEitti. Questa Corte ha affermato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269); la motivazione si conforma a tale principio, ed è perciò insindacabile. 20. Il ricorso di ND MA, in ordine alla sua condanna per il DEitto di cui al capo 13), è infondato e deve essere rigettato. 20.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE DEitto in questione, è al limite DEla inammissibilità, in quanto generico ed erroneo quanto all'asserita non conformità DEla motivazione ai principi giurisprudenziali in merito alla natura DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. La ricorrente sostiene l'insussistenza di tale DEitto perché esso avrebbe natura di reato plurisoggettivo improprio, a concorso necessario, e non sarebbe, pertanto, ipotizzabile un concorso ai sensi DEl'art. 110 cod. pen. da parte di colui che accetta l'interposizione fittizia, ma solo da parte di chi collabora all'attività di interposizione senza tenere la condotta tipica DEl'interposto, e non agisce, quindi, quale concorrente necessario;
la norma, però, prevede la punibilità DE solo interponente e non DEl'interposto, che non potrebbe, pertanto, essere sanzionato ai sensi DEl'art. 110 cod. pen., essendo la sua condotta tipizzata alla norma, ma non soggetta a sanzione per scelta DE legislatore. Tale interpretazione DEl'art. 512-bis cod. pen. è errata, e si discosta dall'interpretazione giurisprudenziale, senza un fondamento convincente. L'art. 512-bis cod. pen. stabilisce la responsabilità DEl'interponente in quanto egli agisca per la specifica finalità prevista dalla norma stessa, potendo altrimenti l'interposizione fittizia, ovvero il trasferimento fraudolento di valori, non assumere rilevanza penale, o quanto meno non configurare il reato in questione, in assenza di tale finalità. Il soggetto interposto, pertanto, pur essendo un soggetto necessario per la realizzazione DE reato, può rimanere DE tutto estraneo ad esso, qualora non agisca con la medesima finalità ovvero non sia a conoscenza DEla finalità sottesa all'intestazione fittizia dei beni in proprio 108 favore: la sua partecipazione al reato, quindi, può consistere in una mera adesione all'atto materiale DE trasferimento fittizio, ma non alla commissione DE reato, così come configurato. Il concorso DEl'interposto, peraltro, non è neppure necessario, dal momento che l'interponente potrebbe realizzare l'attribuzione fittizia dei propri beni ad un terzo anche all'insaputa di questi, mediante atti DE tutto falsi compiuti senza la presenza DEl'intestatario fittizio o mediante una illecita sostituzione di persona. La partecipazione dolosa e consapevole DEl'interposto, pertanto, non avviene ai sensi DEl'art. 512-bis cod. pen., essendo tale partecipazione, in realtà, non prevista e non indispensabile, ed è regolata, quindi, dall'art. 110 cod. pen., rilevando in quanto egli concorra nel reato commesso dall'interponente, con condotta dolosa materiale, morale, o comunque agevolatrice, alla realizzazione DEl'intestazione fittizia. Questa Corte ha affermato, infatti, che «Il DEitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di reimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.,...» (Sez. 2, n. 39774 DE 07/05/2022, Rv. 283989-03; Sez. 2, n. 35826 DE 12/07/2019, Rv. 277075; Sez. 1, n. 14626 DE 10/02/2005, Rv. 231379). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, che ha esplicitamente richiamato respingendo la qualificazione DE reato quale reato plurisoggettivo improprio a concorso necessario, come proposto dalla ricorrente anche nei motivi di appello: il ricorso, pertanto, ripropone tale tesi difensiva senza apportare ulteriori elementi che la facciano ritenere maggiormente aderente al dato normativo, rispetto alla più convincente interpretazione seguita dalla Suprema Corte, e deve perciò essere rigettato. 20.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente contesta la motivazione DEla sentenza, in merito alla sussistenza DE dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen., sia riproponendo l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui tutti i concorrenti nel reato devono avere agito con il dolo di eludere la legge in tema di prevenzione patrimoniale, sia deducendo la mera apparenza DEla motivazione stessa quanto alla propria consapevolezza DEla finalità elusiva degli interponenti. L'affermazione DEla necessità che tutti i concorrenti nel reato agiscano con il dolo di eludere le disposizioni normative in tema di misure di prevenzione patrimoniale, che poggia su un indirizzo giurisprudenziale risalente (e che in realtà consiste, spesso, nella non distinzione tra il concetto di presenza in tutti i correi DEla finalità elusiva, e quello di mera consapevolezza DEla finalità elusiva 109 propria solo DEl'interponente), non è conforme al principio dettato dalla giurisprudenza maggioritaria e più recente secondo cui, come già motivato al paragrafo 17.2., «In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio DE bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta DEl'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza DE dolo specifico altrui» (Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662). Questo principio deve essere qui ribadito, dal momento che esso appare maggiormente aderente al disposto DEla norma e alla natura DE reato, che non prevede il concorso necessario DEl'interposto, con il relativo elemento soggettivo, e sanziona quale condotta penalmente rilevante quella DEl'interponente, al quale soltanto viene riferita la finalità di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale. La finalità elusiva DEl'interponente AN MA è ritenuta provata, nella sentenza di primo grado, dallo status DE medesimo, già condannato per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'epoca ancora intraneo alla medesima associazione. La consapevolezza di tale finalità da parte anche DEla ricorrente, sua nipote, è stata dedotta, applicando i principi DEla "prova logica", dal suo rapporto di parentela con lo zio, tale da rendere DE tutto incredibile che ella potesse ignorare le precedenti condanne da lui subite, per un DEitto che rendeva altamente probabile l'adozione a suo carico di provvedimenti ablatori, atteso anche che egli era coinvolto in molteplici attività economiche, ma non risultava mai intestatario di alcuna di esse (così alla pag. 304 DEla sentenza di primo grado). Tale argomentazione è logica e sufficiente, anche perché la condotta tenuta dalla ricorrente, di lasciare che lo zio gestisse in modo DE tutto autonomo l'attività imprenditoriale, senza intromettersi e senza neppure chiedergli conto dei risultati di tale gestione, dimostra non solo la coscienza DEla propria qualità di mera intestataria fittizia, ma anche la condivisione DEla volontà DElo zio di occultare la propria titolarità. Essa, inoltre, si fonda sugli elementi probatori acquisiti nel procedimento, e la ricorrente non ha proposto una spiegazione alternativa DEla propria condotta, diversa da tale ritenuta consapevolezza e condivisione, che risulti altrettanto plausibile e maggiormente convincente. 21. Anche il ricorso di SAlia PU, in ordine alla sua condanna per il DEitto di cui al capo 13), nel suo complesso è infondato, e deve essere rigettato. 21.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE DEitto in questione, deve essere ritenuto inammissibile, in quanto non attinente alla posizione DEla ricorrente bensì a quella DE coimputato NN, al punto da riprodurre 110 esattamente il primo motivo DE ricorso proposto da questi, fino a definire la PU, costantemente, come "il ricorrente" anziché "la ricorrente". L'esame nel merito di tale motivo, peraltro, porterebbe alla medesima valutazione di infondatezza già espressa con riferimento al primo motivo DE ricorso DE NN, al paragrafo 19.1. Anche questo motivo DE ricorso proposto dalla ricorrente PU, infatti, deduce l'insussistenza DEla prova circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per la non sufficienza, a tal fine, DEla conversazione tra i coimputati TO e Di AG circa l'aiuto economico che AN MA avrebbe dato al NN, dopo il fallimento di un'attività di quest'ultimo. Si tratta però, come già valutato, di una doglianza infondata, perché non si confronta con la sentenza, che indica anche altri elementi di prova, tra cui, in particolare, le intercettazioni in cui OM NZ afferma esplicitamente che il locale apparteneva a "Sandrino" unitamente ad LF NN, e le intercettazioni DElo stesso MA o DE NN, nelle quali essi risultano occuparsi dei lavori di ristrutturazione, dei pagamenti, e DEla gestione economica DEl'attività, assumendo ogni decisione senza coinvolgere mai le due socie DEla Spama SR, società formalmente titolare DEle attività svolte nel locale sito in via Castellana nn. 26/28. Queste prove sconfessano la tesi difensiva, di un interessamento dei predetti interponenti limitato a dare consigli alle interposte, legate ad essi da rapporti di parentela o affettivi, essendo in particolare la PU la compagna DE coimputato NN, in quanto sono state ritenute, con valutazione logica e approfondita, dimostrare non solo una gestione totalmente affidata ai soli MA e NN, ma anche la loro titolarità DE locale e di ogni attività commerciale svolta in essi, stanti le affermazioni in tal senso di OM NZ. La motivazione circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., e la partecipazione ad esso DEla ricorrente, DEla quale non è contestata la sussistenza DEl'elemento soggettivo, è pertanto logica e, soprattutto, fondata su un compendio probatorio ben più ampio e consistente di quello esaminato nel ricorso e definito insufficiente e contraddittorio, per cui non può ritenersi introdotto, dal ricorso, neppure un ragionevole dubbio circa la colpevolezza DEla stessa. 21.2. Anche il secondo e il terzo motivo DE ricorso, relativi alla violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, sono infondati e devono essere rigettati. Anche in questo caso i due motivi di ricorso riproducono quasi esattamente il testo DE ricorso proposto dal correo NN, al punto da indicare erroneamente la pena irrogata alla ricorrente, riportando quella inflitta invece al predetto coimputato. 111 La sentenza di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, pari a tre anni e tre mesi di reclusione, poi ridotta per la scelta DE rito abbreviato, perché inferiore alla media edittale, e giustificata dalle modalità DEla condotta e dall'intensità DE dolo, per gli stabili rapporti intrattenuti con un mafioso DEla caratura criminale di AN MA. Anche in questo caso la motivazione deve essere valutata come adeguata, in quanto fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., e conforme ai principi di questa Corte, già richiamati al superiore paragrafo 19.2. Anche la motivazione circa il diniego DEle attenuanti generiche è sufficiente e conforme ai principi giurisprudenziali, in quanto fondata sulla gravità DE fatto e l'intensità DE dolo, e sulla considerazione DEla irrilevanza DEla incensuratezza DEla ricorrente. L'affermazione DEla sentenza, circa l'assenza di elementi favorevoli alla concessione di questo beneficio, è contestata solo in modo generico nel terzo motivo di ricorso, limitandosi la ricorrente ad indicare, a tal proposito, «il contegno processuale DE ricorrente» senza precisarne il contenuto, che non appare significativo atteso che la PU, diversamente dal NN, non risulta avere rilasciato alcuna dichiarazione, e «la sua personalità», senza evidenziare caratteristiche diverse dalla mera incensuratezza. La motivazione, pertanto, anche su questo punto non appare manifestamente illogica, carente o contraddittoria, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. 22. Il ricorso proposto da NN ER è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 22.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. ascritto al ricorrente al capo 15), è infondato. La sentenza risponde alle censure DE ricorrente, secondo cui non sarebbe stato provato il contributo causale da lui apportato alla consumazione DE reato, commesso intestando fittiziamente a tale ER l'agenzia di scommesse sita in via Musotto, gestita in realtà dal coimputato IT, ribadendo che tale prova è fornita dalle intercettazioni, lette e valutate in modo complessivo e non parcellizzato. Dalla loro lettura, secondo le due sentenze di merito, il ricorrente risulta direttamente e attivamente coinvolto nell'apertura DEl'attività e nella individuazione DE ER quale intestatario fittizio, facendo costantemente da intermediario in favore DE IT. Il coinvolgimento anche economico DE IT in tale attività è sufficientemente provato, come si è valutato nel precedente paragrafo 14.5., a cui si rimanda, così come è provata la finalità elusiva di tale intestazione fittizia, stante la consapevolezza di questi DEla possibilità di essere sottoposto a misura di prevenzione a causa DEla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa. E' 112 provata anche, come indicato in detto paragrafo, la sussistenza DEl'aggravante DEl'avere egli agito per agevolare l'associazione stessa, che controllava il settore DEle scommesse nel proprio territorio di competenza, e non consentiva ad estranei, e neppure ai singoli sodali, l'apertura in esso di agenzie apposite, in concorrenza con quelle da lei gestite. Le intercettazioni, secondo le due sentenze di merito, dimostrano il profondo e costante coinvolgimento DE ER nell'operazione contestata in questo capo di imputazione, essendo egli l'unico tramite tra il IT e l'intestatario fittizio ER, che forse era stato individuato proprio dal ricorrente, dal momento che il IT, parlando con lui, lo definisce "il tuo titolare" (intercettazione DE 08/09/2016, pag. 309 DEla sentenza di primo grado), e che lo stesso ER non si rivolge mai direttamente al IT, neppure per chiedere il pagamento anticipato DEla somma che gli è stata promessa quale ricompensa per fungere da prestanome, ma si rapporta sempre al ER. La valutazione DEla sentenza di secondo grado, contenuta alla pag. 396, che tale coinvolgimento DE ricorrente sia decisivo e costituisca, pertanto, un contributo fondamentale per la consumazione DE reato con le specifiche modalità adottate, è pertanto logica e fondata sugli elementi probatori raccolti, in particolare le intercettazioni citate nelle due sentenze di merito, il cui contenuto è chiaro e di univoca interpretazione. Il ricorrente, peraltro, pur contestando tale valutazione di decisività DE proprio contributo causale, non fornisce una interpretazione alternativa di tali intercettazioni, né una diversa giustificazione DE suo coinvolgimento nella vicenda, tali da creare quanto meno un ragionevole dubbio circa la sussistenza DE reato o DEla sua responsabilità per esso. Anche la sussistenza DE necessario elemento soggettivo è sufficientemente provata, attraverso la prova logica, fondata sulle risultanze processuali. La sussistenza DEla finalità elusiva DE IT è stata adeguatamente dimostrata attraverso le intercettazioni e la sua partecipazione all'associazione mafiosa di SS di RI, come si è già valutato nei superiori paragrafi 14.4. e 14.5., ai quali si rinvia;
per la configurazione DE dolo specifico DE concorrente nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. la giurisprudenza di questa Corte non ritiene necessaria la sussistenza di un'analoga finalità, ma sufficiente la sua consapevolezza di tale finalità nell'azione DEl'interponente, come affermato dalle sentenze Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662; Sez. 2, n. 27123 DE 03/05/2023, Rv. 284795; Sez. 2, n. 38277 DE 07/06/2019, Rv. 276954, già richiamate nei precedenti paragrafi 17.2. e 18.1. Il ricorrente non contesta tale indirizzo giurisprudenziale, ma lamenta l'erroneità DEla sentenza di secondo grado perché dedurrebbe tale prova solo in 113 via presuntiva, dai suoi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi e dalle facilitazioni in campo lavorativo che avrebbe ricevuto dal IT stesso. L'obiezione non è fondata perché la consapevolezza, da parte DE ricorrente, DEla finalità elusiva DE IT, e quindi la sussistenza DE suo dolo specifico, non è attribuita in via presuntiva, bensì dedotta dagli elementi acquisiti, attraverso un processo logico-deduttivo. La "prova logica" è ammessa nel procedimento penale, in particolare per valutare la sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato che, appartenendo alla sfera interiore DEl'autore, solitamente può essere solo dedotto dalle concrete modalità DEl'azione e da indizi esterni, complessivamente valutati. Nel presente caso, ritenuta dimostrata la finalità elusiva DEl'azione DE IT, la consapevolezza di questa da parte DE ricorrente è stata dedotta dal suo stretto rapporto con il predetto, risultando evidente al ER che il IT era il vero titolare DEl'agenzia di scommesse ma voleva intestare fittiziamente l'attività ad un terzo, dalla sua conoscenza sia DEla qualità DE coimputato di appartenente all'associazione criminosa di SS di RI, sia DEla possibilità per tutti i partecipi ad essa di subire provvedimenti ablatori dei propri beni, e infine dalla sua consapevolezza DEl'interessamento DEl'associazione mafiosa stessa alla apertura e alla gestione DEl'agenzia di scommesse in questione. La sentenza impugnata evidenzia che il ricorrente non ignorava il contesto di appartenenza DE IT, essendo egli stesso vicino a NN SI, esponente di spicco DEl'associazione di SS di RI (così alle pag. 36 e 50 e ss. DEla sentenza di appello) e soggetto a sua volta coinvolto nel settore DEle scommesse, al quale il ER faceva da autista e prestava la propria utenza telefonica, come dettagliatamente esposto alle pagine 313 e ss. DEla sentenza di primo grado. Proprio lo stretto rapporto con NN SI è stato logicamente ritenuto idoneo a dimostrare anche la consapevolezza DE ricorrente DEl'essere, quello DEle scommesse, un settore sottoposto al controllo DEla cosca di SS di RI, la quale non consentiva l'apertura, nel proprio territorio, di agenzie che vi si sottraessero;
tale riconducibilità alla cosca di tutte le agenzie di scommesse presenti sul suo territorio spiegava ulteriormente la necessità di una loro intestazione fittizia, al fine di occultare la loro riferibilità all'associazione mafiosa. Anche la sussistenza DE necessario dolo specifico DE ricorrente, pertanto, è stata motivata in modo sufficiente e logico, con una valutazione fondata sugli elementi presenti in atti e che si sottrae, perciò, alla sindacabilità DE giudice di legittimità. Il ricorrente, peraltro, non ha mai fornito una interpretazione alternativa plausibile DEla sua condotta e DEle varie intercettazioni, né ha spiegato quale diversa finalità avesse, almeno per quanto a sua conoscenza, l'intestazione fittizia DEl'agenzia in questione. 114 j,L,U 22.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato. La sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata sufficientemente motivata, sulla base degli elementi sopra già evidenziati. La sentenza richiama, infatti, le molte intercettazioni da cui risulta dimostrato il controllo DEla cosca di SS di RI sulle agenzie di scommesse aperte o da aprire nel proprio territorio di competenza, nonché il suo diretto coinvolgimento in esse, quali attività in cui reinvestire i proventi DEl'attività criminosa e da cui ricavare ulteriore denaro (si veda dalla pag. 399 DEla sentenza). La correttezza di tale motivazione è stata già valutata in relazione alle posizioni di OM NZ (par. 6.6.) e di IT (par. 14.4 e 14.5.), e deve perciò rinviarsi a quanto esposto in tali parti DEla presente decisione: è sufficiente qui sottolineare come dalle intercettazioni sia emerso che nell'apertura di agenzie di scommesse venivano investiti capitali rilevanti, dei quali è stata ritenuta certa la provenienza dall'associazione, e non dal singolo sodale, data la mancanza di entrate legittime per ciascuno di essi, come esposto al precedente paragrafo 4.2. Anche con riferimento al presente caso, in cui la sentenza di appello ha ritenuto provato l'investimento economico da parte DE IT, dal momento che questi ha pagato l'affitto DE locale e versava al ER la somma pattuita per la sua interposizione fittizia, è pertanto logica l'affermazione secondo cui tale investimento proveniva dall'associazione criminosa, alla quale andavano i profitti DEl'attività, che veniva quindi gestita anche con il fine di agevolare la famiglia mafiosa di SS di RI. Questa Corte ha affermato che «La circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, ed ha ritenuto provata la consapevolezza DE ricorrente circa la finalità agevolatrice sicuramente perseguita dal IT, in quanto il suo stretto e duraturo rapporto con il SI lo aveva messo a conoscenza DEl'interessamento DEl'associazione mafiosa verso l'attività DEle agenzie di scommesse e DEl'essere queste gestite dalla cosca o, quanto meno, nel loro interesse, avendo egli stesso lavorato in una di esse. Anche questa motivazione appare logica e sufficiente, nonché fondata su elementi certi acquisiti nel processo, e non smentiti dal ricorrente. 22.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è infondato. 115 La sentenza impugnata ha motivato ampiamente le ragioni DE diniego DE beneficio richiesto, evidenziando che il contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione DE DEitto è stato rilevante e continuativo, essendosi egli attivato per stipulare il contratto di affitto DE locale, per individuare e convincere l'intestatario fittizio, per mantenere costantemente i rapporti con questi, operando sempre nella consapevolezza di agevolare, così, la consorteria mafiosa. La sua personalità, poi, non è stata ritenuta positiva e meritevole di un'attenuazione DEla pena, stanti i suoi rapporti costanti e non occasionali con esponenti mafiosi di elevata caratura criminale, in particolare il SI, oltre al IT. Il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche si fonda, quindi sui criteri, previsti dall'art. 133 cod. pen., DEla gravità DEla condotta e DEla personalità negativa DE soggetto, e si conforma perciò al principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269). Considerazioni analoghe devono essere espresse in merito alla richiesta di mitigazione DEla pena: la sentenza ha ribadito la sua congruità alla luce DEla gravità DE reato commesso e DEl'intensità DE dolo, per la continuità dei rapporti con gli esponenti mafiosi sopra indicati, e ne ha evidenziato, comunque, la sua inferiorità rispetto al medio edittale. Deve applicarsi, perciò, l'ulteriore principio secondo cui «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197). 23. Il ricorso di VE VI è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 23.1. Il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità DEle intercettazioni disposte a carico DE coimputato SE NS asseritamente dopo la scadenza dei termini di indagine, è analogo al primo motivo dei due ricorsi da questi proposti, in cui egli sostiene la inutilizzabilità patologica di tutte le indagini svolte a suo carico, in quanto tardive: si rinvia, perciò, alla valutazione di infondatezza esposta al paragrafo 15.1., ribadendo in particolare che «La scelta DE giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire 116 l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine DEle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità DEle prove vietate dalla legge ..., la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 DE 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196; Sez. 6, n. 12085 DE 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252580). L'inutilizzabilità DEle intercettazioni poste a base DEla condanna DEla ricorrente, da lei eccepita per la loro tardività rispetto al termine di scadenza DEle indagini disposte a carico DE NS, deve perciò essere esclusa, non essendo tale eccezione formulabile dall'imputato ammesso, su sua richiesta, al rito abbreviato, e questo primo motivo di ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deduce anche l'erroneo richiamo al disposto DEl'art. 270 cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla sua riforma disposta con il d.l. DE 30/12/2019, n. 161, conv. con legge 28/02/2020, n. 7, ed in effetti il divieto di utilizzazione DEle intercettazioni, stabilito da detta norma, non è qui operante, alla luce DEla sentenza Sez. U, n. 51 DE 28/11/2019, dep. 2002, Cavallo, citata nel precedente paragrafo 17.1., alla cui più approfondita motivazione si rimanda. 23.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questo motivo, attinente all'asserita violazione DEl'iter procedimentale stabilito dall'art. 414 cod. proc. pen., è identico a quello proposto dal coimputato NS nel secondo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. De Lisi, in quanto sostiene la nullità patologica DEle intercettazioni disposte a carico di questi senza un formale provvedimento di archiviazione DE primo procedimento aperto e un successivo decreto di riapertura DEle indagini. Esso, quindi, deve essere ritenuto manifestamente infondato per i motivi già esposti nel precedente paragrafo 15.2., a cui si rinvia, non essendo stata mai disposta l'archiviazione DE procedimento pendente, ed essendo la nuova iscrizione DE NS nel registro degli indagati conseguente ad indagini svolte a carico di altri soggetti, secondo quanto ampiamente motivato nelle due sentenze di merito. 23.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi alla sussistenza dei reati ascritti alla ricorrente ai capi 22) e 21), sono infondati, e devono essere rigettati. Essi possono essere esaminati unitariamente, stante l'identità DEle questioni poste, analoghe anche al terzo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. Rizzuti per il coimputato NS, e ai motivi dal settimo al decimo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi per detto coimputato. La valutazione di infondatezza dei motivi proposti dal NS, contenuta nel paragrafo 15.5., deve essere estesa ai motivi proposti dalla ricorrente VI, avendo anche la sentenza impugnata fatto riferimento, nell'esaminare 117 le doglianze relative ai reati contestati ai capi 21) e 22), a quanto esposto in relazione all'appello DE coimputato. E' infondata l'affermazione secondo cui le sentenze di merito avrebbero erroneamente valutato l'attività DEla ricorrente e DE NS in merito alla EL AS SR e all'azienda agricola, ritenendo provata una titolarità DE secondo e una intestazione fittizia DEla prima, mentre le intercettazioni dimostrerebbero solo un'attività di gestione da parte DE NS, che già gestiva la EL AS SR quando le sue quote societarie erano intestate alla NO. Le intercettazioni, riportate per esteso nella sentenza di primo grado, dimostrano infatti ampiamente che la ricorrente non aveva alcun potere decisionale e gestionale all'interno DEla società e nell'azienda agricola, e non ne curava neppure l'aspetto economico, perché tutti i pagamenti venivano effettuati dal NS, il quale intratteneva direttamente i rapporti con i clienti e assumeva tutte le decisioni necessarie, senza coinvolgere la donna e senza neppure riferirle l'andamento DEle due attività, ed anzi rimproverandola perché ella non si rendeva mai immediatamente disponibile per compiere le operazioni formali riservate all'intestataria DEl'azienda, ovvero DEle quote societarie. Il diretto, immediato e costante intervento DE NS per far fronte a tutte le esigenze, anche economiche, DEla società EL AS SR e DEl'azienda agricola, peraltro anche riscuotendo personalmente un rimborso riconosciuto dall'Enel, è stato logicamente valutato, dalle due sentenze di merito, come dimostrativo DEl'investimento da lui effettuato nelle due attività. La sentenza impugnata ribadisce, infatti, che la ricorrente è risultata impossidente, e comunque non in grado di far fronte, con risorse proprie, ai costi non DEl'acquisto formale DEle quote DEla EL AS SR, bensì DEl'avviamento e DEla gestione DEl'attività e, dopo poco più di un anno, DEl'avviamento DEl'azienda di allevamento di bovini e bufale. Gli indizi convergono, quindi, nel dimostrare che il solo NS aveva investito denaro proprio nelle due attività e ne era quindi non un mero gestore, subordinato alle decisioni e alle scelte DEla titolare, bensì ne era egli stesso il vero titolare, così come valutato da entrambe le sentenze di merito. Tale valutazione, perciò, è logica e sufficiente per la condanna, nonché conforme ai principi di questa Corte, secondo cui la prova DEla provenienza dall'interponente DEle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni intestati fittiziamente a terzi può essere anche solo indiziaria (Sez. 6, n. 26931 DE 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 DE 12/01/2018, Rv. 272128, già citate al par. 15.5.). Questi motivi di ricorso devono essere rigettati anche in merito alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza DEl'elemento soggettivo dei due reati contestati ai capi 21) e 22). Ribadito il principio giurisprudenziale citato nei 118 precedenti paragrafi 17.2. e 18.1. secondo cui, per la sussistenza DE dolo specifico DEl'interposto, non è necessario che egli agisca con la finalità di eludere le nome in materia di prevenzione, ma è sufficiente la sua consapevolezza di tale finalità nell'azione DEl'interponente (si vedano Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662; Sez. 2, n. 27123 DE 03/05/2023, Rv. 284795; Sez. 2, n. 38277 DE 07/06/2019, Rv. 276954), la motivazione DEle due sentenze di merito, che hanno ritenuto provata in via indiziaria tale consapevolezza da parte DEla ricorrente, è sufficiente e logica, e si sottrae alle censure proposte. In primo luogo deve ricordarsi che è provata la finalità elusiva DE NS nell'attribuire fittiziamente alla ricorrente la titolarità DEle quote DEla EL AS SR e DEl'azienda agricola: come si è valutato nel precedente paragrafo 15.5., le due sentenze di merito hanno adeguatamente e logicamente motivato che il NS aveva ragione di temere possibili provvedimenti ablatori, essendo stato già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed essendo ancora partecipe di un'associazione criminosa, tanto da essere ritenuto colpevole, in questo procedimento, DEl'analogo DEitto a lui ascritto al capo 2). In secondo luogo, la prova DEla consapevolezza DEla ricorrente circa la sussistenza di tale finalità nelle operazioni DE NS è stata legittimamente dedotta dalle modalità DEle condotte di lei, e dal rapporto di stretta conoscenza e frequentazione con il medesimo. Come già ricordato nel precedente paragrafo 22.1., l'accertamento DE dolo DEl'agente avviene solitamente attraverso un processo logico-deduttivo di valutazione degli indizi costituiti, per lo più, dalle concrete modalità DEl'azione e da elementi esterni, complessivamente valutati. La ricorrente, all'epoca, era fidanzata con il figlio DE NS, e ciò rende logicamente deducibile, come ritenuto dalle due sentenze di merito, che ella fosse a conoscenza, quanto meno, dei trascorsi DE futuro suocero, sottoposto per anni a detenzione per una condanna quale esponente mafioso operante in quello stesso territorio. In più, le concrete modalità DEla sua azione dimostrano che ella ha accettato senza difficoltà di essere nominata fittiziamente intestataria DEle quote DEla SR EL AS e DEl'azienda agricola menzionata nel capo 21), pur non avendo alcuna esperienza imprenditoriale, tanto meno nei settori in cui tali imprese operavano, e si è completamente disinteressata DEla loro gestione, trascurando persino di occuparsi degli aspetti formali che non potevano essere svolti da altri, tanto da non essere mai disponibile quando veniva ricercata per eseguire qualche operazione bancaria o per presentarsi dal notaio (si veda l'intercettazione DE 16/05/2018, alla pag. 408 DEla sentenza). Questa modalità DEla sua condotta dimostra che ella non ha accettato le nomine fittizie quale titolare per ottenere 119 un'occasione di lavoro o per acquisire esperienza, e quindi, in definitiva, per un interesse personale a svolgere le attività stesse. E' logico pertanto dedurne, come ritenuto da entrambe le sentenze, che ella ha accettato esclusivamente per un interesse e un'esigenza DE NS, ed era consapevole DEla necessità di questi di occultare la sua effettiva titolarità su entrambe le attività. L'unica ragione plausibile per tale occultamento è quella di eludere le norme relative alle misure di prevenzione patrimoniale, perché non ne sono emerse altre, e né il NS né la ricorrente le hanno mai prospettate;
la ricorrente, inoltre, non ha mai fornito alcuna spiegazione per la propria condotta, indicando per quali diversi motivi avrebbe accondisceso a rendersi un'intestataria fittizia. La sussistenza DE suo dolo specifico, pertanto, è stata motivata in modo sufficiente e logico, con una valutazione fondata sugli elementi presenti in atti e che si sottrae, perciò, alla sindacabilità DE giudice di legittimità. 23.4. E' infondato, infine, il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, che deve perciò essere rigettato. La sentenza impugnata ha motivato in modo sufficiente le ragioni DEla irrogazione DEla pena base di tre anni di reclusione e di quella di sei mesi di reclusione quale aumento per la continuazione con il secondo reato, valutando grave la condotta tenuta, per gli stretti rapporti instaurati con un soggetto mafioso e dalla caratura criminale notevole, e intenso il dolo, per la reiterazione DEla condotta di reato in un arco temporale ristretto, ed ha sottolineato che la pena base è inferiore rispetto al medio edittale. Nel calcolo DEla pena, perciò, si è tenuto conto degli elementi elencati nell'art. 133 cod. pen., e deve pertanto applicarsi il principio, dettato da questa Corte, secondo cui «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197). 24. Il ricorso proposto da OL NO, in relazione alla sua condanna per il reato a lei ascritto al capo 22), è infondato nel suo complesso, e deve essere rigettato per le ragioni già esposte in relazione al ricorso proposto dalla coimputata VE VI, stante l'analogia dei loro motivi. 24.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la inutilizzabilità DEle intercettazioni disposte a carico di SE NS, perché successive alla scadenza DE termine di indagine, è analogo, nelle varie considerazioni esposte, al primo motivo DE ricorso proposto da VE 120 VI, al punto da estendere la sua deduzione, nella rubrica DE motivo, al reato di cui al capo 21), non ascritto alla ricorrente. Appare sufficiente, perciò, richiamare la valutazione esposta al precedente paragrafo 23.1., ribadendo anche in questo caso che la nullità DEle indagini effettuate dopo la scadenza DE termine, qualora tale vizio fosse sussistente, è ritenuta una nullità fisiologica e non patologica, e la conseguente inutilizzabilità non può essere perciò eccepita nel rito abbreviato, a cui anche questa ricorrente è stata ammessa. 24.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen., è analogo al secondo motivo DE ricorso proposto da VE VI e deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondate le ragioni esposte. Appare sufficiente, pertanto, il rinvio alle valutazioni contenute nel precedente paragrafo 23.2., non sussistendo la dedotta violazione di legge. 24.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo DE reato di cui al capo 22), sono infondati e devono essere rigettati. Anche con riferimento al ruolo ricoperto dalla ricorrente nella EL AS SR, è ampiamente provata la fittizietà DEla sua intestazione DEle quote societarie, DEle quali era in realtà titolare SE NS, con il quale ella aveva intrecciato una relazione affettiva. La sussistenza di una prova piena circa l'elemento oggettivo DE reato è stata già esaminata nel paragrafo 15.5., relativo alla responsabilità DE NS, e le valutazioni ivi esposte circa la sufficienza e logicità DEla motivazione contenuta nelle due sentenze di merito devono essere qui ribadite, richiamando quanto già affermato. Le intercettazioni dimostrano ampiamente che il NS non si limitava a gestire la società al posto DEla NO, stante anche la totale inesperienza e incapacità gestoria di questa, ma ne disponeva in piena autonomia e, soprattutto, effettuava tutti i pagamenti necessari, provvedendo, ad esempio, a farsi carico DE pagamento DEle contravvenzioni di natura fiscale e amministrativa, peraltro divenendo anche l'unico e diretto destinatario DE rimborso inviato dall'Enel, già citato ai paragrafi 15.5. e 23.3. Tale condotta è stata ritenuta, logicamente, dimostrare che il solo NS aveva finanziato la costituzione DEla società e l'inizio DEl'attività, ed era il vero titolare sia DEle quote societarie sia DEl'attività intrapresa, essendo altrimenti ingiustificabile il pagamento da parte sua DEle citate contravvenzioni, effettuato non su pressione DEla NO, ma chiedendo semplicemente alla donna di fargli avere i vari provvedimenti, ed assumendo in piena autonomia le decisioni necessarie, comunicando poi alla VI, subentrata nella titolarità DEle quote, i pagamenti da effettuare e le procedure da seguire (così nelle 121 intercettazioni DE 18/07/2018 e DE 09/08/2018, riportate alla pag. 418 DEla sentenza di secondo grado). La valutazione DEle due sentenze di merito appare effettivamente fondata sulle risultanze processuali, dal momento che il contenuto DEle intercettazioni mostra con evidenza che la NO, così come la VI, era DE tutto estranea alla gestione DEla società e non veniva neppure informata DEle decisioni che il NS assumeva in piena autonomia, e che entrambe le formali intestatarie si rapportavano al NS come al vero e unico titolare DEl'attività; inoltre la NO non ha mai smentito il suo stato di impossidenza e la sua totale inesperienza in campo imprenditoriale, circostanze che rafforzano la prova DE suo ruolo di mera prestanome. L'elemento soggettivo richiesto all'interposto non è necessariamente la condivisione DEla finalità elusiva di misure di prevenzione, ma può consistere nella sola consapevolezza DEla finalità elusiva DEl'interponente, come già ricordato nel paragrafo 23.3., a cui si rimanda anche per le considerazioni in merito alla sufficienza DEla prova DEl'avere il NS agito con tale finalità. La sentenza impugnata si conforma a tale principio giurisprudenziale, e trae la prova DEla consapevolezza, da parte DEla ricorrente, DEla finalità elusiva DEl'interponente dalla sua condotta concreta e dal rapporto affettivo esistente tra i due. La valutazione DEla sentenza impugnata è logica: lo stretto rapporto di conoscenza e frequentazione rende non credibile che la NO potesse ignorare le vicende giudiziarie subite dal NS, già condannato e detenuto per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e il suo ruolo ancora attuale di partecipe alla famiglia mafiosa DEl'UD, circostanze che rendevano fondatamente ipotizzabile la possibilità di sottoposizione dei suoi beni a provvedimenti ablativi. La sua condotta, di totale disinteresse per la gestione DEla società e DEl'attività, lasciata totalmente nelle mani DE NS, dimostra che ella era pienamente cosciente di essere una mera prestanome, e non si era intestata le quote societarie, sia pure fittiziamente, per un interesse personale, quale il trovare un'occasione di lavoro o l'acquisire esperienza imprenditoriale, bensì per un interesse esclusivo DE NS. La deduzione DEla sentenza è confermata dall'intercettazione DE 18/07/2018, citata alla pag. 419 DEla sentenza di secondo grado e riportata per esteso dalla pag. 357 di quella di primo grado, in cui la NO racconta al NS DEla lite avuta con la figlia che, scoperte le contravvenzioni da pagare per la EL AS SR, l'aveva aspramente rimproverata per essersi lasciata coinvolgere nella società, dicendole, tra l'altro, "in quali cose ti metti con queste persone". Questa frase è stata ritenuta dimostrare che la figlia DEla ricorrente era a conoscenza DE coinvolgimento DE NS, avendolo la madre menzionato come colui che 122 l'aveva rassicurata al momento DEla sua uscita dalla società, e che era altresì consapevole DEla illiceità DEla condotta tenuta dalla ricorrente, DE pericolo che ella passasse "i guai", nonché, evidentemente, DEla qualità DE NS, indicato con il termine "queste persone", significativo DEl'attribuzione al soggetto di una caratura DEinquenziale. La valutazione DEla rilevanza di questa conversazione, espressa da entrambe le sentenze di merito, appare logica: essa dimostra, in effetti, che le due donne erano consapevoli che l'attività DEla EL AS SR riguardava solo il NS, e che la ricorrente si era fatta coinvolgere da lui, noto anche alla figlia per i suoi trascorsi, senza nutrire alcun interesse personale in tale coinvolgimento ma accettando, quanto meno secondo la figlia, di correre dei pericoli mettendosi con "queste persone". Essa conferma, pertanto, che la ricorrente ha accettato l'intestazione fittizia DEle quote societarie esclusivamente per un interesse e un'esigenza DE NS, quella di occultare la sua effettiva titolarità su entrambe le attività. E' altresì logica la valutazione che l'unica ragione per tale esigenza di occultamento era quella di eludere le norme relative alle misure di prevenzione patrimoniale, perché non ne sono emerse altre, e né il NS né la ricorrente le hanno mai prospettate, mentre la ricorrente non ha mai fornito alcuna spiegazione alla propria condotta. La sussistenza DE suo dolo specifico, pertanto, è stata motivata in modo sufficiente e logico, con una valutazione fondata sugli elementi presenti in atti e che si sottrae, perciò, alla sindacabilità DE giudice di legittimità. 25. Tutti i ricorsi proposti devono, pertanto, essere rigettati, per le ragioni sopra singolarmente esposte. Il rigetto dei vari ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali, nonché alla rifusione DEle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo, nella misura richiesta quanto alla Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN PO e alla FAI-Federazione DEle associazioni antiracket e antiusura italiane, e in misura ridotta per le altre parti, alla luce DE contributo concretamente fornito per la decisione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NS SE, IT ET LE, RA AN, MA AN, PR SA, Di AG TO, La SA OM, Lo AS SE, LA SA, NZ OM, NZ ES, VI VE, EM NN, ER NN, NN 123 LF, NO OL, MA ND, PU SAlia, TO SE e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati NS SE, IT ET LE, RA AN, MA AN, PR SA, Di AG TO, Lo AS SE, NZ OM, NZ ES, EM NN alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: "Centro Studi IO La RR - onlus", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
"SI", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
e nei confronti, unitamente all'imputato TO SE, DEle parti civili: "Confesercenti provinciale di Palermo", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
"Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN PO", che liquida in complessivi euro 4.738,50, oltre accessori di legge;
"Solidaria S.C.S. - onlus", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
"FAI "Federazione DEle associazioni antiracket e antiusura italiane", che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge;
"e S.OS. Impresa Rete per la legalità/Sicilia a.p.s., che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 febbraio 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore AL CIMMINO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'Avv. BARCELLONA ETTORE si riporta a quanto dedotto nelle memorie difensive e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. L'Avv. AMATO FAUSTO MARIA si riporta a quanto dedotto nelle memorie difensive e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. L'Avv. D'AMICO FELICIA si riporta a quanto dedotto nelle memorie difensive e conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. L'Avv. RIGGI PIETRO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. BARONE ANGELO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. RIZZUTI VA conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. DE LISI SO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. REINA NT conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. SPECIALE DEBORA conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'Avv. SOTTOSANTI IO conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. VIGNA DAVIDE conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. LO IO NT conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. RUBINO CONCETTA conclude chiedendo l'accoglinnento DE ricorso. L'Avv. SALEMI RO conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. L'Avv. PACE TO conclude chiedendo l'accoglimento DE ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO La sentenza impugnata 1. Con sentenza emessa in data 09 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo, riformando solo in relazione all'imputato AN MA la sentenza emessa in data 09 settembre 2021 dal Giudice DEl'udienza preliminare DE Tribunale di Palermo nei confronti di OL NO, LF NN, NN ER, NN EM, VE VI, SA PR, TO Di AG, AN RA, ES NZ, OM NZ, SA LA, OM La SA, SE Lo AS, ND MA, AN MA, ET LE IT, SAlia PU, SE NS e SE TO, ha condannato: - OL NO alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 22), commesso in concorso con VE VI e SE NS il 06/10/2016 e il 24/01/2017, acquisendo fittiziamente la titolarità DEle quote DEla EL AS SR in favore DE NS, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- LF NN alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., contestato al capo 13), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere in concorso con AN MA, SAlia PU e ND MA, in data 10/09/2017, attribuito fittiziamente alle due coimputate la titolarità DEl'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- NN ER alla pena di anni tre di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 512-bis, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 15), per avere in concorso con ET LE IT, in data 12/09/2016, attribuito fittiziamente a UR ER la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Musotto n. 7, agendo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio, e al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso;
- NN EM alla pena di anni quattordici di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 cod. pen., contestato al capo 1), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e 3 armata denominata "Cosa Nostra", in particolare dirigendone l'attività nell'ambito DE mandamento di SS di RI e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione, con le aggravanti di cui agli artt. 99 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- VE VI alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all'art. 512-bis, cod. pen., contestato al capo 21), per avere acquisito fittiziamente, in favore DE coimputato SE NS, la titolarità di un'azienda agricola sita in località Bellolampo, il 27/03/2018, e di cui all'art. 512- bis cod. pen., contestato al capo 22), commesso in concorso con OL NO e SE NS in data 24/01/2017, acquisendo fittiziamente la titolarità DEle quote DEla EL AS SR in favore DE NS, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- SA PR alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, ponendosi a completa disposizione di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI-Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- TO Di AG alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo da anello di collegamento tra la famiglia mafiosa DEla RRtta e quella di SS di RI, ponendosi a completa disposizione di SE TO e di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì 4 al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI e Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI-Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- AN RA alla pena di anni undici, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; e per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1, cod. pen., contestato al capo 18), per avere 1'11 aprile 2017, in concorso con OM NZ e AN MA, intestato fittiziamente al coimputato AN IA l'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- ES NZ alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- OM NZ alla pena di anni sedici di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 1), 4) esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3- 5 bis, cod. pen., 5) limitatamente al segmento temporale dal 15/11/2017 al 30/07/2018, 10), 12), 18), 24) limitatamente al periodo fra marzo 2017 e il 18/11/2017; condannandolo, quanto al capo 1), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare dirigendone l'attività nell'ambito DE mandamento di SS di RI e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione, con le aggravanti di cui agli artt. 99 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011; quanto al capo 4), per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159/2011, commesso il 18/04/2018 in danno di SArio e NC MA;
quanto al capo 5), per il reato di cui agli artt. 99, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n.
3 -bis, cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. n. 159/2011, commesso dal 15/11/2017 al 30/07/2018 in danno di EO e UR Ottini;
quanto al capo 10), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bis.1 cod. pen., per avere il 08/11/2017, in concorso con SE TO, intestato fittiziamente a quest'ultimo quote DEla società Sicily in Food SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 12), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bís.1 cod. pen., per avere il 25 giugno 2018, in concorso con ET LE IT, SE TO e OM La SA, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 18), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bis.1, cod. pen., per avere 111/04/2017, in concorso con AN RA e AN MA, intestato fittiziamente a AN IA la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12, agendo e al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 24), per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 99 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, 416-bis.1 cod. pen., per avere in più occasioni, tra il marzo 2017 e il marzo 2019, violato le prescrizioni DEla misura DEla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a lui applicata con decreto n. 416/03 M.P. emesso il 29/02/1984 e notificato il 18/11/2013, intrattenendo 6 rapporti di frequentazione diretta e indiretta con numerosi soggetti pregiudicati;
agendo quale appartenente ad un'associazione di tipo mafioso e al fine di agevolare l'attività di "Cosa Nostra" sul territorio;
altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- SA LA alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., contestato al capo 11), per essersi il 31 gennaio 2017, in concorso con AN MA, attribuito fittiziamente, al posto DE MA, la titolarità DEl'impresa apparentemente operante nelle forme DEl'impresa individuale denominata Edildecor di LA SA, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio;
- OM La SA alla pena di anni tre di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, per il reato di cui agli artt. 99, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 12), per avere il 25 giugno 2018, in concorso con OM NZ. ET LE IT e SE TO, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
- SE Lo AS alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., contestato al capo 2), per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, curando gli interessi di OM NZ e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; lo ha condannato altresì al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI-Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- ND MA alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., contestato al capo 13), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi, in concorso con LF NN, AN MA e SAlia PU, in data 10/09/2017, 7 attribuita fittiziamente la titolarità DEl'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio. - AN MA, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 02 aprile 2012, irrevocabile in data 12 novembre 2012, alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione (di cui anni dodici e mesi quattro di reclusione per i reati giudicati in questo processo), e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 11), 13) esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e 18) DEl'imputazione; condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare facendo parte DEla famiglia di SS di RI, quale collaboratore di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 11), per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., per avere il 31 gennaio 2017, in concorso con SA LA, intestato fittiziamente a quest'ultimo la titolarità DEl'impresa apparentemente operante nelle forme DEl'impresa individuale denominata Edildecor di LA SA, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio;
quanto al capo 13), per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., per avere in data 10/09/2017, in concorso con LF NN, SAlia PU e ad ND MA, intestato fittiziamente alle due coimputate l'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
quanto al capo 18), per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 512-bis e 416- bís.1 cod. pen., per avere in data 11 aprile 2017, in concorso con AN RA e OM NZ, intestato fittiziamente a AN IA la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. Altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria S.C.S. Onlus, Confesercenti Provincia di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
8 - ET LE IT alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 12), 15) e 16); condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare rappresentando e curando gli interessi economici DEla famiglia di SS di RI, quale collaboratore di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 12), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il 25 giugno 2018, in concorso con OM NZ, SE TO e OM La SA, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso;
quanto al capo 15), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il 12 settembre 2016, in concorso con NN ER, attribuito fittiziamente a UR ER la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Musotto n. 7, agendo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio, e al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 16), per il reato di cui agli artt. 4, comma 4 -bis legge n. 401/1989 e 416-bis.1, cod. pen., per avere, come accertato il 21 febbraio 2017, in concorso con UR ER e AV CI, separatamente giudicati, svolto presso il centro scommesse sito in Palermo via Musotto n. 7, in assenza di autorizzazioni, un'attività organizzata per la raccolta di scommesse per via telematica collegate a siti internet di bookmakers stranieri non autorizzati ad operare in Italia, agendo avvalendosi DE metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria SCS Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- SAlia PU alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 13), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per essersi, in concorso con LF NN, AN MA e ND MA, in data 10/09/2017, attribuita 9 fittiziamente la titolarità DEl'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio;
- SE NS alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 21) e 22) DEl'imputazione; condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare quale appartenente alla famiglia di UD, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 21), per il reato di cui agli artt. 99 e 512-bis cod. pen., per avere il 27 marzo 2018, in concorso con VE VI, intestato fittiziamente a quest'ultima la titolarità di un'azienda agricola sita in località Bellolampo, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio;
quanto al capo 22), per il reato di cui agli artt. 99 e 512-bis cod. pen., per avere il 06/10/2016 e il 24/01/2017, in concorso con OL NO e VE VI, intestato fittiziamente a queste ultime, con due operazioni negoziali, la titolarità DEle quote DEla EL AS SR, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di favorire operazioni di riciclaggio. Altresi condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili SI, Centro Studi ed iniziative culturali IO La RR Onlus, FAI- Federazione DEle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane, Solidaria Onlus, Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo;
- SE TO alla pena di anni dodici di reclusione, e alle relative sanzioni accessorie, nonché alla misura DEla libertà vigilata per anni cinque, per i reati di cui ai capi 2), 10), 12), 23) limitatamente alla detenzione DEla pistola cal. 38; condannandolo, quanto al capo 2), per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 4 e 6, cod. pen., per avere fino al giugno 2019 fatto parte DEl'associazione di tipo mafioso e armata denominata "Cosa Nostra", in particolare appartenendo alla famiglia di SS di RI, quale collaboratore di OM NZ, e compiendo le ulteriori attività descritte nell'imputazione; quanto al capo 10), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per essersi il 08 novembre 2017, in concorso con OM NZ, 10 intestato fittiziamente quote DEla società Sicily in Food SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 12), per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere il 25 giugno 2018, in concorso con OM NZ, ET LE IT e OM La SA, intestato fittiziamente a UC NA quote DEla società Bet & Games SRs, agendo al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale e favorire operazioni di riciclaggio, nonché di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso;
quanto al capo 23), per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e 416-bis.1 cod. pen., per avere, come accertato nel maggio 2019, detenuto illegalmente una pistola cal. 38, agendo avvalendosi DE metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività DEl'associazione di tipo mafioso "Cosa Nostra". Altresì condannandolo al rimborso DEle spese sostenute dalle parti civili Confesercenti sezione provinciale di Palermo, Associazione Nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie AN PO, SOS Impresa-Rete per la legalità Sicilia, SOS Impresa Palermo. 2. La Corte di secondo grado, valutando in primo luogo le questioni comuni poste dai vari appellanti, ha ribadito la sussistenza DEla condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa riportandosi, per l'inquadramento DEla fattispecie, alle questioni di diritto affrontate dalla sentenza Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari. Ha inoltre ribadito la sussistenza, a carico di tutti gli imputati a cui sono contestate, DEle aggravanti di cui al quarto e al sesto comma DEl'art. 416-bis cod. pen., in quanto tutti i relativi imputati sono accusati di partecipare all'associazione "Cosa Nostra", sia pure quali affiliati a singole famiglie, ed è ormai un dato notorio, storicamente e giuridicamente acquisito, quello DEla struttura piramidale di tale consorteria criminale, struttura che la sentenza impugnata, peraltro, ha ribadito. La sussistenza DEla natura armata DEl'associazione di appartenenza e DE finanziamento DEle attività economiche con il riciclaggio dei proventi dei DEitti deve essere verificata, perciò, facendo riferimento non alle singole famiglie, ma alla struttura nella sua interezza. La Corte di appello ha in particolare ribadito, richiamando il principio dettato da Sez. U, n. 25191 DE 27/02/2014, Iavarazzo, la natura oggettiva DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e la sua sussistenza come fatto notorio, essendo il finanziamento di attività economiche mediante i proventi illeciti dei vari DEitti un'attività tipica di "Cosa Nostra", peraltro dimostrata anche in questo processo, in cui è stata accertata l'acquisizione di numerose attività commerciali in vari settori, compiuta dai singoli imputati. Ha confermato la sussistenza 11 DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. deducendo la disponibilità di armi e la conoscenza DEla natura armata DEl'associazione, oltre che dal fatto notorio, dalla condanna di TO in questo processo per il possesso di una pistola, e dalle condanne già riportate da numerosi coimputati per analoghe condotte o per DEitti commessi con l'uso di armi da fuoco. 3. Esaminando, poi, le posizioni dei singoli imputati, ha confermato la responsabilità di OM NZ per tutti i reati a lui ascritti. Quanto all'accusa di partecipazione a Cosa Nostra con posizione di vertice nella famiglia di SS di RI, mantenuta quanto meno sino alla scarcerazione di NN EM, la Corte ha ribadito la credibilità dei vari collaboratori di giustizia, riesaminando in modo dettagliato le loro dichiarazioni, e l'interpretazione DEle intercettazioni più significative, respingendo le eccezioni di inutilizzabilità di queste ultime per le medesime ragioni esposte dal giudice di primo grado. In merito al reato a lui ascritto al capo 1), ha perciò ribadito la sussistenza di prove attestanti il suo ruolo dirigenziale e la sussistenza DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. Ha confermato la sussistenza DE DEitto di estorsione contestato al capo 4) e di quello contestato al capo 5), ritenendo provato, dalle intercettazioni richiamate, che in entrambi gli episodi l'NZ è intervenuto, forte DE prestigio quale reggente DEla famiglia di SS di RI, per appianare il contrasto con altra famiglia mafiosa, ribadendo le competenze territoriali di ciascuna nel campo DEle estorsioni ed agendo anche a tutela degli interessi DEla propria famiglia. Ha confermato la sussistenza DE DEitto contestato al capo 10), con la relativa aggravante, anch'esso provato non solo dalla proprietà DEl'NZ sull'immobile in cui aveva sede l'attività commerciale in questione, ma soprattutto da quanto emergente dalle intercettazioni. Ha confermato la sussistenza DE DEitto contestato al capo 12), con la relativa aggravante, ritenendolo provato dalle intercettazioni dettagliatamente esaminate dal giudice di primo grado. Ha confermato la sussistenza DE DEitto contestato al capo 18), con la relativa aggravante, ritenendo anch'esso provato dalle intercettazioni. Infine ha ribadito la sussistenza DE reato contestato al capo 24), ritenendo integrato il requisito DEl'abitualità di frequentazione con soggetti pregiudicati per il numero degli incontri, la caratura criminale dei soggetti incontrati, le cautele adottate nelle varie occasioni. Anche i motivi di appello relativi alla concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. 12 3.1. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di NN EM per il reato a lui ascritto al capo 1) ritenendo provata, dall'esame complessivo di tutte le intercettazioni specificamente indicate, dagli incontri con i sodali, tra cui in particolare OM NZ, e dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la sua attiva partecipazione al sodalizio, ripresa immediatamente dopo la fine DEla sua lunga detenzione. Ha ritenuto altresì provato il ruolo direttivo da lui assunto all'interno DEla famiglia di SS di RI, attraverso le intercettazioni esaminate già dal giudice di primo grado, da interpretare in modo non parcellizzato, e attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la sua partecipazione alle riunioni di vertice, in parte riscontrate dalle stesse intercettazioni. Ha respinto i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio. Ha invece accolto l'appello con riferimento alla disposta confisca DEla somma di euro 18.805,00, rinvenuta durante la perquisizione nella camera da letto DEla figlia, ed ha revocato detta misura, ritenendo non provata l'appartenenza di quel denaro all'imputato, essendo compatibile con le entrate registrate dalla pizzeria gestita dai suoi figli. 3.2. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di SA PR per il reato a lui ascritto al capo 2), ritenendo provata, dall'esame complessivo di tutte le intercettazioni, che la Corte nuovamente ha indicato ed esaminato, e dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, la sua partecipazione al sodalizio criminoso costituito dalla famiglia di SS di RI, mettendosi a disposizione per compiere le più svariate attività, soprattutto eseguendo le direttive di OM NZ. 3.3. La sentenza ha ribadito la responsabilità di TO Di AG per il reato a lui ascritto al capo 2). In primo luogo ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti successivamente al 09/10/2019, che questo ricorrente afferma essere il termine di scadenza DEle indagini a suo carico, sia ritenendo correttamente disposte le varie proroghe e l'ultimo aggiornamento, sia richiamando l'indirizzo giurisprudenziale circa la non rilevabilità di tale vizio a seguito DEla scelta di procedere con il rito abbreviato. Quindi ha respinto nuovamente la richiesta di rinnovazione istruttoria, riportandosi all'ordinanza in atti. Ha ritenuto provata la responsabilità di questo imputato dall'esame complessivo di tutte le intercettazioni, in molte quali lo stesso ricorrente è il soggetto intercettato, dettagliatamente esaminate e interpretate in modo conforme al giudice di primo grado, valutando irrilevante il fatto che egli non sia menzionato da alcun collaboratore di giustizia come appartenente al sodalizio criminoso, ritenendo tale circostanza dovuta 13 all'appartenenza di questi ultimi ad altri gruppi mafiosi, oppure alla risalenza nel tempo DEla loro collaborazione, o infine dovuta all'essere, i collaboratori, dei soggetti ai vertici DEle rispettive associazioni, e perciò intrattenenti rapporti solo con i pari grado. Come per gli altri appellanti, ha respinto tutti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio. 3.4. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di AN RA per i due reati a lui ascritti ai capi 2) e 18). In primo luogo ha ritenuto provata la sua partecipazione al sodalizio criminoso costituito dalla famiglia di SS di RI, in particolare gestendo il settore DEle scommesse, come contestato al capo 2), dalle varie conversazioni intercettate, valutando significativi anche gli scambi di informazioni, gli incontri e le frequentazioni di soggetti affiliati a clan mafiosi, quanto meno come riscontro alle predette conversazioni. Ha ritenuto costituire dei riscontri anche le dichiarazioni dei collaboratori CA e OL, di cui la sentenza ha ribadito l'attendibilità, respingendo le censure DE ricorrente. In merito al reato contestato al capo 18), inoltre, la Corte ha ribadito la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, essendo sufficiente, per la finalità elusiva, che l'autore possa presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione, e la sussistenza DEl'aggravante DEla finalità di agevolare il clan mafioso, deducibile da molte DEle conversazioni intercettate e dal fatto che l'attività DEl'agenzia di scommesse poteva svolgersi solo sotto le direttive DE caponnafia. Infine la Corte ha respinto tutti i motivi di appello subordinati, relativi al trattamento sanzionatorio e alla confisca disposta sull'immobile sito in RRtta, località Piano DEl'Occhio. 3.5. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di ES NZ per il reato a lui ascritto al capo 2), ritenendo provata, dalle dichiarazioni dei collaboratori PO ON e VI OL, che la Corte nuovamente ha valutato quanto a credibilità e rilevanza, la sua persistente partecipazione al sodalizio criminoso, sia pure limitatamente alla famiglia di SS di RI, potendo egli operare solo all'interno di tale famiglia e DE suo mandamento. Secondo la Corte tali dichiarazioni si riscontrano a vicenda, ed anche le intercettazioni le riscontrano e confermano la partecipazione al sodalizio di questo imputato, sia quelle in cui il cugino OM NZ si rivolge ad esponenti qualificati per rimuovere la limitazione applicata all'imputato, sia quelle dalle quali si ricava il contributo da lui fornito all'associazione, e che vengono nuovamente indicate ed esaminate, deducendo da esse anche il necessario dolo. 14 La sentenza ha ribadito altresì la rilevanza e significatività DEle frequentazioni di questo imputato con altri sodali, sia per la loro non occasionalità, sia per gli accorgimenti impiegati, che fanno escludere una loro natura DE tutto lecita. La Corte di appello ha poi escluso l'applicabilità DEl'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., conformandosi sul punto alla giurisprudenza di legittimità relativa all'appartenenza ad associazioni criminali nel caso di compresenza di oltre cinque persone, ed ha respinto ogni altra doglianza, in merito al trattamento sanzionatorio, alla legittimazione DEle parti civili alla costituzione, e alla utilizzabilità DEle indagini svolte dopo il decorso DE tempo da cui il nome DEl'imputato avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati, respingendo anche una richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, 405 e 407 cod. proc. pen. 3.6. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SE Lo AS per il reato a lui ascritto al capo 2). Premesso il rigetto DEl'eccezione di nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio per il mancato espletamento DEl'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., perché depositata nel termine di legge, il giorno prima DEl'arrivo DEla raccomandata contenente la richiesta di interrogatorio, ha ritenuto provata la partecipazione di questo imputato alla famiglia di SS di RI, occupandosi in particolare DEle questioni economiche, dalle intercettazioni, anche in questo caso nuovamente valutate e interpretate conformemente alla sentenza di primo grado. Le dichiarazioni DE collaboratore PO ON, di cui è stata ribadita la utilizzabilità, sono state ritenute confermative DEle prove costituite dalle intercettazioni. Sono state respinte, infine, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. 3.7. La sentenza impugnata ha ribadito la responsabilità di AN MA per tutti i reati a lui ascritti. Anche in questo caso la Corte ha respinto il motivo di appello relativo all'asserita inutilizzabilità DEle indagini svolte dopo la scadenza dei termini per la mancanza DE decreto di riapertura DEle indagini, trattandosi di inutilizzabilità fisiologica che il giudice DEl'udienza preliminare non ha l'obbligo di rilevare prima DEl'ammissione al rito abbreviato ed essendo tale eccezione, peraltro, infondata nel merito. Ha quindi ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2), per il periodo successivo ad una precedente condanna per il DEitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., dalle intercettazioni indicate, nuovamente interpretate e valutate, dalle frequentazioni con vari esponenti mafiosi di spicco, ritenute significative per 15 la loro non occasionalità e per gli accorgimenti impiegati per occultarle, dalle dichiarazioni DE collaboratore CA, relative al periodo in contestazione. Ha poi ritenuto provata la responsabilità di questo imputato, per il reato contestato al capo 11), dalle intercettazioni, ribadendone la utilizzabilità nonostante l'esclusione DEl'aggravante DEla finalità mafiosa, essendo il DEitto connesso a quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e ritenendole indirettamente riscontrate dal collaboratore CA quanto all'essere la ditta Edildecor in mano alla famiglia di SS di RI. Infine ha ritenuto provata la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 13) e 18) dalle intercettazioni, ribadendone la utilizzabilità per la medesima ragione già esposta a proposito DE reato di cui al capo 11); per il reato di cui al capo 18) la sentenza ha confermato anche la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DE clan mafioso, sempre ritenendola provata dal contenuto DEle intercettazioni. La Corte ha respinto la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche, ma ha accolto nel resto la doglianza sul trattamento sanzionatorio, ritenendo i reati uniti per continuazione con quelli di altra sentenza, e ricalcolando, conseguentemente, la pena complessiva. 3.8. La sentenza ha ribadito la responsabilità di ET LE IT per tutti i reati a lui ascritti. Ha, in primo luogo, ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2), anche quanto al dolo di partecipare all'attività di un clan mafioso, dalle intercettazioni indicate, nuovamente interpretate e valutate, confermate dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA, ritenute chiare quanto alla caratura mafiosa di questo imputato e alla sua appartenenza alla famiglia di SS di RI;
sono state ritenute probanti anche le frequentazioni con vari esponenti mafiosi di spicco, la cui finalità, come deducibile dalle intercettazioni, dimostra che non si trattava di mere riunioni tra parenti e conoscenti. La Corte ha ritenuto provata anche la sussistenza dei reati di cui ai capi 12) e 15) dalle numerose intercettazioni, da esaminare sempre nella loro interezza e nel loro complesso e non in base a singole frasi estrapolate, in particolare affermando, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in merito al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., che la sua condotta non è consistita nella mera amministrazione di una società, ma nella costituzione di nuove società intestate fittiziamente a terzi, nelle quali è provato l'investimento di risorse da parte DE IT e la sua conseguente partecipazione agli introiti. Ha ritenuto provata, infine, la sussistenza DE reato di cui al capo 16), in quanto relativo all'attività svolta con l'agenzia di scommesse non autorizzata di cui al 16 capo 15). Per questi tre reati-fine ha ritenuto provata anche la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, deducibile sia dal fatto che il settore DEle scommesse era gestito dalla famiglia di SS di RI e interessava direttamente lo stesso OM NZ, sia dal contenuto di una intercettazione espressamente riportata. Sono stati respinti, infine, tutti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, all'applicazione DEla misura di sicurezza, alla legittimazione DEle parti civili e alle confische disposte a carico di questo imputato, ribadendo, per queste ultime, la sussistenza DEla sproporzione reddituale e il contenuto di alcune conversazioni intercettate a carico DE coimputato TO, in merito alla illecita provenienza DE denaro investito. 3.9. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SE NS per tutti i reati a lui ascritti. Anche per questo appellante la Corte ha respinto l'impugnazione relativa all'asserita inutilizzabilità DEle indagini svolte dopo la scadenza dei termini, mancando il decreto di riapertura DEle indagini, per le medesime ragioni esposte nel respingere l'eccezione formulata dall'imputato AN MA, evidenziando peraltro che non sono stati utilizzati, per la decisione, gli atti che la difesa sosteneva essere inutilizzabili, specificamente indicati. Ha quindi ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2) dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia quali ES TI, PO ON, VI OL, ER CA, ritenute tutte significative, anche se di contenuto e spessore diverso, e tutte credibili, analizzando le contrarie deduzioni difensive e respingendole, e ribadendo la sussistenza di riscontri esterni alle propalazioni, consistenti sia nelle dichiarazioni DE collaboratore LV GU, sia in una conversazione tra la coimputata VI e BE NS, figlio DE prevenuto, confermativa DEl'appartenenza a quest'ultimo DEl'azienda agricola fittiziamente intestata alla donna, sia nell'accertata partecipazione DE NS a varie riunioni con altri mafiosi o addirittura con soggetti al vertice di altri mandamenti di Cosa Nostra, sia infine in alcune intercettazioni a carico di terzi. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità di questo imputato, anche per i reati contestati ai capi 21) e 22), dalle intercettazioni, ribadendone la utilizzabilità, nonostante l'assenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo tali DEitti connessi a quello di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso. Ha ritenuto, in particolare, che le intercettazioni dimostrino il coinvolgimento DE NS nelle attività intestate alla VI e alla NO, sia quanto alla diretta gestione DEle stesse, sia quanto all'investimento in esse di proprie risorse economiche per la loro costituzione, percependone poi gli utili, 17 condotte idonee a dimostrare anche il necessario dolo specifico, essendo egli già condannato per il DEitto di associazione di tipo mafioso e sottoposto ad una misura di prevenzione personale. Infine la Corte ha respinto tutti i motivi relativi alla esclusione DEla recidiva, DEla misura di sicurezza e DE risarcimento disposto in favore DEle parti civili nonché, in generale, al trattamento sanzionatorio. 3.10. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SE TO per tutti i reati a lui ascritti. Previo il rigetto DEla richiesta di accogliere le eccezioni respinte dal giudice di primo grado, valutata come inammissibile per difetto di specificità, la Corte di appello ha ritenuto provata la sussistenza DE reato di cui al capo 2) dall'esame congiunto di tutti gli elementi probatori, anche di quelli emersi a carico dei coimputati, i quali dimostrano che i rapporti di questo imputato con OM NZ e altri soggetti mafiosi, compreso il cugino americano NK LI, andavano al di là dei meri legami parentali. Secondo la sentenza le intercettazioni indicate, nuovamente interpretate e valutate, dimostrano che lo TO partecipava alle attività economiche che interessavano la famiglia di SS di RI, anche investendo capitali propri ovvero provenienti da Cosa Nostra americana, interagendo con suo suocero OM NZ, DE quale spesso eseguiva ordini diretti, anche accompagnandolo ad incontri riservati e, talvolta, partecipandovi insieme a lui. Ha poi ritenuto provata la responsabilità di questo imputato per il reato contestato al capo 10), comprensivo DEl'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, dalle intercettazioni che, lette congiuntamente e per intero, secondo i giudici dimostrano che lo TO era un socio DEla SRs Sicily in Food e partecipava alla sua gestione, secondo le direttive di OM NZ, condotta idonea a dimostrare anche la sua consapevolezza e volontà di occultare, in tale modo, la riferibilità DEla società a quest'ultimo, al fine di impedire la sua probabile sottoposizione a misure ablative. Anche la sua responsabilità per il reato di cui al capo 12), compresa l'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, è stata ritenuta provata dalle intercettazioni, attestanti il suo diretto coinvolgimento nel possesso DEle quote e nella gestione DEla Bet & Gannes SR, e quella per il reato di cui al capo 23) è stata ritenuta dimostrata dalla conversazione intercettata in data 06/08/2018, che la sentenza nuovamente valuta alla luce DEle contestazioni difensive, affermando esplicitamente l'irrilevanza DE mancato reperimento DEla pistola in essa citata. 18 Infine la Corte ha respinto tutti i motivi di appello subordinati, relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla riqualificazione DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 379 cod. pen. La Corte ha separatamente respinto i motivi di appello aggiunti, con i quali lo TO chiedeva nuovamente l'assoluzione dal DEitto di cui al capo 2), attraverso una ulteriore valutazione DEle intercettazioni evidenziate in tali motivi nuovi, e con i quali egli chiedeva la riqualificazione DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 378 cod. pen., l'esclusione DEl'aggravante DEl'agevolazione di un clan mafioso, l'esclusione DEla misura di sicurezza. 3.11. La sentenza ha ribadito la responsabilità di SA LA per il reato a lui ascritto al capo 11), commesso in concorso con AN MA intestandosi fittiziamente la ditta individuale Edildecor. Preliminarmente la Corte ha respinto il motivo di appello relativo all'inutilizzabilità DEle intercettazioni, per la connessione tra il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato a carico DE predetto coimputato, ed ha pertanto ritenuto provata la reale appartenenza DEla Edildecor al MA dalle intercettazioni già valutate a carico di quest'ultimo, esaminate anche alla luce DEle censure avanzate dall'imputato LA, ritenendole riscontrate dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia CA. Infine la Corte ha respinto tutti i motivi relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio, alla revoca DEla confisca DEl'azienda. 3.12. La sentenza ha ribadito la responsabilità di OM La SA per il reato a lui ascritto al capo 12), commesso in concorso con OM NZ, AN MA e SE TO intestando fittiziamente a UC NA quote DEla SRs Bet & Games. Anche in questo caso, preliminarmente la Corte ha respinto il motivo di appello relativo all'inutilizzabilità DEle intercettazioni, per la connessione tra il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato a carico dei predetti coimputati, ed ha pertanto ritenuto provata la responsabilità DE La SA dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione di costoro, esaminate anche alla luce DEle censure avanzate da questo imputato e ritenute probanti anche DE necessario elemento soggettivo. Ha ritenuto provata anche la sussistenza DEl'aggravante DEla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, richiamando la motivazione esposta per i coimputati, e infine ha respinto tutti i motivi relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, all'esclusione DEla recidiva e al trattamento sanzionatorio. 19 3.13. La sentenza ha ribadito la responsabilità di LF NN, di ND MA e di SAlia PU per il reato loro ascritto al capo 13), commesso in concorso con AN MA intestando fittiziamente alle due donne l'esercizio commerciale sito in Palermo via Castellana n. 26/28, esaminando congiuntamente i loro appelli, stante l'analogia dei rispettivi motivi. Anche in questo caso la principale fonte di prova è stata indicata nelle intercettazioni, richiamate per respingere le specifiche doglianze di questi imputati, ribadendo la necessità di una loro lettura complessiva e non parcellizzata dalla quale, secondo i giudici, risulta dimostrata l'ingerenza di AN MA e la qualità di quest'ultimo e DE NN di soci occulti DEl'attività. Dalle medesime intercettazioni la Corte ha dedotto anche la sussistenza, in tutti e tre gli imputati, DE dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. E' stata respinta anche la richiesta di assoluzione di ND MA e DEla PU per l'asserita non punibilità DE concorrente necessario, richiamando, sul punto, la giurisprudenza di legittimità. Per tutti e tre gli imputati, infine, la Corte ha respinto i motivi relativi alla concessione DEle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla revoca DEle confische disposte sui conti correnti personali. 3.14. La sentenza ha ribadito la responsabilità di NN ER per il reato a lui ascritto al capo 15), commesso in concorso con ET LE IT, operando da intermediario per attribuire fittiziamente a UR ER la titolarità DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Musotto n.
7. Anche in questo caso la Corte ha ritenuto provato il coinvolgimento, l'apporto causale e il dolo specifico di questo imputato dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione DE coimputato, ribadendo la necessità di una loro lettura complessiva e non parcellizzata ed esaminandole nuovamente alla luce DEle censure avanzate. Ha ritenuto provata anche la sussistenza DEl'aggravante DEla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, richiamando la motivazione relativa al coimputato, e infine ha respinto tutti i motivi relativi alla omessa concessione DEle attenuanti generiche e DEla sospensione condizionale, e al trattamento sanzionatorio. 3.15. La sentenza ha ribadito la responsabilità di VE VI per i reati a lei ascritti ai capi 21) e 22), commessi in concorso con SE NS e, quello di cui al capo 22), anche con OL NO. Preliminarmente la Corte ha respinto l'eccezione di nullità DEl'avviso di conclusione DEle indagini e di tutti gli atti successivi per la mancata iscrizione DEla donna nel registro degli 20 indagati, anche ritenendo insussistente la violazione dei suoi diritti difensivi, e ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità nei suoi confronti DEle intercettazioni eseguite a carico DE NS dopo la scadenza DE termine di durata DEle indagini preliminari, ribadendo trattarsi di una inutilizzabilità non patologica. Ha, quindi, ritenuto provata la responsabilità DEl'imputata dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione DE NS, dalle quali emerge, secondo i giudici, che quest'ultimo gestiva direttamente l'azienda agricola, nella quale aveva investito il proprio denaro, ed aveva interamente sostenuto le spese DEla SR EL AS, occupandosi anche di specifici aspetti DEla sua gestione. Ha ritenuto provata anche la sussistenza DE necessario dolo DEl'imputata, deducendola dalla complessiva attività svolta e dal suo stretto rapporto con il NS, ed ha infine respinto tutti i motivi relativi alla confisca DEl'azienda agricola, all'omessa concessione DEle attenuanti generiche e DEla sospensione condizionale, e al trattamento sanzionatorio. 3.16. La sentenza ha ribadito la responsabilità di OL NO per il reato a lei ascritto al capo 22), commesso in concorso con SE NS e VE VI intestandosi fittiziamente le quote DEla SR EL AS. Come nella motivazione relativa alla coimputata, la Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità DEle intercettazioni e DEle indagini acquisite da altri procedimenti o svolte a carico DE NS dopo la scadenza DE termine di durata DEle indagini preliminari, ribadendo trattarsi di una inutilizzabilità non patologica. Ha ritenuto provato il coinvolgimento DEl'imputata dalle intercettazioni già richiamate nel valutare la posizione DE NS, dalle quali ha ritenuto emergere che quest'ultimo ha sostenuto interamente le spese DEla società e ne ha curato la gestione, ed ha ritenuto provata anche la sussistenza DE necessario dolo DEl'imputata, deducendola dal suo rapporto affettivo con il NS e da un'intercettazione in cui la figlia DEla stessa si mostrava consapevole DEla natura illecita degli affari in cui la madre era coinvolta, e consapevole DEla fama criminale DE NS. Anche per questa imputata la Corte ha respinto tutti i motivi relativi all'omessa concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. I ricorsi dei singoli imputati 4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati, i cui ricorsi, riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vengono esaminati secondo l'ordine di trattazione DEle rispettive posizioni seguito nella sentenza impugnata. 21 5. OM NZ, condannato a sedici anni di reclusione per i DEitti di cui ai capi 1), 4), 5), 10), 12), 18) e 24), con le limitazioni ed esclusioni già indicate, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Lo AS, articolando dieci motivi. 5.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di utilizzabilità DEle intercettazioni, per il mancato inserimento nel TIAP dei verbali previsti dall'art. 268 cod. proc. pen. La mancanza dei verbali di inizio e chiusura DEle relative operazioni comporta la loro inutilizzabilità patologica, deducibile quindi anche nel corso DE giudizio abbreviato: sono, pertanto, inutilizzabili le operazioni eseguite sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, come eccepito all'udienza di discussione DE giudizio di primo grado. La decisione contraria dei giudici di merito è errata, anche perché detti verbali sono stati acquisiti senza disporre un'integrazione istruttoria e in assenza di contraddittorio, per cui i giudici hanno utilizzato, per la decisione, prove non presenti nel fascicolo e non acquisite nel contraddittorio. Inoltre il risultato DEle intercettazioni è inutilizzabile anche per la tardività DE decreto n. 28 di proroga DEl'intercettazione autorizzata con il decreto n. 1107/2017, che non può essere interpretato come una nuova autorizzazione, perché il pubblico ministero non ha emesso il decreto attuativo, e non esiste un decreto esecutivo originario, trattandosi di una procedura d'urgenza. La sentenza impugnata, poiché afferma che la responsabilità DE ricorrente può essere provata anche solo attraverso le intercettazioni autorizzate con il decreto n. 986/2018, peraltro utilizzando poi anche molte DEle intercettazioni effettuate in virtù dei decreti n. 1107/2017 e n. 1216/2017, diversamente da quella di primo grado utilizza ampiamente, quali prove e non quali meri riscontri, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PO ON, VI OL, ER CA: anche tali prove, però, sono viziate da violazioni DEla normativa che regola la valutazione DEle chiamate di reità o correità provenienti dai collaboratori di giustizia, dettagliatamente dedotte. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'asserito ruolo direttivo da lui ricoperto nell'associazione, fino alla scarcerazione di NN EN. La sentenza impugnata ritiene tale ruolo provato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PO ON e ES TI, ma distorce le parole DE primo e travisa le parole DE TI, che ha indicato in modo esplicito il SI come reggente prima DE EM. 22 5.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Il ricorrente ha eccepito la nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa enunciazione, in forma chiara e precisa, di tale aggravante, che è stata contestata solo mediante il richiamo numerico, senza alcun riferimento alla relativa condotta materiale: la Corte di appello, però, ha omesso di valutare tale eccezione, che non ha neppure richiamato, ed essa, perciò, non può essere ritenuta rigettata implicitamente. 5.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. La sentenza si adegua ad un risalente indirizzo giurisprudenziale, che riteneva le due aggravanti coessenziali alla partecipazione ad un'associazione mafiosa quale Cosa Nostra, ma le norme non consentono una simile presunzione assoluta, per cui i giudici avrebbero dovuto motivare, attraverso le prove raccolte, la sussistenza di entrambe tali aggravanti e la consapevolezza, da parte DE singolo partecipe all'associazione, DEla sua natura armata e DE finanziamento DEle sue attività economiche con i proventi DEle azioni criminose. La sentenza indica alcuni elementi fattuali dichiarandoli idonei a provare concretamente la sussistenza di ciascuna aggravante, con una motivazione però palesemente illogica e carente. 5.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di estorsione contestato al capo 4). La sentenza fonda la pronuncia di condanna, in pratica, solo sulla conversazione intercettata in data 18/04/2018, in esecuzione DE decreto n. 1107/2017, che deve essere dichiarata inutilizzabile come eccepito nel primo motivo di ricorso, con la conseguenza DEla mancanza di prova circa la responsabilità DE ricorrente per tale DEitto. Da tale conversazione, peraltro, la sentenza ricava solo mere congetture circa le ragioni DEl'asserita consegna di denaro da parte dei fratelli MA ad un estorsore, che non è il ricorrente né l'originario coindagato ES Di PO, il quale è stato assolto da tale accusa, e circa l'intervento DE ricorrente solo quale intermediario. La sentenza, inoltre, travisa il contenuto DEla conversazione, perché da essa non emerge alcuna pressione psicologica da parte DE ricorrente, e non vi è la prova di una sua contiguità rispetto alla posizione DEl'estorsore stesso. 23 5.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di estorsione contestato al capo 5). Anche questa condanna è motivata, essenzialmente, sulla base DEla conversazione intercettata in data 17/01/2018, in esecuzione DE decreto n. 1107/2017, che deve essere dichiarata inutilizzabile. Peraltro l'interpretazione di detta conversazione è, anche in questo caso, travisata o fondata su congetture, e si limita ad attribuire al ricorrente un concorso morale. La condotta DE ricorrente, come ricostruita dalla sentenza, non è però dimostrata, e non consente di ritenerlo un concorrente morale nel DEitto, dal momento che egli non ha determinato o rafforzato il proposito criminoso dei suoi interlocutori. 5.7. Con il settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 10). La sentenza ha ripetuto pedissequamente la valutazione DE giudice di primo grado, senza confrontarsi concretamente con i motivi di appello. La sentenza non si cura di provare l'epoca DEla presunta intestazione fittizia, né di accertare se il ricorrente ha investito denaro per acquistare le quote DEla Sicily in Food SRs, e deduce la sua titolarità di quote DEla società solo dal fatto di partecipare alla sua gestione e di riceverne gli utili. La sentenza è errata anche nella parte in cui ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma DEla finalità di agevolare il clan mafioso, in quanto richiama le prove relative ad altri reati analoghi, contestati ad altri imputati, deducendone un modus operandi che applica anche al reato contestato al ricorrente, di fatto in modo presuntivo. 5.8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 12), per la fittizia intestazione a UC NA di quote DEla SRs Bet & Games. Anche in questo caso la prova si fonda quasi esclusivamente su conversazioni intercettate sulla base DE decreto autorizzativo n. 1107/2017, e perciò inutilizzabili per le ragioni già esposte. La motivazione, comunque, è carente e illogica, perché anche in questo caso deduce la contitolarità DEla società da parte DE ricorrente solo dal fatto di partecipare alla sua gestione, senza riceverne utili dal momento che essa non ha mai iniziato alcuna attività, ed affermando solo in base a congetture che egli abbia investito denaro proprio in tale attività. Anche in relazione a questo reato è errata la ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma DEla finalità di agevolare il clan mafioso, sia per le ragioni già esposte nel precedente 24 motivo di ricorso, sia perché deduce l'interessamento DEla consorteria mafiosa solo dal numero dei soggetti coinvolti, ritenuti appartenenti ad essa. 5.9. Con il nono motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 18), per la fittizia intestazione ad AN IA DEl'agenzia di scommesse sita in Palermo via Castellana n. 12. Anche in questo caso la prova è carente perché deriva da conversazioni intercettate sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, e perciò inutilizzabili per le ragioni già esposte. La motivazione, comunque, è illogica, perché anche in questo caso deduce la commissione DE reato, che secondo l'imputazione risale al 14/04/2017, da conversazioni successive, mancando perciò una prova specifica, relativa al momento DEla sua consumazione. La sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., poi, è motivata solo nella forma DEla finalità di agevolare il clan mafioso benché contestata anche sotto il profilo DEl'uso DE metodo mafioso;
la motivazione, peraltro, presenta i medesimi vizi già dedotti nei due motivi di ricorso precedenti. 5.10. Infine con il decimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il DEitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, contestato al capo 24). La sentenza non tiene conto DE fatto, già eccepito davanti al giudice di primo grado, che il provvedimento applicativo DEla misura di prevenzione, emesso in data 29/02/1984 anche se eseguito dal 18/11/2013 al 17/11/2017, non contiene la prescrizione di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, perché essa non era prevista dalla legge n. 1423/1956. Inoltre non valuta in modo corretto l'abitualità DEla frequentazione di soggetti pregiudicati, dal momento che gli incontri che costituirebbero violazione DEle prescrizioni contenute nel provvedimento di sottoposizione alla sorveglianza speciale sono numericamente molto pochi, avendo già il giudice DEl'udienza preliminare escluso la rilevanza di molti di quelli contestati, e sono occasionali. 6. NN EM, condannato a quattordici anni di reclusione per il DEitto di cui al capo 1), ha proposto ricorso per mezzo dei suoi difensori avv. SA CE e avv. SA Salemi, articolando quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato a lui ascritto. La sentenza non ha individuato alcuno dei "concreti indici fattuali" necessari, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente il DEitto di partecipazione ad una associazione mafiosa, né indica quale apporto il ricorrente abbia dato alla vita DEl'associazione stessa, tale da farlo ritenere stabilmente 25 inserito in essa. Egli è stato condannato in assenza di contestazione di reati- fine, e in realtà solo per le condanne da lui già riportate e per la partecipazione alla mafia accertata nel passato, così di fatto invertendo l'onere probatorio. Anche la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. è stata ritenuta provata solo dalla condanna per omicidio, da lui riportata ben venti anni prima. La sentenza illustra l'iter giurisprudenziale seguito per ritenere sussistente il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dalla sentenza DEla Suprema Corte Sez. U, MA, a quella Sez. U, Modafferi, ma non si confronta adeguatamente con le doglianze difensive, valutate a priori come infondate. Il ricorrente ripercorre, perciò, dalla pagina 6 DE ricorso, le singole risultanze probatorie, indicando per ciascuna intercettazione e dichiarazione dei collaboratori di giustizia il travisamento operato dalla sentenza impugnata, ovvero l'illogicità DEla relativa motivazione, che non ha evidenziato o correttamente valutato le loro criticità e, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, affermando la mancanza di attendibilità estrinseca ed anche intrinseca, e, comunque, la loro scarsa significatività. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione di un suo ruolo direttivo. La sentenza ha confermato la valutazione DE giudice di primo grado senza confrontarsi con le censure difensive. Anche in questo caso la sentenza ripete l'interpretazione di alcune intercettazioni dettata da mere congetture, deducendo da esse un ruolo apicale mentre, al massimo, esse possono dimostrare la partecipazione DE ricorrente all'associazione. Il ricorso esamina nuovamente la conversazione DE 19/04/2018, contestandone l'interpretazione data dalle due sentenze di merito, e ribadisce l'inattendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori ON e TI, che le sentenze affermano confermare un suo ruolo apicale. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sentenza impugnata ripete l'erronea decisione DE giudice di primo grado, di ritenere sussistente la disponibilità di armi non con riferimento alla singola famiglia mafiosa ma con riferimento all'associazione mafiosa nel suo complesso, e di ritenerla perciò provata, in relazione agli odierni imputati, dalle condanne riportate in passato, da alcuni degli associati, per reati commessi con uso di armi ovvero per partecipazione ad una associazione mafiosa armata, nonché da due brevi intercettazioni in cui TO e ZI fanno riferimento a singole armi. Questa motivazione, palesemente, è frutto di una presunzione DE tutto indimostrata, che ancora oggi Cosa Nostra sia un organismo unitario, come 26 accertato in passato, mentre proprio questa indagine punta a dimostrare che essa non aveva più un governo unico e che si stava tentando di ricostituire la commissione provinciale, tentativo interrotto dagli arresti. Affermare, pertanto, che anche oggi le armi eventualmente in dotazione ad un mandamento siano a disposizione di qualunque altro associato è un assunto indimostrato, ed è illogico dedurne la dimostrazione da condanne molto risalenti nel tempo. Gli altri elementi citati, cioè le intercettazioni di TO, di ZI ed anche di Lo AS, anche qualora effettivamente avessero ad oggetto DEle armi, non ne indicano una disponibilità attuale per l'associazione in generale, e tanto meno una disponibilità da parte DE ricorrente. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen. Anche su questo punto la sentenza non ha affrontato le doglianze difensive ed ha ripetuto l'affermazione, congetturale e indimostrata, DEla unicità organizzativa di Cosa Nostra. Per la sussistenza di questa aggravante non è sufficiente dimostrare l'affiliazione DE gruppo locale a Cosa Nostra, ma deve essere provato che tale gruppo abbia effettivamente finanziato proprie attività con i proventi illeciti, nel periodo di indagine, e lo abbia fatto in maniera rilevante, idonea ad introdursi nel tessuto economico e ad alterarlo, essendo a tal fine non significativi i reinvestimenti in singole operazioni imprenditoriali. La sentenza ha descritto alcune operazioni commerciali, peraltro mai attuate dal ricorrente, le quali però non presentano tali caratteristiche. 7. SA PR, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Lo AS, articolando tre motivi. 7.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di utilizzabilità DEle intercettazioni. La mancanza dei verbali di inizio e chiusura DEle relative operazioni comporta la loro inutilizzabilità patologica, deducibile quindi anche nel corso DE giudizio abbreviato: sono, pertanto, inutilizzabili le operazioni eseguite sulla base DE decreto autorizzativo n. 1107/2017, per il quale mancano entrambi i verbali, e per quello n. 1216/2017, per il quale è stato depositato il verbale di inizio DEle operazioni ma non il decreto finale riassuntivo DEle operazioni, come eccepito sin dall'udienza di discussione DE giudizio di primo grado. Inoltre il risultato DEle intercettazioni è inutilizzabile anche per la tardività DE decreto n. 28 di proroga DEl'intercettazione autorizzata con il decreto n. 1107/2017. Le decisioni 27 contrarie dei giudici di merito sono errate, per le ragioni esposte anche nel primo motivo DE ricorso di OM NZ. Tali intercettazioni non sono, comunque, idonee a provare la responsabilità di questo ricorrente, come dettagliatamente evidenziato nel ricorso. In merito alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, infine, la sentenza stessa ne ammette l'irrilevanza con riferimento al PR, ma poi afferma che il ON avrebbe riferito di avere saputo dagli NZ stessi che questi era "uomo d'onore" DEla famiglia di SS di RI, mentre egli ha solo affermato di avere "sentito dire" che egli sarebbe affiliato alla mafia, ma di non avere mai avuto rapporti con lui per vicende legate a Cosa Nostra. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Il ricorrente eccepisce la nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio, per l'omessa enunciazione in forma chiara e precisa di questa aggravante, contestata solo con il richiamo alla norma DE codice ma senza alcuna esposizione in fatto. La sentenza non ha neppure esaminato tale doglianza, incorrendo così anche nel vizio di motivazione. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis comma 4 e comma 6, cod. pen. La sentenza è errata sul punto. Dapprima essa afferma che tali aggravanti sono coessenziali al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, se trattasi di una associazione legata ad un mafia storica quale Cosa Nostra, affermazione peraltro che costituisce una mera presunzione DE tutto priva di un supporto normativo, e poi, nonostante tale premessa metodologica, indica alcuni elementi fattuali dichiarandoli idonei a provare concretamente la sussistenza di ciascuna aggravante, ma fornisce una motivazione palesemente illogica e carente, come viene dettagliatamente spiegato. La natura armata DEl'associazione viene dedotta dalle antecedenti condanne di alcuni partecipi e da una intercettazione inutilizzabile e, peraltro, anodina, e da un'ulteriore intercettazione da cui non emerge se la pistola di cui si parla fosse a disposizione DEl'associazione e non DE singolo detentore. L'aggravante di cui al comma 6 viene dedotta solo dagli investimenti compiuti, che peraltro non sono di valore economico rilevante, e che in molti casi sono effettuati in agenzie di scommesse, che costituiscono attività non lecite. Non viene mai indicata né individuata, inoltre, l'attività DEittuosa da cui proverrebbero i denari investiti, dal momento che non è contestato alcun tipico reato-fine producente un reddito illecito. Infine è manifestamente illogica la 28 motivazione in ordine alla riconducibilità DEle attività economiche esaminate a tutti gli appartenenti alla famiglia mafiosa, dal momento che, nelle singole contestazioni per la violazione DEl'art. 512-bis cod. pen., esse vengono attribuite solo a pochi, specifici soggetti, i quali avrebbero quindi agito nel proprio, esclusivo interesse personale. 8. TO Di AG, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN AM, articolando due motivi. 8.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Le deduzioni sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e affermano l'irrilevanza DEle intercettazioni citate come prova, e a tali esposizioni si rimanda, al fine di non appesantire la presente trattazione. 8.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. La motivazione DEla sentenza è meramente apparente perché, senza valutare le singole posizioni, si limita ad affermare che la condotta di autofinanziamento si applica a tutti gli associati ad una "mafia storica", quale Cosa Nostra, sulla base DE "fatto notorio", mentre a carico di questo ricorrente la sentenza riferisce di una sola intercettazione in cui egli si interessa, per conto di un altro imputato, DE possibile avviamento di un'attività, mai concretamente realizzato, e DE lavoro da lui svolto quale dipendente DEla società Sicily in Food SRs, circostanze che dimostrano, caso mai, che egli non si è mai interessato di attività economiche finanziate con proventi illeciti. 9. AN RA, condannato a undici anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2) e 18), ha proposto ricorso per mezzo dei suoi difensori avv. Angelo Barone e avv. ET BI, articolando quattro motivi. 9.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Anche in questo motivo le deduzioni sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e l'omesso accertamento DEl'entità DE reinvestimento, DEla liceità DEle imprese in cui esso è avvenuto, e DEla provenienza illecita DEle somme reinvestite. A 29 tali ricorsi, pertanto, si rimanda, al fine di non appesantire la presente esposizione. 9.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Anche in relazione a questa aggravante vengono esposte deduzioni analoghe a quelle di altri ricorsi, e si rimanda ad essi per necessità di sintesi. 9.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla confisca disposta sui suoi beni in sequestro. La sentenza ha confermato la confisca degli immobili siti in RRtta località Piano DEl'Occhio senza valutare i documenti depositati dalla difesa, attestanti che il loro acquisto è avvenuto prima DEla perimetrazione DEla pericolosità DE ricorrente e che la loro ristrutturazione è avvenuta prima DEla partecipazione alla cosca mafiosa qui contestata, ed affermando, falsamente, che la confisca è stata disposta ai sensi DEl'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. ed è quindi obbligatoria in caso di condanna, mentre il giudice di primo grado ha più volte precisato che essa è stata disposta ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen. La motivazione, pertanto, è errata e carente, non avendo valutato la contemporanea sussistenza dei requisiti DEla illegittima provenienza DE bene e DEla sproporzione tra il suo valore e le disponibilità economiche DEl'imputato, oltre al collegamento cronologico tra l'incremento patrimoniale e l'attività DEittuosa accertata. 9.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il DEitto di partecipazione ad associazione mafiosa. La sentenza ha confermato la decisione DE giudice di primo grado senza superare le doglianze difensive, che evidenziavano la carenza e illogicità di quella motivazione, in particolare quanto alle condotte concrete che il ricorrente avrebbe compiuto, tali da dimostrare la sua consapevole e volontaria partecipazione all'associazione, con piena adesione sia ai suoi scopi criminosi, sia ai metodi impiegati per raggiungerli. La sentenza si basa su conversazioni intercettate, spesso provenienti da terzi, il cui contenuto è così generico da non costituire un indizio certo, come viene dettagliatamente esposto. L'errata valutazione DEle prove emerge anche con riferimento ai collaboratori di giustizia, in particolare quanto alla oggettiva inattendibilità di ER CA, dimostrata dal confronto tra sue singole dichiarazioni. Le conversazioni di cui si può condividere l'interpretazione, pertanto, restano molto poche e non sono dimostrative DEla intraneità DE ricorrente alla famiglia di SS di RI e DEla sua partecipazione ai reati-fine a lui contestati, 30 risultando altresì non riscontrati i presunti incontri di mafia che egli avrebbe organizzato o a cui avrebbe partecipato. 10. ES NZ, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Angelo Barone, articolando tre motivi. 10.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza ha confermato la condanna per tale DEitto senza individuare una sua condotta materiale, cioè le azioni da lui concretamente compiute in attuazione degli ordini dei capi, come necessario per ritenere sussistente il reato e provato un ruolo nell'associazione stessa. La motivazione ribadisce la credibilità dei collaboratori ON e OL, senza valutare la doglianza DEl'atto di appello circa l'irrilevanza di quanto da loro narrato, per il primo perché relativo solo ad un periodo fino al 2010, e per il secondo perché questi ha iniziato a collaborare nel 2014. La condanna si basa sulle intercettazioni, interpretate però in modo illogico. In primo luogo la sentenza non tiene conto DE fatto che esse, quando intervengono tra terzi, non costituiscono una prova e, spesso, neppure un indizio a carico DEl'imputato, e che, in ogni caso, esse costituiscono solo un mezzo di ricerca DEla prova. In secondo luogo, viene ripetuta l'interpretazione datane dagli investigatori, spesso frutto di mere congetture. Viene data rilevanza anche alle frequentazioni DE ricorrente, nonostante la Suprema Corte abbia statuito che esse non costituiscono, di per sé, elementi sintomatici DEl'appartenenza ad una consorteria criminale, e nonostante che, nel presente caso, si tratti per lo più di incontri con soggetti a lui legati da vincoli di parentela, sporadici e dei quali non è stato mai accertato il contenuto. 10.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Le deduzioni sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e censurano l'omesso accertamento DEl'entità DE reinvestimento, DEla liceità DEle imprese in cui esso viene realizzato, e DEla provenienza illecita DEle somme reinvestite. A tali ricorsi, pertanto, si rimanda, al fine di non appesantire la presente esposizione. 10.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. 31 Anche in questo caso il ricorso espone doglianze analoghe a quelle contenute in altri ricorsi, quanto all'erroneità DE riferimento al fatto notorio legato all'appartenenza DEl'associazione a Cosa Nostra e all'assenza di elementi fattuali a sostegno DEl'ipotesi di una sua "natura armata", e ad essi si rimanda per necessità di sintesi. 11. SE Lo AS, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 2), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Pietro Riggio, articolando tre motivi. 11.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 415-bis cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità DEla richiesta di rinvio a giudizio emessa a carico DE ricorrente, per l'omesso espletamento DEl'interrogatorio da lui richiesto nel termine di legge. Egli in data 10 agosto 2020, cioè nei termini rispetto alla notifica DEl'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., inviò una raccomandata con la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, che risulta pervenuta al pubblico ministero in data 18 agosto 2020. Questi aveva depositato il giorno precedente, 17 agosto 2020, la richiesta di rinvio a giudizio, e non ha mai effettuato l'interrogatorio così richiesto. La Corte di cassazione ha sempre ritenuto corretta e tempestiva una richiesta trasmessa in tale forma, ma il giudice DEl'udienza preliminare e la Corte di appello hanno respinto la relativa eccezione esplicitamente affermando di non condividere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, senza fornire una motivazione convincente. L'omesso espletamento DEl'interrogatorio ha comportato una gravissima lesione DE diritto di difesa, in quanto ha impedito al ricorrente di fornire al giudice la propria versione, condotta che è stata valutata negativamente dal giudice di primo grado secondo cui l'imputato, rispetto alle contestazioni mosse, non ha offerto alcuna valida spiegazione alternativa. 11.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione DEla condanna DE ricorrente è manifestamente illogica, stanti la breve durata DEla sua asserita partecipazione, la mancanza di una rituale affiliazione, e l'omessa indicazione DElo stesso quale "uomo d'onore" da parte dei collaboratori di giustizia. La sentenza basa la condanna solo sulle intercettazioni, ma esse sono solo quattro a cui il ricorrente partecipa, e altre due in cui egli è menzionato da terzi, e su un asserito suo incontro con il mafioso TI MI, ma non ha tenuto conto DE diverso contenuto DEl'intercettazione DE 06/02/2019 come trascritto dal consulente DEla difesa, e DEla dichiarazione di tale TI CO, che ha ammesso di essere lui il soggetto a cui il 32 ricorrente si riferiva in quella conversazione. La sentenza, inoltre, omette DE tutto di motivare sull'essersi il ricorrente avvalso DEla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, e non tiene conto DEla genericità e falsità di alcune dichiarazioni DE collaboratore di giustizia PO ON. 11.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle ritenute aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 4 e comma 6, cod. pen. Le deduzioni, in relazione ad entrambe le aggravanti, sono analoghe a quelle già esposte in relazione ad altri ricorsi, che contestano l'utilizzabilità DE "fatto notorio" e affermano l'irrilevanza DEle intercettazioni citate come prova, e ad essi si rimanda, al fine di non appesantire la presente esposizione. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello si è limitata a rilevare la natura oggettiva DEle due aggravanti, ma non ha verificato se vi siano elementi concreti da cui desumere l'attualità DEla disponibilità di armi da parte DEl'associazione, e non ha accertato, come necessario, se il reinvestimento dei proventi DEle attività DEittuose sia di entità tale da incidere in modo rilevante sul funzionamento di uno specifico mercato, e se il ricorrente abbia mai preso parte ad alcuno di essi. 12. AN MA, condannato alla pena di dodici anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 11), 13) e 18), con le esclusioni già indicate, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Reina, articolando nove motivi. 12.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 414 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la fondatezza DEl'eccezione di inutilizzabilità fisiologica DEle indagini svolte oltre il termine di scadenza DEle indagini preliminari, formulata prima DEla richiesta di giudizio abbreviato. Il giudice DEl'udienza preliminare si riservò di decidere sulla questione, sostenendo di aderire ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui egli non è onerato di una decisione anticipata circa l'utilizzabilità degli atti, ma non motivò la sua decisione di aderire ad un certo orientamento giurisprudenziale piuttosto che a quello citato dalla difesa. La sentenza, peraltro, è nulla, perché sono stati utilizzati per la decisione atti di indagine compiuti dopo la scadenza DE termine massimo, essendo errata l'interpretazione, contenuta nella sentenza di appello, DEl'"aggiornamento" disposto dal pubblico ministero in data 25/10/2017 come relativo al procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. e non all'iscrizione DE ricorrente quale indagato. Gli atti di indagine successivi al 2015 devono, perciò, 33 essere espunti, e la loro esclusione rende DE tutto insussistente la prova dei reati contestati al ricorrente. 12.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 12/11/2012, per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e la sentenza impugnata afferma che, per una nuova condanna per la commissione DE medesimo reato in epoca successiva, sia sufficiente provare che l'agente ha mantenuto l'inserimento nel sodalizio, senza recidere tale legame, applicando quindi, illegittimamente, il criterio DE "semel mafioso, semper mafioso". Le due sentenze di merito, perciò, hanno condannato il ricorrente sulla base di elementi che dimostrano solo una sua generica partecipazione all'associazione criminosa, addirittura attinenti più a questioni familiari che alle dinamiche associative, come viene dettagliatamente spiegato in relazione alle singole prove, e non sulla base di elementi che dimostrino il suo contributo causale idoneo ad incrementare la pericolosità DEla stessa. 12.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sentenza ha ritenuto la sussistenza DEl'aggravante sulla base DE mero fatto notorio DEla disponibilità di armi da parte di un sodalizio mafioso appartenente ad una "mafia storica" quale è Cosa Nostra, ma questo, pur essendo un elemento rilevante, non può costituire l'unico elemento di prova, essendo necessaria la verifica in concreto degli elementi DE fatto. In relazione al ricorrente, la sentenza non indica alcun elemento probatorio che dimostri la sua consapevolezza di una disponibilità di armi da parte DEla famiglia di appartenenza, e neppure indica elementi, diversi dal predetto "fatto notorio", che dimostrino in concreto tale disponibilità. Essa, quindi, di fatto si limita a sostenere la presenza di armi attraverso una sorta di presunzione, senza verificare se vi siano elementi concreti da cui desumerla. 12.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Anche la sussistenza di questa aggravante viene affermata, di fatto, solo attraverso il "fatto notorio" circa una abitualità di condotta di Cosa Nostra, senza fare alcun riferimento a comportamenti e conoscenze DE ricorrente, e a concreti episodi di reimpiego di proventi DEl'attività illecita DEl'associazione. Le deduzioni sono analoghe, perciò, a quelle di altri ricorrenti, e ad esse si rimanda, per necessità di sintesi. 34 12.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DE DEitto contestato al capo 11). La sentenza utilizza, quali prove DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., le intercettazioni disposte solo per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sostenendo che sussiste connessione tra i due reati, ma non indica, a proposito DE ricorrente, da quali elementi si deduca che l'intestazione fittizia DEla ditta DE LA rientrava nel programma DEl'associazione criminosa ovvero aveva il fine di realizzare i suoi scopi. Inoltre non prova che sussista l'intestazione fittizia DEla ditta, perché gli elementi che espone dimostrano solo una co-gestione DEla stessa da parte DE ricorrente, e non è provata la provenienza da quest'ultimo DEla provvista necessaria per l'acquisto DEle quote societarie. 12.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DE DEitto contestato al capo 13). Anche in questo caso la sentenza utilizza, quali prove DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., le intercettazioni disposte solo per il DEitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., ma esse devono essere dichiarate inutilizzabili perché, non essendo contestata al capo 13) l'aggravante DEl'agevolazione mafiosa, deve escludersi qualunque connessione tra i due reati. Peraltro, anche in questo caso non è provato che sussista l'intestazione fittizia DEla ditta, perché gli elementi contenuti nella sentenza dimostrano solo una co-gestione DEla stessa da parte DE ricorrente, e non è provata la provenienza da quest'ultimo DEla provvista necessaria per l'acquisto DEle quote societarie. 12.7. Con il settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DE DEitto contestato al capo 18). Ancora una volta le intercettazioni devono essere dichiarate inutilizzabili, mancando la connessione tra il reato associativo e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen. In ogni caso, la sentenza non ha tenuto conto DE fatto che da una di esse emerge chiaramente che il titolare DEl'agenzia di scommesse è il coimputato RA, e che non vi è alcun elemento da cui dedurre che il ricorrente fosse coinvolto in qualcosa di più di una mera co-gestione con OM NZ, e da cui dedurre che tale gestione non fosse a titolo privato ma finalizzata ad agevolare l'associazione mafiosa. 12.8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. La sentenza ha respinto la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche con una motivazione apodittica circa la gravità dei fatti e la 35 pericolosità DE ricorrente, motivazione che introduce, di fatto, una sorta di divieto di concessione DE beneficio in caso di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., stante la sua oggettiva gravità. 12.9. Con il nono motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 81 cod. pen. La sentenza, pur riconoscendo la sussistenza DEla continuazione tra i reati qui contestati e quelli giudicati con una precedente sentenza, erroneamente ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Inoltre ha lasciato sostanzialmente inalterato il trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di primo grado, senza procedere alla obbligatoria riduzione DEla pena. 13. ET LE IT, condannato alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 12), 15) e 16), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AV Vigna, articolando sei motivi. 13.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esistenza e operatività DEla famiglia NZ nell'ambito DE mandamento di SS di RI. La sentenza di primo grado, a cui quella di appello si riporta integralmente, deduce dalle intercettazioni svolte in questo procedimento l'operatività DEla famiglia NZ all'interno di Cosa Nostra senza chiarire se i suoi esponenti, definiti "scappati" in quanto espatriati negli USA a seguito DEla seconda guerra di mafia, fossero stati autorizzati o meno a rientrare in Italia e a reinserirsi nell'associazione, se si fossero effettivamente reinseriti, e se tale loro presenza fosse riconosciuta all'interno di Cosa Nostra. Manca, in particolare, una puntuale analisi di elementi da cui dedurre la rinnovata costituzione degli NZ come famiglia mafiosa intranea a Cosa Nostra, e la sua operatività nel territorio indicato, da cui deriva una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione è illogica nei punti in cui interpreta, al contrario, come dimostrative di tale intraneità le conversazioni di OM NZ relative alla riunione DE 29/05/2018 finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa Nostra. 13.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione DE ricorrente alla famiglia mafiosa di SS di RI. La sentenza fonda la condanna, per lo più, sulle intercettazioni, che non consentono però di accertare una partecipazione all'associazione, diversa rispetto ad una mera contiguità compiacente. Essa non risponde alla specifica doglianza 36 mossa nell'atto di appello e agli elementi forniti dalla difesa, idonei a confermare l'assenza, nell'attività DE ricorrente, di un interesse DEl'associazione mafiosa. 13.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La sussistenza DEl'aggravante DEla natura armata DEl'associazione è affermata solo sulla base DE fatto notorio che riguarda la struttura di Cosa Nostra, come accertata giudizialmente nel 1990, ma la stessa sentenza di primo grado riconosce che la mafia di oggi è diversa. Tale aggravante, quindi, può ritenersi sussistente solo quando sia accertato concretamente che i partecipi DEla singola articolazione abbiano la disponibilità di armi, e che questa sia finalizzata al conseguimento DEle finalità DEl'associazione. Nel presente caso non risulta che il perseguimento DEle finalità sia stato portato avanti, dalla famiglia di SS di RI, programmando l'uso di armi, né risulta da alcun altro elemento una effettiva disponibilità di armi da parte dei predetti partecipi, così da poter imputare la omessa consapevolezza di tale caratteristica, da parte di qualcuno di essi, ad una ignoranza colposa. 13.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Anche questa aggravante è ritenuta sussistente solo sulla base DE "fatto notorio", mentre la giurisprudenza di legittimità richiede che venga accertata sia la provenienza da DEitto DEle risorse economiche reimpiegate, che la sentenza si limita a presumere, sia la consistenza economica DE reimpiego, che deve essere idoneo a prevalere nel settore di riferimento. La natura oggettiva DEl'aggravante non autorizza una sua applicazione basata, di fatto, su una presunzione DEle abituali modalità esecutive di Cosa nostra. 13.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEla propria responsabilità per il DEitto di cui al capo 12), e DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ivi contestata La vicenda DEl'asserita intestazione fittizia a UC NA DEle quote DEla Bet & Games SR è ricostruita, nella sentenza, in modo non certo, non essendo chiaro chi, dei tre imputati NZ, TO e La SA, avrebbe conferito dei beni e se tra le finalità DEla intestazione al NA vi sia quella richiesta dalla norma. La sentenza stessa dà atto che il ricorrente era estraneo alla finalità elusiva, essendo incensurato e titolare di attività proprie, ma afferma che egli potrebbe avere avuto comunque interesse ad una intestazione fittizia a terzi per 37 limitare i danni in caso di un'azione giudiziaria nei suoi confronti: si tratta di una motivazione puramente congetturale, e pertanto illogica e carente. 13.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza DEla propria responsabilità e DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per i DEitti contestati ai capi 15) e 16). La vicenda riguarda l'asserita intestazione fittizia a tale ER DEl'agenzia di scommesse sita in via Musotto, attività nella quale la sentenza ha dedotto, dalle intercettazioni, che il ricorrente abbia avuto interessi gestori. Da tali interessi la sentenza deduce, DE tutto apoditticamente, che egli abbia investito risorse proprie in detta attività, e che abbia agito al fine di evitare misure ablatorie, che poteva temere pur essendo incensurato. Sia tali affermazioni, sia la ritenuta sussistenza DEla finalità di agevolare la famiglia mafiosa, sono meramente assertive e non fondate su alcuna prova, che sia stata indicata e valutata nella motivazione. Per il reato di cui al capo 16), inoltre, avrebbe dovuto essere rilevata la prescrizione, maturata prima DEla definizione DE giudizio di appello. 14. SE NS, condannato alla pena di undici anni e otto mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 21) e 22), ha proposto ricorso per mezzo di due atti, predisposti l'uno dall'avv. NN Rizzuti, articolato in sette motivi, e l'altro dall'avv. OM De Lisi, articolato in dieci motivi 14.1. Con il primo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge processuale per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 21/11/2015, data di scadenza DE termine per le indagini preliminari. Il presente procedimento trae origine dal procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R., iscritto il 21/11/2013 a carico DE ricorrente quale indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 19/11/2013 e in corso. Detto procedimento, non archiviato, è poi confluito nel presente, in cui il ricorrente è stato iscritto in data 08/07/2019 quale indagato per il medesimo reato, commesso dal 2015 al giugno 2019. La motivazione con cui è stata respinta l'eccezione formulata in primo e secondo grado è errata: la sentenza afferma che non sono state utilizzate, per la condanna, indagini svolte a carico DE ricorrente dopo il termine, ma solo indagini disposte ed eseguite a carico di altri soggetti o in altri procedimenti, in particolare la raccolta DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma in realtà tali dichiarazioni sono state rese nell'ambito di indagini sul mandamento Boccadifalco-SS di RI, come nel procedimento i cui v 38 termini erano scaduti, ponendo particolare attenzione alla famiglia di UD, a cui il NS apparterrebbe. 14.2. Con il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. La sentenza non risponde alle doglianze DEl'atto di appello circa l'insufficienza DEla prova, consistente nelle dichiarazioni dei collaboratori CA e ON, per la loro inattendibilità e divergenza, e per la mancanza di riscontri, con particolare riferimento alle propalazioni di CA, le cui inesattezze ed asserite falsità vengono nuovamente evidenziate nel ricorso. La corte di appello non ha tenuto conto DEle dichiarazioni DEl'altro collaboratore, TI, secondo cui il ricorrente e suo fratello erano assenti e isolati, e quindi lontani da contesti malavitosi, evidenziando invece la ulteriore dichiarazione di questi, secondo cui i NS stavano ricostituendo la famiglia mafiosa, dichiarazione che è, però, priva di riscontri. I giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni DE CA fossero riscontrate da quelle DE ON, svilendo in modo illogico ed errato la circostanza, emersa con certezza, DEla conoscenza da parte DE ON DE contenuto DEle dichiarazioni rese dal CA, in particolare quanto alla partecipazione DE NS ad una riunione svoltasi il 22/10/2015. Tali dichiarazioni, peraltro, non costituiscono un riscontro alle precedenti anche per la evidente diversità da quanto riferito dal CA, e per la loro imprecisione. I giudici di merito, quindi, hanno omesso di effettuare una approfondita valutazione DEl'attendibilità DEle chiamate di correità, sia quanto all'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, sia quanto ai motivi DEle loro chiamate e alla loro attendibilità intrinseca, sia infine in ordine ai necessari riscontri estrinseci di natura individualizzante. I giudici hanno anzi superato, con motivazione illogica, la prova fornita dalla difesa circa la mancata partecipazione DE NS alla riunione indicata, per avere il suo telefono agganciato celle incompatibili con il luogo e l'orario DEla stessa. 14.3. Con il terzo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione di responsabilità per i reati di cui ai capi 21) e 22). La sentenza impugnata motiva la condanna attraverso le intercettazioni, ma da esse emerge solamente una co-gestione DEle due attività con le rispettive intestatarie, le quali hanno apportato personalmente i capitali necessari per la loro costituzione, mentre non vi è alcuna prova di un apporto di capitali da parte DE ricorrente. La sentenza, inoltre, deduce la sussistenza DE dolo e la finalità di eludere possibili misure ablative solo dalla condanna già riportata dal ricorrente e dalla sua ritenuta qualità di partecipe all'associazione mafiosa, ma tali elementi 39 non sono idonei a far sorgere il timore di un intervento ablativo sul proprio patrimonio. 14.4. Con il quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. La sentenza di appello motiva la sussistenza DEle due aggravanti solo affermando la loro natura oggettiva e il "fatto notorio" DEla loro ricorrenza nelle mafie storiche, quale è Cosa Nostra. Le argomentazioni DE ricorrente sono analoghe a quelle di altri ricorsi, ai quali si rimanda per esigenza di sintesi. 14.5. Con il quinto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione DEla recidiva. L'applicazione DEla recidiva è stata motivata, in entrambe le sentenze, con mere clausole di stile, senza esaminare in concreto se il nuovo reato risulti sintomatico di una maggiore pericolosità sociale. La risalenza nel tempo DEla precedente condanna, oltre trent'anni, e il ruolo marginale che il ricorrente avrebbe assunto nella compagine mafiosa, sono elementi che avrebbero dovuto indurre ad escludere la sussistenza di tale aggravante. 14.6. Con il sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione DEle attenuanti generiche. Anche il beneficio di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è stato negato con mere formule di stile, riferendosi solo all'assenza di elementi valutabili favorevolmente e all'oggettiva gravità dei fatti, ed omettendo di tenere conto DEl'ottima condotta processuale, DEl'età avanzata e DE ruolo marginale ricoperto. 14.7. Con il settimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, il ricorrente deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione DEla pena base e agli aumenti per i reati satellite. Anche su questo punto la motivazione DEla sentenza di secondo grado è meramente apparente e non risponde alle doglianze DEl'appellante, che chiedeva una riduzione di tutte le pene ai minimi applicabili. 14.8. Con il primo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza DE termine per le indagini preliminari. Il motivo è analogo al primo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. Rizzuti, e ad esso si rimanda, per evitare inutili appesantimenti. 40 14.9. Con il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente deduce la violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. perché l'intera sequenza procedimentale DEle indagini preliminari sarebbe in contrasto con le norme codicistiche, contrasto che si riverbera sulla validità o utilizzabilità degli atti di indagine stessi, la cui inutilizzabilità deve essere ritenuta patologica, e perciò rilevabile anche nel giudizio abbreviato 14.10. Con il terzo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il motivo, analogo al secondo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. Rizzuti, lamenta l'erronea valutazione DEla prova da parte dei giudici di merito, che non si sono conformati ai principi DEl'art. 192 cod. proc. pen. Anche in questo caso, pertanto, si rimanda alla relazione sull'altro motivo, per necessità di sintesi. 14.11. Con il quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce ulteriormente il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La prova circa la sussistenza di detto reato consiste, di fatto, solo nelle dichiarazioni dei collaboratori ON e CA, a cui la corte di appello aggiunge, quale ulteriore elemento probatorio, il fatto che il ricorrente sia stato già condannato, in passato, per il medesimo reato. Tale affermazione ricalca il BR "semel mafioso, semper mafioso" ma, pur essendo noto che il vincolo associativo si instaura nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, il giudice non è esonerato dall'accertare la sussistenza di elementi concreti che dimostrino la effettiva protrazione DEl'affiliazione e un reale apporto DEl'imputato alla vita DEl'associazione e al perseguimento dei suoi scopi. 14.12. Con il quinto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. L'argomentazione è analoga a quella di altri ricorsi, e ad essi si rimanda per la già indicata esigenza di sintesi. 14.13. Con il sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. Il motivo è analogo a quello dei ricorsi già relazionati, per cui si rimanda alle già descritte argomentazioni. 41 Al termine di questo sesto motivo il ricorrente chiede alla corte di cassazione di acquisire il dispositivo DEla sentenza emessa dalla corte di appello di Palermo in data 02/07/2024 nei confronti degli originari coindagati TA NS, SArio AM e AN Lo TI, per i quali l'aggravante in questione, ugualmente contestata, è stata esclusa, e con successiva memoria ha ribadito la richiesta, chiedendo però l'acquisizione DEl'intera sentenza, depositata nelle more. 14.14. Con il settimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). La sentenza indica, quali prove DEle condotte contestate al ricorrente, alcune intercettazioni tra lui e le due donne ritenute intestatarie fittizie DEle quote DEla EL AS SR, le quali dimostrano solo una gestione occulta DEla società da parte DE ricorrente, non la sua effettiva titolarità. Anche per ritenere sussistente la responsabilità DE ricorrente nel trasferimento di quote dalla NO alla VI, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se vi era stato un conferimento economico da parte DE predetto nel costituendo patrimonio sociale, e poi valutare la consapevolezza DEle due coimputate circa la finalità elusiva richiesta dalla norma. 14.15. Con l'ottavo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22) . In ordine a detto reato la sentenza non ha motivato in modo corretto la sussistenza DEla finalità DE ricorrente di eludere possibili misure ablative, dichiarandola presente solo a causa DEla sua precedente condanna e DEla sottoposizione, all'epoca, alla misura di prevenzione personale. La risalenza nel tempo di tali vicende imponeva alla corte di appello di motivare in modo specifico la sussistenza DEla finalità elusiva perseguita dal ricorrente nelle condotte contestate, dovendo questa essere diretta contro eventuali misure di prevenzione patrimoniali. 14.16. Con il nono motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 21). La sentenza motiva la condanna solo affermando che, essendo provati l'investimento nell'azienda agricola e la gestione DEla stessa da parte DE ricorrente, è logico ritenere che ne percepisse anche gli utili. Essa trascura, quindi, di valutare che il ricorrente ne era solo il gestore occulto, e che non vi è la prova DEla provenienza da questi DEle risorse impiegate. 42 14.17. Con il decimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, infine, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato al capo 21). La sentenza riporta, alla pag. 333, una motivazione relativa all'elemento soggettivo DE reato che, in realtà, attiene al reato contestato al capo 22): pertanto manca DE tutto la motivazione relativa al reato di cui al capo 21). 15. SE TO, condannato alla pena di dodici anni di reclusione per i DEitti di cui ai capi 2), 10), 12) e 23), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Debora Speciale, articolando cinque motivi. 15.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, per violazione DEl'art. 192 cod. proc. pen., in relazione a tutti i DEitti contestati. La motivazione DEla sentenza consiste in un mero copia-incolla di quella di primo grado, e non affronta le questioni poste con i motivi di appello. La condanna è fondata solo sulle intercettazioni ambientali, prive di riscontro, la spiegazione sul mancato riconoscimento DE ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia è illogica e contraddittoria, il contenuto DEle intercettazioni riprodotto in sentenza è diverso da quello ascoltato dalla difesa stessa in relazione ad un diverso imputato, e le intercettazioni non sono esaminate in ordine cronologico, ma estrapolate dal contesto per supportare singole ipotesi accusatorie. La sentenza ha ritenuto sussistente il reato associativo solo sulla base DEl'inserimento DE ricorrente nell'associazione, ma non ha accertato quale effettivo contributo causale egli abbia dato alla stessa;
anzi, proprio dalle intercettazioni citate emerge che egli, spesso, non ha neppure dato seguito alle richieste DE suocero OM NZ. Le intercettazioni, poi, sono utilizzate come prova anche quando non sono DE tutto comprensibili o sono comunque poco chiare, e peraltro la sentenza stessa ammette che il ricorrente sapeva di essere intercettato, per cui non è credibile che parlasse liberamente DEle proprie condotte illecite. E' illogico, infine, che egli fosse intestatario di un'attività commerciale, dal momento che rischiava di vedersi qualificare intestatario fittizio in favore DE suocero, noto mafioso. 15.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. il diniego DEle attenuanti generiche è motivato solo con la sua mancanza di resipiscenza, senza tenere conto DEla sua incensuratezza, DEle condizioni di vita familiari e sociali, DEla scarsa entità DE dolo, DEle modalità DEl'azione. La gravità DE reato contestato non consente ex se il diniego, né è un motivo sufficiente per giustificarlo. 43 15.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale in relazione all'asserita sussistenza DEle aggravanti di cui agli artt. 416, commi 4 e 6, cod. pen. Le argomentazioni contrarie alla sussistenza DEle due aggravanti sono analoghe a quelle contenute in altri ricorsi, alle cui relazioni si rimanda per necessità di sintesi. 15.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge penale per l'omessa motivazione in ordine all'art. 378 cod. pen. La sentenza ha omesso di motivare sulla richiesta di qualificare il DEitto associativo come violazione DEl'art. 378 cod. pen., sussistente quando, come in questo caso, l'imputato non ha la consapevolezza di agevolare il sodalizio criminale ma agisce solo con la volontà di sostenere il singolo partecipe, senza che tale suo aiuto agevoli in modo rilevante anche l'associazione mafiosa. In ogni caso, anche mantenendo la qualificazione dei reati di cui alla prospettazione accusatoria, non vi sono elementi per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, che non può essere applicata automaticamente, dovendo essere accertata l'oggettiva finalizzazione DEl'azione all'agevolazione DEl'associazione stessa. In questo caso è evidente che i rapporti tra il ricorrente e i GA (sic) sono maturati fuori da Cosa Nostra, e sono irrilevanti le eventuali affermazioni dei collaboratori di giustizia. 15.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, per violazione DEl'art. 63, comma 4, cod. pen. La sentenza ritiene sussistenti le tre aggravanti di cui agli artt. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., ma invece di applicare il criterio moderatore previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen. calcola ed applica singoli aumenti di pena per ciascuna di esse. 16. SA LA, condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 11), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. TO Sottosanti, articolando due motivi. 16.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 270 cod. proc. pen. Le due sentenze di merito hanno ritenuto utilizzabili, quale prova DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., le intercettazioni disposte per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., affermando la sussistenza DEla connessione tra il trasferimento di beni al fine di eludere possibili misure ablatorie, e la partecipazione DEl'interponente, AN MA, all'associazione criminosa. La modifica DEl'art. 270 cod. proc. pen., che amplia la deroga al divieto di utilizzabilità DEle intercettazioni disposte in altro procedimento, non è applicabile 44 a quelle disposte prima DE 31/08/2020, per cui nel presente caso deve applicarsi la normativa previgente, come interpretata dalla sentenza Sez. U, n. 51 DE 2020, dep. 2021, Cavallo, in particolare quanto alla utilizzabilità DEle intercettazioni per la prova di reati connessi, ai sensi DE('art. 12 cod. proc. pen., a quello per cui esse sono state autorizzate. La sentenza impugnata, però, afferma detta connessione con una frase generica e senza precisare se ravvisi l'ipotesi DEla continuazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., o quella di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma anche nel primo caso deve essere accertata la sussistenza, sin dall'origine, di un medesimo disegno criminoso che leghi i vari DEitti, mentre la motivazione, sul punto, è DE tutto omessa. Di fatto la sentenza unisce il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen., nel senso di ritenere che se il partecipe concorre con un terzo nel reato di intestazione fittizia di beni deve affermarsi che egli ha agito con il medesimo fine di eludere eventuali misure ablative, anche quando non si ritenga sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Questo ragionamento, invece, postula come corollario che il terzo, non partecipe all'associazione, dovrebbe sempre essere a conoscenza DEle finalità agevolative DEla stessa, e chi partecipa, invece, al reato associativo dovrebbe compiere operazioni di interposizione fittizia con la sola finalità di eludere le misure ablative. L'esclusione DEle intercettazioni rende il reato contestato al ricorrente DE tutto sfornito di prova. 16.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 11). La sentenza omette di motivare in merito alla consapevolezza DE ricorrente di concorrere nella eventuale finalità DEl'interponente di eludere possibili misure ablative, e non valuta la possibilità di una sua mera co-gestione con l'interposto. Non è sufficiente, per la sussistenza DE reato, che l'interposto sia il fittizio amministratore di una società, ma è necessario che egli sia anche il socio, ovvero il titolare DEle quote societarie. La sentenza, invece, valorizza elementi che dimostrano una co-gestione DE coimputato MA, ma non valuta neppure se questi abbia o meno apportato risorse economiche e se partecipasse agli utili, così da potersi dedurre che fosse il titolare DEle quote. 17. OM La SA, condannato a tre anni di reclusione per il DEitto di cui al capo 12), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Reina, articolando tre motivi. 17.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione quanto alla utilizzabilità, in relazione al reato di cui 45 all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 12), DEle intercettazioni disposte in altro procedimento. La sentenza non ha risposto all'eccezione, sollevata con i motivi di appello, DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni quale prova DE reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. per la mancanza di connessione con il reato associativo, essendo le condotte di intestazione fittizia DEle operazioni imprenditoriali funzionali solo ad interessi personali. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di detto reato, quale terzo estraneo, solo per avere rinunciato al pagamento DEl'avviamento commerciale, ma non è provata né la fittizietà DEl'operazione né la consapevolezza che, per gli altri soci, essa fosse funzionale ad interessi DEl'associazione anziché DE singolo sodale. Il ricorrente è estraneo a contesti di criminalità organizzata, e la mera conoscenza di alcuni sodali o la partecipazione ad una singola operazione commerciale non provano né il concorso nel reato né la conoscenza degli interessi degli altri soci, conoscenza che deve essere certa e non costituita da un mero sospetto. Il ricorrente ha accettato di attribuire la titolarità formale DEl'attività ad un terzo e di intestare a terzi anche la propria quota, assumendo la qualità di socio occulto, ma non aveva alcun timore DEla possibile applicazione di una misura di prevenzione, né poteva conoscere se gli altri soci occulti avessero, invece, una finalità elusiva. 17.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza non valuta la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche per l'età avanzata DE ricorrente e per la sua finalità di trovare una futura attività lavorativa, in quanto rigetta la domanda con frasi generiche. 17.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. La sentenza ha respinto la richiesta di disapplicare la contestata recidiva con una motivazione generica, benché la precedente condanna sia relativa solo ad un DEitto di favoreggiamento risalente al 2007. In particolare, non motiva se la commissione DE nuovo reato sia espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, tale da giustificare l'aumento DEla pena. 18. LF NN, condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 13), con esclusione DEl'aggravante, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Lorenzo Marchese, articolando tre motivi. 46 18.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13). La motivazione DEla sentenza impugnata è carente, in quanto non spiega in modo sufficiente le ragioni per cui la versione DE ricorrente, di avere investito denaro proprio proveniente dal risarcimento ottenuto per l'incendio DEla propria attività, andata perciò fallita, è stata giudicata inattendibile, ed è contraddittoria perché, mentre esclude che i rapporti interpersonali DE ricorrente con i coimputati possano giustificare le frasi intercettate, come sostenuto con la tesi difensiva, dall'altro lato sostiene la sua colpevolezza anche sulla base di tali rapporti. Invece non c'è prova di un intervento economico DE coimputato MA nell'attività in questione, ed il terzo che riferisce tale notizia nella intercettazione citata in sentenza non è in rapporto di amicizia con il ricorrente, così da poter avere ricevuto una sua confidenza. E' errato, pertanto, avere fondato la prova DEla colpevolezza sulle intercettazioni, che sono suscettibili anche di una spiegazione alternativa, come quella fornita dal ricorrente stesso. 18.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale in relazione alla determinazione DEla pena. La pena irrogata è eccessiva. La sentenza la dichiara congrua perché determinata in misura inferiore al medio edittale, ma non ha valutato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la modesta gravità DE fatto e la scarsa entità DE dolo. 18.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione alla omessa concessione DEle attenuanti generiche. La sentenza motiva tale mancata concessione per i precedenti penali DE ricorrente, i quali non sono, però, ostativi al beneficio, e omette di tenere conto degli elementi favorevoli, quali il buon comportamento processuale, da lui tenuto fornendo la propria versione dei fatti corroborata da documenti, comportamento che ha addirittura valutato negativamente, traendo da esso la valutazione di una mancanza di resipiscenza. 19. ND MA, condannata alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 13), con esclusione DEl'aggravante, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. AN Lo AS, articolando due motivi. 19.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13). 47 La sentenza ha ritenuto che il reato in questione non abbia natura di reato plurisoggettivo improprio, ma sia una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, se si rende fittiziamente titolare di beni o utilità con una DEle finalità previste, risponde DE reato a titolo di concorso con l'interponente. Tale interpretazione viola le norme codicistiche sul concorso di persone nel reato, che hanno la funzione di dare rilevanza penale a comportamenti atipici, estendendo la responsabilità penale a soggetti che non tengono personalmente la condotta criminosa, ma concorrono alla commissione DE reato da parte di altri. La dottrina e la maggior parte DEla giurisprudenza qualificano il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. come un reato a concorso necessario, in cui l'interposto è il soggetto la cui presenza è necessaria per la realizzazione DEla condotta tipica, ma anche come un reato plurisoggettivo improprio, perché la norma non prevede la responsabilità penale anche DEl'interposto, che, pertanto, non può essere sanzionato, pena la violazione DEl'art. 25, comma 2, Cost., perché la sanzione dovrebbe essere applicata in via analogica. Né si può ritenere punibile l'interposto ai sensi DEl'art. 110 cod. pen., perché questa norma incrimina condotte atipiche, non previste dalle norme, mentre in questo caso l'interposto tiene la condotta prevista dalla norma stessa. 19.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza DE dolo richiesto dalla norma. La sentenza premette di ritenere sufficiente, per la sussistenza DEla responsabilità DEl'interposto, che egli sia a conoscenza DE dolo specifico DEl'interponente, pur non agendo egli stesso a tal fine, ma afferma che la ricorrente ha agito ella stessa con la finalità di aiutare lo zio AN ad eludere possibili misure ablative. Essa fonda la prova solo sulla parentela con il coimputato, applicando quindi la regola DE "non poteva non sapere", ma il dolo non può essere ritenuto sussistente sulla base di mere presunzioni, bensì deve essere oggetto di uno specifico ed effettivo accertamento. 20. SAlia PU, condannata alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il DEitto di cui al capo 13), con esclusione DEl'aggravante, ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. Lorenzo Marchese, articolando tre motivi. 20.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 13). La motivazione DEla sentenza impugnata è carente, in quanto non spiega in modo sufficiente le ragioni per cui la versione DE coimputato NN è stata giudicata inattendibile, ed è contraddittoria perché, mentre esclude che i rapporti 48 --, interpersonali dei vari coimputati possano giustificare le frasi intercettate, come affermato dalla difesa, dall'altro lato sostiene la colpevolezza DEla ricorrente, che è la convivente DE coimputato NN, anche sulla base di tali rapporti. Il NN ha spiegato di non essere stato aiutato economicamente da AN MA, dopo il fallimento DEla sua attività, diversamente da quanto emergerebbe da una conversazione tra i coimputati TO e Di AG nella quale, peraltro, tale episodio è riferito in modo dubitativo;
pertanto non c'è prova di tale intervento DE MA, né di alcun investimento di questi nell'attività, ed il terzo che riferisce tale notizia in quella intercettazione non è in rapporto di amicizia con il NN, così da poter avere ricevuto una sua confidenza. E' errato, pertanto, avere fondato la prova DEla colpevolezza sulle intercettazioni, che sono suscettibili anche di una spiegazione alternativa, come quella fornita dal NN, o come quella consistente nei rapporti interpersonali tra i coi m putati. 20.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione alla determinazione DEla pena. La pena irrogata è eccessiva. La sentenza la dichiara congrua perché determinata in misura inferiore al medio edittale, ma non ha valutato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod pen., la modesta gravità DE fatto e la scarsa entità DE dolo. 20.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione alla omessa concessione DEle attenuanti generiche La sentenza motiva tale mancata concessione ritenendo indice di gravità il rapporto personale che lega la ricorrente al MA e al NN, ma omette di tenere conto degli elementi favorevoli, diversi dalla mera incensuratezza. 21. NN ER, condannato alla pena di tre anni di reclusione per il DEitto di cui al capo 15), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. ET BI, articolando tre motivi. 21.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 15). La motivazione DEla sentenza impugnata è carente, in quanto ritiene sussistente il reato senza indicare alcun elemento che dimostri un apporto patrimoniale DE coimputato IT al soggetto ritenuto fittiziamente titolare DEl'agenzia, cioè UR ER, e afferma il concorso DE ricorrente e il suo contributo causale riproponendo la medesima interpretazione DEle intercettazioni, senza rispondere alle doglianze contenute nell'atto di appello. La sentenza, infatti, si limita a ribadire che le intercettazioni dimostrano un'attività 49 di intermediazione svolta dal ricorrente, e non valuta la decisività di tale condotta per la consumazione DE reato. La motivazione è carente anche quanto all'elemento soggettivo DE reato. La finalità elusiva è data per certa a carico DEl'interponente IT, e la sentenza deduce la consapevolezza di tale finalità, da parte DE ricorrente, solo in via presuntiva, per i rapporti con il predetto e per le facilitazioni, da parte di questi, di alcune occasioni lavorative, senza valutare che tali frequentazioni non possono provare con certezza la sussistenza DE dolo specifico richiesto dalla norma, anche perché l'intestazione fittizia può essere funzionale anche ad altri scopi, e non solo alla elusione di possibili misure di prevenzione. 21.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La motivazione è carente anche in ordine alla finalità agevolatrice di un clan mafioso, in quanto afferma solamente, in modo generico, che il settore DEle scommesse costituiva un settore di interesse degli affiliati alla famiglia mafiosa di SS di RI, controllato da OM NZ. Non è stata citata alcuna intercettazione o altro elemento di indagine da cui emerga tale preteso coinvolgimento o, comunque, la volontà di agevolare l'associazione capeggiata dall'NZ. Non è provato neppure che il ricorrente fosse, quanto meno, consapevole DEla volontà agevolatrice presente in almeno uno dei coimputati, così da concorrere con questi, in quanto la sentenza si è limitata a richiamare le medesime circostanze indicate per motivare la conoscenza DEla finalità elusiva DE IT, cioè i rapporti di frequentazione con mafiosi, circostanze insufficienti anche per la prova di tale finalità. 21.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La sentenza non tiene conto DEl'atto di appello, che indicava una serie di elementi a sostegno DEla richiesta di concessione DEle attenuanti generiche e di contenimento DEla pena nei minimi edittali, e nega il beneficio affermando l'insussistenza di elementi valutabili in senso favorevole: si tratta di una motivazione apparente e illogica, che afferma la gravità DE fatto solo per la caratura mafiosa dei coimputati, giustificando così l'irrogazione di una pena lontana dal minimo edittale ed aumentata, per l'aggravante contestata, nella misura massima. E' illogico e immotivato anche il diniego DEla sospensione condizionale, nonostante l'incensuratezza DE ricorrente e l'unicità DEl'episodio a lui ascritto. 50 22. VE VI, condannata alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i DEitti di cui ai capi 21) e 22), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. OM De Lisi, articolando sei motivi. 22.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità DEle intercettazioni svolte a carico DE coimputato SE NS dopo la scadenza DE termine per le indagini preliminari a suo carico. Il motivo ripropone le medesime argomentazioni DE primo motivo proposto dal coimputato NS, nei suoi due ricorsi, e si rimanda a tale parte DEla relazione, per esigenze di sintesi. La ricorrente afferma, perciò, la inutilizzabilità, quale prova dei reati a lei ascritti, DEle intercettazioni effettuate a carico di SE NS in base al decreto autorizzativo n. 992/2018 R.I. Non è corretta la motivazione DEle due sentenze di merito, secondo cui tali intercettazioni sarebbero utilizzabili perché disposte in altro procedimento e per altri reati, a cui questi sono connessi, dal momento che il decreto autorizzativo, per le ragioni dette, deve ritenersi emesso nel medesimo procedimento, e che l'art. 270 cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca, consentiva l'utilizzazione solo in relazione a reati per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza. L'esclusione dal compendio probatorio DEle intercettazioni indicate rende insussistente la prova a carico DEla ricorrente. 22.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alle condanne per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato ai capi 21) e 22). La ricorrente deduce la violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. perché l'intera sequenza procedimentale DEle indagini preliminari, in relazione all'iscrizione DE coimputato NS nel registro degli indagati, è in contrasto con le norme codicistiche;
il vizio riverbera i suoi effetti sulla validità o utilizzabilità degli atti di indagine stessi, la cui inutilizzabilità deve essere ritenuta patologica, e perciò rilevabile anche nel giudizio abbreviato. 22.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). L'imputazione contesta due diverse condotte, tenute il 06/10/2016 e il 24/01/2017, ma palesemente solo la seconda è attribuita alla ricorrente, mentre la prima è attribuita alla coimputata NO. La sentenza indica, quali prove DEle due condotte contestate, alcune intercettazioni tra il coimputato NS e le due donne ritenute intestatarie fittizie DEle quote DEla EL AS SR, le quali però dimostrano solo una gestione occulta DEla società da parte DE NS, non la sua effettiva titolarità DEle quote societarie. Anche per ritenere sussistente una interposizione fittizia 51 DE NS nel trasferimento di quote dalla NO alla ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se vi era stato un conferimento economico da parte DE predetto nel costituendo patrimonio sociale, e poi valutare la consapevolezza DEle due coimputate, ed in particolare DEla ricorrente, DEla finalità elusiva richiesta dalla norma, attribuibile solo al NS. 22.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). In ordine al medesimo reato la sentenza non ha motivato in modo corretto la sussistenza DEla finalità di eludere possibili misure ablatorie, richiesta dalla norma. La sentenza afferma che la ricorrente era consapevole DEla finalità elusiva DE coimputato NS solo sulla base DEla sua frequentazione o DE rapporto affettivo che aveva con questi, così di fatto basandosi su una mera presunzione ovvero compiendo una valutazione ex post, e non compiendo una valutazione ex ante, cioè sulla base DEle conoscenze che ella, quale concorrente necessaria, aveva, o poteva avere, al momento DEla condotta. 22.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 21). La sentenza motiva la condanna solo affermando che, essendo provati l'investimento nell'azienda agricola e la gestione DEla stessa da parte DE NS, e quindi l'interposizione fittizia DEla ricorrente, è logico ritenere che egli ne percepisse anche gli utili. Essa trascura, quindi, di valutare che il NS era solo il gestore occulto DEl'attività, e che non vi è la prova DEla provenienza da questi DEle risorse impiegate. Anche quanto all'elemento soggettivo DE reato, la motivazione presenta il vizio già dedotto a proposito DE reato di cui al capo 22), in quanto lo deduce dal rapporto affettivo o di frequentazione DEla ricorrente con il NS. Anche in questo caso, quindi, la sussistenza DEla consapevolezza DEla finalità elusiva di questi è solo presunta, o comunque motivata attraverso un automatismo. 22.6. Con il sesto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La determinazione DEla pena base è stata motivata in modo incongruo. La sentenza si limita a dichiarare congrua quella decisa dal giudice di primo grado perché determinata in misura inferiore al medio edittale, ma non ha valutato tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce anche DEla incensuratezza DEla ricorrente e DEla funzione rieducativa DEla pena. 52 23. OL NO, condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, dichiarata sospesa, per il DEitto di cui al capo 22), ha proposto ricorso per mezzo DE suo difensore avv. OM De Lisi, articolando quattro motivi. 23.1. Con il primo motivo deduce, analogamente ai coimputati NS e VI, la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità DEle intercettazioni svolte a carico di SE NS dopo la scadenza DE termine per le indagini preliminari. Si rimanda, perciò, al contenuto DEle relazioni relative ai motivi proposti dagli altri due ricorrenti. L'esclusione dal compendio probatorio DEle intercettazioni indicate rende insussistente la prova a carico DEla ricorrente, per il reato a lei ascritto. 22.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. La ricorrente deduce, come i co-indagati NS e VI, la violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. perché l'intera sequenza procedimentale DEle indagini preliminari, in relazione all'iscrizione DE coimputato NS nel registro degli indagati, è in contrasto con le norme DE codice di procedura, vizio che attribuisce inutilizzabilità patologica agli atti di indagine compiuti. 22.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento oggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. a lei contestato. La sentenza indica, quali prove DEle due condotte contestate al capo 22), alcune intercettazioni tra l'interponente NS e le due donne ritenute intestatarie fittizie DEle quote DEla EL AS SR, nonché l'intercettazione di una lite tra la ricorrente e la figlia, timorosa per il coinvolgimento DEla madre nell'affare, conversazioni che però dimostrano solo una gestione occulta DEla società da parte DE NS, non la sua effettiva titolarità DEle quote societarie. 22.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 22). La sentenza non ha motivato in modo corretto la sussistenza DEla finalità di eludere possibili misure ablative, richiesta dalla norma. Essa afferma che la ricorrente era a conoscenza DEla finalità elusiva DE coimputato NS solo fondando la valutazione sul rapporto affettivo che ella aveva con questi e sulla predetta lite tra la ricorrente e sua figlia, in cui quest'ultima si mostrava consapevole DEla illiceità degli affari in cui la madre era coinvolta e DElo spessore criminale DE NS. Questa motivazione si basa pertanto, di fatto, 53 su una mera presunzione, ovvero compie una valutazione ex post, mentre avrebbe dovuto compierla ex ante, cioè valutando la conoscenza che la ricorrente, concorrente necessaria, aveva o poteva avere al momento in cui ha tenuto la condotta incriminata. L'interponente, infatti, può agire per finalità diverse da quella di eludere possibili misure ablative, e l'interposto concorre con lui, ai sensi DEl'art. 110 cod. pen., solo se effettivamente consapevole DE fatto che egli agisce per l'unica finalità prevista alla norma. 7. Il procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. 8. Le seguenti parti civili hanno inviato memorie e conclusioni dettagliate. 8.1. La parte civile "SI" ha depositato una memoria difensiva, redatta dall'avv. Ettore Barcellona, con cui contesta la fondatezza dei vari motivi dei ricorsi di OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ES NZ, NN EM, SA PR, TO Di AG, ET LE IT, AN RA, SE NS, e chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità di tutti i loro ricorsi. 8.2. La parte civile "Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN PO" ha inviato una memoria conclusiva, redatta dall'avv. Felicia D'Amico, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi i ricorsi di LF NN, NN ER, TO Dì AG, SE TO, SA PR, NN EM, OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ES NZ, SE NS, AN RA, ET LE IT. 8.3. La parte civile "Centro Studi IO La RR onlus" ha inviato una memoria, redatta dall'avv. ES Cutraro, con cui respinge i motivi dei ricorsi di SE NS, AN RA,ET LE IT, TO Di AG, SA PR, NN EM, ES NZ, AN MA, SE Lo AS e OM NZ. 8.4. La parte civile "Confesercenti - provinciale di Palermo", ha inviato una memoria, redatta dall'avv. TA Fabio Lanfranca, con cui contesta la fondatezza dei motivi dei ricorsi di NN EM, SA PR, TO Di AG, AN RA, ES NZ, OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ET LE IT, SE NS e SE TO, e ne chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità. 8.5. Le parti civili "Solidaria" e "SOS IMPRESA - Rete per la legalità/Sicilia a.p.s." hanno inviato due separate memorie, dal contenuto analogo, redatte dall'avv. Fausto Maria Amato, con cui contestano la fondatezza dei motivi dei 54 ricorsi di NN EM, SA PR, TO Di AG, AN RA, ES NZ, OM NZ, SE Lo AS, AN MA, ET LE IT, SE NS e SE TO, e ne chiedono il rigetto o la declaratoria di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono, nel loro complesso, infondati, e devono quindi essere respinti. Deve evidenziarsi, pur non essendo stata proposta la relativa eccezione, salvo da parte dei ricorrente IT in ordine al DEitto contestato al capo 16), che nessun reato può essere dichiarato prescritto, perché dalla sentenza di secondo grado risulta che è stata disposta la sospensione dei termini di durata DEla custodia cautelare, ai sensi DEl'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., dal 27/10/2022, data di emissione DEla relativa ordinanza, al 09/11/2023, data di emissione DEla sentenza di appello, per un periodo, quindi, di un anno e tredici giorni. Costituisce un principio consolidato DEla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare comporta la sospensione anche DE decorso DEla prescrizione, per tutti i reati contestati nel relativo procedimento (si vedano Sez. 1, n. 28073 DE 08/07/2020, Rv. 279665; Sez. 6, n. 15477 DE 28/02/2014, Rv. 258967; Sez. 6, n. 31875 DE 12/04/2016, Rv. 267982). 2. La motivazione DEla sentenza impugnata si salda ed integra quella DE giudice di primo grado, secondo la struttura DEla cd. "doppia conforme". Ciò impone di escludere che essa possa essere qualificata come apparente o assente in relazione a tutti gli aspetti contestati, in particolare quanto all'interpretazione e alla valutazione DEle intercettazioni, e alla valutazione DEla attendibilità dei vari collaboratori di giustizia e DEla credibilità DEle loro dichiarazioni. Secondo il consolidato principio di questa Corte, infatti, «la struttura giustificativa DEla sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice DE gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli DE primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici DEla prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento DEla decisione» (Sez. 2, n. 25016 DE 30/06/2022, in motivazione). Ai fini DE controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quindi, le due sentenze devono essere lette congiuntamente, potendo le argomentazioni di quella di 55 primo grado andare ad integrare e completare la motivazione di quella di secondo grado. Quanto all'amnnissibilità dei ricorsi, deve ricordarsi che questa Corte, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 DE 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, Rv. 262965, ha più volte ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento». In molti ricorsi si sollecita, invece, la rivalutazione degli elementi di prova già esaminati, nelle due sentenze di merito, con motivazioni complete e non illogiche né apparenti in ordine alla sussistenza DEl'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei DEitti contestati, in particolare DE DEitto associativo. Si ricordi altresì che, in tema di sindacato DE vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito DE giudice di legittimità, nell'apprezzamento DEle fonti di prova, non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole DEla logica nello sviluppo DEle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Unite n. 930 DE 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 DE 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 DE 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 229369). Anche la sentenza Sez. 2, n. 25016 DE 30/06/2022, sopra citata, ha ribadito, nella motivazione, che «al giudice di legittimità è preclusa — in sede di controllo DEla motivazione — la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Nel caso di specie, la motivazione DEla sentenza DEla Corte di appello è completa, non manifestamente illogica ed esaustiva, avendo i giudici esaminato 56 e valutato tutti gli elementi di prova acquisiti, anche attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado, e non è dunque suscettibile di rivalutazione, nel merito, da parte di questa Corte. 3. Quanto alle principali contestazioni mosse nei vari ricorsi, relative alla rilevanza probatoria nonché all'interpretazione DEle intercettazioni, e alla rilevanza e attendibilità DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, devono ribadirsi i seguenti principi, più volte stabiliti da questa Corte. 3.1. Le intercettazioni telefoniche sono state valutate correttamente, alla luce DE principio giurisprudenziale espresso in termini chiari dalla sentenza Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, secondo cui «Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.». Questa Corte, pertanto, ha stabilito che «In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti DEl'indagato, può costituire fonte probatoria diretta DEla sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo DE giudice di valutare il significato DEle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica» (Sez. 3, n. 10683 DE 07/11/2023, dep. 2024 Rv. 286150) e, più specificamente, che « In tema di associazione per DEinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto DEla conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito DEl'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro)» (Sez. 6, n. 5224 DE 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611). Anche con riferimento alle intercettazioni, peraltro, deve applicarsi il principio richiamato nel paragrafo precedente, relativo ai limiti DE controllo DEla motivazione, secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza DE giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti 57 DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337; vedi anche la già citata Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.2. Le dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori di giustizia sono state valutate in maniera adeguata dalla pagina 36 DEla sentenza di primo grado, e singolarmente per ciascuno degli imputati DE reato associativo, escluso il solo TO, nella sentenza di secondo grado, quanto alla credibilità, all'attendibilità intrinseca DEle propalazioni e a quella soggettiva DE singolo dichiarante, nonché quanto all'individuazione dei riscontri esterni, costituiti dalle citate intercettazioni. Anche in questo caso le due sentenze applicano correttamente i principi giurisprudenziali consacrati in molteplici pronunce di legittimità. I criteri di valutazione DEl'attendibilità dei dichiaranti sono stati precisati dalla fondamentale sentenza Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; vanno altresì sottolineate Sez. 1, n. 31004 DE 10/05/2023, Rv. 284840, secondo cui «In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni DE chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria», e Sez. 6, n. 42705 DE 12/10/2010, Rv. 248732, secondo cui «In tema di valutazione DEla chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazioni complesse, oggetto DEla valutazione è la dichiarazione globale DE chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti dallo stesso riferiti. Ne consegue che, per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate fra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa, in modo che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, il giudice di merito possa legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata». Deve, inoltre, ribadirsi che «il sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 DE 13/11/2020, Rv. 280058) 58 3.3. Nell'esame dei ricorsi proposti dai singoli imputati queste valutazioni, circa la sussistenza di una motivazione sufficiente in ordine alle questioni esposte in questo paragrafo, verranno solamente richiamate, approfondendole solo ove necessario in riferimento a questioni specificamente poste. 4. E' opportuno anche esporre una valutazione generale in merito alla sussistenza, nel DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato ai capi 1) e 2), DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6, di cui tutti gli imputati per detti capi hanno chiesto l'esclusione, deducendo la carenza e la manifesta illogicità, sul punto, DEla motivazione DEla sentenza impugnata. Questa ha valutato approfonditamente la questione dalla pag. 17 ed ha affermato, conformemente alla sentenza di primo grado che ha valutato la medesima questione dalla pag. 59, che entrambe le aggravanti, aventi una natura oggettiva, devono essere riferite all'attività DEl'associazione e non DE singolo partecipe, e la prova DEla loro sussistenza può fondarsi sul "fatto notorio", ravvisabile nel caso, come il presente, di un'associazione che costituisce un'articolazione di Cosa Nostra, cioè un sodalizio mafioso storico di cui sono state accertate in via definitiva, attraverso plurime sentenze, sia la natura armata, intesa come disponibilità di armi a cui possono accedere tutti i partecipi e come finalizzazione di tale disponibilità al raggiungimento degli scopi DEl'associazione stessa, sia la abituale destinazione dei proventi DEle attività illecite al reinvestimento in attività economiche lecite. La sentenza ha peraltro ribadito che il richiamo al "fatto notorio" non legittima un automatismo e deve essere sorretto dalla sussistenza, con riferimento alla singola articolazione, di elementi che confermino sia la astratta disponibilità di armi, o la consapevolezza di questa, sia l'attività di reinvestimento dei proventi illeciti. Tali elementi sono stati individuati con riferimento alla famiglia di SS di RI e dei suoi componenti, in particolare il soggetto apicale OM NZ, e richiamati alla pag. 22 con riferimento all'aggravante di cui al comma 4, e alle pagine 27 e 28 quanto all'aggravante di cui al comma 6. La motivazione DEla sentenza impugnata, sul punto, è esaustiva, logica e conforme ai principi consolidati di questa Corte. 4.1. In merito alla sussistenza DEl'aggravante di cui al quarto comma, la sentenza si è conformata ai principi dettati, in particolare, nella sentenza Sez. 2, n. 22899 DE 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284761, secondo cui «In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità DEl'aggravante DEla disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione DEle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, DEla disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella 59 pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori» (si vedano anche Sez. 5, n. 18837 DE 05/11/2013, dep. 2014, 260919; Sez. 6 n. 11194 DE 08/03/2012, Rv. 252177; Sez. 6, n. 5400 DE 14/12/1999, dep. 2000, Rv. 216149). La giurisprudenza è concorde anche nell'affermare che «In tema di associazione per DEinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante DEla disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole DE possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento DEla quale assume rilievo anche il fatto notorio DEla stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte DE sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 DE 07/11/2019, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32372 DE 04/06/2019, Rv. 276831). La sentenza, peraltro, evidenzia la sussistenza di elementi che confermano come tra i partecipi alla famiglia di SS di RI fosse nota la disponibilità di armi, ed anche la loro finalizzazione a soddisfare gli scopi DEla stessa, stante l'inserimento DEla predetta famiglia nell'associazione denominata Cosa nostra, elementi costituiti non solo dalla già intervenuta condanna di alcuni di costoro per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. così aggravato, ma anche dalle intercettazioni a carico di OM NZ, in cui si parla di "attrezzature" disponibili in caso di necessità (e che i due stiano parlando di armi è reso evidente dalla risposta di OM NZ, secondo cui essi, invece, devono "stare in pace"), e a carico di TO quanto al possesso di una pistola da parte sua (così alla pag. 22 DEla sentenza di secondo grado). 4.2. Anche in merito alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. la motivazione è conforme ai principi giurisprudenziali dettati, in primo luogo, dalla sentenza Sez. U, n. 25191 DE 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259589, secondo cui «L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività DEl'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti DE sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza DEl'avvenuto reimpiego di profitti DEittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa». Anche in relazione a questa aggravante, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lo svolgimento DEl'attività di reinvestimento dei proventi in attività lecite deve essere valutata con riferimento all'associazione nel suo complesso e non alla singola articolazione, e che tale attività costituisce un fatto notorio per Cosa nostra e tutte le sue articolazioni: così Sez. 2, n. 23890 DE 01/04/2021, Rv. 281463, secondo cui «La circostanza aggravante di cui al sesto comma DEl'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività 60 economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di DEitti — ha natura oggettiva e va riferita all'attività DEl'associazione e non necessariamente alla condotta DE singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto DEla partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di DEitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione DE suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile». Le censure dei vari ricorrenti circa la necessità, secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Sez. 5, n. 9108 DE 21/10/2019, dep. 2020, Rv.278796), che sia provata la provenienza illecita DEle somme reinvestite, che il reinvestimento avvenga in attività lecite e che sia di dimensioni tali, sotto il profilo DEl'entità dei capitali impiegati, da poter alterare il mercato o quanto meno il settore di investimento, sono state valutate dalla sentenza impugnata, che ha confermato la sussistenza di tali elementi. La provenienza illecita DE denaro reinvestito è legittimamente ritenuta dimostrata attraverso la prova logica, come questa Corte ha esplicitamente sostenuto in tema di riciclaggio (reato ritenuto sussistente qualora, in merito ad una somma riciclata, «possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale DEla commissione DE DEitto presupposto, DEla sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche», Sez. 2, n. 16012 DE 14/03/2023, Rv. 284522). Nel presente procedimento non è dimostrata alcuna provenienza lecita dei mezzi con cui i vari imputati sia sostentano sé stessi e le loro famiglie, sia reinvestono capitali in svariate attività economiche, non avendo peraltro essi stessi indicato alcuna attività lavorativa lecita o alcuna fonte legittima di entrate;
in relazione ad alcuni imputati, inoltre, è stata specificamente accertata la totale assenza di entrate lecite, come indicato in generale alle pagine 61 e 62 DEla sentenza di primo grado, e dalla pagina 384 DEla stessa a proposito degli imputati IT e RA, nel valutare la sussistenza DEla necessaria sproporzione reddituale al fine di disporre la confisca dei loro beni in sequestro. L'entità non modesta dei reinvestimenti, poi, è stata ritenuta provata dalle dichiarazioni intercettate, nelle quali OM NZ fa riferimento ad un investimento previsto di 250.000- 300.000 euro per la sola ristrutturazione dei locali in cui insediare l'attività DEla Bet & Gannes SRs, e di 60.000 euro richiesti dal La SA a titolo di buonuscita (pag. 284 DEla sentenza di primo grado). E' stato ritenuto significativo anche il fatto che i reinvestimenti in attività commerciali vengano effettuati da molti 61 coimputati, pur sempre sotto il controllo di OM NZ, essendo tale diffusività logicamente valutata come dimostrazione di un'attività svolta dall'intera associazione, e in favore di questa. E' stato altresì valutato l'impatto negativo sul mercato DEle varie iniziative economiche, e DEla finalità dei reinvestimenti di creare un monopolio in singoli settori economici, nel territorio controllato dalla famiglia di SS di RI, in particolare nell'apertura di agenzie di scommesse, attività in sé non illecita, salvo che le stesse operino, poi, con modalità non consentite, e nel settore DEla ristorazione, mediante l'apertura di un bar, una hamburgeria, la Sicily in Food SRs, in ordine alla quale numerose intercettazioni dimostrano che gli imputati agivano con modalità minacciose per costringere i clienti a rifornirsi solo da tale società, come riportato genericamente a pag. 65 DEla sentenza di primo grado e, più in dettaglio, alle pagine 140-141, 270, 343 di quella di secondo grado, così di fatto cercando di eliminare ogni concorrenza e monopolizzare il settore. 5. Appare opportuno anche valutare la correttezza DEle due sentenze di merito, nella parte in cui hanno ritenuto pienamente accertata l'appartenenza a Cosa nostra DEla famiglia di SS di RI. Tale affermazione è stata contestata solo dal ricorrente IT, nel suo primo motivo di ricorso, ma la sentenza di primo grado ha ampiamente motivato tale appartenenza, ricostruendo non solo la struttura e le modalità organizzative di Cosa nostra, dalla pag. 42, ma soprattutto la storia DEla famiglia NZ, dalla pag. 47, ricostruendo in particolare la sua violenta estromissione dall'associazione e il rientro in Italia, dopo decenni, dei suoi esponenti, essendo stato consentito loro, almeno di fatto, di riprendere ad operare quale articolazione di Cosa nostra. La valutazione DEla certezza di tale appartenenza è logica e non contraddittoria, perché dedotta dalla storia DEla famiglia, tratteggiata anche nella sentenza "Gotha" emessa il 21 gennaio 2008 dal giudice per le indagini preliminari DE Tribunale di Palermo, più volte richiamata nelle due sentenze di merito, dalle dichiarazioni di diversi collaboratori, che attribuiscono agli NZ il titolo di "uomini d'onore" e riconoscono il ruolo da loro nuovamente assunto nel territorio, dalla concreta operatività DEla famiglia, dai rapporti in particolare di OM NZ con altri mafiosi quali TI MI, TA NS, EL ZI, PI ER, SA NO, come emergono dalle intercettazioni, ed in particolare dall'invito rivolto da TI MI a OM NZ di partecipare alla riunione tenutasi il 29/05/2018, finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa nostra, a cui erano ammessi solo i capi mandamento o i relativi reggenti. 62 La partecipazione ad articolazioni di Cosa nostra, poi, è stata accertata in precedenti procedimenti nei confronti di molti dei ricorrenti i quali, come detto, ad eccezione DE solo IT, non hanno negato né l'esistenza DEla famiglia mafiosa operante nel mandamento di SS di RI, né la sua appartenenza a Cosa nostra. 6. Passando, quindi, ad esaminare i ricorsi dei singoli imputati, deve essere ribadita la infondatezza di tutti i motivi DE ricorso proposto da OM NZ. 6.1. Il primo motivo di ricorso, che espone una pluralità di questioni, nel suo complesso è infondato e deve essere rigettato. La deduzione DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni effettuate sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, perché i verbali previsti dall'art. 268 cod. proc. pen. non sono stati inseriti nel TIAP, è stata respinta dalla sentenza impugnata con motivazione corretta, in quanto conforme ai principi DEla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha stabilito che, in caso di inosservanza dei protocolli in materia di inserimento degli atti processuali nell'apposito sistema informatico, le parti devono fare affidamento sul fascicolo cartaceo, che rimane sempre a loro disposizione, con la conseguenza che «in applicazione DE principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice DE fascicolo "TIAP", compilato in assenza DEla prescritta attestazione DE cancelliere di corrispondenza dei contenuti DE fascicolo digitalizzato con quelli DE fascicolo cartaceo» (Sez. 5, n. 27315 DE 07/03/2019, Rv. 276346). In ogni caso, l'eventuale nullità deve essere ritenuta fisiologica e non patologica, perché non consiste in una assenza dei verbali stessi;
essa, perciò, non è eccepibile nel giudizio abbreviato, sulla base DE consolidato principio dettato da Sez. U, n. 16 DE 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246. Deve anche ribadirsi che «La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito DE giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali DEl'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa DEl'imputato» (Sez. 3, n. 882 DE 09/06/2017, dep. 2018, Rv. 272258). La sentenza Sez. 3, n. 40209 DE 13/05/2014, Rv. 260424, citata dal ricorrente, è relativa ad una ben diversa situazione, di un'assenza o contraddittorietà dei verbali stessi, mentre nel presente caso la sentenza afferma alle pagine 42 e 43, senza essere smentita sul punto, che i 63 verbali erano presenti nel fascicolo cartaceo DE pubblico ministero ed erano completi e non contraddittori, come affermato dalla sentenza di primo grado, alla pag. 26, e come verificato dalla stessa Corte di appello. E' infine evidente, come affermato dalla sentenza impugnata, che l'asserita violazione DEl'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., ripetuta dal ricorrente in questo motivo di ricorso perché il giudice avrebbe deciso utilizzando atti non contenuti nel fascicolo processuale, ma da lui acquisiti dopo l'udienza di discussione, è insussistente, essendo detta norma relativa al materiale probatorio che il giudice può utilizzare per la decisione, materiale a cui è estraneo quello necessario per verificare la regolarità formale DEl'acquisizione DEle prove stesse. La deduzione DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni effettuate sulla base dei decreto n. 28, con cui è stata prorogata l'intercettazione disposta con il decreto autorizzativo n. 1107/2017, per la tardività DEla sua emissione, è manifestamente infondata: oltre a non rispettare l'onere di allegazione, il ricorrente ripete la doglianza esposta alla Corte di appello, in particolare quanto alla mancata emissione DE decreto attuativo, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che risponde dettagliatamente sul punto, affermando che, secondo la costante giurisprudenza, il decreto di proroga tardivo assume il valore di una nuova autorizzazione, e in questo caso esso era completo perché, richiamando esplicitamente le modalità esecutive disposte nel provvedimento originale, conteneva in sé anche il necessario decreto attuativo. Questo primo motivo di ricorso è, infine, inammissibile nella parte in cui censura la valutazione DEle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, richiamandone alcune parti per evidenziarne le asserite incongruenze o falsità. La sentenza impugnata ha valutato in modo approfondito e non manifestamente illogico, dalla pag. 29, tali doglianze, ed il ricorso ne ripropone alcune senza confrontarsi con tale decisione, e sollecitando a questa Corte una diversa valutazione DEla credibilità e rilevanza di tali dichiarazioni. Devono, perciò, ribadirsi i principi esposti nei precedenti paragrafi 2, in merito ai motivi di ricorso proponibili davanti al giudice di legittimità, e 3.2, in merito ai criteri di valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 6.2. Il secondo motivo DE ricorso proposto da OM NZ deve essere dichiarato inammissibile, perché interamente versato in fatto. Il ricorrente censura la valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito al ruolo apicale a lui attribuito sul mandamento di Boccadifalco/SS di RI, ma la motivazione DEla sentenza impugnata, anche sul punto , è ampia, non contraddittoria e non manifestamente illogica, e si sottrae, perciò, al controllo di legittimità. La sentenza, inoltre, ritiene provato il ruolo apicale DE ricorrente non solo dalle dichiarazioni dei predetti collaboratori, ma anche da 64 numerose intercettazioni, esaminate dalla pag. 44, dalle quali emerge la sua posizione sovraordinata rispetto agli altri membri DEla famiglia mafiosa, il riconoscimento DEla sua autorevolezza da parte dei terzi, e l'invito rivoltogli di partecipare alla riunione DE 29/05/2018 finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa nostra, partecipazione riservata ai capi mandamento o ai loro reggenti. Il ricorso non si confronta con questa parte DEla motivazione, ed anche per tale ragione questo motivo deve essere dichiarato inammissibile. 6.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non sussiste alcuna violazione di legge processuale né lesione dei diritti DEla difesa in relazione alla contestazione DEl'aggravante DEla natura armata DEl'associazione mafiosa di appartenenza. Tale aggravante è contestata in una forma sufficientemente chiara e precisa, idonea a consentire un'adeguata difesa, perché non solo vi è la citazione esplicita DEla norma, l'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., ma la contestazione DEl'aggravante è espressamente riportata nella parte finale DE testo, con la precisazione DE trattarsi di una «associazione armata». Anche il dedotto vizio di motivazione è insussistente: la sentenza impugnata non ha preso in esame l'eccezione di un difetto di contestazione, ma deve essere ribadito il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento DEla doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 DE 20/06/2019, Rv. 276745; vedi anche Sez. 3, n. 21029 DE 03/02/2015, Rv. 263980). 6.4. Il quarto motivo DE ricorso di OM NZ deve essere rigettato in quanto infondato. Il ricorrente deduce l'insussistenza, nel merito, DEle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen., ma la motivazione DEla sentenza impugnata è, sul punto, esauriente, logica, fondata sugli elementi probatori acquisiti e conforme ai principi DEla giurisprudenza di legittimità, per le ragioni già esposte ai superiori paragrafi 4.1 e 4.2., ai quali si rimanda per la valutazione DEl'infondatezza di questo motivo di ricorso. 6.5. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, relativi all'asserita insussistenza dei reati di estorsione contestati ai capi 4) e 5), sono infondati e devono essere rigettati. Le due vicende sono ricostruite in modo dettagliato nella sentenza di primo grado, alle pagine da 224 e da 235, attraver so le intercettazioni che, come 65 valutato nel superiore paragrafo 6.1., sono pienamente utilizzabili, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente. In entrambe le vicende, OM NZ interviene per chiarire i termini DEl'estorsione, che è già in atto ad opera di altri soggetti: nel primo episodio egli sollecita gli estorti, che sono suoi parenti, a versare quanto richiesto dall'estorsore, che si è rivolto a lui per lamentarsi DE tentativo degli estorti di versare una somma inferiore;
nel secondo episodio egli interviene a concordare con gli estorsori l'importo DEl'estorsione, affinché esso tenga conto anche degli interessi DEla famiglia di SS di RI. Le due sentenze di merito hanno valutato tali condotte DE ricorrente come una forma di concorso nell'estorsione perpetrata da altri, e tale valutazione è logica e conforme agli elementi probatori acquisiti. Il ricorrente, infatti, da un lato rafforza il proposito criminoso degli estorsori, sostenendo un loro "diritto" a commettere il reato, e dall'altro ne facilita l'azione perché induce gli estorti a continuare a sottostare alla pretesa criminale. Il suo intervento, pertanto, concorre nella commissione di entrambi i reati, perché è diretto a rafforzare la singola azione criminosa in atto, che stava rischiando di cessare, ed inoltre rafforza il dominio mafioso sul territorio, perché ribadisce il sistema di suddivisione DE potere DEle singole famiglie, distinto per mandamenti, e ribadisce il potere di ogni singola articolazione sul territorio di competenza. Egli, peraltro, ricava da tale intervento anche un vantaggio personale, sia perché il riconoscimento e mantenimento DE potere DEle singole famiglie sui propri mandamenti è funzionale anche all'attività criminale svolta dalla sua famiglia, sia perché egli rafforza il vincolo con le altre famiglie mafiose, a cui appartengono gli estorsori, e dimostra sia a queste ultime, sia agli estorti, la propria autorevolezza, facendo apparire il suo intervento necessario, e idoneo ad eliminare difficoltà o liti che potrebbero sfociare in atti di violenza. Il concorso DE ricorrente nei due reati, pertanto, è provato ed è stato correttamente ritenuto sussistente: il concorso nel reato di estorsione, infatti, può consistere anche in una condotta agevolatrice DEla sua consumazione, come nel caso DEl'intermediario che agisca non nell'interesse esclusivo DEla vittima e per ragioni di solidarietà, ma eserciti su questa una forma di pressione, anche solo morale, così contribuendo alla sua coartazione psicologica (si veda Sez. 2, n. 6824 DE 18/01/2017, Rv. 269117). 6.6. I motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla insussistenza dei reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente, stante il loro contenuto analogo. Essi sono infondati e devono essere respinti perché, anche in relazione ad essi, la motivazione DEle due sentenze di merito è esaustiva, logica, e fondata sugli elementi probatori raccolti, di cui fanno parte le numerose intercettazioni perché pienamente utilizzabili, come già valutato. Tali 66 intercettazioni provano ampiamente l'intestazione fittizia a terzi DEle varie attività indicate nelle imputazioni, e la finalità di sottrarre i beni a possibili provvedimenti ablatori, che il ricorrente sapeva di poter subire, essendo già sottoposto alla misura di prevenzione DEla sorveglianza speciale, come risulta dalla imputazione di cui al capo 24). In relazione al reato di cui al capo 10), il ricorrente non si confronta adeguatamente con le due sentenze di merito, in quanto sostiene la propria estraneità all'attività DEla Sicily in Food SR affermando essere irrilevante la sua asserita proprietà DEl'immobile in cui la società opera, proprietà peraltro negata, ed essere mancante la prova di un suo conferimento di denaro per l'acquisto DEle quote intestate al genero TO, mentre i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che egli sia il reale titolare di dette quote non solo dalla proprietà DEl'immobile, valutata come un mero indizio, anche se pregnante, ma soprattutto dalle intercettazioni, dalle quali emerge con evidenza il suo interessamento non alla concreta gestione DEl'attività, ma piuttosto al controllo DE suo corretto e utile funzionamento, pretendendo dal genero un resoconto preciso DEle movimentazioni di denaro, DEle forniture effettuate, dei clienti restii ad approvvigionarsi da essa. L'investimento diretto da parte DE ricorrente per l'acquisto DEle quote, poi, può essere ritenuto dimostrato anche attraverso la prova logica o indiziaria, come ribadito dalla sentenza di secondo grado richiamando i principi dettati da questa Corte (Sez. 6, n. 26931 DE 29/05/2018, Rv. 273419): la deduzione DEla sussistenza di tale prova dal forte interessamento DE ricorrente in merito all'andamento DEla società, e dal suo ruolo dominante sul genero, formale intestatario DEle quote, appare logica, in quanto il rapporto tra i due sarebbe necessariamente diverso se egli fosse un socio alla pari DElo TO, e questi apparirebbe personalmente interessato al buon andamento DEla società, mentre risulta preoccupato solo per la necessità di assicurare tale buon andamento al suocero. Anche in relazione al reato di cui al capo 12) il ricorso non si confronta adeguatamente con le motivazioni di entrambe le sentenze, che deducono la titolarità DEla SRì)Bet & Games dalle intercettazioni, dalle quali emerge con evidenza il ruolo DE ricorrente quanto meno come socio occulto, sempre attraverso l'interposizione DE genero, come questi riferisce a sua moglie nella conversazione DE 05/11/2018, citata alle pagine 71-72 DEla sentenza di secondo grado. Le intercettazioni evidenziano il diretto e continuo interessamento DE ricorrente all'apertura DEl'attività, per la quale egli diverrebbe socio unitamente al IT e al La SA, in particolare calcolando l'entità DEl'investimento, per il quale afferma essere necessari 250.000-300.000 euro, e soprattutto preoccupandosi di far chiedere, per effettuare l'operazione, 67 l'autorizzazione DE reggente DE mandamento di Cruillas, nel cui territorio è posto l'immobile da utilizzare, come sottolineato alla pag. 71 DEla sentenza di secondo grado. In relazione al reato di cui al capo 18), analogamente, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione di entrambe le sentenze, fondata sulle intercettazioni di cui è infondatamente ribadita la inutilizzabilità. Anche in questo caso, infatti, le intercettazioni dimostrano che il ricorrente era direttamente coinvolto nell'installazione DEl'attività, interessandosi dei costi e dei pagamenti necessari, ai quali egli stesso provvedeva, effettuando così un investimento sufficiente per dimostrare la sua titolarità, insieme ad AN MA e AN RA, atteso anche che da tale investimento egli, dopo la chiusura DEl'attività, pretendeva di rientrare, come motivato alla pag. 78 DEla sentenza di secondo grado. L'affermazione DE ricorrente, secondo cui le conversazioni intercettate non si riferirebbero all'attività contestata nell'imputazione, commessa in data 11/04/2017, perché successive a tale data, e perché l'intestatario fittizio, IA, avrebbe chiesto l'autorizzazione a gestire una sala scommesse solo a settembre 2017, iniziando così un'attività diversa da quella contestata, è infondata, perché le due sentenze ricostruiscono dettagliatamente l'operazione, evidenziando che già in data 11/04/2017 l'IA aveva dichiarato alla Camera di commercio l'inizio di un'attività di internet point e posto telefonico pubblico, pur continuando a lavorare come pizzaiolo, per poi chiedere nel settembre successivo il rilascio di un'autorizzazione ai sensi DEl'art. 88 TULPS. Le intercettazioni sono relative, pertanto, ai lavori per la predisposizione DEl'agenzia di scommesse, ma correttamente il reato è stato contestato come commesso 1'11/04/2017, costituendo tale primo atto già una intestazione fittizia DEl'attività, palesemente finalizzato alla successiva apertura DEla diversa attività. Il ricorrente contesta anche la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., in relazione a tutti e tre i reati, ma non si confronta con le sentenze di merito, che motivano tale sussistenza in modo approfondito e logico, soprattutto dalla pagina 265 e poi alla pag. 272 DEla sentenza di primo grado. In particolare, la loro motivazione è logica nella parte in cui deduce l'essere l'apertura DEle varie attività, intestate fittiziamente a terzi, funzionale non agli interessi DE singolo ma a quelli DEl'associazione, dal fatto che ad esse partecipano, solitamente in forma occulta, numerosi membri DEl'associazione stessa, dal fatto che gli investimenti sono di entità tale da provenire necessariamente dai denari appartenenti all'associazione, stante anche la impossidenza dei singoli sodali, dal fatto di essere le attività consistenti per lo più in agenzie di scommesse, attività per la quale la famiglia di SS di RI 68 opera o intende operare, nel suo territorio, in forma monopolistica, rafforzando anche attraverso tali attività imprenditoriali il proprio controllo sul territorio. In merito al reato di cui al capo 10), analogamente la sussistenza DEl'aggravante è stata dedotta dalle modalità di gestione DEla Sicily in Food SRs che, senza giungere all'impiego DE metodo mafioso, impone però ai clienti di rispettare l'esclusività nei rifornimenti, utilizzando così l'attività per ribadire e consolidare il controllo sul territorio, a vantaggio DEl'associazione. In relazione al capo 12), poi, la sentenza di secondo grado evidenzia, alle pagine 74 e 75, due circostanze che, logicamente, vengono valutate come estremamente significative DEl'essere l'attività DEla SRs Bet & Games svolta in favore DEla famiglia mafiosa e non DE solo ricorrente: il fatto che egli informi DEl'operazione il capo mandamento EM, che se ne dimostra molto soddisfatto, e il fatto che chieda al reggente DE mandamento di Cruillas l'autorizzazione per l'apertura DEl'agenzia nel territorio sotto il suo controllo, affermando però, falsamente, che ad essa è interessata una compagnia DE Nord. La soddisfazione mostrata dal capo mandamento EM dimostra che egli era consapevole DE fatto che l'attività era diretta ad agevolare l'associazione, in quel momento da lui diretta;
il tacere al Nicoletti, reggente DE mandamento di Cruillas, che all'attività era direttamente interessato il ricorrente era finalizzato ad evitare che egli sospettasse una volontà espansiva DEla famiglia di SS di RI, alla quale avrebbe naturalmente associato l'intervento di OM NZ. Anche con riferimento alla sussistenza DEl'aggravante contestata, pertanto, i predetti motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. 6.7. Il decimo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza DE DEitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Il ricorso ripete il motivo di appello, già respinto dalla sentenza impugnata, alla pag. 80, con una motivazione adeguata, senza confrontarsi con essa. Oltre a non rispettare l'onere di allegazione, non risultando allegato il decreto applicativo DEla misura di prevenzione, asseritamente privo DEla prescrizione di non associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati, il ricorso afferma erroneamente che tale prescrizione non può essere ritenuta applicata perché non era prevista dalla normativa vigente all'epoca DEla sua emissione, il 29 febbraio 1984. Tale affermazione è palesemente errata, in quanto la legge n. 1423/1956 ha sempre previsto come obbligatoria tale prescrizione, e sicuramente la prevedeva alla data di emissione DE provvedimento violato, dal momento che il suo art. 5 stabiliva che, in ogni caso, il provvedimento applicativo DEla misura doveva contenere il divieto di "associarsi abitualmente a persone che hanno 69 subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", divieto ribadito dall'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, vigente all'epoca di esecuzione DEla misura stessa. Correttamente, pertanto, le due sentenze di merito hanno ritenuto sussistente, ed applicata al ricorrente, detta prescrizione, conformandosi al principio di questa Corte secondo cui «In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie DEle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa DE precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, DE decreto citato, sicché anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 32575 DE 21/04/2023, Rv. 285051) 7. Deve essere dichiarata l'infondatezza di tutti i motivi DE ricorso proposto da NN EM, che deve perciò essere rigettato. 7.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono al limite DEla inammissibilità, per la loro carenza di specificità. Deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione DEla correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni DE provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 DE 03/07/2007, Rv. 236945) e «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza DEla sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù DEle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 DE 29/04/2021, Rv. 281521). Il ricorrente, oltre ad esporre solo motivi in fatto e diretti a richiedere al giudice di legittimità una diversa valutazione DEle prove, non consentita così come ribadito nel superiore paragrafo 2, ripete i motivi già contenuti nell'atto di appello, come riportati nella sentenza impugnata, motivi che quest'ultima ha affrontato singolarmente e a cui ha risposto con motivazione esaustiva e logica. La sentenza impugnata, in particolare, evidenzia la rilevanza DEle intercettazioni, se esaminate e valutate non in modo parcellizzato, ma nella loro concatenazione, così come emergente dalla sentenza di primo grado, che le riporta in modo dettagliato: da queste risulta provato il ruolo preminente DE ricorrente, in seno alla famiglia di SS di RI, riconosciuto dal reggente OM NZ già prima DEla sua scarcerazione, dimostrato dal rapporto che si instaura tra i due, di palese superiorità DE EM come risulta 70 dall'intercettazione DE 19/04/2018, in cui egli impone a OM NZ di risolvere la questione di tale Guddo, e di risolverla in modo opposto a quello da lui prospettato, ruolo infine riconosciuto dagli altri capi mandamento, che invitano EM a partecipare alla riunione DE 29/05/2018, finalizzata alla ricostituzione DEla commissione provinciale di Cosa nostra e riservata, come già sottolineato, ai capi e ai reggenti dei mandamenti. La sentenza impugnata riporta stralci di numerose intercettazioni, valutate dalla pag. 82, dalle quali emerge il coinvolgimento di questo ricorrente nelle vicende interne DEl'associazione e nei suoi rapporti con le associazioni dei territori vicini, sui quali viene informato da OM NZ così come risulta dalla conversazione DEl'11/05/2018, e si interessa direttamente DE controllo DEle attività imprenditoriali che operano o intendono impiantarsi nel territorio controllato dalla famiglia di SS di RI, o addirittura in altri territori, come emerge dalle conversazioni tra terzi DE 21/08/2018 e DE 10/12/2018: la conseguente valutazione che esse dimostrino non solo la immediata ripresa DEla partecipazione DE EM all'associazione stessa, ma anche il suo ruolo apicale, è logica e conforme al contenuto di tali intercettazioni, che appaiono chiare e non corrispondenti alla interpretazione alternativa fornita dal ricorrente per alcune di esse. Anche le doglianze in merito alla valutazione DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ripetono i motivi di appello, ribadendone la inattendibilità intrinseca ed estrinseca, per la mancanza di riscontri. Il giudice di legittimità, come ricordato al superiore paragrafo 3.2., è tenuto solo a verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata valutata la credibilità e la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, senza poter sostituire una valutazione alternativa a quella proposta dai giudici di merito, se non affetta dai vizi DEla manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà. Nel presente caso, la sentenza impugnata valuta approfonditamente tali dichiarazioni, in particolare, dalla pag. 96, quelle DE collaborante TI in merito alla partecipazione DE EM alla riunione svoltasi il 29/05/2018, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni DE collaboratore ON e da alcune intercettazioni a carico di OM NZ. La partecipazione DE ricorrente alla predetta riunione, pertanto, è logicamente ritenuta dimostrativa DE ruolo apicale da lui nuovamente assunto all'interno DEl'articolazione di SS di RI, ruolo emergente, come detto, anche da molte intercettazioni, la cui interpretazione, nuovamente e approfonditamente motivata dalla pag. 104, alla luce DEle ulteriori deduzioni DEla difesa in merito alla loro idoneità a dimostrare il ruolo apicale ricoperto dal EM, non presenta il vizio di illogicità dedotto nel secondo motivo di ricorso. 71 Non sussistono, pertanto, i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione, dedotti in questi due motivi di ricorso, che devono perciò essere rigettati perché infondati. 7.2. Il terzo e il quarto motivi di ricorso sono infondati. La sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., contestate al ricorrente al capo 1), è stata ritenuta provata, dalle due sentenze di merito, mediante le argomentazioni già esaminate nei superiori paragrafi 4.1 e 4.2. e ivi ritenute logiche e non contraddittorie. Ad esse si rimanda, perciò, per la valutazione DEl'infondatezza di questi due motivi di ricorso. Nei confronti di questo ricorrente, in particolare, deve evidenziarsi che egli era a conoscenza DEla natura armata DEl'associazione di appartenenza, in quanto articolazione di Cosa nostra, essendo stato già condannato per il DEitto associativo aggravato dalla natura armata DEl'associazione, e che il suo diretto intervento nel controllo DEle attività imprenditoriali svolte dall'associazione mediante il reimpiego dei proventi DEittuosi, e quindi la sua partecipazione a tale reimpiego, è dimostrato non solo dalle conversazioni citate nella sentenza impugnata, circa le decisioni assunte per consentire o meno lo svolgimento di specifiche attività, ma dal suo coinvolgimento, da parte di OM NZ, nell'iniziativa DEl'apertura di un'agenzia di scommesse tramite la SRs Bet & Games, riferito nel superiore paragrafo 6.6., in relazione all'ottavo motivo di ricorso di OM NZ. Anche questi due motivi di ricorso, pertanto, devono essere rigettati. 8. I motivi DE ricorso proposto da SA PR sono infondati, e devono essere rigettati. 8.1. Nel primo motivo anche questo ricorrente, inizialmente, deduce la inutilizzabilità DEle intercettazioni svolte sulla base dei decreti autorizzativi n. 1107/2017 e n. 1216/2017, perché i verbali previsti dall'art. 268 cod. proc. pen. non sono stati inseriti nel TIAP, e di quelle svolte in seguito al decreto n. 28 che ha prorogato la durata DEle operazioni autorizzate con il decreto n. 1107/2017, per la sua tardività. Le ragioni di tali doglianze sono speculari a quelle prospettate nel primo motivo DE ricorso presentato da OM NZ, per cui si rimanda alla valutazione contenuta nel superiore paragrafo 6.1., con cui dette doglianze sono state rigettate. La seconda parte DE motivo di ricorso afferma, invece, la inidoneità di tali intercettazioni, anche qualora ritenute utilizzabili, per provare la responsabilità DE ricorrente, ma anche questa doglianza è infondata, e al limite DEla inammissibilità. Il ricorrente, infatti, esamina le singole intercettazioni in modo parcellizzato, sostenendo l'illogicità DEl'interpretazione che ne viene data dalla 72 sentenza impugnata: egli, quindi, di fatto ne chiede a questa Corte una diversa interpretazione senza evidenziare, in concreto, la manifesta illogicità di quella riportata nella sentenza impugnata ed omettendo di confrontarsi con essa, che valuta le conversazioni non in modo parcellizzato, ma specificando, dalla pag. 119, la necessità che esse vengano lette unitamente alle altre risultanze probatorie, e in particolare alle altre conversazioni in cui terzi soggetti fanno espliciti riferimento al PR e al suo ruolo nell'articolazione di SS di RI. Il ricorso, invece, contesta l'interpretazione DEle singole intercettazioni, leggendole separatamente e riproponendo le medesime doglianze già affrontate dalla sentenza di secondo grado. Questa ha respinto tali doglianze con motivazione logica e completa, dalla pag. 119 alla pag. 132, sottolineando in particolare come da tutte le conversazioni emerga il rapporto subordinato DE ricorrente verso OM NZ, la sua messa a disposizione per eseguirne gli ordini, e il suo coinvolgimento nelle vicende relative alla gestione DEle agenzie di scommesse e DEle macchinette da gioco installate in locali di terzi, riscuotendone i profitti e partecipando ad essi. Deve ribadirsi, pertanto, l'inammissibilità di tali doglianze, stanti i limiti DE controllo di legittimità sulle questioni di merito, quale è l'interpretazione e la valutazione DEle intercettazioni quando, come in questo caso, essa non è manifestamente illogica, come ricordato al superiore paragrafo 3.1. Anche le doglianze in merito alla rilevanza degli incontri con altri soggetti mafiosi e DEle pur poche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, infine, ripetono le questioni sollevate con l'atto di appello, e respinte dalla pag. 132 con motivazione logica e non contraddittoria, ritenendole peraltro DEle conferme alle prove già raccolte attraverso le intercettazioni;
anche tali doglianze sono, pertanto, infondate, e devono essere rigettate. 8.2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso il PR contesta la ritenuta sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen. Tali motivi sono analoghi a quelli proposti nel terzo e nel quarto motivo DE ricorso di OM NZ, per cui si ritiene sufficiente rinviare alla valutazione di infondatezza già esposta ai paragrafi 6.3 e 6.4. Deve anche sottolinearsi che, dall'esame DEle intercettazioni relative a questo ricorrente, svolto dalla sentenza impugnata, emergono conversazioni che lo coinvolgono direttamente in operazioni commerciali, o quanto meno dimostrano che egli ne è a conoscenza, circostanza che dimostra ulteriormente la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 73 9. I motivi DE ricorso proposto da TO Di AG sono infondati, e devono essere rigettati. Egli, nei suoi due motivi di ricorso, deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel quarto motivo DE ricorso proposto da OM NZ. Appare sufficiente, perciò, rinviare alla valutazione di infondatezza già espressa in merito a tale ricorso e nel superiore paragrafo 4. Anche per questo ricorrente, peraltro, le intercettazioni esaminate nella sentenza impugnata dimostrano il suo diretto coinvolgimento in operazioni commerciali, in particolare la gestione DEla Sicily in Food SRs., e quindi la sua conoscenza DEle modalità di reinvestimento DE denaro DEl'associazione in attività imprenditoriali, circostanza che conferma, nei suoi confronti, la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. 10. I motivi DE ricorso proposto da AN RA sono infondati, e devono essere rigettati. 10.1. Anche questo ricorrente, nel primo e nel secondo motivo DE suo ricorso, deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle di altri ricorrenti, per cui si ritiene sufficiente rinviare alla valutazione di infondatezza di tali doglianze, già espressa nel superiore paragrafo 4. In relazione a questo ricorrente, peraltro, deve sottolinearsi che la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 6, cod. pen., è confermata dal suo diretto e stabile coinvolgimento nella gestione DE settore DEle scommesse, svolta almeno in parte anche con modalità legittime e costituente, pertanto, l'attività di reinvestimento sanzionata dalla norma, e che la sentenza di primo grado ha accertato e motivato, dalla pagina 384, la sua situazione di impossidenza, logicamente deducendo, da ciò, che le somme reinvestite anche da costui provengono dall'attività illecita svolta dall'associazione. 10.2. Nel terzo motivo di ricorso questo ricorrente chiede l'annullamento DEla sentenza di appello in merito alla confisca disposta sull'immobile sito in RRtta località Piano DEl'Occhio, per la sua erroneità circa il titolo DE provvedimento ablativo e circa la provenienza lecita DEle risorse economiche per l'acquisto DE bene, avvenuto in epoca molto antecedente alla contestata partecipazione all'associazione mafiosa. Il motivo è infondato, e deve essere rigettato. In primo luogo non sussiste la lamentata carenza motivazionale perché, come già sottolineato nel precedente paragrafo 2, la sentenza di appello è stata strutturata nella forma DEla "doppia conforme", per cui la sua motivazione si 74 fonda con quella DEla sentenza di primo grado, nella quale è indicato in modo chiaro, alla pag. 383, che il provvedimento ablativo è disposto ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen., in relazione all'art. 512-bis cod. pen., e quindi richiede, per la sua adozione, l'accertamento di una sproporzione DE valore DE bene rispetto al reddito dichiarato, e l'incapacità DEl'imputato di dimostrarne la legittima provenienza. In secondo luogo, la citate condizioni, DEla sproporzione reddituale e DEla mancata prova di una provenienza legittima DE bene, sono state accertate dal giudice di primo grado, e motivate dalla pag. 386, e ribadite dalla sentenza di secondo grado alla luce DEle doglianze esposte nell'atto di appello. La totale impossidenza DE RA e DE suo nucleo familiare è stata accertata dalla polizia giudiziaria, e non smentita dal ricorrente, in particolare negli anni 2017 e 2018 in cui egli ha iniziato una rilevante attività di ristrutturazione DEl'immobile acquistato nel 2007, in condizioni di rudere. L'affermazione DE ricorrente, di avere eseguito una ristrutturazione modesta e di averla, comunque, terminata nel 2015 o 2016, prima di commettere, secondo l'imputazione, il DEitto di partecipazione all'associazione mafiosa, è stata ritenuta smentita, in entrambe le sentenze di merito, con motivazioni logiche ed esaustive, dalle intercettazioni dalle quali risulta che, nel corso DEl'anno 2018, egli si faceva recapitare, presso l'immobile in questione, rilevanti quantità di materiale da costruzione, curava il rifacimento DE tetto, si informava sulla possibilità di realizzare una piscina, realizzava un nuovo impianto elettrico, addirittura concordava la realizzazione DE giardino, con un prato e DEle piante interrate. La sentenza di primo grado dà atto, anche, DEla mutata consistenza DEl'immobile che, secondo le foto estrapolate dal sito internet "google maps", è stato dotato anche di una piscina. La sentenza di primo grado ha altresì escluso che le risorse impiegate per l'acquisto DEl'immobile, nel 2007, possano provenire da un mutuo concesso in quell'anno a lui stesso e a sua madre, avendo la guardia di finanza accertato che esso aveva una diversa finalità, o che possano provenire dalle altre entrate lecite dimostrate, perché esse sono molto inferiori al valore DEl'immobile e al costo DEla sua ristrutturazione, nonché risalgono ad epoche molto anteriori a quest'ultima. La sentenza di secondo grado ha ribadito queste valutazioni, evidenziando in particolare che il mutuo per C 82.000 ottenuto nel 2007 era finalizzato, secondo gli atti DEl'Ufficio DE Registro, al recupero edilizio di un diverso immobile, offerto in garanzia DEla restituzione DE prestito, circostanza che, logicamente, è stata ritenuta idonea ad escludere che detta somma sia stata impiegata per l'acquisto DEl'immobile confiscato, ma soprattutto ha evidenziato che non è stata fornita alcuna prova DEla provenienza lecita DEle somme impiegate, molti anni dopo, 75 per la sua ristrutturazione. La complessiva motivazione fornita dalle due sentenze di merito è quindi esaustiva in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per applicare la confisca ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen.: è stata ritenuta provata la notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore DE bene, sussistente sia al momento DE suo acquisto sia, soprattutto, al momento DEla sua ristrutturazione, e non è stata ritenuta provata la provenienza lecita né DEle somme impiegate per l'acquisto DEl'immobile, né di quelle impiegate per la sua ristrutturazione. Questa, poi, è stata legittimamente ritenuta rilevante e tale da incrementare in modo significativo il valore DE bene, vista la trasformazione operata e i lavori effettuati nel 2018, come deducibili dalle intercettazioni. Non vi è, quindi, una carenza motivazionale in merito al collegamento cronologico tra l'incremento patrimoniale e l'attività DEittuosa, perché la tesi difensiva, di una ristrutturazione terminata tra il 2015 e il 2016, o quanto meno compiuta in quell'arco temporale con riferimento ai lavori più costosi, è stata ritenuta smentita dalle intercettazioni, valutate come dimostrative di un forte incremento DE valore DEl'immobile realizzato dopo la commissione DE reato associativo. Deve peraltro ribadirsi che, per la confisca di un bene ai sensi DEl'art. 240-bis cod. pen., non è richiesto il requisito DEla sua pertinenzialità al reato per il quale il titolare viene condannato, per cui essa può essere disposta su beni acquistati anche in epoca anteriore ad esso, sia pure in un ambito di ragionevolezza temporale (si vedano Sez. 2, n. 18951 DE 14/03/2017, Rv. 269657; Sez. 1, n. 25239 DE 23/01/2024, Rv. 286594). La confisca, perciò, sarebbe legittima anche se fosse ritenuto dimostrato che la ristrutturazione è stata completata tra il 2015 e il 2016, stante la forte vicinanza temporale rispetto all'inizio DEla consumazione DE reato associativo, indicato, nell'imputazione, risalire «almeno» al gennaio 2017. Deve anche ribadirsi che, nel caso di un immobile lecitamente acquisito, ma migliorato con l'impiego di risorse di provenienza illecita ovvero non giustificata, la sproporzione tra il valore originario DE bene e quello derivante dalle migliorie legittima la sua confisca integrale (vedi Sez. 2, n. 27933 DE 15/03/2019, Rv. 276211; Sez. 6, n. 10105 DE 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 275426). La sentenza di appello motiva esplicitamente sul rilevante valore DEla ristrutturazione e DEle addizioni eseguite sull'immobile, e sul fatto che esse sono state eseguite dopo la iniziale commissione DE reato associativo, circostanza che è stata ritenuta dirimente per giustificare la confisca, al di là DEl'eventuale provenienza lecita DE denaro impiegato, nel 2007, per l'acquisto DE bene, provenienza che, peraltro, è stata ritenuta non dimostrata. Deve pertanto, conclusivamente, affermarsi l'insussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente in ordine alla confisca DEl'immobile, e ribadirsi il principio di 76 questa Corte, secondo cui «In tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità DE condannato e i redditi DE suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive» (Sez. 3, n.1555 DE 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407). 10.3. Anche il quarto motivo di ricorso DEl'imputato RA è infondato e deve essere rigettato. Egli deduce la mancanza di prova DEla sua partecipazione all'associazione mafiosa contestando l'illogicità DEla interpretazione DEle conversazioni intercettate, soprattutto tra terzi, ma esamina solo alcune DEle molte intercettazioni in base alle quali la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata la sussistenza DE reato associativo. In merito al limite DE sindacato DE giudice di legittimità sulla valutazione DEle intercettazioni da parte DE giudice di merito devono richiamarsi i principi esposti nel superiore paragrafo 3.1.: la sentenza di appello esamina le molte intercettazioni in modo esaustivo e non manifestamente illogico, e la diversa interpretazione proposta dal ricorrente solo per alcune di esse, oltre ad essere meno convincente, non è idonea a sovvertire il giudizio che la sentenza esprime dopo un esame approfondito e non parcellizzato di tutti gli elementi probatori. La sentenza, infatti, esamina dettagliatamente tutte le doglianze, solo in parte riproposte in questo motivo di ricorso, e spiega in modo logico il significato e la valenza probatoria da attribuire, ad esempio, alle intercettazioni DE 01/12/2018, a quelle inerenti l'apertura DEl'agenzia a San Lorenzo, ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con NN SI e con NZ SE, nonché alle intercettazioni sulla base DEle quali è stato ritenuto sussistente il reato contestato al capo 18), la cui decisione non è stata impugnata, alle ulteriori intercettazioni citate dalla pag. 162, e agli incontri e riunioni, valutati dalla pag. 170. La deduzione di una errata valutazione DEle prove costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si limita, di fatto, a quelle di ER CA, ma anche in questo caso la motivazione con cui la sentenza impugnata ha respinto la relativa doglianza è esaustiva e non manifestamente illogica;
la rilevanza attribuita a tali dichiarazioni, peraltro, è limitata, ed il ricorrente non effettua alcuna prova di resistenza mentre, dal contenuto DEla 77 motivazione, appare evidente che la loro esclusione non inciderebbe in modo significativo sul compendio probatorio a carico di questo ricorrente. 11. Il ricorso proposto da ES NZ è infondato, e deve essere rigettato. 11.1. Il primo motivo di ricorso è generico, ai limiti DEl'inammissibilità. Il ricorrente cita principi di diritto, in modo non sempre corretto, e da questi deduce una errata interpretazione DEle intercettazioni, senza fornire specifiche censure. Si deve pertanto ribadire che, in tema di sussistenza DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la sentenza Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, ribadendo il concetto già espresso da Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv.231670, ha stabilito che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento DEl'agente nella struttura organizzativa DEl'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche DE caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore DE sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi». La sentenza impugnata, pertanto, si è conformata a tale principio nel ritenere provata la partecipazione di questo ricorrente al sodalizio criminoso per la sua originaria affiliazione, riferita dai collaboratori ON e OL (al quale è imputabile l'errata attribuzione DE soprannome "trattore", mentre egli sarebbe soprannominato "trottatore"), e per avere fornito un contributo al mantenimento e rafforzamento DEla stessa, anche se non gli sono contestati reati-fine, deducendo tale contributo dalle intercettazioni, dalle quali emerge sia il ruolo attribuitogli dagli altri sodali, i quali si rivolgono a lui per consigli, lo informano DEle varie problematiche e di alcune iniziative, anche di natura estorsiva, e parlano di denaro di presumibile provenienza illecita che deve essergli consegnato, sia il ruolo attribuitogli dai mafiosi appartenenti ad altre articolazioni, che lo riconoscono quale appartenente alla famiglia di SS di RI. In merito alla interpretazione DEle conversazioni intercettate, peraltro, deve ribadirsi, come già motivato nel superiore paragrafo 3.1., che esse possono costituire prova piena, non necessitante di riscontri, anche se ad esse non partecipa l'imputato, come affermato, tra le molte, da Sez. U, n. 22471 DE 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, da Sez. 3, n. 10683 DE 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150, da Sez. 6, n. 5224 DE 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611. Il controllo DE giudice di legittimità sulla interpretazione e valutazione DEle intercettazioni, poi, è limitato alla congruità e non manifesta illogicità DEla motivazione, come ribadito dalla sentenza Sez. 3, n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337 citata in detto paragrafo. 78 11.2. Il secondo e il terzo motivo DE ricorso sono analoghi a quelli proposti dal ricorrente RA nei primi due motivi DE suo ricorso, deducendo l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen. E' sufficiente, perciò, rinviare alla valutazione di infondatezza di tali doglianze, come già esposta nel superiore paragrafo 4. 12. Il ricorso proposto da SE Lo AS è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 12.1. Il primo motivo di ricorso, che ripete l'eccezione processuale già proposta davanti ai giudici di merito, è infondato. Il ricorso è corretto nel dedurre l'erroneità DEla motivazione con cui la sua eccezione è stata respinta, perché l'omesso espletamento DEl'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato dopo la notifica DEl'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. costituisce una nullità, anche se il pubblico ministero, non avendo avuto notizia di tale richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica DEl'avviso stesso, ha nel frattempo formulato la richiesta di rinvio a giudizio. L'unico onere che la norma di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. impone all'indagato è quello di formulare la richiesta di essere interrogato entro venti giorni dalla notifica DEl'avviso di conclusione DEle indagini preliminari, e, in tal caso, il pubblico ministero «deve procedervi», senza eccezioni o deroghe. Questa Corte ha più volte stabilito che la richiesta può essere trasmessa al pubblico ministero anche con lettera raccomandata (vedi Sez. 2, n. 41961 DE 02/10/2024, Rv. 287166; Sez. 6, n. 50087 DE 18/09/2018, Rv. 274506), sia pure con le necessarie cautele atte a dimostrarne la provenienza dall'indagato, e deve pertanto ritenersi, analogamente a quanto disposto per altre richieste legittimamente inviate dall'imputato agli uffici giudiziari con tale modalità, e nel rispetto DE principio di fornire una interpretazione favorevole all'indagato e all'esercizio dei suoi diritti difensivi, che la sua tempestività deve essere valutata con riguardo alla sua data di spedizione, e non a quella di ricezione da parte DEl'ufficio. Ne consegue che l'omesso espletamento DEl'interrogatorio, richiesto con tale modalità, configura una nullità, avendo questa Corte sostenuto addirittura che anche il mancato espletamento DEl'interrogatorio richiesto dopo il decorso DE termine di venti giorni, purché prima DEl'emissione DEla richiesta di rinvio a giudizio, configura una nullità per lesione DE diritto di difesa (Sez. 2, n. 22364 DE 24/03/2023, Rv. 284719). La giurisprudenza di legittimità ha però costantemente sostenuto che «L'omesso espletamento DEl'interrogatorio a seguito DEl'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito DEla 79 scelta DE giudizio abbreviato, in quanto la richiesta DE rito speciale opera un effetto sanante DEla nullità ai sensi DEl'art. 183 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39474 DE 03/07/2014, Rv. 260786; Sez. 6, n. 541 DE 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 265754). Nel presente caso, pertanto, la nullità verificatasi per il mancato espletamento DEl'interrogatorio tempestivamente richiesto è stata sanata dall'ammissione DE ricorrente al rito abbreviato. La sua eccezione, pertanto, è stata disattesa con una decisione giusta, anche se fondata su un presupposto errato, e il motivo di ricorso deve essere rigettato perché detta eccezione non sarebbe, in alcun caso, accoglibile. 12.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché versato interamente in fatto e diretto a chiedere a questa Corte una diversa interpretazione DEle prove mentre, come già motivato nel precedente paragrafo 2, il controllo DE giudice di legittimità si svolge sull'atto impugnato, ed è limitato a verificare eventuali violazioni di legge e il rispetto dei requisiti motivazionali indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la rilevanza di singole intercettazioni, di cui ripropone la lettura parcellizzata già valutata come erronea dalla sentenza di secondo grado, ma sul punto deve ribadirsi che l'interpretazione e la valutazione DE contenuto DEle conversazioni è compito DE giudice di merito, e può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti DEla manifesta illogicità ed irragionevolezza DEla motivazione, come ribadito al paragrafo 3.1. L'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata non appare irragionevole né manifestamente illogica, emergendo dalle intercettazioni la intraneità DE Lo AS rispetto all'associazione, l'abitualità DE rapporto con OM NZ, il coinvolgimento per conto DEla cosca in operazioni commerciali di cui egli si dimostra pienamente a conoscenza, il rapporto con TI MI, essendo logica l'osservazione, contenuta nella sentenza di appello, che nella conversazione DE 06/02/2019 il ricorrente, quando parla di un altro soggetto, lo identifica non solo con il nome "TI" ma anche con il cognome "CO", evidentemente per distinguerlo da TI MI, DE quale parla nella medesima occasione. Anche in ordine all'utilizzabilità e attendibilità DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ON, il ricorso ripete la propria, diversa valutazione DEle stesse, senza indicare specifiche ragioni di manifesta illogicità DEla motivazione DEla sentenza, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. La conclusione DEla sentenza impugnata, secondo cui le prove dimostrano la partecipazione DE ricorrente all'associazione di SS di RI, intesa come messa a disposizione e prestazione di un contributo per il suo mantenimento e rafforzamento, secondo il principio stabilito dalle sentenze Sez. U, n. 36958 DE 80 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, e Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv.231670, è perciò completa, approfondita e non manifestamente illogica. 12.3. Nel terzo motivo di ricorso anche il Lo AS deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle di altri ricorrenti, per cui si ritiene sufficiente rinviare alla valutazione di infondatezza di tali doglianze, già espressa nel superiore paragrafo 4. In relazione a questo ricorrente, peraltro, deve sottolinearsi che la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., è confermata dal suo coinvolgimento nell'apertura, da parte DEla cosca, di attività commerciali nel settore DEla ristorazione, anche nei casi in cui la proposta di coinvolgerlo non è stata accolta, in quanto ciò dimostra la sua consapevolezza DEl'attività di reinvestimento in attività lecite dei proventi dei DEitti, essendo la provenienza illecita dei denari investiti logicamente dimostrata, come già valutato nel paragrafo 3.2., dalla situazione di impossidenza di tutti gli imputati e dei loro familiari e dall'entità economica di molti di tali reinvestimenti. 13. Il ricorso proposto da AN MA è, nel suo complesso, infondato, e deve essere rigettato. 13.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto ripete le eccezioni circa la non tempestiva decisione DE giudice DEl'udienza preliminare sulla prospettata inutilizzabilità di alcuni atti di indagine, e circa la tardività DEle indagini compiute dopo il 2015, che sono manifestamente infondate, in quanto fondate su affermazioni contrarie ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. Tali eccezioni sono state respinte dal giudice di primo grado, alle pagine da 20 a 22 e da 26 a 27, con motivazione corretta e approfondita, ribadita alle pagine da 232 a 235 DEla sentenza di appello. Questa Corte ha più volte affermato che «In sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione DE merito, le questioni riguardanti l'utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato nella piena conoscenza DEle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali. (Fattispecie relativa alla eccepita inutilizzabilità DEle intercettazioni tardivamente depositate)» (Sez. 1, n. 27902 DE 08/04/2022, Rv. 283352; Sez. 3, n. 40209 DE 13/05/2014, Rv. 260423). Pertanto il giudice DEl'udienza preliminare, omettendo di valutare la fondatezza DEle deduzioni di inutilizzabilità DEle indagini prima di procedere alla discussione, si è conformato all'interpretazione 81 DEle norme che prende atto DEl'assenza di una disposizione in tal senso, prevista dal legislatore. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui sostiene la nullità di entrambe le sentenze di merito perché fondate su prove acquisite a seguito di indagini svolte dopo la scadenza DE termine: già la sentenza Sez. U, n.16 DE 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 ha stabilito il principio DEla non rilevabilità, nel giudizio abbreviato, DEla inutilizzabilità fisiologica DEle prove assunte secundum legem, ed è costante la valutazione DEla nullità solo fisiologica DEle prove assunte oltre il termine di legge: «La scelta DE giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine DEle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità DEle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 DE 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196). Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza di secondo grado che, confermando la motivazione DE giudice di primo grado, ha ritenuto insussistente la dedotta tardività DEle indagini, risultando evidente che l'atto allegato, emesso dal pubblico ministero, che recita "dispone aggiornarsi" il procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato il 23/10/2017, significhi che per mezzo DEle indagini di cui riferisce la nota DElo S.C.O. DE 23/10/2017 si sono scoperti "nuovi autori DE reato", e si è pertanto iscritto ex novo il nome DE ricorrente, in data 25/10/2017, quale indagato solo da quel momento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. accertato il 23/10/2017. La richiesta di esclusione di tutte le prove acquisite mediante atti di indagine successivi al 2015, pertanto, è manifestamente infondata, sia per l'insussistenza DEla dedotta tardività, sia per la piena utilizzabilità di tali prove nel rito abbreviato a cui il ricorrente è stato ammesso. 13.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le sentenze di merito hanno condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non per la sua appartenenza a Cosa nostra accertata da una precedente sentenza di condanna, ma in base alle prove DEla sua attuale intraneità all'associazione di SS di RI, emergenti dalle intercettazioni. La sentenza impugnata afferma esplicitamente che «occorre sicuramente dimostrare il concreto contributo dato dall'appellante al sodalizio mafioso nel periodo in contestazione» (pag. 236), ed esamina le molte intercettazioni da cui, con argomentazione logica, ha ritenuto dimostrato il suo coinvolgimento nelle dinamiche associative, nel controllo DE territorio, nel reinvestimento dei proventi 82 illeciti in attività commerciali di varia natura. L'intervento nelle diatribe relative a tali GA e RO, DEle quali si stavano occupando OM NZ e, quanto al primo, anche NN EM, è stato logicamente interpretato quale dimostrazione di intraneità nell'associazione, perché la risoluzione di conflitti è espressione tipica DE controllo sul territorio da parte DEla cosca mafiosa, e un capo mandamento o reggente, quali erano i due predetti coimputati, non avrebbero neppure ascoltato un'ipotesi di soluzione formulata da un soggetto estraneo ad essa e che non aveva alcun interesse personale nelle due controversie. Le intercettazioni, poi, dimostrano il coinvolgimento DE ricorrente in alcune DEle attività imprenditoriali che costituiscono il reimpiego dei proventi illeciti, attività DEle quali il ricorrente si dimostra a conoscenza e che contribuisce a costituire o a gestire. Altrettanto logica è la motivazione circa la rilevanza DEle frequentazioni DE ricorrente con esponenti mafiosi di spicco, in quanto svolte con accortezze tali da rendere evidente che non si trattava di incontri meramente conviviali o giustificati da rapporti di parentela. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la sentenza impugnata indica quali episodi narrati da ER CA si riferiscano con certezza a condotte tenute dal ricorrente dopo la sua condanna, divenuta definitiva nel 2012, e utilizza le altre dichiarazioni, che dimostrano la storica appartenenza DE ricorrente a Cosa nostra, solo quali conferme DEla prosecuzione di tale appartenenza, sulla base DEla quale è stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in questo procedimento e la precedente condanna indicata. La sussistenza DE reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pertanto, è stata motivata in modo logico e autonomo rispetto alla condanna precedente, fondandosi sulle prove acquisite in questo procedimento, per cui la sentenza non presenta i vizi lamentati. 13.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati e, nel loro complesso, devono essere rigettati. Il ricorrente deduce l'insussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., con argomentazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti, per cui deve rinviarsi alla motivazione già esposta nel precedente paragrafo 4. Anche per MA, peraltro, la prova DEla sua consapevolezza DEl'attività di reimpiego di proventi illeciti da parte DEl'associazione non è solo di natura logica, essendo dimostrato, anche dalla sua condanna per i reati-fine contestati ai capi 11) e 18), che egli era personalmente coinvolto in tale attività. 13.4. Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, relativi alla sussistenza dei reati-fine contestati, possono essere valutati insieme, per l'analogia DE loro contenuto. 83 La deduzione DEla inutilizzabilità DEle intercettazioni, per la prova DEla loro sussistenza, in quanto disposte per un reato diverso, cioè quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., è infondata e deve essere rigettata. La sentenza impugnata, alla pag. 247, e quella di primo grado, dalla pag. 32, hanno ampiamente motivato la loro utilizzabilità quale prova dei reati-fine di cui all'art. 512-bis cod. pen., in conformità con il principio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 51 DE 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, secondo cui «In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati DEle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di DEitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.». Le due sentenze hanno ritenuto, infatti, che tra il DEitto associativo, per il quale sono state autorizzate le intercettazioni, e i vari reati-fine contestati, sia le estorsioni, sia i DEitti di intestazione fittizia, sussista la connessione determinata dall'art. 12, comma 1, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen., essendo stati anche questi ultimi programmati unitariamente, sin dall'origine, quali condotte nelle quali si esplica l'attività tipica DEl'associazione, e commessi al fine di consentire la consumazione DE DEitto associativo, in quanto finalizzati a garantire la sopravvivenza DEl'associazione criminosa stessa, che si alimenta tramite i proventi di tali condotte di reato e tramite l'elusione di possibili provvedimenti ablatori, che priverebbero non solo il singolo partecipe, ma anche l'associazione, dei beni accumulati grazie all'attività DEinquenziale. Tale connessione, quanto meno nella forma DEla continuazione di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è stata logicamente ravvisata, dal giudice di primo grado, anche nel caso DEle fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. per le quali non è stata contestata o è stata esclusa la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., perché essa sussiste in relazione alla commissione DE DEitto associativo da parte DE singolo imputato: l'intestazione fittizia a terzi di un bene o di un'attività è diretta, infatti, ad eludere possibili provvedimenti ablativi, che un soggetto associato ad un clan mafioso ha ragione di temere dal momento che essi possono essere adottati in qualunque momento proprio a causa DEla sua partecipazione al sodalizio criminoso, per cui la commissione DE reato in questione è sicuramente programmata, quanto meno nelle linee generali, sin dall'inizio DEla partecipazione a detto clan. Queste argomentazioni sono logiche e conformi alla disciplina vigente all'epoca DEla esecuzione DEle intercettazioni, nonché ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite di , 84 questa Corte: i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., che formalmente sono stati accertati nell'ambito DEl'unico procedimento nel quale sono state autorizzate le intercettazioni, ma solo con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sono connessi con quest'ultimo, ai sensi DEl'art. 12 cod. proc. pen., e pertanto nei loro riguardi non opera il divieto stabilito dall'art. 270 cod. proc. pen., anche perché essi rientrano nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (si vedano, sul punto, anche le sentenze Sez. 5, n. 1757 DE 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280326; Sez. 5, n. 37697 DE 29/09/2021, Rv. 282027; Sez. 1, n. 48560 DE 04/07/2023, Rv. 285461) In merito alla sussistenza dei reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestati ai capi 11), 13) e 18), il ricorrente sostiene la mancanza di prova DEla sua titolarità DEle tre attività e DEl'investimento in esse di denaro da parte sua, in quanto dalle intercettazioni emergerebbe solo una condotta di co-gestione unitamente all'intestatario, erroneamente ritenuto fittizio. La tesi difensiva si fonda sull'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Ai fini DEl'integrazione DEla fattispecie di cui all'art. 12-quinquies DEla legge 7 agosto 1992, n. 356 è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri DEla titolarità o DEla disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione DEl'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali» (Sez. 2, n. 29633 DE 28/05/2019, Rv. 276733), ma nel caso dei tre DEitti indicati essa è infondata, ed è stata respinta dalle due sentenze di merito con motivazione logica e attraverso una valutazione approfondita DEle intercettazioni attinenti ad ognuno di essi. In relazione al reato di cui capo 11), la sentenza di appello ha evidenziato le molte conversazioni, riportate per esteso nella sentenza di primo grado, nelle quali il ricorrente risulta dare ordini al LA, unico titolare formale, assumere iniziative, dirigere i lavori, e soprattutto effettuare i pagamenti agli operai ovvero trattare con i committenti per la riscossione DE prezzo per i lavori svolti: egli, quindi, dirigeva l'azienda ma, soprattutto, ne controllava l'aspetto economico, dimostrando così di avere un diretto interesse alla sua redditività. La deduzione, da tale comportamento, di un suo investimento DEl'azienda, è logica, né il ricorrente ha offerto alcuna diversa spiegazione DEle predette conversazioni e DEle ragioni DE suo coinvolgimento. L'ulteriore elemento probatorio consistente nelle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA, che ha affermato di avere saputo dallo stesso OM NZ che quella ditta "era in mano loro" (chiarendo, la sentenza di primo grado alla pag. 282, trattarsi DEla Edildecor intestata al LA, anche se il CA la chiama Edilcolor), conferma e 85 rafforza tale deduzione. Il ricorso non si confronta, pertanto, con la motivazione DEla sentenza impugnata, in quanto omette di prendere in esame le intercettazioni relative al diretto intervento DE ricorrente nell'amministrazione DEl'azienda sotto il profilo economico-patrimoniale, e di indicare una manifesta illogicità DEla loro interpretazione e DEla predetta deduzione. Il quinto motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché, nel suo complesso, infondato. Il sesto motivo di ricorso, relativo al reato di cui capo 13), è DE tutto generico: il ricorrente si limita a ribadire l'inutilizzabilità DEle intercettazioni perché disposte per un reato diverso, e la sussistenza di mero rapporto di co- gestione, in assenza DEla prova DEla provenienza da lui stesso DEla provvista economica necessaria per l'acquisto DEle quote da parte DEle intestatarie ritenute fittizie. Il ricorso non si confronta, quindi, con la sentenza che, richiamando l'esaustiva motivazione di quella di primo grado (in parte contenuta nella valutazione DE diverso DEitto di cui al capo 8), ribadisce la rilevanza DEle molte intercettazioni dalle quali emerge che il MA, in società di fatto con il NN, controllava in modo totale ed esclusivo il locale e la sua l'attività, formalmente intestati alla Spama SR, occupandosi sia DE suo originario acquisto, sia dei lavori di ristrutturazione, sia dei pagamenti, sia DEle sue vicende successive, riguardanti l'originario titolare, ed inoltre lo utilizzava come base operativa ove incontrare i sodali, circostanza che conferma come egli ne fosse il vero proprietario. Anche in questo caso appare logica la deduzione, contenuta nella sentenza, che il suo diretto coinvolgimento in ogni operazione economica relativa al locale, operazioni di cui non si sono mai occupate, invece, le formali intestatarie DEla Spama SR, dimostri che egli aveva investito denaro proprio nell'attività stessa, ed aveva fornito la provvista necessaria per la sua acquisizione. Il sesto motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. In relazione al reato di cui capo 18), infine, il ricorso ripete la rilevanza DEl'intercettazione DE 02/10/2017, dalla quale emergerebbe la titolarità di un altro associato sull'attività in questione, ma la sentenza di appello ha adeguatamente respinto tale censura, indicando le altre risultanze probatorie che, con motivazione logica ed esaustiva, sono state ritenute sufficienti per dimostrare il diretto coinvolgimento anche DE ricorrente nella gestione DEl'attività. In quella stessa intercettazione egli ne discuteva con OM NZ, elemento logicamente ritenuto provare, insieme agli altri evidenziati, la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., stante l'interesse DEl'associazione sia ad operare nel settore DEla raccolta DEle scommesse, sia a gestire quella specifica agenzia. Anche in questo caso, quindi, il ricorrente si confronta solo parzialmente con la sentenza impugnata, trascurando di prendere 86 Ue--k / in esame integralmente gli elementi di prova da essa valorizzati. Anche il settimo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché infondato. 13.5. Lottavo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e privo di specificità. Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha respinto la richiesta di concessione DEle attenuanti generiche non solo per la gravità DE reato associativo commesso, essendo peraltro questo un parametro da esaminare, ai sensi DEl'art. 133 cod. pen., ma anche per la ritenuta pericolosità DE ricorrente, dimostrata dai rapporti intrattenuti con esponenti mafiosi di rilevante spessore e dai suoi precedenti penali, e per l'assenza di un effettivo ravvedimento e di altri elementi valutabili favorevolmente, che non vengono indicati neppure nel ricorso. La motivazione, sul punto, è pertanto priva di vizi, e conforme alle prescrizioni normative e DEla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269) 13.6. Infine deve essere respinto, perché infondato, il nono motivo di appello, non sussistendo alcuna violazione di legge nel calcolo DEle aggravanti e DEl'aumento per la ritenuta continuazione. La Corte di appello, ritenuto più grave il DEitto associativo qui giudicato, ha applicato quale pena base quella già stabilita dal giudice di primo grado, evidentemente ritenuta congrua e comunque inferiore al medio edittale DE DEitto pluriaggravato, non sussistendo alcun obbligo di una sua riduzione solo perché a detto reato viene ritenuto unito per continuazione un diverso DEitto, ed ha applicato, quali pene per i reati satellite, quelle già decise dal giudice di primo grado, esplicitamente definite congrue e, comunque, molto modeste, e una ulteriore pena di sei anni e due mesi di reclusione per il DEitto associativo pluriaggravato ritenuto in continuazione, pena anch'essa contenuta stante l'entità DEla pena edittale per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. In merito alla dosimetria DEla pena, peraltro, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui «Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione DE giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza DEla pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..» (Sez. 2, n. 28852 DE 08/05/2013, Rv. 256464) e «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare 87 criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197). L'eccezione DEla omessa applicazione DEl'art. 63, comma 4, cod. pen. è inconferente, dal momento che la sentenza di appello, confermando la pena irrogata dal giudice di primo grado per il DEitto associativo, non ha operato alcun aumento di pena ai sensi DEl'art. 63, comma 4, cod. pen. in relazione alle aggravanti ad effetto speciale di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, cod. pen. e 416- bis.1 cod. pen., avendo peraltro la giurisprudenza di legittimità ritenuto inapplicabile alla seconda il disposto di cui all'art. 63, comma 4 cod. pen. (si veda Sez. 2, n. 9526 DE 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282791). In merito all'applicazione DEla pena per le due aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., invece, le due sentenze di merito si sono conformate alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto DEl'art. 416 bis cod. pen., ai fini DE calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma DEl'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata» (Sez. 1, n. 29770 DE 24/03/2009, Rv. 244460; Sez. &, n. 7916 DE 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252069; Sez. 2, n. 7155 DE 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280662; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 38518 DE 27/11/2014, dep. 205, Ventrici, Rv. 264674) 14. Il ricorso proposto da ET LE IT è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 14.1. Il primo motivo di ricorso è infondato: egli sostiene la mancanza di prova in merito all'esistenza ed alla attuale operatività DEla famiglia NZ, all'interno di Cosa nostra, non potendosi dare per acquisito, senza una specifica valutazione, che una cosca di nuova costituzione rappresenti la mera continuazione di una cosca preesistente quando quest'ultima abbia cessato di esistere a seguito di un evento traumatico, come avvenuto per gli NZ. L'infondatezza di tale affermazione è stata già valutata al precedente paragrafo 5, e ad esso si rimanda per l'indicazione dei molti elementi di prova che, al contrario, dimostrano il pieno inserimento di questa famiglia nel mandamento di SS di RI, e il suo riconoscimento da parte di molti altri esponenti di Cosa nostra. La mancanza di un provvedimento formale di riammissione, dopo la violenta estromissione dei rappresentanti DEla famiglia stessa ad opera dei "corleonesi" agli ordini di TO RI, non appare rilevante, alla luce DEla evidente possibilità, lasciata agli NZ, di operare nel loro territorio senza 88 incontrare limiti od opposizioni, e di rapportarsi in termini di normalità con le altre famiglie appartenenti a Cosa nostra. L'invito a partecipare alla riunione DE 29/05/2018, finalizzata a ricostituire la commissione provinciale, appare estremamente significativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, e la contrarietà di OM NZ a parteciparvi appare motivata dal timore che non tutti gli altri capi mandamento accettino il loro rientro, di fatto autorizzato, forse proprio per la mancanza di una formale decisione dei vertici di Cosa nostra circa il diritto DEla famiglia a riprendere la posizione occupata in passato. 14.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente sostiene che non vi sia la prova che il suo coinvolgimento in alcune iniziative imprenditoriali sia avvenuto perché egli è un partecipe all'associazione criminosa, e dimostrino perciò il suo consapevole inserimento in essa, piuttosto che un mero atteggiamento di contiguità compiacente. La sentenza di appello, al contrario, valuta approfonditamente, quali elementi che dimostrano la sussistenza DE DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sia le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA DE quale ribadisce l'attendibilità, elemento con cui il ricorso non si confronta, limitandosi ad una critica DE tutto generica, sia le frequentazioni DE ricorrente, sia le molte intercettazioni, spesso a carico DE IT stesso, che dimostrano la continuità DE suo rapporto con OM NZ e la sua messa a disposizione di quest'ultimo per la gestione di molti affari che coinvolgono altri membri DEl'associazione e costituiscono, palesemente, iniziative a vantaggio di questa. La sentenza impugnata evidenzia che egli si rapporta ad altri soggetti sempre a nome di OM NZ e per iniziative dichiaratamente decise da questi, come nella vicenda DEl'apertura di un'agenzia di scommesse da gestire tramite la società Bet & Games SRs, in cui il ricorrente va a trattare con NZ SE, unitamente al coimputato Di AG, dicendogli apertamente, a nome di OM NZ, che quell'agenzia "ce la dobbiamo prendere noi", palesemente riferendo l'interesse DEl'associazione mafiosa. Le numerose e significative intercettazioni sono riportate, in modo più dettagliato, nella sentenza di primo grado, dalla pagina 193 alla pag. 202, e poi ancora alle pagine da 265 a 269, e da 282 a 302. Il ricorso non si confronta affatto con esse, ed anche in ordine alle intercettazioni relative alla gestione DEla società Sicily in Food SRs le sue censure sono generiche, e non si confrontano con le varie parti in cui le due sentenze di merito hanno ritenuto provata la sussistenza DEl'aggravante DEl'agevolazione DEl'associazione mafiosa anche con riferimento a detta attività, in quanto frutto di investimento economico da parte DEla cosca, la quale ne riceveva anche i proventi (pag. 272 DEla sentenza di primo grado, pag. 69 di quella di appello). L'affermazione DEla responsabilità DE ricorrente 89 per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. si fonda, quindi, su plurimi elementi di prova, tutti convergenti nel dimostrare la sua messa a disposizione DEla famiglia mafiosa di SS di RI e la sua prestazione di un concreto e fattivo contributo per il mantenimento e rafforzamento DEla stessa, come ribadito alla pag. 274 DEla sentenza impugnata. 14.3. Il terzo e il quarto motivo DE ricorso, relativi alla sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., propongono argomentazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti e perciò, per esigenze di sintesi, si rimanda alle valutazioni già esposte ai paragrafi 4.1. e 4.2. 14.4. Il quinto motivo di ricorso è infondato, per le ragioni già esposte, in parte, al superiore paragrafo 14.2. Le intercettazioni relative all'apertura di un'agenzia di scommesse da gestire tramite la società Bet & Games SRs dimostrano ampiamente che l'attività riguardava l'associazione mafiosa e non i singoli che agivano per essa. La sentenza di appello, e più dettagliatamente quella di primo grado, valutano approfonditamente tali elementi di prova e ne deducono, fondatamente, la partecipazione DE ricorrente alla costituzione DEla società Bet & Games SRs, stante il ruolo da lui assunto, definito, negli atti di indagine riportati in sentenza, "vero e proprio motore per la realizzazione DE progetto", peraltro sempre sotto le direttive di OM NZ, e la sua qualità di socio di fatto al 33%, come riferito dal coimputato SE TO alla moglie, in una intercettazione DE 05/11/2018, riportata alla pag. 298 DEla sentenza di primo grado. La finalità elusiva, manifestamente sussistente per chi, come OM NZ, era già pregiudicato per un DEitto associativo, è stata, con prova logica, ritenuta sussistente anche per questo ricorrente, il quale aveva il medesimo interesse ad occultare i beni di sua proprietà, essendo consapevole di poter essere sottoposto a misura di prevenzione, in quanto partecipe ad un'associazione di tipo mafioso. L'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la creazione di una società occulta e l'intestazione fittizia, di questa come di altre attività, a soggetti estranei all'associazione mafiosa avevano la finalità di nascondere il coinvolgimento di quest'ultima, per evitare interventi di chiusura o di ablazione DEle imprese stesse, appare logica e non è smentita dal ricorrente, il quale non ha indicato alcuna motivazione diversa per l'occultamento dei propri beni. Quanto alla sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., le due sentenze ne deducono la prova, logicamente, dal coinvolgimento nell'iniziativa dei vertici DEl'associazione, essendone stato informato persino NN EM, che si era complimentato per essa e al quale era stato riferito il rilevante impegno profuso dal IT per la sua realizzazione, ed avendo OM NZ, prima di intraprendere l'affare, fatto chiedere una sorta di 90 autorizzazione al reggente DE mandamento di Cruillas, nel cui territorio era posto l'immobile da utilizzare, come sottolineato alla pag. 71 DEla sentenza di secondo grado. La prova è stata, logicamente, dedotta anche dall'entità DEl'investimento economico, stimato da OM NZ in 250.000-300.000 euro, come ricordato al superiore paragrafo 6.6., investimento che richiedeva la capacità economica DEl'intera cosca e non di un singolo operatore, anche se proprio il IT afferma, nella intercettazione DE 09/10/2018, di avere già messo di tasca propria 100.000 euro, tanto da preoccuparsi di dover "recuperare i piccioli" (così alla pag. 300 DEla sentenza di primo grado). 14.5. Infine è infondato, per analoghi motivi, il sesto motivo di ricorso. La sentenza di secondo grado ha ritenuto provata la responsabilità DE ricorrente per i due DEitti relativi alla gestione DEl'agenzia di scommesse fittiziamente intestata a UR ER dalle plurime intercettazioni dalle quali risulta il suo coinvolgimento in essa, dal momento che egli provvedeva sia a pagare quest'ultimo a titolo di compenso per il mero consenso all'intestazione fittizia, sia a individuare il nuovo soggetto da impiegare nell'attività, al posto DE coimputato ER. Il ricorso, affermando non essere indicate le intercettazioni da cui si sostiene provato l'investimento di risorse proprie, da parte DE ricorrente, in questa attività, non si confronta con le due sentenze che, grazie alla struttura di "doppia conforme", riportano tale dato alla pagina 313 DEla sentenza di primo grado, sia quanto all'essersi il IT attivato per la stipula DE contratto di locazione DEl'immobile, sia quanto al pagare egli stesso l'intestatario fittizio. Le finalità elusive e di agevolazione DEl'associazione mafiosa, poi, sono sufficientemente dimostrate attraverso la prova logica, analogamente a quanto motivato in relazione al capo 12), stante la necessità per il ricorrente stesso di occultare i propri beni, essendo consapevole DEla possibilità di essere sottoposto a misura di prevenzione a causa DEla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa, e stante la natura DEl'attività in questione, essendo ampiamente dimostrato, attraverso le intercettazioni, che il settore DEle scommesse era sottoposto al controllo DEla cosca, ed essa non consentiva ad estranei, e neppure ai singoli sodali, l'apertura di agenzie apposite nel proprio territorio in concorrenza con quelle gestite dalla cosca stessa, come dimostrato dalle vicende che hanno riguardato il RA in merito all'apertura di un'agenzia a San Lorenzo, e tale BU per un'analoga ragione (pag. 155 e ss., e 136, 150 e 166, DEla sentenza di appello). Questo motivo è, poi, inammissibile con riferimento alle censure relative al reato di raccolta abusiva di scommesse, contestato al capo 16), in quanto privo di specifiche doglianze. L'effettiva titolarità DEl'agenzia in favore DE ricorrente rende ampiamente provata la sua responsabilità per detto reato, in quanto egli 91 IA/IA/-\_ era consapevole DE fatto che essa operava senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, e la ritenuta sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nell'intestazione fittizia DEl'agenzia al ER rende dimostrato che l'attività stessa era svolta con tale finalità. Manifestamente infondata è, poi, l'eccezione di estinzione di detto reato per prescrizione, risultando evidente che il termine di legge, pari a sette anni e sei mesi, non era decorso né al momento DEl'emissione DEla sentenza di secondo grado, né è decorso alla data odierna, stante la sospensione disposta nel corso di tale giudizio, come esplicitato nel precedente paragrafo 1. 15. Il ricorso proposto da SE NS è infondato, in tutti i motivi contenuti nei due distinti atti, e deve essere rigettato. 15.1. Il primo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti e DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi sono infondati e ai limiti DEl'inammissibilità, dal momento che i due atti non si confrontano adeguatamente con la motivazione DEle due sentenze di merito. In primo luogo, l'affermazione contenuta nell'atto predisposto dall'avv. De Lisi, secondo cui l'indagato iscritto in data 21/11/2013 nel procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. non sarebbe il ricorrente, stante la diversa data di nascita, è contraddittoria, perché in tal caso questi non sarebbe stato indagato a partire da quella data, e non potrebbe essersi verificata alcuna tardività, nei suoi confronti, DEle indagini svolte in quel procedimento. La ricostruzione contenuta nei due ricorsi, peraltro, non appare corretta: dall'atto allegato da AN MA risulta che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, per il procedimento n. 10652/2013 R.G.N.R. il pubblico ministero chiese l'archiviazione in data 26/03/2018 (richiesta accolta in data 25/06/2019). Il n. 4847/18 R.G.N.R. è un procedimento diverso, in cui sono inizialmente confluiti gli indagati AN MA e OM NZ, e solo successivamente SE NS, in quanto iscritto in data 08/07/2019, anche per i reati di cui all'art. 512-bis cod. pen., e sulla base di atti di indagine svolti in altri procedimenti e a carico di altri indagati. Si è trattato realmente, pertanto, di una nuova iscrizione, in un diverso e nuovo procedimento, in particolare per le condotte di intestazione fittizia. La motivazione DEle due sentenze di merito, secondo cui gli elementi a carico di questo ricorrente sono emersi dalle intercettazioni disposte a carico di altri soggetti e per i reati ipotizzati a carico di questi, e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che spontaneamente hanno parlato di lui, per cui non si tratterebbe DE risultato di indagini finalizzate a verificare gli indizi già emersi a carico DE NS nel 92 procedimento i cui termini erano scaduti, appare corretta e fondata su elementi di fatto, ed è censurata dal ricorrente solo in termini generici. Il ricorso, nei suoi due atti, non si confronta, poi, con il chiaro principio DEla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La scelta DE giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine DEle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità DEle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 DE 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196; Sez. 6, n. 12085 DE 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252580). 15.2. Il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente sostiene la nullità patologica DEle indagini svolte dopo la data DE 21/11/2014, essendo mancata la richiesta e l'autorizzazione alla riapertura DEle indagini a suo carico per la sua reiscrizione nel registro degli indagati avvenuta in data 08/07/2019, ovvero essendo tardive le indagini svolte nell'ambito di quello che, nonostante il passaggio dal n. 10652/2013 R.G.N.R. al n. 4847/2018 R.G.N.R., è il medesimo e unico fascicolo di indagini. La doglianza relativa alla violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, perché lo stesso ricorrente riconosce che non è stato emesso alcun provvedimento di archiviazione DE primo procedimento aperto, tanto da presumerne l'esistenza in via implicita, e non si confronta con il rilievo, contenuto nelle due sentenze di merito, che la nuova iscrizione DE ricorrente è stata disposta a seguito di indagini relative ad altri soggetti e ad altri reati, non essendo dette indagini mai proseguite a suo carico;
deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura DEle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza DElo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato» (Sez. 6, n. 44864 DE 14/09/2023, Rv. 285448). L'affermazione di una nullità patologica DEle indagini eventualmente svolte oltre il termine, poi, contrasta con il consolidato principio giurisprudenziale citato al paragrafo che precede. 15.3. Il secondo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, e il terzo e quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, sono infondati e devono essere rigettati. Il ricorso, in questi motivi, lamenta l'insufficienza DEla prova DEl'appartenenza DE ricorrente alla famiglia mafiosa di UD derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ER CA e PO ON, dei quali si contesta l'attendibilità, ma le due sentenze di merito motivano in modo 93 approfondito e non manifestamente illogico sia la credibilità dei due collaboratori, alle pagine 205 e ss. DEla sentenza di primo grado e 305 e ss. di quella di secondo grado, per la convergenza DEle loro dichiarazioni nei punti essenziali, l'irrilevanza DEla contestata circolarità DEle stesse e l'esistenza di sufficienti riscontri, sia l'importanza DEle loro propalazioni, alle quali si aggiungono quelle DEl'altro collaboratore, ES TI, che sono state logicamente interpretate come confermative DEl'inserimento DE ricorrente e di suo fratello nel contesto mafioso DE mandamento al quale, secondo costui, essi si stavano riavvicinando, ed anche quelle di VI OL che, pur non avendo mai avuto rapporti con il ricorrente e con suo fratello, li conosceva come "uomini d'onore". In particolare, la partecipazione DE ricorrente alla riunione DE 22/10/2015 finalizzata alla nomina DE nuovo reggente DE mandamento mafioso di San Lorenzo, sponsorizzando uno specifico soggetto, riunione nella quale, secondo il CA, erano ammessi a discutere solo i mafiosi ritualmente affiliati, è stata logicamente ritenuta una prova decisiva DEla sua appartenenza a Cosa nostra. Anche l'obiezione circa la diversa geolocalizzazione DE telefono cellulare DE ricorrente, che posizionerebbe quest'ultimo in un luogo diverso da quello in cui era in corso la riunione, è stata respinta con una motivazione fondata sulle risultanze processuali, in particolare una conversazione DE 09/08/2018 tra il fratello DE ricorrente, TA NS, e il nipote SE AM, circa l'abitudine DE ricorrente di non portare con sé il cellulare alle riunioni di mafia (vedi pag. 209 DEla sentenza di primo grado, e pag. 319 di quella di appello). In merito alla valutazione DEl'attendibilità dei collaboratori di giustizia e DEle loro dichiarazioni devono ribadirsi i principi giurisprudenziali richiamati al superiore paragrafo 3.2., in particolare quello secondo cui «il sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 1, n. 36087 DE 13/11/2020, Rv. 280058). Nel presente caso la motivazione DEle due sentenze di merito appare, sul punto, approfondita e logica, avendo affrontato tutte le doglianze espresse in merito alle asserite incongruità, mancanza di credibilità, assenza di riscontri DEle dichiarazioni più rilevanti, ed avendole respinte con argomentazioni logiche e fondate sui collegamenti con i vari elementi di riscontro;
essa si sottrae, pertanto, a censure da parte DE giudice di legittimità. I predetti motivi di ricorso devono, pertanto, essere respinti, perché la condanna DE ricorrente non si fonda sulla sua precedente condanna per il DEitto 94 di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma sulle condotte accertate nel periodo in esame, logicamente valutate come dimostrative DEla sua attuale intraneità a Cosa nostra. 15.4. Il quarto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, e il quinto e sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, sono infondati e devono essere rigettati. In tali motivi il ricorrente contesta la valutazione di sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., Essi propongono argomentazioni analoghe a quelle degli altri ricorrenti e perciò, per esigenze di sintesi, di rimanda alle valutazioni già esposte ai paragrafi 4.1.e 4.2. Deve essere respinta anche la richiesta, avanzata nel sesto motivo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, di acquisizione DEla sentenza emessa a carico DE fratello DE ricorrente, che avrebbe escluso la sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 461-bis, comma 6, cod. pen. La mancata indicazione DEla sua irrevocabilità la rende non acquisibile dal giudice di legittimità, secondo quanto stabilito, tra le altre, dalla sentenza Sez. 6, n. 13461 DE 22/02/2023, Rv. 284473 che, come molte precedenti, limita la possibilità di acquisizione in questa fase processuale alle pronunce irrevocabili. Inoltre la richiesta deve essere valutata inammissibile perché il ricorrente non ha indicato la decisività DEl'esame di quella pronuncia, tenuto conto DE principio giurisprudenziale secondo cui «Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo DE dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza DEla decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini DEla valutazione DEle prove e DEla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti» (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv. 231677). 15.5. Il terzo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, e i motivi dal settimo al decimo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi, nei quali il ricorrente contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati di cui ai capi 21) e 22), sono infondati e devono essere rigettati. Le due sentenze motivano ampiamente l'impossidenza DEle due coimputate, e la conseguente impossibilità che le stesse abbiano fornito il denaro necessario per impiantare le due attività, non con riferimento, ad esempio, alla somma versata dalla VI per la formale costituzione DEla società, ma a quelle, ben superiori, con cui affrontare le spese necessarie per la effettiva creazione e gestione DEle attività stesse. La deduzione che tale denaro sia stato fornito dal ricorrente, e che questi sia l'effettivo titolare di entrambe le attività, si fonda, peraltro, non solo sulla prova logica, ma anche su elementi di fatto che la 95 supportano, come le intercettazioni, citate in particolare dalla pag. 339 e dalla pag. 357 DEla sentenza di primo grado, dalle quali risulta l'assoluta incapacità DEla VI di curare le problematiche DEla gestione, a lei di fatto ignote, nonché il suo sostanziale disinteresse, e l'intervento diretto DE ricorrente per pagare il mangime per le vacche e le contravvenzioni a carico dei mezzi DEl'azienda gestita dalla EL AS SR o relative a violazioni fiscali, ma anche per riscuotere un rimborso DEl'ENEL. La valutazione DEla sufficienza di tali elementi, sebbene indiziari, per dimostrare l'investimento di denaro da parte DE ricorrente è conforme a quanto stabilito da varie pronunce che, pur richiedendo la prova piena DEla provenienza DEle risorse economiche dall'interponente e DEla sua finalità elusiva, ritengono adeguata una sua natura solo indiziaria (vedasi Sez. 6, n. 26931 DE 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 DE 12/01/2018, Rv. 272128). Altrettanto adeguata è la motivazione in merito alla sussistenza DEl'elemento soggettivo, e quindi DE dolo specifico di eludere possibili misure ablative, avendo il ricorrente ragione di temere simili interventi, stante la condanna già subita per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e il suo ancora attuale inserimento nell'associazione mafiosa facente capo a Cosa nostra. Lo stesso ricorrente, peraltro, neppure nel suo ricorso ha fornito una spiegazione alternativa all'evidente e provata interposizione fittizia DEle due coimputate. E' DE tutto infondata, infine, la doglianza di una mancanza di motivazione in merito alla sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato contestato al capo 22). La sentenza di appello, infatti, dopo avere esaminato separatamente le prove relative al coinvolgimento DE ricorrente nelle due attività, ai paragrafi 3.3 e 3.4. valuta unitariamente la sussistenza dapprima DEl'elemento oggettivo, e quindi DEl'elemento soggettivo, dei due reati. La motivazione circa la sussistenza DE dolo, pertanto, è palesemente relativa sia al DEitto di cui al capo 21), sia a quello di cui al capo 22), essendo infatti citate, nell'unico paragrafo 3.4, sia l'azienda agricola sia la EL AS SR. 15.6. Il quinto, il sesto e il settimo motivo DEl'atto predisposto dall'avv. Rizzuti, complessivamente relativi al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Le doglianze relative all'applicazione DEla recidiva e al diniego DEle attenuanti generiche ripetono i motivi proposti con l'atto di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, richiamando anche la motivazione DE giudice di primo grado, ha esplicitamente valutato la rilevanza DEla precedente condanna DE ricorrente per l'analogo DEitto associativo, e l'ha non illogicamente ritenuta sintomatica di una maggiore pericolosità e maggiore capacità a DEinquere DE soggetto, nonostante la sua risalenza nel tempo, alla luce DE rinnovato inserimento DE NS nell'associazione mafiosa Cosa 96 nostra, con un ruolo non secondario, condotta dimostrativa DE non avere egli riportato un effetto deterrente né da tale condanna, né dalla misura di prevenzione personale DEla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni, a lui applicata con decreto emesso il 20/04/1995 ma confermato in data 27/06/2007. Quanto all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, la sentenza motiva ampiamente l'assenza di elementi valutabili positivamente, alla luce anche DEle violazioni alla misura degli arresti domiciliari da lui commesse, e che ne hanno determinato l'aggravamento. La doglianza, pertanto, risulta generica, priva di specifico confronto con la motivazione, e manifestamente infondata. Manifestamente infondato, generico e privo di specificità è anche il motivo relativo all'entità DEle pene irrogate per il reato base e per i reati satelliti, avendo la sentenza motivato in modo dettagliato le ragioni DEla loro entità, determinata secondo i criteri DEl'art. 133 cod. pen., ed avendo evidenziato il limitato scostamento dal minimo edittale quanto alla pena determinata per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen., e la modesta entità degli aumenti per i due reati satellite, conseguentemente valutando non accoglibile la richiesta di una complessiva riduzione DE trattamento sanzionatorio. 16. Il ricorso proposto da SE TO è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 16.1. Il primo motivo è infondato e al limite DEla inammissibilità, per la sua parziale genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è meramente ripetitiva di quella di primo grado, addirittura frutto di un copia-incolla, mentre essa esamina approfonditamente e in modo autonomo tutte le doglianze. Ha infatti valutato, esaminando le numerose intercettazioni sia singolarmente sia, soprattutto, nel loro complesso, che i rapporti DE ricorrente con suo suocero OM NZ, con gli altri coimputati, con il cugino americano NK Calì da lui più volte menzionato, andavano «ben oltre il mero legame di parentela» (così alla pag. 338), e dimostrano che il ricorrente era organicamente inserito nell'associazione mafiosa, ed in particolare si occupava DEla gestione degli affari DEla stessa, sotto lo stretto controllo DE suocero, DE quale seguiva le direttive, venendo anche da lui rimproverato quando non conseguiva i risultati richiesti, e al quale relazionava in modo continuativo circa l'andamento DEle varie iniziative economiche e le problematiche insorgenti. In merito ai rapporti DE ricorrente con il cugino americano, la sentenza risponde alla doglianza circa la modestia degli aiuti economici di quest'ultimo, indicandone la ben maggiore entità rispetto a quanto affermato nel ricorso, alla luce DEle stesse conversazioni DE ricorrente 97 con i sodali, e respingendo la spiegazione DEla difesa, secondo cui si tratterebbe solo di millanterie, visto che il ricorrente ha partecipato effettivamente a molte attività, investendo dei capitali e rapportandosi al cugino americano anche per ottenere finanziamenti ad esse dedicati (così alle pagine da 338 a 343 DEla sentenza). La Corte di appello ha replicato anche alla doglianza DEl'essere state le intercettazioni citate senza rispettarne la cronologia, al fine di supportare l'ipotesi criminosa, valutando che «anche analizzando le conversazioni intercettate secondo un ordine cronologico», la loro valenza probatoria non cambia (così alla pag. 338). Dalla pag. 342, poi, la sentenza analizza dettagliatamente molte intercettazioni, già in precedenza richiamate, evidenziando per ciascuna di esse la rilevanza al fine di dimostrare il coinvolgimento DE ricorrente in molteplici attività economiche, riferibili sempre al sodalizio criminoso, e valutandole perciò idonee a dimostrare il suo stabile inserimento in esso, la sua permanente messa a disposizione, il contributo concreto da lui fornito per il sostentamento DEl'associazione stessa. Il ricorso, invece, in ordine alle intercettazioni propone doglianze DE tutto generiche, lamentando che la sentenza impugnata abbia riprodotto il contenuto di quelle ambientali in modo diverso rispetto alla posizione di un coimputato, senza neppure indicare di quali intercettazioni si tratterebbe, ovvero lamentando il mancato riconoscimento DE ricorrente come "uomo d'onore" da parte dei collaboratori di giustizia, mentre la sentenza non parla affatto di tale fonte di prova, che non rientra, quindi, nel compendio probatorio a suo carico. Manifestamente infondate, infine, sono le affermazioni DE ricorrente circa l'avere la sentenza impugnata omesso di motivare in merito al contributo effettivo da lui dato alla cosca, benché si tratti di un elemento necessario per la sussistenza DE DEitto associativo;
circa il non avere motivato le ragioni DEl'interpretazione data alle intercettazioni incomprensibili o poco chiare;
circa il non avere valutato la rilevanza DEle intercettazioni quale riscontro alle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Su tutti questi elementi la sentenza ha motivato in modo adeguato e sufficiente, in particolare quanto al contributo concreto dato dal ricorrente alla cosca, per il suo mantenimento e rafforzamento, respingendo, dalla pag. 343, le analoghe censure mosse con l'atto di appello, e ribadendo che tale contributo è consistito nel gestire varie attività imprenditoriali DEl'associazione, anche intestandosi le quote DEla Sicily in Food SRs appartenenti al suocero, pur avendo egli stesso investito nell'iniziativa, e in generale eseguendo le direttive di questi, ad esempio nell'imporre ai clienti di rifornirsi solo da tale società, anche acquistando derrate a loro non immediatamente necessarie. Le censure in merito alla interpretazione DEle intercettazioni, poi, non tengono conto DE fatto che la sentenza non ha ravvisato conversazioni incomprensibili o poco chiare, 98 che peraltro non sono state indicate neppure dal ricorrente, né DE fatto che, non essendosi fatto ricorso alle propalazioni dei collaboratori di giustizia quale elemento di prova a carico di questo imputato, non vi era la necessità di raffrontare le intercettazioni con esse. Il motivo di ricorso è generico, altresì, nella parte in cui estende analoghe doglianze ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestati al ricorrente, in quanto la sentenza spiega l'apparente illogicità DEl'essere stato lo TO intestatario di un'attività commerciale, pur rischiando di essere qualificato come un prestanome DE suocero (si veda la pag. 351), valutando logica la scelta di OM NZ di intestare le quote DEla società Sicily in Food SRs al genero, perché ancora incensurato. Il ricorso, infine, è aspecifico nella parte in cui afferma che la motivazione è contraddittoria perché valorizza le intercettazioni pur ammettendo che lo TO era consapevole di essere intercettato: la sentenza, infatti, non sostiene affatto che egli avesse una tale consapevolezza bensì, citando la conversazione DE 06/08/2018 in cui parlava DEla pistola da lui posseduta, valuta che egli «sebbene nutrisse il sospetto di essere intercettato, si sentiva di non correre alcun rischio nel parlare liberamente, dal momento che l'ama era ben nascosta» (così alla pag. 358). La sentenza ha ritenuto, pertanto, che il ricorrente, nel pronunciare la frase "... la dovete trovare prima, però", si rivolgesse ad un ipotetico ascoltatore appartenente alle forze DEl'ordine solo in forma scherzosa, non avendo in realtà alcuna certezza in merito ad intercettazioni a proprio carico. 16.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorso, deducendo una violazione DEl'obbligo motivazionale sul punto, non si confronta affatto con la sentenza, che alla pag. 361 motiva ampiamente il diniego di concessione DEle attenuanti generiche, riportandosi alla pronuncia di primo grado e ribadendo l'irrilevanza DEla formale incensuratezza DE ricorrente, alla luce DEla sua pericolosità dimostrata dalla gravità dei fatti contestati, dai rapporti da lui intrattenuti con mafiosi di elevato spessore criminale, dalla detenzione illegale di almeno una pistola, dall'indole violenza emergente dalle intercettazioni. 16.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza DEle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 DEl'art. 416-bis cod. pen., deve essere rigettato perché infondato. Esso ripropone le argomentazioni già valutate e ritenute infondate ai precedenti paragrafi 4.1. e 4.2., ai quali, perciò, si rimanda, ribadendone le conclusioni. Inoltre deve sottolinearsi la genericità ed erroneità DE contenuto di questo motivo, in quanto esso, in due passaggi identici, si riferisce, incomprensibilmente, ad una «occasione d'incontro» apparentemente tra 99 - avvocati penalisti, e nella parte finale lamenta l'assenza di motivazione in ordine alle doglianze «riguardanti proprio la figura DE Cocco», soggetto non imputato in questo procedimento e in esso mai citato. 16.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo all'omessa qualificazione DE reato associativo in quello di favoreggiamento, è inammissibile per genericità e aspecificità. Esso non si confronta con la motivazione DEla sentenza, che alle pagine 362 (in ordine al DEitto di cui all'art. 379 cod. pen.) e 366 (quanto al reato di cui all'art. 378 cod. pen.) ha respinto le argomentazioni DE ricorrente richiamando le intercettazioni che dimostrano la sua intraneità all'associazione criminosa, elemento sufficiente per escludere che la sua condotta possa essere qualificata come un mero favoreggiamento in favore di questa o di suoi singoli partecipi. Proprio la sentenza Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv. 231670, citata dal ricorrente, dimostra l'incompatibilità tra i due reati, non potendo sussistere il mero DEitto di favoreggiamento quando il soggetto risulti stabilmente a disposizione DEl'associazione, come ritenuto provato per lo TO. Questa Corte infatti, in applicazione dei principi ritenuti dimostrativi DE DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ha stabilito che «E' configurabile il DEitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione DE DEitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta DEl'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni DEl'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con animus socii, all'azione criminosa» (Sez. 1, n. 48560 DE 04/07/2023, Rv. 285461, citata nella sentenza stessa), per cui la sussistenza di una volontà partecipativa esclude radicalmente la diversa qualificazione richiesta. Anche questo motivo di ricorso, inoltre, presenta un contenuto erroneo, dal momento che, nella sua parte finale, cita a sostengo DEla tesi difensiva i rapporti tra tale «GA PA e tale «de SI, soggetti non imputati in questo procedimento e in esso mai citati. 16.5. Il quinto motivo di ricorso, nel quale viene contestato il criterio di calcolo degli aumenti per le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 , cod. pen., e di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile. Dalla sentenza di secondo grado non risulta che tale punto sia stato oggetto di appello, essendo stato solo genericamente contestato il trattamento sanzionatorio nella sua entità complessiva, e l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in conformità al principio devolutivo DEle impugnazioni, stabilisce l'inammissibilità DE ricorso in cassazione se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Il calcolo degli aumenti per le aggravanti, infatti, non è stato effettuato né rivalutato dal giudice di secondo grado, mentre quello di primo grado risulta averlo effettuato in modo corretto, esplicitamente 100 conformandosi, in merito all'operatività DEl'art. 63, comma 4, cod. pen., ai principi di questa Corte, secondo cui «Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il DEitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto DEl'art. 416-bis cod. pen., ai fini DE calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma DEl'art. 416-bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà DEla pena già aggravata» (Sez. 6, n. 7916 DE 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252069, tra le molte). 17. Il ricorso proposto da SA LA è infondato, e deve essere rigettato. 17.1. Il primo motivo, relativo alla non utilizzabilità, per la prova DE DEitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al ricorrente, DEle intercettazioni disposte per altro reato, è infondato. Il ricorrente sostiene la violazione DEl'art. 270 cod. proc. pen., per l'insussistenza DEla necessaria connessione, ai sensi DEl'art. 12 cod. proc. pen., tra il DEitto associativo, per il quale le intercettazioni sono state autorizzate, e il DEitto a lui ascritto, non essendo stata neppure contestata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata, invece, ha adeguatamente motivato la sussistenza DEla connessione tra i due reati, in relazione al coimputato AN MA, come valutato al superiore paragrafo 13.4., al quale si rimanda anche in ordine alla sussistenza di detta connessione, ai sensi DEl'art. 12, comma 1, lett. b) o lett. c), cod. proc. pen., quando per il diverso reato non sia stata contestata o ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Deve, in particolare, ribadirsi che la connessione qualificata, in presenza DEla quale la sentenza Sez. U, n. 51 DE 28/11/2019, dep. 2002, Cavallo, ritiene non operante il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., e perciò utilizzabili le intercettazioni disposte per l'accertamento di un diverso reato, va individuata con riferimento al "fatto-reato", cioè all'accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa, nella sua espressione oggettiva e non soggettiva: è irrilevante, perciò, la posizione soggettiva degli autori DE reato, in quanto l'autorizzazione all'intercettazione concerne il fatto-reato nella sua materialità, indipendentemente dall'identità dei suoi autori. Per tale ragione questa Corte ha stabilito che «In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati DEle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili 101 anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo DEla continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi» (Sez. 5, n. 37697 DE 29/09/2021, Rv. 282027). Nel presente caso, la connessione tra il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato ad AN MA e per il quale sono state autorizzate le intercettazioni, e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 11) a costui e all'odierno ricorrente, è stata accertata in modo logico e conforme alle risultanze processuali, stante la evidente connessione tra detti reati quanto meno per continuazione, ma anche teleologica, come già valutato al predetto paragrafo 13.4. Tale connessione, di fatto, è stata indicata nelle imputazioni stesse, essendo il DEitto associativo ascritto al MA anche «per aver curato l'intestazione fittizia di diverse attività per conto DEl'organizzazione mafiosa» ed essendo quest'ultima condotta, pertanto, espressione DEla sua partecipazione al sodalizio mafioso. La sussistenza di tale connessione, come sopra valutato, rende le intercettazioni utilizzabili per l'accertamento e la prova anche DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., a carico di tutti i suoi autori. 17.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo DE reato di cui al capo 11), in particolare alla sussistenza DE dolo specifico, è infondato. La sentenza, richiamando espressamente la ricostruzione DEle vicende storiche DEla ditta Edildecor contenuta nella pronuncia di primo grado, ha ribadito gli elementi che provano come tale attività sia stata da sempre nella disponibilità DEla famiglia NZ e, da ultimo, di AN MA, elementi rappresentati sia dalle intercettazioni, sia dalle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia ER CA. Ha ribadito, in particolare, che il MA non esercitava una mera co-gestione occulta DEla ditta, ma ne era il vero titolare, tanto che il ricorrente, come risulta dalle intercettazioni, riservava a lui tutte le decisioni in merito ai lavori da effettuare e agli aspetti economici, decisioni idonee a dimostrare che costui aveva un diretto interesse alla redditività DEl'azienda. Ha perciò dedotto, da tale comportamento, che il MA vi avesse investito risorse proprie: tale deduzione è logica, e il ricorrente non ha offerto alcuna diversa spiegazione DEle predette conversazioni e DEle ragioni DE coinvolgimento di detto coimputato nell'attività di cui egli era, formalmente, l'unico titolare. Per la sussistenza, nell'interposto, DE dolo specifico richiesto dalla norma, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio DE bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta DEl'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile 102 adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza DE dolo specifico altrui» (Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662). La finalità elusiva DEl'interponente MA è ritenuta provata, nella sentenza di primo grado, dallo status DE medesimo, già condannato per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed attualmente intraneo alla medesima associazione mafiosa. La consapevolezza di tale finalità da parte DE ricorrente LA è stata dedotta, applicando i principi DEla "prova logica", dai rapporti di parentela che legano quest'ultimo con la famiglia NZ, essendo egli cognato di SA NZ e marito di una cugina di OM NZ (così alla pag. 273 DEla sentenza di primo grado), dal momento che tali rapporti lo rendevano consapevole sia DEla natura mafiosa di tale "famiglia", sia DEl'appartenenza ad essa DEl'interponente, sia DEla caratura criminale di questi e dei motivi per cui egli poteva fondatamente temere di subire provvedimenti ablatori dei beni che fossero risultati a lui intestati (si veda pag. 281 DEla predetta sentenza). Tale argomentazione è logica e adeguata, nonché fondata sugli elementi probatori emersi nel procedimento, e peraltro il ricorrente non ne ha indicato la fallacia, avendo in realtà omesso di confrontarsi specificamente con essa, né vi ha opposto una diversa argomentazione altrettanto plausibile, che spieghi la sua condotta, come emersa dalle intercettazioni citate nelle due sentenze di merito. 18. Il ricorso proposto da OM La SA, in merito alla condanna per il reato a lui ascritto al capo 12), è infondato nel suo complesso, e deve essere rigettato. 18.1. Anche questo ricorrente, nel primo motivo, deduce la inutilizzabilità DEle intercettazioni, in quanto disposte per l'accertamento DE DEitto associativo e non sussistendo alcuna connessione tra tale DEitto e quello di cui all'art. 512- bis cod. pen. a lui contestato, perché l'operazione imprenditoriale relativa alla costituzione DEla Bet & Games SRs e all'apertura, con essa, di un'agenzia di scommesse sarebbe stata funzionale solo ad interessi personali dei soggetti coinvolti. Tale affermazione è infondata: le due sentenze di merito hanno ampiamente motivato, in relazione ai coimputati OM NZ, IT e TO, la sussistenza di una società di fatto tra gli ultimi due e il ricorrente La SA, e l'interesse non dei singoli, ma DEl'associazione criminosa, all'apertura e gestione DEl'agenzia di scommesse, in quanto attività inerente al settore di specifico interesse DEla stessa, in cui venivano reinvestiti i proventi DEl'attività criminosa (così, in particolare, alle pagine da 70, da 274 e da 353 DEla sentenza di secondo grado, e da 265 di quella di primo grado). La prova DE coinvolgimento di imputati responsabili DE DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., 103 i quali hanno reinvestito i proventi DEl'attività DEittuosa DEl'associazione nell'attività imprenditoriale descritta in questa imputazione, in maniera occulta al fine di evitare possibili provvedimenti ablatori, dimostra la connessione tra il DEitto associativo e quello di cui all'art. 512-bis cod. pen., connessione che rende utilizzabili le intercettazioni disposte solo in relazione al primo DEitto, come valutato nei precedenti paragrafi 13.4. e 17.1., ai quali si rimanda. In merito, poi, alla responsabilità DE ricorrente per il reato a lui ascritto, le due sentenze di merito hanno ritenuto dimostrato che egli ha acconsentito ad intestare fittiziamente ad un terzo l'attività, essendo a conoscenza DEl'identità dei suoi soci occulti e DEla loro finalità elusiva: dalle intercettazioni, infatti, risulta che egli, accedendo alla proposta ideata dal IT, invece di pretendere la buonuscita per cedere la sua attività, ha formato una società con costui e con lo TO, le cui quote sono state fittiziamente intestate a tale UC NA. Il ricorrente non ha mai spiegato perché ha acconsentito ad attribuire alla società la natura occulta, e a gestire, quindi, l'attività mediante l'interposizione di un terzo a lui sconosciuto, ed ha omesso di indicare quale fosse il suo eventuale interesse, personale e privato, ad operare con tali modalità. In realtà, dalle intercettazioni emerge che egli non aveva alcuna esigenza di occultare il proprio ruolo nella società e nell'attività stessa, e che anzi interveniva personalmente nelle operazioni necessarie per l'apertura DEl'agenzia, occultando invece il coinvolgimento dei suoi soci: nell'intercettazione DE 27/07/2018 il coimputato TO rassicura il prenditore di assegni emessi dal La SA circa la loro affidabilità, con le parole "non sono miei, come fossero miei". Ciò significa, in primo luogo, che il La SA effettuava personalmente i pagamenti emettendo assegni a proprio nome, senza occultare il proprio coinvolgimento nell'attività, pur essendo consapevole che i suoi soci tenevano una condotta diversa. In secondo luogo, come logicamente valutato dalla sentenza di secondo grado, tale conversazione dimostra soprattutto che il La SA effettuava tali pagamenti con denaro appartenente ai soci occulti ovvero con assegni garantiti da questi ultimi, i quali, quindi, investivano nell'attività denaro proprio o DEl'associazione criminosa, e venivano anche identificati, dai terzi, quali i veri titolari DEl'attività stessa. Il ricorso non solo non si confronta con tale valutazione, ma sostiene l'inesistenza DEla prova di avere il ricorrente effettuato pagamenti con le risorse dei sodali, tacendo sulla predetta intercettazione, e non offrendone una interpretazione alternativa altrettanto plausibile. Deve anche ribadirsi che l'investimento economico DEl'associazione nell'attività che la SRs Bet & Games doveva intraprendere è provata dalle conversazioni in cui OM NZ prevede un costo di 250.000-300.000 euro, e in cui IT lamenta di avere già speso 100.000 euro, esaminate nei paragrafi 6.6. e 14.4.: tali intercettazioni, ed 104 anche l'entità DEle somme investite, sono state logicamente ritenute dimostrare l'interessamento non dei singoli soci occulti, ma DEl'intera associazione criminosa, l'unica struttura capace di mettere a disposizione simili risorse. L'affermazione che il ricorrente sarebbe stato ignaro DEla finalità elusiva degli altri soci occulti, finalità che li ha determinati a coinvolgerlo nella creazione di una società occulta e nella intestazione fittizia DEle sue quote, è stata ritenuta infondata dalle due sentenze di merito, con motivazione logica e completa, nonché fondata sulle risultanze processuali. La condotta sopra evidenziata, consistita nell'effettuare pagamenti con denaro proveniente dagli altri soci occulti, o comunque garantiti da questi ultimi, è stata ritenuta sufficientemente dimostrativa DEla sua conoscenza DEla necessità di costoro di nascondere tale provenienza, e la conversazione intercettata in data 24/05/2019 riportata alla pag. 380 DEla sentenza di secondo grado, in cui egli brinda in onore di OM NZ e DE Lo AS con le parole "brindo per due personaggi, più grande e più piccolo, che mi onora la loro presenza", dimostra ampiamente la sua consapevolezza DEla identità e DEla caratura criminale dei soggetti con i quali si era associato nell'attività imprenditoriale in questione, nonché DE coinvolgimento in essa non dei suoi singoli soci ma DEl'associazione stessa, non essendo né OM NZ né il Lo AS soci DEla SRs Bet & Gannes. La deduzione, in particolare da tale intercettazione, che egli conoscesse bene l'associazione mafiosa e i loro affiliati, e quindi la finalità elusiva di costoro e dei suoi soci, dovendo essi occultare di essere i veri titolari DEl'attività per evitare i molto probabili provvedimenti ablatori, è DE tutto logica, e sufficiente per ritenere dimostrata la sussistenza DE dolo richiesto dall'art. 512-bis cod. pen. dal momento che, analogamente a quanto già ricordato al paragrafo 17.2., «In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei DEitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che DEla medesima il primo sia consapevole» (Sez. 2, n. 27123 DE 03/05/2023, Rv. 284795; Sez. 2, n. 38277 DE 07/06/2019, Rv. 276954). Tale principio deve essere ribadito, perché conforme a quanto ritenuto, in tema di concorso in fattispecie a dolo specifico, da Sez. U, n. 16 DE 05/10/1994, Demitry, e da Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, MA, Rv. 202904. La condotta tenuta dal ricorrente risulta corrispondere a quanto indicato nella massima citata, in quanto egli non ha mai spiegato quale diversa, personale motivazione lo avrebbe spinto a formare una società occulta e ad affidare la gestione DEl'attività ad un intestatario fittizio (pur avendo la predetta 105 sentenza affermato, in motivazione, che il dolo specifico DE reato non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti con quella elusiva): la motivazione DEla sentenza impugnata, in merito alla sussistenza DE dolo specifico richiesto dalla norma, è pertanto, oltre che logica, conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. 18.2. Il secondo e il terzo motivo DE ricorso DEl'imputato La SA devono essere ritenuti inammissibili per genericità e mancanza di specificità. Il ricorrente lamenta l'apoditticità e l'erroneità DEla motivazione DEla sentenza in merito al diniego DEle attenuanti generiche e all'applicazione DEla recidiva contestata, ripetendo le doglianze contenute nell'atto di appello e senza confrontarsi con la sentenza stessa, che alle pagine 382 e 383 le ha respinte sottolineando l'assenza di elementi positivi tali da giustificare la concessione DEle attenuanti, elementi non indicati neppure nel ricorso, a fronte DEla gravità DE reato e DEl'intensità DE dolo, dedotte dei rapporti intessuti con esponenti mafiosi di elevato spessore, e sottolineando che l'applicazione DEla recidiva è giustificata dalla natura DE reato di cui alla precedente condanna e dalla sua non eccessiva risalenza nel tempo, elementi che rendono la nuova condotta indicativa di una maggiore pericolosità sociale DE ricorrente, e dimostrativa di una progressione criminosa rispetto alla precedente condanna. A tale motivazione, ampia, logica e non contraddittoria, il ricorrente oppone una critica generica, affermando insussistenti queste valutazioni che, invece, sono state esplicitamente formulate, critica che deve, perciò, essere ritenuta aspecifica. 19. Il ricorso proposto da LF NN, in merito alla sua condanna per il reato di cui al capo 13), è infondato e deve essere rigettato. 19.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE DEitto di cui all'art. 512- bis cod. pen., è infondato. Esso deduce l'insufficienza DEla motivazione, in merito al ritenuto coinvolgimento di AN MA nella gestione DEl'attività fittiziamente intestata alla Spama SR, perché fondata sulla conversazione intercettata tra i coimputati TO e Di AG, in cui il primo avrebbe parlato di un possibile aiuto economico che il MA avrebbe in passato fornito al NN, da cui deriverebbe un debito di quest'ultimo, mentre il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto un consistente risarcimento da parte di un'assicurazione, che lo ha reso economicamente indipendente, e che il collegamento con AN MA per la gestione DEl'attività derivava solo dai rapporti personali tra i vari soggetti coinvolti, essendo la PU, asseritamente interposta, la compagna DE ricorrente, e l'altra socia DEla Spanna SR, ND MA, nipote DE coimputato AN MA. Il ricorso, quindi, non si confronta 106 integralmente con la sentenza, perché essa ricava la prova di una interposizione fittizia DEle due sode DEla Spama SR, nella gestione DEl'attività sita in via Castellana n. 26/28, e DE coinvolgimento in essa di AN MA e DElo stesso NN, anche da altri elementi probatori, quali, in primo luogo, una lettura complessiva e non parcellizzata dalle numerose intercettazioni a carico di costoro, e in secondo luogo le varie intercettazioni in cui OM NZ afferma esplicitamente che il locale apparteneva a "Sandrino", unitamente ad LF NN. Queste prove vengono, con argomentazione logica, ritenute dimostrative di un interessamento di detti coimputati che va oltre il mero dare consigli alle due socie, formali titolari e gestrici DE locale, come sostenuto dalla tesi difensiva: le molte intercettazioni da cui risulta che il MA si occupa personalmente dei lavori di ristrutturazione e dei pagamenti, e che il NN cura la gestione economica DEl'attività, assumendo ogni decisione senza coinvolgere mai le due socie, dimostrano una gestione totalmente affidata ai soli MA e NN, e dimostrano altresì che l'attività deriva da un investimento economico compiuto da questi ultimi, i quali sono, quindi, i veri proprietari DE locale e i titolari di ogni attività commerciale svolta in essi. La sentenza evidenzia anche che il MA utilizzava, in effetti, il locale come se ne fosse il proprietario, organizzando al suo interno incontri con gli altri affiliati all'associazione criminosa, come già ricordato al precedente paragrafo 13.4. La motivazione circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., e la partecipazione ad esso DE ricorrente, è pertanto completa, logica, e fondata su un compendio probatorio ben più ampio e consistente di quello esaminato nel ricorso, e contestato come insufficiente e contraddittorio. Le deduzioni contenute in questo primo motivo di ricorso, pertanto, non sono idonee a creare anche solo un ragionevole dubbio circa la colpevolezza DE ricorrente. 19.2. Anche il secondo e il terzo motivo DE ricorso, relativi alla violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, sono infondati e devono essere rigettati. La sentenza di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, pari a tre anni e sei mesi di reclusione, poi ridotta per la scelta DE rito abbreviato, perché inferiore alla media edittale, nonostante la già indicata gravità DE fatto, l'intensità DE dolo e la personalità negativa DE ricorrente. Tale motivazione è sufficiente, in quanto fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., e conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli 107 elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 3, n. 29968 DE 22/02/2019, Rv. 276288). Analogamente, è sufficiente e conforme ai principi giurisprudenziali la motivazione circa il diniego DEle attenuanti generiche, in quanto fondata sulla gravità DE fatto e l'intensità DE dolo, dedotte dai rapporti instaurati con un soggetto di notevole caratura criminale quale AN MA, e sulla personalità negativa DElo stesso NN, pregiudicato per vari DEitti. Questa Corte ha affermato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269); la motivazione si conforma a tale principio, ed è perciò insindacabile. 20. Il ricorso di ND MA, in ordine alla sua condanna per il DEitto di cui al capo 13), è infondato e deve essere rigettato. 20.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE DEitto in questione, è al limite DEla inammissibilità, in quanto generico ed erroneo quanto all'asserita non conformità DEla motivazione ai principi giurisprudenziali in merito alla natura DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. La ricorrente sostiene l'insussistenza di tale DEitto perché esso avrebbe natura di reato plurisoggettivo improprio, a concorso necessario, e non sarebbe, pertanto, ipotizzabile un concorso ai sensi DEl'art. 110 cod. pen. da parte di colui che accetta l'interposizione fittizia, ma solo da parte di chi collabora all'attività di interposizione senza tenere la condotta tipica DEl'interposto, e non agisce, quindi, quale concorrente necessario;
la norma, però, prevede la punibilità DE solo interponente e non DEl'interposto, che non potrebbe, pertanto, essere sanzionato ai sensi DEl'art. 110 cod. pen., essendo la sua condotta tipizzata alla norma, ma non soggetta a sanzione per scelta DE legislatore. Tale interpretazione DEl'art. 512-bis cod. pen. è errata, e si discosta dall'interpretazione giurisprudenziale, senza un fondamento convincente. L'art. 512-bis cod. pen. stabilisce la responsabilità DEl'interponente in quanto egli agisca per la specifica finalità prevista dalla norma stessa, potendo altrimenti l'interposizione fittizia, ovvero il trasferimento fraudolento di valori, non assumere rilevanza penale, o quanto meno non configurare il reato in questione, in assenza di tale finalità. Il soggetto interposto, pertanto, pur essendo un soggetto necessario per la realizzazione DE reato, può rimanere DE tutto estraneo ad esso, qualora non agisca con la medesima finalità ovvero non sia a conoscenza DEla finalità sottesa all'intestazione fittizia dei beni in proprio 108 favore: la sua partecipazione al reato, quindi, può consistere in una mera adesione all'atto materiale DE trasferimento fittizio, ma non alla commissione DE reato, così come configurato. Il concorso DEl'interposto, peraltro, non è neppure necessario, dal momento che l'interponente potrebbe realizzare l'attribuzione fittizia dei propri beni ad un terzo anche all'insaputa di questi, mediante atti DE tutto falsi compiuti senza la presenza DEl'intestatario fittizio o mediante una illecita sostituzione di persona. La partecipazione dolosa e consapevole DEl'interposto, pertanto, non avviene ai sensi DEl'art. 512-bis cod. pen., essendo tale partecipazione, in realtà, non prevista e non indispensabile, ed è regolata, quindi, dall'art. 110 cod. pen., rilevando in quanto egli concorra nel reato commesso dall'interponente, con condotta dolosa materiale, morale, o comunque agevolatrice, alla realizzazione DEl'intestazione fittizia. Questa Corte ha affermato, infatti, che «Il DEitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di reimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.,...» (Sez. 2, n. 39774 DE 07/05/2022, Rv. 283989-03; Sez. 2, n. 35826 DE 12/07/2019, Rv. 277075; Sez. 1, n. 14626 DE 10/02/2005, Rv. 231379). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, che ha esplicitamente richiamato respingendo la qualificazione DE reato quale reato plurisoggettivo improprio a concorso necessario, come proposto dalla ricorrente anche nei motivi di appello: il ricorso, pertanto, ripropone tale tesi difensiva senza apportare ulteriori elementi che la facciano ritenere maggiormente aderente al dato normativo, rispetto alla più convincente interpretazione seguita dalla Suprema Corte, e deve perciò essere rigettato. 20.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La ricorrente contesta la motivazione DEla sentenza, in merito alla sussistenza DE dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod. pen., sia riproponendo l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui tutti i concorrenti nel reato devono avere agito con il dolo di eludere la legge in tema di prevenzione patrimoniale, sia deducendo la mera apparenza DEla motivazione stessa quanto alla propria consapevolezza DEla finalità elusiva degli interponenti. L'affermazione DEla necessità che tutti i concorrenti nel reato agiscano con il dolo di eludere le disposizioni normative in tema di misure di prevenzione patrimoniale, che poggia su un indirizzo giurisprudenziale risalente (e che in realtà consiste, spesso, nella non distinzione tra il concetto di presenza in tutti i correi DEla finalità elusiva, e quello di mera consapevolezza DEla finalità elusiva 109 propria solo DEl'interponente), non è conforme al principio dettato dalla giurisprudenza maggioritaria e più recente secondo cui, come già motivato al paragrafo 17.2., «In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio DE bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta DEl'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza DE dolo specifico altrui» (Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662). Questo principio deve essere qui ribadito, dal momento che esso appare maggiormente aderente al disposto DEla norma e alla natura DE reato, che non prevede il concorso necessario DEl'interposto, con il relativo elemento soggettivo, e sanziona quale condotta penalmente rilevante quella DEl'interponente, al quale soltanto viene riferita la finalità di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale. La finalità elusiva DEl'interponente AN MA è ritenuta provata, nella sentenza di primo grado, dallo status DE medesimo, già condannato per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'epoca ancora intraneo alla medesima associazione. La consapevolezza di tale finalità da parte anche DEla ricorrente, sua nipote, è stata dedotta, applicando i principi DEla "prova logica", dal suo rapporto di parentela con lo zio, tale da rendere DE tutto incredibile che ella potesse ignorare le precedenti condanne da lui subite, per un DEitto che rendeva altamente probabile l'adozione a suo carico di provvedimenti ablatori, atteso anche che egli era coinvolto in molteplici attività economiche, ma non risultava mai intestatario di alcuna di esse (così alla pag. 304 DEla sentenza di primo grado). Tale argomentazione è logica e sufficiente, anche perché la condotta tenuta dalla ricorrente, di lasciare che lo zio gestisse in modo DE tutto autonomo l'attività imprenditoriale, senza intromettersi e senza neppure chiedergli conto dei risultati di tale gestione, dimostra non solo la coscienza DEla propria qualità di mera intestataria fittizia, ma anche la condivisione DEla volontà DElo zio di occultare la propria titolarità. Essa, inoltre, si fonda sugli elementi probatori acquisiti nel procedimento, e la ricorrente non ha proposto una spiegazione alternativa DEla propria condotta, diversa da tale ritenuta consapevolezza e condivisione, che risulti altrettanto plausibile e maggiormente convincente. 21. Anche il ricorso di SAlia PU, in ordine alla sua condanna per il DEitto di cui al capo 13), nel suo complesso è infondato, e deve essere rigettato. 21.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE DEitto in questione, deve essere ritenuto inammissibile, in quanto non attinente alla posizione DEla ricorrente bensì a quella DE coimputato NN, al punto da riprodurre 110 esattamente il primo motivo DE ricorso proposto da questi, fino a definire la PU, costantemente, come "il ricorrente" anziché "la ricorrente". L'esame nel merito di tale motivo, peraltro, porterebbe alla medesima valutazione di infondatezza già espressa con riferimento al primo motivo DE ricorso DE NN, al paragrafo 19.1. Anche questo motivo DE ricorso proposto dalla ricorrente PU, infatti, deduce l'insussistenza DEla prova circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per la non sufficienza, a tal fine, DEla conversazione tra i coimputati TO e Di AG circa l'aiuto economico che AN MA avrebbe dato al NN, dopo il fallimento di un'attività di quest'ultimo. Si tratta però, come già valutato, di una doglianza infondata, perché non si confronta con la sentenza, che indica anche altri elementi di prova, tra cui, in particolare, le intercettazioni in cui OM NZ afferma esplicitamente che il locale apparteneva a "Sandrino" unitamente ad LF NN, e le intercettazioni DElo stesso MA o DE NN, nelle quali essi risultano occuparsi dei lavori di ristrutturazione, dei pagamenti, e DEla gestione economica DEl'attività, assumendo ogni decisione senza coinvolgere mai le due socie DEla Spama SR, società formalmente titolare DEle attività svolte nel locale sito in via Castellana nn. 26/28. Queste prove sconfessano la tesi difensiva, di un interessamento dei predetti interponenti limitato a dare consigli alle interposte, legate ad essi da rapporti di parentela o affettivi, essendo in particolare la PU la compagna DE coimputato NN, in quanto sono state ritenute, con valutazione logica e approfondita, dimostrare non solo una gestione totalmente affidata ai soli MA e NN, ma anche la loro titolarità DE locale e di ogni attività commerciale svolta in essi, stanti le affermazioni in tal senso di OM NZ. La motivazione circa la sussistenza DE reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., e la partecipazione ad esso DEla ricorrente, DEla quale non è contestata la sussistenza DEl'elemento soggettivo, è pertanto logica e, soprattutto, fondata su un compendio probatorio ben più ampio e consistente di quello esaminato nel ricorso e definito insufficiente e contraddittorio, per cui non può ritenersi introdotto, dal ricorso, neppure un ragionevole dubbio circa la colpevolezza DEla stessa. 21.2. Anche il secondo e il terzo motivo DE ricorso, relativi alla violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione DEle attenuanti generiche, sono infondati e devono essere rigettati. Anche in questo caso i due motivi di ricorso riproducono quasi esattamente il testo DE ricorso proposto dal correo NN, al punto da indicare erroneamente la pena irrogata alla ricorrente, riportando quella inflitta invece al predetto coimputato. 111 La sentenza di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, pari a tre anni e tre mesi di reclusione, poi ridotta per la scelta DE rito abbreviato, perché inferiore alla media edittale, e giustificata dalle modalità DEla condotta e dall'intensità DE dolo, per gli stabili rapporti intrattenuti con un mafioso DEla caratura criminale di AN MA. Anche in questo caso la motivazione deve essere valutata come adeguata, in quanto fondata sugli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., e conforme ai principi di questa Corte, già richiamati al superiore paragrafo 19.2. Anche la motivazione circa il diniego DEle attenuanti generiche è sufficiente e conforme ai principi giurisprudenziali, in quanto fondata sulla gravità DE fatto e l'intensità DE dolo, e sulla considerazione DEla irrilevanza DEla incensuratezza DEla ricorrente. L'affermazione DEla sentenza, circa l'assenza di elementi favorevoli alla concessione di questo beneficio, è contestata solo in modo generico nel terzo motivo di ricorso, limitandosi la ricorrente ad indicare, a tal proposito, «il contegno processuale DE ricorrente» senza precisarne il contenuto, che non appare significativo atteso che la PU, diversamente dal NN, non risulta avere rilasciato alcuna dichiarazione, e «la sua personalità», senza evidenziare caratteristiche diverse dalla mera incensuratezza. La motivazione, pertanto, anche su questo punto non appare manifestamente illogica, carente o contraddittoria, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. 22. Il ricorso proposto da NN ER è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 22.1. Il primo motivo, relativo alla sussistenza DE reato di cui all'art. 512- bis cod. pen. ascritto al ricorrente al capo 15), è infondato. La sentenza risponde alle censure DE ricorrente, secondo cui non sarebbe stato provato il contributo causale da lui apportato alla consumazione DE reato, commesso intestando fittiziamente a tale ER l'agenzia di scommesse sita in via Musotto, gestita in realtà dal coimputato IT, ribadendo che tale prova è fornita dalle intercettazioni, lette e valutate in modo complessivo e non parcellizzato. Dalla loro lettura, secondo le due sentenze di merito, il ricorrente risulta direttamente e attivamente coinvolto nell'apertura DEl'attività e nella individuazione DE ER quale intestatario fittizio, facendo costantemente da intermediario in favore DE IT. Il coinvolgimento anche economico DE IT in tale attività è sufficientemente provato, come si è valutato nel precedente paragrafo 14.5., a cui si rimanda, così come è provata la finalità elusiva di tale intestazione fittizia, stante la consapevolezza di questi DEla possibilità di essere sottoposto a misura di prevenzione a causa DEla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa. E' 112 provata anche, come indicato in detto paragrafo, la sussistenza DEl'aggravante DEl'avere egli agito per agevolare l'associazione stessa, che controllava il settore DEle scommesse nel proprio territorio di competenza, e non consentiva ad estranei, e neppure ai singoli sodali, l'apertura in esso di agenzie apposite, in concorrenza con quelle da lei gestite. Le intercettazioni, secondo le due sentenze di merito, dimostrano il profondo e costante coinvolgimento DE ER nell'operazione contestata in questo capo di imputazione, essendo egli l'unico tramite tra il IT e l'intestatario fittizio ER, che forse era stato individuato proprio dal ricorrente, dal momento che il IT, parlando con lui, lo definisce "il tuo titolare" (intercettazione DE 08/09/2016, pag. 309 DEla sentenza di primo grado), e che lo stesso ER non si rivolge mai direttamente al IT, neppure per chiedere il pagamento anticipato DEla somma che gli è stata promessa quale ricompensa per fungere da prestanome, ma si rapporta sempre al ER. La valutazione DEla sentenza di secondo grado, contenuta alla pag. 396, che tale coinvolgimento DE ricorrente sia decisivo e costituisca, pertanto, un contributo fondamentale per la consumazione DE reato con le specifiche modalità adottate, è pertanto logica e fondata sugli elementi probatori raccolti, in particolare le intercettazioni citate nelle due sentenze di merito, il cui contenuto è chiaro e di univoca interpretazione. Il ricorrente, peraltro, pur contestando tale valutazione di decisività DE proprio contributo causale, non fornisce una interpretazione alternativa di tali intercettazioni, né una diversa giustificazione DE suo coinvolgimento nella vicenda, tali da creare quanto meno un ragionevole dubbio circa la sussistenza DE reato o DEla sua responsabilità per esso. Anche la sussistenza DE necessario elemento soggettivo è sufficientemente provata, attraverso la prova logica, fondata sulle risultanze processuali. La sussistenza DEla finalità elusiva DE IT è stata adeguatamente dimostrata attraverso le intercettazioni e la sua partecipazione all'associazione mafiosa di SS di RI, come si è già valutato nei superiori paragrafi 14.4. e 14.5., ai quali si rinvia;
per la configurazione DE dolo specifico DE concorrente nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. la giurisprudenza di questa Corte non ritiene necessaria la sussistenza di un'analoga finalità, ma sufficiente la sua consapevolezza di tale finalità nell'azione DEl'interponente, come affermato dalle sentenze Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662; Sez. 2, n. 27123 DE 03/05/2023, Rv. 284795; Sez. 2, n. 38277 DE 07/06/2019, Rv. 276954, già richiamate nei precedenti paragrafi 17.2. e 18.1. Il ricorrente non contesta tale indirizzo giurisprudenziale, ma lamenta l'erroneità DEla sentenza di secondo grado perché dedurrebbe tale prova solo in 113 via presuntiva, dai suoi rapporti di frequentazione con esponenti mafiosi e dalle facilitazioni in campo lavorativo che avrebbe ricevuto dal IT stesso. L'obiezione non è fondata perché la consapevolezza, da parte DE ricorrente, DEla finalità elusiva DE IT, e quindi la sussistenza DE suo dolo specifico, non è attribuita in via presuntiva, bensì dedotta dagli elementi acquisiti, attraverso un processo logico-deduttivo. La "prova logica" è ammessa nel procedimento penale, in particolare per valutare la sussistenza DEl'elemento soggettivo DE reato che, appartenendo alla sfera interiore DEl'autore, solitamente può essere solo dedotto dalle concrete modalità DEl'azione e da indizi esterni, complessivamente valutati. Nel presente caso, ritenuta dimostrata la finalità elusiva DEl'azione DE IT, la consapevolezza di questa da parte DE ricorrente è stata dedotta dal suo stretto rapporto con il predetto, risultando evidente al ER che il IT era il vero titolare DEl'agenzia di scommesse ma voleva intestare fittiziamente l'attività ad un terzo, dalla sua conoscenza sia DEla qualità DE coimputato di appartenente all'associazione criminosa di SS di RI, sia DEla possibilità per tutti i partecipi ad essa di subire provvedimenti ablatori dei propri beni, e infine dalla sua consapevolezza DEl'interessamento DEl'associazione mafiosa stessa alla apertura e alla gestione DEl'agenzia di scommesse in questione. La sentenza impugnata evidenzia che il ricorrente non ignorava il contesto di appartenenza DE IT, essendo egli stesso vicino a NN SI, esponente di spicco DEl'associazione di SS di RI (così alle pag. 36 e 50 e ss. DEla sentenza di appello) e soggetto a sua volta coinvolto nel settore DEle scommesse, al quale il ER faceva da autista e prestava la propria utenza telefonica, come dettagliatamente esposto alle pagine 313 e ss. DEla sentenza di primo grado. Proprio lo stretto rapporto con NN SI è stato logicamente ritenuto idoneo a dimostrare anche la consapevolezza DE ricorrente DEl'essere, quello DEle scommesse, un settore sottoposto al controllo DEla cosca di SS di RI, la quale non consentiva l'apertura, nel proprio territorio, di agenzie che vi si sottraessero;
tale riconducibilità alla cosca di tutte le agenzie di scommesse presenti sul suo territorio spiegava ulteriormente la necessità di una loro intestazione fittizia, al fine di occultare la loro riferibilità all'associazione mafiosa. Anche la sussistenza DE necessario dolo specifico DE ricorrente, pertanto, è stata motivata in modo sufficiente e logico, con una valutazione fondata sugli elementi presenti in atti e che si sottrae, perciò, alla sindacabilità DE giudice di legittimità. Il ricorrente, peraltro, non ha mai fornito una interpretazione alternativa plausibile DEla sua condotta e DEle varie intercettazioni, né ha spiegato quale diversa finalità avesse, almeno per quanto a sua conoscenza, l'intestazione fittizia DEl'agenzia in questione. 114 j,L,U 22.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato. La sussistenza DEl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata sufficientemente motivata, sulla base degli elementi sopra già evidenziati. La sentenza richiama, infatti, le molte intercettazioni da cui risulta dimostrato il controllo DEla cosca di SS di RI sulle agenzie di scommesse aperte o da aprire nel proprio territorio di competenza, nonché il suo diretto coinvolgimento in esse, quali attività in cui reinvestire i proventi DEl'attività criminosa e da cui ricavare ulteriore denaro (si veda dalla pag. 399 DEla sentenza). La correttezza di tale motivazione è stata già valutata in relazione alle posizioni di OM NZ (par. 6.6.) e di IT (par. 14.4 e 14.5.), e deve perciò rinviarsi a quanto esposto in tali parti DEla presente decisione: è sufficiente qui sottolineare come dalle intercettazioni sia emerso che nell'apertura di agenzie di scommesse venivano investiti capitali rilevanti, dei quali è stata ritenuta certa la provenienza dall'associazione, e non dal singolo sodale, data la mancanza di entrate legittime per ciascuno di essi, come esposto al precedente paragrafo 4.2. Anche con riferimento al presente caso, in cui la sentenza di appello ha ritenuto provato l'investimento economico da parte DE IT, dal momento che questi ha pagato l'affitto DE locale e versava al ER la somma pattuita per la sua interposizione fittizia, è pertanto logica l'affermazione secondo cui tale investimento proveniva dall'associazione criminosa, alla quale andavano i profitti DEl'attività, che veniva quindi gestita anche con il fine di agevolare la famiglia mafiosa di SS di RI. Questa Corte ha affermato che «La circostanza aggravante DEl'aver agito al fine di agevolare l'attività DEle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a DEinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole DEla finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U, n. 8545 DE 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, ed ha ritenuto provata la consapevolezza DE ricorrente circa la finalità agevolatrice sicuramente perseguita dal IT, in quanto il suo stretto e duraturo rapporto con il SI lo aveva messo a conoscenza DEl'interessamento DEl'associazione mafiosa verso l'attività DEle agenzie di scommesse e DEl'essere queste gestite dalla cosca o, quanto meno, nel loro interesse, avendo egli stesso lavorato in una di esse. Anche questa motivazione appare logica e sufficiente, nonché fondata su elementi certi acquisiti nel processo, e non smentiti dal ricorrente. 22.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione DEle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è infondato. 115 La sentenza impugnata ha motivato ampiamente le ragioni DE diniego DE beneficio richiesto, evidenziando che il contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione DE DEitto è stato rilevante e continuativo, essendosi egli attivato per stipulare il contratto di affitto DE locale, per individuare e convincere l'intestatario fittizio, per mantenere costantemente i rapporti con questi, operando sempre nella consapevolezza di agevolare, così, la consorteria mafiosa. La sua personalità, poi, non è stata ritenuta positiva e meritevole di un'attenuazione DEla pena, stanti i suoi rapporti costanti e non occasionali con esponenti mafiosi di elevata caratura criminale, in particolare il SI, oltre al IT. Il diniego DEla concessione DEle attenuanti generiche si fonda, quindi sui criteri, previsti dall'art. 133 cod. pen., DEla gravità DEla condotta e DEla personalità negativa DE soggetto, e si conforma perciò al principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269). Considerazioni analoghe devono essere espresse in merito alla richiesta di mitigazione DEla pena: la sentenza ha ribadito la sua congruità alla luce DEla gravità DE reato commesso e DEl'intensità DE dolo, per la continuità dei rapporti con gli esponenti mafiosi sopra indicati, e ne ha evidenziato, comunque, la sua inferiorità rispetto al medio edittale. Deve applicarsi, perciò, l'ulteriore principio secondo cui «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197). 23. Il ricorso di VE VI è infondato, nel suo complesso, e deve essere rigettato. 23.1. Il primo motivo, relativo alla inutilizzabilità DEle intercettazioni disposte a carico DE coimputato SE NS asseritamente dopo la scadenza dei termini di indagine, è analogo al primo motivo dei due ricorsi da questi proposti, in cui egli sostiene la inutilizzabilità patologica di tutte le indagini svolte a suo carico, in quanto tardive: si rinvia, perciò, alla valutazione di infondatezza esposta al paragrafo 15.1., ribadendo in particolare che «La scelta DE giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire 116 l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine DEle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità DEle prove vietate dalla legge ..., la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 DE 24/10/2017, dep. 2018, Rv. 272196; Sez. 6, n. 12085 DE 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 252580). L'inutilizzabilità DEle intercettazioni poste a base DEla condanna DEla ricorrente, da lei eccepita per la loro tardività rispetto al termine di scadenza DEle indagini disposte a carico DE NS, deve perciò essere esclusa, non essendo tale eccezione formulabile dall'imputato ammesso, su sua richiesta, al rito abbreviato, e questo primo motivo di ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deduce anche l'erroneo richiamo al disposto DEl'art. 270 cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla sua riforma disposta con il d.l. DE 30/12/2019, n. 161, conv. con legge 28/02/2020, n. 7, ed in effetti il divieto di utilizzazione DEle intercettazioni, stabilito da detta norma, non è qui operante, alla luce DEla sentenza Sez. U, n. 51 DE 28/11/2019, dep. 2002, Cavallo, citata nel precedente paragrafo 17.1., alla cui più approfondita motivazione si rimanda. 23.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questo motivo, attinente all'asserita violazione DEl'iter procedimentale stabilito dall'art. 414 cod. proc. pen., è identico a quello proposto dal coimputato NS nel secondo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. De Lisi, in quanto sostiene la nullità patologica DEle intercettazioni disposte a carico di questi senza un formale provvedimento di archiviazione DE primo procedimento aperto e un successivo decreto di riapertura DEle indagini. Esso, quindi, deve essere ritenuto manifestamente infondato per i motivi già esposti nel precedente paragrafo 15.2., a cui si rinvia, non essendo stata mai disposta l'archiviazione DE procedimento pendente, ed essendo la nuova iscrizione DE NS nel registro degli indagati conseguente ad indagini svolte a carico di altri soggetti, secondo quanto ampiamente motivato nelle due sentenze di merito. 23.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi alla sussistenza dei reati ascritti alla ricorrente ai capi 22) e 21), sono infondati, e devono essere rigettati. Essi possono essere esaminati unitariamente, stante l'identità DEle questioni poste, analoghe anche al terzo motivo DE ricorso predisposto dall'avv. Rizzuti per il coimputato NS, e ai motivi dal settimo al decimo DEl'atto predisposto dall'avv. De Lisi per detto coimputato. La valutazione di infondatezza dei motivi proposti dal NS, contenuta nel paragrafo 15.5., deve essere estesa ai motivi proposti dalla ricorrente VI, avendo anche la sentenza impugnata fatto riferimento, nell'esaminare 117 le doglianze relative ai reati contestati ai capi 21) e 22), a quanto esposto in relazione all'appello DE coimputato. E' infondata l'affermazione secondo cui le sentenze di merito avrebbero erroneamente valutato l'attività DEla ricorrente e DE NS in merito alla EL AS SR e all'azienda agricola, ritenendo provata una titolarità DE secondo e una intestazione fittizia DEla prima, mentre le intercettazioni dimostrerebbero solo un'attività di gestione da parte DE NS, che già gestiva la EL AS SR quando le sue quote societarie erano intestate alla NO. Le intercettazioni, riportate per esteso nella sentenza di primo grado, dimostrano infatti ampiamente che la ricorrente non aveva alcun potere decisionale e gestionale all'interno DEla società e nell'azienda agricola, e non ne curava neppure l'aspetto economico, perché tutti i pagamenti venivano effettuati dal NS, il quale intratteneva direttamente i rapporti con i clienti e assumeva tutte le decisioni necessarie, senza coinvolgere la donna e senza neppure riferirle l'andamento DEle due attività, ed anzi rimproverandola perché ella non si rendeva mai immediatamente disponibile per compiere le operazioni formali riservate all'intestataria DEl'azienda, ovvero DEle quote societarie. Il diretto, immediato e costante intervento DE NS per far fronte a tutte le esigenze, anche economiche, DEla società EL AS SR e DEl'azienda agricola, peraltro anche riscuotendo personalmente un rimborso riconosciuto dall'Enel, è stato logicamente valutato, dalle due sentenze di merito, come dimostrativo DEl'investimento da lui effettuato nelle due attività. La sentenza impugnata ribadisce, infatti, che la ricorrente è risultata impossidente, e comunque non in grado di far fronte, con risorse proprie, ai costi non DEl'acquisto formale DEle quote DEla EL AS SR, bensì DEl'avviamento e DEla gestione DEl'attività e, dopo poco più di un anno, DEl'avviamento DEl'azienda di allevamento di bovini e bufale. Gli indizi convergono, quindi, nel dimostrare che il solo NS aveva investito denaro proprio nelle due attività e ne era quindi non un mero gestore, subordinato alle decisioni e alle scelte DEla titolare, bensì ne era egli stesso il vero titolare, così come valutato da entrambe le sentenze di merito. Tale valutazione, perciò, è logica e sufficiente per la condanna, nonché conforme ai principi di questa Corte, secondo cui la prova DEla provenienza dall'interponente DEle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni intestati fittiziamente a terzi può essere anche solo indiziaria (Sez. 6, n. 26931 DE 29/05/2018, Rv. 273419; Sez. 6, n. 5231 DE 12/01/2018, Rv. 272128, già citate al par. 15.5.). Questi motivi di ricorso devono essere rigettati anche in merito alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza DEl'elemento soggettivo dei due reati contestati ai capi 21) e 22). Ribadito il principio giurisprudenziale citato nei 118 precedenti paragrafi 17.2. e 18.1. secondo cui, per la sussistenza DE dolo specifico DEl'interposto, non è necessario che egli agisca con la finalità di eludere le nome in materia di prevenzione, ma è sufficiente la sua consapevolezza di tale finalità nell'azione DEl'interponente (si vedano Sez. 2, n. 16997 DE 28/03/2024, Rv. 286355; Sez. 6, n. 19108 DE 15/02/2024, Rv. 286662; Sez. 2, n. 27123 DE 03/05/2023, Rv. 284795; Sez. 2, n. 38277 DE 07/06/2019, Rv. 276954), la motivazione DEle due sentenze di merito, che hanno ritenuto provata in via indiziaria tale consapevolezza da parte DEla ricorrente, è sufficiente e logica, e si sottrae alle censure proposte. In primo luogo deve ricordarsi che è provata la finalità elusiva DE NS nell'attribuire fittiziamente alla ricorrente la titolarità DEle quote DEla EL AS SR e DEl'azienda agricola: come si è valutato nel precedente paragrafo 15.5., le due sentenze di merito hanno adeguatamente e logicamente motivato che il NS aveva ragione di temere possibili provvedimenti ablatori, essendo stato già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed essendo ancora partecipe di un'associazione criminosa, tanto da essere ritenuto colpevole, in questo procedimento, DEl'analogo DEitto a lui ascritto al capo 2). In secondo luogo, la prova DEla consapevolezza DEla ricorrente circa la sussistenza di tale finalità nelle operazioni DE NS è stata legittimamente dedotta dalle modalità DEle condotte di lei, e dal rapporto di stretta conoscenza e frequentazione con il medesimo. Come già ricordato nel precedente paragrafo 22.1., l'accertamento DE dolo DEl'agente avviene solitamente attraverso un processo logico-deduttivo di valutazione degli indizi costituiti, per lo più, dalle concrete modalità DEl'azione e da elementi esterni, complessivamente valutati. La ricorrente, all'epoca, era fidanzata con il figlio DE NS, e ciò rende logicamente deducibile, come ritenuto dalle due sentenze di merito, che ella fosse a conoscenza, quanto meno, dei trascorsi DE futuro suocero, sottoposto per anni a detenzione per una condanna quale esponente mafioso operante in quello stesso territorio. In più, le concrete modalità DEla sua azione dimostrano che ella ha accettato senza difficoltà di essere nominata fittiziamente intestataria DEle quote DEla SR EL AS e DEl'azienda agricola menzionata nel capo 21), pur non avendo alcuna esperienza imprenditoriale, tanto meno nei settori in cui tali imprese operavano, e si è completamente disinteressata DEla loro gestione, trascurando persino di occuparsi degli aspetti formali che non potevano essere svolti da altri, tanto da non essere mai disponibile quando veniva ricercata per eseguire qualche operazione bancaria o per presentarsi dal notaio (si veda l'intercettazione DE 16/05/2018, alla pag. 408 DEla sentenza). Questa modalità DEla sua condotta dimostra che ella non ha accettato le nomine fittizie quale titolare per ottenere 119 un'occasione di lavoro o per acquisire esperienza, e quindi, in definitiva, per un interesse personale a svolgere le attività stesse. E' logico pertanto dedurne, come ritenuto da entrambe le sentenze, che ella ha accettato esclusivamente per un interesse e un'esigenza DE NS, ed era consapevole DEla necessità di questi di occultare la sua effettiva titolarità su entrambe le attività. L'unica ragione plausibile per tale occultamento è quella di eludere le norme relative alle misure di prevenzione patrimoniale, perché non ne sono emerse altre, e né il NS né la ricorrente le hanno mai prospettate;
la ricorrente, inoltre, non ha mai fornito alcuna spiegazione per la propria condotta, indicando per quali diversi motivi avrebbe accondisceso a rendersi un'intestataria fittizia. La sussistenza DE suo dolo specifico, pertanto, è stata motivata in modo sufficiente e logico, con una valutazione fondata sugli elementi presenti in atti e che si sottrae, perciò, alla sindacabilità DE giudice di legittimità. 23.4. E' infondato, infine, il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, che deve perciò essere rigettato. La sentenza impugnata ha motivato in modo sufficiente le ragioni DEla irrogazione DEla pena base di tre anni di reclusione e di quella di sei mesi di reclusione quale aumento per la continuazione con il secondo reato, valutando grave la condotta tenuta, per gli stretti rapporti instaurati con un soggetto mafioso e dalla caratura criminale notevole, e intenso il dolo, per la reiterazione DEla condotta di reato in un arco temporale ristretto, ed ha sottolineato che la pena base è inferiore rispetto al medio edittale. Nel calcolo DEla pena, perciò, si è tenuto conto degli elementi elencati nell'art. 133 cod. pen., e deve pertanto applicarsi il principio, dettato da questa Corte, secondo cui «La determinazione DEla pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali DE giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 DE 20/03/2013, Rv. 256197). 24. Il ricorso proposto da OL NO, in relazione alla sua condanna per il reato a lei ascritto al capo 22), è infondato nel suo complesso, e deve essere rigettato per le ragioni già esposte in relazione al ricorso proposto dalla coimputata VE VI, stante l'analogia dei loro motivi. 24.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la inutilizzabilità DEle intercettazioni disposte a carico di SE NS, perché successive alla scadenza DE termine di indagine, è analogo, nelle varie considerazioni esposte, al primo motivo DE ricorso proposto da VE 120 VI, al punto da estendere la sua deduzione, nella rubrica DE motivo, al reato di cui al capo 21), non ascritto alla ricorrente. Appare sufficiente, perciò, richiamare la valutazione esposta al precedente paragrafo 23.1., ribadendo anche in questo caso che la nullità DEle indagini effettuate dopo la scadenza DE termine, qualora tale vizio fosse sussistente, è ritenuta una nullità fisiologica e non patologica, e la conseguente inutilizzabilità non può essere perciò eccepita nel rito abbreviato, a cui anche questa ricorrente è stata ammessa. 24.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all'asserita violazione DEl'art. 414 cod. proc. pen., è analogo al secondo motivo DE ricorso proposto da VE VI e deve essere dichiarato inammissibile, essendo manifestamente infondate le ragioni esposte. Appare sufficiente, pertanto, il rinvio alle valutazioni contenute nel precedente paragrafo 23.2., non sussistendo la dedotta violazione di legge. 24.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo DE reato di cui al capo 22), sono infondati e devono essere rigettati. Anche con riferimento al ruolo ricoperto dalla ricorrente nella EL AS SR, è ampiamente provata la fittizietà DEla sua intestazione DEle quote societarie, DEle quali era in realtà titolare SE NS, con il quale ella aveva intrecciato una relazione affettiva. La sussistenza di una prova piena circa l'elemento oggettivo DE reato è stata già esaminata nel paragrafo 15.5., relativo alla responsabilità DE NS, e le valutazioni ivi esposte circa la sufficienza e logicità DEla motivazione contenuta nelle due sentenze di merito devono essere qui ribadite, richiamando quanto già affermato. Le intercettazioni dimostrano ampiamente che il NS non si limitava a gestire la società al posto DEla NO, stante anche la totale inesperienza e incapacità gestoria di questa, ma ne disponeva in piena autonomia e, soprattutto, effettuava tutti i pagamenti necessari, provvedendo, ad esempio, a farsi carico DE pagamento DEle contravvenzioni di natura fiscale e amministrativa, peraltro divenendo anche l'unico e diretto destinatario DE rimborso inviato dall'Enel, già citato ai paragrafi 15.5. e 23.3. Tale condotta è stata ritenuta, logicamente, dimostrare che il solo NS aveva finanziato la costituzione DEla società e l'inizio DEl'attività, ed era il vero titolare sia DEle quote societarie sia DEl'attività intrapresa, essendo altrimenti ingiustificabile il pagamento da parte sua DEle citate contravvenzioni, effettuato non su pressione DEla NO, ma chiedendo semplicemente alla donna di fargli avere i vari provvedimenti, ed assumendo in piena autonomia le decisioni necessarie, comunicando poi alla VI, subentrata nella titolarità DEle quote, i pagamenti da effettuare e le procedure da seguire (così nelle 121 intercettazioni DE 18/07/2018 e DE 09/08/2018, riportate alla pag. 418 DEla sentenza di secondo grado). La valutazione DEle due sentenze di merito appare effettivamente fondata sulle risultanze processuali, dal momento che il contenuto DEle intercettazioni mostra con evidenza che la NO, così come la VI, era DE tutto estranea alla gestione DEla società e non veniva neppure informata DEle decisioni che il NS assumeva in piena autonomia, e che entrambe le formali intestatarie si rapportavano al NS come al vero e unico titolare DEl'attività; inoltre la NO non ha mai smentito il suo stato di impossidenza e la sua totale inesperienza in campo imprenditoriale, circostanze che rafforzano la prova DE suo ruolo di mera prestanome. L'elemento soggettivo richiesto all'interposto non è necessariamente la condivisione DEla finalità elusiva di misure di prevenzione, ma può consistere nella sola consapevolezza DEla finalità elusiva DEl'interponente, come già ricordato nel paragrafo 23.3., a cui si rimanda anche per le considerazioni in merito alla sufficienza DEla prova DEl'avere il NS agito con tale finalità. La sentenza impugnata si conforma a tale principio giurisprudenziale, e trae la prova DEla consapevolezza, da parte DEla ricorrente, DEla finalità elusiva DEl'interponente dalla sua condotta concreta e dal rapporto affettivo esistente tra i due. La valutazione DEla sentenza impugnata è logica: lo stretto rapporto di conoscenza e frequentazione rende non credibile che la NO potesse ignorare le vicende giudiziarie subite dal NS, già condannato e detenuto per il DEitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e il suo ruolo ancora attuale di partecipe alla famiglia mafiosa DEl'UD, circostanze che rendevano fondatamente ipotizzabile la possibilità di sottoposizione dei suoi beni a provvedimenti ablativi. La sua condotta, di totale disinteresse per la gestione DEla società e DEl'attività, lasciata totalmente nelle mani DE NS, dimostra che ella era pienamente cosciente di essere una mera prestanome, e non si era intestata le quote societarie, sia pure fittiziamente, per un interesse personale, quale il trovare un'occasione di lavoro o l'acquisire esperienza imprenditoriale, bensì per un interesse esclusivo DE NS. La deduzione DEla sentenza è confermata dall'intercettazione DE 18/07/2018, citata alla pag. 419 DEla sentenza di secondo grado e riportata per esteso dalla pag. 357 di quella di primo grado, in cui la NO racconta al NS DEla lite avuta con la figlia che, scoperte le contravvenzioni da pagare per la EL AS SR, l'aveva aspramente rimproverata per essersi lasciata coinvolgere nella società, dicendole, tra l'altro, "in quali cose ti metti con queste persone". Questa frase è stata ritenuta dimostrare che la figlia DEla ricorrente era a conoscenza DE coinvolgimento DE NS, avendolo la madre menzionato come colui che 122 l'aveva rassicurata al momento DEla sua uscita dalla società, e che era altresì consapevole DEla illiceità DEla condotta tenuta dalla ricorrente, DE pericolo che ella passasse "i guai", nonché, evidentemente, DEla qualità DE NS, indicato con il termine "queste persone", significativo DEl'attribuzione al soggetto di una caratura DEinquenziale. La valutazione DEla rilevanza di questa conversazione, espressa da entrambe le sentenze di merito, appare logica: essa dimostra, in effetti, che le due donne erano consapevoli che l'attività DEla EL AS SR riguardava solo il NS, e che la ricorrente si era fatta coinvolgere da lui, noto anche alla figlia per i suoi trascorsi, senza nutrire alcun interesse personale in tale coinvolgimento ma accettando, quanto meno secondo la figlia, di correre dei pericoli mettendosi con "queste persone". Essa conferma, pertanto, che la ricorrente ha accettato l'intestazione fittizia DEle quote societarie esclusivamente per un interesse e un'esigenza DE NS, quella di occultare la sua effettiva titolarità su entrambe le attività. E' altresì logica la valutazione che l'unica ragione per tale esigenza di occultamento era quella di eludere le norme relative alle misure di prevenzione patrimoniale, perché non ne sono emerse altre, e né il NS né la ricorrente le hanno mai prospettate, mentre la ricorrente non ha mai fornito alcuna spiegazione alla propria condotta. La sussistenza DE suo dolo specifico, pertanto, è stata motivata in modo sufficiente e logico, con una valutazione fondata sugli elementi presenti in atti e che si sottrae, perciò, alla sindacabilità DE giudice di legittimità. 25. Tutti i ricorsi proposti devono, pertanto, essere rigettati, per le ragioni sopra singolarmente esposte. Il rigetto dei vari ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali, nonché alla rifusione DEle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come in dispositivo, nella misura richiesta quanto alla Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN PO e alla FAI-Federazione DEle associazioni antiracket e antiusura italiane, e in misura ridotta per le altre parti, alla luce DE contributo concretamente fornito per la decisione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NS SE, IT ET LE, RA AN, MA AN, PR SA, Di AG TO, La SA OM, Lo AS SE, LA SA, NZ OM, NZ ES, VI VE, EM NN, ER NN, NN 123 LF, NO OL, MA ND, PU SAlia, TO SE e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati NS SE, IT ET LE, RA AN, MA AN, PR SA, Di AG TO, Lo AS SE, NZ OM, NZ ES, EM NN alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: "Centro Studi IO La RR - onlus", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
"SI", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
e nei confronti, unitamente all'imputato TO SE, DEle parti civili: "Confesercenti provinciale di Palermo", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
"Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie AN PO", che liquida in complessivi euro 4.738,50, oltre accessori di legge;
"Solidaria S.C.S. - onlus", che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge;
"FAI "Federazione DEle associazioni antiracket e antiusura italiane", che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge;
"e S.OS. Impresa Rete per la legalità/Sicilia a.p.s., che liquida in complessivi euro 7.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 febbraio 2025 Il Consigliere estensore