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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31877/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14/09/2024, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 27/02/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 05/03/2025 promossa
DA
c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
LT (El SALVADOR) il 15/08/1967, rappresentata e difesa dall' avv. ARDUINO ANNA con studio in VIA SPARTACO, 23 20135 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BOLIVIA) il 22/06/1980,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07/10/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
[...]
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che nulla è dovuto
reciprocamente;
Dare atto che i coniugi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio
onfermare le condizioni della separazione
Con vittoria di spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 14/09/2024, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...]
, con la quale aveva contratto matrimonio civile in MILANO, Controparte_1
il 30/03/2015 (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 356, parte I, anno 2015), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
La ricorrente rappresentava che dall'unione con il resistente non erano nati figli.
Precisava di aver vissuto serenamente i primi anni di matrimonio e che successivamente a causa dell'infedeltà del marito, il rapporto si era deteriorato e che nel 2019 il aveva lasciato la Controparte_1
casa coniugale per tornare in Bolivia.
Alla udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 27/02/2025, il Presidente verificata la regolarità della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione della parte ricorrente, che dichiarava di non avere più contatti con il marito dal 2019 e di volersi solo separare e successivamente divorziare.
pagina 2 di 4 Il Presidente, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e –in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie– invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, nonché di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
pertanto, il Presidente tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 05/03/2025.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo stata in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla pronuncia di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo, la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già da diverso tempo e la irreperibilità del resistente che non ha neppure inteso comunicare il suo attuale domicilio alla moglie, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Controparte_1
matrimonio civile in MILANO il 30/03/2015, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (n. 356, parte I, anno 2015),
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente
Relatore dott.ssa Anna Cattaneo;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14/09/2024, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 27/02/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 05/03/2025 promossa
DA
c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
LT (El SALVADOR) il 15/08/1967, rappresentata e difesa dall' avv. ARDUINO ANNA con studio in VIA SPARTACO, 23 20135 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BOLIVIA) il 22/06/1980,
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 07/10/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
[...]
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che nulla è dovuto
reciprocamente;
Dare atto che i coniugi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio
onfermare le condizioni della separazione
Con vittoria di spese legali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 14/09/2024, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...]
, con la quale aveva contratto matrimonio civile in MILANO, Controparte_1
il 30/03/2015 (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 356, parte I, anno 2015), nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
La ricorrente rappresentava che dall'unione con il resistente non erano nati figli.
Precisava di aver vissuto serenamente i primi anni di matrimonio e che successivamente a causa dell'infedeltà del marito, il rapporto si era deteriorato e che nel 2019 il aveva lasciato la Controparte_1
casa coniugale per tornare in Bolivia.
Alla udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 27/02/2025, il Presidente verificata la regolarità della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione della parte ricorrente, che dichiarava di non avere più contatti con il marito dal 2019 e di volersi solo separare e successivamente divorziare.
pagina 2 di 4 Il Presidente, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e –in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie– invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, nonché di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
pertanto, il Presidente tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 05/03/2025.
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo stata in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sulla pronuncia di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nell'atto introduttivo, la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già da diverso tempo e la irreperibilità del resistente che non ha neppure inteso comunicare il suo attuale domicilio alla moglie, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Si rileva che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
pagina 3 di 4 Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto
[...] Controparte_1
matrimonio civile in MILANO il 30/03/2015, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO (n. 356, parte I, anno 2015),
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente
Relatore dott.ssa Anna Cattaneo;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4