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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3481/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, in via Parte_1 C.F._1
Ferrero di Cambiano n. 82, con l'avv. D'AMATO FABIO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore avv. Bruna Pastinese, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIA 2 00183 ROMA con l'avv. BERTI LAURA
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
CONVENUTO
, in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO NIBBY, 11 00161
ROMA, con il patrocinio dell'avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirne Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità per aver portato all'incasso due assegni indebitamente sottratti dal carnet dell'attrice e riportanti la sua firma falsa e conseguentemente condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, ha esposto di essere titolare di conto corrente presso la convenuta e di aver appreso, tramite l'estratto conto visionato il 4.1.2020, di due CP_3 operazioni di uscita in data 4.12.2019 per l'importo rispettivamente di € 8.000,00 e di € 4.000,00 corrispondenti agli assegni non trasferibili n.
8.152.118381 e n.
8.152.118382 emessi in favore del e contabilizzati dalla l'odierna attrice ha sporto denuncia- Controparte_2 CP_3 querela per il furto degli assegni, avendo disconosciuto le relative sottoscrizioni e non avendo intrattenuto mai alcun rapporto con il beneficiario;
sostenendo che la falsità della sottoscrizione era rilevabile dalla ictu oculi, ne ha allegato l'inadempimento agli obblighi contrattuali CP_3 derivanti dal contratto di conto corrente.
Si è costituita sostenendo la responsabilità dell'attrice per omessa Controparte_1 custodia del carnet degli assegni, lasciato presso l'abitazione data in locazione a terzi, e contestando la fondatezza della domanda nel merito;
in subordine, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la avverso la quale ha svolto Controparte_2 domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la eccependo in via Controparte_2 preliminare la nullità della citazione del terzo per mancata allegazione o trascrizione della citazione introduttiva del giudizio;
nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della propria estraneità ai fatti dedotti dall'attrice; ha evidenziato che gli assegni de quo le sono stati consegnati da a saldo delle prestazioni medico specialistiche Controparte_4 ricevute.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
è stata espletata una CTU e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 24.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dal terzo chiamato.
Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c., applicabile anche alla citazione del terzo, prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel caso di specie, parte convenuta individua correttamente il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alla terza chiamata di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.
L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda di manleva, come sostenuto dalla terza chiamata, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è il dedotto inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti della propria correntista, per aver negligentemente posto CP_3 all'incasso un assegno non trasferibile con firma di traenza falsa.
Secondo la tesi attorea, i dipendenti della avrebbero agito con negligenza, in quanto CP_3 avrebbero dovuto avvedersi della falsità degli assegni e delle relative firme, palesemente diverse rispetto allo specimen depositato al momento dell'apertura del conto corrente cui erano associati gli assegni.
La domanda va valutata alla stregua dei principi di cui all'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
In materia di assegni, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, alla stregua dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Ne consegue che la rispondenza della condotta richiesta alla banca ai dettami della suddetta disposizione normativa va verificata attraverso un accertamento di fatto volto a verificare, caso per caso, se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche, sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.
3 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né
è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass. civ. 15 luglio 2005 n. 15066).
In particolare, va richiamato il principio secondo cui la banca “cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione” (Cass. civ. 19 maggio 2000 n. 6524; si v. anche Cass. civ. 18 marzo 2010 n. 6624).
Nel caso di specie, la natura apocrifa delle firme in traenza apposte sugli assegni in questione è stata accertata dal CTU, con valutazioni congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici che si ritengono integralmente condivisibili.
Inoltre, la differenza di forma tra le firme in traenza e quelle dello specimen è tale da essere apprezzabile ictu oculi, mediante l'ordinaria diligenza dell'accorto banchiere.
In senso contrario, la convenuta ha rilevato che entrambi gli assegni erano soggetti CP_3 alla procedura “Check Image Truncation”, che prevede la sola trasmissione dei dati relativi all'incasso, essendo di importo inferiore al limite per il quale la stessa è prevista dalla legge.
Tuttavia, tale circostanza vale ad escludere la colpa dei dipendenti della nella CP_3 negoziazione dei titoli, atteso che, per stessa ammissione della convenuta, gli assegni oggetto di causa “sono stati lavorati in una prima fase attraverso la mera trasmissione dei soli dati contabili ma, in seguito alla richiesta alla , la filiale della convenuta ha ricevuto anche Parte_2
l'immagine e non ha rilevato né impagati né segnalazioni di irregolarità formali e gli assegni sono stati riscontrati come regolari e completi e, quindi, legittimamente pagati” (pag. 5 della comparsa di costituzione e ripsosta). Pertanto, risulta l'avvenuta trasmissione dell'immagine degli assegni ad Controparte_1
che li ha posti all'incasso nonostante la palese difformità della sottoscrizione rispetto allo
[...] specimen di firma della correntista, con conseguente inadempimento al dovere di diligenza professionale sopra richiamato.
Parte convenuta ha poi eccepito il concorso di colpa della danneggiata, la quale avrebbe omesso la diligente custodia del carnet di assegni dal quale i due titoli in questione sono stati prelevati.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sul punto, va richiamato il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
(cfr. da ultimo Cass. n. 25712 del 04/09/2023: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).
Orbene, la prova testimoniale articolata dalla convenuta non ha consentito di CP_3 accertare quanto asserito, non essendo emerse le circostanze di tempo e di luogo in cui l'odierna attrice avrebbe colposamente smarrito il carnet di assegni.
Pertanto, l'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata dalla Banca convenuta è infondata.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_3 della somma di € 12.000,00 (pari alle somme addebitate all'attrice con la negoziazione dei titoli oggetto di causa) a titolo di danno patrimoniale derivante dall'inadempimento.
4. La domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_1 [...] quale soggetto in favore del quale l'importo portato dagli assegni è stato Controparte_2 versato, è infondata.
Il titolo della domanda non è stato compiutamente dedotto dalla Banca convenuta ma va individuato, secondo le scarne argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nell'atto di citazione del terzo, come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Sul punto, la Banca convenuta è priva di legittimazione attiva, atteso che il pagamento è stato eseguito mediante addebito sul conto corrente di , la quale è pertanto Parte_1
l'unico soggetto legittimato a proporre l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens.
Né la Banca può invocare ad alcun titolo una responsabilità solidale della
[...]
in mancanza di elementi da cui desumersi che la stessa abbia agito in mala fede o Controparte_2 comunque nella consapevolezza della falsità degli assegni. Invero, la teste ha Testimone_1 affermato che gli assegni le sono stati consegnati da in adempimento delle Controparte_4 prestazioni da questo dovute, previa compilazione e firma degli stessi davanti a lei.
5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di manleva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte, rispettivamente, in favore dei procuratori costituiti per la parte attrice e per la terza chiamata, entrambi dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti di cui è causa e la condanna al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 12.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo,
[...]
a titolo di risarcimento;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.341,00, di CP_3 cui € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive in favore dell'avv. Fabio D'amato quale antistatario e in € 4.237,00 per compensi in favore dell'avv. Massimo Biasiotti
Mogliazza quale antistatario, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con CP_3 separato decreto.
Civitavecchia, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3481/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, in via Parte_1 C.F._1
Ferrero di Cambiano n. 82, con l'avv. D'AMATO FABIO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore avv. Bruna Pastinese, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIA 2 00183 ROMA con l'avv. BERTI LAURA
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
CONVENUTO
, in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO NIBBY, 11 00161
ROMA, con il patrocinio dell'avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirne Parte_1 Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità per aver portato all'incasso due assegni indebitamente sottratti dal carnet dell'attrice e riportanti la sua firma falsa e conseguentemente condannarla al pagamento in suo favore della somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, ha esposto di essere titolare di conto corrente presso la convenuta e di aver appreso, tramite l'estratto conto visionato il 4.1.2020, di due CP_3 operazioni di uscita in data 4.12.2019 per l'importo rispettivamente di € 8.000,00 e di € 4.000,00 corrispondenti agli assegni non trasferibili n.
8.152.118381 e n.
8.152.118382 emessi in favore del e contabilizzati dalla l'odierna attrice ha sporto denuncia- Controparte_2 CP_3 querela per il furto degli assegni, avendo disconosciuto le relative sottoscrizioni e non avendo intrattenuto mai alcun rapporto con il beneficiario;
sostenendo che la falsità della sottoscrizione era rilevabile dalla ictu oculi, ne ha allegato l'inadempimento agli obblighi contrattuali CP_3 derivanti dal contratto di conto corrente.
Si è costituita sostenendo la responsabilità dell'attrice per omessa Controparte_1 custodia del carnet degli assegni, lasciato presso l'abitazione data in locazione a terzi, e contestando la fondatezza della domanda nel merito;
in subordine, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la avverso la quale ha svolto Controparte_2 domanda di manleva.
Autorizzata la chiamata, si è costituita la eccependo in via Controparte_2 preliminare la nullità della citazione del terzo per mancata allegazione o trascrizione della citazione introduttiva del giudizio;
nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della propria estraneità ai fatti dedotti dall'attrice; ha evidenziato che gli assegni de quo le sono stati consegnati da a saldo delle prestazioni medico specialistiche Controparte_4 ricevute.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
è stata espletata una CTU e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 24.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dal terzo chiamato.
Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c., applicabile anche alla citazione del terzo, prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nel caso di specie, parte convenuta individua correttamente il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alla terza chiamata di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.
L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda di manleva, come sostenuto dalla terza chiamata, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è il dedotto inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti della propria correntista, per aver negligentemente posto CP_3 all'incasso un assegno non trasferibile con firma di traenza falsa.
Secondo la tesi attorea, i dipendenti della avrebbero agito con negligenza, in quanto CP_3 avrebbero dovuto avvedersi della falsità degli assegni e delle relative firme, palesemente diverse rispetto allo specimen depositato al momento dell'apertura del conto corrente cui erano associati gli assegni.
La domanda va valutata alla stregua dei principi di cui all'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
In materia di assegni, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, alla stregua dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Ne consegue che la rispondenza della condotta richiesta alla banca ai dettami della suddetta disposizione normativa va verificata attraverso un accertamento di fatto volto a verificare, caso per caso, se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche, sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né
è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass. civ. 15 luglio 2005 n. 15066).
In particolare, va richiamato il principio secondo cui la banca “cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione” (Cass. civ. 19 maggio 2000 n. 6524; si v. anche Cass. civ. 18 marzo 2010 n. 6624).
Nel caso di specie, la natura apocrifa delle firme in traenza apposte sugli assegni in questione è stata accertata dal CTU, con valutazioni congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici che si ritengono integralmente condivisibili.
Inoltre, la differenza di forma tra le firme in traenza e quelle dello specimen è tale da essere apprezzabile ictu oculi, mediante l'ordinaria diligenza dell'accorto banchiere.
In senso contrario, la convenuta ha rilevato che entrambi gli assegni erano soggetti CP_3 alla procedura “Check Image Truncation”, che prevede la sola trasmissione dei dati relativi all'incasso, essendo di importo inferiore al limite per il quale la stessa è prevista dalla legge.
Tuttavia, tale circostanza vale ad escludere la colpa dei dipendenti della nella CP_3 negoziazione dei titoli, atteso che, per stessa ammissione della convenuta, gli assegni oggetto di causa “sono stati lavorati in una prima fase attraverso la mera trasmissione dei soli dati contabili ma, in seguito alla richiesta alla , la filiale della convenuta ha ricevuto anche Parte_2
l'immagine e non ha rilevato né impagati né segnalazioni di irregolarità formali e gli assegni sono stati riscontrati come regolari e completi e, quindi, legittimamente pagati” (pag. 5 della comparsa di costituzione e ripsosta). Pertanto, risulta l'avvenuta trasmissione dell'immagine degli assegni ad Controparte_1
che li ha posti all'incasso nonostante la palese difformità della sottoscrizione rispetto allo
[...] specimen di firma della correntista, con conseguente inadempimento al dovere di diligenza professionale sopra richiamato.
Parte convenuta ha poi eccepito il concorso di colpa della danneggiata, la quale avrebbe omesso la diligente custodia del carnet di assegni dal quale i due titoli in questione sono stati prelevati.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sul punto, va richiamato il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
(cfr. da ultimo Cass. n. 25712 del 04/09/2023: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).
Orbene, la prova testimoniale articolata dalla convenuta non ha consentito di CP_3 accertare quanto asserito, non essendo emerse le circostanze di tempo e di luogo in cui l'odierna attrice avrebbe colposamente smarrito il carnet di assegni.
Pertanto, l'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata dalla Banca convenuta è infondata.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_3 della somma di € 12.000,00 (pari alle somme addebitate all'attrice con la negoziazione dei titoli oggetto di causa) a titolo di danno patrimoniale derivante dall'inadempimento.
4. La domanda di manleva svolta da nei confronti della Controparte_1 [...] quale soggetto in favore del quale l'importo portato dagli assegni è stato Controparte_2 versato, è infondata.
Il titolo della domanda non è stato compiutamente dedotto dalla Banca convenuta ma va individuato, secondo le scarne argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nell'atto di citazione del terzo, come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Sul punto, la Banca convenuta è priva di legittimazione attiva, atteso che il pagamento è stato eseguito mediante addebito sul conto corrente di , la quale è pertanto Parte_1
l'unico soggetto legittimato a proporre l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens.
Né la Banca può invocare ad alcun titolo una responsabilità solidale della
[...]
in mancanza di elementi da cui desumersi che la stessa abbia agito in mala fede o Controparte_2 comunque nella consapevolezza della falsità degli assegni. Invero, la teste ha Testimone_1 affermato che gli assegni le sono stati consegnati da in adempimento delle Controparte_4 prestazioni da questo dovute, previa compilazione e firma degli stessi davanti a lei.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di manleva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte, rispettivamente, in favore dei procuratori costituiti per la parte attrice e per la terza chiamata, entrambi dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti di cui è causa e la condanna al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 12.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo,
[...]
a titolo di risarcimento;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.341,00, di CP_3 cui € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive in favore dell'avv. Fabio D'amato quale antistatario e in € 4.237,00 per compensi in favore dell'avv. Massimo Biasiotti
Mogliazza quale antistatario, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, liquidate con CP_3 separato decreto.
Civitavecchia, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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