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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6523 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to CALCE Parte_1
PASQUALE, giusta mandato in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to FIORILLO ANTONIO giusta procura in atti
Resistente
Nonché
CP_2 rapp. to e difeso dall'avv. to D'ANDREA Carmine come da procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il ricorrente esponeva di aver lavorato presso l'impianto di lavaggio auto - sito in loc. Falagato di Altavilla
Silentina- gestito dalla Gri Power Dmg Energy Srl e dal sig. CP_2
dal quale riceveva disposizione e la retribuzione, a far data dal 1 novembre
2022 al 17.06.2023, quale addetto al lavaggio delle autovetture;
di aver lavorato, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, senza usufruire della pausa pranzo;
di aver ricevuto le disposizioni e la retribuzione dal sig.
CP_2 nonché dal sig. Controparte_3 legale rapp. della soc. '
Gri Power Dmg Energy Srl, e/o dai figli Per_1 e Per_2 Deduceva che le chiavi per accedere all'impianto di lavaggio ed alle attrezzature venivano lasciate sul posto nascoste;
che i tempi di esecuzione della prestazione erano dettati dalle numerose richieste della clientela che esercitava una funzione di stimolo e di controllo;
che il 16 giugno 2023 le chiavi venivano ritirate dal posto concordato e la sig.ra figlia del sig. Persona_3 '
legale rapp. della Gri Power Dmg Energy Srl, Parte_2
rivolgendosi ai lavoratori, in particolare direttamente al sig. Parte_3
[...] , li invitava ad andare via in quanto licenziati per chiusura dell'impianto. Rappresentava che la presenza del CP_3 sugli impianti era costante, controllando l'andamento della gestione e non mancando occasioni per esercitare un ruolo dispositivo comandando che venisse effettuato qualche lavaggio e/o disposizione di servizio;
che percepiva euro
40,00 al giorno. Pertanto, non essendo stata regolarizzata la propria posizione di lavoratore né da parte del CP_2 né dalla Gri Power Dmg
Energy Srl che fruivano della gravosa e continua prestazione, ed avendo percepito una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista, sull'assunto di aver diritto all'inquadramento nel livello C4, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, l'orario dichiarato ed osservato, la frequenza settimanale, le mansioni svolte, dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il le differenze retributive maturate per l'effetto dell'insufficiente retribuzione, per i titoli come innanzi specificati con conseguente condanna dei convenuti e la Gri Power DmgCP_2 Energy Srl, in persona del legale rapp. p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 11.198,38 per differenze retributive, nonchè di € 7.329,75
a titolo di risarcimento danni per il licenziamento (richiesta conforme al Contr minimo risarcitorio inderogabile, come da numerose sentenze della ), e così in totale € 19.999,08, oltre gli interessi legali e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, ovvero al pagamento di diversa somma, maggiore e/o minore, risultante, in ipotesi di contestazione del Co quantum debeatur, ove la ritenga di avvalersene, da perizia del Ctu;
condannare la convenuta, ut supra, al pagamento delle spese del presente giudizio".
Si costituiva la DMG Energy srl, in persona del legale rapp. te pt, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva.
Contestava inoltre la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro con il ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
'Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva. CP_2
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Esperito negativamente un tentativo di conciliazione, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.12.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso è nullo per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente chiede di accertare "la sussistenza del rapporto di lavoro" e di condannare CP_2
[...] la Gri Power Dmg Energy srl, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 11.198,38 per differenze retributive nonché di euro 7.329,75
a titolo di risarcimento danni per licenziamento.
A ben vedere, dal combinato disposto dell'art. 115 c.p.c. con quello degli artt.
414 e 416 c.p.c. si desume chiaramente che l'onere di allegazione reca con sè (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia. Pertanto, l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione.
Nel rito del lavoro, inoltre, data la natura degli interessi in gioco, la suddetta rigidità è particolarmente sensibile e si traduce, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del
1977, nell'onere delle parti di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (cfr. Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 24 ottobre
2007, n. 22305).
Il principio dispositivo, dunque, viene contemperato con le esigenze della ricerca della verità materiale e - al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura - al giudice sono riconosciuti dei poteri officiosi ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., da intendere alla luce dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
e dell'art. 6 della CEDU (cfr. Cass. 1 agosto 2013, n. 18410; Cass,
15527/2014).
Giova poi chiarire che, per costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione nel rito del lavoro della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto - da condurre sulla base dei principi di cui agli artt. 1362
C.C., e segg., seppure con gli adattamenti imposti dalla natura dell'atto da interpretare che portano ad escludere l'applicazione del principio della conservazione in ragione della cogente prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, - sia impossibile l'individuazione della domanda del ricorrente e delle ragioni poste a base di essa con conseguente impossibilità da parte del resistente di apprestare una compiuta difesa e per il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. 13825/2008; Cass. 7199/2018; Sez.
L , Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018; Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2020, n.14379).
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa, ad avviso della
Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, ed abbia altresì specificatole mansioni espletate, i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese (Cass. 9977/2002; 18930/2004).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, questo giudicante ritiene che dalla disamina del ricorso non si comprendano chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda.
In primo luogo, manca qualsivoglia allegazione in ordine al titolo su cui il
D'LI ritiene di fondare la invocata responsabilità solidale dei convenuti ai fini della condanna al pagamento delle differenze retributive, né viene specificato nei confronti di chi vuole vedere accertato il rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente, invero, si limita a dedurre sul punto di aver lavorato presso l'impianto di auto lavaggio gestito dalla Gri Power Dmg Energy s.r.l. e dal sign. senza alcun specifico e chiaro riferimento alle CP_2
circostanze in cui avrebbe reso la propria prestazione di lavoro, soprattutto con riferimento ai rapporti tra la detta società e il sign. CP_2 Non è dato sapere chi lo abbia assunto.
In particolare, il ricorrente ha dedotto prima di aver ricevuto "disposizioni e la retribuzione" dal sign. CP_2 (lett. a del ricorso), per poi esporre di aver effettuato "il servizio sotto la direzione del Persona_4 Dmg Energy srl❞
(lett. d del ricorso) e infine - in contraddizione con quanto poco prima riferito ha allegato di aver "ricevuto disposizioni e retribuzione dal sign. CP_2 nonché dal sign. Controparte_3 legale rappresentante della Dmg
Energy, e/o dai figli Per_1 e Per 2 (lett. e del ricorso). Inoltre, ha prima dedotto che la funzione di controllo veniva esercitata dai “proprietari delle autovetture" per poi esporre che era il CP_3 a controllare l'andamento della gestione dell'impianto, non mancando occasioni in cui esercitava "un ruolo dispositivo comandando che venisse effettuato qualche lavaggio e/o disposizione di servizio", rapportandosi con continuità con il CP_2 Il ricorrente ha poi esposto che le chiavi per accedere all'impianto erano lasciate in un posto nascosto "concordato”, senza nessuna indicazione della persona con cui fosse stata concordata la circostanza.
Nel ricorso introduttivo, per come evidenziato, non risultano chiaramente delineate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, né indicati attraverso quali meccanismi e quali persone fisiche tale prestazione era di fatto concretamente svolta. Né il ricorso chiarisce le modalità di cessazione del dedotto rapporto dal momento che si parla genericamente di un invito ad
" figlia di [...] andare via rivolto dalla sign. Persona_3 legale rappresentante della società, ad un tale Pt_3 di cui Parte_2
non viene precisato il ruolo.
Rileva infine evidenziare che i fatti costitutivi della domanda ed il titolo su cui ricorrente ritiene di fondare la invocata responsabilità solidale dei convenuti non può desumersi nemmeno dalla produzione documentale, in quanto mancante, o dalle deduzioni istruttorie, essendo queste ultime connotate di una genericità ancora maggiore rispetto alle richiamate allegazioni.
Per le suesposte considerazioni, alla mancata chiara enucleazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui il ricorrente fonda la domanda consegue la declaratoria di nullità del ricorso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la definizione in rito della controversia, senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, ed il controverso atteggiarsi dei fatti di causa.
P.Q.M.
1. dichiara la nullità del ricorso;
2. compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6523 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to CALCE Parte_1
PASQUALE, giusta mandato in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to FIORILLO ANTONIO giusta procura in atti
Resistente
Nonché
CP_2 rapp. to e difeso dall'avv. to D'ANDREA Carmine come da procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il ricorrente esponeva di aver lavorato presso l'impianto di lavaggio auto - sito in loc. Falagato di Altavilla
Silentina- gestito dalla Gri Power Dmg Energy Srl e dal sig. CP_2
dal quale riceveva disposizione e la retribuzione, a far data dal 1 novembre
2022 al 17.06.2023, quale addetto al lavaggio delle autovetture;
di aver lavorato, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, senza usufruire della pausa pranzo;
di aver ricevuto le disposizioni e la retribuzione dal sig.
CP_2 nonché dal sig. Controparte_3 legale rapp. della soc. '
Gri Power Dmg Energy Srl, e/o dai figli Per_1 e Per_2 Deduceva che le chiavi per accedere all'impianto di lavaggio ed alle attrezzature venivano lasciate sul posto nascoste;
che i tempi di esecuzione della prestazione erano dettati dalle numerose richieste della clientela che esercitava una funzione di stimolo e di controllo;
che il 16 giugno 2023 le chiavi venivano ritirate dal posto concordato e la sig.ra figlia del sig. Persona_3 '
legale rapp. della Gri Power Dmg Energy Srl, Parte_2
rivolgendosi ai lavoratori, in particolare direttamente al sig. Parte_3
[...] , li invitava ad andare via in quanto licenziati per chiusura dell'impianto. Rappresentava che la presenza del CP_3 sugli impianti era costante, controllando l'andamento della gestione e non mancando occasioni per esercitare un ruolo dispositivo comandando che venisse effettuato qualche lavaggio e/o disposizione di servizio;
che percepiva euro
40,00 al giorno. Pertanto, non essendo stata regolarizzata la propria posizione di lavoratore né da parte del CP_2 né dalla Gri Power Dmg
Energy Srl che fruivano della gravosa e continua prestazione, ed avendo percepito una retribuzione inferiore a quella contrattualmente prevista, sull'assunto di aver diritto all'inquadramento nel livello C4, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, l'orario dichiarato ed osservato, la frequenza settimanale, le mansioni svolte, dichiarare, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il le differenze retributive maturate per l'effetto dell'insufficiente retribuzione, per i titoli come innanzi specificati con conseguente condanna dei convenuti e la Gri Power DmgCP_2 Energy Srl, in persona del legale rapp. p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 11.198,38 per differenze retributive, nonchè di € 7.329,75
a titolo di risarcimento danni per il licenziamento (richiesta conforme al Contr minimo risarcitorio inderogabile, come da numerose sentenze della ), e così in totale € 19.999,08, oltre gli interessi legali e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, ovvero al pagamento di diversa somma, maggiore e/o minore, risultante, in ipotesi di contestazione del Co quantum debeatur, ove la ritenga di avvalersene, da perizia del Ctu;
condannare la convenuta, ut supra, al pagamento delle spese del presente giudizio".
Si costituiva la DMG Energy srl, in persona del legale rapp. te pt, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva.
Contestava inoltre la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro con il ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
'Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva. CP_2
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Esperito negativamente un tentativo di conciliazione, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.12.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso è nullo per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente chiede di accertare "la sussistenza del rapporto di lavoro" e di condannare CP_2
[...] la Gri Power Dmg Energy srl, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 11.198,38 per differenze retributive nonché di euro 7.329,75
a titolo di risarcimento danni per licenziamento.
A ben vedere, dal combinato disposto dell'art. 115 c.p.c. con quello degli artt.
414 e 416 c.p.c. si desume chiaramente che l'onere di allegazione reca con sè (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia. Pertanto, l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione.
Nel rito del lavoro, inoltre, data la natura degli interessi in gioco, la suddetta rigidità è particolarmente sensibile e si traduce, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del
1977, nell'onere delle parti di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (cfr. Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 24 ottobre
2007, n. 22305).
Il principio dispositivo, dunque, viene contemperato con le esigenze della ricerca della verità materiale e - al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura - al giudice sono riconosciuti dei poteri officiosi ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., da intendere alla luce dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
e dell'art. 6 della CEDU (cfr. Cass. 1 agosto 2013, n. 18410; Cass,
15527/2014).
Giova poi chiarire che, per costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione nel rito del lavoro della nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto - da condurre sulla base dei principi di cui agli artt. 1362
C.C., e segg., seppure con gli adattamenti imposti dalla natura dell'atto da interpretare che portano ad escludere l'applicazione del principio della conservazione in ragione della cogente prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, - sia impossibile l'individuazione della domanda del ricorrente e delle ragioni poste a base di essa con conseguente impossibilità da parte del resistente di apprestare una compiuta difesa e per il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. 13825/2008; Cass. 7199/2018; Sez.
L , Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018; Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2020, n.14379).
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa, ad avviso della
Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, ed abbia altresì specificatole mansioni espletate, i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese (Cass. 9977/2002; 18930/2004).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, questo giudicante ritiene che dalla disamina del ricorso non si comprendano chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda.
In primo luogo, manca qualsivoglia allegazione in ordine al titolo su cui il
D'LI ritiene di fondare la invocata responsabilità solidale dei convenuti ai fini della condanna al pagamento delle differenze retributive, né viene specificato nei confronti di chi vuole vedere accertato il rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente, invero, si limita a dedurre sul punto di aver lavorato presso l'impianto di auto lavaggio gestito dalla Gri Power Dmg Energy s.r.l. e dal sign. senza alcun specifico e chiaro riferimento alle CP_2
circostanze in cui avrebbe reso la propria prestazione di lavoro, soprattutto con riferimento ai rapporti tra la detta società e il sign. CP_2 Non è dato sapere chi lo abbia assunto.
In particolare, il ricorrente ha dedotto prima di aver ricevuto "disposizioni e la retribuzione" dal sign. CP_2 (lett. a del ricorso), per poi esporre di aver effettuato "il servizio sotto la direzione del Persona_4 Dmg Energy srl❞
(lett. d del ricorso) e infine - in contraddizione con quanto poco prima riferito ha allegato di aver "ricevuto disposizioni e retribuzione dal sign. CP_2 nonché dal sign. Controparte_3 legale rappresentante della Dmg
Energy, e/o dai figli Per_1 e Per 2 (lett. e del ricorso). Inoltre, ha prima dedotto che la funzione di controllo veniva esercitata dai “proprietari delle autovetture" per poi esporre che era il CP_3 a controllare l'andamento della gestione dell'impianto, non mancando occasioni in cui esercitava "un ruolo dispositivo comandando che venisse effettuato qualche lavaggio e/o disposizione di servizio", rapportandosi con continuità con il CP_2 Il ricorrente ha poi esposto che le chiavi per accedere all'impianto erano lasciate in un posto nascosto "concordato”, senza nessuna indicazione della persona con cui fosse stata concordata la circostanza.
Nel ricorso introduttivo, per come evidenziato, non risultano chiaramente delineate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, né indicati attraverso quali meccanismi e quali persone fisiche tale prestazione era di fatto concretamente svolta. Né il ricorso chiarisce le modalità di cessazione del dedotto rapporto dal momento che si parla genericamente di un invito ad
" figlia di [...] andare via rivolto dalla sign. Persona_3 legale rappresentante della società, ad un tale Pt_3 di cui Parte_2
non viene precisato il ruolo.
Rileva infine evidenziare che i fatti costitutivi della domanda ed il titolo su cui ricorrente ritiene di fondare la invocata responsabilità solidale dei convenuti non può desumersi nemmeno dalla produzione documentale, in quanto mancante, o dalle deduzioni istruttorie, essendo queste ultime connotate di una genericità ancora maggiore rispetto alle richiamate allegazioni.
Per le suesposte considerazioni, alla mancata chiara enucleazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui il ricorrente fonda la domanda consegue la declaratoria di nullità del ricorso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la definizione in rito della controversia, senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, ed il controverso atteggiarsi dei fatti di causa.
P.Q.M.
1. dichiara la nullità del ricorso;
2. compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino