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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
3985/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a ODERZO (TV), il Parte_1 C.F._1 6/05/1980 con l'avv. ELISABETTA MANTOVANI
e
ON AD (c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il C.F._2 4/05/1980 con l'avv. ROBERTA ZANON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 30/06/2025, i coniugi e Parte_1 ON AD hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e rispondenti all'interesse della prole, e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a ODERZO (TV), il 6/05/1980 Parte_1 e ON AD, nato/a a VENEZIA (VE), il 4/05/1980, uniti in matrimonio il 14/06/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2014, n. 62, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 con collocazione paritaria presso ciascun genitore ed in dettaglio i genitori hanno sottoscritto in data 21 maggio 2025 condividendolo e dandovi già attuazione l'allegato seguente
PIANO GENITORIALE
1. La residenza della minore attualmente in via Stangade 50 a Treviso, verrà trasferita per accordo tra le parti presso l'abitazione materna in Via Cadore 15/D a Treviso con domicilio presso ciascuno dei genitori. Ogni cambio successivo a questo di residenza della minore sarà preventivamente concordato tra le parti come per legge.
2. PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITA'
Condivisione delle decisioni
I genitori condividono le principali decisioni nel miglior interesse della figlia minore
Per_1
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando costei si trova presso di lui.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché' entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro,
e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
3. DIRITTI DEI FIGLI
Ciascun minore ha diritto:
1. alla bigenitorialità: a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
2. a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
3. a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
4. a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4. ISTRUZIONE
I genitori concorderanno le iscrizioni e le forme di partecipazione alla vita scolastica;
nonché le scelte relative ad altre attività formative, sociali, sportive e del tempo libero, sia durante i periodi scolastici che durante i periodi di vacanza.
I genitori si impegnano a partecipare alle manifestazioni, riunioni, convocazioni, delle varie istituzioni o strutture frequentate dalla figlia, eventualmente informando e delegando l'altro in caso di impossibilità.
I genitori si occuperanno a turno delle iscrizioni scolastiche della figlia presso la scuola scelta di comune accordo tenendo conto dell'interesse preminente della medesima.
I genitori decideranno di comune accordo eventuali attività extra -curriculari sulla base dei desiderata della minore.
Ciascun genitore nei giorni di propria turnazione provvederà all'accompagnamento della figlia a scuola e alle varie attività extra -scolastiche nonché al prelievo della medesima da queste.
I costi delle eventuali attività extra curriculari, da pre - concordare, saranno sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. VISITE MEDICHE
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro genitore 10 giorni prima in modo che costui possa partecipare, se interessato.
Tutte le spese mediche dovranno essere pagate dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Tutte tali spese andranno pre - concordate tra le parti se non prescritte dal medico di base nonché sarà pre -concordata la scelta del professionista da incaricare. In ogni caso le parti si riportano al protocollo per le spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Treviso.
6. RELIGIONE
I genitori sono d'accordo che la figlia pratichi la religione cristiano cattolica secondo il percorso previsto (catechismo, confessione, comunione e cresima).
I trasporti saranno effettuati dal genitore presso cui la minore si trova nella giornata in cui è richiesta la partecipazione al catechismo, agli incontri spirituali ed alla messa.
7. COMUNICAZIONE CON I FIGLI
• Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
• Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo.
• I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. può telefonare e/o mantenere un contatto tramite telefono o internet con Per_1 entrambi i genitori in qualsiasi momento. I genitori dovranno monitorare l'uso che la figlia farà del cellulare e del computer quando ne avrà uno personale in dotazione per garantire la sua sicurezza anche installando programmi di controllo automatico.
8. COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
I genitori comunicheranno attraverso il telefono, di persona o via mail a seconda della necessità.
9. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DELLA MINORE
I genitori nei giorni di propria spettanza si occuperanno in via esclusiva della figlia e solo in caso di loro impedimento per imprevisti del tutto eccezionali preliminarmente verificheranno la disponibilità dell'altro genitore, e in difetto, attingeranno nel ramo parentale proprio, e, solo in via residuale si rivolgeranno a terze persone designate in accordo tra loro, e, in difetto, il genitore collocatario impedito individuerà il delegato assumendosene ogni responsabilità.
Non c'è alcuna riserva per la frequentazione di familiari delle due famiglie.
In caso di malattia i genitori comunicheranno immediatamente tra loro e prenderanno assieme le conseguenti decisioni, seguendo i consigli del medico o pediatra di base.
In caso di malattia i genitori si consentono reciprocamente di poter visitare la bimba malata presso l'abitazione dove si trova, con tempi e modalità da concordare, e con presenze rispettose della tranquillità della bambina.
Qualora i genitori non possano contare sulle proprie risorse ed avessero la necessità di rivolgersi a una baby -sitter, i genitori cercheranno di utilizzare la medesima baby -sitter con la quale entrambi potranno prendere accordi, informando l'altro genitore e il suo costo, sarà tra loro suddiviso nella misura del
50% ciascuno a prescindere dalla turnazione solo in ipotesi di impedimento di cui sopra.
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza della figlia.
Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere la minore in una situazione di emergenza.
11. MODIFICHE DELL'ACCORDO
Questo accordo può essere modificato, in caso di accordo di entrambi i genitori, tramite un nuovo accordo scritto tra di loro. In caso di disaccordo, ciascuno dei genitori è sempre libero di adire un mediatore familiare, un coordinatore genitoriale o il Tribunale.
12. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando la minore si sposta da una casa all'altra è utile che porti con sé: gli effetti personali, medicine particolari che sta assumendo (in confezione originale) e relativi dosaggi, materiale scolastico ed extra scolastico, l'abbigliamento dell'attività sportiva praticata.
Ogni genitore deve fare in modo che la figlia ritorni pulita, nutrita, con i suoi effetti personali e gli strumenti che ha in adozione (cellulari, computer, tablet, bicicletta ecc.) portati con lei.
Se i genitori si sposteranno con la figlia per più di una giornata con pernottamento fuori regione saranno tenuti ad avvisare l'altro genitore che dovrà sapere dove è la figlia, comunicandosi la località di destinazione garantendo la reperibilità alla propria utenza telefonica o, in difetto, di altra raggiungibile.
13. PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI
L'affidamento della minore sarà modulato come indicato secondo il seguente schema:
a) col padre: da venerdì fine -scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) con la madre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
c) col padre: da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
d) con la madre: da venerdì pomeriggio, a lunedì mattina;
e) con il padre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
f) con la madre da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
col padre da venerdì pomeriggio a ripetere da a).
Con questo schema vive 7 giorni e 7 notti con ciascun genitore in 14 Per_1 giorni.
In caso la scuola sia chiusa, nei giorni di passaggio (per scioperi, manifestazioni, ecc.) la bambina rimarrà al mattino con il genitore della notte precedente fino alle
14.00, poi con l'altro genitore.
Periodo estivo: 2 settimane (14 giorni) con ciascun genitore, ad una o due settimane consecutive. Proseguirà lo schema di frequentazioni e collocamento in vigore nel periodo scolastico, con opportuni e concordati adeguamenti dovuti ad impegni della figlia, sua partecipazione ad attività del tempo libero (es. centri estivi), i cui tempi non sono inclusi nelle due settimane esclusive con ciascun genitore. Vale anche per i periodi di vacanza la possibilità dei genitori di concordare tempi di convivenza con la figlia compatibile con i loro impegni di lavoro e di ferie.
Nei periodi di vacanza non esclusivi con i genitori, gli stessi potranno concordare forme di partecipazione della figlia ad attività varie, mentre nei tempi di esclusiva pertinenza di un genitore lo stesso potrà organizzare per la figlia attività di sua scelta, comunicandolo all'altro genitore.
I periodi di vacanza esclusivi vanno comunicati tra genitori entro il 30 marzo, in caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Per l'estate 2025 i genitori si sono comunicati i rispettivi periodi di vacanza esclusiva con la figlia: con la madre dal 13/07 - 20/07; dal 24/08 - 31/08; con il padre dal 21/06 - 28/06; 16/08 -23/08.
Per gli spostamenti con la minore sarà cura del genitore informare l'altro con congruo anticipo della località, degli orari, dei mezzi di trasporto, del motivo dello spostamento e del sistema di reperimento, avendo cura di informare l'altro del regolare arrivo dopo un viaggio (cortesia).
Per l'estate 2025 nel periodo di vacanza scolastica non di pertinenza esclusiva, il padre, a ciò autorizzato dalla madre, potrà iscrivere in un centro estivo, Per_1
a sue spese, da scegliere concordemente con la madre;
la madre invece, con l'accordo del padre, opta per la frequentazione di della spiaggia al Lido Per_1 di Venezia, accudita dalla nonna materna, garantendo il rientro a Treviso per il rispetto dei tempi di frequentazione paterni.
Natale: con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre ore 18.00 e con l'altro dal 30.12. alle ore 18 al primo giorno di scuola, e alternativamente negli anni successivi;
w.e. successivo con il primo genitore e così via. Natale
2025, ossia la prima settimana, sarà di pertinenza materna.
Pasqua: ad anni alterni, da fine scuola ad inizio scuola con il genitore che non ha trascorso la settimana del Natale;
per il 2026 con la madre, e così via.
Festività infrasettimanali: se al lunedì o giovedì si uniscono al w.e.; se infrasettimanali, allungano la giornata del genitore collocatario.
Compleanno della figlia: assieme ai due genitori, se lo concordano.
Compleanno del genitore: con quel genitore o a pranzo o a cena.
Ogni genitore deve comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui si trova la figlia fornendo tutte le informazioni necessarie per tempo ed un recapito telefonico ove rintracciarla.
14. REGOLAMENTO RIPARTIZIONE TEMPI GENITORIALI AFFIDAMENTO
CONDIVISO
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 dell'affidamento condiviso con collocazione paritaria presso ciascun genitore, secondo il seguente schema, indicando genericamente genitore A e genitore B:
a) col padre: da venerdì fine -scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) con la madre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
c) col padre: da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
d) con la madre: da venerdì pomeriggio, a lunedì mattina;
e) con il padre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
f) con la madre da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
col padre da venerdì pomeriggio a ripetere da a).
A dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì Per_1Persona_2 in cui viene accompagnata a scuola. Il genitore B andrà a prenderla da scuola il mercoledì al termine delle lezioni e la terrà con sé fino al venerdì quando la accompagnerà a scuola. Il genitore A la andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con lei il fine settimana fino il lunedì in cui la riaccompagnerà a scuola. Dopodiché si ricomincia il giro dal lunedì scambiando i turni, ovvero dal genitore B. Si precisa che nel periodo estivo i tempi genitoriali rimarranno i medesimi e lo scambio invece che a scuola si farà presso la casa del genitore in cui si trova la figlia per il ritiro, al mattino alle ore 7.30 ed al pomeriggio alle ore
17.00, salvo diverso accordo.
15. REGOLAMENTO RIPARTIZIONE SPESE
Economicamente i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei propri tempi di permanenza e come per legge l'assegno unico verrà condiviso al 50%, così come le spese straordinarie, oltre a suddividere paritariamente anche i buoni pasto e l'abbigliamento di inizio stagione che i genitori acquisteranno insieme e di comune accordo. Le detrazioni fiscali saranno al 50% a favore di ciascun genitore con il reciproco invio tempestivo della relativa documentazione con riferimento alle spese straordinarie, cui parteciperanno in pari misura (50%) rimandando al protocollo del Tribunale di Treviso quanto alla loro individuazione.
Inoltre, danno atto che i capi di cambio stagione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cappotto, piuttosto che il piumino o il giubbotto leggero primaverile e capi similari, così come le scarpe e l'abbigliamento sportivo legato all'attività praticata) nonché la cartella e il corredo scolastico saranno acquistati insieme dai genitori e la relativa spesa sarà divisa al 50%. In punto precisano che l'accordo tra loro per quelle spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di mail o whatsapp, specificando che il mancato riscontro della mail o del messaggio whatsapp nei cinque giorni successivi alla loro ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamene autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle già menzionate spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro il mese successivo all'avvenuto esborso previa esibizione della relativa documentazione, fatta eccezione per quelle per le quali le parti hanno dato il consenso espresso a rinunciare all'emissione di ricevuta fiscale e/o fattura. E così anche il tablet, il computer, il cellulare, la bicicletta, a meno che non vengano regalati in qualche occasione, verranno acquistati insieme dai genitori e la spesa divisa tra loro nella misura del
50%.
3) Quanto allo stato patrimoniale della famiglia, i coniugi hanno ceduto a terzi la casa familiare con reciproca suddivisone del relativo corrispettivo a definizione di ogni ragione rispettiva di debito -credito e a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale anche nei confronti di terzi , con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni anche personali.
4) L'Autovettura Suzuki S intestata al sig. rimane nella CP_1 Parte_1 sua esclusiva disponibilità.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
3985/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a ODERZO (TV), il Parte_1 C.F._1 6/05/1980 con l'avv. ELISABETTA MANTOVANI
e
ON AD (c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), il C.F._2 4/05/1980 con l'avv. ROBERTA ZANON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 30/06/2025, i coniugi e Parte_1 ON AD hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e rispondenti all'interesse della prole, e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a ODERZO (TV), il 6/05/1980 Parte_1 e ON AD, nato/a a VENEZIA (VE), il 4/05/1980, uniti in matrimonio il 14/06/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2014, n. 62, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, come di fatto già avviene, con fissazione di distinte residenze;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1 con collocazione paritaria presso ciascun genitore ed in dettaglio i genitori hanno sottoscritto in data 21 maggio 2025 condividendolo e dandovi già attuazione l'allegato seguente
PIANO GENITORIALE
1. La residenza della minore attualmente in via Stangade 50 a Treviso, verrà trasferita per accordo tra le parti presso l'abitazione materna in Via Cadore 15/D a Treviso con domicilio presso ciascuno dei genitori. Ogni cambio successivo a questo di residenza della minore sarà preventivamente concordato tra le parti come per legge.
2. PRINCIPI GENERALI DELLA GENITORIALITA'
Condivisione delle decisioni
I genitori condividono le principali decisioni nel miglior interesse della figlia minore
Per_1
Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando costei si trova presso di lui.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché' entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro,
e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
3. DIRITTI DEI FIGLI
Ciascun minore ha diritto:
1. alla bigenitorialità: a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
2. a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
3. a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
4. a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4. ISTRUZIONE
I genitori concorderanno le iscrizioni e le forme di partecipazione alla vita scolastica;
nonché le scelte relative ad altre attività formative, sociali, sportive e del tempo libero, sia durante i periodi scolastici che durante i periodi di vacanza.
I genitori si impegnano a partecipare alle manifestazioni, riunioni, convocazioni, delle varie istituzioni o strutture frequentate dalla figlia, eventualmente informando e delegando l'altro in caso di impossibilità.
I genitori si occuperanno a turno delle iscrizioni scolastiche della figlia presso la scuola scelta di comune accordo tenendo conto dell'interesse preminente della medesima.
I genitori decideranno di comune accordo eventuali attività extra -curriculari sulla base dei desiderata della minore.
Ciascun genitore nei giorni di propria turnazione provvederà all'accompagnamento della figlia a scuola e alle varie attività extra -scolastiche nonché al prelievo della medesima da queste.
I costi delle eventuali attività extra curriculari, da pre - concordare, saranno sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. VISITE MEDICHE
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro genitore 10 giorni prima in modo che costui possa partecipare, se interessato.
Tutte le spese mediche dovranno essere pagate dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Tutte tali spese andranno pre - concordate tra le parti se non prescritte dal medico di base nonché sarà pre -concordata la scelta del professionista da incaricare. In ogni caso le parti si riportano al protocollo per le spese straordinarie in vigore presso il Tribunale di Treviso.
6. RELIGIONE
I genitori sono d'accordo che la figlia pratichi la religione cristiano cattolica secondo il percorso previsto (catechismo, confessione, comunione e cresima).
I trasporti saranno effettuati dal genitore presso cui la minore si trova nella giornata in cui è richiesta la partecipazione al catechismo, agli incontri spirituali ed alla messa.
7. COMUNICAZIONE CON I FIGLI
• Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
• Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo.
• I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. può telefonare e/o mantenere un contatto tramite telefono o internet con Per_1 entrambi i genitori in qualsiasi momento. I genitori dovranno monitorare l'uso che la figlia farà del cellulare e del computer quando ne avrà uno personale in dotazione per garantire la sua sicurezza anche installando programmi di controllo automatico.
8. COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
I genitori comunicheranno attraverso il telefono, di persona o via mail a seconda della necessità.
9. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DELLA MINORE
I genitori nei giorni di propria spettanza si occuperanno in via esclusiva della figlia e solo in caso di loro impedimento per imprevisti del tutto eccezionali preliminarmente verificheranno la disponibilità dell'altro genitore, e in difetto, attingeranno nel ramo parentale proprio, e, solo in via residuale si rivolgeranno a terze persone designate in accordo tra loro, e, in difetto, il genitore collocatario impedito individuerà il delegato assumendosene ogni responsabilità.
Non c'è alcuna riserva per la frequentazione di familiari delle due famiglie.
In caso di malattia i genitori comunicheranno immediatamente tra loro e prenderanno assieme le conseguenti decisioni, seguendo i consigli del medico o pediatra di base.
In caso di malattia i genitori si consentono reciprocamente di poter visitare la bimba malata presso l'abitazione dove si trova, con tempi e modalità da concordare, e con presenze rispettose della tranquillità della bambina.
Qualora i genitori non possano contare sulle proprie risorse ed avessero la necessità di rivolgersi a una baby -sitter, i genitori cercheranno di utilizzare la medesima baby -sitter con la quale entrambi potranno prendere accordi, informando l'altro genitore e il suo costo, sarà tra loro suddiviso nella misura del
50% ciascuno a prescindere dalla turnazione solo in ipotesi di impedimento di cui sopra.
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza della figlia.
Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere la minore in una situazione di emergenza.
11. MODIFICHE DELL'ACCORDO
Questo accordo può essere modificato, in caso di accordo di entrambi i genitori, tramite un nuovo accordo scritto tra di loro. In caso di disaccordo, ciascuno dei genitori è sempre libero di adire un mediatore familiare, un coordinatore genitoriale o il Tribunale.
12. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Quando la minore si sposta da una casa all'altra è utile che porti con sé: gli effetti personali, medicine particolari che sta assumendo (in confezione originale) e relativi dosaggi, materiale scolastico ed extra scolastico, l'abbigliamento dell'attività sportiva praticata.
Ogni genitore deve fare in modo che la figlia ritorni pulita, nutrita, con i suoi effetti personali e gli strumenti che ha in adozione (cellulari, computer, tablet, bicicletta ecc.) portati con lei.
Se i genitori si sposteranno con la figlia per più di una giornata con pernottamento fuori regione saranno tenuti ad avvisare l'altro genitore che dovrà sapere dove è la figlia, comunicandosi la località di destinazione garantendo la reperibilità alla propria utenza telefonica o, in difetto, di altra raggiungibile.
13. PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI
L'affidamento della minore sarà modulato come indicato secondo il seguente schema:
a) col padre: da venerdì fine -scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) con la madre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
c) col padre: da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
d) con la madre: da venerdì pomeriggio, a lunedì mattina;
e) con il padre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
f) con la madre da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
col padre da venerdì pomeriggio a ripetere da a).
Con questo schema vive 7 giorni e 7 notti con ciascun genitore in 14 Per_1 giorni.
In caso la scuola sia chiusa, nei giorni di passaggio (per scioperi, manifestazioni, ecc.) la bambina rimarrà al mattino con il genitore della notte precedente fino alle
14.00, poi con l'altro genitore.
Periodo estivo: 2 settimane (14 giorni) con ciascun genitore, ad una o due settimane consecutive. Proseguirà lo schema di frequentazioni e collocamento in vigore nel periodo scolastico, con opportuni e concordati adeguamenti dovuti ad impegni della figlia, sua partecipazione ad attività del tempo libero (es. centri estivi), i cui tempi non sono inclusi nelle due settimane esclusive con ciascun genitore. Vale anche per i periodi di vacanza la possibilità dei genitori di concordare tempi di convivenza con la figlia compatibile con i loro impegni di lavoro e di ferie.
Nei periodi di vacanza non esclusivi con i genitori, gli stessi potranno concordare forme di partecipazione della figlia ad attività varie, mentre nei tempi di esclusiva pertinenza di un genitore lo stesso potrà organizzare per la figlia attività di sua scelta, comunicandolo all'altro genitore.
I periodi di vacanza esclusivi vanno comunicati tra genitori entro il 30 marzo, in caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Per l'estate 2025 i genitori si sono comunicati i rispettivi periodi di vacanza esclusiva con la figlia: con la madre dal 13/07 - 20/07; dal 24/08 - 31/08; con il padre dal 21/06 - 28/06; 16/08 -23/08.
Per gli spostamenti con la minore sarà cura del genitore informare l'altro con congruo anticipo della località, degli orari, dei mezzi di trasporto, del motivo dello spostamento e del sistema di reperimento, avendo cura di informare l'altro del regolare arrivo dopo un viaggio (cortesia).
Per l'estate 2025 nel periodo di vacanza scolastica non di pertinenza esclusiva, il padre, a ciò autorizzato dalla madre, potrà iscrivere in un centro estivo, Per_1
a sue spese, da scegliere concordemente con la madre;
la madre invece, con l'accordo del padre, opta per la frequentazione di della spiaggia al Lido Per_1 di Venezia, accudita dalla nonna materna, garantendo il rientro a Treviso per il rispetto dei tempi di frequentazione paterni.
Natale: con un genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre ore 18.00 e con l'altro dal 30.12. alle ore 18 al primo giorno di scuola, e alternativamente negli anni successivi;
w.e. successivo con il primo genitore e così via. Natale
2025, ossia la prima settimana, sarà di pertinenza materna.
Pasqua: ad anni alterni, da fine scuola ad inizio scuola con il genitore che non ha trascorso la settimana del Natale;
per il 2026 con la madre, e così via.
Festività infrasettimanali: se al lunedì o giovedì si uniscono al w.e.; se infrasettimanali, allungano la giornata del genitore collocatario.
Compleanno della figlia: assieme ai due genitori, se lo concordano.
Compleanno del genitore: con quel genitore o a pranzo o a cena.
Ogni genitore deve comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui si trova la figlia fornendo tutte le informazioni necessarie per tempo ed un recapito telefonico ove rintracciarla.
14. REGOLAMENTO RIPARTIZIONE TEMPI GENITORIALI AFFIDAMENTO
CONDIVISO
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 dell'affidamento condiviso con collocazione paritaria presso ciascun genitore, secondo il seguente schema, indicando genericamente genitore A e genitore B:
a) col padre: da venerdì fine -scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) con la madre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
c) col padre: da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
d) con la madre: da venerdì pomeriggio, a lunedì mattina;
e) con il padre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina;
f) con la madre da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina;
col padre da venerdì pomeriggio a ripetere da a).
A dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì Per_1Persona_2 in cui viene accompagnata a scuola. Il genitore B andrà a prenderla da scuola il mercoledì al termine delle lezioni e la terrà con sé fino al venerdì quando la accompagnerà a scuola. Il genitore A la andrà a prendere a scuola il venerdì e trascorrerà con lei il fine settimana fino il lunedì in cui la riaccompagnerà a scuola. Dopodiché si ricomincia il giro dal lunedì scambiando i turni, ovvero dal genitore B. Si precisa che nel periodo estivo i tempi genitoriali rimarranno i medesimi e lo scambio invece che a scuola si farà presso la casa del genitore in cui si trova la figlia per il ritiro, al mattino alle ore 7.30 ed al pomeriggio alle ore
17.00, salvo diverso accordo.
15. REGOLAMENTO RIPARTIZIONE SPESE
Economicamente i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei propri tempi di permanenza e come per legge l'assegno unico verrà condiviso al 50%, così come le spese straordinarie, oltre a suddividere paritariamente anche i buoni pasto e l'abbigliamento di inizio stagione che i genitori acquisteranno insieme e di comune accordo. Le detrazioni fiscali saranno al 50% a favore di ciascun genitore con il reciproco invio tempestivo della relativa documentazione con riferimento alle spese straordinarie, cui parteciperanno in pari misura (50%) rimandando al protocollo del Tribunale di Treviso quanto alla loro individuazione.
Inoltre, danno atto che i capi di cambio stagione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cappotto, piuttosto che il piumino o il giubbotto leggero primaverile e capi similari, così come le scarpe e l'abbigliamento sportivo legato all'attività praticata) nonché la cartella e il corredo scolastico saranno acquistati insieme dai genitori e la relativa spesa sarà divisa al 50%. In punto precisano che l'accordo tra loro per quelle spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di mail o whatsapp, specificando che il mancato riscontro della mail o del messaggio whatsapp nei cinque giorni successivi alla loro ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamene autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle già menzionate spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro il mese successivo all'avvenuto esborso previa esibizione della relativa documentazione, fatta eccezione per quelle per le quali le parti hanno dato il consenso espresso a rinunciare all'emissione di ricevuta fiscale e/o fattura. E così anche il tablet, il computer, il cellulare, la bicicletta, a meno che non vengano regalati in qualche occasione, verranno acquistati insieme dai genitori e la spesa divisa tra loro nella misura del
50%.
3) Quanto allo stato patrimoniale della famiglia, i coniugi hanno ceduto a terzi la casa familiare con reciproca suddivisone del relativo corrispettivo a definizione di ogni ragione rispettiva di debito -credito e a tacitazione e definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico sorto a seguito del loro vincolo matrimoniale anche nei confronti di terzi , con effetti compensativi, restitutori ed estintivi delle rispettive ragioni creditorie maturate tra loro da intendersi con ciò tacitate e confermano di aver già provveduto alla divisione dei beni anche personali.
4) L'Autovettura Suzuki S intestata al sig. rimane nella CP_1 Parte_1 sua esclusiva disponibilità.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non intendono avanzare reciproche richieste economiche.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi