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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3588/2024 R.G. vertente fra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Santangelo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Marina Savastano, giusta procura per notaio in atti e domiciliato presso l'Avvocatura Per_1
Provinciale dell' di Potenza, Via Pretoria 263, come in atti;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta c.f. dal 12.4.2011 al 31.1.2014; all'atto della cessazione del Controparte_2 P.IVA_2
rapporto non gli veniva corrisposto il TFR maturato;
ottenuto decreto ingiuntivo n. 254/2021, lo stesso diveniva esecutivo per mancata opposizione, sicché essendo stato dichiarato il fallimento della azienda in data 22.9.2022, chiedeva ed otteneva l'ammissione al passivo del fallimento;
che il
Giudice delegato al fallimento, dichiarava l'esecutività dello stato passivo ed ammetteva integralmente il credito richiesto dal ricorrente. Richiesto l'accesso al Fondo di garanzia , questi CP_1
nonostante le interlocuzioni avute, non provvedeva al pagamento rigettando la richiesta.
Tanto premesso, sussistendo tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare e/o accertare il proprio diritto al pagamento, da parte dell' , in virtù dell'ammissione al passivo CP_1 in via privilegiata, per l'importo di € 2968,68 per TFR e per l'effetto, condannare l' al CP_1
pagamento in favore del ricorrente per i titoli di cui in premessa della somma in questione , con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso con vittoria di spese, allegando la insussitenza dei presupposti per il pagamento del TFR domandato, per mancanza di domanda nei termini di legge e per prescrizione del diritto;
La causa veniva istruita medinate l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente, quale dipendente della dichiarata fallita, con il presente gidizio, CP_2 domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di Garanzia il pagamento delle somme maturate a titolo di TFR, stipendio e accessori della retribuzione, denegato dall'Istituto previdenziale sulla base dell'asserita mancata produzione della domanda per cui la pretesa oggi sarebbe prescritta.
Il diritto di ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di tfr per l'espletamento dell'attività lavorativa trova il proprio referente normativo, per quel che rileva nel caso di specie, nell'art. 2, comma 1 e 2, della legge 29 maggio del 1982 n. 297 secondo cui: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il tratatmento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro i caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fin erapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loto aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha condivisibilmente statuito che: “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto,) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell' nel debito del CP_1
datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettebiltà alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale retsa vincolato sotto il profilo dell'
“an” e del “quantum debeatur” (Cass.civ., sez. lav., sentenza n. 24231 del 13.11.2014) ed inoltre
“La definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, CP_ a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti” (Cass. civ. sez. lav., sentenza n. 24730 del 4.12.2015).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la parte ricorrente ha depositato: copia istanza di ammissione al passivo;
copia stato passivo, copia istanza di liquidazione con allegati;
copia mod. SR52; copia ricevuta deposito mod. SR54 e autocertificazione di non opposizione allo stato passivo, sussistono quindi tutte le condizioni e/o presupposti per il riconoscimento del diritto rivendicato.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento, da parte dell' , in persona del legale rappresentante p.t., dei crediti di lavoro non corrisposti CP_1 dall'azienda datrice di lavoro per TFR e, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle somme relative, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 in baso all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) dichiara il diritto di al pagamento, da parte dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, dei crediti di lavoro non corrisposti dall'azienda datrice di lavoro titolo di TFR;
CP_2
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
di della somma, di € 2.968,68 per le causali dette;
Parte_1
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.030,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla