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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2360/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5493/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2021
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2022
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2023
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1488/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della notifica, in data 28.10.2024, dell'istanza di rimborso afferente ad IRPEF ed addizionali Reg.le e Com.le per gli anni 2020-2024. Deduceva l'illegittimità di tale silenzio rifiuto atteso che il Ricorrente_1 era cittadino italiano residente a [...], membro del personale di servizio - lavoratore dipendente - dell'Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede dal 1995.
Deduceva che, in applicazione dell'art. 37 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del
18.4.1961 (doc. n. 4 all. al ricorso), ed in particolare dei par. 2 e 3, il ricorrente godeva di un'esenzione dall'IRPEF (e dalle relative addizionali) in relazione allo stipendio che gli viene erogato dalla suddetta
Ambasciata. Riferiva che in base a quanto disposto dalla citata normativa, q: “2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.
3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate contestando la richiesta di rimborso e deduceva che il ricorrente era cittadino italiano e residente in Italia e aveva percepito redditi dall'Ambasciata giapponese presso la
Santa Sede e che l'art. 37, paragrafo 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (ratificata con legge del 9 agosto 1967 n. 804), prevede una generale esenzione a favore dei membri del personale tecnico e amministrativo e del personale di servizio della missione purché non sia cittadino dello stato accreditatario”.
In successiva memoria il ricorrente tuttavia evidenziava che, così controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate non faceva che avallare la tesi difensiva del Ricorrente_1 ed infatti, secondo il citato art. 37, per poter godere
“dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi”, è condizione necessaria che i dipendenti della missione diplomatica: a) non siano cittadini dello Stato accreditatario;
b) non siano permanentemente residenti nello Stato accreditatario.
Ebbene, replicava il ricorrente che, nel caso di specie, è pacifico anche per l'Ufficio come il sig. Ricorrente_1 sia un dipendente dell'Ambasciata del Giappone presso la Santa sede e non presso l'Italia, per cui lo “Stato accreditatario” cui fa riferimento la norma è, chiaramente, lo Stato della Città del Vaticano, di cui il ricorrente pacificamente non è cittadino;
inoltre, proseguiva, il sig. Ricorrente_1 risiede pacificamente a Roma, Indirizzo_1
(e, quindi, in Italia), non essendo, dunque, permanentemente residente presso lo “Stato accreditatario” - ossia lo Stato della Città del Vaticano. In conseguenza di ciò, il ricorrente avrebbe il diritto di godere pienamente dell'esenzione fiscale.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, la ratio della disposizione contenuta nella convenzione internazionale di Vienna invocata dal ricorrente, che conferisce immunità fiscale ai dipendenti delle rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio degli Stati firmatari, laddove gli stessi siano soggetti non cittadini dello Stato accreditatario e non vi risiedano stabilmente, risiede nella tutela del carattere extraterritoriale della rappresentanza diplomatica del Paese accreditato - nel caso in esame, il Giappone - impedendo che il personale di tale sede extraterritoriale - che godono anche di immunità - siano assoggettati all'obbligo contributivo, a condizione che tale personale non abbia carattere di internazionalità: non è necessario invero che esso sia personale di nazionalità del paese titolare della rappresentanza diplomatica (nel caso in esame, giapponese) o che sia residente in [...], purché lo stesso non abbia la cittadinanza o la residenza nello Stato accreditatario.
Nel caso in cui il ricorrente fosse stato dipendente dell'ambasciata giapponese presso lo Stato Italiano non ci sarebbe dunque alcun dubbio circa l'inapplicabilità dell'immunità fiscale, essendo egli cittadino italiano e residente in Italia. In tal caso, mancherebbe il presupposto dell'esenzione dalla tassazione italiana, costituito dalla mancanza di radicamento nello stato accreditatario.
Nel caso in esame, tuttavia, il fatto che il ricorrente non sia né cittadino né residente dello Stato accreditatario non porta a risultati diversi, nonostante le caratteristiche proprie della struttura dello specifico soggetto internazionale formatario della Convenzione di Vienna, che non è lo Stato del Vaticano ma la Santa Sede.
Tale peculiarietà comporta come conseguenza il fatto che il dipendente della Santa sede non potrebbe essere cittadino o residente in tale soggetto a-territoriale, per cui nel caso dei rappresentanti della Santa sede non c'è possibilità di soggetto residente nello Stato accreditario.
La particolarità dell'odierna fattispecie risiede, più a monte, nel fatto che il ricorrente è dipendente di una rappresentanza presso la Santa sede e, quindi, avrebbe diritto all'esenzione dalla tassazione prevista da tale rappresentanza, ma non all'esenzione - quale cittadino italiano - dall'applicazione delle imposte alle quali sono assoggettati tutti i cittadini italiani, anche per redditi percepiti all'estero.
La convenzione di Vienna, infatti, prevede l'immunità fiscale unicamente nei rapporti tra Stato accreditato e Stato accreditatario, regolando la possibilità di quest'ultimo di tassare i dipendent del primo, e impedisce allo Stato accreditatario di sottoporre a tassazione il dipendente non residente e non cittadino della rappresentanza, ma non impedisce - e, trattandosi di una norma di relazione tra Stati non può farlo - ad altro
Stato confinante con quello accreditatario di applicare ai propri cittadini e residenti le imposte dirette previste per l'intera collettività.
Non applicandosi alla fattispecie la Convenzione di Vienna, deve ritenersi prevalente il principio di uguaglianza e quello di cui all'art. 53 della Costituzione, salva l'applicazione di eventuali altre normative di favore che, tuttavia, nella fattispecie, non è stata invocata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ma la complessità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Roma, 9.2.2026
Il giudice est dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5493/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2021
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2022
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2023
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1488/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della notifica, in data 28.10.2024, dell'istanza di rimborso afferente ad IRPEF ed addizionali Reg.le e Com.le per gli anni 2020-2024. Deduceva l'illegittimità di tale silenzio rifiuto atteso che il Ricorrente_1 era cittadino italiano residente a [...], membro del personale di servizio - lavoratore dipendente - dell'Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede dal 1995.
Deduceva che, in applicazione dell'art. 37 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del
18.4.1961 (doc. n. 4 all. al ricorso), ed in particolare dei par. 2 e 3, il ricorrente godeva di un'esenzione dall'IRPEF (e dalle relative addizionali) in relazione allo stipendio che gli viene erogato dalla suddetta
Ambasciata. Riferiva che in base a quanto disposto dalla citata normativa, q: “2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.
3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate contestando la richiesta di rimborso e deduceva che il ricorrente era cittadino italiano e residente in Italia e aveva percepito redditi dall'Ambasciata giapponese presso la
Santa Sede e che l'art. 37, paragrafo 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (ratificata con legge del 9 agosto 1967 n. 804), prevede una generale esenzione a favore dei membri del personale tecnico e amministrativo e del personale di servizio della missione purché non sia cittadino dello stato accreditatario”.
In successiva memoria il ricorrente tuttavia evidenziava che, così controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate non faceva che avallare la tesi difensiva del Ricorrente_1 ed infatti, secondo il citato art. 37, per poter godere
“dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi”, è condizione necessaria che i dipendenti della missione diplomatica: a) non siano cittadini dello Stato accreditatario;
b) non siano permanentemente residenti nello Stato accreditatario.
Ebbene, replicava il ricorrente che, nel caso di specie, è pacifico anche per l'Ufficio come il sig. Ricorrente_1 sia un dipendente dell'Ambasciata del Giappone presso la Santa sede e non presso l'Italia, per cui lo “Stato accreditatario” cui fa riferimento la norma è, chiaramente, lo Stato della Città del Vaticano, di cui il ricorrente pacificamente non è cittadino;
inoltre, proseguiva, il sig. Ricorrente_1 risiede pacificamente a Roma, Indirizzo_1
(e, quindi, in Italia), non essendo, dunque, permanentemente residente presso lo “Stato accreditatario” - ossia lo Stato della Città del Vaticano. In conseguenza di ciò, il ricorrente avrebbe il diritto di godere pienamente dell'esenzione fiscale.
All'esito dell'udienza pubblica la causa era discussa e decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, la ratio della disposizione contenuta nella convenzione internazionale di Vienna invocata dal ricorrente, che conferisce immunità fiscale ai dipendenti delle rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio degli Stati firmatari, laddove gli stessi siano soggetti non cittadini dello Stato accreditatario e non vi risiedano stabilmente, risiede nella tutela del carattere extraterritoriale della rappresentanza diplomatica del Paese accreditato - nel caso in esame, il Giappone - impedendo che il personale di tale sede extraterritoriale - che godono anche di immunità - siano assoggettati all'obbligo contributivo, a condizione che tale personale non abbia carattere di internazionalità: non è necessario invero che esso sia personale di nazionalità del paese titolare della rappresentanza diplomatica (nel caso in esame, giapponese) o che sia residente in [...], purché lo stesso non abbia la cittadinanza o la residenza nello Stato accreditatario.
Nel caso in cui il ricorrente fosse stato dipendente dell'ambasciata giapponese presso lo Stato Italiano non ci sarebbe dunque alcun dubbio circa l'inapplicabilità dell'immunità fiscale, essendo egli cittadino italiano e residente in Italia. In tal caso, mancherebbe il presupposto dell'esenzione dalla tassazione italiana, costituito dalla mancanza di radicamento nello stato accreditatario.
Nel caso in esame, tuttavia, il fatto che il ricorrente non sia né cittadino né residente dello Stato accreditatario non porta a risultati diversi, nonostante le caratteristiche proprie della struttura dello specifico soggetto internazionale formatario della Convenzione di Vienna, che non è lo Stato del Vaticano ma la Santa Sede.
Tale peculiarietà comporta come conseguenza il fatto che il dipendente della Santa sede non potrebbe essere cittadino o residente in tale soggetto a-territoriale, per cui nel caso dei rappresentanti della Santa sede non c'è possibilità di soggetto residente nello Stato accreditario.
La particolarità dell'odierna fattispecie risiede, più a monte, nel fatto che il ricorrente è dipendente di una rappresentanza presso la Santa sede e, quindi, avrebbe diritto all'esenzione dalla tassazione prevista da tale rappresentanza, ma non all'esenzione - quale cittadino italiano - dall'applicazione delle imposte alle quali sono assoggettati tutti i cittadini italiani, anche per redditi percepiti all'estero.
La convenzione di Vienna, infatti, prevede l'immunità fiscale unicamente nei rapporti tra Stato accreditato e Stato accreditatario, regolando la possibilità di quest'ultimo di tassare i dipendent del primo, e impedisce allo Stato accreditatario di sottoporre a tassazione il dipendente non residente e non cittadino della rappresentanza, ma non impedisce - e, trattandosi di una norma di relazione tra Stati non può farlo - ad altro
Stato confinante con quello accreditatario di applicare ai propri cittadini e residenti le imposte dirette previste per l'intera collettività.
Non applicandosi alla fattispecie la Convenzione di Vienna, deve ritenersi prevalente il principio di uguaglianza e quello di cui all'art. 53 della Costituzione, salva l'applicazione di eventuali altre normative di favore che, tuttavia, nella fattispecie, non è stata invocata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ma la complessità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Roma, 9.2.2026
Il giudice est dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli