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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE n persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA (C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. , in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._3 minore, e , (C.F. ), Parte_1 Parte_2 CP_1 C.F._4 Parte_4
(C.F. , (C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. , (C.F. C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
, (C.F. e (C.F. C.F._9 Parte_9 C.F._10 Parte_10
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maristella Paiar (C.F. e C.F._11 C.F._12 dall'avv. Marcello Paiar (C.F. ) del Foro di Trento, con domicilio eletto, ai fini del C.F._13 presente procedimento, presso lo Studio dei nominati difensori in Trento – Via Zara n. 22, in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
ATTORI CONTRO
residente in [...], rappresentato e difeso, CP_2 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._14 studio in Trento – Via Filippo Serafini n. 9; in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante dott. (C.F. , corrente in 20149 Milano – Via Ignazio Controparte_4 P.IVA_1
Gardella n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti di data 06.07.2011 a firma dott.ssa , Notaio in Milano, dall'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento (C.F. PEsona_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento -Via F. Serafini n. 9; C.F._14
CONVENUTI IN PUNTO: risarcimento danni sinistro stradale dd. 30.03.2019. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI nel merito: pagina 1 di 23 accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro in oggetto;
CP_2 condannare e per effetto ordinare alla (che assicurava il trattore CP_2 Controparte_3 condotto dallo stesso ), se del caso in solido con il conducente, di risarcire i danni tutti, CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, di qualunque genere, specie, natura e qualità, comunque denominati, nessuno escluso, risultino provati in causa, oltre personalizzazione, e tutti gli altri danni in ogni caso connessi, sussunti o sussumibili nella visione costituzionalmente orientata dagli artt. 2043-2059 c.c., subiti da ciascuno degli attori, iure proprio e iure hereditatis, quantificati inizialmente in somme proposte in una tabella, che ora si aggiorna sulla base delle risultanze di prove e C.T.U. (inserite nel
“sistema esperto Re Mida” della Giuffrè si fornirà foglio di calcolo)- Ci si riserva “spiegazione” delle voci del calcolo in comparsa conclusionale, anticipando che si è applicato il criterio di straordinarietà del sinistro – trattandosi di sinistro con modalità davvero inconsuete e età della vittima estremamente giovane, e che per il nucleo familiare di risulta provato il danno da CP_1 mancata convivenza della signora in famiglia per almeno 5 anni (ad oggi perdura) con danno al CP_1
“coniugio” e ai figli (di cui una minorenne) e per tutti provato il rapporto di cura e legame.
PEsona Acconto (23.04.2020) totale calcolato (detratto acconto)
(padre) € 165.000,00 € 1.526.622,40 Parte_2
(madre) € 165.000,00 € 701.891,51 Parte_1
(sorella) € 25.000,00 € 334.774,50 Parte_3
(zia) nulla € 950.378,69 CP_1
(zio) nulla € 265.848,45 Parte_4
(minore) nulla € 250.700,44 Parte_5
nulla € 237.755,67 Parte_6
(nonno) € 25.000,00 € 251.066,75 Parte_9
(nonna) € 25.000,00 € 168.917,27 Parte_10
(zio) nulla € 203.957,34 Parte_8
(zio) nulla € 203.957,34 Parte_7
O somma diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo (tenuto conto che il “sistema esperto” calcola le somme. devalutate e rivalutate alla data di conteggio – 3/3/2025) B) in relazione alla domanda riconvenzionale formulata in comparsa di risposta dalle controparti se ne chiede il rigetto. C) Si conferma la già formulata richiesta di danno ultra massimale anche per mala gestio, per NON avere offerto nulla spontaneamente con tecnica dilatoria, avere pagato un acconto parziale di valore irrisorio (funzionale all'escludere le parti civili dal penale in cui controparte ha richiesto applicazione pena) e stante la pervicacia con cui controparte (al fine di non pagare il danno causato dal nel CP_2 sinistro) insiste ad accusare, e con applicazione dell'art. 1227 c.c., una innocente lesa dall'evento. D) Si richiede che il Giudice voglia applicare, a titolo di risarcimento per la temerarietà e pretestuosità della resistenza in causa e della riconvenzionale, con opposizione anche alla sola provvisionale, una somma ulteriore di risarcimento e/o somma anche per il dolore che questa infausta ed inopinata PE richiesta causa alla signora ed alla sua famiglia, oltre che ai genitori del LO , pari si CP_1
pagina 2 di 23 propone al raddoppio delle somme che deciderà di liquidare per i danni dalla signora CP_1 patiti, o oltre somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa e giusta. E) Eccependosi inoltre la temerarietà della lite (art. 96 cpc), richiesta quest'ultima dovuta al comportamento tenuto dalle controparti (dilatorio e inutilmente oppositivo) soprattutto verso la signora – anch'essa vittima diretta del sinistro. CP_1
In ogni caso:
F) con vittoria di spese di lite (tra cui il C.U. e la C.T.U.), onorari e accessori (15% SG, CNA 4% e IVA 22% come da legge). In via istruttoria: per prudenza e scrupolo, si insiste per l'assunzione dei capitoli e testi proposti e non ammessi;
qualora le allegazioni e presunzioni e testimonianze assunte non fossero ritenute sufficienti a fondere il danno dei congiunti di (fam. e degli altri parenti non periziati, disporsi la CP_1 Pt_4
(parzialmente) ammessa C.T.U. sulle condizioni psico - fisiche degli altri attori (che sono 11 di cui 4 periziati) al momento del sinistro e all'attuale stato emotivo ed al tipo di sofferenza patito da ciascuno. CONCLUSIONI DEI CONVENUTI nel merito, in via principale: per le ragioni esposte negli atti depositati, accertata a) la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione dell'evento - responsabilità valutata ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c. per il danno proprio richiesto da quest'ultima – nonché b) considerato l'intervento - risarcimento già corrisposto da in sede stragiudiziale, per complessivi Euro Controparte_3
405.000,00 versati agli eventi diritto ed accertata c) altresì l'infondatezza delle richieste risarcitorie formulata dagli altri attori, per difetto dei presupposti di fatto e diritto, rigettare le domande formulate dagli attori;
nel merito, in via subordinata: per le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento di quanto già richiesto in via principale sub a) – b) e c), ridurre il risarcimento del danno preteso dagli attori alle soli voci di danno rigorosamente provate in causa, anche in considerazione del suddetto accertato concorso di colpa;
nel merito in via riconvenzionale: per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o comunque la preponderante percentuale di responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento – responsabilità valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c. per CP_1 il danno proprio richiesto da quest'ultima – condannare quest'ultima a tenere indenni e manlevati, per l'accertando e quantificando quota di responsabilità a lei direttamente riferibile, i convenuti CP_2
e nel caso in cui questi ultimi dovessero essere condannati al
[...] Controparte_3 pagamento dell'intera somma risarcitoria richiesta degli attori. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di causa, diritti, onorari, rimborso spese generali CNPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria: si contestano, in ogni caso, le perizie medico legali e dinamico ricostruttiva prodotta dagli attori, in quanto redatte in assenza di contraddittorio e per espresso incarico della parte che ha inteso successivamente valersene in giudizio. Si contestano, altresì, in quanto contrari alle ragioni dei convenuti, i documenti prodotti dagli attori, nonché per le ragioni ampiamente esposte in narrativa le pagina 3 di 23 PE dichiarazioni rese dai testimoni in ordine al vincolo affettivo familiare esistente tra il LO e gli odierni attori.
Si contesta, per quanto già evidenziato nelle note ed osservazioni depositate dalla dott.ssa PE_3
il contenuto e le conclusioni della C.T.U. medico legale a firma La
[...] PEsona_4 difesa dei convenuti insiste nelle richieste istruttorie già formulate all'udienza del 08.05.2024 ovvero disporsi C.T.U. specialistica con nomina di un neurochirurgo pediatrico sull'origine esatta delle lesioni alla teca cranica riportate dal minore, come già richiesto a verbale di udienza del 13.03.2024 e come richiesto dalla consulente di parate dott.ssa nelle note depositate. Insiste altresì per PEsona_3 il richiamo della C.T.U. medico legale sulle osservazioni formulate relativamente alle posizioni di e , attesa la sostanziale assenza o inadeguatezza di risposte della CP_1 Parte_2
Consulente d'ufficio alle osservazioni già presentate, in particolare sulla ritenuta incidenza del danno psichico sulla capacità lavorativa specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 04.01.2022, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e convenivano in giudizio e Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_2
rassegnando le conclusioni riportata in epigrafe. Controparte_3
Esponevano in particolare gli attori a sostegno delle domande formulate: 1) che nella mattinata dd.
30.03.2019 , zia di , dopo aver posizionato il LO nel passeggino usciva CP_1 Controparte_5 alle ore 08,40 circa della propria abitazione sita in Serso – Via della Piana n. 69 per recarsi a ER
GA per acquistare il pane ed alcuni generi alimentari;
2) che più precisamente la ed il CP_1 nipotino erano intenti a percorrere la via San Giorgio, con direzione Serzo – ER, all'epoca sprovvista di marciapiede, costeggiando il muro di delimitazione stradale posto sul lato sinistro;
3) che il bimbo volgeva lo sguardo alla zia dal passeggino, mentre quest'ultima vedeva il LO e la strada;
4) che all'altezza dell'incrocio con via della Piazzola in fraz. Serso, il passeggino ove era posizionato il LO e la zia venivano urtati dal trattore agricolo Fendt tg. TN028523 di proprietà e condotto da
, assicurato con proveniente dalla direzione opposta, in procinto di CP_2 Controparte_3 svoltare a sinistra per imboccare via della Piazzola;
5) che in particolare il conducente, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, anziché avvicinarsi all'asse della carreggiata, come prescrive l'art. 154 co. 3 C.d.S., si spostava sul lato destro della carreggiata, incurante dei passanti;
6) che a seguito dell'impatto imprevisto e repentino il passeggino veniva travolto e schiacciato contro il muro PE delimitante la carreggiata ed il LO rovinava a terra riportando gravissime lesioni;
7) che la trovatasi nell'impossibilità di impedire l'evento, non riportava alcuna conseguenza di danno CP_1 fisico, pur rimanendo sotto shock per l'accaduto; 8) che la stessa, nell'immediatezza dell'accaduto, provvedeva a soccorrere il LO, prelevandolo dalla navetta ormai distrutta¸ 9) che allertati i PE soccorsi, il LO , ancora in vita, veniva trasportato con l'elisoccorso in codice rosso presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, ove i sanitari, nel prestare i primi soccorsi, constatavano che il LO era giunto vigile, tendente al soporoso, rilevando segni di una frattura cranica con emorragia extradurale, di talché si rendeva necessario un intervento d'urgenza; 10) che i sanitari pagina 4 di 23 diagnosticavano “trauma cranico maggiore con frattura della teca cronica ed ematoma extradurale ad indicazione chirurgica, poli contorsioni in trauma da schiacciamento” con prognosi riservata;
11) che PE tuttavia alle ore 14,10 dd. 31.03.2019 il LO decedeva nel reparto di Rianimazione 1 dell'Ospedale S. Chiara di Trento con diagnosi di “trauma cranico causato da investimento di trattore che lo ha sbalzato dal passeggino”; 12) che la responsabilità della causazione del sinistro era ascrivibile esclusivamente in capo al conducente del trattore, avendo posto in essere la manovra di svolta a sinistra, accostando a destra prima di iniziare la stessa, e ciò in violazione dell'art. 154 C.d.S., mentre alcuna censura poteva muoversi nei confronti della la quale percorreva la strada sul CP_1 lato sinistro della stessa, a ridosso del muretto delimitante la carreggiata, in assenza del marciapiedi, provvedendo addirittura a fermarsi onde consentire al trattore di eseguire la manovra senza ostacolarla;
13) che il procedimento penale iscritto a carico del n relazione al reato di cui all'art. CP_2
589 bis c.p. si concludeva avanti il G.U.P. del Tribunale di Trento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp., oltre alla condanna alla rifusione delle spese delle parti civili;
14) che a fronte della richiesta di risarcimento avente ad oggetto sia i danni patrimoniali che non patrimoniali formulata nei confronti del e della compagnia assicuratrice, dopo CP_2 Controparte_3 avere inizialmente disatteso la richiesta, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale offriva a ciascuno dei genitori € 165.000,00, alla sorellina 25.000,00 e alla nonna paterna e al nonno Pt_3 materno € 25.000,00 per ciascuno, somme trattenute a titolo d'acconto; 15) che nulla veniva offerto agli altri parenti, neppure alla zia , coinvolta nel sinistro;
16) che il Giudice Tutelare CP_1 riteneva la somma versata dalla compagnia assicuratrice per la piccola del tutto Pt_3 insoddisfacente, tant'è che lo stesso autorizzava i genitori all'incasso a titolo di acconto e la prosecuzione dell'azione contro le odierne controparti anche in nome e per conto della predetta. Costituitisi con comparsa dd. 20.04.2022 i convenuti e CP_2 Controparte_3 contestavano recisamente la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da controparte, sostenendo sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dalla consulenza dell'ing. (v. CP_2 PEsona_5 doc. 5 e 9) e dall'atto di costituzione della parte civile nel processo penale e dalle lettere stragiudiziali PE di diffida (v. docc. 1 – 2- 3), che a seguito dell'impatto con il mezzo agricolo il LO è stato sbalzato dal passeggino, stante il mancato allacciamento da parte della zia delle cinture di sicurezza, rovinando sulla sede stradale, ove si procurava le gravissime lesioni che ne hanno determinato il decesso all'indomani.
Oltre ad eccepire la corresponsabilità della nella causazione del sinistro, parte convenuta CP_1 contesta sia la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate da controparte, con riferimento alle specifiche categorie di danni, allegati ma non provati, sia comunque la quantificazione degli stessi, rammentando che la che compagnia aveva corrisposto la complessiva somma di € 405.000,00 – PE tenuto conto della pretesa corresponsabilità della – in favore dei genitori del LO e CP_1 dei nonni dello stesso, e , non riconoscendo alcunchè agli altri Parte_9 Controparte_6 attori, non risultando provati né un intenso legame affettivo, né un reale sconvolgimento di vita di dette vittime secondarie a seguito della morte del bimbo.
pagina 5 di 23 Con specifico riferimento all'attrice , parte attrice, nel contestare la fondatezza della CP_1 richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, evidenziava: A) che la stessa aveva svolto l'attività di cuoca presso la Fondazione NO Kessler a tempo determinato nel periodo 03.09.2018 – 28.06.2019; B) che in data 02.09.2019, ovvero oltre 5 mesi dopo l'evento, aveva sottoscritto con detta Fondazione un nuovo contratto a tempo determinato per il periodo 02.09.2019
– 30.06.2020; C) che in data 07.12.2019 la aveva inviato le proprie dimissioni alla Fondazione CP_1
NO Kessler in quanto dal 10.12.2019 la stessa aveva iniziato a lavorare, quale addetta alla reception presso la società con decorrenza 10.12.2019 e sino al 31.03.2020, Parte_11
a cui seguivano ulteriori periodi lavorativi in forza di contratti stagionali presso la stessa struttura turistica.
Ad avviso di parte convenuta non vi era prova né del deterioramento del rapporto di coniugio, né tantomeno del nesso causale tra tale deterioramento con il sinistro occorso il 30.03.2019.
Rassegnavano pertanto i convenuti le conclusioni riportate in epigrafe. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 15.11.2022, venivano assunti alle udienze dd. 22.02.2023 e
23.02.2023 e 12.07.2023 n. 16 testi di parte attrice, n. 3 testi comuni alle parti ed un teste di parte convenuta. Con ordinanza dd. 13.03.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. dinamica dedotta dalle parti e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. l'ing. , a cui poneva i quesiti ivi formulati. PEsona_6
Con ordinanza dd. 17.07.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico legale dedotta da parte attrice, cui non si opponeva controparte, nominando, per l'effetto, quale C.T.U. la dott.ssa PEsona_4
a cui poneva i quesiti ivi formulati.
[...]
Con ordinanza dd. 03.06.2024 il G.I., nel rigettare la richiesta di C.T.U. specialistica con nomina di un neurochirurgo pediatrico formulata da parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 05.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande formulate da parte attrice vanno accolte nei termini di seguito esposti. Invero, quanto alla dinamica del sinistro, vale richiamare, oltre alla comunicazione della notizia di reato dd. 01.04.2019 redatta dall'isp. della Polizia Locale – Alta GA ed il Tes_1
“Rilevamento tecnico-descritto del sinistro stradale unificatosi il 30.03.2019 a ER GA nella fr. Serso in Via San Giorgio in prossimità dell'incrocio con via della Piazzola” n. 022/19 anno 2019 redatto dalla predetta Polizia Locale intervenuta, con allegate planimetrie e documentazione fotografica, quanto dichiarato dai testi di parte attrice e comuni alle parti all'udienza dd. 22.02.2023.
In particolare il TE , agente della Polizia Locale, ha riferito: 1) che il trattore “Non Testimone_2 poteva circolare per la mancanza degli specchietti … era stato spostato dal luogo del sinistro e portato a casa del Sig. Abbiamo proceduto all'esame del mezzo e riscontrato segni sulla ruota CP_2 compatibili con il sinistro … Confermo la relazione e le allegate fotografie”; 2) che “Quando siamo intervenuti il passeggino era già stato rimosso dalla posizione di quiete, qualche metro oltre il punto di presunto impatto. Accertare se sia stata la ruota anteriore destra o posteriore destra non è facile pagina 6 di 23 accertarlo. E' verosimile sia stata la ruota anteriore destra a ragione dei segni riscontrati sulla spalla della ruota. Il passeggino al nostro intervento era un ammasso di detriti”.
Assunto a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte convenuta con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 11.07.2022, il teste ha dichiarato: cap. 8) di aver esaminato, “per quel che era rimasto”, la navicella del passeggino;
cap. 9) che la navicella “Non era integra, non ricordo tracce ematiche, o comunque non vi erano tracce ematiche evidenti;
la navicella era parzialmente deformata mentre il passeggino era totalmente distrutto”; cap. 10) “che dalle foto e dai rilievi eseguiti emergerebbe che il trattore abbia urtato il passeggino nel punto indicato nella foto” (v. all. sub 1) e che il passeggino “è a monte rispetto al verosimile punto d'urto” (v. all. sub. 2).
Dal conto suo il teste , ispettore della Polizia Locale, oltre a confermare quanto Tes_1 rappresentato nelle foto anzidette, assunto a prova contraria sui capitoli di parte convenuta, ha dichiarato: cap.8) che “La navicella l'abbiamo trovata nel luogo rappresentato in foto dopo che erano intervenuti i soccorsi sanitari. Ho potuto visionare quello che rimaneva della navicella. Confermo le foto allegate al verbale da me radatto”; cap. 9) che “La navicella era integra;
non ricordo tracce ematiche;
la struttura in plastica era come se fosse “esplosa”; la navicella era in tessuto. Preciso che la parte in plastica “esplosa” era quella del passeggino”; cap. 10) di non essere in grado di sapere se prima del sinistro la navicella del passeggino fosse “direzionata fronte strada e quindi nel senso di marcia”.
Il teste , presente al sinistro, ha riferito: 1) che agganciate al trattore, oltre al piano Tes_3 visibile nella documentazione fotografica della Polizia Locale (v. doc. 21), “Vi erano attaccate due piccole benne gialle come da foto n. 11 e 12”; 2) di aver “visto i pezzi del passeggino saltare per aria contro il muro a destra della carreggiata. Il conducente del trattore aveva la testa voltata a sinistra. Ho superato il trattore e mi sono fermato innanzi allo stesso. Sceso dalla autovettura ho visto la sig.ra con in braccio il bambino, piangere per la disperazione. Ho visto poi il conducente del trattore mettersi le mani in testa disperato”.
Il teste ha riferito di non aver “visto materialmente l'impatto. Ero a piedi sull'altra Testimone_4 parte della strada, frontalmente al trattore. Ho visto la sig.ra con in braccio il bambino, CP_1 urlante, dicendomi che il bambino era stato schiacciato dal trattore invitandomi a chiamare i soccorsi.
Ho quindi provveduto a chiamare i soccorsi”. Assunto a prova contraria sui capitoli di parte convenuta, ha dichiarato: cap. 5) di aver “visto solo il conducente del trattore con le mani sulla nuca gridare “cosa ho fatto, cosa ho fatto”. Non ho visto il bambino a terra ma era nelle braccia della signora;
cap. 8) di aver “visto solo il passeggino CP_1 rotto. Non so come era il passeggino prima dell'impatto. Ricordo solo una signora con un passeggino”; cap. 10) di ricordare che il conducente al trattore era con la testa girata verso sinistra, perché voleva svoltare a sinistra verso il paese ma aveva paura che le macchine da dietro lo sorpassassero e quindi non faceva attenzione a quello che era davanti a lui”.
Infine, all'udienza dd. 23.02.2023 il teste di parte convenuta, , di professione ingegnere, Testimone_5 della cui attendibilità è legittimo dubitare in quanto tecnico incaricato dal nel procedimento CP_2 penale, nel premettere di non condividere la dinamica del sinistro così come rappresentata da parte pagina 7 di 23 attrice, ha confermato il cap. 8), ovvero di aver visionato “l'intero passeggino. Il telaio – le ruote”, mentre in relazione al cap. 9) ha soggiunto che “tracce ematiche evidenti non ne ho viste. C'era una deformazione del passeggino. La foto (doc. 7) parte convenuta) che mi viene mostrata non è stata scattato da me e non è chiara. Dalla foto che mi viene mostrata non si evince né si esclude la presenza di tracce ematiche”. Ha riferito altresì il teste che “In sede di sopralluogo ho avuto modo di visionare il passeggino nei vari pezzi che lo componevano. Dalle foto emergeva che il passeggino era rotto in alcuni pezzi (come ruote anteriori, sbarra protettiva, etc), mentre la navicella non presentava tracce ematiche evidenti;
presentava impronte di dita verosimilmente sporche di olio/grasso; presentava una deformazione nella parte bassa del lato destro dello schienale della stessa navicella”.
Affermava, infine, “Alla luce delle indagini tecniche compiute che hanno riguardato il passeggino coinvolto nell'incidente, il trattore coinvolto nell'incidente, e le operazioni tecniche da me effettuate, posso dedurre che il bambino fosse seduto fronte strada”. Nell'elaborato peritale dd. 09.11.2023 il nominato C.T.U. Ing. , ha ricostruito la dinamica PEsona_6 del sinistro verificatosi alle ore 8,40 dd. 30.03.2019 in prossimità dell'intersezione tra via San Giorgio e
Via Della Piazzola nella frazione Serso nel Comune di ER GA (TN) nei termini di seguito esposti.
PE quanto accertato dal C.T.U. in sede di sopralluogo e sulla scorta dei rilievi anche fotografici eseguiti dalla Polizia Locale – Alta GA, intervenuta in loco a distanza di circa 25 minuti dal sinistro, allorquando sia il passeggino che il trattore erano stati rimossi dalla posizione originaria post PE urto, , zia del LO avente all'epoca dei fatti 17 mesi, era intenta a spingere il CP_1 passeggino marca Janè modello Munier con navicella rivolta fronte la stessa, all'interno della quale era posizionato il bimbo, sulla via San Giorgio nella frazione Serso del Comune di ER GA
(TN) con direzione di marcia T'RS (TN) – ER GA (TN), mantenendosi sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli con direzione ER GA (TN) –
T'RS (TN) in prossimità del muro ivi esistente, in quanto la strada in quel tratto risultava priva di marciapiedi, banchine, viali e/o spazi predisposti per i pedoni. In tale contesto, poco prima dell'intersezione di via San Giorgio con via della Piazzola, il passeggino veniva colpito nella parte anteriore destra (v. Figure 44-45) dalla ruota anteriore destra del trattore agricolo marca Fendit tg. TN028523 condotto da tale , solo a bordo, il quale percorreva la CP_2 via San Giorgio nella direzione ER GA (TN) – T'RS (TN) intenzionato ad effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella laterale via della Piazzola. In particolare il conducente del mezzo agricolo, seguito da altri veicoli e privo di specchietti retrovisori, controllava visivamente la parte posteriore sinistra dello stesso al fine di eseguire la manovra di svolta in sicurezza;
in tale frangente veniva ad impattare con il passeggino, sospingendolo contro il muro presente sul margine destro, lungo la direzione di marcia ER GA (TN) – T'RS (TN), ove rimaneva interposto tra il trattore e detto muro, contro il quale collideva. PE PE effetto dell'urto il LO riportava le seguenti lesioni, come da certificato medico rilasciato dai sanitari dell'ospedale S. Chiara di Trento: "trauma cranico maggiore con frattura della teca cranica ed ematoma extradurale ad indicazione chirurgica, Policontusioni in trauma da schiacciamento-
pagina 8 di 23 trauma contusivo epatico con piccola lacerazione senza spandimento attivo", tali da provocare il decesso il giorno successivo (31.03.2019).
Quanto ai danni riportati dal passeggino il C.T.U. rappresenta di non aver potuto esaminare il medesimo in quanto con nota d.d. 15.06.2023 la polizia locale intervenuta riferiva di non averne la disponibilità, al pari, per quanto comunicato dal C.T.P attoreo alle operazioni peritali dd. 27.04.2023, degli eredi.
Gli operanti riportavano che il passeggino "Si deformava fino alla rottura completa del telaio”, rinvenendolo non nella posizione post-urto, in quanto spostato durante le operazioni di soccorso;
di talché il C.T.U. si è limitato a riportare nel proprio elaborato le fotografie eseguite dai verbalizzanti (v. pagg. 22-26 C.T.U. figure 19-23).
In sede di s.v.t. rese alla polizia locale, , conducente del trattore, dichiarava quanto segue: CP_2
"percorrevo via San Giorgio del comune di ER in direzione da ER verso Serso con il mio trattore privo di rimorchio, mantenendomi a destra in quanto due veicoli dietro di me mi superavano. Dopo che i due veicoli mi avevano superato, giungevo all'intersezione con via della piazzola dove io dovevo svoltare a sinistra per immettermi nella stessa. Prima di compiere la manovra di svolta a sinistra, mi accertavo che nessun veicolo dietro di me mi stesse sorpassando, per fare questa azione volgevo lo sguardo indietro verso sinistra data la mancanza dello specchietto retrovisore sinistro. In quel momento sentivo un urlo provenire da una signora alla destra del trattore, io bloccavo immediatamente la marcia, e mi accorgevo che avevo urtato con la ruota posteriore destra un passeggino. Scendevo immediatamente dal trattore per prestare il primo soccorso”.
Nella relazione tecnico-descrittiva del sinistro gli operanti, oltre a contestare al la violazione CP_2 degli artt. 154 co. 1 e 8, 154 co. 3 e 8 e 122 co. 4 C.d.S., hanno precisato “che all'arrivo degli operanti il trattore agricolo non era sul luogo del sinistro in quanto lo stesso conducente fermatosi dopo l'urto, provvedeva come dichiarato agli scriventi, a condurlo nella propria vicina abitazione per liberare la strada”.
Sempre in sede di s.r.t. dichiarava: “PEcorrevo via San Giorgio del Comune di ER CP_1 fraz. Serso, in direzione da Serso verso ER nella corsia di sinistra con il mio nipote di 1 anno e mezzo sul passeggino. Ad un certo punto vedevo un trattore venire in su così io mi fermavo per sicurezza tenendomi il più possibile vicino al margine della carreggiata. Il trattore praticava manovra di svolta a sinistra per immettersi in via della Piazzola. Poco prima di effettuare la manovra di svolta, una macchina dietro il trattore suonava il clacson, e il conducente del trattore si spostava verso destra. Ricordo che il conducente volgeva lo sguardo a sinistra e nel compiere la manovra di svolta andava ad urtare con la ruota posteriore destra il passeggino con a bordo il bambino distruggendo il passeggino stesso. Il conducente accortasi dell'urto si fermava a prestare assistenza per poi rimuovere il trattore dalla carreggiata”. Dal canto suo tale ha riferito in sede di s.r.t. che nel percorrere a piedi via della Testimone_4
Piazzola, giunto all'intersezione con via San Giorgio, notava sul lato opposto della strada “una signora con il passeggino scendere verso ER mantenendo la sinistra rigorosa. Ad un certo punto, vedevo un trattore salire da ER verso Serso con il conducente che metteva la mano sinistra fuori del pagina 9 di 23 veicolo ad indicare l'intenzione di svoltare a sinistra in via della Piazzola. Notavo che il conducente volgeva lo sguardo a sinistra preoccupato che i veicoli che lo seguivano non facessero manovra di sorpasso, per poi effettuare manovra di svolta a sinistra. Nel compiere questa manovra andava ad urtare il passeggino spinto dalla signora. Il passeggino causa l'urto andava in mille pezzi. Preciso che l'urto è avvenuto a bassa velocità. Preciso inoltre che data la mia visuale, non riuscivo a vedere che parte del trattore ha urtato il passeggino”.
In relazione agli ulteriori quesiti formulati dal G.I., l'ausiliario del giudice ha affermato: A) quanto alla posizione statica o dinamica del trattore e del passeggino, che “Si può escludere che al momento del sinistro il passeggino fosse in movimento e la macchina agricola fosse in posizione statica …. Non vi sono sufficienti elementi tecnici per stabilire da parte dello scrivente se il passeggino al momento dell'impatto risultasse fermo o in movimento. Si consideri che una eventuale velocità non nulla … del passeggino al momento dell'impatto con la macchina agricola, in relazione a quanto sopra esposto, non si ritiene, ragionevolmente, possa aver influito sugli esiti d'urto riportati dalla macchina agricola e dal passeggino”; B) quanto all'impiego delle cinture di sicurezza presenti nel passeggino, “che nelle fotografie scattate dai verbalizzanti, al momento dello scatto di dette foto, le cinture risultavano non allacciate … che non vi sono elementi tecnici che permettano di stabilire se il bambino al momento dell'impatto fosse o meno correttamente assicurato alla navicella mediante le cinture di sicurezza presenti nel passeggino”; C) quanto al posizionamento della navicella sul passeggino fronte marcia oppure fronte sia al momento dell'impatto, che “dagli accertamenti eseguiti si può sinteticamente concludere che la navicella del passeggino al momento dell'impatto con la macchina agricola fosse posizionata “fronte mamma”; D) quanto all'eventuale possibilità che le cinture di sicurezza, qualora correttamente allacciate, avrebbero consentito di evitare le lesioni che hanno provocato il decesso del LO, che “non vi sono elementi disponibili per stabilire la posizione di quiete post-urto del bambino, ed in particolare se successivamente all'impatto il bambino si trovasse, o meno, all'interno della navicella del passeggino”, soggiungendo che “anche qualora correttamente allacciate, le cinture del passeggino non sarebbero verosimilmente state in grado di evitare al bambino di subire lesioni di tipologia ed entità compatibili a quelle effettivamente riscontrate”; E) quanto all'autorizzazione a transitare sulla strada interessata dal sinistro da parte del trattore e dell'attrezzatura agricola trainata,
I) che sulla strada in questione non sono presenti divieti specifici alla circolazione della categoria di veicoli, cui appartiene la macchina agricola di proprietà e condotta dal 2) che quest'ultima, alla CP_2 data del sinistro, “rientrava nella classificazione prevista dall'art. 57 comma 2 lett. A) num. 1) del
C.d.S. e quindi soggiace a quanto previsto dall'art. 107 del C.d.S.”; 3) che la stessa “non risultava datata del dispositivo retrovisore” e “ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 106 del C.d.S. (nello specifico il comma 2 lett. f) e dell'art. 282 del Reg. del C.d.S.”; 4) che alla data del sinistro, detta macchina agricola “non risultava inoltre conforme a quanto previsto dall'art. 265 comma 2 del Reg. del C.d.S. in particolare per quanto concerne l'assenza di pannelli al fine di segnalare la presenza di attrezzature portate che eccedevano la sagoma del veicolo”; di talché concludeva il C.T.U. “che la macchina agricola e l'attrezzatura portata trainata dalla stessa, in base a quanto previsto dal vigente pagina 10 di 23 C.d.S., non poteva circolare su strada pubblica alla data del sinistro, in quanto detta circolazione era in violazione di quanto disposto dall'art. 112 del C.d.S. ed in particolare del comma 4 di quest'ultimo”.
Orbene, alla luce di quanto ampiamente esposto e, segnatamente delle risultanze peritali rese dal C.T.U. ing. e di quanto dichiarato dai testi di parte attrice e , la PE_6 Tes_3 Testimone_4 causazione del sinistro de quo è ascrivibile all'esclusiva responsabilità gravemente colposa, connotata da imprudenzza e/o distrazione, del convenuto , il quale alla guida del trattore di sua CP_2 proprieteà – privo dei requisiti per poter circolare su strada pubblica (v. teste e Testimone_2
C.T.U. pagg. 47-48, - il quale, in procinto di effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla laterale via della Piazzola, torceva il volto sul lato sinistro al fine di verificare l'assenza di veicoli che lo seguivano in fase di eventuale sorpasso, non risultando il mezzo agricolo di specchietti retrovisori, non avvedendosi della presenza di che spingeva il passeggino, ove era CP_1 PE posizionato il LO , in direzione opposta a ridosso del muro di contenimento, non risultando la strada, in tale tratto, dotata di marciapiede. A seguito dell'inevitabile impatto, nel quale la miracolosamente illesa, si è trovata CP_1 nell'impossibilità di porre in essere qualsivoglia manovra elusiva, il mezzo agricolo, verosimilmente con la ruota anteriore sinistra, sospingeva il passeggino, girato “fronte mamma”, verso il muro laterale, rimanendo interposto tra lo stesso ed il mezzo agricolo investitore, e causando le gravissime lesioni che hanno condotto alla morte il LO.
La dinamica del sinistro, come sopra descritta, è tale da smentire la tesi sostenuta da parte convenuta, secondi cui a seguito dell'impatto il bimbo è stato espulso dalla navicella, rovinando sulla sede stradale.
In realtà, come accertato dal C.T.U., per effetto dell'impatto la navicella, divelta dalle ruote, veniva sbalzata sulla sede stradale, con all'interno il bimbo.
Si noti che la ricostruzione del sinistro operata dall'ing. ha trovato pieno riscontro nelle PE_6 risultanze della C.T.U. medico-legale, ove la nominata C.T.U. dott.ssa afferma PEsona_4 che “l'abrasione frontale (accertata dai sanitari del P.S.) è compatibile con lo schiacciamento in senso antero - posteriore del cranio. In sostanza, la discussione circa il fatto se il bambino si sia fratturato il cranio tramite una caduta dal passeggino o tramite uno schiacciamento è di facile risoluzione: un trauma da caduta, permettendo più facilmente la libera deformazione della teca cranica infantile, peraltro altamente elastica a causa dell'elevata percentuale di componente proteico – acquosa, può determinare occasionalmente danni alle strutture interne da contusione contro le strutture ossee interne o da contraccolpo … vera lesività ossea come quella riscontrata è più probabilmente determinata dallo schiacciamento cranico tra due superfici dure senza possibilità di deformazione PE elastica oltre un certo limite. In sostanza la lesività riportata da è congrua con il meccanismo di schiacciamento tra due superfici dure e anche con la dinamica del sinistro così come ipotizzata nella C.T.U. del dott. ” (v. pag. 229 C.T.U.). PE_7
Né, sotto diverso profilo, vale sostenere da parte convenuta che le cinture di sicurezza del passeggino sarebbero state lasciate sganciate – con evidente corresponsabilità della nella causazione del CP_1 sinistro -, contribuendo così nella determinazione delle conseguenze di danno riportate dal bimbo.
pagina 11 di 23 In realtà, sul punto, a smentita di tale osservazione vale richiamare quanto affermato dal C.T.U. ing.
nel proprio elaborato, ove si legge che “Dall'analisi delle fotografie del passeggino scattate PE_6 dai Verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, è possibile inoltre osservare che, al momento dello scatto di dette foto, le cinture di sicurezza del passeggino risultavano non allacciate” (v. figure 27 – 28 pag. 30 C.T.U.); tuttavia ha precisato l'ausiliario del giudice che “Non risulta tuttavia possibile determinare se tali cinture non fossero state allacciate prima dell'evento o siano state sganciate in seguito al sinistro della zia sig.ra o da soggetti terzi presenti sul teatro del sinistro. Oltre CP_1 quanto esposto, non vi sono ulteriori elementi tecnici (in particolare relativamente alla posizione di quiete post – urto del bambino) per stabilire se il bambino, al momento dell'impatto, fosse o meno assicurato mediate l'uso delle cinture di sicurezza del passeggino” (v. pag. 29 C.T.U.). Ad ogni buon conto il C.T.U. ha affermato che “anche qualora correttamente allacciate, le cinture del passeggino non sarebbero verosimilmente state in grado di evitare al bambino di subire lesioni di tipologia ed entità compatibili a quelle effettivamente riscontrate” (v. pag. 47 C.T.U.). Di qui l'irrilevanza dell'eventuale incidenza causale di detta circostanza nella verificazione del sinistro, al pari della posizione statica o dinamica del passeggino al momento dell'impatto, la quale, ad avviso del C.T.U., “non si ritiene, ragionevolmente, possa aver influito negli esiti d'urto riportati dalla macchina agricola e dal passeggino” (v. pag. 45 C.T.U.). PE Quanto alla coesione familiare e allo stretto rapporto tra gli attori ed il LO , vale richiamare le risultanze testimoniali rese all'udienza dd. 12.07.2023. In particolare ha confermato i capitoli 3), e 57), ovvero che alle ore 8,00 circa dd. Controparte_7 PE 30.03.2019 la stessa aveva visto , unitamente al LO , intenta a fare le pulizie e CP_1 che tra il 2013 ed il 2019, quando il padre del LO si doveva assentare per motivi di lavoro, la PE madre di e i due suoi figli raggiungevano l'abitazione degli zii, trascorrendo con loro giornate intere, avendone avuto contezza personalmente “due o più volte al mese”.
, vicino di casa della famiglia ha confermato: cap. 12) che la sera del Testimone_6 Pt_4 CP_1 PE 29.03.2019 il LO rimaneva a cena e quindi a trascorrere la notte presso l'abitazione degli stessi;
cap. 67) che dopo il sinistro era presente saltuariamente presso la propria di CP_1
Serso; cap. 68) che tra il 2013 ed il 2019 e si trovavano molto spessi Parte_3 Controparte_5 presso l'abitazione della zia , unitamente al marito di quest'ultima e ai loro due figli;
CP_1 cap. 70) che tra il 2017 ed il 2019, nei fine settimana in cui i coniugi / erano Parte_2 CP_1 PE impegnati nel lavoro, i lori due figli, d , si trattenevano presso l'abitazione degli zii Pt_3 Pt_4
/ dal mercoledì sera alla domenica sera;
cap 71) che tra il 2017 ed il 2019 talvolta d CP_1 Pt_3 PE
restavano presso gli zii e , mentre in altre occasioni uno si tratteneva e l'altro CP_1 Pt_4 rimaneva con i nonni. PE
, amica di infanzia del padre di e madrina del bimbo ha confermato il cap. 52) che i PEsona_8 PE bambini d erano stati sempre accuditi anche dagli zii e , dai Pt_3 CP_1 Parte_4 prozii e e dai nonni e;
cap. Parte_7 Parte_8 Parte_9 Controparte_6
58) che i predetti bambini erano soliti trascorrere molto tempo, altri che con i genitori, con gli zii, i prozii, i nonni ed i cugini, a domanda del procuratore di parte convenuta, la teste ha riferito che “…la mia famiglia e quella dei genitori del bambino sono amici da tempo. Frequento la famiglia da tempo e quindi posso dire che tutti i parenti si occupavano dei bambini anche perché il padre del bambino era spesso via per lavoro…TT e e sono cresciuti come fratelli. Pur essendo prozii di Pt_7 Parte_8
pagina 12 di 23 PE
( e ) di fatto si sono sempre relazionati a come fratelli. L'accudimento di Pt_7 Parte_8 Pt_2 PE PE
coinvolgeva tante persone per via del lavoro del padre e della madre del LO .
, compagna dell'attore , ha confermato: cap. 55) che tra il Testimone_7 Parte_8
2013 ed il 2019 i componenti dei due nuclei familiari ( e / erano Pt_4 CP_1 Parte_2 CP_1 soliti, nel tempo libero, riunirsi a turno a casa dei parenti;
cap. 56) che in tale arco temporale le due famiglie organizzavano pranzi, effettuavano delle gite in montagna e si riunivano presso l'una o l'altra abitazione;
cap. 97) che tra il 2013 ed il 2019 e aveva Parte_8 Parte_7 PE provveduto, su richiesta dei genitori, al ritiro di ed dall'asilo e dalla scuola materna Pt_3 ogniqualvolta i genitori fossero impossibilitati per motivi di lavoro;
cap. 99) che nel medesimo arco PE temporale i bambini ed si recavano spesso per pranzo o per merenda presso i prozii Pt_3
e e svolgevano insieme passeggiate, giochi e cura dell'orto, e ciò “almeno una volta Parte_8 Pt_7 la settimana”. PE
ha confermato: cap. 69) che soprattutto dal 2017 – anno di nascita di – Controparte_8 quest'ultimo e la sorellina rascorrevano giornate intere con gli zii e , trattenendosi Pt_3 CP_1 Pt_4
a cena, merenda ed anche a dormire, avendone avuto contezza il teste personalmente in quanto l'abitazione di quest'ultimi si trova di fronte ad un terreno coltivato dallo stesso. Quanto al drastico cambiamento di vita di e del marito a seguito del CP_1 Parte_4 drammatico evento dd. 30.03.2019, preme evidenziare: A) che ha riferito che Controparte_8
, al solo rumore del trattore condotto dal vicino di casa, tremava, piangeva ed CP_1 CP_2 impallidiva, soggiungendo che “In una occasione ho visto personalmente la sig.ra piangere e la CP_1 stessa mi ha riferito che era per la morte del bambino … l'ho vista dimagrita. Posso dire che la stessa è andata via di casa” B) che , sorella di , ha riferito che questi non può Tes_8 Parte_4 trasferirsi in Val di Fassa, ove aveva intrapreso la nuova attività la moglie, avendo a ER lavoro, abitazione e madre anziana e che comunque, quando era possibile, il fratello raggiungeva la moglie per starle acconto;
C) che ha dichiarato che nei primi venti giorni successivi al tragico Testimone_6 evento era del tutto irriconoscibile, in disordine, con gli occhi pesti di pianto, in preda CP_1 alla disperazione e riviveva la scena drammatica mille volte;
D) , psicologo e Testimone_9 psicoterapeuta, ha confermato di aver preso in carico nell'aprile 2019 per circa 50 CP_1 sedute;
“La paziente lamentava problemi di disturbo del sonno, flash-back dell'episodio traumatico, difficoltà di concentrazione, rabbia verso qualcosa che nella sua testa poteva essere evitato. Di entità clinica grave … vi è stata una cronicizzazione della patologia. La sig.ra non è più in cura perché non può stare meglio di così nel senso che la terapia non può migliorare lo stato attuale della malattia e lo stato psichico della paziente”; la decisione di di trasferirsi in Val di Fassa “E' stata condivisa CP_1 all'interno del percorso ed era l'unica cosa che potesse fare per ristabilire un minimo di funzionamento psico-sociale, lavorativo, relazionale perché qualsiasi cosa facesse le ricordava l'esperienza traumatica vissuta”. Quanto al danno biologico riportato dalle vittime primarie del sinistro, e , Controparte_5 CP_1
e dagli stretti congiunti del primo, componenti del nucleo familiare, ovvero , Parte_2 Parte_1
e si legge nell'elaborato peritale datato 14.03.2024 redatto dal medico legale
[...] Parte_3 dott.ssa con riguardo alle gravissime lesioni riportate che ne hanno causato il PEsona_4 decesso all'indomani del sinistro, oltre a confermare la compatibilità delle conseguenze di danno patite dal bimbo dell'età di 17 mesi con la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuato dal pagina 13 di 23 C.T.U. ing. (v. pag. 228), che “E' molto probabile che il LO, in posizione di quiete nel PE_6 passeggino fronte mamma, stesse riposando sul fianco sinistro;
sopraggiunto il trattore e attinto il PE passeggino, la teca cranica di , schiacciata antero-posteriormente con un meccanismo “a pinza” (in quanto privo della possibilità di divincolarsi tra ruota e muro) si fratturava con linea orizzontale basale emisferica destra, interessante appunto la demarcazione tra basicranio e tavolato cranico destro” (v. pagg. 228-229).
Precisava la C.T.U., come già detto (v. supra), che l'abrasione frontale riscontrata dai sanitari del P.S. dell'Ospedale S. Chiara di Trento “è compatibile con lo schiacciamento del cranio come descritto escludendo, quindi, che fosse conseguenza della caduta del bimbo sulla sede stradale, come sostenuto da parte convenuta, e ciò in quanto la caduta del passeggino avrebbe determinato la deformazione della teca cranica infantile o delle linee fratturative craniche al “legno verde” di piccola entità. PE Nel sottolineare che il LO riportava “anche contusione polmonare e minuta lacerazione epatica non sanguinante”, ha spiegato la C.T.U. che “Purtroppo il successivo intervento neurochirurgico non era in grado di correggere la rapida evoluzione clinica, anzi le lesioni cranio- encefaliche erano tali che nonostante il tempestivo intervento chirurgico, si giungeva infine all'exitus per perdita irreversibile delle funzioni encefaliche … In questo caso vi erano poche speranze data la PE grave lesività di partenza e il rapido deterioramento di coscienza presentati da già prima dell'intervento (motivo per cui non venne trasferito a Verona e venne immediatamente operato)” (v. pag. 230). PE Quanto a , zia materna del LO , coinvolta nel sinistro senza riportare CP_1 fortunatamente alcun danno fisico, afferma la C.T.U., sulla scorta dell'esito dei colloqui con la perizianda e delle certificazioni redatte dai professionisti dello Studio di Psicologia Facci, presso i quali ha affrontato un percorso di supporto psicologico, che la stessa “successivamente al drammatico fatto sviluppava uno stato di shock psichico. Il nipote era stato affidato alle sue cure e quindi la stessa PE attraversava, a seguito del decesso di , un lungo periodo di malattia caratterizzato da uno stato di prostrazione psichica, umore deflesso, incapacità ed accettare l'evento luttuoso e tendenza a rivivere continuamente il tragico momento dell'incidente” (v. pagg. 230-231).
Nella valutazione espressa dallo Studio Facci in data 17.11.2021 si legge che la donna “… sostanzialmente non riesce più a vivere presso la propria abitazione serenamente, vicino alla quale vive anche il guidatore del trattore che ha provocato il tragico incidente, presenti numerosi flashback e frequenti ruminazioni, ha smesso di lavorare presso l'asilo per evitare il contatto con i bambini …”, concludendo con la diagnosi di Disturbo da Stress Post-traumatico.
In effetti già nell'autunno 2019, ovvero successivamente al sinistro, decideva di trasferirsi nella Val di
Fassa per svolgere attività stagionale presso una struttura alberghiera, onde evitare di percorrere la strada in cui si era verificato il sinistro e di incontrarsi con il il quale con frequenza quasi CP_2 PE quotidiana utilizzava il trattore agricolo con cui aveva investito il LO al fine di accedere al suo terreno posto a fianco dell'abitazione dei Parte_12
pagina 14 di 23 L'allontanamento dall'ambiente nativo ha prodotto sicuramente un giovamento dal punto di vista psicologico, tuttavia non ha consentito di superare “un profondo stato di tristezza legato alla PE persistente mancata accettazione relativa alla perdita di ”, la quale si innesta in una pregressa situazione di responsabilità materna allargata”, che vedeva assurgere al ruolo di madre in CP_1 contesti che vanno oltre il suo ruolo stretto”. Ad avviso della C.T.U. la morte del nipotino affidato alla zia “può avere ruolo unico causale nell'attuale stato depressivo in cui versa. Tale stato di deflessione timica insiste nonostante le scelte intraprese”, ovvero l'allontanamento da Serso, dal trattore del dalla sua famiglia e da quella della sorella CP_2
unitamente alla decisione di lavorare ove non era conosciuta da nessuno, che pur mitigando di Pt_1 molto la sintomatologia depressiva, non sono ritenuti idonei a ristabilire una “restitutio ad integrum”.
La C.T.U. ha quantificato l'inabilità temporanea totale in 30 gg., l'inabilità temporanea parziale in gg. 30 al 75%, in gg. 90 al 50% (fino all'agosto 2019) e in gg. 180 al 25%; l'invalidità permanente nella misura del 16-18%; la capacità lavorativa generica al 35%; l'inabilità lavorativa specifica al lavoro di cuoca all'asilo nella misura del 67%; l'inabilità specifica di receptionist nella misura del 35-50% (v. pagg. 234-235 C.T.U.). PE Quanto a , padre del LO , ha evidenziato la C.T.U. che lo stesso, non presente Parte_2 al sinistro, era giunto direttamente in Pronto Soccorso, ove era rimasto fino al decesso del LO, definite dal genitore “le 30-36 ore più dure di tutta la sua vita. Il trauma della morte del figlio si ripercuoteva sul lavoro … tornava a lavoro provato, a volte assente rispetto a prima, sicuramente con un tono dell'umore deflesso … il periziando conserva il suo lavoro come executive chef presso una struttura di lusso ad Andalo. Il lento trascorrere degli anni ha attutito un dolore, che tuttavia rimane vivo e presente nel corso di entrambi i colloqui avuti con lui … Egli non mente sul suo stato depressivo
… l'assenza di prospettiva futura, la consapevolezza che “quella forte è … rendono facile Pt_1 pensare anche a una slatentizzazione malinconica nel suo caso”. Prosegue la C.T.U.: “Nel suo discorso non emergono elementi di speranza futuri, solo la tendenza a minimizzare quella che per lui è una sofferenza costante e un ricordo che il tempo non scalfisce. rimane adeso ai piccoli pezzi che Pt_2 ancora possiede del figlio (la foto sul cellulare) che lui mantiene immutati dall'epoca … Anche sul lavoro, così come testimonia la sig.ra sua datrice di lavoro, non è più lo stesso. La creatività Tes_10 legata al lavoro dello chef collide con lo stato di deflessione umorale in cui versa … la morte Pt_2 precoce del figlioletto costituisce, nel suo specifico caso, causa giusta e motivata per il sorgere di uno stato depressivo … identificabile con un Disturbo Distimico moderato …”.
La C.T.U. quantifica il danno biologico psichico di nei seguenti termini: gg. 30 di Parte_2 inabilità temporanea totale al 100%, gg. 90 di inabilità temporanea parziale al 50% e gg. 90 di inabilità temporanea parziale al 25%, con un danno biologico permanente nella misura del 15%, inabilità lavorativa specifica ridotta di circa la metà ed incapacità lavorativa generica pari al 35%. PE Quanto a madre del LO , ella, al pari del marito, non ha assistito il sinistro Parte_1 giungendo nell'immediatezza presso il P.S., ove era rimasta sino al decesso del bimbo unitamente al coniuge.
pagina 15 di 23 Concordi entrambi nella decisione di non opporsi alla possibilità di donazione degli organi, Pt_1 successivamente riprendeva “l'attività lavorativa attendendo i giusti tempi di elaborazione, poi dopo PE_ un anno rimase incinta della piccola ”. PE Evidenzia la C.T.U. che “Nel discorso di tuttavia, si avvertono elementi di speranza, il LO Pt_1 nel suo discorso è presente ma costituisce ormai qualcosa di sorpassato, presa com'è dalle PE_ incombenze legate alla piccola e dalla gestione di Non si ravvedono elementi patologici Pt_3 nel discorso di né ve ne sono anamnesticamente. Si ritiene che abbia effettuato un buon Pt_1 Pt_1 PE lavoro del lutto e che abbia lasciato andare il LO , con la consapevolezza della perdita ormai irreparabile e della possibilità di vivere qualcosa di ulteriormente bello nella sua vita”.
Ritiene pertanto la C.T.U. “che il suo stato psichico non presenti, quindi, elementi patalogici e che la tristezza legata al ricordo del figlio sia del tutto riconducibile al residuo stato psichico relativo a una buona elaborazione della perdita”.
Nel caso di specie ha riconosciuto la C.T.U. inabilità temporanea parziale per gg. 90 al 75%, per gg. 90 al 50%, gg. 90 al 25% e gg. 90 al 10%, non ravvedendo, tuttavia, “particolari inabilità lavorative specifiche, attitudinali o generiche” in quanto “la stessa perizianda dichiara di aver lasciato il lavoro in considerazione dei suoi impegni familiari con la prole”. PE Quanto alla minore (n. 2013), sorella maggiore del LO , avente all'epoca dei Parte_3 fatti l'età di sei anni, afferma la C.T.U. “che molto si porta dento di tale vicenda e che… tuttora non parla. Particolare la decisione di non farle intraprendere un discorso psicoterapeutico ad hoc, considerato che la bimba all'epoca dei fatti già presentava capacità cognitive per comprendere la gravità dei fatti e le ricadute sull'ambiente familiare. In questo senso a testimonianza della Pt_3 grande capacità adattiva presentata dai bambini nei contesti traumatici, non solo si è fatta piuma per non pesare sulle spalle dei genitori sofferenti, ma probabilmente ha evitato di mostrare eccessivamente nel contesto familiare il dolore di questa perdita”. Ritiene, quindi, la C.T.U. che on presenti i sintomi di un impegno psichico, in quanto “non vi Pt_3 sono elementi clinici o testistici di evidenti risvolti psichici attribuibili all'evento traumatico della morte fraterna”. Tuttavia, in considerazione di “una certa fatica ad esporsi, a comunicare i vissuti…una tendenza al silenzio, uniti a una tendenza a inibire la spontaneità… potrebbero significare un buco di simbolizzazione relativo all'evento morte”.
Conclude quindi la C.T.U. ritenendo che “A decretare se questa asperità della trama soggettiva si tramuterà in malattia, saranno solo il tempo e gli eventi di vita a cui andrà incontro. In sostanza al momento non si ravvedono i criteri di un danno biologico psichico permanente né temporaneo”.
Si noti che all'esito delle risposte rese alle osservazioni formulate dai CTP di entrambe le parti, la
C.T.U. ha confermato le risultanze peritali (v. pag. 254 C.T.U.). Ciò posto, quanto al danno patito dagli stretti congiunti della vittima primaria, giova rammentare che a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno pagina 16 di 23 iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico – relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (v.
Cass. n. 28989/2019).
Quanto alla prova del danno, non vi è dubbio che, in linea generale, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. nn. 11212/2019, 31950/2018 e 12146/2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, è sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. n. 3767/2018).
Quindi il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito soggetti, legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Preme osservare a tal riguardo che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. Si rammenta sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 33005/2021 e
10579/2021) che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di così analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguato motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
A tal riguardo si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che il danno da perdita del rapporto parentale, consistente nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a pagina 17 di 23 causa di un fatto illecito, non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (v. Cass. nn. 26300/2021 e 10579/2021). Le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione di tale pregiudizio, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza.
Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, come previsto dalle tabelle capitoline.
Quest'ultime prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale – dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (v. Cass. n. 2535/2015) – nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Più precisamente le tabelle capitoline individuano cinque fattori di influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva, ovvero: A) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento;
B) l'età del congiunto;
C) l'età della vittima;
D) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite;
E) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi.
Il riconoscimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto, pari ad € 9.806,70 per l'anno 2019.
Orbene, ciò premesso, a vanno riconosciuti per il danno da perdita del rapporto CP_1 parentale: A) 6 punti per rapporto di parentela con il de cuius in quanto zia;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 3 punti per l'età del congiunto: pari a complessivi 14 punti x € 9.806,70 = € 137.293,80, nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€
217.344,00).
Si noti che nulla va riconosciuto alla in quanto non convivente con la vittima primaria, a nulla CP_1 rilevando che la stessa fosse occasionalmente presente al momento del sinistro.
Quanto al danno biologico patito dall'attrice, esso va liquidato sulla scorta delle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, nei termini di seguito esposti:
-I.P. 17% € 61.251,00 ( n. 1975 all'epoca del sinistro (30.03.2019) aveva l'età di CP_1
44 anni)
-I.T.T. gg. 30 (€ 115,00 x giorno) = € 3.450,00
-I.T.P. gg. 30 al 75% (€ 115,00 al giorno) = € 2.587,50
-I.T.P. gg. 90 al 50% (€ 115,00 al giorno) = € 5.175,00
-I.T.P. gg. 180 al 25% (€ 115,00 al giorno) = € 5.175,00
Pari a complessivi € 77.638,50.
Il profondo turbamento patito in conseguenza dell'evento drammatico che ha colpito il LO nipote PE
, a cui era profondamente legata, tanto da sottoporsi ad un percorso di supporto psicologico pagina 18 di 23 presso lo Studio Facci, con conseguente allontanamento, quantomeno stagionalmente, dalla propria abitazione e comunque dai luoghi nativi, reperendo una diversa attività lavorativa, giustifica una personalizzazione del danno biologico nella misura del 40%, pari ad € 24.500,40. Quanto al danno patrimoniale, esso va riconosciuto in relazione agli esborsi sostenuti per spese mediche, pari a complessivi € 3.875,40. Diversamente nulla va riconosciuto a titolo di danno da lucro cessante in quanto la pur CP_1 modificando la propria attività lavorativa, ha continuato a lavorare, producendo reddito. Si rammenta, infatti, che la stessa, alla data del sinistro, svolgeva il lavoro di cuoca a tempo determinato (03.09.2018 – 28.06.2019) presso la Fondazione NO Kessler;
successivamente in data 02.09.2019, ovvero oltre 5 mesi dall'evento, sottoscriveva con detta Fondazione un nuovo contratto a tempo determinato per il periodo 02.09.2019 – 30.06.2020, rassegnando le proprie dimissioni in data 07.12.2019 in quanto a decorrere dal 10.12.2019 iniziava a lavorare quale addetta alla reception presso la società (10.12.2019 – 31.03.2020). Parte_11
A tal riguardo preme evidenziare, in punto di diritto, che il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica non opera automaticamente, ma richiede che il danneggiato offra la prova di aver subito un pregiudizio economico / decurtazione del reddito per effetto del sinistro per cui è causa, ovvero deve “dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito (v. Cass. n. 4930/2018).
Onere probatorio non assolto nel caso di specie, ove si consideri che la stessa parte attrice ha affermato che, “la zia prima faceva la cuoca in un asilo con uno stipendio di 1.200,00 / 1.400,00 CP_1 euro al mese…Ora può fare la receptionist stagionale lavorando per circa 1.400,00 – 1.600,00 euro al mese” (v. pag. 28 comp. concl.); di talchè alcuna diminuzione e/o contrazione patrimoniale si è prodotta nella sfera patrimoniale dell'attrice a seguito del sinistro de quo. A ciò si aggiunga che la C.T.P. medico legale dott.ssa nella propria consulenza (v. pag. PEsona_3
9) ha affermato che “la signora non ha perso la capacità di produrre reddito (non ha quindi subito alcun danno patrimoniale) per il venire meno della attività di cuoca in una scuola materna avendo di fatto semplicemente modificato le sue mansioni in receptionist in albergo”. PE Quanto a madre del LO , vanno riconosciuti per il danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale: A) 20 punti per il rapporto di parentela con il de cuius in quanto madre;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 4 punti per l'età del congiunto;
D) 4 punti per la convivenza con la vittima: pari a complessivi 33 punti x € 9.806,70 = € 323.621,10, nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€ 782.206,36).
Si tenga presente che per effetto dell'acconto di € 165.000,00 corrisposto in data 10.02.2021, parte convenuta è tenuta a versare € 158.621,10.
Quanto al danno biologico patito da essa va liquidato nei termini di seguito esposti: Parte_1
-I.T.P. gg. 90 al 75% (€ 115,00 al giorno) = € 7.762,50
-I.T.P. gg. 90 al 50% “ = € 5.175,00
-I.T.P. gg. 90 al 25% “ = € 2.587,50
-I.T.P. gg. 90 al 10% “ = € 1.035,00 Pari a complessivi € 16.560,00.
pagina 19 di 23 Il danno patrimoniale va limitato alle sole spese mediche, pari a complessivi € 3.333,00, mentre nulla va riconosciuto a titolo di danno da lucro cessante, in quanto, ad avviso della C.T.U. (v. pag. 241
C.T.U.), “Non si ravvedono particolari inabilità lavorative specifiche, attitudinali o generiche”, considerato altresì che “la stessa perizianda dichiara di aver lasciato il lavoro in considerazione dei suoi impegni familiari con la prole” (v. pag. 241 C.T.U.). PE Quanto a nata il [...], sorellina del LO , vanno riconosciuti per il Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale: A) 7 punti per rapporto di parentela con il de cuius in quanto sorella;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 5 punti per l'età del congiunto;
D) 4 punti per la convivenza con la vittima: pari a complessivi 21 punti x € 9.806,70 = € 205.940,70, somma, anche in questo caso, nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€
339.661,20). Si tenga presente che per effetto dell'acconto di € 25.000,00 corrisposto, parte convenuta è tenuta a versare € 180.940,70. PE quanto accertato dalla C.T.U. (v. pag. 243 C.T.U,) “…al momento non si ravvedono i criteri di un danno biologico psichico permanente né temporaneo”. PE Quanto a n. 10.05.1984, padre del LO , vanno riconosciuti per il danno da Parte_2 perdita del rapporto parentale: A) 20 punti per il rapporto di parentela con il de cuius in quanto padre;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 4 punti per l'età del congiunto;
D) 4 punti per la convivenza con la vittima: pari a complessivi 33 punti x € 9.806,70 = € 323.621,10, importo nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€ 782.206,36).
Si tenga presente che per effetto dell'acconto di € 165.000,00 corrisposto in data 10.02.2021, parte convenuta è tenuta a versare € 158.621,10. Quanto al danno biologico patito dall'attore, esso va liquidato nei termini di seguito esposti:
-I.P. 15% € 52.378,00 ( n. 10.05.1984 all'epoca del sinistro (30.03.2019) aveva l'età di Parte_2
35 anni
-I.T.T. gg. 30 (€ 115,00 al giorno) € 3.450,00
-I.T.P. gg. 90 al 50% (€ 115,00 al giorno) € 5.175,00
-I.T.P. gg. 90 al 25% (€ 115,00 al giorno) € 2.587,50
Pari a complessivi € 63.590,50. Il danno patrimoniale va riconosciuto limitatamente alle spese mediche sostenute per l'importo complessivo di € 3.752,00.
Diversamente nulla va liquidato a titolo di danno da lucro cessante in quanto parte attrice non ha provato tale voce di danno, laddove si consideri che il ha conservato la sua mansione Parte_2 lavorativa, continuando a lavorare come executive chef presso una struttura alberghiera di elevato livello in Andalo (TN) e che un disagio psichico non impedisce lo svolgimento di tale attività (v. pag. 7 consulenza medico legale dott.ssa . CP_1
In punto di diritto giova rammentare che “In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito” (v. Cass. n. 5840/2004).
pagina 20 di 23 E' dunque necessaria a tal fine la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (v. Cass. nn. 3290/2013 e 4493/2011); onere probatorio, all'evidenza, non assolto dall'attore. Quanto agli ulteriori attori, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e alla vita di relazione. Invero, giova rammentare che tale voce di danno “non coincide con la lesione dell'interesse, ovvero non è in re ipsa, e quindi deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (v. Cass.
n. 907/2018). Negli stessi termini Cass. n. 20287/2019, secondo cui “Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito;
… da allegare e provare da parte di chi agisce in giudizio …”.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova della sofferenza patita, del concreto sconvolgimento di vita o comunque di una sostanziale modifica delle condizioni di vita delle vittime secondarie, né tantomeno si è allegata la particolare intensità del vincolo affettivo intercorrente tra il PE LO , i prozii, i nonni ed i componenti della famiglia Pt_4 CP_1
Certamente, in tal senso, non è certo sufficiente l'allegazione del mero rapporto parentale con la vittima del sinistro per cui è causa, né parimenti la documentazione fotografica prodotta sub doc. 5), in quanto inidonea a provare la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra i soggetti raffigurati e il minore.
Sul punto giova rammentare che “La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima. In particolare, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle (in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza); quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.) la legittimazione attiva può essere loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrono ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale” (v. Cass. Ord. n. 8218/2021; Trib. Palermo, 08.06.2001).
Né, quanto ai prozii e , possono essere valorizzate le Parte_7 Parte_8 dichiarazioni testimoniali sub doc. 4 c) parte attrice in quanto rese da soggetti cointeressati, ovvero, rispettivamente, la moglie e la compagna degli stessi.
Parimenti non assumono alcuna rilevanza le asserzioni, secondo cui “gli zii e erano Parte_8 Pt_7 PE davvero legati ai nipotini: per loro era una scoperta continua, una condivisione con quel nipote- fratello” (v. pag. 21 comp. concl.), risultando esse palesemente generiche e comunque prive di riscontri probatori.
pagina 21 di 23 PE Quanto al nonno del LO , , non sussiste alcun nesso di causalità tra la Parte_9 circostanza, secondo cui “lui, frattanto, ha perso la moglie, poco dopo la tragica perdita del nipotino e dunque si trova in questo lutto doppiamente rattristato” (v. pag. 21 comp. Concl.), ed il tragico PE sinistro in cui ha perso la vita il LO .
Ed ancora: la semplice affermazione: “il nonno si ritrova con entrambe le sue figlie in Parte_9 situazione di dolore e disagio” (v. pag. 21 comp. Concl.) non consente di ritenere fondata la pretesa risarcitoria in quanto priva di idonei riscontri probatori.
Analogamente alcuna prova viene offerta da parte attrice in ordine al deterioramento sia del rapporto di con i figli che del rapporto di coniugio, laddove si consideri che nulla è dato sapere in CP_1 ordine a tali rapporti in epoca anteriore all'evento e che non consta che la risieda in Val di CP_1
Fassa, il cui allontanamento, peraltro, è frutto di una scelta spontanea dell'interessata. Ai soli fini di completezza preme evidenziare che il danno esistenziale, ovvero quello dinamico- relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, alla luce del più recente indirizzo della Suprema Corte, non può trovare riconoscimento, considerato che “nel caso di lesione della salute, costituisce … duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.) (v. Cass. ord. n. 24473/2020). Parimenti infondata si appalesa la richiesta di risarcimento del c.d. danno tanatologico iure hereditatis, considerato che “in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente … nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis” (v. Cass. S.U. n. 15350/2015).
Ne è risarcibile nel caso di specie il danno biologico terminale in quanto presuppone la percezione da parte del malato, seppure non cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale nella propria fase terminale della vita, non ravvisabile nei bambini di tenera età, privi della consapevolezza della PE fine vita, considerato che, nella fattispecie in esame, il LO non era in grado di comprendere la situazione, né tantomeno di percepire l'approssimarsi della fine della propria vita.
In definitiva vanno riconosciuti agli attori, a titolo di danno non patrimoniale, i seguenti importi già decurtati degli acconti versati dalla compagnia assicuratrice: A) € 239.432,70 a;
B) € CP_1
175.181,10 a C) € 180.940,70 a D) € 222.211,60 a . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Dette somme vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale vanno riconosciuti i seguenti importi: A) € 3.875,40 a;
B) CP_1
3.333,00 a C) € 3.752,00 a;
tali importi, vanno maggiorati degli Parte_1 Parte_2 interessi legali e della rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
pagina 22 di 23 Ogni ulteriore e diversa domanda va rigettata.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice nella misura di
1/3 e a carico di parte convenuta nella restante misura di 2/3, su cui gravano anche le spese dei C.T.P. di parte attrice.
Le spese delle C.T.U. dinamica e medico legale vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale CP_2 occorso il 30.03.2019 nel Comune di ER GA (TN), a seguito del quale ha perso la vita di mesi 17; Controparte_5
-condanna, per l'effetto, in solido i convenuti e in persona del CP_2 Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli attori , CP_1 Parte_1
e , a titolo di danno non patrimoniale, delle somme, Parte_3 Parte_2 rispettivamente, di € 239.432,70, € 175.181,10, € 180.940,70 ed € 222.211,60; somme che vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo effettivo;
nonché, in favore degli attori , e , a titolo di CP_1 Parte_1 Parte_13 danno patrimoniale, le somme, rispettivamente, di € 3.875,40, € 3.333,00 ed € 3.752,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo;
-rigetta ogni ulteriore e diversa domanda;
-condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori, che liquida, operata la parziale compensazione di cui alla parte motiva, in complessivi € 52.667,44, di cui €
28.206,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva,
€ 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale + aumento ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 per 10 soggetti oltre il primo), € 23.713,19 per spese di C.T.P. dott.ri e PE_11 CP_9 ed € 748,25 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
PE_12
-pone definitivamente le spese di C.T.U. dinamica e medico legale a carico di parte convenuta. Trento, 16.09.2025 Dott. M. Morandini
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE n persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA (C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. , in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._3 minore, e , (C.F. ), Parte_1 Parte_2 CP_1 C.F._4 Parte_4
(C.F. , (C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. , (C.F. C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
, (C.F. e (C.F. C.F._9 Parte_9 C.F._10 Parte_10
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maristella Paiar (C.F. e C.F._11 C.F._12 dall'avv. Marcello Paiar (C.F. ) del Foro di Trento, con domicilio eletto, ai fini del C.F._13 presente procedimento, presso lo Studio dei nominati difensori in Trento – Via Zara n. 22, in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
ATTORI CONTRO
residente in [...], rappresentato e difeso, CP_2 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._14 studio in Trento – Via Filippo Serafini n. 9; in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante dott. (C.F. , corrente in 20149 Milano – Via Ignazio Controparte_4 P.IVA_1
Gardella n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti di data 06.07.2011 a firma dott.ssa , Notaio in Milano, dall'avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento (C.F. PEsona_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento -Via F. Serafini n. 9; C.F._14
CONVENUTI IN PUNTO: risarcimento danni sinistro stradale dd. 30.03.2019. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI nel merito: pagina 1 di 23 accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro in oggetto;
CP_2 condannare e per effetto ordinare alla (che assicurava il trattore CP_2 Controparte_3 condotto dallo stesso ), se del caso in solido con il conducente, di risarcire i danni tutti, CP_2 patrimoniali e non patrimoniali, di qualunque genere, specie, natura e qualità, comunque denominati, nessuno escluso, risultino provati in causa, oltre personalizzazione, e tutti gli altri danni in ogni caso connessi, sussunti o sussumibili nella visione costituzionalmente orientata dagli artt. 2043-2059 c.c., subiti da ciascuno degli attori, iure proprio e iure hereditatis, quantificati inizialmente in somme proposte in una tabella, che ora si aggiorna sulla base delle risultanze di prove e C.T.U. (inserite nel
“sistema esperto Re Mida” della Giuffrè si fornirà foglio di calcolo)- Ci si riserva “spiegazione” delle voci del calcolo in comparsa conclusionale, anticipando che si è applicato il criterio di straordinarietà del sinistro – trattandosi di sinistro con modalità davvero inconsuete e età della vittima estremamente giovane, e che per il nucleo familiare di risulta provato il danno da CP_1 mancata convivenza della signora in famiglia per almeno 5 anni (ad oggi perdura) con danno al CP_1
“coniugio” e ai figli (di cui una minorenne) e per tutti provato il rapporto di cura e legame.
PEsona Acconto (23.04.2020) totale calcolato (detratto acconto)
(padre) € 165.000,00 € 1.526.622,40 Parte_2
(madre) € 165.000,00 € 701.891,51 Parte_1
(sorella) € 25.000,00 € 334.774,50 Parte_3
(zia) nulla € 950.378,69 CP_1
(zio) nulla € 265.848,45 Parte_4
(minore) nulla € 250.700,44 Parte_5
nulla € 237.755,67 Parte_6
(nonno) € 25.000,00 € 251.066,75 Parte_9
(nonna) € 25.000,00 € 168.917,27 Parte_10
(zio) nulla € 203.957,34 Parte_8
(zio) nulla € 203.957,34 Parte_7
O somma diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo (tenuto conto che il “sistema esperto” calcola le somme. devalutate e rivalutate alla data di conteggio – 3/3/2025) B) in relazione alla domanda riconvenzionale formulata in comparsa di risposta dalle controparti se ne chiede il rigetto. C) Si conferma la già formulata richiesta di danno ultra massimale anche per mala gestio, per NON avere offerto nulla spontaneamente con tecnica dilatoria, avere pagato un acconto parziale di valore irrisorio (funzionale all'escludere le parti civili dal penale in cui controparte ha richiesto applicazione pena) e stante la pervicacia con cui controparte (al fine di non pagare il danno causato dal nel CP_2 sinistro) insiste ad accusare, e con applicazione dell'art. 1227 c.c., una innocente lesa dall'evento. D) Si richiede che il Giudice voglia applicare, a titolo di risarcimento per la temerarietà e pretestuosità della resistenza in causa e della riconvenzionale, con opposizione anche alla sola provvisionale, una somma ulteriore di risarcimento e/o somma anche per il dolore che questa infausta ed inopinata PE richiesta causa alla signora ed alla sua famiglia, oltre che ai genitori del LO , pari si CP_1
pagina 2 di 23 propone al raddoppio delle somme che deciderà di liquidare per i danni dalla signora CP_1 patiti, o oltre somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa e giusta. E) Eccependosi inoltre la temerarietà della lite (art. 96 cpc), richiesta quest'ultima dovuta al comportamento tenuto dalle controparti (dilatorio e inutilmente oppositivo) soprattutto verso la signora – anch'essa vittima diretta del sinistro. CP_1
In ogni caso:
F) con vittoria di spese di lite (tra cui il C.U. e la C.T.U.), onorari e accessori (15% SG, CNA 4% e IVA 22% come da legge). In via istruttoria: per prudenza e scrupolo, si insiste per l'assunzione dei capitoli e testi proposti e non ammessi;
qualora le allegazioni e presunzioni e testimonianze assunte non fossero ritenute sufficienti a fondere il danno dei congiunti di (fam. e degli altri parenti non periziati, disporsi la CP_1 Pt_4
(parzialmente) ammessa C.T.U. sulle condizioni psico - fisiche degli altri attori (che sono 11 di cui 4 periziati) al momento del sinistro e all'attuale stato emotivo ed al tipo di sofferenza patito da ciascuno. CONCLUSIONI DEI CONVENUTI nel merito, in via principale: per le ragioni esposte negli atti depositati, accertata a) la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione dell'evento - responsabilità valutata ai sensi CP_1 dell'art. 1227 c.c. per il danno proprio richiesto da quest'ultima – nonché b) considerato l'intervento - risarcimento già corrisposto da in sede stragiudiziale, per complessivi Euro Controparte_3
405.000,00 versati agli eventi diritto ed accertata c) altresì l'infondatezza delle richieste risarcitorie formulata dagli altri attori, per difetto dei presupposti di fatto e diritto, rigettare le domande formulate dagli attori;
nel merito, in via subordinata: per le ragioni esposte in narrativa, previo accertamento di quanto già richiesto in via principale sub a) – b) e c), ridurre il risarcimento del danno preteso dagli attori alle soli voci di danno rigorosamente provate in causa, anche in considerazione del suddetto accertato concorso di colpa;
nel merito in via riconvenzionale: per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o comunque la preponderante percentuale di responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento – responsabilità valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c. per CP_1 il danno proprio richiesto da quest'ultima – condannare quest'ultima a tenere indenni e manlevati, per l'accertando e quantificando quota di responsabilità a lei direttamente riferibile, i convenuti CP_2
e nel caso in cui questi ultimi dovessero essere condannati al
[...] Controparte_3 pagamento dell'intera somma risarcitoria richiesta degli attori. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di causa, diritti, onorari, rimborso spese generali CNPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria: si contestano, in ogni caso, le perizie medico legali e dinamico ricostruttiva prodotta dagli attori, in quanto redatte in assenza di contraddittorio e per espresso incarico della parte che ha inteso successivamente valersene in giudizio. Si contestano, altresì, in quanto contrari alle ragioni dei convenuti, i documenti prodotti dagli attori, nonché per le ragioni ampiamente esposte in narrativa le pagina 3 di 23 PE dichiarazioni rese dai testimoni in ordine al vincolo affettivo familiare esistente tra il LO e gli odierni attori.
Si contesta, per quanto già evidenziato nelle note ed osservazioni depositate dalla dott.ssa PE_3
il contenuto e le conclusioni della C.T.U. medico legale a firma La
[...] PEsona_4 difesa dei convenuti insiste nelle richieste istruttorie già formulate all'udienza del 08.05.2024 ovvero disporsi C.T.U. specialistica con nomina di un neurochirurgo pediatrico sull'origine esatta delle lesioni alla teca cranica riportate dal minore, come già richiesto a verbale di udienza del 13.03.2024 e come richiesto dalla consulente di parate dott.ssa nelle note depositate. Insiste altresì per PEsona_3 il richiamo della C.T.U. medico legale sulle osservazioni formulate relativamente alle posizioni di e , attesa la sostanziale assenza o inadeguatezza di risposte della CP_1 Parte_2
Consulente d'ufficio alle osservazioni già presentate, in particolare sulla ritenuta incidenza del danno psichico sulla capacità lavorativa specifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 04.01.2022, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 CP_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e convenivano in giudizio e Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_2
rassegnando le conclusioni riportata in epigrafe. Controparte_3
Esponevano in particolare gli attori a sostegno delle domande formulate: 1) che nella mattinata dd.
30.03.2019 , zia di , dopo aver posizionato il LO nel passeggino usciva CP_1 Controparte_5 alle ore 08,40 circa della propria abitazione sita in Serso – Via della Piana n. 69 per recarsi a ER
GA per acquistare il pane ed alcuni generi alimentari;
2) che più precisamente la ed il CP_1 nipotino erano intenti a percorrere la via San Giorgio, con direzione Serzo – ER, all'epoca sprovvista di marciapiede, costeggiando il muro di delimitazione stradale posto sul lato sinistro;
3) che il bimbo volgeva lo sguardo alla zia dal passeggino, mentre quest'ultima vedeva il LO e la strada;
4) che all'altezza dell'incrocio con via della Piazzola in fraz. Serso, il passeggino ove era posizionato il LO e la zia venivano urtati dal trattore agricolo Fendt tg. TN028523 di proprietà e condotto da
, assicurato con proveniente dalla direzione opposta, in procinto di CP_2 Controparte_3 svoltare a sinistra per imboccare via della Piazzola;
5) che in particolare il conducente, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, anziché avvicinarsi all'asse della carreggiata, come prescrive l'art. 154 co. 3 C.d.S., si spostava sul lato destro della carreggiata, incurante dei passanti;
6) che a seguito dell'impatto imprevisto e repentino il passeggino veniva travolto e schiacciato contro il muro PE delimitante la carreggiata ed il LO rovinava a terra riportando gravissime lesioni;
7) che la trovatasi nell'impossibilità di impedire l'evento, non riportava alcuna conseguenza di danno CP_1 fisico, pur rimanendo sotto shock per l'accaduto; 8) che la stessa, nell'immediatezza dell'accaduto, provvedeva a soccorrere il LO, prelevandolo dalla navetta ormai distrutta¸ 9) che allertati i PE soccorsi, il LO , ancora in vita, veniva trasportato con l'elisoccorso in codice rosso presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, ove i sanitari, nel prestare i primi soccorsi, constatavano che il LO era giunto vigile, tendente al soporoso, rilevando segni di una frattura cranica con emorragia extradurale, di talché si rendeva necessario un intervento d'urgenza; 10) che i sanitari pagina 4 di 23 diagnosticavano “trauma cranico maggiore con frattura della teca cronica ed ematoma extradurale ad indicazione chirurgica, poli contorsioni in trauma da schiacciamento” con prognosi riservata;
11) che PE tuttavia alle ore 14,10 dd. 31.03.2019 il LO decedeva nel reparto di Rianimazione 1 dell'Ospedale S. Chiara di Trento con diagnosi di “trauma cranico causato da investimento di trattore che lo ha sbalzato dal passeggino”; 12) che la responsabilità della causazione del sinistro era ascrivibile esclusivamente in capo al conducente del trattore, avendo posto in essere la manovra di svolta a sinistra, accostando a destra prima di iniziare la stessa, e ciò in violazione dell'art. 154 C.d.S., mentre alcuna censura poteva muoversi nei confronti della la quale percorreva la strada sul CP_1 lato sinistro della stessa, a ridosso del muretto delimitante la carreggiata, in assenza del marciapiedi, provvedendo addirittura a fermarsi onde consentire al trattore di eseguire la manovra senza ostacolarla;
13) che il procedimento penale iscritto a carico del n relazione al reato di cui all'art. CP_2
589 bis c.p. si concludeva avanti il G.U.P. del Tribunale di Trento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp., oltre alla condanna alla rifusione delle spese delle parti civili;
14) che a fronte della richiesta di risarcimento avente ad oggetto sia i danni patrimoniali che non patrimoniali formulata nei confronti del e della compagnia assicuratrice, dopo CP_2 Controparte_3 avere inizialmente disatteso la richiesta, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale offriva a ciascuno dei genitori € 165.000,00, alla sorellina 25.000,00 e alla nonna paterna e al nonno Pt_3 materno € 25.000,00 per ciascuno, somme trattenute a titolo d'acconto; 15) che nulla veniva offerto agli altri parenti, neppure alla zia , coinvolta nel sinistro;
16) che il Giudice Tutelare CP_1 riteneva la somma versata dalla compagnia assicuratrice per la piccola del tutto Pt_3 insoddisfacente, tant'è che lo stesso autorizzava i genitori all'incasso a titolo di acconto e la prosecuzione dell'azione contro le odierne controparti anche in nome e per conto della predetta. Costituitisi con comparsa dd. 20.04.2022 i convenuti e CP_2 Controparte_3 contestavano recisamente la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta da controparte, sostenendo sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dalla consulenza dell'ing. (v. CP_2 PEsona_5 doc. 5 e 9) e dall'atto di costituzione della parte civile nel processo penale e dalle lettere stragiudiziali PE di diffida (v. docc. 1 – 2- 3), che a seguito dell'impatto con il mezzo agricolo il LO è stato sbalzato dal passeggino, stante il mancato allacciamento da parte della zia delle cinture di sicurezza, rovinando sulla sede stradale, ove si procurava le gravissime lesioni che ne hanno determinato il decesso all'indomani.
Oltre ad eccepire la corresponsabilità della nella causazione del sinistro, parte convenuta CP_1 contesta sia la fondatezza delle richieste risarcitorie formulate da controparte, con riferimento alle specifiche categorie di danni, allegati ma non provati, sia comunque la quantificazione degli stessi, rammentando che la che compagnia aveva corrisposto la complessiva somma di € 405.000,00 – PE tenuto conto della pretesa corresponsabilità della – in favore dei genitori del LO e CP_1 dei nonni dello stesso, e , non riconoscendo alcunchè agli altri Parte_9 Controparte_6 attori, non risultando provati né un intenso legame affettivo, né un reale sconvolgimento di vita di dette vittime secondarie a seguito della morte del bimbo.
pagina 5 di 23 Con specifico riferimento all'attrice , parte attrice, nel contestare la fondatezza della CP_1 richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, evidenziava: A) che la stessa aveva svolto l'attività di cuoca presso la Fondazione NO Kessler a tempo determinato nel periodo 03.09.2018 – 28.06.2019; B) che in data 02.09.2019, ovvero oltre 5 mesi dopo l'evento, aveva sottoscritto con detta Fondazione un nuovo contratto a tempo determinato per il periodo 02.09.2019
– 30.06.2020; C) che in data 07.12.2019 la aveva inviato le proprie dimissioni alla Fondazione CP_1
NO Kessler in quanto dal 10.12.2019 la stessa aveva iniziato a lavorare, quale addetta alla reception presso la società con decorrenza 10.12.2019 e sino al 31.03.2020, Parte_11
a cui seguivano ulteriori periodi lavorativi in forza di contratti stagionali presso la stessa struttura turistica.
Ad avviso di parte convenuta non vi era prova né del deterioramento del rapporto di coniugio, né tantomeno del nesso causale tra tale deterioramento con il sinistro occorso il 30.03.2019.
Rassegnavano pertanto i convenuti le conclusioni riportate in epigrafe. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 15.11.2022, venivano assunti alle udienze dd. 22.02.2023 e
23.02.2023 e 12.07.2023 n. 16 testi di parte attrice, n. 3 testi comuni alle parti ed un teste di parte convenuta. Con ordinanza dd. 13.03.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. dinamica dedotta dalle parti e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. l'ing. , a cui poneva i quesiti ivi formulati. PEsona_6
Con ordinanza dd. 17.07.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico legale dedotta da parte attrice, cui non si opponeva controparte, nominando, per l'effetto, quale C.T.U. la dott.ssa PEsona_4
a cui poneva i quesiti ivi formulati.
[...]
Con ordinanza dd. 03.06.2024 il G.I., nel rigettare la richiesta di C.T.U. specialistica con nomina di un neurochirurgo pediatrico formulata da parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 05.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande formulate da parte attrice vanno accolte nei termini di seguito esposti. Invero, quanto alla dinamica del sinistro, vale richiamare, oltre alla comunicazione della notizia di reato dd. 01.04.2019 redatta dall'isp. della Polizia Locale – Alta GA ed il Tes_1
“Rilevamento tecnico-descritto del sinistro stradale unificatosi il 30.03.2019 a ER GA nella fr. Serso in Via San Giorgio in prossimità dell'incrocio con via della Piazzola” n. 022/19 anno 2019 redatto dalla predetta Polizia Locale intervenuta, con allegate planimetrie e documentazione fotografica, quanto dichiarato dai testi di parte attrice e comuni alle parti all'udienza dd. 22.02.2023.
In particolare il TE , agente della Polizia Locale, ha riferito: 1) che il trattore “Non Testimone_2 poteva circolare per la mancanza degli specchietti … era stato spostato dal luogo del sinistro e portato a casa del Sig. Abbiamo proceduto all'esame del mezzo e riscontrato segni sulla ruota CP_2 compatibili con il sinistro … Confermo la relazione e le allegate fotografie”; 2) che “Quando siamo intervenuti il passeggino era già stato rimosso dalla posizione di quiete, qualche metro oltre il punto di presunto impatto. Accertare se sia stata la ruota anteriore destra o posteriore destra non è facile pagina 6 di 23 accertarlo. E' verosimile sia stata la ruota anteriore destra a ragione dei segni riscontrati sulla spalla della ruota. Il passeggino al nostro intervento era un ammasso di detriti”.
Assunto a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte convenuta con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 11.07.2022, il teste ha dichiarato: cap. 8) di aver esaminato, “per quel che era rimasto”, la navicella del passeggino;
cap. 9) che la navicella “Non era integra, non ricordo tracce ematiche, o comunque non vi erano tracce ematiche evidenti;
la navicella era parzialmente deformata mentre il passeggino era totalmente distrutto”; cap. 10) “che dalle foto e dai rilievi eseguiti emergerebbe che il trattore abbia urtato il passeggino nel punto indicato nella foto” (v. all. sub 1) e che il passeggino “è a monte rispetto al verosimile punto d'urto” (v. all. sub. 2).
Dal conto suo il teste , ispettore della Polizia Locale, oltre a confermare quanto Tes_1 rappresentato nelle foto anzidette, assunto a prova contraria sui capitoli di parte convenuta, ha dichiarato: cap.8) che “La navicella l'abbiamo trovata nel luogo rappresentato in foto dopo che erano intervenuti i soccorsi sanitari. Ho potuto visionare quello che rimaneva della navicella. Confermo le foto allegate al verbale da me radatto”; cap. 9) che “La navicella era integra;
non ricordo tracce ematiche;
la struttura in plastica era come se fosse “esplosa”; la navicella era in tessuto. Preciso che la parte in plastica “esplosa” era quella del passeggino”; cap. 10) di non essere in grado di sapere se prima del sinistro la navicella del passeggino fosse “direzionata fronte strada e quindi nel senso di marcia”.
Il teste , presente al sinistro, ha riferito: 1) che agganciate al trattore, oltre al piano Tes_3 visibile nella documentazione fotografica della Polizia Locale (v. doc. 21), “Vi erano attaccate due piccole benne gialle come da foto n. 11 e 12”; 2) di aver “visto i pezzi del passeggino saltare per aria contro il muro a destra della carreggiata. Il conducente del trattore aveva la testa voltata a sinistra. Ho superato il trattore e mi sono fermato innanzi allo stesso. Sceso dalla autovettura ho visto la sig.ra con in braccio il bambino, piangere per la disperazione. Ho visto poi il conducente del trattore mettersi le mani in testa disperato”.
Il teste ha riferito di non aver “visto materialmente l'impatto. Ero a piedi sull'altra Testimone_4 parte della strada, frontalmente al trattore. Ho visto la sig.ra con in braccio il bambino, CP_1 urlante, dicendomi che il bambino era stato schiacciato dal trattore invitandomi a chiamare i soccorsi.
Ho quindi provveduto a chiamare i soccorsi”. Assunto a prova contraria sui capitoli di parte convenuta, ha dichiarato: cap. 5) di aver “visto solo il conducente del trattore con le mani sulla nuca gridare “cosa ho fatto, cosa ho fatto”. Non ho visto il bambino a terra ma era nelle braccia della signora;
cap. 8) di aver “visto solo il passeggino CP_1 rotto. Non so come era il passeggino prima dell'impatto. Ricordo solo una signora con un passeggino”; cap. 10) di ricordare che il conducente al trattore era con la testa girata verso sinistra, perché voleva svoltare a sinistra verso il paese ma aveva paura che le macchine da dietro lo sorpassassero e quindi non faceva attenzione a quello che era davanti a lui”.
Infine, all'udienza dd. 23.02.2023 il teste di parte convenuta, , di professione ingegnere, Testimone_5 della cui attendibilità è legittimo dubitare in quanto tecnico incaricato dal nel procedimento CP_2 penale, nel premettere di non condividere la dinamica del sinistro così come rappresentata da parte pagina 7 di 23 attrice, ha confermato il cap. 8), ovvero di aver visionato “l'intero passeggino. Il telaio – le ruote”, mentre in relazione al cap. 9) ha soggiunto che “tracce ematiche evidenti non ne ho viste. C'era una deformazione del passeggino. La foto (doc. 7) parte convenuta) che mi viene mostrata non è stata scattato da me e non è chiara. Dalla foto che mi viene mostrata non si evince né si esclude la presenza di tracce ematiche”. Ha riferito altresì il teste che “In sede di sopralluogo ho avuto modo di visionare il passeggino nei vari pezzi che lo componevano. Dalle foto emergeva che il passeggino era rotto in alcuni pezzi (come ruote anteriori, sbarra protettiva, etc), mentre la navicella non presentava tracce ematiche evidenti;
presentava impronte di dita verosimilmente sporche di olio/grasso; presentava una deformazione nella parte bassa del lato destro dello schienale della stessa navicella”.
Affermava, infine, “Alla luce delle indagini tecniche compiute che hanno riguardato il passeggino coinvolto nell'incidente, il trattore coinvolto nell'incidente, e le operazioni tecniche da me effettuate, posso dedurre che il bambino fosse seduto fronte strada”. Nell'elaborato peritale dd. 09.11.2023 il nominato C.T.U. Ing. , ha ricostruito la dinamica PEsona_6 del sinistro verificatosi alle ore 8,40 dd. 30.03.2019 in prossimità dell'intersezione tra via San Giorgio e
Via Della Piazzola nella frazione Serso nel Comune di ER GA (TN) nei termini di seguito esposti.
PE quanto accertato dal C.T.U. in sede di sopralluogo e sulla scorta dei rilievi anche fotografici eseguiti dalla Polizia Locale – Alta GA, intervenuta in loco a distanza di circa 25 minuti dal sinistro, allorquando sia il passeggino che il trattore erano stati rimossi dalla posizione originaria post PE urto, , zia del LO avente all'epoca dei fatti 17 mesi, era intenta a spingere il CP_1 passeggino marca Janè modello Munier con navicella rivolta fronte la stessa, all'interno della quale era posizionato il bimbo, sulla via San Giorgio nella frazione Serso del Comune di ER GA
(TN) con direzione di marcia T'RS (TN) – ER GA (TN), mantenendosi sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli con direzione ER GA (TN) –
T'RS (TN) in prossimità del muro ivi esistente, in quanto la strada in quel tratto risultava priva di marciapiedi, banchine, viali e/o spazi predisposti per i pedoni. In tale contesto, poco prima dell'intersezione di via San Giorgio con via della Piazzola, il passeggino veniva colpito nella parte anteriore destra (v. Figure 44-45) dalla ruota anteriore destra del trattore agricolo marca Fendit tg. TN028523 condotto da tale , solo a bordo, il quale percorreva la CP_2 via San Giorgio nella direzione ER GA (TN) – T'RS (TN) intenzionato ad effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella laterale via della Piazzola. In particolare il conducente del mezzo agricolo, seguito da altri veicoli e privo di specchietti retrovisori, controllava visivamente la parte posteriore sinistra dello stesso al fine di eseguire la manovra di svolta in sicurezza;
in tale frangente veniva ad impattare con il passeggino, sospingendolo contro il muro presente sul margine destro, lungo la direzione di marcia ER GA (TN) – T'RS (TN), ove rimaneva interposto tra il trattore e detto muro, contro il quale collideva. PE PE effetto dell'urto il LO riportava le seguenti lesioni, come da certificato medico rilasciato dai sanitari dell'ospedale S. Chiara di Trento: "trauma cranico maggiore con frattura della teca cranica ed ematoma extradurale ad indicazione chirurgica, Policontusioni in trauma da schiacciamento-
pagina 8 di 23 trauma contusivo epatico con piccola lacerazione senza spandimento attivo", tali da provocare il decesso il giorno successivo (31.03.2019).
Quanto ai danni riportati dal passeggino il C.T.U. rappresenta di non aver potuto esaminare il medesimo in quanto con nota d.d. 15.06.2023 la polizia locale intervenuta riferiva di non averne la disponibilità, al pari, per quanto comunicato dal C.T.P attoreo alle operazioni peritali dd. 27.04.2023, degli eredi.
Gli operanti riportavano che il passeggino "Si deformava fino alla rottura completa del telaio”, rinvenendolo non nella posizione post-urto, in quanto spostato durante le operazioni di soccorso;
di talché il C.T.U. si è limitato a riportare nel proprio elaborato le fotografie eseguite dai verbalizzanti (v. pagg. 22-26 C.T.U. figure 19-23).
In sede di s.v.t. rese alla polizia locale, , conducente del trattore, dichiarava quanto segue: CP_2
"percorrevo via San Giorgio del comune di ER in direzione da ER verso Serso con il mio trattore privo di rimorchio, mantenendomi a destra in quanto due veicoli dietro di me mi superavano. Dopo che i due veicoli mi avevano superato, giungevo all'intersezione con via della piazzola dove io dovevo svoltare a sinistra per immettermi nella stessa. Prima di compiere la manovra di svolta a sinistra, mi accertavo che nessun veicolo dietro di me mi stesse sorpassando, per fare questa azione volgevo lo sguardo indietro verso sinistra data la mancanza dello specchietto retrovisore sinistro. In quel momento sentivo un urlo provenire da una signora alla destra del trattore, io bloccavo immediatamente la marcia, e mi accorgevo che avevo urtato con la ruota posteriore destra un passeggino. Scendevo immediatamente dal trattore per prestare il primo soccorso”.
Nella relazione tecnico-descrittiva del sinistro gli operanti, oltre a contestare al la violazione CP_2 degli artt. 154 co. 1 e 8, 154 co. 3 e 8 e 122 co. 4 C.d.S., hanno precisato “che all'arrivo degli operanti il trattore agricolo non era sul luogo del sinistro in quanto lo stesso conducente fermatosi dopo l'urto, provvedeva come dichiarato agli scriventi, a condurlo nella propria vicina abitazione per liberare la strada”.
Sempre in sede di s.r.t. dichiarava: “PEcorrevo via San Giorgio del Comune di ER CP_1 fraz. Serso, in direzione da Serso verso ER nella corsia di sinistra con il mio nipote di 1 anno e mezzo sul passeggino. Ad un certo punto vedevo un trattore venire in su così io mi fermavo per sicurezza tenendomi il più possibile vicino al margine della carreggiata. Il trattore praticava manovra di svolta a sinistra per immettersi in via della Piazzola. Poco prima di effettuare la manovra di svolta, una macchina dietro il trattore suonava il clacson, e il conducente del trattore si spostava verso destra. Ricordo che il conducente volgeva lo sguardo a sinistra e nel compiere la manovra di svolta andava ad urtare con la ruota posteriore destra il passeggino con a bordo il bambino distruggendo il passeggino stesso. Il conducente accortasi dell'urto si fermava a prestare assistenza per poi rimuovere il trattore dalla carreggiata”. Dal canto suo tale ha riferito in sede di s.r.t. che nel percorrere a piedi via della Testimone_4
Piazzola, giunto all'intersezione con via San Giorgio, notava sul lato opposto della strada “una signora con il passeggino scendere verso ER mantenendo la sinistra rigorosa. Ad un certo punto, vedevo un trattore salire da ER verso Serso con il conducente che metteva la mano sinistra fuori del pagina 9 di 23 veicolo ad indicare l'intenzione di svoltare a sinistra in via della Piazzola. Notavo che il conducente volgeva lo sguardo a sinistra preoccupato che i veicoli che lo seguivano non facessero manovra di sorpasso, per poi effettuare manovra di svolta a sinistra. Nel compiere questa manovra andava ad urtare il passeggino spinto dalla signora. Il passeggino causa l'urto andava in mille pezzi. Preciso che l'urto è avvenuto a bassa velocità. Preciso inoltre che data la mia visuale, non riuscivo a vedere che parte del trattore ha urtato il passeggino”.
In relazione agli ulteriori quesiti formulati dal G.I., l'ausiliario del giudice ha affermato: A) quanto alla posizione statica o dinamica del trattore e del passeggino, che “Si può escludere che al momento del sinistro il passeggino fosse in movimento e la macchina agricola fosse in posizione statica …. Non vi sono sufficienti elementi tecnici per stabilire da parte dello scrivente se il passeggino al momento dell'impatto risultasse fermo o in movimento. Si consideri che una eventuale velocità non nulla … del passeggino al momento dell'impatto con la macchina agricola, in relazione a quanto sopra esposto, non si ritiene, ragionevolmente, possa aver influito sugli esiti d'urto riportati dalla macchina agricola e dal passeggino”; B) quanto all'impiego delle cinture di sicurezza presenti nel passeggino, “che nelle fotografie scattate dai verbalizzanti, al momento dello scatto di dette foto, le cinture risultavano non allacciate … che non vi sono elementi tecnici che permettano di stabilire se il bambino al momento dell'impatto fosse o meno correttamente assicurato alla navicella mediante le cinture di sicurezza presenti nel passeggino”; C) quanto al posizionamento della navicella sul passeggino fronte marcia oppure fronte sia al momento dell'impatto, che “dagli accertamenti eseguiti si può sinteticamente concludere che la navicella del passeggino al momento dell'impatto con la macchina agricola fosse posizionata “fronte mamma”; D) quanto all'eventuale possibilità che le cinture di sicurezza, qualora correttamente allacciate, avrebbero consentito di evitare le lesioni che hanno provocato il decesso del LO, che “non vi sono elementi disponibili per stabilire la posizione di quiete post-urto del bambino, ed in particolare se successivamente all'impatto il bambino si trovasse, o meno, all'interno della navicella del passeggino”, soggiungendo che “anche qualora correttamente allacciate, le cinture del passeggino non sarebbero verosimilmente state in grado di evitare al bambino di subire lesioni di tipologia ed entità compatibili a quelle effettivamente riscontrate”; E) quanto all'autorizzazione a transitare sulla strada interessata dal sinistro da parte del trattore e dell'attrezzatura agricola trainata,
I) che sulla strada in questione non sono presenti divieti specifici alla circolazione della categoria di veicoli, cui appartiene la macchina agricola di proprietà e condotta dal 2) che quest'ultima, alla CP_2 data del sinistro, “rientrava nella classificazione prevista dall'art. 57 comma 2 lett. A) num. 1) del
C.d.S. e quindi soggiace a quanto previsto dall'art. 107 del C.d.S.”; 3) che la stessa “non risultava datata del dispositivo retrovisore” e “ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 106 del C.d.S. (nello specifico il comma 2 lett. f) e dell'art. 282 del Reg. del C.d.S.”; 4) che alla data del sinistro, detta macchina agricola “non risultava inoltre conforme a quanto previsto dall'art. 265 comma 2 del Reg. del C.d.S. in particolare per quanto concerne l'assenza di pannelli al fine di segnalare la presenza di attrezzature portate che eccedevano la sagoma del veicolo”; di talché concludeva il C.T.U. “che la macchina agricola e l'attrezzatura portata trainata dalla stessa, in base a quanto previsto dal vigente pagina 10 di 23 C.d.S., non poteva circolare su strada pubblica alla data del sinistro, in quanto detta circolazione era in violazione di quanto disposto dall'art. 112 del C.d.S. ed in particolare del comma 4 di quest'ultimo”.
Orbene, alla luce di quanto ampiamente esposto e, segnatamente delle risultanze peritali rese dal C.T.U. ing. e di quanto dichiarato dai testi di parte attrice e , la PE_6 Tes_3 Testimone_4 causazione del sinistro de quo è ascrivibile all'esclusiva responsabilità gravemente colposa, connotata da imprudenzza e/o distrazione, del convenuto , il quale alla guida del trattore di sua CP_2 proprieteà – privo dei requisiti per poter circolare su strada pubblica (v. teste e Testimone_2
C.T.U. pagg. 47-48, - il quale, in procinto di effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla laterale via della Piazzola, torceva il volto sul lato sinistro al fine di verificare l'assenza di veicoli che lo seguivano in fase di eventuale sorpasso, non risultando il mezzo agricolo di specchietti retrovisori, non avvedendosi della presenza di che spingeva il passeggino, ove era CP_1 PE posizionato il LO , in direzione opposta a ridosso del muro di contenimento, non risultando la strada, in tale tratto, dotata di marciapiede. A seguito dell'inevitabile impatto, nel quale la miracolosamente illesa, si è trovata CP_1 nell'impossibilità di porre in essere qualsivoglia manovra elusiva, il mezzo agricolo, verosimilmente con la ruota anteriore sinistra, sospingeva il passeggino, girato “fronte mamma”, verso il muro laterale, rimanendo interposto tra lo stesso ed il mezzo agricolo investitore, e causando le gravissime lesioni che hanno condotto alla morte il LO.
La dinamica del sinistro, come sopra descritta, è tale da smentire la tesi sostenuta da parte convenuta, secondi cui a seguito dell'impatto il bimbo è stato espulso dalla navicella, rovinando sulla sede stradale.
In realtà, come accertato dal C.T.U., per effetto dell'impatto la navicella, divelta dalle ruote, veniva sbalzata sulla sede stradale, con all'interno il bimbo.
Si noti che la ricostruzione del sinistro operata dall'ing. ha trovato pieno riscontro nelle PE_6 risultanze della C.T.U. medico-legale, ove la nominata C.T.U. dott.ssa afferma PEsona_4 che “l'abrasione frontale (accertata dai sanitari del P.S.) è compatibile con lo schiacciamento in senso antero - posteriore del cranio. In sostanza, la discussione circa il fatto se il bambino si sia fratturato il cranio tramite una caduta dal passeggino o tramite uno schiacciamento è di facile risoluzione: un trauma da caduta, permettendo più facilmente la libera deformazione della teca cranica infantile, peraltro altamente elastica a causa dell'elevata percentuale di componente proteico – acquosa, può determinare occasionalmente danni alle strutture interne da contusione contro le strutture ossee interne o da contraccolpo … vera lesività ossea come quella riscontrata è più probabilmente determinata dallo schiacciamento cranico tra due superfici dure senza possibilità di deformazione PE elastica oltre un certo limite. In sostanza la lesività riportata da è congrua con il meccanismo di schiacciamento tra due superfici dure e anche con la dinamica del sinistro così come ipotizzata nella C.T.U. del dott. ” (v. pag. 229 C.T.U.). PE_7
Né, sotto diverso profilo, vale sostenere da parte convenuta che le cinture di sicurezza del passeggino sarebbero state lasciate sganciate – con evidente corresponsabilità della nella causazione del CP_1 sinistro -, contribuendo così nella determinazione delle conseguenze di danno riportate dal bimbo.
pagina 11 di 23 In realtà, sul punto, a smentita di tale osservazione vale richiamare quanto affermato dal C.T.U. ing.
nel proprio elaborato, ove si legge che “Dall'analisi delle fotografie del passeggino scattate PE_6 dai Verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro, è possibile inoltre osservare che, al momento dello scatto di dette foto, le cinture di sicurezza del passeggino risultavano non allacciate” (v. figure 27 – 28 pag. 30 C.T.U.); tuttavia ha precisato l'ausiliario del giudice che “Non risulta tuttavia possibile determinare se tali cinture non fossero state allacciate prima dell'evento o siano state sganciate in seguito al sinistro della zia sig.ra o da soggetti terzi presenti sul teatro del sinistro. Oltre CP_1 quanto esposto, non vi sono ulteriori elementi tecnici (in particolare relativamente alla posizione di quiete post – urto del bambino) per stabilire se il bambino, al momento dell'impatto, fosse o meno assicurato mediate l'uso delle cinture di sicurezza del passeggino” (v. pag. 29 C.T.U.). Ad ogni buon conto il C.T.U. ha affermato che “anche qualora correttamente allacciate, le cinture del passeggino non sarebbero verosimilmente state in grado di evitare al bambino di subire lesioni di tipologia ed entità compatibili a quelle effettivamente riscontrate” (v. pag. 47 C.T.U.). Di qui l'irrilevanza dell'eventuale incidenza causale di detta circostanza nella verificazione del sinistro, al pari della posizione statica o dinamica del passeggino al momento dell'impatto, la quale, ad avviso del C.T.U., “non si ritiene, ragionevolmente, possa aver influito negli esiti d'urto riportati dalla macchina agricola e dal passeggino” (v. pag. 45 C.T.U.). PE Quanto alla coesione familiare e allo stretto rapporto tra gli attori ed il LO , vale richiamare le risultanze testimoniali rese all'udienza dd. 12.07.2023. In particolare ha confermato i capitoli 3), e 57), ovvero che alle ore 8,00 circa dd. Controparte_7 PE 30.03.2019 la stessa aveva visto , unitamente al LO , intenta a fare le pulizie e CP_1 che tra il 2013 ed il 2019, quando il padre del LO si doveva assentare per motivi di lavoro, la PE madre di e i due suoi figli raggiungevano l'abitazione degli zii, trascorrendo con loro giornate intere, avendone avuto contezza personalmente “due o più volte al mese”.
, vicino di casa della famiglia ha confermato: cap. 12) che la sera del Testimone_6 Pt_4 CP_1 PE 29.03.2019 il LO rimaneva a cena e quindi a trascorrere la notte presso l'abitazione degli stessi;
cap. 67) che dopo il sinistro era presente saltuariamente presso la propria di CP_1
Serso; cap. 68) che tra il 2013 ed il 2019 e si trovavano molto spessi Parte_3 Controparte_5 presso l'abitazione della zia , unitamente al marito di quest'ultima e ai loro due figli;
CP_1 cap. 70) che tra il 2017 ed il 2019, nei fine settimana in cui i coniugi / erano Parte_2 CP_1 PE impegnati nel lavoro, i lori due figli, d , si trattenevano presso l'abitazione degli zii Pt_3 Pt_4
/ dal mercoledì sera alla domenica sera;
cap 71) che tra il 2017 ed il 2019 talvolta d CP_1 Pt_3 PE
restavano presso gli zii e , mentre in altre occasioni uno si tratteneva e l'altro CP_1 Pt_4 rimaneva con i nonni. PE
, amica di infanzia del padre di e madrina del bimbo ha confermato il cap. 52) che i PEsona_8 PE bambini d erano stati sempre accuditi anche dagli zii e , dai Pt_3 CP_1 Parte_4 prozii e e dai nonni e;
cap. Parte_7 Parte_8 Parte_9 Controparte_6
58) che i predetti bambini erano soliti trascorrere molto tempo, altri che con i genitori, con gli zii, i prozii, i nonni ed i cugini, a domanda del procuratore di parte convenuta, la teste ha riferito che “…la mia famiglia e quella dei genitori del bambino sono amici da tempo. Frequento la famiglia da tempo e quindi posso dire che tutti i parenti si occupavano dei bambini anche perché il padre del bambino era spesso via per lavoro…TT e e sono cresciuti come fratelli. Pur essendo prozii di Pt_7 Parte_8
pagina 12 di 23 PE
( e ) di fatto si sono sempre relazionati a come fratelli. L'accudimento di Pt_7 Parte_8 Pt_2 PE PE
coinvolgeva tante persone per via del lavoro del padre e della madre del LO .
, compagna dell'attore , ha confermato: cap. 55) che tra il Testimone_7 Parte_8
2013 ed il 2019 i componenti dei due nuclei familiari ( e / erano Pt_4 CP_1 Parte_2 CP_1 soliti, nel tempo libero, riunirsi a turno a casa dei parenti;
cap. 56) che in tale arco temporale le due famiglie organizzavano pranzi, effettuavano delle gite in montagna e si riunivano presso l'una o l'altra abitazione;
cap. 97) che tra il 2013 ed il 2019 e aveva Parte_8 Parte_7 PE provveduto, su richiesta dei genitori, al ritiro di ed dall'asilo e dalla scuola materna Pt_3 ogniqualvolta i genitori fossero impossibilitati per motivi di lavoro;
cap. 99) che nel medesimo arco PE temporale i bambini ed si recavano spesso per pranzo o per merenda presso i prozii Pt_3
e e svolgevano insieme passeggiate, giochi e cura dell'orto, e ciò “almeno una volta Parte_8 Pt_7 la settimana”. PE
ha confermato: cap. 69) che soprattutto dal 2017 – anno di nascita di – Controparte_8 quest'ultimo e la sorellina rascorrevano giornate intere con gli zii e , trattenendosi Pt_3 CP_1 Pt_4
a cena, merenda ed anche a dormire, avendone avuto contezza il teste personalmente in quanto l'abitazione di quest'ultimi si trova di fronte ad un terreno coltivato dallo stesso. Quanto al drastico cambiamento di vita di e del marito a seguito del CP_1 Parte_4 drammatico evento dd. 30.03.2019, preme evidenziare: A) che ha riferito che Controparte_8
, al solo rumore del trattore condotto dal vicino di casa, tremava, piangeva ed CP_1 CP_2 impallidiva, soggiungendo che “In una occasione ho visto personalmente la sig.ra piangere e la CP_1 stessa mi ha riferito che era per la morte del bambino … l'ho vista dimagrita. Posso dire che la stessa è andata via di casa” B) che , sorella di , ha riferito che questi non può Tes_8 Parte_4 trasferirsi in Val di Fassa, ove aveva intrapreso la nuova attività la moglie, avendo a ER lavoro, abitazione e madre anziana e che comunque, quando era possibile, il fratello raggiungeva la moglie per starle acconto;
C) che ha dichiarato che nei primi venti giorni successivi al tragico Testimone_6 evento era del tutto irriconoscibile, in disordine, con gli occhi pesti di pianto, in preda CP_1 alla disperazione e riviveva la scena drammatica mille volte;
D) , psicologo e Testimone_9 psicoterapeuta, ha confermato di aver preso in carico nell'aprile 2019 per circa 50 CP_1 sedute;
“La paziente lamentava problemi di disturbo del sonno, flash-back dell'episodio traumatico, difficoltà di concentrazione, rabbia verso qualcosa che nella sua testa poteva essere evitato. Di entità clinica grave … vi è stata una cronicizzazione della patologia. La sig.ra non è più in cura perché non può stare meglio di così nel senso che la terapia non può migliorare lo stato attuale della malattia e lo stato psichico della paziente”; la decisione di di trasferirsi in Val di Fassa “E' stata condivisa CP_1 all'interno del percorso ed era l'unica cosa che potesse fare per ristabilire un minimo di funzionamento psico-sociale, lavorativo, relazionale perché qualsiasi cosa facesse le ricordava l'esperienza traumatica vissuta”. Quanto al danno biologico riportato dalle vittime primarie del sinistro, e , Controparte_5 CP_1
e dagli stretti congiunti del primo, componenti del nucleo familiare, ovvero , Parte_2 Parte_1
e si legge nell'elaborato peritale datato 14.03.2024 redatto dal medico legale
[...] Parte_3 dott.ssa con riguardo alle gravissime lesioni riportate che ne hanno causato il PEsona_4 decesso all'indomani del sinistro, oltre a confermare la compatibilità delle conseguenze di danno patite dal bimbo dell'età di 17 mesi con la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuato dal pagina 13 di 23 C.T.U. ing. (v. pag. 228), che “E' molto probabile che il LO, in posizione di quiete nel PE_6 passeggino fronte mamma, stesse riposando sul fianco sinistro;
sopraggiunto il trattore e attinto il PE passeggino, la teca cranica di , schiacciata antero-posteriormente con un meccanismo “a pinza” (in quanto privo della possibilità di divincolarsi tra ruota e muro) si fratturava con linea orizzontale basale emisferica destra, interessante appunto la demarcazione tra basicranio e tavolato cranico destro” (v. pagg. 228-229).
Precisava la C.T.U., come già detto (v. supra), che l'abrasione frontale riscontrata dai sanitari del P.S. dell'Ospedale S. Chiara di Trento “è compatibile con lo schiacciamento del cranio come descritto escludendo, quindi, che fosse conseguenza della caduta del bimbo sulla sede stradale, come sostenuto da parte convenuta, e ciò in quanto la caduta del passeggino avrebbe determinato la deformazione della teca cranica infantile o delle linee fratturative craniche al “legno verde” di piccola entità. PE Nel sottolineare che il LO riportava “anche contusione polmonare e minuta lacerazione epatica non sanguinante”, ha spiegato la C.T.U. che “Purtroppo il successivo intervento neurochirurgico non era in grado di correggere la rapida evoluzione clinica, anzi le lesioni cranio- encefaliche erano tali che nonostante il tempestivo intervento chirurgico, si giungeva infine all'exitus per perdita irreversibile delle funzioni encefaliche … In questo caso vi erano poche speranze data la PE grave lesività di partenza e il rapido deterioramento di coscienza presentati da già prima dell'intervento (motivo per cui non venne trasferito a Verona e venne immediatamente operato)” (v. pag. 230). PE Quanto a , zia materna del LO , coinvolta nel sinistro senza riportare CP_1 fortunatamente alcun danno fisico, afferma la C.T.U., sulla scorta dell'esito dei colloqui con la perizianda e delle certificazioni redatte dai professionisti dello Studio di Psicologia Facci, presso i quali ha affrontato un percorso di supporto psicologico, che la stessa “successivamente al drammatico fatto sviluppava uno stato di shock psichico. Il nipote era stato affidato alle sue cure e quindi la stessa PE attraversava, a seguito del decesso di , un lungo periodo di malattia caratterizzato da uno stato di prostrazione psichica, umore deflesso, incapacità ed accettare l'evento luttuoso e tendenza a rivivere continuamente il tragico momento dell'incidente” (v. pagg. 230-231).
Nella valutazione espressa dallo Studio Facci in data 17.11.2021 si legge che la donna “… sostanzialmente non riesce più a vivere presso la propria abitazione serenamente, vicino alla quale vive anche il guidatore del trattore che ha provocato il tragico incidente, presenti numerosi flashback e frequenti ruminazioni, ha smesso di lavorare presso l'asilo per evitare il contatto con i bambini …”, concludendo con la diagnosi di Disturbo da Stress Post-traumatico.
In effetti già nell'autunno 2019, ovvero successivamente al sinistro, decideva di trasferirsi nella Val di
Fassa per svolgere attività stagionale presso una struttura alberghiera, onde evitare di percorrere la strada in cui si era verificato il sinistro e di incontrarsi con il il quale con frequenza quasi CP_2 PE quotidiana utilizzava il trattore agricolo con cui aveva investito il LO al fine di accedere al suo terreno posto a fianco dell'abitazione dei Parte_12
pagina 14 di 23 L'allontanamento dall'ambiente nativo ha prodotto sicuramente un giovamento dal punto di vista psicologico, tuttavia non ha consentito di superare “un profondo stato di tristezza legato alla PE persistente mancata accettazione relativa alla perdita di ”, la quale si innesta in una pregressa situazione di responsabilità materna allargata”, che vedeva assurgere al ruolo di madre in CP_1 contesti che vanno oltre il suo ruolo stretto”. Ad avviso della C.T.U. la morte del nipotino affidato alla zia “può avere ruolo unico causale nell'attuale stato depressivo in cui versa. Tale stato di deflessione timica insiste nonostante le scelte intraprese”, ovvero l'allontanamento da Serso, dal trattore del dalla sua famiglia e da quella della sorella CP_2
unitamente alla decisione di lavorare ove non era conosciuta da nessuno, che pur mitigando di Pt_1 molto la sintomatologia depressiva, non sono ritenuti idonei a ristabilire una “restitutio ad integrum”.
La C.T.U. ha quantificato l'inabilità temporanea totale in 30 gg., l'inabilità temporanea parziale in gg. 30 al 75%, in gg. 90 al 50% (fino all'agosto 2019) e in gg. 180 al 25%; l'invalidità permanente nella misura del 16-18%; la capacità lavorativa generica al 35%; l'inabilità lavorativa specifica al lavoro di cuoca all'asilo nella misura del 67%; l'inabilità specifica di receptionist nella misura del 35-50% (v. pagg. 234-235 C.T.U.). PE Quanto a , padre del LO , ha evidenziato la C.T.U. che lo stesso, non presente Parte_2 al sinistro, era giunto direttamente in Pronto Soccorso, ove era rimasto fino al decesso del LO, definite dal genitore “le 30-36 ore più dure di tutta la sua vita. Il trauma della morte del figlio si ripercuoteva sul lavoro … tornava a lavoro provato, a volte assente rispetto a prima, sicuramente con un tono dell'umore deflesso … il periziando conserva il suo lavoro come executive chef presso una struttura di lusso ad Andalo. Il lento trascorrere degli anni ha attutito un dolore, che tuttavia rimane vivo e presente nel corso di entrambi i colloqui avuti con lui … Egli non mente sul suo stato depressivo
… l'assenza di prospettiva futura, la consapevolezza che “quella forte è … rendono facile Pt_1 pensare anche a una slatentizzazione malinconica nel suo caso”. Prosegue la C.T.U.: “Nel suo discorso non emergono elementi di speranza futuri, solo la tendenza a minimizzare quella che per lui è una sofferenza costante e un ricordo che il tempo non scalfisce. rimane adeso ai piccoli pezzi che Pt_2 ancora possiede del figlio (la foto sul cellulare) che lui mantiene immutati dall'epoca … Anche sul lavoro, così come testimonia la sig.ra sua datrice di lavoro, non è più lo stesso. La creatività Tes_10 legata al lavoro dello chef collide con lo stato di deflessione umorale in cui versa … la morte Pt_2 precoce del figlioletto costituisce, nel suo specifico caso, causa giusta e motivata per il sorgere di uno stato depressivo … identificabile con un Disturbo Distimico moderato …”.
La C.T.U. quantifica il danno biologico psichico di nei seguenti termini: gg. 30 di Parte_2 inabilità temporanea totale al 100%, gg. 90 di inabilità temporanea parziale al 50% e gg. 90 di inabilità temporanea parziale al 25%, con un danno biologico permanente nella misura del 15%, inabilità lavorativa specifica ridotta di circa la metà ed incapacità lavorativa generica pari al 35%. PE Quanto a madre del LO , ella, al pari del marito, non ha assistito il sinistro Parte_1 giungendo nell'immediatezza presso il P.S., ove era rimasta sino al decesso del bimbo unitamente al coniuge.
pagina 15 di 23 Concordi entrambi nella decisione di non opporsi alla possibilità di donazione degli organi, Pt_1 successivamente riprendeva “l'attività lavorativa attendendo i giusti tempi di elaborazione, poi dopo PE_ un anno rimase incinta della piccola ”. PE Evidenzia la C.T.U. che “Nel discorso di tuttavia, si avvertono elementi di speranza, il LO Pt_1 nel suo discorso è presente ma costituisce ormai qualcosa di sorpassato, presa com'è dalle PE_ incombenze legate alla piccola e dalla gestione di Non si ravvedono elementi patologici Pt_3 nel discorso di né ve ne sono anamnesticamente. Si ritiene che abbia effettuato un buon Pt_1 Pt_1 PE lavoro del lutto e che abbia lasciato andare il LO , con la consapevolezza della perdita ormai irreparabile e della possibilità di vivere qualcosa di ulteriormente bello nella sua vita”.
Ritiene pertanto la C.T.U. “che il suo stato psichico non presenti, quindi, elementi patalogici e che la tristezza legata al ricordo del figlio sia del tutto riconducibile al residuo stato psichico relativo a una buona elaborazione della perdita”.
Nel caso di specie ha riconosciuto la C.T.U. inabilità temporanea parziale per gg. 90 al 75%, per gg. 90 al 50%, gg. 90 al 25% e gg. 90 al 10%, non ravvedendo, tuttavia, “particolari inabilità lavorative specifiche, attitudinali o generiche” in quanto “la stessa perizianda dichiara di aver lasciato il lavoro in considerazione dei suoi impegni familiari con la prole”. PE Quanto alla minore (n. 2013), sorella maggiore del LO , avente all'epoca dei Parte_3 fatti l'età di sei anni, afferma la C.T.U. “che molto si porta dento di tale vicenda e che… tuttora non parla. Particolare la decisione di non farle intraprendere un discorso psicoterapeutico ad hoc, considerato che la bimba all'epoca dei fatti già presentava capacità cognitive per comprendere la gravità dei fatti e le ricadute sull'ambiente familiare. In questo senso a testimonianza della Pt_3 grande capacità adattiva presentata dai bambini nei contesti traumatici, non solo si è fatta piuma per non pesare sulle spalle dei genitori sofferenti, ma probabilmente ha evitato di mostrare eccessivamente nel contesto familiare il dolore di questa perdita”. Ritiene, quindi, la C.T.U. che on presenti i sintomi di un impegno psichico, in quanto “non vi Pt_3 sono elementi clinici o testistici di evidenti risvolti psichici attribuibili all'evento traumatico della morte fraterna”. Tuttavia, in considerazione di “una certa fatica ad esporsi, a comunicare i vissuti…una tendenza al silenzio, uniti a una tendenza a inibire la spontaneità… potrebbero significare un buco di simbolizzazione relativo all'evento morte”.
Conclude quindi la C.T.U. ritenendo che “A decretare se questa asperità della trama soggettiva si tramuterà in malattia, saranno solo il tempo e gli eventi di vita a cui andrà incontro. In sostanza al momento non si ravvedono i criteri di un danno biologico psichico permanente né temporaneo”.
Si noti che all'esito delle risposte rese alle osservazioni formulate dai CTP di entrambe le parti, la
C.T.U. ha confermato le risultanze peritali (v. pag. 254 C.T.U.). Ciò posto, quanto al danno patito dagli stretti congiunti della vittima primaria, giova rammentare che a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno pagina 16 di 23 iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico – relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (v.
Cass. n. 28989/2019).
Quanto alla prova del danno, non vi è dubbio che, in linea generale, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. nn. 11212/2019, 31950/2018 e 12146/2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, è sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. n. 3767/2018).
Quindi il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito soggetti, legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Preme osservare a tal riguardo che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. Si rammenta sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 33005/2021 e
10579/2021) che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di così analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguato motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
A tal riguardo si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che il danno da perdita del rapporto parentale, consistente nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a pagina 17 di 23 causa di un fatto illecito, non può essere liquidato in base alle tabelle di Milano, le quali non rispondono ai requisiti già indicati dalla giurisprudenza (v. Cass. nn. 26300/2021 e 10579/2021). Le tabelle meneghine, infatti, nella liquidazione di tale pregiudizio, non seguono la tecnica del punto, ma individuano un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre una significativa differenza.
Infatti, è necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, come previsto dalle tabelle capitoline.
Quest'ultime prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale – dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (v. Cass. n. 2535/2015) – nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Più precisamente le tabelle capitoline individuano cinque fattori di influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva, ovvero: A) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento;
B) l'età del congiunto;
C) l'età della vittima;
D) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite;
E) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi.
Il riconoscimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto, pari ad € 9.806,70 per l'anno 2019.
Orbene, ciò premesso, a vanno riconosciuti per il danno da perdita del rapporto CP_1 parentale: A) 6 punti per rapporto di parentela con il de cuius in quanto zia;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 3 punti per l'età del congiunto: pari a complessivi 14 punti x € 9.806,70 = € 137.293,80, nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€
217.344,00).
Si noti che nulla va riconosciuto alla in quanto non convivente con la vittima primaria, a nulla CP_1 rilevando che la stessa fosse occasionalmente presente al momento del sinistro.
Quanto al danno biologico patito dall'attrice, esso va liquidato sulla scorta delle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, nei termini di seguito esposti:
-I.P. 17% € 61.251,00 ( n. 1975 all'epoca del sinistro (30.03.2019) aveva l'età di CP_1
44 anni)
-I.T.T. gg. 30 (€ 115,00 x giorno) = € 3.450,00
-I.T.P. gg. 30 al 75% (€ 115,00 al giorno) = € 2.587,50
-I.T.P. gg. 90 al 50% (€ 115,00 al giorno) = € 5.175,00
-I.T.P. gg. 180 al 25% (€ 115,00 al giorno) = € 5.175,00
Pari a complessivi € 77.638,50.
Il profondo turbamento patito in conseguenza dell'evento drammatico che ha colpito il LO nipote PE
, a cui era profondamente legata, tanto da sottoporsi ad un percorso di supporto psicologico pagina 18 di 23 presso lo Studio Facci, con conseguente allontanamento, quantomeno stagionalmente, dalla propria abitazione e comunque dai luoghi nativi, reperendo una diversa attività lavorativa, giustifica una personalizzazione del danno biologico nella misura del 40%, pari ad € 24.500,40. Quanto al danno patrimoniale, esso va riconosciuto in relazione agli esborsi sostenuti per spese mediche, pari a complessivi € 3.875,40. Diversamente nulla va riconosciuto a titolo di danno da lucro cessante in quanto la pur CP_1 modificando la propria attività lavorativa, ha continuato a lavorare, producendo reddito. Si rammenta, infatti, che la stessa, alla data del sinistro, svolgeva il lavoro di cuoca a tempo determinato (03.09.2018 – 28.06.2019) presso la Fondazione NO Kessler;
successivamente in data 02.09.2019, ovvero oltre 5 mesi dall'evento, sottoscriveva con detta Fondazione un nuovo contratto a tempo determinato per il periodo 02.09.2019 – 30.06.2020, rassegnando le proprie dimissioni in data 07.12.2019 in quanto a decorrere dal 10.12.2019 iniziava a lavorare quale addetta alla reception presso la società (10.12.2019 – 31.03.2020). Parte_11
A tal riguardo preme evidenziare, in punto di diritto, che il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica non opera automaticamente, ma richiede che il danneggiato offra la prova di aver subito un pregiudizio economico / decurtazione del reddito per effetto del sinistro per cui è causa, ovvero deve “dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito (v. Cass. n. 4930/2018).
Onere probatorio non assolto nel caso di specie, ove si consideri che la stessa parte attrice ha affermato che, “la zia prima faceva la cuoca in un asilo con uno stipendio di 1.200,00 / 1.400,00 CP_1 euro al mese…Ora può fare la receptionist stagionale lavorando per circa 1.400,00 – 1.600,00 euro al mese” (v. pag. 28 comp. concl.); di talchè alcuna diminuzione e/o contrazione patrimoniale si è prodotta nella sfera patrimoniale dell'attrice a seguito del sinistro de quo. A ciò si aggiunga che la C.T.P. medico legale dott.ssa nella propria consulenza (v. pag. PEsona_3
9) ha affermato che “la signora non ha perso la capacità di produrre reddito (non ha quindi subito alcun danno patrimoniale) per il venire meno della attività di cuoca in una scuola materna avendo di fatto semplicemente modificato le sue mansioni in receptionist in albergo”. PE Quanto a madre del LO , vanno riconosciuti per il danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale: A) 20 punti per il rapporto di parentela con il de cuius in quanto madre;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 4 punti per l'età del congiunto;
D) 4 punti per la convivenza con la vittima: pari a complessivi 33 punti x € 9.806,70 = € 323.621,10, nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€ 782.206,36).
Si tenga presente che per effetto dell'acconto di € 165.000,00 corrisposto in data 10.02.2021, parte convenuta è tenuta a versare € 158.621,10.
Quanto al danno biologico patito da essa va liquidato nei termini di seguito esposti: Parte_1
-I.T.P. gg. 90 al 75% (€ 115,00 al giorno) = € 7.762,50
-I.T.P. gg. 90 al 50% “ = € 5.175,00
-I.T.P. gg. 90 al 25% “ = € 2.587,50
-I.T.P. gg. 90 al 10% “ = € 1.035,00 Pari a complessivi € 16.560,00.
pagina 19 di 23 Il danno patrimoniale va limitato alle sole spese mediche, pari a complessivi € 3.333,00, mentre nulla va riconosciuto a titolo di danno da lucro cessante, in quanto, ad avviso della C.T.U. (v. pag. 241
C.T.U.), “Non si ravvedono particolari inabilità lavorative specifiche, attitudinali o generiche”, considerato altresì che “la stessa perizianda dichiara di aver lasciato il lavoro in considerazione dei suoi impegni familiari con la prole” (v. pag. 241 C.T.U.). PE Quanto a nata il [...], sorellina del LO , vanno riconosciuti per il Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale: A) 7 punti per rapporto di parentela con il de cuius in quanto sorella;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 5 punti per l'età del congiunto;
D) 4 punti per la convivenza con la vittima: pari a complessivi 21 punti x € 9.806,70 = € 205.940,70, somma, anche in questo caso, nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€
339.661,20). Si tenga presente che per effetto dell'acconto di € 25.000,00 corrisposto, parte convenuta è tenuta a versare € 180.940,70. PE quanto accertato dalla C.T.U. (v. pag. 243 C.T.U,) “…al momento non si ravvedono i criteri di un danno biologico psichico permanente né temporaneo”. PE Quanto a n. 10.05.1984, padre del LO , vanno riconosciuti per il danno da Parte_2 perdita del rapporto parentale: A) 20 punti per il rapporto di parentela con il de cuius in quanto padre;
B) 5 punti per l'età della vittima (mesi 17); C) 4 punti per l'età del congiunto;
D) 4 punti per la convivenza con la vittima: pari a complessivi 33 punti x € 9.806,70 = € 323.621,10, importo nettamente inferiore alla quantificazione operata a tale titolo da parte attrice (€ 782.206,36).
Si tenga presente che per effetto dell'acconto di € 165.000,00 corrisposto in data 10.02.2021, parte convenuta è tenuta a versare € 158.621,10. Quanto al danno biologico patito dall'attore, esso va liquidato nei termini di seguito esposti:
-I.P. 15% € 52.378,00 ( n. 10.05.1984 all'epoca del sinistro (30.03.2019) aveva l'età di Parte_2
35 anni
-I.T.T. gg. 30 (€ 115,00 al giorno) € 3.450,00
-I.T.P. gg. 90 al 50% (€ 115,00 al giorno) € 5.175,00
-I.T.P. gg. 90 al 25% (€ 115,00 al giorno) € 2.587,50
Pari a complessivi € 63.590,50. Il danno patrimoniale va riconosciuto limitatamente alle spese mediche sostenute per l'importo complessivo di € 3.752,00.
Diversamente nulla va liquidato a titolo di danno da lucro cessante in quanto parte attrice non ha provato tale voce di danno, laddove si consideri che il ha conservato la sua mansione Parte_2 lavorativa, continuando a lavorare come executive chef presso una struttura alberghiera di elevato livello in Andalo (TN) e che un disagio psichico non impedisce lo svolgimento di tale attività (v. pag. 7 consulenza medico legale dott.ssa . CP_1
In punto di diritto giova rammentare che “In tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito” (v. Cass. n. 5840/2004).
pagina 20 di 23 E' dunque necessaria a tal fine la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (v. Cass. nn. 3290/2013 e 4493/2011); onere probatorio, all'evidenza, non assolto dall'attore. Quanto agli ulteriori attori, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e alla vita di relazione. Invero, giova rammentare che tale voce di danno “non coincide con la lesione dell'interesse, ovvero non è in re ipsa, e quindi deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento” (v. Cass.
n. 907/2018). Negli stessi termini Cass. n. 20287/2019, secondo cui “Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito;
… da allegare e provare da parte di chi agisce in giudizio …”.
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova della sofferenza patita, del concreto sconvolgimento di vita o comunque di una sostanziale modifica delle condizioni di vita delle vittime secondarie, né tantomeno si è allegata la particolare intensità del vincolo affettivo intercorrente tra il PE LO , i prozii, i nonni ed i componenti della famiglia Pt_4 CP_1
Certamente, in tal senso, non è certo sufficiente l'allegazione del mero rapporto parentale con la vittima del sinistro per cui è causa, né parimenti la documentazione fotografica prodotta sub doc. 5), in quanto inidonea a provare la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra i soggetti raffigurati e il minore.
Sul punto giova rammentare che “La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima. In particolare, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle (in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza); quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.) la legittimazione attiva può essere loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrono ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale” (v. Cass. Ord. n. 8218/2021; Trib. Palermo, 08.06.2001).
Né, quanto ai prozii e , possono essere valorizzate le Parte_7 Parte_8 dichiarazioni testimoniali sub doc. 4 c) parte attrice in quanto rese da soggetti cointeressati, ovvero, rispettivamente, la moglie e la compagna degli stessi.
Parimenti non assumono alcuna rilevanza le asserzioni, secondo cui “gli zii e erano Parte_8 Pt_7 PE davvero legati ai nipotini: per loro era una scoperta continua, una condivisione con quel nipote- fratello” (v. pag. 21 comp. concl.), risultando esse palesemente generiche e comunque prive di riscontri probatori.
pagina 21 di 23 PE Quanto al nonno del LO , , non sussiste alcun nesso di causalità tra la Parte_9 circostanza, secondo cui “lui, frattanto, ha perso la moglie, poco dopo la tragica perdita del nipotino e dunque si trova in questo lutto doppiamente rattristato” (v. pag. 21 comp. Concl.), ed il tragico PE sinistro in cui ha perso la vita il LO .
Ed ancora: la semplice affermazione: “il nonno si ritrova con entrambe le sue figlie in Parte_9 situazione di dolore e disagio” (v. pag. 21 comp. Concl.) non consente di ritenere fondata la pretesa risarcitoria in quanto priva di idonei riscontri probatori.
Analogamente alcuna prova viene offerta da parte attrice in ordine al deterioramento sia del rapporto di con i figli che del rapporto di coniugio, laddove si consideri che nulla è dato sapere in CP_1 ordine a tali rapporti in epoca anteriore all'evento e che non consta che la risieda in Val di CP_1
Fassa, il cui allontanamento, peraltro, è frutto di una scelta spontanea dell'interessata. Ai soli fini di completezza preme evidenziare che il danno esistenziale, ovvero quello dinamico- relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, alla luce del più recente indirizzo della Suprema Corte, non può trovare riconoscimento, considerato che “nel caso di lesione della salute, costituisce … duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.) (v. Cass. ord. n. 24473/2020). Parimenti infondata si appalesa la richiesta di risarcimento del c.d. danno tanatologico iure hereditatis, considerato che “in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente … nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis” (v. Cass. S.U. n. 15350/2015).
Ne è risarcibile nel caso di specie il danno biologico terminale in quanto presuppone la percezione da parte del malato, seppure non cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale nella propria fase terminale della vita, non ravvisabile nei bambini di tenera età, privi della consapevolezza della PE fine vita, considerato che, nella fattispecie in esame, il LO non era in grado di comprendere la situazione, né tantomeno di percepire l'approssimarsi della fine della propria vita.
In definitiva vanno riconosciuti agli attori, a titolo di danno non patrimoniale, i seguenti importi già decurtati degli acconti versati dalla compagnia assicuratrice: A) € 239.432,70 a;
B) € CP_1
175.181,10 a C) € 180.940,70 a D) € 222.211,60 a . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Dette somme vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale vanno riconosciuti i seguenti importi: A) € 3.875,40 a;
B) CP_1
3.333,00 a C) € 3.752,00 a;
tali importi, vanno maggiorati degli Parte_1 Parte_2 interessi legali e della rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
pagina 22 di 23 Ogni ulteriore e diversa domanda va rigettata.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte attrice nella misura di
1/3 e a carico di parte convenuta nella restante misura di 2/3, su cui gravano anche le spese dei C.T.P. di parte attrice.
Le spese delle C.T.U. dinamica e medico legale vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale CP_2 occorso il 30.03.2019 nel Comune di ER GA (TN), a seguito del quale ha perso la vita di mesi 17; Controparte_5
-condanna, per l'effetto, in solido i convenuti e in persona del CP_2 Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli attori , CP_1 Parte_1
e , a titolo di danno non patrimoniale, delle somme, Parte_3 Parte_2 rispettivamente, di € 239.432,70, € 175.181,10, € 180.940,70 ed € 222.211,60; somme che vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo effettivo;
nonché, in favore degli attori , e , a titolo di CP_1 Parte_1 Parte_13 danno patrimoniale, le somme, rispettivamente, di € 3.875,40, € 3.333,00 ed € 3.752,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo;
-rigetta ogni ulteriore e diversa domanda;
-condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori, che liquida, operata la parziale compensazione di cui alla parte motiva, in complessivi € 52.667,44, di cui €
28.206,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva,
€ 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale + aumento ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 per 10 soggetti oltre il primo), € 23.713,19 per spese di C.T.P. dott.ri e PE_11 CP_9 ed € 748,25 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
PE_12
-pone definitivamente le spese di C.T.U. dinamica e medico legale a carico di parte convenuta. Trento, 16.09.2025 Dott. M. Morandini
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