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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni mantenimento figli presentato da:
con avv.ssa Isabella Molè del Foro di Parma Parte_1 contro
, con avv.ssa Giacoma Viviana Marzano (rinuncia al mandato e non sostituita) CP_1 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da memoria 21.10.2025 e come da verbale d'udienza del 9.12.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
• di aver convissuto more uxorio con e che dall'unione era nata la figlia CP_1 Per_1
l'11.12.2003;
• che, cessata la convivenza, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto n. 607 del
9.2.2025, aveva ratificato l'accordo tra i genitori, in base al quale, fra l'altro, era stato previsto un assegno a carico del padre per il mantenimento di di euro 400,00 al mese, oltre 50% Per_1 delle spese straordinarie;
• che la figlia , divenuta maggiorenne e abbandonati gli studi, aveva trovato occupazione Per_1 lavorativa in data 13.11.2024;
• che la stessa dunque, andava ritenuta indipendente dal punto di vista economico, con Per_1 conseguente venir meno dell'obbligo del mantenimento.
pagina 1 di 3 Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore della figlia . Per_1
Si costituiva la convenuta eccependo:
❖ che la figlia cameriera apprendista, aveva uno stipendio di soli euro 1.000,00 al mese, Per_1 con conseguente insussistenza di una indipendenza economica;
❖ che il datore di lavoro della figlia aveva preannunciato alla stessa un aggravio dell'orario di lavoro;
❖ che nulla era stato depositato dal ricorrente circa la sua capacità economico-reddituale;
❖ che ella percepiva uno stipendio di euro 1.000,00 al mese;
❖ che andava incrementato l'assegno in favore della figlia, in proporzione ai redditi del padre.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto della avversaria domanda e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno in favore di , previo accoglimento delle istanze istruttorie. Per_1
Rimessa in termini la parte convenuta per incompleta notifica, alla successiva udienza compariva la difesa del ricorrente, mentre la difensora della convenuta, stante la sostanziale irreperibilità della stessa, rinunciava al mandato.
All'udienza del 9 dicembre 2025, compariva la sola parte ricorrente, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
La causa, istruita documentalmente, senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate.
Motivi della decisione
È fatto incontestato e documentato che la figlia abbia reperito una occupazione lavorativa. Per_1
A differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, il reddito mensile netto risultante dalle buste paga dimesse dal ricorrente è pari a circa 1.300,00.
L'eventuale precarietà della posizione lavorativa, non di certo infrequente in questo torno di tempo, non può rappresentare un ostacolo alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Invero, quanto sopra osservato sta a significare che la figlia è comunque entrata nel mondo del lavoro e Per_1 per tale motivo non è più necessario il contributo economico del padre, tenuto anche conto del fatto che, in assenza di elementi probatori contrari, non pare avere particolari costi di alloggio. Per_1
Tutto ciò non impedisce, qualora tale situazione subisca modificazioni in pejus, un eventuale nuovo ricorso al giudice circa gli obblighi di mantenimento ordinari e straordinari.
Ma, allo stato, l'assegno a carico del padre va revocato con decorrenza dal deposito del ricorso
(9.6.2025).
pagina 2 di 3 L'indipendenza economica della figlia rende irrilevante verificare la effettiva capacità economica reddituale del ricorrente e della convenuta, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie delle parti e della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta stessa.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
1. respinta la domanda della convenuta, revoca, a decorrere dal 9.6.2025 (data dalla domanda),
l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore della figlia così come revoca l'obbligo Per_1
a carico dello stesso di corrispondere le spese straordinarie per la figlia;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre 15% spese generali, cpa e iva se dovuta.
Così deciso in Parma, 22 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Simone Devoto Medioli Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni mantenimento figli presentato da:
con avv.ssa Isabella Molè del Foro di Parma Parte_1 contro
, con avv.ssa Giacoma Viviana Marzano (rinuncia al mandato e non sostituita) CP_1 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da memoria 21.10.2025 e come da verbale d'udienza del 9.12.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
• di aver convissuto more uxorio con e che dall'unione era nata la figlia CP_1 Per_1
l'11.12.2003;
• che, cessata la convivenza, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto n. 607 del
9.2.2025, aveva ratificato l'accordo tra i genitori, in base al quale, fra l'altro, era stato previsto un assegno a carico del padre per il mantenimento di di euro 400,00 al mese, oltre 50% Per_1 delle spese straordinarie;
• che la figlia , divenuta maggiorenne e abbandonati gli studi, aveva trovato occupazione Per_1 lavorativa in data 13.11.2024;
• che la stessa dunque, andava ritenuta indipendente dal punto di vista economico, con Per_1 conseguente venir meno dell'obbligo del mantenimento.
pagina 1 di 3 Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore della figlia . Per_1
Si costituiva la convenuta eccependo:
❖ che la figlia cameriera apprendista, aveva uno stipendio di soli euro 1.000,00 al mese, Per_1 con conseguente insussistenza di una indipendenza economica;
❖ che il datore di lavoro della figlia aveva preannunciato alla stessa un aggravio dell'orario di lavoro;
❖ che nulla era stato depositato dal ricorrente circa la sua capacità economico-reddituale;
❖ che ella percepiva uno stipendio di euro 1.000,00 al mese;
❖ che andava incrementato l'assegno in favore della figlia, in proporzione ai redditi del padre.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto della avversaria domanda e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno in favore di , previo accoglimento delle istanze istruttorie. Per_1
Rimessa in termini la parte convenuta per incompleta notifica, alla successiva udienza compariva la difesa del ricorrente, mentre la difensora della convenuta, stante la sostanziale irreperibilità della stessa, rinunciava al mandato.
All'udienza del 9 dicembre 2025, compariva la sola parte ricorrente, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
La causa, istruita documentalmente, senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate.
Motivi della decisione
È fatto incontestato e documentato che la figlia abbia reperito una occupazione lavorativa. Per_1
A differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, il reddito mensile netto risultante dalle buste paga dimesse dal ricorrente è pari a circa 1.300,00.
L'eventuale precarietà della posizione lavorativa, non di certo infrequente in questo torno di tempo, non può rappresentare un ostacolo alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Invero, quanto sopra osservato sta a significare che la figlia è comunque entrata nel mondo del lavoro e Per_1 per tale motivo non è più necessario il contributo economico del padre, tenuto anche conto del fatto che, in assenza di elementi probatori contrari, non pare avere particolari costi di alloggio. Per_1
Tutto ciò non impedisce, qualora tale situazione subisca modificazioni in pejus, un eventuale nuovo ricorso al giudice circa gli obblighi di mantenimento ordinari e straordinari.
Ma, allo stato, l'assegno a carico del padre va revocato con decorrenza dal deposito del ricorso
(9.6.2025).
pagina 2 di 3 L'indipendenza economica della figlia rende irrilevante verificare la effettiva capacità economica reddituale del ricorrente e della convenuta, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie delle parti e della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta stessa.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
1. respinta la domanda della convenuta, revoca, a decorrere dal 9.6.2025 (data dalla domanda),
l'assegno posto a carico del ricorrente e in favore della figlia così come revoca l'obbligo Per_1
a carico dello stesso di corrispondere le spese straordinarie per la figlia;
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre 15% spese generali, cpa e iva se dovuta.
Così deciso in Parma, 22 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
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