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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9093/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9093 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio tra codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
CI i in virtù di procura in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa dall' avv. Verusca CP_1 C.F._2
AN in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
12.12.2025):
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare: dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati ed all'esito del passaggio in giudicato di detta sentenza e decorsi termini di cui all'art.3 della L.898/1970 dichiarando al riguardo di rinunciare a qualsiasi eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze che concordemente anche per il divorzio le parti dichiarano congiuntamente competente, pronunciare la cessazione / scioglimento del matrimonio contratto in Gambassi Terme il 14/6/2019 ed iscritto al n.3 parte2 serie A anno 2019 alle seguenti condizioni 1) Disporre l'affido condiviso del figlio ai genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna e laddove la madre dovesse trasferire la propria residenza al di fuori delle provincie di Siena e di Firenze dovrà darne preventiva comunicazione al sig. er ottenere il trasferimento di residenza anche del figlio minore. 2) La CP_1 sig.ra rinuncia all'assegnazione dell'abitazione familiare e le parti danno atto che la stessa Parte_1 col figlio , col consenso del sig. si è già trasferita a vivere in Colle Val D'Elsa (SI) Per_1 CP_1
Via Giovanni Amendola n.11 ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica. Il sig.
[...]
acconsente sin da ora al trasferimento di residenza anagrafica del figlio a Colle Val CP_1 Per_1
D'Elsa presso la madre e presta sin da ora il proprio consenso all'iscrizione di ad un Per_1 istituto di scuola primaria di Colle Val D'Elsa. 3) Durante la settimana permarrà con il Per_1 padre con l'alternanza di seguito indicata: SETTIMANA A) il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo quando sarà riaccompagnato a scuola e dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola;
SETTIMANA B) dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola. Durante le vacanze scolastiche
ESTIVE ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi Per_1 comunicando all'altro genitore i periodi ed i luoghi di vacanza con il figlio entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno decidendo in modo alternato detto periodo. Per l'anno 2026 la scelta sarà fatta e comunicata entro il termine suindicato dal sig. La sig.ra oltre al predetto periodo CP_1 Parte_1 di 15 giorni, terrà con sé a Follonica (GR), per tutto il mese di luglio salvo il diritto del Per_1 padre di trascorrere con il figlio sei giorni complessivi da comunicare almeno una settimana prima alla madre. Durante il resto dell'anno scolastico ciascun genitore potrà trascorrere con Per_1 una ulteriore settimana da comunicare nelle date e nella località almeno un mese prima. Per_1 trascorrerà le seguendo l'alternanza tra i genitori con le seguenti modalità: Persona_2 con un genitore il 23, 24 e 31 dicembre nonché il 1 ed il 2 gennaio (per l'anno 2025 tale periodo starà con la madre) e con l'altro genitore il 25,26, 27 dicembre nonché il 5 ed il 6 gennaio (per l'anno 2025 tale periodo starà con il padre). Negli altri giorni delle vacanze scolastiche natalizie il genitore seguiranno le ordinarie modalità di permanenza settimanali. Per le VACANZE Per_3
starà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta Per_1 iniziando per l'anno 2026 con il padre. Le parti precisano che durante le vacanze scolastiche di qualsiasi genere, nei giorni di competenza della madre sarà la stessa ad andare a riprendere presso l'abitazione del padre. In tutti i predetti periodi di vacanza ogni genitore sarà libero Per_1 di decidere se recarsi fuori sede con o se rimanere con il figlio in sede. Laddove il genitore Per_1 si sposti con all'estero o in Italia dovrà comunicare all'altro genitore la località e la Per_1 struttura ricettizia ove soggiornerà almeno 15 giorni prima della partenza. Nel caso in cui un genitore, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi periodo sopra precisato, non possa tenere con sé
nel periodo o giorno di rispettiva competenza non avrà diritto ad alcun recupero. Laddove Per_1 invece un genitore abbia necessità di un cambio del giorno o del periodo di rispettiva competenza, dovrà farne richiesta almeno 7 giorni prima all'altro genitore che sarà libero di acconsentire o meno tenendo anche conto degli impegni di . I genitori potranno telefonare a quando Per_1 Per_1
è con l'altro genitore una volta al giorno nella fascia oraria 18.00 – 22.00. 4) il sig. si CP_1 obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento del figlio pari ad €.200,00 mensili Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versare alla sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2025. Le parti contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie per il figlio cosi come disciplinate dal protocollo CNF anno 2017 nella misura del 50% ciascuna precisando che saranno divise a metà anche le spese della mensa scolastica e di una attività sportiva.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra mentre Parte_1 ciascun genitore detrarrà il 50% delle spese detraibili relative al figlio. Spese legali compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio. Ha domandato CP_1
l'affidamento condiviso del figlio nato il [...] con collocamento prevalente Per_1 presso di sé, la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, il contributo al mantenimento di € 600 mensili oltre spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico.
Ha inoltre chiesto la conferma del piano genitoriale allegato e la vittoria di spese di causa.
2. si è costituito in giudizio chiedendo la pronuncia della separazione e, CP_1 successivamente, lo scioglimento del matrimonio, confermando l'indipendenza economica di entrambi i coniugi. Ha aderito alla residenza del figlio presso la madre ma ha chiesto di aumentare la frequentazione a 14 giorni al mese con due pernotti infrasettimanali e un fine settimana alternato, oltre alla regolamentazione delle festività. Ha proposto il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, con eventuale assegno non superiore a €150, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'assegno unico da parte della madre con vittoria di spese di lite.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17, all'udienza di comparizione del 26.11.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la soluzione della controversia e hanno chiesto un rinvio per formalizzare conclusioni congiunte, depositate contestualmente alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 12.12.2025 all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile e di essere separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio , nato il [...]. Per_1
La concorde richiesta delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda
PQM
Il Tribunale di Firenze, in via definitiva
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1 giorno 4 giugno 1989 e ato a GI (SI), il giorno 8 agosto 1988, (matrimonio CP_1 concordatario contratto in data 14.06.2019 a Gambassi Terme FI, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 3 parte 2 serie A - anno 2019;
- dispone in conformità alle conclusioni concordate tra le parti da intendersi integralmente trascritte;
- compensa fra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze del 17.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9093 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio tra codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
CI i in virtù di procura in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa dall' avv. Verusca CP_1 C.F._2
AN in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
12.12.2025):
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare: dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati ed all'esito del passaggio in giudicato di detta sentenza e decorsi termini di cui all'art.3 della L.898/1970 dichiarando al riguardo di rinunciare a qualsiasi eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze che concordemente anche per il divorzio le parti dichiarano congiuntamente competente, pronunciare la cessazione / scioglimento del matrimonio contratto in Gambassi Terme il 14/6/2019 ed iscritto al n.3 parte2 serie A anno 2019 alle seguenti condizioni 1) Disporre l'affido condiviso del figlio ai genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna e laddove la madre dovesse trasferire la propria residenza al di fuori delle provincie di Siena e di Firenze dovrà darne preventiva comunicazione al sig. er ottenere il trasferimento di residenza anche del figlio minore. 2) La CP_1 sig.ra rinuncia all'assegnazione dell'abitazione familiare e le parti danno atto che la stessa Parte_1 col figlio , col consenso del sig. si è già trasferita a vivere in Colle Val D'Elsa (SI) Per_1 CP_1
Via Giovanni Amendola n.11 ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica. Il sig.
[...]
acconsente sin da ora al trasferimento di residenza anagrafica del figlio a Colle Val CP_1 Per_1
D'Elsa presso la madre e presta sin da ora il proprio consenso all'iscrizione di ad un Per_1 istituto di scuola primaria di Colle Val D'Elsa. 3) Durante la settimana permarrà con il Per_1 padre con l'alternanza di seguito indicata: SETTIMANA A) il lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo quando sarà riaccompagnato a scuola e dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola;
SETTIMANA B) dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola. Durante le vacanze scolastiche
ESTIVE ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi Per_1 comunicando all'altro genitore i periodi ed i luoghi di vacanza con il figlio entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno decidendo in modo alternato detto periodo. Per l'anno 2026 la scelta sarà fatta e comunicata entro il termine suindicato dal sig. La sig.ra oltre al predetto periodo CP_1 Parte_1 di 15 giorni, terrà con sé a Follonica (GR), per tutto il mese di luglio salvo il diritto del Per_1 padre di trascorrere con il figlio sei giorni complessivi da comunicare almeno una settimana prima alla madre. Durante il resto dell'anno scolastico ciascun genitore potrà trascorrere con Per_1 una ulteriore settimana da comunicare nelle date e nella località almeno un mese prima. Per_1 trascorrerà le seguendo l'alternanza tra i genitori con le seguenti modalità: Persona_2 con un genitore il 23, 24 e 31 dicembre nonché il 1 ed il 2 gennaio (per l'anno 2025 tale periodo starà con la madre) e con l'altro genitore il 25,26, 27 dicembre nonché il 5 ed il 6 gennaio (per l'anno 2025 tale periodo starà con il padre). Negli altri giorni delle vacanze scolastiche natalizie il genitore seguiranno le ordinarie modalità di permanenza settimanali. Per le VACANZE Per_3
starà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta Per_1 iniziando per l'anno 2026 con il padre. Le parti precisano che durante le vacanze scolastiche di qualsiasi genere, nei giorni di competenza della madre sarà la stessa ad andare a riprendere presso l'abitazione del padre. In tutti i predetti periodi di vacanza ogni genitore sarà libero Per_1 di decidere se recarsi fuori sede con o se rimanere con il figlio in sede. Laddove il genitore Per_1 si sposti con all'estero o in Italia dovrà comunicare all'altro genitore la località e la Per_1 struttura ricettizia ove soggiornerà almeno 15 giorni prima della partenza. Nel caso in cui un genitore, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi periodo sopra precisato, non possa tenere con sé
nel periodo o giorno di rispettiva competenza non avrà diritto ad alcun recupero. Laddove Per_1 invece un genitore abbia necessità di un cambio del giorno o del periodo di rispettiva competenza, dovrà farne richiesta almeno 7 giorni prima all'altro genitore che sarà libero di acconsentire o meno tenendo anche conto degli impegni di . I genitori potranno telefonare a quando Per_1 Per_1
è con l'altro genitore una volta al giorno nella fascia oraria 18.00 – 22.00. 4) il sig. si CP_1 obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento del figlio pari ad €.200,00 mensili Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versare alla sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di dicembre 2025. Le parti contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie per il figlio cosi come disciplinate dal protocollo CNF anno 2017 nella misura del 50% ciascuna precisando che saranno divise a metà anche le spese della mensa scolastica e di una attività sportiva.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra mentre Parte_1 ciascun genitore detrarrà il 50% delle spese detraibili relative al figlio. Spese legali compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio. Ha domandato CP_1
l'affidamento condiviso del figlio nato il [...] con collocamento prevalente Per_1 presso di sé, la regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, il contributo al mantenimento di € 600 mensili oltre spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico.
Ha inoltre chiesto la conferma del piano genitoriale allegato e la vittoria di spese di causa.
2. si è costituito in giudizio chiedendo la pronuncia della separazione e, CP_1 successivamente, lo scioglimento del matrimonio, confermando l'indipendenza economica di entrambi i coniugi. Ha aderito alla residenza del figlio presso la madre ma ha chiesto di aumentare la frequentazione a 14 giorni al mese con due pernotti infrasettimanali e un fine settimana alternato, oltre alla regolamentazione delle festività. Ha proposto il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, con eventuale assegno non superiore a €150, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'assegno unico da parte della madre con vittoria di spese di lite.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17, all'udienza di comparizione del 26.11.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la soluzione della controversia e hanno chiesto un rinvio per formalizzare conclusioni congiunte, depositate contestualmente alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 12.12.2025 all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile e di essere separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio , nato il [...]. Per_1
La concorde richiesta delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda
PQM
Il Tribunale di Firenze, in via definitiva
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1 giorno 4 giugno 1989 e ato a GI (SI), il giorno 8 agosto 1988, (matrimonio CP_1 concordatario contratto in data 14.06.2019 a Gambassi Terme FI, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 3 parte 2 serie A - anno 2019;
- dispone in conformità alle conclusioni concordate tra le parti da intendersi integralmente trascritte;
- compensa fra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze del 17.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.