TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3781/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'avv. Federico Lucci
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa MASSANOVA LOREDANA e dott. GOGGIOLI FRANCO
RESISTENTE
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento della disabilità, ai sensi dell'art. 3, com. 1 l. 104/92. Si è costituito l' deducendo l'intempestività del ricorso, poiché il termine di 9 mesi, CP_1 previsto per legge per la definizione della domanda presentata in sede amministrativa, non era ancora spirato al momento del deposito del ricorso né risultavano solleciti di fissazione della visita medica. Ha inoltre allegato il verbale della visita effettuata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap in data 27.11.2024, all'esito della quale il ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, com. 3). L' ha chiesto CP_1 pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese
All'udienza odierna la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna alle spese, mentre la difesa dell ha ribadito le CP_1 ragioni per cui ha chiesto la compensazione delle spese legali, evidenziando il breve lasso di tempo intercorso tra la visita medica che ha riconosciuto la prestazione e la notifica del ricorso.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla luce del mancato rispetto da parte del ricorrente dello spirare del termine previsto per la definizione della domanda in sede ammnistrativa sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 13/01/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'avv. Federico Lucci
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa MASSANOVA LOREDANA e dott. GOGGIOLI FRANCO
RESISTENTE
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento della disabilità, ai sensi dell'art. 3, com. 1 l. 104/92. Si è costituito l' deducendo l'intempestività del ricorso, poiché il termine di 9 mesi, CP_1 previsto per legge per la definizione della domanda presentata in sede amministrativa, non era ancora spirato al momento del deposito del ricorso né risultavano solleciti di fissazione della visita medica. Ha inoltre allegato il verbale della visita effettuata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap in data 27.11.2024, all'esito della quale il ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, com. 3). L' ha chiesto CP_1 pertanto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese
All'udienza odierna la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna alle spese, mentre la difesa dell ha ribadito le CP_1 ragioni per cui ha chiesto la compensazione delle spese legali, evidenziando il breve lasso di tempo intercorso tra la visita medica che ha riconosciuto la prestazione e la notifica del ricorso.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla luce del mancato rispetto da parte del ricorrente dello spirare del termine previsto per la definizione della domanda in sede ammnistrativa sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 13/01/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.