Articolo 18 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 dicembre 1999
Art. 18. (Proventi contravvenzionali) 1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134 , derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto. 2. Al comma 4, primo periodo, dell' articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche', in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili".
Note all'art. 18:
- Il testo della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 , recante: "Legge contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1865.
- Il testo della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , recante: "Norme sulla navigazione da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
- Il testo dell' art. 208, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante: "Nuovo codice della strada " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalita'.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente