CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 364/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LODI n. 53/2025, est. dott. Francesco Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 23/09/2025 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MULLACE MARCO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA LUNIGIANA, 20 20124 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti BATTISTINI NICOLA e LEVI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto, in totale e completa riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n° 53/2025, emessa in data 25.02.2025 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dr. Francesco Manfredi, nella causa iscritta e rubricata R.G. 845/2024, notificata in data 12.03.2025, promossa dalla nei confronti del signor Parte_2
ferme tutte le domande dispiegate in primo grado, nessuna esclusa, Parte_1 che si abbiano qui come riportate e trascritte, così giudicare IN VIA PRELIMINARE - Sospendere inaudita altera parte con effetto immediato l'efficacia immediata della sentenza appellata di primo grado n° 53/2025, emessa in data 25.02.2025 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro, nella
[1] persona del Giudice dr. Francesco Manfredi, nella ausa iscritta e rubricata R.G. 845/2024, notificata in data 12.03.2025, promossa dalla nei confronti Parte_2 del signor in quanto da essa può derivare gravissimo danno Parte_1 all'appellante - dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa a pagina 29 del presente atto. IN VIA PRINCIPALE si ripropongono integralmente le domande proposte in primo grado, nessuna esclusa, quindi Voglia l'On. le Collegio adito: - respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Ferma la richiesta di rigetto della totalità dell'opposizione, nello specifico rigettare la domanda di compensazione e di condanna alla restituzione in essa contenuta. - Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra dedotte e argomentate, la risoluzione del contratto inter partes per causa imputabile alla controparte e/o scioglimento del rapporto per giustificato motivo e quindi accertare il diritto del sig. , appellante, ut supra, rappresentato e difeso Parte_1 al riconoscimento: 1) del pagamento della fattura del mese di settembre 2023 relativa a provvigioni maturate per € 994,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO;
2) dell'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c., comprensiva di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela (ISC), l'indennità meritocratica (IM) come previsto dall'art. 1751 c.c. s.s. e dalle vigenti disposizioni degli AEC Agenti Commercio;
3) del risarcimento del danno da mancato preavviso;
4) del risarcimento del danno causato all'Agente per il mancato pagamento delle mensilità indicate in narrativa, e conseguentemente: - condannare la al pagamento a Pt_2 CP_1 favore dell'opposto delle provvigioni maturate e non corrisposte in Parte_1 relazione alla fattura del mese di settembre 2023 relativa a provvigioni maturate per € 994,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero che darà accertata in corso di causa: - condannare la al pagamento a favore dell'opposto dell'indennità di CP_1 Parte_1 cessato rapporto ex art 1751 c.c. € 13.669,94 a titolo di FIRR, € 4.135,71 a titolo di ISC,
€ 10.916,23 a titolo di Indennità Meritocratica, ovvero, per tutti i titoli, dell'importo nella misura maggiore o minore che verrà accertata in giudizio, ovvero nella misura ritenuta di giustizia ovvero che sarà accertata all'esito di espletanda CTU;
- condannare la CP_1
al risarcimento del danno da mancato preavviso nella misura di € 8.152,00 ovvero in
[...] quella ritenuta di giustizia a favore dell'opposto ; - condannare la Parte_1 [...] al risarcimento danno causato all'Agente per il mancato pagamento delle CP_1 mensilità nella misura ritenuta di giustizia a favore dell'opposto In Parte_1 ogni caso con vittoria di spese di lite tutte, competenze e compensi professionali sia del procedimento monitorio che di entrambe le fasi di merito del presente procedimento e rimborso forfetario spese generali 15% oltre oneri di legge IVA e CPA”.
Per l'appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, ivi compresa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, così giudicare: Nel merito: - rigettare le domande tutte proposte dall'appellante, ivi comprese quelle in via preliminare, e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Lodi n. 53/2025; - con vittoria di spese di lite del grado. Nel merito in via subordinata: si ripropongono integralmente le domande versate nel giudizio di opposizione in primo grado: - accogliere la presente opposizione e, per le causali di cui in narrativa, dichiarare nullo, annullare e/o revocare ovvero dichiarare improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2024 (R.G. n. 707/2024); - rigettare integralmente la domanda riconvenzionale avversaria;
-
[2] accertato e dichiarato che la retribuzione fissa mensile di Euro 800,00 pattuita in favore dell'agente per l'anno 2023 era subordinata al raggiungimento della conclusione, da parte di quest'ultimo unitamente al sig. , di contratti di vendita dei Persona_1
Sistemi/Prodotti della preponente per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00; accertato e dichiarato che il sig. ha promosso, unitamente all'altro Parte_1 agente sig. , la conclusione di contratti di vendita dei Sistemi/Prodotti Persona_1 della preponente per l'importo complessivo di Euro 45.400,00 (doc. 3, doc. 4 e doc. 5); - accertare e dichiarare che l'agente sig. non ha diritto di richiedere Parte_1 alla preponente i fissi relativi ai mesi di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, Pt_2 novembre e dicembre 2023 (docc. avv. 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 procedura monitoria e doc. 6) per un importo complessivo di Euro 5.600,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO ed è tenuto a restituire i fissi indebitamente percepiti da per i mesi di Pt_2 gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno 2023 (docc. avv. 15 - 18 procedura monitoria e doc. 7) per un importo complessivo di Euro 4.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO e, per l'effetto, compensare l'importo complessivo di Euro 3.092,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO dovuto dalla preponente all'agente sig. Pt_2 a titolo di provvigioni (di cui alle fatture n. 1/24 dell'8.01.2024 per Parte_1
l'importo di Euro 2.100,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO e 23/23 del 7.09.2023 per l'importo di Euro 992,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO – docc. 19 e 23 avv. procedura monitoria e doc. 8) con l'importo complessivo di Euro 4.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO (vale a dire, i fissi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2023 - docc. avv. 15 - 18 procedura monitoria e doc. 7) dovuto da quest'ultimo alla preponente e, per l'effetto, Pt_2 condannare il sig. a restituire alla preponente la differenza di Parte_1 Pt_2
Euro 908,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO;
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 53/2025 mediante la quale il TRIBUNALE di LODI in accoglimento dell'opposizione di ha revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 113/2024 emesso il 30.09.2024 per la somma di Euro 8.694,00 al lordo delle ritenute CO per “provvigioni e compensi fissi non retribuiti” che assumeva dovuta per i mesi di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024.
A fronte della notifica del decreto ingiuntivo proponeva Controparte_1 opposizione deducendo che il rapporto di agenzia intercorso con Parte_1
era cessato il 26.04.2023; che la pattuizione del compenso fisso mensile
[...] per il 2023 pari a Euro 800,00 era subordinata “al raggiungimento di un valore complessivo dei contratti procacciati da parte dell'agente (unitamente all'altro agente, sig. ) pari a Euro 1.000.000,00” che tuttavia non era Persona_1 stato raggiunto dall'agente.
Su tali presupposti chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine la compensazione del credito preteso da con il controcredito Parte_1
[3] della preponente pari al compenso fisso corrisposto per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2023 per Euro 4.000,00 e l'importo dovuto per provvigioni dovute all'agente portato dalle fatture n. 23/23 e 1/24 per complessivi Euro 3.092,00 con conseguente condanna dell'agente a corrispondere la differenza pari a Euro 908,00.
si costituiva nel giudizio di opposizione deducendo che il Parte_1 contratto di agenzia era stato tacitamente prorogato dopo la scadenza naturale, con trasformazione dello stesso in un rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'A.E.C. di riferimento;
che era stata la preponente a comunicare all'agente il pagamento del compenso fisso mensile di Euro 800,00, corrisposto per gli anni 2022 e per il mese di gennaio 2023; che non era stato pattuito il raggiungimento di alcun obiettivo;
che la preponente aveva omesso il pagamento del compenso fisso mensile nonostante le fatture emesse;
che stante l'inadempimento imputabile alla società era stato costretto a rassegnare nel gennaio 2024 le dimissioni per giusta causa.
In via riconvenzionale domandava che venisse condannata a Controparte_1 corrispondere il pagamento dell'indennità di preavviso, delle indennità di fine rapporto (indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), delle provvigioni maturate nel mese di settembre 2023, nonché al risarcimento del danno da inadempimento e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A fronte dell'anzidetta domanda riconvenzionale la società opponente contestava che il rapporto di agenzia fosse iniziato tra le parti nel dicembre dell'anno 2015, rappresentando che si trattava di altro e diverso rapporto intercorso con soggetti terzi;
che il rapporto di agenzia era cessato per iniziativa libera e discrezionale dell'agente e pertanto non sussisteva l'invocata giusta causa;
che non erano stati indicati i criteri di calcolo utilizzati per determinare l'ammontare dell'indennità del preavviso richiesto;
che non sussistenza un danno in re ipsa e che una valutazione equitativa non poteva supplire alle carenze deduttive sull'an; che l'erogazione del FIRR era a carico di CO e non della preponente e da ultimo deduceva l'omessa allegazione dei requisiti necessari per la maturazione delle indennità richieste.
Il primo Giudice, considerate irrilevanti, documentali, inammissibili e generici i capitoli di prova per testi formulati dalle parti, accoglieva l'opposizione di CP_1
e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Il TRIBUNALE riteneva che il rapporto di agenzia fosse cessato il 26.04.2023 e che la produzione da parte dell'agente di fatture successive alla scadenza non fosse sufficiente a provare la prosecuzione successivamente all'anzidetta scadenza naturale. Osservava inoltre che le fatture emesse negli anni antecedenti il 2021 non erano idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di agenzia
[4] apparendo piuttosto indicative di un diverso rapporto quale quello di
“procacciatore” stante l'occasionalità degli affari conclusi da Parte_1
.
[...]
Secondo il primo Giudice, l'assenza di stabilità dell'incarico successivamente al mese di aprile 2023 trovava ulteriore conferma nello scambio di mail intercorse tra il rappresentante della società e “ovvero in negativo Parte_1 nella proposta di un lavoro stabile ed esclusivo per ”. CP_1
In motivazione precisava che non era nemmeno invocabile l'art. 2 ult. co. dell'A.E.C. in virtù del quale per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato è necessario che il rapporto di agenzia continui a essere tacitamente eseguito dalle parti dopo la scadenza del termine.
Sul punto rilevava che le due fatture emesse dopo aprile 2023 non consentivano di ipotizzare una tacita continuazione dell'esecuzione del contratto e che inoltre da tali fatture non era dato desumere l'intervento di (a Parte_1 fianco dell'agente per la conclusione di ciascun contratto. Per_1
Quanto al compenso fisso rilevava che aveva riconosciuto che Controparte_1 era intervenuto un accordo sul compenso fisso da corrispondere all'agente, ma che non vi era alcun patto accessorio che lo subordinava al raggiungimento di un obiettivo commerciale (procacciamento di contratti di valore pari a Euro 1.000.000,00 per il 2023).
Da un lato, la sussistenza di un patto accessorio di tal tenore era inverosimile in quanto la scadenza naturale del contratto ad aprile 2023 avrebbe reso difficile il raggiungimento dell'obiettivo in soli quattro mesi e dall'altro, che trattandosi di una pattuizione aggiuntiva al patto sul compenso fisso non era ammessa la prova per testi ex art. 2722 c.c.: per tale ragione respingeva la richiesta avanzata dall'opponente di ammettere il relativo capitolo di prova.
Quanto all'accordo sul compenso fisso, evidenziava che la mail del 01.12.2021 dalla quale si desumerebbe l'esistenza dell'anzidetto patto non proveniva dalla società, bensì da un altro agente ( . Per_1
Pur ritenendo possibile che esistesse un accordo sul fisso, rilevava che l'agente, sul quale incombeva l'onere della prova, non aveva formulato capitoli di prova specifici in ordine alla vigenza di siffatto accordo anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto di aprile 2023.
Respingeva anche le domande riconvenzionali proposte da Parte_1 con le quali aveva chiesto la condanna della società alla corresponsione dell'indennità di preavviso per giusta causa, del risarcimento del danno cagionato dal mancato pagamento delle fatture relative al compenso fisso mensile,
[5] dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. e art. 11 e ss. AEC e quella relativa al pagamento della fattura del mese di settembre 2023.
Quanto alla giusta causa delle dimissioni, contestata dalla società, affermava che la comunicazione del legale rappresentante della preponente, in primo luogo si riferiva alla cessazione del mandato n. 3778688 conferito in data 10.12.2015, quindi diverso dal contratto di agenzia di cui è causa e in secondo luogo “non rappresenta un recesso operato dall'agente, ma dalla preponente, non qualificabile come dimissioni unilaterali dell'agente e tantomeno assistito da giusta causa”.
Con riferimento al richiesto pagamento della fattura del mese di settembre 2023, il primo Giudice riteneva che l'omessa prova circa la continuazione di fatto del rapporto di agenzia era tale da porre nel nulla il preteso inadempimento a cui andava aggiunto che l'agente non aveva provato di aver effettuato la prestazione della quale chiedeva il compenso, non avendo formulato nemmeno capitoli di prova in tal senso.
Respingeva anche la domanda di pagamento delle indennità di fine rapporto, stante l'omessa allegazione dei fatti costitutivi previsti dall'art. 1751 c.c. (nuovi clienti procurati dall'agente, sviluppo sensibile degli affari con i clienti esistenti, sostanziali vantaggi ricevuti dal preponente), nonché quella di pagamento delle indennità di fonte contrattualcollettiva, genericamente pretese nell'an delle quali aveva omesso una compiuta allegazione dei relativi fatti costitutivi e omesso di indicare per il quantum quali criteri di computo erano stati adottati, “scontando la circostanza, non di poco momento, che il rapporto di agenzia abbia avuto la naturale scadenza di cui al contratto, senza che possa dirsi sussistere una cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante o dell'agente”.
In ragione della soccombenza veniva condannato a Parte_1 rifondere all'opponente le spese di lite quantificate in Euro 3.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
L'appellante, premesso in fatto di aver prestato la propria opera, a favore dell'appellata, in qualità di agente, dal dicembre 2015 sino al 26.04.2021, senza che alcun contratto venisse formalizzato;
che in data 26.04.2021 aveva stipulato un contratto di agenzia a tempo determinato per la durata di un anno;
che alla scadenza del contratto, avvenuta in data 26.04.2022, il medesimo era stato tacitamente prorogato come attestato dal pagamento delle fatture prodotte nel procedimento monitorio;
che gli A.E.C., richiamati dal Contratto di Agenzia in tema di “Contratti a Tempo Determinato” prevedono una specifica disciplina, all'art 2 comma 4 per cui “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”; che con email del 01.12.2021 il collega comunicava che da dicembre 2021 la mandante Per_1
riconosceva a entrambi un compenso fisso mensile di Euro Controparte_1
[6] 800,00 a fronte di una diminuzione di un punto percentuale (1%) sulla provvigione che dal 13% viene rideterminata al 12%; che tale mail era stata inviata sia all'appellante che al legale rappresentante della in ordine CP_1 alla quale alcuna smentita circa il contenuto era mai giunta dalla preponente;
che alla stessa era stata data attuazione con il pagamento del compenso fisso mensile;
che la preponente non aveva fornito la prova in ordine alla sussistenza di un ulteriore accordo relativo all'obiettivo da raggiungere per l'ottenimento del fisso mensile;
che il fisso mensile era stato regolarmente pagato per gli anni 2022 sino al mese di gennaio 2023 incluso;
che successivamente, senza alcuna comunicazione, il fisso non era stato più versato, nonostante l'emissione di regolari fatture;
che la società non aveva pagato neppure la fattura del mese di settembre 2023 relativa a provvigioni maturate per Euro 994,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO;
che il rapporto di agenzia era di fatto proseguito sino a gennaio 2024 come confermato dalla “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” della stessa mandante, datata 24.04.2024; che la sussistenza del rapporto di agenzia era stata confermata in svariati punti del ricorso in opposizione e nelle rassegnate conclusioni;
che l'omesso pagamento delle fatture avevano costretto l'appellante a dimettersi per giusta causa.
Fatta questa premessa, , con un primo motivo di appello Parte_1 censura la sentenza per “vizio motivazionale in tema di valutazione delle allegazioni istruttorie. Erronea e carente valutazione della documentazione in relazione all'inizio ed alla prosecuzione del rapporto di agenzia”.
A sostegno della doglianza deduce che il rapporto era proseguito dopo la scadenza di aprile 2023 come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante di
[...] inviata alla Fondazione CO Servizio Gestione Separata FIRR CP_1 con la quale veniva comunicato che il rapporto di agenzia si era concluso il 18.01.2024.
Deduce inoltre che la prova della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del 26.04.2023 era supportata dalla produzione delle fatture n. 23 del 07.09.2023 e n. 1 del 08.01.2024, prodotte dall'odierna appellata, riferite alla conclusione di contratti stipulati dall'agente successivamente alla data del 26.04.2023 e in relazione alle quali nelle rassegnate conclusioni chiede che Controparte_1 vengano poste in compensazione con quanto versato a titolo di compenso fisso da gennaio ad aprile 2023.
Nella prospettazione del gravame, riporta il contenuto della mail del 13.09.2023 con la quale il legale rappresentante di si rivolge all'appellante Controparte_1 quale “agente” e richiama la circostanza che solo lo stesso e un altro collega erano gli unici a beneficiare di un compenso fisso.
[7] Lamenta il fatto che il primo Giudice ha ritenuto che il rapporto intercorso dal 2015 al 2021 dimostri l'esistenza di un rapporto diverso che invece, nella propria ottica, è identico a quello formalizzato nel 2021 come provato dalle fatture.
Si duole inoltre della violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il TRIBUNALE individua nella figura del procacciatore di affari il rapporto di agenzia intercorso tra le parti violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con un secondo motivo lamenta il rigetto della domanda volta a ottenere il pagamento dell'indennità del preavviso per recesso dell'agente per giusta causa e il risarcimento del danno per inadempimento.
A sostegno della domanda deduce che l'omesso pagamento delle fatture da parte della preponente, per diversi mesi, è stata la causa che ha indotto l'agente a rassegnare le dimissioni con la conseguenza che gli spetta il risarcimento del danno da mancato preavviso, nei termini di legge e/o dell'art. 11 e ss. dell'A.E.C. che quantifica in Euro 8.152,00.
Si duole inoltre del vizio motivazionale in tema di valutazione dei fatti relativi alla fattura di settembre 2023 essendo pacifico che la prestazione sia stata effettuata dall'appellante e che l'importo sia dovuto come confermato anche dalle conclusioni dell'opponente che chiedeva la compensazione dell'importo portato dalla fattura.
Con un ultimo motivo si duole del mancato accoglimento della domanda con la quale aveva chiesto la condanna della preponente al pagamento dell'indennità di fine rapporto quantificata, tenendo conto dei criteri previsti dall'A.E.C., in Euro 13.669,94 per FIRR, in Euro 4.135,71 per l'indennità supplettiva di clientela e in Euro 10.916,25 per quella meritocratica.
Su tali presupposti, in riforma della sentenza di primo grado, chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 03.06.2025 si è costituita Controparte_1 difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione del 23.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_________________
L'appello è parzialmente fondato e i relativi motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
È pacifico che e in data 26.04.2021 Parte_1 Controparte_1 formalizzavano un contratto di agenzia a tempo determinato per la durata di un anno con decorrenza dal 26.04.2021 al 26.04.2022 con il quale prevedevano che
[8] alla prima scadenza del 26.04.2022 lo stesso, in assenza di disdetta, veniva prorogato di un ulteriore anno e quindi sino al 26.04.2023.
Risulta altresì documentale che dal mese di dicembre 2021 Controparte_1 riconosceva all'agente e ad altro agente ( un Parte_1 Per_1 compenso fisso mensile di Euro 800,00 a fronte di una diminuzione di un punto percentuale delle provvigioni che così passavano dal 13% al 12% (cfr. doc. n. 21 fasc. I grado appellante).
In forza di tale pattuizione, corrispondeva all'appellante per Controparte_1 tutto il 2022 e fino a gennaio 2023 il compenso fisso di Euro 800,00 come risulta dalle fatture emesse e pagate per l'anzidetto periodo (cfr. docc. nn. 22- 36 fasc. cit).
A fronte del suddetto accordo, di alcun pregio è l'affermazione di parte appellata, rimasta priva di alcun supporto probatorio, secondo la quale l'erogazione del compenso fisso era subordinata al raggiungimento di affari conclusi per Euro 1.000.000,00.
Nonostante il contratto di agenzia fosse formalmente terminato alla scadenza naturale del 26.04.2023, in realtà il rapporto proseguiva come comprovato dalla fattura n. 23 del 07.09.2023 e dalla fattura n. 1 del 08.01.2024, relative ad affari pacificamente conclusi da in epoca successiva alla Parte_1 scadenza del mandato: trattasi di fatture prodotte dalla stessa Controparte_1 con il ricorso in opposizione (cfr. doc. n. 8 fasc. I grado appellata).
Va inoltre evidenziato che con la mail del 13.09.2023, inviata a Parte_1
e ad altro agente, proponeva o la cessazione del rapporto
[...] CP_1 oppure la prosecuzione con nuove modalità; circostanza che non fa che ulteriormente provare che il rapporto era continuato ben oltre la scadenza del 26.04.2023 (doc. n. 9 fasc. I grado ). CP_1
Rilevato dunque che il rapporto di agenzia è proseguito anche per i mesi successivi ad aprile 2023, nello specifico da maggio 2023 fino alla risoluzione del gennaio 2024, a deve essere riconosciuto il compenso fisso Parte_1 mensile di Euro 800,00 per i mesi di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024.
Del pari al medesimo deve essere corrisposta la somma di Euro 994,00 (al lordo delle ritenute) relativa alla fattura n. 23/23 pacificamente non pagata da CP_1
e relativa a provvigioni dallo stesso maturate in relazione a “studio
[...] essiccatore Salesiani Bologna e Hotel Sole”.
Quanto alle ulteriori domande proposte da si rileva che Parte_1 dall'esame delle mail intercorse con il legale rappresentante di Controparte_1
[9] il rapporto di agenzia si sia di fatto consensualmente risolto con la conseguenza che non spetta al medesimo alcuna indennità per mancato preavviso.
In particolare, da un lato, con mail del 13.09.2023 la società proponeva all'agente di rivedere le condizioni del mandato oppure di “chiudere i rapporti” e che ne avrebbero comunque discusso personalmente e dall'altro, con mail del 18.01.2024 l'agente chiedeva a di procedere alla cancellazione Controparte_1 della propria posizione CO e comunicava che il proprio commercialista avrebbe chiesto la cancellazione dall'Albo degli Agenti di commercio “dopodichè potremmo fare un contratto di procacciamento occasionale o collaborazione, per le situazioni ancora aperte e per altre eventuali opportunità”.
Il tenore di tale corrispondenza fa ritenere che all'esito degli incontri le parti non abbiamo trovato un accordo sulla prosecuzione del rapporto e che abbiano deciso concordemente di porre fine al contratto di agenzia.
Anche la richiesta volta a ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. non è meritevole di accoglimento.
Tale norma dispone che: "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.”
L'art. 1751, comma 1, c.c., è chiaro nel porre a carico dell'agente l'onere di provare non solo di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, ma anche che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti.
Secondo la Suprema Corte, “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni” (così Cass. 6/10/2016, n.20047; Cass. 15/10/2018, n.25740).
[10] Nel caso di specie, non ha fornito, né si è offerto di fornire, Parte_1 la prova della ricorrenza degli elementi che lo legittimerebbero al percepimento dell'indennità calcolata secondo i criteri dettati dalla norma sopra richiamata.
Va altresì respinta la domanda volta a ottenere il pagamento dell'indennità meritocratica per il riconoscimento della quale è previsto quale presupposto l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti, nonché l'indennità suppletiva di clientela che spetta quando il contratto cessa per iniziativa della casa mandante, oppure quando l'agente si dimette per giusta causa, quest'ultima insussistente nella fattispecie per cui è causa per le ragioni di cui si è detto.
A supporto di tali richieste ha omesso di allegare prima e Parte_1 di provare poi, circostanze che legittimerebbero il riconoscimento delle indennità richieste.
Ad avviso del Collegio va invece liquidata a la somma Parte_1 rivendicata a titolo di FIRR, sul cui ammontare pari a Euro 1.249,70 le parti concordano come da conteggi depositati.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta la sentenza di I grado deve essere riformata con condanna di a Controparte_1 corrispondere a la somma di Euro 8.694,00 di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 113/2024, la somma di Euro 994,00 (al lordo delle ritenute) in relazione alla fattura n. 23/23, nonché la somma di Euro 1.249,70 a titolo di FIRR.
La parziale reciproca soccombenza – valutate le proporzioni fra l'entità delle domande accolte e di quelle risultate invece infondate – integra, ad avviso del Collegio, i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio limitatamente alla quota di metà, con condanna della società appellata, quale parte prevalentemente soccombente, alla rifusione del residuo in favore dell'odierno appellante.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, si quantificano gli importi complessivi di Euro 3.000,00 per la prima fase del giudizio e di Euro 2.200,00 per il procedimento di appello, per un totale di Euro 5.200,00, la cui quota di metà, posta a carico di Controparte_1 ammonta a Euro 2.600,00.
[11]
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 53/25 del TRIBUNALE di LODI condanna a pagare a la somma di euro 8.694,00 di Controparte_1 Parte_1 cui al decreto ingiuntivo n. 113/2024.
Condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di Euro 994,00 (al lordo delle ritenute) e l'indennità FIRR pari a Euro 1.249,70.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna a rifondere all'appellante la metà delle spese Controparte_1 processuali del doppio grado che liquida per tale quota in Euro 2.600,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e oneri di legge, compensato il residuo.
Milano, 23/09/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
[12]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LODI n. 53/2025, est. dott. Francesco Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 23/09/2025 e promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MULLACE MARCO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA LUNIGIANA, 20 20124 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti BATTISTINI NICOLA e LEVI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto, in totale e completa riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n° 53/2025, emessa in data 25.02.2025 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dr. Francesco Manfredi, nella causa iscritta e rubricata R.G. 845/2024, notificata in data 12.03.2025, promossa dalla nei confronti del signor Parte_2
ferme tutte le domande dispiegate in primo grado, nessuna esclusa, Parte_1 che si abbiano qui come riportate e trascritte, così giudicare IN VIA PRELIMINARE - Sospendere inaudita altera parte con effetto immediato l'efficacia immediata della sentenza appellata di primo grado n° 53/2025, emessa in data 25.02.2025 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro, nella
[1] persona del Giudice dr. Francesco Manfredi, nella ausa iscritta e rubricata R.G. 845/2024, notificata in data 12.03.2025, promossa dalla nei confronti Parte_2 del signor in quanto da essa può derivare gravissimo danno Parte_1 all'appellante - dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa a pagina 29 del presente atto. IN VIA PRINCIPALE si ripropongono integralmente le domande proposte in primo grado, nessuna esclusa, quindi Voglia l'On. le Collegio adito: - respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Ferma la richiesta di rigetto della totalità dell'opposizione, nello specifico rigettare la domanda di compensazione e di condanna alla restituzione in essa contenuta. - Accertare e dichiarare, per le ragioni sopra dedotte e argomentate, la risoluzione del contratto inter partes per causa imputabile alla controparte e/o scioglimento del rapporto per giustificato motivo e quindi accertare il diritto del sig. , appellante, ut supra, rappresentato e difeso Parte_1 al riconoscimento: 1) del pagamento della fattura del mese di settembre 2023 relativa a provvigioni maturate per € 994,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO;
2) dell'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c., comprensiva di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela (ISC), l'indennità meritocratica (IM) come previsto dall'art. 1751 c.c. s.s. e dalle vigenti disposizioni degli AEC Agenti Commercio;
3) del risarcimento del danno da mancato preavviso;
4) del risarcimento del danno causato all'Agente per il mancato pagamento delle mensilità indicate in narrativa, e conseguentemente: - condannare la al pagamento a Pt_2 CP_1 favore dell'opposto delle provvigioni maturate e non corrisposte in Parte_1 relazione alla fattura del mese di settembre 2023 relativa a provvigioni maturate per € 994,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero che darà accertata in corso di causa: - condannare la al pagamento a favore dell'opposto dell'indennità di CP_1 Parte_1 cessato rapporto ex art 1751 c.c. € 13.669,94 a titolo di FIRR, € 4.135,71 a titolo di ISC,
€ 10.916,23 a titolo di Indennità Meritocratica, ovvero, per tutti i titoli, dell'importo nella misura maggiore o minore che verrà accertata in giudizio, ovvero nella misura ritenuta di giustizia ovvero che sarà accertata all'esito di espletanda CTU;
- condannare la CP_1
al risarcimento del danno da mancato preavviso nella misura di € 8.152,00 ovvero in
[...] quella ritenuta di giustizia a favore dell'opposto ; - condannare la Parte_1 [...] al risarcimento danno causato all'Agente per il mancato pagamento delle CP_1 mensilità nella misura ritenuta di giustizia a favore dell'opposto In Parte_1 ogni caso con vittoria di spese di lite tutte, competenze e compensi professionali sia del procedimento monitorio che di entrambe le fasi di merito del presente procedimento e rimborso forfetario spese generali 15% oltre oneri di legge IVA e CPA”.
Per l'appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza o eccezione, ivi compresa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, così giudicare: Nel merito: - rigettare le domande tutte proposte dall'appellante, ivi comprese quelle in via preliminare, e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Lodi n. 53/2025; - con vittoria di spese di lite del grado. Nel merito in via subordinata: si ripropongono integralmente le domande versate nel giudizio di opposizione in primo grado: - accogliere la presente opposizione e, per le causali di cui in narrativa, dichiarare nullo, annullare e/o revocare ovvero dichiarare improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2024 (R.G. n. 707/2024); - rigettare integralmente la domanda riconvenzionale avversaria;
-
[2] accertato e dichiarato che la retribuzione fissa mensile di Euro 800,00 pattuita in favore dell'agente per l'anno 2023 era subordinata al raggiungimento della conclusione, da parte di quest'ultimo unitamente al sig. , di contratti di vendita dei Persona_1
Sistemi/Prodotti della preponente per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00; accertato e dichiarato che il sig. ha promosso, unitamente all'altro Parte_1 agente sig. , la conclusione di contratti di vendita dei Sistemi/Prodotti Persona_1 della preponente per l'importo complessivo di Euro 45.400,00 (doc. 3, doc. 4 e doc. 5); - accertare e dichiarare che l'agente sig. non ha diritto di richiedere Parte_1 alla preponente i fissi relativi ai mesi di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, Pt_2 novembre e dicembre 2023 (docc. avv. 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 procedura monitoria e doc. 6) per un importo complessivo di Euro 5.600,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO ed è tenuto a restituire i fissi indebitamente percepiti da per i mesi di Pt_2 gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno 2023 (docc. avv. 15 - 18 procedura monitoria e doc. 7) per un importo complessivo di Euro 4.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO e, per l'effetto, compensare l'importo complessivo di Euro 3.092,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO dovuto dalla preponente all'agente sig. Pt_2 a titolo di provvigioni (di cui alle fatture n. 1/24 dell'8.01.2024 per Parte_1
l'importo di Euro 2.100,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO e 23/23 del 7.09.2023 per l'importo di Euro 992,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO – docc. 19 e 23 avv. procedura monitoria e doc. 8) con l'importo complessivo di Euro 4.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO (vale a dire, i fissi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2023 - docc. avv. 15 - 18 procedura monitoria e doc. 7) dovuto da quest'ultimo alla preponente e, per l'effetto, Pt_2 condannare il sig. a restituire alla preponente la differenza di Parte_1 Pt_2
Euro 908,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO;
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.04.2025 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 53/2025 mediante la quale il TRIBUNALE di LODI in accoglimento dell'opposizione di ha revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 113/2024 emesso il 30.09.2024 per la somma di Euro 8.694,00 al lordo delle ritenute CO per “provvigioni e compensi fissi non retribuiti” che assumeva dovuta per i mesi di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024.
A fronte della notifica del decreto ingiuntivo proponeva Controparte_1 opposizione deducendo che il rapporto di agenzia intercorso con Parte_1
era cessato il 26.04.2023; che la pattuizione del compenso fisso mensile
[...] per il 2023 pari a Euro 800,00 era subordinata “al raggiungimento di un valore complessivo dei contratti procacciati da parte dell'agente (unitamente all'altro agente, sig. ) pari a Euro 1.000.000,00” che tuttavia non era Persona_1 stato raggiunto dall'agente.
Su tali presupposti chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine la compensazione del credito preteso da con il controcredito Parte_1
[3] della preponente pari al compenso fisso corrisposto per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e giugno 2023 per Euro 4.000,00 e l'importo dovuto per provvigioni dovute all'agente portato dalle fatture n. 23/23 e 1/24 per complessivi Euro 3.092,00 con conseguente condanna dell'agente a corrispondere la differenza pari a Euro 908,00.
si costituiva nel giudizio di opposizione deducendo che il Parte_1 contratto di agenzia era stato tacitamente prorogato dopo la scadenza naturale, con trasformazione dello stesso in un rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'A.E.C. di riferimento;
che era stata la preponente a comunicare all'agente il pagamento del compenso fisso mensile di Euro 800,00, corrisposto per gli anni 2022 e per il mese di gennaio 2023; che non era stato pattuito il raggiungimento di alcun obiettivo;
che la preponente aveva omesso il pagamento del compenso fisso mensile nonostante le fatture emesse;
che stante l'inadempimento imputabile alla società era stato costretto a rassegnare nel gennaio 2024 le dimissioni per giusta causa.
In via riconvenzionale domandava che venisse condannata a Controparte_1 corrispondere il pagamento dell'indennità di preavviso, delle indennità di fine rapporto (indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica), delle provvigioni maturate nel mese di settembre 2023, nonché al risarcimento del danno da inadempimento e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A fronte dell'anzidetta domanda riconvenzionale la società opponente contestava che il rapporto di agenzia fosse iniziato tra le parti nel dicembre dell'anno 2015, rappresentando che si trattava di altro e diverso rapporto intercorso con soggetti terzi;
che il rapporto di agenzia era cessato per iniziativa libera e discrezionale dell'agente e pertanto non sussisteva l'invocata giusta causa;
che non erano stati indicati i criteri di calcolo utilizzati per determinare l'ammontare dell'indennità del preavviso richiesto;
che non sussistenza un danno in re ipsa e che una valutazione equitativa non poteva supplire alle carenze deduttive sull'an; che l'erogazione del FIRR era a carico di CO e non della preponente e da ultimo deduceva l'omessa allegazione dei requisiti necessari per la maturazione delle indennità richieste.
Il primo Giudice, considerate irrilevanti, documentali, inammissibili e generici i capitoli di prova per testi formulati dalle parti, accoglieva l'opposizione di CP_1
e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Il TRIBUNALE riteneva che il rapporto di agenzia fosse cessato il 26.04.2023 e che la produzione da parte dell'agente di fatture successive alla scadenza non fosse sufficiente a provare la prosecuzione successivamente all'anzidetta scadenza naturale. Osservava inoltre che le fatture emesse negli anni antecedenti il 2021 non erano idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di agenzia
[4] apparendo piuttosto indicative di un diverso rapporto quale quello di
“procacciatore” stante l'occasionalità degli affari conclusi da Parte_1
.
[...]
Secondo il primo Giudice, l'assenza di stabilità dell'incarico successivamente al mese di aprile 2023 trovava ulteriore conferma nello scambio di mail intercorse tra il rappresentante della società e “ovvero in negativo Parte_1 nella proposta di un lavoro stabile ed esclusivo per ”. CP_1
In motivazione precisava che non era nemmeno invocabile l'art. 2 ult. co. dell'A.E.C. in virtù del quale per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato è necessario che il rapporto di agenzia continui a essere tacitamente eseguito dalle parti dopo la scadenza del termine.
Sul punto rilevava che le due fatture emesse dopo aprile 2023 non consentivano di ipotizzare una tacita continuazione dell'esecuzione del contratto e che inoltre da tali fatture non era dato desumere l'intervento di (a Parte_1 fianco dell'agente per la conclusione di ciascun contratto. Per_1
Quanto al compenso fisso rilevava che aveva riconosciuto che Controparte_1 era intervenuto un accordo sul compenso fisso da corrispondere all'agente, ma che non vi era alcun patto accessorio che lo subordinava al raggiungimento di un obiettivo commerciale (procacciamento di contratti di valore pari a Euro 1.000.000,00 per il 2023).
Da un lato, la sussistenza di un patto accessorio di tal tenore era inverosimile in quanto la scadenza naturale del contratto ad aprile 2023 avrebbe reso difficile il raggiungimento dell'obiettivo in soli quattro mesi e dall'altro, che trattandosi di una pattuizione aggiuntiva al patto sul compenso fisso non era ammessa la prova per testi ex art. 2722 c.c.: per tale ragione respingeva la richiesta avanzata dall'opponente di ammettere il relativo capitolo di prova.
Quanto all'accordo sul compenso fisso, evidenziava che la mail del 01.12.2021 dalla quale si desumerebbe l'esistenza dell'anzidetto patto non proveniva dalla società, bensì da un altro agente ( . Per_1
Pur ritenendo possibile che esistesse un accordo sul fisso, rilevava che l'agente, sul quale incombeva l'onere della prova, non aveva formulato capitoli di prova specifici in ordine alla vigenza di siffatto accordo anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto di aprile 2023.
Respingeva anche le domande riconvenzionali proposte da Parte_1 con le quali aveva chiesto la condanna della società alla corresponsione dell'indennità di preavviso per giusta causa, del risarcimento del danno cagionato dal mancato pagamento delle fatture relative al compenso fisso mensile,
[5] dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. e art. 11 e ss. AEC e quella relativa al pagamento della fattura del mese di settembre 2023.
Quanto alla giusta causa delle dimissioni, contestata dalla società, affermava che la comunicazione del legale rappresentante della preponente, in primo luogo si riferiva alla cessazione del mandato n. 3778688 conferito in data 10.12.2015, quindi diverso dal contratto di agenzia di cui è causa e in secondo luogo “non rappresenta un recesso operato dall'agente, ma dalla preponente, non qualificabile come dimissioni unilaterali dell'agente e tantomeno assistito da giusta causa”.
Con riferimento al richiesto pagamento della fattura del mese di settembre 2023, il primo Giudice riteneva che l'omessa prova circa la continuazione di fatto del rapporto di agenzia era tale da porre nel nulla il preteso inadempimento a cui andava aggiunto che l'agente non aveva provato di aver effettuato la prestazione della quale chiedeva il compenso, non avendo formulato nemmeno capitoli di prova in tal senso.
Respingeva anche la domanda di pagamento delle indennità di fine rapporto, stante l'omessa allegazione dei fatti costitutivi previsti dall'art. 1751 c.c. (nuovi clienti procurati dall'agente, sviluppo sensibile degli affari con i clienti esistenti, sostanziali vantaggi ricevuti dal preponente), nonché quella di pagamento delle indennità di fonte contrattualcollettiva, genericamente pretese nell'an delle quali aveva omesso una compiuta allegazione dei relativi fatti costitutivi e omesso di indicare per il quantum quali criteri di computo erano stati adottati, “scontando la circostanza, non di poco momento, che il rapporto di agenzia abbia avuto la naturale scadenza di cui al contratto, senza che possa dirsi sussistere una cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante o dell'agente”.
In ragione della soccombenza veniva condannato a Parte_1 rifondere all'opponente le spese di lite quantificate in Euro 3.600,00, oltre a spese generali e oneri di legge.
L'appellante, premesso in fatto di aver prestato la propria opera, a favore dell'appellata, in qualità di agente, dal dicembre 2015 sino al 26.04.2021, senza che alcun contratto venisse formalizzato;
che in data 26.04.2021 aveva stipulato un contratto di agenzia a tempo determinato per la durata di un anno;
che alla scadenza del contratto, avvenuta in data 26.04.2022, il medesimo era stato tacitamente prorogato come attestato dal pagamento delle fatture prodotte nel procedimento monitorio;
che gli A.E.C., richiamati dal Contratto di Agenzia in tema di “Contratti a Tempo Determinato” prevedono una specifica disciplina, all'art 2 comma 4 per cui “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”; che con email del 01.12.2021 il collega comunicava che da dicembre 2021 la mandante Per_1
riconosceva a entrambi un compenso fisso mensile di Euro Controparte_1
[6] 800,00 a fronte di una diminuzione di un punto percentuale (1%) sulla provvigione che dal 13% viene rideterminata al 12%; che tale mail era stata inviata sia all'appellante che al legale rappresentante della in ordine CP_1 alla quale alcuna smentita circa il contenuto era mai giunta dalla preponente;
che alla stessa era stata data attuazione con il pagamento del compenso fisso mensile;
che la preponente non aveva fornito la prova in ordine alla sussistenza di un ulteriore accordo relativo all'obiettivo da raggiungere per l'ottenimento del fisso mensile;
che il fisso mensile era stato regolarmente pagato per gli anni 2022 sino al mese di gennaio 2023 incluso;
che successivamente, senza alcuna comunicazione, il fisso non era stato più versato, nonostante l'emissione di regolari fatture;
che la società non aveva pagato neppure la fattura del mese di settembre 2023 relativa a provvigioni maturate per Euro 994,00 al lordo delle ritenute previdenziali CO;
che il rapporto di agenzia era di fatto proseguito sino a gennaio 2024 come confermato dalla “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” della stessa mandante, datata 24.04.2024; che la sussistenza del rapporto di agenzia era stata confermata in svariati punti del ricorso in opposizione e nelle rassegnate conclusioni;
che l'omesso pagamento delle fatture avevano costretto l'appellante a dimettersi per giusta causa.
Fatta questa premessa, , con un primo motivo di appello Parte_1 censura la sentenza per “vizio motivazionale in tema di valutazione delle allegazioni istruttorie. Erronea e carente valutazione della documentazione in relazione all'inizio ed alla prosecuzione del rapporto di agenzia”.
A sostegno della doglianza deduce che il rapporto era proseguito dopo la scadenza di aprile 2023 come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante di
[...] inviata alla Fondazione CO Servizio Gestione Separata FIRR CP_1 con la quale veniva comunicato che il rapporto di agenzia si era concluso il 18.01.2024.
Deduce inoltre che la prova della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del 26.04.2023 era supportata dalla produzione delle fatture n. 23 del 07.09.2023 e n. 1 del 08.01.2024, prodotte dall'odierna appellata, riferite alla conclusione di contratti stipulati dall'agente successivamente alla data del 26.04.2023 e in relazione alle quali nelle rassegnate conclusioni chiede che Controparte_1 vengano poste in compensazione con quanto versato a titolo di compenso fisso da gennaio ad aprile 2023.
Nella prospettazione del gravame, riporta il contenuto della mail del 13.09.2023 con la quale il legale rappresentante di si rivolge all'appellante Controparte_1 quale “agente” e richiama la circostanza che solo lo stesso e un altro collega erano gli unici a beneficiare di un compenso fisso.
[7] Lamenta il fatto che il primo Giudice ha ritenuto che il rapporto intercorso dal 2015 al 2021 dimostri l'esistenza di un rapporto diverso che invece, nella propria ottica, è identico a quello formalizzato nel 2021 come provato dalle fatture.
Si duole inoltre della violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il TRIBUNALE individua nella figura del procacciatore di affari il rapporto di agenzia intercorso tra le parti violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con un secondo motivo lamenta il rigetto della domanda volta a ottenere il pagamento dell'indennità del preavviso per recesso dell'agente per giusta causa e il risarcimento del danno per inadempimento.
A sostegno della domanda deduce che l'omesso pagamento delle fatture da parte della preponente, per diversi mesi, è stata la causa che ha indotto l'agente a rassegnare le dimissioni con la conseguenza che gli spetta il risarcimento del danno da mancato preavviso, nei termini di legge e/o dell'art. 11 e ss. dell'A.E.C. che quantifica in Euro 8.152,00.
Si duole inoltre del vizio motivazionale in tema di valutazione dei fatti relativi alla fattura di settembre 2023 essendo pacifico che la prestazione sia stata effettuata dall'appellante e che l'importo sia dovuto come confermato anche dalle conclusioni dell'opponente che chiedeva la compensazione dell'importo portato dalla fattura.
Con un ultimo motivo si duole del mancato accoglimento della domanda con la quale aveva chiesto la condanna della preponente al pagamento dell'indennità di fine rapporto quantificata, tenendo conto dei criteri previsti dall'A.E.C., in Euro 13.669,94 per FIRR, in Euro 4.135,71 per l'indennità supplettiva di clientela e in Euro 10.916,25 per quella meritocratica.
Su tali presupposti, in riforma della sentenza di primo grado, chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con memoria depositata il 03.06.2025 si è costituita Controparte_1 difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione del 23.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_________________
L'appello è parzialmente fondato e i relativi motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
È pacifico che e in data 26.04.2021 Parte_1 Controparte_1 formalizzavano un contratto di agenzia a tempo determinato per la durata di un anno con decorrenza dal 26.04.2021 al 26.04.2022 con il quale prevedevano che
[8] alla prima scadenza del 26.04.2022 lo stesso, in assenza di disdetta, veniva prorogato di un ulteriore anno e quindi sino al 26.04.2023.
Risulta altresì documentale che dal mese di dicembre 2021 Controparte_1 riconosceva all'agente e ad altro agente ( un Parte_1 Per_1 compenso fisso mensile di Euro 800,00 a fronte di una diminuzione di un punto percentuale delle provvigioni che così passavano dal 13% al 12% (cfr. doc. n. 21 fasc. I grado appellante).
In forza di tale pattuizione, corrispondeva all'appellante per Controparte_1 tutto il 2022 e fino a gennaio 2023 il compenso fisso di Euro 800,00 come risulta dalle fatture emesse e pagate per l'anzidetto periodo (cfr. docc. nn. 22- 36 fasc. cit).
A fronte del suddetto accordo, di alcun pregio è l'affermazione di parte appellata, rimasta priva di alcun supporto probatorio, secondo la quale l'erogazione del compenso fisso era subordinata al raggiungimento di affari conclusi per Euro 1.000.000,00.
Nonostante il contratto di agenzia fosse formalmente terminato alla scadenza naturale del 26.04.2023, in realtà il rapporto proseguiva come comprovato dalla fattura n. 23 del 07.09.2023 e dalla fattura n. 1 del 08.01.2024, relative ad affari pacificamente conclusi da in epoca successiva alla Parte_1 scadenza del mandato: trattasi di fatture prodotte dalla stessa Controparte_1 con il ricorso in opposizione (cfr. doc. n. 8 fasc. I grado appellata).
Va inoltre evidenziato che con la mail del 13.09.2023, inviata a Parte_1
e ad altro agente, proponeva o la cessazione del rapporto
[...] CP_1 oppure la prosecuzione con nuove modalità; circostanza che non fa che ulteriormente provare che il rapporto era continuato ben oltre la scadenza del 26.04.2023 (doc. n. 9 fasc. I grado ). CP_1
Rilevato dunque che il rapporto di agenzia è proseguito anche per i mesi successivi ad aprile 2023, nello specifico da maggio 2023 fino alla risoluzione del gennaio 2024, a deve essere riconosciuto il compenso fisso Parte_1 mensile di Euro 800,00 per i mesi di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 e gennaio 2024.
Del pari al medesimo deve essere corrisposta la somma di Euro 994,00 (al lordo delle ritenute) relativa alla fattura n. 23/23 pacificamente non pagata da CP_1
e relativa a provvigioni dallo stesso maturate in relazione a “studio
[...] essiccatore Salesiani Bologna e Hotel Sole”.
Quanto alle ulteriori domande proposte da si rileva che Parte_1 dall'esame delle mail intercorse con il legale rappresentante di Controparte_1
[9] il rapporto di agenzia si sia di fatto consensualmente risolto con la conseguenza che non spetta al medesimo alcuna indennità per mancato preavviso.
In particolare, da un lato, con mail del 13.09.2023 la società proponeva all'agente di rivedere le condizioni del mandato oppure di “chiudere i rapporti” e che ne avrebbero comunque discusso personalmente e dall'altro, con mail del 18.01.2024 l'agente chiedeva a di procedere alla cancellazione Controparte_1 della propria posizione CO e comunicava che il proprio commercialista avrebbe chiesto la cancellazione dall'Albo degli Agenti di commercio “dopodichè potremmo fare un contratto di procacciamento occasionale o collaborazione, per le situazioni ancora aperte e per altre eventuali opportunità”.
Il tenore di tale corrispondenza fa ritenere che all'esito degli incontri le parti non abbiamo trovato un accordo sulla prosecuzione del rapporto e che abbiano deciso concordemente di porre fine al contratto di agenzia.
Anche la richiesta volta a ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c. non è meritevole di accoglimento.
Tale norma dispone che: "All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.”
L'art. 1751, comma 1, c.c., è chiaro nel porre a carico dell'agente l'onere di provare non solo di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, ma anche che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti.
Secondo la Suprema Corte, “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni” (così Cass. 6/10/2016, n.20047; Cass. 15/10/2018, n.25740).
[10] Nel caso di specie, non ha fornito, né si è offerto di fornire, Parte_1 la prova della ricorrenza degli elementi che lo legittimerebbero al percepimento dell'indennità calcolata secondo i criteri dettati dalla norma sopra richiamata.
Va altresì respinta la domanda volta a ottenere il pagamento dell'indennità meritocratica per il riconoscimento della quale è previsto quale presupposto l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti, nonché l'indennità suppletiva di clientela che spetta quando il contratto cessa per iniziativa della casa mandante, oppure quando l'agente si dimette per giusta causa, quest'ultima insussistente nella fattispecie per cui è causa per le ragioni di cui si è detto.
A supporto di tali richieste ha omesso di allegare prima e Parte_1 di provare poi, circostanze che legittimerebbero il riconoscimento delle indennità richieste.
Ad avviso del Collegio va invece liquidata a la somma Parte_1 rivendicata a titolo di FIRR, sul cui ammontare pari a Euro 1.249,70 le parti concordano come da conteggi depositati.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta la sentenza di I grado deve essere riformata con condanna di a Controparte_1 corrispondere a la somma di Euro 8.694,00 di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 113/2024, la somma di Euro 994,00 (al lordo delle ritenute) in relazione alla fattura n. 23/23, nonché la somma di Euro 1.249,70 a titolo di FIRR.
La parziale reciproca soccombenza – valutate le proporzioni fra l'entità delle domande accolte e di quelle risultate invece infondate – integra, ad avviso del Collegio, i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio limitatamente alla quota di metà, con condanna della società appellata, quale parte prevalentemente soccombente, alla rifusione del residuo in favore dell'odierno appellante.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, si quantificano gli importi complessivi di Euro 3.000,00 per la prima fase del giudizio e di Euro 2.200,00 per il procedimento di appello, per un totale di Euro 5.200,00, la cui quota di metà, posta a carico di Controparte_1 ammonta a Euro 2.600,00.
[11]
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza n. 53/25 del TRIBUNALE di LODI condanna a pagare a la somma di euro 8.694,00 di Controparte_1 Parte_1 cui al decreto ingiuntivo n. 113/2024.
Condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di Euro 994,00 (al lordo delle ritenute) e l'indennità FIRR pari a Euro 1.249,70.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna a rifondere all'appellante la metà delle spese Controparte_1 processuali del doppio grado che liquida per tale quota in Euro 2.600,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e oneri di legge, compensato il residuo.
Milano, 23/09/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
[12]