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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.427/2021
All'udienza del 18/06/2025 ore 9.23
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. DE MARCO ANTONELLO
Per la Parte Convenuta: contumace;
l'avv. De Marco insiste per l'accoglimento della domanda si riporta le domande già introdotte nei diversi atti prodotti in giudizio;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura.
Il G.O.
1
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 427/2023 promossa da:
(cf ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP), residente in [...], Grottammare (AP), proprietaria dell'immobile sito in Via Sant'Agostino n°24, Grottammare (AP), rappresentata e difesa dall'avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo (cf , Fax 0735-633531, PEC C.F._2
, con lo stesso elettivamente domiciliata presso la Email_1
Cancelleria civile del medesimo Tribunale in epigrafe indicato, autorizzando ai sensi degli artt. 170
e 176 cpc, comunicazioni e notifiche via fax n° 0735-633531 e/o via PEC
Email_1
- attore -
Contro
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 per la carica presso il Municipio sito in Via Marconi n°50, 63066 Grottammare (AP),
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 c.c..
Conclusioni: parte attrice concludeva come riportato a verbale di udienza del 14.05.2025.
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile
(L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione di data 02.03.2021, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del sindaco pro-tempore, per ivi sentire condannare Controparte_1
esso convenuto al risarcimento del danno cagionato a seguito ed in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla strada soprastante l'immobile di proprietà dell'attrice. Deduceva parte attrice: di essere proprietaria dei locali siti in via Sant'Agostino n°24, Grottammare (AP), distinti e censiti al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 4, particella 1080; locali categoria Catastale C/1 destinati ad attività commerciale e dotati di apposita certificazione di agibilità per attività commerciale rilasciata dal Comune di Grottammare;
che tali locali risultavano ubicati al piano sottostante Via Palmaroli, strada sita nell'antico borgo e di proprietà del Comune di Grottammare.
Che detta unità immobiliare nel mese di Marzo 2017 subiva infiltrazioni d'acqua meteorica divenute sempre più copiose fino a divenire intollerabili nel mese di Marzo 2017; tali infiltrazioni provenienti dalle volte sottostanti Via Palmaroli, ove risulta ubicata la sovrastante strada di proprietà comunale erano da ricondurre al carente stato di manutenzione che non permetteva la corretta impermeabilizzazione delle acque meteoriche, determinandone l'infiltrazione nelle volte dei locali di proprietà dell'Attrice; tale situazione veniva denunciata dall'attrice con diverse diffide al contestando le numerose problematiche e richiedendo l'immediato intervento al fine di CP_1
evitare il persistere delle infiltrazioni, che risultavano particolarmente rilevanti soprattutto in seguito ad eventi meteorici, provocando conseguenze per l'attività di Ristorazione del Ristorante
“Frangipane” ivi esercitato dal locatario ed affittuario come rilevabile dai contratti di Parte_2
Locazione dell'immobile e di Affitto del ramo di Azienda prodotti;
nonostante i reiterati inviti e le diffide inoltrate, il proprietario della strada, non approntava alcun tipo di Controparte_1
intervento volto alla risoluzione del problema, così determinandone il graduale peggioramento e interessando anche il muro parapetto sito sull'argine della strada comunale denominata Via
Palmaroli. L'attrice introduceva pertanto un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo sui locali interessati che veniva rubricato al n. 1458/2018 RG, GI dr. Marziali, Tribunale di Fermo;
nell'ambito del predetto procedimento veniva espletata apposita CTU tecnica rimessa al Geom.
il quale attestava che “le cause delle infiltrazioni sono da attribuire al cattivo stato della CP_2
copertura e quindi del manto stradale che, durante gli eventi meteorologici, non defluisce l'acqua piovana nella maniera più idonea, permettendole di infiltrarsi…”. Che i danni subiti dall'attrice
3 erano di natura diretta, ovvero inerente nello specifico il costo delle riparazioni da sostenere per il ripristino dei locali danneggiati dalle infiltrazioni, sia mediati, inerenti da un lato la domanda di risoluzione del contratto di locazione uso commerciale con risarcimento danni presentata dal locatario e dall'altro il mancato regolare godimento dell'immobile. I lavori, effettuati Parte_2
all'esito del procedimento per ATP terminavano nel Marzo 2020, e da tale momento in poi cessavano le infiltrazioni d'acqua; nessun positivo riscontro ricevevano tuttavia le richieste do risarcimento danni da quantificare nella misura di € 49.372,19 totali (oneri di legge inclusi), analiticamente indicati in:
a) - Lavorazioni per ripristino danni patiti dai locali, totale € 19.536,55 + IVA 22% = € 23.834,59
b) - Oneri per tecnici incarcati iter amministrativo, totale € 2.000,00 + Oneri Prev. + IVA 22% = €
2.537,60
c) - Mancato godimento locali e mancata locazione, totale € 1.000,00 mensili x 23 mensilità (sino al termine lavori) = € 23.000,00; somme riscontrate nel corso del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
Concludeva per l'accoglimento delle rassegante conclusioni.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_1
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia del Convenuto
venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; la causa Controparte_1
veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di Accertamento Tecnico Preventivo rubricato al n. 1458/2018 RG Tribunale di Fermo, acquisizione documentale, assunzione della prova orale, giungendo in decisione dinanzi a questo G.O. che fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.05.2025. Alla predetta udienza parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come di seguito trascritte:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza, :
i. - In via principale e nel merito : accertata e dichiarata la responsabilità del Convenuto Ente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc, od in via alternativa ex art. 2043 cc, per l'effetto condannare il Convenuto in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, come sopra meglio individuato, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'Attrice prudenzialmente quantificati in € 49.372,19 (oneri di legge inclusi), come da perizia
ATP, o nella maggiore o minor somma liquidata come di giustizia.
4 Vinte sempre e comunque tutte le spese di lite del presente giudizio, nonché le spese ed i compensi da liquidarsi a seguito dell'accertamento ATP rubricato al n. 1458/2018 RG, GI Marziali, Tribunale di Fermo, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Con ogni altra riserva e massima osservanza, come per legge.
Seguiva rinvio per la discussione orale con termini per il deposito di note conclusionali. Alla odierna udienza parte attrice concludeva come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti è emerso che l'attrice, proprietaria dei locali siti in via Sant'Agostino n°24, Grottammare (AP), distinti e censiti al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al Foglio 4, particella 1080 (cfr Visura UTE e Succ. Ereditaria, categoria Catastale C/1 destinati ad attività commerciale e dotati di apposita certificazione di agibilità per attività commerciale rilasciata dal Comune di Grottammare, concludeva contratto di locazione di immobile ad uso commerciale in data 30.10.2012 e contratto di affitto di azienda in data 31.10.2012 con il signor per la durata entrambi di anni sei, rinnovabili di altri sei anni in difetto di Parte_2
disdetta. A partire dal marzo del 2017 nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale iniziavano a manifestarsi copiose infiltrazioni di acqua.
Le infiltrazioni di acqua provenienti dalla soprastante sede stradale di via Palmaroli di proprietà del di Grottammare erano da ricondurre ad un cattivo stato di manutenzione della strada e CP_1
pertanto la inviava diverse diffide (16 marzo 2017, 18 dicembre 2017 e 29 Parte_1
dicembre 2017) a mezzo racc. a/r all'ente proprietario affinché provvedesse ad effettuare gli interventi necessari ad eliminare il problema e lamentando danni a carico dell'immobile e dell'attività ivi esercitata.
In data 23.01.2018 il legale di fiducia del locatario affittuario inviava al proprietario Parte_2
diffida ad adempiere, eliminando le cause delle infiltrazioni, nel termine di 15 giorni, e avanzava richiesta di risarcimento danni per la perdita dell'avviamento dell'attività commerciale, ritenendo in difetto risolti di diritto i contratti, di locazione dei locali e di affitto di azienda, la cui scadenza naturale era fissata al 31/10/2018.
L'inerzia dell'Ente costringeva la ad instaurare un procedimento di Accertamento Tecnico Pt_1
preventivo nell'ambito del quale veniva disposta CTU tecnica affidata al Geom. Persona_1
chiamato a rispondere sui seguenti quesiti: I. “Verifichi, accerti e valuti le cause delle infiltrazioni e
5 l'attuale stato dell'edificio, delle volte e di ogni parte dell'edificio interessata direttamente od indirettamente con le infiltrazioni. II. Verifichi, accerti e valuti il peggioramento dell'edificio de quo, i relativi danni patiti, la tipologia e la tempistica degli interventi da sostenere, nonché la quantificazione delle spese necessarie al risanamento dei locali interessati dalle infiltrazioni”.
All'esito delle operazioni peritali il CTU, come rilevabile dall'elaborato peritale depositato in data
10.08.2029, accertava: “Le infiltrazioni principali si sono verificate nelle due sale dell'ex ristorante, in corrispondenza della carreggiata di via Palmaroli, soprastante. Esse sono state causate dalla non omogenea impermeabilizzazione del manto stradale oltre dal fatto che la canalina di scorrimento posta tra l'asfalto e il muro di parapetto verso Est non ha un vero e proprio bordo –
“argine” e nello stesso tempo i punti di congiunzione tra i diversi materiali (asfalto con cls della canalina e muratura del parapetto) presentano spazi. C'è da aggiungere inoltre che la strada in coincidenza dei locali danneggiati ha un cambio di pendenza ed effettua una leggera curva. Ciò comporta che quando avviene una manifestazione piovosa importante, l'acqua superficiale proveniente da monte acquista velocità ed in prossimità della curva potrebbe rallentare e penetrare al di sotto del manto stradale. Il muretto che funge da parapetto non è impermeabilizzato ed ha una elevata capacità di assorbire acqua. Occorre ora effettuare una riflessione sul video di parte messo agli atti, dove si evince che all'epoca dei fatti, l'infiltrazione più rilevante proveniva soprattutto dalla fessurazione sopra l'ingresso del locale (in corrispondenza della zanella lato Est su via
Palmaroli), la quale faceva sì che la maggior quantità d'acqua meteorica della strada si incanalasse direttamente all'interno del locale, inzuppando tutta la superficie della parete interna e causando lo sfaldamento dell'intonaco. Ciò ha portato inoltre al dilavamento della malta tra i vari mattoni e sulla fessura all'ingresso del locale. Si presume che dopo l'apposizione dello strato impermeabilizzante sul manto stradale e sulla zanella lato Est, l'acqua durante le piogge ha continuato ad infiltrarsi e si
è creata un nuovo percorso all'interno del terreno di riporto presente tra il solaio voltato e la strada.
Prima la maggior quantità di acqua arrivava direttamente alla fessura sopra l'ingresso, ora si insinua nel terreno impregnandolo, di fatti nei soffitti voltati troviamo tracce di umidità ed efflorescenze dovute al rilascio lento dell'acqua da parte del terreno immagazzinata precedentemente. A seguito degli ultimi rovesci è stato verificato che la zona maggiormente interessata dalle infiltrazioni è la sala principale (sala 1 come da planimetria allegata), dove si nota una zona particolarmente bagnata e cioè il soffitto e la parete interrata. I mattoni, ormai saturi, rilasciano gocce di acqua che scivolano lungo la parete fino a depositarsi sul pavimento. Le cause delle infiltrazioni sono da attribuire al cattivo stato della copertura e quindi del manto stradale che, durante gli eventi meteorologici, non defluisce l'acqua piovana nella maniera più idonea, permettendole di infiltrarsi fino alle volte del
6 locale, probabilmente anche a causa del non perfetto stagnamento dei pozzetti in cls. Quanto ai danni patiti, la tipologia e la tempistica degli interventi da sostenere, nonché la quantificazione delle spese necessarie al risanamento dei locali interessati dalle infiltrazioni, ha accertato che “l'immobile ha subito danni dovuti alla caduta di acqua al suo interno, che ha causato il dilavamento ed il distaccamento della malta posta tra le fughe lasciando una elevata presenza di umidità ed efflorescenze sulle pareti. Per quanto riguarda i danni patiti dalla proprietà occorre Pt_1
considerare in aggiunta al costo per il ripristino dello stato dei luoghi, anche il mancato guadagno derivante dall'affitto del locale, il quale è venuto meno a seguito delle numerose infiltrazioni d'acqua che hanno procurato l'interruzione dei requisiti minimi igienico sanitari necessari per l'attività di ristorazione. Dal contratto d'affitto (…) risulta un prezzo di locazione mensile di €
1000,00, il quale è stato disdetto nel mese di Maggio 2018 a seguito della caduta di acqua internamente al locale della proprietà attrice. Pertanto il calcolo della perdita economica viene effettuato dalla data di disdetta ad oggi. Da una attenta valutazione effettuata, le operazioni da eseguire all'interno della proprietà ono le seguenti: Pt_1
- sabbiatura delle pareti e del soffitto in volte, con scarificazione della malta esistente;
- cuci e scuci degli elementi in laterizio pieno laddove ci sia necessità di sostituzione a causa delle fratture dello stesso;
- inserimento di barre elicoidali in acciaio Aisi 304 tipo Vortex tra le fughe;
- stuccatura, stilatura con malta idraulica dei giunti precedentemente scarificati con la sabbiatura;
- trattamento impermeabilizzante di tutte le pareti voltate;
- rimozione di tutto l'intonaco;
- apposizione dell'intonaco deumidificante;
- tinteggiatura delle pareti intonacate.
Per aumentare la sicurezza di impermeabilità del soffitto occorre intervenire anche dall'esterno, e precisamente su Via Palmaroli. Durante i lavori di manutenzione della Via pubblica previsti dall'Amministrazione Comunale di Grottammare, come anticipato al momento del sopralluogo, occorre effettuare su tutta la via sia a monte che a valle i seguenti lavori (vedere schema tecnico allegato):
- rimozione del manto stradale esistente e la relativa fognatura;
- sbancamento superficiale di circa 50 cm di profondità;
- livellamento del terreno e tracciamento della nuova linea fognaria con il compluvio centrale delle acque;
7 - apposizione di soletta impermeabile in cls armata di almeno 8 cm di spessore, la quale sarà agganciata al parapetto ed alle costruzioni prospicenti;
- apposizione di binder e tappetino;
- stuccatura e impermeabilizzazione della muratura del parapetto.”
Calcolava pertanto un costo
TOTALE delle LAVORAZIONI pari ad 16.988,30 €
Imprevisti sulle lavorazioni % 2.548,25 €
Spese Tecniche per predisposizione pratiche edilizie ed amministrative per la riapertura del l
'attività esistente pari ad euro circa 2.000,00 €
Mancato reddito ricavato dalla locazione dell'immobile da Maggio 2018 alla data della CTU di mesi
15 per un importo mensile di 1.000,00 pari a15.000,00 €.
Quantificava il totale dei danni nella misura di 36.536,55 €.
I risultati della CTU sono stati confermati in sede di escussione testimoniale dal geom. , il CP_2
quale ha anche affermato che dalla documentazione allegata alla CTU risultava che il Comune di
Grottammare nel Gennaio 2020 provvedeva ad effettuare lavori di sistemazione del tratto stradale interessato sito in Via Palmaroli, Grottammare. Inoltre il teste ha riferito che in data Parte_2
14.05.2018 rilasciava alla proprietaria i locali siti in Via Sant'Agostino n.24, Parte_1
Grottammare ove svolgeva la sua attività di ristorazione ed avanzava nei confronti di
[...]
richiesta di risarcimento dei danni patiti in ragione del rilascio dei predetti locali. Il teste Pt_1
Ing. , confermando di aver svolto l'incarico di CTP nominato dalla Ricorrente Testimone_1 nell'ambito della procedura per Accertamento Tecnico Preventivo n. 1458/2018 Parte_1
RG Tribunale di Fermo, ha dichiarato che il provvedeva a sistemare il Controparte_1
tratto stradale interessato sito in Via Palmaroli, Grottammare, un paio di anni dopo il verificarsi delle infiltrazioni del marzo 2017, con il rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi, cui conseguiva l'eliminazione delle infiltrazioni.
L'analisi della domanda avanzata da parte attrice ex art. 2051 c.c. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle condizioni in cui versava la strada soprastante i locali di proprietà dell'attrice, va effettuata tenendo in considerazione l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale 'ha costantemente ribadito (Cass. 1 ° aprile 2010, n. 8005) che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il
8 nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria del caso fortuito (avente impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale). La norma dettata dall'art. 2051 c.c. è fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che - a qualsiasi titolo - abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in modo da impedire che la stessa arrechi danni: la responsabilità relativa si fonda, cioè, sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa. La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone, comunque,
l'allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario dell'immobile, in particolare, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.' (Cass. Civ. sez. III – ord. 14 maggio 2013, n.11517). Ai sensi dell' art. 2051 c.c., non è, dunque, sufficiente né necessario accertare l'esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa, bensì secondo l'orientamento prevalente, è “custode” colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo potere di fatto sulla res. Colui che ha la disponibilità materiale di quest'ultima si trova, infatti, in una posizione che gli consentirebbe di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi. L'atteggiamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa, non ha alcun rilievo, pertanto il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito), che non attiene ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di responsabilità, la rilevanza del fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Sotto tale profilo si pone la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051
c.c., il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. La norma non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma l'onere della prova si considera assolto con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa – considerata nella sua globalità e non nelle singole parti potenzialmente pericolose - senza doversi provare anche
9 l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi per lui inevitabile.
L'attore che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta - commissiva od omissiva - del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante: Cass.
4.12.95 n.
12500, Cass. n. 2861/95, Cass. n. 1332/94 da ultimo Cass. Civ. Sezioni Unite Sentenza n. 20943 del
2022).
Nel caso in esame parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio fornendo riscontro probatorio alle deduzioni ed allegazioni in merito alla causa delle infiltrazioni puntualmente e tempestivamente denunciate all'Ente, che tuttavia effettuava gli interventi necessari solo molto tempo dopo, con effetto positivo, confermandone lo stato di assoluta mancanza di manutenzione e degrado della strada e di conseguenza ottenendone l'eliminazione delle infiltrazioni, quando ormai i danni a carico del proprietario si erano ormai verificati e protratti.
La quantificazione del danno inoltre non veniva contestata dal CT di parte attrice e pertanto ritenuto l'elaborato peritale completo ed esaustivo, immune da vizi logici e/o metodologici, ritiene questo giudicante di aderire integralmente ai risultati della CTU sia in punto di an che di quantum.
* * *
In accoglimento della domanda, va dunque dichiarata la condanna, del convenuto
[...]
al risarcimento dei danni subiti da parte attrice a seguito ed in conseguenza delle CP_1
copiose infiltrazioni verificatesi a partire dal marzo 2017, quantificati nella misura di € 36.536,55 oltre oneri di legge.
* * *
La regolazione delle spese di lite, segue il criterio della soccombenza, e pertanto determina la condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad 10 un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da €
26.000,01 ad € 52.000,00, liquidate per la fase di ATP e la fase di merito nella misura di € 7.616,00, oltre ad euro 518,00 per spese, oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 427/2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna il convenuto in persona del sindaco pro tempore al Controparte_1
risarcimento dei danni, in favore della parte attrice nella misura di € 36.536,55 Parte_1
oltre oneri di legge;
- visto il DM 55/20124, come aggiornato con DM 37/18, condanna il convenuto, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio complessivamente liquidate nella somma pari ad €
8.134,00; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Fermo il 18.06.2025.
(Allegato al verbale di udienza del giorno 18.06.2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 16.00).
Il GO
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VERBALE di UDIENZA
R.G.427/2021
All'udienza del 18/06/2025 ore 9.23
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. DE MARCO ANTONELLO
Per la Parte Convenuta: contumace;
l'avv. De Marco insiste per l'accoglimento della domanda si riporta le domande già introdotte nei diversi atti prodotti in giudizio;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.00, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura.
Il G.O.
1
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 427/2023 promossa da:
(cf ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP), residente in [...], Grottammare (AP), proprietaria dell'immobile sito in Via Sant'Agostino n°24, Grottammare (AP), rappresentata e difesa dall'avv. Antonello De Marco del Foro di Fermo (cf , Fax 0735-633531, PEC C.F._2
, con lo stesso elettivamente domiciliata presso la Email_1
Cancelleria civile del medesimo Tribunale in epigrafe indicato, autorizzando ai sensi degli artt. 170
e 176 cpc, comunicazioni e notifiche via fax n° 0735-633531 e/o via PEC
Email_1
- attore -
Contro
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 per la carica presso il Municipio sito in Via Marconi n°50, 63066 Grottammare (AP),
- convenuto -
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 c.c..
Conclusioni: parte attrice concludeva come riportato a verbale di udienza del 14.05.2025.
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile
(L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione di data 02.03.2021, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il in persona del sindaco pro-tempore, per ivi sentire condannare Controparte_1
esso convenuto al risarcimento del danno cagionato a seguito ed in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalla strada soprastante l'immobile di proprietà dell'attrice. Deduceva parte attrice: di essere proprietaria dei locali siti in via Sant'Agostino n°24, Grottammare (AP), distinti e censiti al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 4, particella 1080; locali categoria Catastale C/1 destinati ad attività commerciale e dotati di apposita certificazione di agibilità per attività commerciale rilasciata dal Comune di Grottammare;
che tali locali risultavano ubicati al piano sottostante Via Palmaroli, strada sita nell'antico borgo e di proprietà del Comune di Grottammare.
Che detta unità immobiliare nel mese di Marzo 2017 subiva infiltrazioni d'acqua meteorica divenute sempre più copiose fino a divenire intollerabili nel mese di Marzo 2017; tali infiltrazioni provenienti dalle volte sottostanti Via Palmaroli, ove risulta ubicata la sovrastante strada di proprietà comunale erano da ricondurre al carente stato di manutenzione che non permetteva la corretta impermeabilizzazione delle acque meteoriche, determinandone l'infiltrazione nelle volte dei locali di proprietà dell'Attrice; tale situazione veniva denunciata dall'attrice con diverse diffide al contestando le numerose problematiche e richiedendo l'immediato intervento al fine di CP_1
evitare il persistere delle infiltrazioni, che risultavano particolarmente rilevanti soprattutto in seguito ad eventi meteorici, provocando conseguenze per l'attività di Ristorazione del Ristorante
“Frangipane” ivi esercitato dal locatario ed affittuario come rilevabile dai contratti di Parte_2
Locazione dell'immobile e di Affitto del ramo di Azienda prodotti;
nonostante i reiterati inviti e le diffide inoltrate, il proprietario della strada, non approntava alcun tipo di Controparte_1
intervento volto alla risoluzione del problema, così determinandone il graduale peggioramento e interessando anche il muro parapetto sito sull'argine della strada comunale denominata Via
Palmaroli. L'attrice introduceva pertanto un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo sui locali interessati che veniva rubricato al n. 1458/2018 RG, GI dr. Marziali, Tribunale di Fermo;
nell'ambito del predetto procedimento veniva espletata apposita CTU tecnica rimessa al Geom.
il quale attestava che “le cause delle infiltrazioni sono da attribuire al cattivo stato della CP_2
copertura e quindi del manto stradale che, durante gli eventi meteorologici, non defluisce l'acqua piovana nella maniera più idonea, permettendole di infiltrarsi…”. Che i danni subiti dall'attrice
3 erano di natura diretta, ovvero inerente nello specifico il costo delle riparazioni da sostenere per il ripristino dei locali danneggiati dalle infiltrazioni, sia mediati, inerenti da un lato la domanda di risoluzione del contratto di locazione uso commerciale con risarcimento danni presentata dal locatario e dall'altro il mancato regolare godimento dell'immobile. I lavori, effettuati Parte_2
all'esito del procedimento per ATP terminavano nel Marzo 2020, e da tale momento in poi cessavano le infiltrazioni d'acqua; nessun positivo riscontro ricevevano tuttavia le richieste do risarcimento danni da quantificare nella misura di € 49.372,19 totali (oneri di legge inclusi), analiticamente indicati in:
a) - Lavorazioni per ripristino danni patiti dai locali, totale € 19.536,55 + IVA 22% = € 23.834,59
b) - Oneri per tecnici incarcati iter amministrativo, totale € 2.000,00 + Oneri Prev. + IVA 22% = €
2.537,60
c) - Mancato godimento locali e mancata locazione, totale € 1.000,00 mensili x 23 mensilità (sino al termine lavori) = € 23.000,00; somme riscontrate nel corso del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
Concludeva per l'accoglimento delle rassegante conclusioni.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_1
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia del Convenuto
venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; la causa Controparte_1
veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo di Accertamento Tecnico Preventivo rubricato al n. 1458/2018 RG Tribunale di Fermo, acquisizione documentale, assunzione della prova orale, giungendo in decisione dinanzi a questo G.O. che fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.05.2025. Alla predetta udienza parte attrice rassegnava le proprie conclusioni, come di seguito trascritte:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria deduzione/istanza, :
i. - In via principale e nel merito : accertata e dichiarata la responsabilità del Convenuto Ente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc, od in via alternativa ex art. 2043 cc, per l'effetto condannare il Convenuto in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, come sopra meglio individuato, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'Attrice prudenzialmente quantificati in € 49.372,19 (oneri di legge inclusi), come da perizia
ATP, o nella maggiore o minor somma liquidata come di giustizia.
4 Vinte sempre e comunque tutte le spese di lite del presente giudizio, nonché le spese ed i compensi da liquidarsi a seguito dell'accertamento ATP rubricato al n. 1458/2018 RG, GI Marziali, Tribunale di Fermo, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Con ogni altra riserva e massima osservanza, come per legge.
Seguiva rinvio per la discussione orale con termini per il deposito di note conclusionali. Alla odierna udienza parte attrice concludeva come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti è emerso che l'attrice, proprietaria dei locali siti in via Sant'Agostino n°24, Grottammare (AP), distinti e censiti al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al Foglio 4, particella 1080 (cfr Visura UTE e Succ. Ereditaria, categoria Catastale C/1 destinati ad attività commerciale e dotati di apposita certificazione di agibilità per attività commerciale rilasciata dal Comune di Grottammare, concludeva contratto di locazione di immobile ad uso commerciale in data 30.10.2012 e contratto di affitto di azienda in data 31.10.2012 con il signor per la durata entrambi di anni sei, rinnovabili di altri sei anni in difetto di Parte_2
disdetta. A partire dal marzo del 2017 nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale iniziavano a manifestarsi copiose infiltrazioni di acqua.
Le infiltrazioni di acqua provenienti dalla soprastante sede stradale di via Palmaroli di proprietà del di Grottammare erano da ricondurre ad un cattivo stato di manutenzione della strada e CP_1
pertanto la inviava diverse diffide (16 marzo 2017, 18 dicembre 2017 e 29 Parte_1
dicembre 2017) a mezzo racc. a/r all'ente proprietario affinché provvedesse ad effettuare gli interventi necessari ad eliminare il problema e lamentando danni a carico dell'immobile e dell'attività ivi esercitata.
In data 23.01.2018 il legale di fiducia del locatario affittuario inviava al proprietario Parte_2
diffida ad adempiere, eliminando le cause delle infiltrazioni, nel termine di 15 giorni, e avanzava richiesta di risarcimento danni per la perdita dell'avviamento dell'attività commerciale, ritenendo in difetto risolti di diritto i contratti, di locazione dei locali e di affitto di azienda, la cui scadenza naturale era fissata al 31/10/2018.
L'inerzia dell'Ente costringeva la ad instaurare un procedimento di Accertamento Tecnico Pt_1
preventivo nell'ambito del quale veniva disposta CTU tecnica affidata al Geom. Persona_1
chiamato a rispondere sui seguenti quesiti: I. “Verifichi, accerti e valuti le cause delle infiltrazioni e
5 l'attuale stato dell'edificio, delle volte e di ogni parte dell'edificio interessata direttamente od indirettamente con le infiltrazioni. II. Verifichi, accerti e valuti il peggioramento dell'edificio de quo, i relativi danni patiti, la tipologia e la tempistica degli interventi da sostenere, nonché la quantificazione delle spese necessarie al risanamento dei locali interessati dalle infiltrazioni”.
All'esito delle operazioni peritali il CTU, come rilevabile dall'elaborato peritale depositato in data
10.08.2029, accertava: “Le infiltrazioni principali si sono verificate nelle due sale dell'ex ristorante, in corrispondenza della carreggiata di via Palmaroli, soprastante. Esse sono state causate dalla non omogenea impermeabilizzazione del manto stradale oltre dal fatto che la canalina di scorrimento posta tra l'asfalto e il muro di parapetto verso Est non ha un vero e proprio bordo –
“argine” e nello stesso tempo i punti di congiunzione tra i diversi materiali (asfalto con cls della canalina e muratura del parapetto) presentano spazi. C'è da aggiungere inoltre che la strada in coincidenza dei locali danneggiati ha un cambio di pendenza ed effettua una leggera curva. Ciò comporta che quando avviene una manifestazione piovosa importante, l'acqua superficiale proveniente da monte acquista velocità ed in prossimità della curva potrebbe rallentare e penetrare al di sotto del manto stradale. Il muretto che funge da parapetto non è impermeabilizzato ed ha una elevata capacità di assorbire acqua. Occorre ora effettuare una riflessione sul video di parte messo agli atti, dove si evince che all'epoca dei fatti, l'infiltrazione più rilevante proveniva soprattutto dalla fessurazione sopra l'ingresso del locale (in corrispondenza della zanella lato Est su via
Palmaroli), la quale faceva sì che la maggior quantità d'acqua meteorica della strada si incanalasse direttamente all'interno del locale, inzuppando tutta la superficie della parete interna e causando lo sfaldamento dell'intonaco. Ciò ha portato inoltre al dilavamento della malta tra i vari mattoni e sulla fessura all'ingresso del locale. Si presume che dopo l'apposizione dello strato impermeabilizzante sul manto stradale e sulla zanella lato Est, l'acqua durante le piogge ha continuato ad infiltrarsi e si
è creata un nuovo percorso all'interno del terreno di riporto presente tra il solaio voltato e la strada.
Prima la maggior quantità di acqua arrivava direttamente alla fessura sopra l'ingresso, ora si insinua nel terreno impregnandolo, di fatti nei soffitti voltati troviamo tracce di umidità ed efflorescenze dovute al rilascio lento dell'acqua da parte del terreno immagazzinata precedentemente. A seguito degli ultimi rovesci è stato verificato che la zona maggiormente interessata dalle infiltrazioni è la sala principale (sala 1 come da planimetria allegata), dove si nota una zona particolarmente bagnata e cioè il soffitto e la parete interrata. I mattoni, ormai saturi, rilasciano gocce di acqua che scivolano lungo la parete fino a depositarsi sul pavimento. Le cause delle infiltrazioni sono da attribuire al cattivo stato della copertura e quindi del manto stradale che, durante gli eventi meteorologici, non defluisce l'acqua piovana nella maniera più idonea, permettendole di infiltrarsi fino alle volte del
6 locale, probabilmente anche a causa del non perfetto stagnamento dei pozzetti in cls. Quanto ai danni patiti, la tipologia e la tempistica degli interventi da sostenere, nonché la quantificazione delle spese necessarie al risanamento dei locali interessati dalle infiltrazioni, ha accertato che “l'immobile ha subito danni dovuti alla caduta di acqua al suo interno, che ha causato il dilavamento ed il distaccamento della malta posta tra le fughe lasciando una elevata presenza di umidità ed efflorescenze sulle pareti. Per quanto riguarda i danni patiti dalla proprietà occorre Pt_1
considerare in aggiunta al costo per il ripristino dello stato dei luoghi, anche il mancato guadagno derivante dall'affitto del locale, il quale è venuto meno a seguito delle numerose infiltrazioni d'acqua che hanno procurato l'interruzione dei requisiti minimi igienico sanitari necessari per l'attività di ristorazione. Dal contratto d'affitto (…) risulta un prezzo di locazione mensile di €
1000,00, il quale è stato disdetto nel mese di Maggio 2018 a seguito della caduta di acqua internamente al locale della proprietà attrice. Pertanto il calcolo della perdita economica viene effettuato dalla data di disdetta ad oggi. Da una attenta valutazione effettuata, le operazioni da eseguire all'interno della proprietà ono le seguenti: Pt_1
- sabbiatura delle pareti e del soffitto in volte, con scarificazione della malta esistente;
- cuci e scuci degli elementi in laterizio pieno laddove ci sia necessità di sostituzione a causa delle fratture dello stesso;
- inserimento di barre elicoidali in acciaio Aisi 304 tipo Vortex tra le fughe;
- stuccatura, stilatura con malta idraulica dei giunti precedentemente scarificati con la sabbiatura;
- trattamento impermeabilizzante di tutte le pareti voltate;
- rimozione di tutto l'intonaco;
- apposizione dell'intonaco deumidificante;
- tinteggiatura delle pareti intonacate.
Per aumentare la sicurezza di impermeabilità del soffitto occorre intervenire anche dall'esterno, e precisamente su Via Palmaroli. Durante i lavori di manutenzione della Via pubblica previsti dall'Amministrazione Comunale di Grottammare, come anticipato al momento del sopralluogo, occorre effettuare su tutta la via sia a monte che a valle i seguenti lavori (vedere schema tecnico allegato):
- rimozione del manto stradale esistente e la relativa fognatura;
- sbancamento superficiale di circa 50 cm di profondità;
- livellamento del terreno e tracciamento della nuova linea fognaria con il compluvio centrale delle acque;
7 - apposizione di soletta impermeabile in cls armata di almeno 8 cm di spessore, la quale sarà agganciata al parapetto ed alle costruzioni prospicenti;
- apposizione di binder e tappetino;
- stuccatura e impermeabilizzazione della muratura del parapetto.”
Calcolava pertanto un costo
TOTALE delle LAVORAZIONI pari ad 16.988,30 €
Imprevisti sulle lavorazioni % 2.548,25 €
Spese Tecniche per predisposizione pratiche edilizie ed amministrative per la riapertura del l
'attività esistente pari ad euro circa 2.000,00 €
Mancato reddito ricavato dalla locazione dell'immobile da Maggio 2018 alla data della CTU di mesi
15 per un importo mensile di 1.000,00 pari a15.000,00 €.
Quantificava il totale dei danni nella misura di 36.536,55 €.
I risultati della CTU sono stati confermati in sede di escussione testimoniale dal geom. , il CP_2
quale ha anche affermato che dalla documentazione allegata alla CTU risultava che il Comune di
Grottammare nel Gennaio 2020 provvedeva ad effettuare lavori di sistemazione del tratto stradale interessato sito in Via Palmaroli, Grottammare. Inoltre il teste ha riferito che in data Parte_2
14.05.2018 rilasciava alla proprietaria i locali siti in Via Sant'Agostino n.24, Parte_1
Grottammare ove svolgeva la sua attività di ristorazione ed avanzava nei confronti di
[...]
richiesta di risarcimento dei danni patiti in ragione del rilascio dei predetti locali. Il teste Pt_1
Ing. , confermando di aver svolto l'incarico di CTP nominato dalla Ricorrente Testimone_1 nell'ambito della procedura per Accertamento Tecnico Preventivo n. 1458/2018 Parte_1
RG Tribunale di Fermo, ha dichiarato che il provvedeva a sistemare il Controparte_1
tratto stradale interessato sito in Via Palmaroli, Grottammare, un paio di anni dopo il verificarsi delle infiltrazioni del marzo 2017, con il rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi, cui conseguiva l'eliminazione delle infiltrazioni.
L'analisi della domanda avanzata da parte attrice ex art. 2051 c.c. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle condizioni in cui versava la strada soprastante i locali di proprietà dell'attrice, va effettuata tenendo in considerazione l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale 'ha costantemente ribadito (Cass. 1 ° aprile 2010, n. 8005) che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il
8 nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre resta a carico del custode la prova contraria del caso fortuito (avente impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale). La norma dettata dall'art. 2051 c.c. è fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che - a qualsiasi titolo - abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in modo da impedire che la stessa arrechi danni: la responsabilità relativa si fonda, cioè, sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa. La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone, comunque,
l'allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario dell'immobile, in particolare, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.' (Cass. Civ. sez. III – ord. 14 maggio 2013, n.11517). Ai sensi dell' art. 2051 c.c., non è, dunque, sufficiente né necessario accertare l'esistenza di una relazione giuridica (proprietà, possesso, detenzione qualificata) tra soggetto e cosa, bensì secondo l'orientamento prevalente, è “custode” colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo potere di fatto sulla res. Colui che ha la disponibilità materiale di quest'ultima si trova, infatti, in una posizione che gli consentirebbe di controllare e di intervenire per impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi. L'atteggiamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa, non ha alcun rilievo, pertanto il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito), che non attiene ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno. Si deve pertanto ritenere che, in tale tipo di responsabilità, la rilevanza del fortuito attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Sotto tale profilo si pone la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051
c.c., il quale prevede che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e che il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. La norma non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma l'onere della prova si considera assolto con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa – considerata nella sua globalità e non nelle singole parti potenzialmente pericolose - senza doversi provare anche
9 l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi per lui inevitabile.
L'attore che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta - commissiva od omissiva - del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (cfr. tra le tante: Cass.
4.12.95 n.
12500, Cass. n. 2861/95, Cass. n. 1332/94 da ultimo Cass. Civ. Sezioni Unite Sentenza n. 20943 del
2022).
Nel caso in esame parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio fornendo riscontro probatorio alle deduzioni ed allegazioni in merito alla causa delle infiltrazioni puntualmente e tempestivamente denunciate all'Ente, che tuttavia effettuava gli interventi necessari solo molto tempo dopo, con effetto positivo, confermandone lo stato di assoluta mancanza di manutenzione e degrado della strada e di conseguenza ottenendone l'eliminazione delle infiltrazioni, quando ormai i danni a carico del proprietario si erano ormai verificati e protratti.
La quantificazione del danno inoltre non veniva contestata dal CT di parte attrice e pertanto ritenuto l'elaborato peritale completo ed esaustivo, immune da vizi logici e/o metodologici, ritiene questo giudicante di aderire integralmente ai risultati della CTU sia in punto di an che di quantum.
* * *
In accoglimento della domanda, va dunque dichiarata la condanna, del convenuto
[...]
al risarcimento dei danni subiti da parte attrice a seguito ed in conseguenza delle CP_1
copiose infiltrazioni verificatesi a partire dal marzo 2017, quantificati nella misura di € 36.536,55 oltre oneri di legge.
* * *
La regolazione delle spese di lite, segue il criterio della soccombenza, e pertanto determina la condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad 10 un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da €
26.000,01 ad € 52.000,00, liquidate per la fase di ATP e la fase di merito nella misura di € 7.616,00, oltre ad euro 518,00 per spese, oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 427/2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna il convenuto in persona del sindaco pro tempore al Controparte_1
risarcimento dei danni, in favore della parte attrice nella misura di € 36.536,55 Parte_1
oltre oneri di legge;
- visto il DM 55/20124, come aggiornato con DM 37/18, condanna il convenuto, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio complessivamente liquidate nella somma pari ad €
8.134,00; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Fermo il 18.06.2025.
(Allegato al verbale di udienza del giorno 18.06.2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 16.00).
Il GO
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