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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2325/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2325/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Claudia Pezzoni del Foro di Parma, attualmente detenuto in carcere, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione ulteriore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Piadena (CR), il 17 giugno 2006. CP_1
Esponeva che l'unione coniugale era di fatto cessata da tempo e di non avere più alcun rapporto con la moglie, da ultimo divenuta irreperibile.
Deducendo, dunque, essere venuta meno la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio e sostenendo la reciproca indipendenza economica delle parti, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge senza alcuna condizione accessoria. Nella contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata, all'udienza del 25 marzo 2025 , comparso personalmente, confermava Parte_1 di non avere più notizie della moglie ed escludeva ipotetiche volontà conciliative.
La difesa dello stesso ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alla domanda sullo status coniugale già formulata in ricorso.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda formulata da parte ricorrente è fondata e va accolta.
Nel ricorso introduttivo, invero, ha spiegato che il rapporto di Parte_1 convivenza e l'affectio coniugalis con è venuta meno da tempo, tanto da essere la CP_1 moglie divenuta a lui irreperibile.
All'udienza del 25 marzo 2025 il medesimo ricorrente, attualmente ristretto in carcere, ha confermato di non avere notizie del coniuge e ha confermato la propria volontà di separarsi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, supportata dalle superiori allegazioni, comprova l'impossibile ripristino della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione di parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio il 17 giugno 2006, in Piadena (CR), iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al N. 4, P. 2, S. C, anno 2006.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 26 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2325/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Claudia Pezzoni del Foro di Parma, attualmente detenuto in carcere, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna condizione ulteriore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Piadena (CR), il 17 giugno 2006. CP_1
Esponeva che l'unione coniugale era di fatto cessata da tempo e di non avere più alcun rapporto con la moglie, da ultimo divenuta irreperibile.
Deducendo, dunque, essere venuta meno la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio e sostenendo la reciproca indipendenza economica delle parti, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge senza alcuna condizione accessoria. Nella contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata, all'udienza del 25 marzo 2025 , comparso personalmente, confermava Parte_1 di non avere più notizie della moglie ed escludeva ipotetiche volontà conciliative.
La difesa dello stesso ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alla domanda sullo status coniugale già formulata in ricorso.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda formulata da parte ricorrente è fondata e va accolta.
Nel ricorso introduttivo, invero, ha spiegato che il rapporto di Parte_1 convivenza e l'affectio coniugalis con è venuta meno da tempo, tanto da essere la CP_1 moglie divenuta a lui irreperibile.
All'udienza del 25 marzo 2025 il medesimo ricorrente, attualmente ristretto in carcere, ha confermato di non avere notizie del coniuge e ha confermato la propria volontà di separarsi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, supportata dalle superiori allegazioni, comprova l'impossibile ripristino della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la non opposizione di parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi ed Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio il 17 giugno 2006, in Piadena (CR), iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al N. 4, P. 2, S. C, anno 2006.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 26 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto