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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2301/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15501/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022193945000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2262/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'8/7/2025 e depositato l'11/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate – OS e la Regione Campania – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – la cartella di pagamento n. 028 2025 00221939 45 000 del 16.06.2025, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019, di Euro 378,12 (Euro trecento settantotto virgola dodici centesimi).
Il ricorrente ha asserito che la cartella di pagamento è illegittima, nulla e/o annullabile, inefficace, inidonea a produrre effetti, come tale, nella sfera del ricorrente, per i motivi qui di seguito articolatamente evidenziati.
A – SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2025 00221939 45 000 DEL
16.6.2025: IN PARTICOLARE, PER NULLITA' DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI PRODROMICI
I – La cartella di pagamento qui opposta rappresenta il primo atto impositivo con il quale il Sig. Ricorrente_1
è edotto dell'avversa pretesa erariale e, quindi, dell'asserito omesso pagamento del bollo auto per il periodo d'imposta 2019.
B – SULLA PRESCRIZIONE. I – A seguito del difetto di notifica dell'atto presupposto, gli avversi crediti per tasse automobilistiche 2019 sono prescritti per decorso del termine triennale di prescrizione previsto in subjecta materia.
C - SULL'INAPPLICABILITA' DELLA C.D. SOSPENSIONE COVID-19 DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E
DECADENZA DURANTE IL PERIODO C.D. EMERGENZIALE (8.3.2020 – 31.8.2021) – SULLA CORRETTA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 D.L. 18/2020
E 12 D.LGS. 159/2015.
D – NULLITA' DELL'OPPOSTA CARTELLA ESATTORIALE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituite l'Agenzia delle entrate - OS e la Regione, la prima resistendo al ricorso, la seconda concludendo per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere.
La regione ha infatti dichiarato di aver «ritenuto che sussistessero le condizioni affinché la competente U.
O.S. Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali procedesse alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di competenza di questa Amministrazione propedeutici a quello impugnato. La Nominativo_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, quindi, ha provveduto ad effettuare le proprie valutazioni di competenza ed ha conseguentemente provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 964182895246 targa Targa_1, sotteso alla cartella esattoriale impugnata. Di tanto è stata fornita notizia al ricorrente, presso lo studio legale dove domicilia, con nota del 15/01/2026».
4. Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, individuabili nell'inammissibilità del ricorso. Deve, infatti, rilevarsi che il ricorso, notificato l'8/7/2025, è stato depositato in segreteria solamente l'11/9/2025, allorché erano decorsi 34 giorni (al netto dei 31 di sospensione feriale), sicché risulta violato l'art. 22 d. lgs. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15501/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022193945000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2262/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato l'8/7/2025 e depositato l'11/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate – OS e la Regione Campania – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – la cartella di pagamento n. 028 2025 00221939 45 000 del 16.06.2025, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019, di Euro 378,12 (Euro trecento settantotto virgola dodici centesimi).
Il ricorrente ha asserito che la cartella di pagamento è illegittima, nulla e/o annullabile, inefficace, inidonea a produrre effetti, come tale, nella sfera del ricorrente, per i motivi qui di seguito articolatamente evidenziati.
A – SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2025 00221939 45 000 DEL
16.6.2025: IN PARTICOLARE, PER NULLITA' DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI PRODROMICI
I – La cartella di pagamento qui opposta rappresenta il primo atto impositivo con il quale il Sig. Ricorrente_1
è edotto dell'avversa pretesa erariale e, quindi, dell'asserito omesso pagamento del bollo auto per il periodo d'imposta 2019.
B – SULLA PRESCRIZIONE. I – A seguito del difetto di notifica dell'atto presupposto, gli avversi crediti per tasse automobilistiche 2019 sono prescritti per decorso del termine triennale di prescrizione previsto in subjecta materia.
C - SULL'INAPPLICABILITA' DELLA C.D. SOSPENSIONE COVID-19 DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E
DECADENZA DURANTE IL PERIODO C.D. EMERGENZIALE (8.3.2020 – 31.8.2021) – SULLA CORRETTA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 D.L. 18/2020
E 12 D.LGS. 159/2015.
D – NULLITA' DELL'OPPOSTA CARTELLA ESATTORIALE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituite l'Agenzia delle entrate - OS e la Regione, la prima resistendo al ricorso, la seconda concludendo per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere.
La regione ha infatti dichiarato di aver «ritenuto che sussistessero le condizioni affinché la competente U.
O.S. Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali procedesse alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di competenza di questa Amministrazione propedeutici a quello impugnato. La Nominativo_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali, quindi, ha provveduto ad effettuare le proprie valutazioni di competenza ed ha conseguentemente provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento n. 964182895246 targa Targa_1, sotteso alla cartella esattoriale impugnata. Di tanto è stata fornita notizia al ricorrente, presso lo studio legale dove domicilia, con nota del 15/01/2026».
4. Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, individuabili nell'inammissibilità del ricorso. Deve, infatti, rilevarsi che il ricorso, notificato l'8/7/2025, è stato depositato in segreteria solamente l'11/9/2025, allorché erano decorsi 34 giorni (al netto dei 31 di sospensione feriale), sicché risulta violato l'art. 22 d. lgs. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello