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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1295/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7104/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO INTERESSI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1525/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la società Resistente_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Catania sull'istanza di rimborso avente a oggetto maggiori interessi versati per anticipato pagamento di somme dovute a titolo di rateizzazione. In particolare, la società contribuente seguitava a specificare: che a seguito della comunicazione di irregolarità n. 00521801077/02 relativa al modello
770/2010 per complessivi euro 2.890,656,03 presentava istanza di rateizzazione, poi concessa;
che dopo aver pagato 5 rate, estingueva in integrum l'obbligazione provvedendo a corrispondere complessivi euro
227.639,15 comprensivi di tutti gli interessi calcolati per l'intera scadenza;
che l'estinzione anticipata del debito ha comportato un versamento di interessi maggiore a quello effettivamente dovuto;
infine, presentava istanza di rimborso degli interessi corrisposti in misura maggiore, riportando l'ammontare del credito vantato, mai riscontrata dall'Ufficio. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituita in giudizio, insisteva sulla bontà dell'esclusione del rimborso, esplicitando la legittimità del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7104 depositata in data 20 novembre 2023, ritenendo legittima la pretesa avanzata dalla società contribuente, accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia al rimborso delle somme richieste.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Catania eccependo che la società ha già ricevuto in data 29.1.2018 il rimborso della somma di euro 132.723,65; sostiene inoltre che il ricorso introduttivo risulterebbe inammissibile in quanto proposto tardivamente. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene ammissibile l'appello proposto in ordine alle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta della documentazione prodotta da parte appellante risulta che la restituzione della somma pari a euro
134.076,53 è stata effettuata per importo pari a euro 132.723,65 dalla Direzione Provinciale di Catania in data 29.01.2018 tramite ordinativo di pagamento. Ne discende che, relativamente all'importo restante
(pari a euro 1.358,88) si consolidava silenzio – diniego, anch'esso soggetto al termine decadenziale di 60 gg previsto per tutti i provvedimenti amministrativi, contro il quale la contribuente avrebbe dovuto proporre ricorso entro i termini perentori disposti dalla previsione contenuta all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Visto la reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio, la Corte ritiene sussistano motivi per ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate. Catania, 12.09.2025. Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1295/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7104/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO INTERESSI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1525/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la società Resistente_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate di Catania sull'istanza di rimborso avente a oggetto maggiori interessi versati per anticipato pagamento di somme dovute a titolo di rateizzazione. In particolare, la società contribuente seguitava a specificare: che a seguito della comunicazione di irregolarità n. 00521801077/02 relativa al modello
770/2010 per complessivi euro 2.890,656,03 presentava istanza di rateizzazione, poi concessa;
che dopo aver pagato 5 rate, estingueva in integrum l'obbligazione provvedendo a corrispondere complessivi euro
227.639,15 comprensivi di tutti gli interessi calcolati per l'intera scadenza;
che l'estinzione anticipata del debito ha comportato un versamento di interessi maggiore a quello effettivamente dovuto;
infine, presentava istanza di rimborso degli interessi corrisposti in misura maggiore, riportando l'ammontare del credito vantato, mai riscontrata dall'Ufficio. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituita in giudizio, insisteva sulla bontà dell'esclusione del rimborso, esplicitando la legittimità del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7104 depositata in data 20 novembre 2023, ritenendo legittima la pretesa avanzata dalla società contribuente, accoglieva il ricorso condannando l'Agenzia al rimborso delle somme richieste.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Catania eccependo che la società ha già ricevuto in data 29.1.2018 il rimborso della somma di euro 132.723,65; sostiene inoltre che il ricorso introduttivo risulterebbe inammissibile in quanto proposto tardivamente. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene ammissibile l'appello proposto in ordine alle argomentazioni che seguono. E invero, sulla scorta della documentazione prodotta da parte appellante risulta che la restituzione della somma pari a euro
134.076,53 è stata effettuata per importo pari a euro 132.723,65 dalla Direzione Provinciale di Catania in data 29.01.2018 tramite ordinativo di pagamento. Ne discende che, relativamente all'importo restante
(pari a euro 1.358,88) si consolidava silenzio – diniego, anch'esso soggetto al termine decadenziale di 60 gg previsto per tutti i provvedimenti amministrativi, contro il quale la contribuente avrebbe dovuto proporre ricorso entro i termini perentori disposti dalla previsione contenuta all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Visto la reciproca soccombenza nei due gradi di giudizio, la Corte ritiene sussistano motivi per ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate. Catania, 12.09.2025. Il Presidente