Sentenza breve 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00940/2025REG.PROV.COLL.
N. 00893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bertuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 01752/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto il silenzio sull'istanza di definizione del procedimento di avanzamento di carriera del 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, fondata sull'applicazione dell'art. 1987, comma 2°, dgls 66/2010;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Croce Rossa Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Cons. IA Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo il dott. -OMISSIS- esponeva di avere svolto il servizio militare di leva nell’Arma dei Carabinieri e, successivamente, di essere stato arruolato nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, inizialmente con il grado di caporale autista e poi, a decorrere dal 9 aprile 2008, di essere transitato nel ruolo direttivo con nomina a Sottotenente.
L’appellante, nel mese di ottobre del 2024, ritenendo di possedere i requisiti previsti dalla legge, inoltrava pertanto istanza di definizione del procedimento di avanzamento di carriera, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, fondata sull’applicazione dell’art. 1987, comma 2°, dgls 66/2010. La Croce Rossa Italiana, a sua volta, riscontrava tale istanza precisando che, dagli accertamenti richiesti all’Ufficio del Casellario giudiziale aggiornati da ultimo al 1° ottobre 2024, risultava pendente nei confronti del ricorrente un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 609-bis, comma 1, e 81, comma 2, c.p., con udienza fissata per il 4 dicembre 2024. In ragione di ciò, la Croce Rossa rappresentava l’impossibilità di definire in senso favorevole l’iter di avanzamento, richiamando espressamente gli artt. 1687, comma 1, lett. b), e 1688 del Codice dell’Ordinamento Militare, norme che impongono la sospensione del giudizio sull’avanzamento e la verifica attuale dei requisiti di condotta, idoneità morale e meritevolezza.
2. Persistendo la situazione rappresentata nella comunicazione sopraccitata, il dott. -OMISSIS- trasmetteva in data 19 dicembre 2024 una nuova istanza, qualificata come sollecito alla definizione del procedimento, nella quale ribadiva le proprie ragioni e sosteneva che l’assoluzione asseritamente intervenuta nel marzo 2024 avrebbe eliminato ogni potenziale impedimento alla definizione dell’iter. Tale istanza, tuttavia, non recava alcun documento idoneo a comprovare la menzionata assoluzione né elementi di novità rispetto alla precedente diffida dell’ottobre 2024.
3. Con ricorso notificato il 7 aprile 2025 il dott. -OMISSIS- adiva il TAR Sicilia, Sezione III, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza del 19 dicembre 2024. Il Ministero della Difesa e la Croce Rossa Italiana si costituivano in giudizio, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. In particolare, evidenziavano l’esistenza di un provvedimento espresso di sospensione del procedimento (la nota del 17 ottobre 2024), non impugnato, nonché la natura meramente reiterativa dell’istanza del 19 dicembre 2024, priva di nuovi elementi idonei a riattivare un obbligo di provvedere. Ribadivano, inoltre, che la disciplina applicabile al personale della Croce Rossa Italiana - collocata nel Titolo IV del Codice dell’Ordinamento Militare - impone la sospensione del giudizio di avanzamento in presenza di accertamenti penali suscettibili di incidere sullo status , escludendo qualsiasi automatismo fondato sulla mera maturazione dell’anzianità.
4. Con sentenza n. 1752 del 28 luglio 2025 il TAR Sicilia respingeva il ricorso, ritenendo che il procedimento fosse legittimamente sospeso per espressa previsione degli artt. 1687 e 1688 C.O.M. e che, conseguentemente, non potesse configurarsi alcun silenzio rilevante ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il Tribunale Amministrativo regionale rigettava inoltre la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non dimostrati i requisiti richiesti.
5. Avverso tale sentenza il dott. -OMISSIS- proponeva appello dinanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, deducendo vari profili di erroneità.
Si costituivano in appello il Ministero della Difesa e la Croce Rossa Italiana, depositando puntuali memorie difensive con le quali chiedevano la reiezione del gravame, richiamavano le puntuali risultanze istruttorie e ribadivano l’esistenza della sospensione obbligatoria, l’insussistenza dell’obbligo di provvedere e la piena legittimità della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Nel primo motivo di appello l’appellante imputa alla sentenza di primo grado di avere oltrepassato, in sostanza, i confini cognitivi propri del giudizio sul silenzio.
Secondo l’impostazione dell’appellante, il Tribunale Amministrativo, adito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio sull’istanza del 19 dicembre 2024, avrebbe dovuto limitarsi a verificare la mera sussistenza di un’omissione procedimentale, senza spingersi a scrutinare la legittimità della sospensione del procedimento di avanzamento, la rilevanza dei carichi penali pendenti e, più in generale, senza prendere posizione sul quadro normativo che disciplina la progressione di carriera del personale della Croce Rossa Italiana. Da ciò l’appellante trae la conclusione che il Giudice di primo grado avrebbe finito per pronunciarsi su questioni di merito, anticipando valutazioni proprie dell’Amministrazione e, in definitiva, travalicando il thema decidendum originariamente devoluto alla sua cognizione.
Questa impostazione, a ben vedere, muove da una concezione eccessivamente semplificata del giudizio sul silenzio: l’appellante sembra ritenere che il rito ex art. 117 c.p.a. si esaurisca nella constatazione di un dato meramente fenomenico, cioè nella verifica che l’Amministrazione non abbia adottato un provvedimento espresso entro un certo lasso temporale, e che il Giudice, preso atto di tale inerzia materiale, non possa ulteriormente verificare se essa corrisponda, o meno, a un’inerzia giuridicamente rilevante. Al contrario, l’intera costruzione normativa del rimedio avverso il silenzio si fonda proprio sulla distinzione tra mera inerzia dell’Amministrazione e omissione in violazione di un obbligo giuridico di provvedere. Perché il silenzio possa dirsi illegittimo, non è sufficiente che manchi un provvedimento formale, occorre che l’ordinamento imponga all’Amministrazione un dovere positivo di concludere il procedimento con un atto espresso: è su questo presupposto, necessariamente pregiudiziale, che il Giudice deve essere chiamato a pronunciarsi, e la relativa verifica non costituisce affatto una divagazione sul merito, bensì il nucleo essenziale della funzione giurisdizionale nel rito sul silenzio.
Se si colloca la sentenza impugnata entro questo schema, appare con evidenza come il primo Giudice non si sia avventurato sul terreno del merito dell’avanzamento del dott. -OMISSIS-, ma abbia soltanto compiuto quella ricognizione dei presupposti che consente di affermare, o di escludere, che l’Amministrazione fosse tenuta a provvedere sull’istanza del 19 dicembre 2024. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha anzitutto dato atto - sulla base degli atti prodotti dalle stesse Amministrazioni resistenti - che il procedimento di avanzamento oggetto di causa non si trovava in uno stato di illegittima inerzia, ma era stato formalmente inciso da un provvedimento espresso, identificato nella nota prot.-OMISSIS-, con la quale la Croce Rossa Italiana aveva comunicato al ricorrente la sospensione del giudizio di avanzamento ai sensi degli artt. 1687 e 1688 del Codice dell’Ordinamento Militare, in ragione della pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. Tale nota - circostanza decisiva che l’appellante tende a elidere nella sua ricostruzione - non risulta in alcun modo formalmente impugnata e, pertanto, conserva intatta la sua efficacia nella sequenza procedimentale, assumendo la funzione di atto ostativo, sul piano giuridico, alla prosecuzione dell’iter di avanzamento.
Non solo: il primo Giudice ha dato atto che, anche successivamente all’adozione di tale nota, l’Amministrazione aveva richiesto e ottenuto nuove certificazioni da parte dell’Ufficio del Casellario giudiziale, da cui risultava la persistente pendenza del procedimento penale a carico del dott. -OMISSIS-, con udienza già fissata avanti al giudice ordinario. Queste acquisizioni documentali - che l’appellante non contesta nella loro materialità - non sono state utilizzate dal Giudice di prime cure per formulare un giudizio di disvalore sulla persona del ricorrente ma esclusivamente per verificare se ricorressero, nel caso concreto, i presupposti che l’ordinamento collega in via automatica alla sospensione del giudizio di avanzamento.
La disciplina speciale dettata dagli artt. 1687 e 1688 C.O.M. per gli ufficiali della Croce Rossa Italiana - disciplina espressamente richiamata nella nota del 17 ottobre 2024 e nella motivazione della sentenza di primo grado - prevede che il giudizio di avanzamento sia sospeso quando siano in corso accertamenti penali tali da poter incidere sullo status dell’ufficiale, e prescrive che la valutazione sulla promozione debba essere compiuta alla luce di requisiti attuali di condotta, di moralità e di meritevolezza. Ne discende che, fino a quando il procedimento penale permane pendente, il legislatore stesso esclude che il procedimento di avanzamento possa giungere a definizione: la sospensione, in questa prospettiva, non è una scelta discrezionale dell’Amministrazione, ma la conseguenza doverosa di una situazione oggettiva espressamente contemplata dalla legge.
Neppure è condivisibile l’ulteriore insinuazione, pure sottesa al primo motivo, secondo cui il primo Giudice avrebbe introdotto d’ufficio temi estranei al dibattito processuale. Il ricorrente, già in primo grado, aveva costruito una parte significativa delle proprie censure attorno all’assunto che i carichi pendenti fossero sopravvenuti rispetto alla maturazione dell’anzianità 2018/2019, che la presunta assoluzione del 2024 (mai documentata) avesse reciso ogni nesso fra tali carichi e la procedura di avanzamento, e che, pertanto, l’Amministrazione fosse tenuta a definire il procedimento, non potendosi giovare della sospensione. È stato lo stesso ricorrente, dunque, a porre al centro della controversia la questione della sospensione e della rilevanza, anche sotto il profilo temporale, del procedimento penale; le Amministrazioni si sono difese richiamando i testi normativi del Codice dell’Ordinamento Militare e gli atti acquisiti.
In questo quadro, la sentenza impugnata non ha ampliato il thema decidendum , ma ha risolto, secondo diritto, le medesime questioni che le parti avevano portato al suo esame.
Alla luce di queste considerazioni, il primo motivo di appello non può che essere infondato.
II. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità, alla vicenda in esame, della disciplina introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (cosiddetta “riforma Nordio”), e segnatamente dell’art. 1051, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare, come modificato dall’art. 7, comma 1, della citata legge, norma che prevede limiti all’inserimento nell’aliquota di avanzamento del personale militare soltanto in presenza di specifici provvedimenti di condanna.
Secondo la prospettazione dell’appellante, tale intervento normativo sarebbe espressivo di una più ampia ratio di tutela della presunzione di innocenza e, pertanto, dovrebbe essere applicato - o, comunque, esteso analogicamente - anche nei confronti del personale della Croce Rossa Italiana che, pur non essendo militare in senso proprio, è soggetto al Codice dell’Ordinamento Militare in virtù della sua qualità di personale ausiliario delle Forze Armate. Di qui la conclusione - sostenuta dall’appellante - che la sospensione del giudizio di avanzamento non potrebbe fondarsi sulla mera pendenza di un procedimento penale, occorrendo, invece, una sentenza di condanna pronunciata in primo grado, come previsto dall’art. 1051, comma 2, C.O.M. novellato.
Questa impostazione, suggestiva nella sua formulazione, non trova tuttavia alcun appiglio né nel dato normativo, né nella struttura sistematica del Codice dell’Ordinamento Militare, né, soprattutto, nelle coordinate interpretative che emergono dalla stessa vicenda processuale quale risulta dagli atti acquisiti al giudizio. La sentenza appellata ha affrontato tale profilo con chiarezza, e ciò che ora rileva è rimarcare come la ricostruzione dell’appellante introduca un’equivoca sovrapposizione tra segmenti normativi che il legislatore ha invece voluto tenere distinti, modellando con cura regimi differenziati in ragione della diversa natura del personale considerato e delle peculiari esigenze ordinamentali sottese a ciascun settore.
Il Codice dell’Ordinamento Militare, nella sua architettura complessiva, non si limita a dettare una disciplina unitaria, indistinta e generalizzata per tutte le categorie di personale attratte nel suo raggio applicativo, ma contiene al suo interno parti autonome, collocate in titoli distinti, che delineano regimi diversi in funzione della collocazione organica dei soggetti interessati. Tra queste parti, il Titolo IV del Libro IV è interamente dedicato al personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate, e reca una disciplina speciale, che si differenzia espressamente da quella dettata per il personale militare in senso proprio. Questa specialità non è estrinseca né occasionale, ma strutturale: si traduce in un corpo autonomo di norme che regolano, tra l’altro, lo stato giuridico, le funzioni, la mobilitazione e, in modo specifico, l’avanzamento di carriera. Gli artt. 1687 e 1688 C.O.M., applicabili proprio al personale della CRI, disciplinano la sospensione del giudizio di avanzamento e fissano i criteri per la valutazione dell’ufficiale, richiedendo, in modo tassativo, la verifica della condotta, della moralità, dell’idoneità e dei requisiti attuali necessari per accedere al grado superiore.
È all’interno di questo quadro che la sentenza appellata ha correttamente osservato come l’art. 1051, comma 2, C.O.M., invocato dall’appellante, appartenga a un titolo diverso del Codice e disciplini una fattispecie diversa, riferita al personale militare in senso proprio, rispetto al quale la “riforma Nordio” è intervenuta selettivamente. Nulla nella struttura della novella legislativa, né nella ratio dichiarata né in quella inferibile, consente di ritenere che il legislatore abbia inteso estendere tale disciplina anche al personale della Croce Rossa Italiana, né che abbia voluto incidere sulla disciplina speciale del Titolo IV, che rimane intatta e operante nella sua formulazione originaria.
L’appellante tenta di fondare l’estensione analogica della riforma sulla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., evocando il rischio che, diversamente opinando, il personale della Croce Rossa Italiana si trovi in una posizione deteriore rispetto a quella del personale militare in senso stretto. Ma questo argomento, oltre ad essere privo di qualsiasi supporto normativo, non coglie la specificità della disciplina dell’avanzamento del personale CRI, il cui presupposto non è la mera assenza di condanna, bensì la valutazione complessiva della condotta, dei requisiti morali e della meritevolezza, da effettuarsi rigorosamente al momento della decisione. L’avanzamento non si fonda su un automatismo derivante dall’anzianità maturata, ma su un giudizio attuale, prospettico e pienamente inserito nel contesto ordinamentale dell’ente ausiliario. La pendenza del procedimento penale, in questo quadro, non è considerata dal legislatore un elemento neutro, bensì una condizione che, potenzialmente, interferisce con la valutazione del superiore gerarchico e che, proprio per questo, impone la sospensione dell’iter.
Non vi è alcun automatismo sanzionatorio, non vi è pregiudizio definitivo, non vi è alcuna anticipazione della responsabilità penale: vi è soltanto la necessità di non definire un giudizio di avanzamento finché non si siano chiariti i contorni di una vicenda che, per espressa valutazione legislativa, si presenta potenzialmente idonea ad incidere sulla posizione giuridica dell’interessato.
In definitiva, anche il secondo motivo deve essere disatteso.
III. L’appellante, con il terzo motivo, insiste nell’affermare che il Giudice di primo grado avrebbe travisato il dato temporale relativo al presunto carico penale, sostenendo che la pendenza del procedimento sarebbe sopravvenuta rispetto alla maturazione dell’anzianità 2018/2019, sicché non avrebbe potuto costituire legittimo impedimento alla definizione dell’avanzamento; da ciò trae la conclusione che, essendo il diritto alla promozione “già maturato” nel 2018/2019, la sopravvenienza di qualsiasi fatto successivo non potrebbe pregiudicare l’iter né giustificare la sospensione disposta dall’Amministrazione.
Questa prospettiva non appare condivisibile e, anzi, tradisce una rappresentazione della procedura di avanzamento che non trova riscontro né nella lettera, né nella ratio della disciplina speciale dettata dal Codice dell’Ordinamento Militare per il personale della Croce Rossa Italiana. Essa tende a cristallizzare il giudizio di avanzamento al solo momento in cui l’interessato matura l’anzianità richiesta, come se l’avanzamento fosse il risultato automatico di un requisito meramente formale, sottratto a qualsiasi ulteriore valutazione; una concezione che, oltre a non essere contemplata dall’ordinamento, si pone in contrasto con la stessa funzione istituzionale dell’avanzamento, che non si riduce a un computo meccanico di anzianità, ma costituisce un giudizio complessivo, unitario e attuale sul merito del soggetto, sulle sue qualità morali, sulla sua condotta e sulla sua idoneità a ricoprire le funzioni del grado superiore.
È proprio la disciplina speciale degli artt. 1687 e 1688 C.O.M. - che, come detto, trova applicazione diretta e imprescindibile nel caso di specie - a chiarire senza residui che l’avanzamento non è un diritto cristallizzato nel momento di maturazione dell’anzianità, ma un procedimento valutativo che deve essere definito previa rigorosa verifica dei requisiti attuali dell’interessato. L’art. 1688, infatti, richiede che le autorità giudicatrici “ nel prendere in esame l’Ufficiale ” si assicurino che questi sia, al momento della decisione, in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali e caratteriali richiesti, e che la condotta tenuta lo renda “ degno e meritevole ” della promozione.
L’ordinamento militare e para-militare - a cui il personale della CRI è ausiliariamente integrato - non consente che l’avanzamento si trasformi in un procedimento cieco rispetto alle vicende sopravvenute che possano incidere sull’idoneità morale dell’interessato. Il legislatore non solo non degrada tali sopravvenienze a elementi estranei, ma al contrario le eleva a presupposto dirimente dell’obbligo di sospendere il procedimento, poiché ritiene - con valutazione discrezionale che non spetta certo al Giudice sindacare - che una vicenda penale in atto, indipendentemente dalla sua genesi temporale, sia un dato potenzialmente idoneo a incidere sulla valutazione di merito che presiede alla progressione in carriera.
In conclusione, il terzo motivo non può trovare accoglimento.
IV. Con un’ulteriore linea argomentativa, che attraversa trasversalmente il ricorso in appello pur non sempre emergendo come motivo autonomo, il dott. -OMISSIS- sostiene che l’istanza del 19 dicembre 2024 fosse idonea, per contenuto e per finalità, a riattivare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi e che, pertanto, il primo Giudice avrebbe errato nel considerarla una mera reiterazione della diffida già proposta il 9 ottobre 2024. L’appellante insiste nel qualificare tale istanza come nuova, autonoma, introduttiva di un momento diverso e ulteriore nel procedimento, tale da far sorgere una nuova obbligazione di provvedere in capo all’Amministrazione, e ciò anche a fronte dell’esistenza della nota del 17 ottobre 2024.
La doglianza non appare fondata e si rivela, ad un esame meditato, in contrasto con la stessa logica del procedimento e con i canoni che regolano l’azione sul silenzio.
La istanza del 9 ottobre 2024 veniva, difatti, puntualmente riscontrata dall’Amministrazione con il provvedimento espresso del 17 ottobre 2024, che non lasciava margini di ambiguità: il procedimento di avanzamento era sospeso ex artt. 1687 e 1688 C.O.M. per la pendenza del procedimento penale in corso. Da quel momento in avanti, l’efficacia della sospensione era piena e operante, e il ricorrente - se riteneva la nota illegittima - avrebbe dovuto contestarla nelle forme proprie della tutela impugnatoria. L’appellante non lo ha fatto.
Quando, il 19 dicembre 2024, il dott. -OMISSIS- trasmette una nuova istanza reitera le doglianze già espresse nell’ottobre precedente, riformulate in termini sostanzialmente identici, e fondate ancora una volta sulla pretesa esistenza di una sentenza di assoluzione del marzo 2024, mai prodotta né documentata. La lettera stessa dell’istanza, come emerge dalle carte del giudizio, non contiene alcun elemento di novità: essa non interviene su un contesto modificato, non presenta sopravvenienze rilevanti, non apporta documentazione nuova, e non contesta in modo specifico il provvedimento del 17 ottobre 2024.
In presenza di un provvedimento espresso e non impugnato che ha deciso in ordine alla sospensione del procedimento, non può sostenersi che ogni successiva reiterazione della richiesta sia idonea a far sorgere un nuovo obbligo di provvedere: ciò equivarrebbe a introdurre, in via sostanziale, un meccanismo di aggiramento della preclusione derivante dal mancato esercizio della tutela impugnatoria, consentendo al privato di ottenere, per il tramite di reiterazioni seriali, un obbligo amministrativo che l’ordinamento non prevede.
La sentenza impugnata, infatti, ha correttamente rilevato che, una volta adottata la nota del 17 ottobre 2024, non vi era alcun obbligo residuo dell’Amministrazione di emanare un ulteriore atto sulla medesima questione, se non in presenza di sopravvenienze rilevanti.
L’ordinamento, lungi dal favorire la proliferazione di istanze ripetitive, impone che il ricorso ex art. 117 c.p.a. sia fondato su un obbligo vigente, attuale e concreto dell’Amministrazione di concludere il procedimento. Laddove tale obbligo sia stato consumato da un provvedimento espresso e non impugnato, e laddove sopraggiunga una sospensione legalmente prevista, l’adozione di successivi solleciti non può riaprire l’obbligo, salvo che essi non introducano elementi completamente nuovi.
Alla luce di tali considerazioni, la conclusione è necessitata: l’istanza del 19 dicembre 2024 non poteva far sorgere alcun obbligo nuovo di provvedere, e la sentenza impugnata ha correttamente ricondotto l’istanza nell’alveo delle richieste meramente reiterative, prive di portata innovativa e quindi inidonee a fondare l’azione sul silenzio.
V. L’appellante, infine, con atto separato denominato “Reclamo ex art. 126, comma 3, T.U. n. 115/2002”, ha impugnato il decreto n. 31 del 2025 REG.PATR. della Commissione che aveva negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che il rigetto sarebbe viziato da erronea applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002 e da un’errata valutazione di non fondatezza delle pretese giudiziali fatte valere nel ricorso principale. Tale reclamo è stato inserito nel fascicolo dell’appello e trattato congiuntamente alle doglianze relative al rigetto del ricorso di primo grado.
L’appellante lamenta, in primo luogo, che la Commissione avrebbe richiesto una documentazione che egli ritiene non necessaria, poiché riferita a cittadini extracomunitari, e che, in ogni caso, l’asserita pendenza del procedimento penale non poteva integrare il presupposto ostativo previsto dall’art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. 115/2002, essendo tale disposizione - secondo la prospettazione difensiva - riferibile unicamente alle condanne definitive e non alle situazioni processuali ancora in corso. A ciò aggiunge che, nella vicenda in esame, egli sarebbe stato “assolto”, secondo quanto da lui affermato mediante richiamo alla sentenza n. 2122/2024 del Tribunale penale di Palermo, sicché non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere ostativa la sua situazione giudiziaria, né per escludere la sua ammissione al beneficio.
L’impianto del reclamo si rivela privo di fondamento.
La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, presso questo Consiglio, ha rigettato l’istanza di ammissione non sulla base di un automatismo derivante dalla pendenza del procedimento penale, bensì perché le pretese dell’appellante appaiono manifestamente infondate.
Non può condividersi, inoltre, la pretesa dell’appellante secondo cui la Commissione avrebbe indebitamente esercitato una valutazione prognostica sulla fondatezza della domanda giudiziale. L’art. 126 del D.P.R. 115/2002, espressamente richiamato, consente la valutazione preliminare della non manifesta infondatezza dell’azione, e tale giudizio - spesso ristrettissimo nei margini, come noto - non può che essere esercitato alla luce della documentazione prodotta dall’istante. Nel caso di specie, il ricorso avverso il silenzio risultava già all’epoca internamente contraddittorio: esso si fondava su due presupposti (inesistenza di provvedimenti ostativi e intervenuta assoluzione penale) che, alla luce degli atti prodotti dalle Amministrazioni, erano, rispettivamente, smentiti dalla presenza della nota del 17 ottobre 2024 e dalla documentazione penale aggiornata del 2025.
A ciò si aggiunga che il ricorso stesso era volto a scardinare un provvedimento espresso di sospensione mai impugnato, circostanza che, già di per sé, precludeva la possibilità di ritenere fondata la prospettazione del ricorrente.
In definitiva, la censura relativa al patrocinio a spese dello Stato non può trovare accoglimento.
Per concludere, l’appello va respinto.
La peculiarità delle questioni di diritto esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso n.g.r. 893 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge il reclamo sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
IA Di TT, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di TT | RO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.