TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. est. dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8130/2024
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (Avv. GABRIELE LIPANI); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Ministero – Questura di Palermo – Commissione Territoriale di Palermo CP_1
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: si vedano memoria di costituzione di parte resistente e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 30 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_2
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Palermo (CAT.
[...]
A.12/MARZO -2024 /prot.21050/ 4^ SEZ) del 2 aprile 2024 notificato all'interessato a mezzo p.e.c in data 28 maggio 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs
25/20.
Ritenendo sussistenti i requisiti ex lege previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente, ha invero, lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Palermo, la quale, esaminato il parere negativo della Commissione
Territoriale di Palermo del 21 marzo 2023, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del suddetto permesso di soggiorno, evidenziando di essere giunto in Italia nel 2011 e che durante la permanenza nel Territorio Nazionale, mai interrotta da alcun rientro nel Paese di origine, egli ha svolto un percorso di integrazione nel tessuto economico-sociale italiano sia pure con l'esercizio di attività lavorativa senza regolare contratto di lavoro.
Parte ricorrente ha pertanto richiesto, in via principale, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione del grado di integrazione socioculturale e professionale raggiunto o, in subordine, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria depositata il 29 aprile 2024, ha prodotto documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto e ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione del 30 giugno 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso riportandosi alle domande formulate nell'atto introduttivo.
--------------------------
2. Venendo al merito, è necessario, in punto di diritto, preliminarmente prendere atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
è stata presentata in data 21 febbraio 2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Occorre, anzitutto, rilevare che il richiedente proviene dal Ghana che rientra tra i Paesi di origine sicura per i richiedenti protezione internazionale e che l'nclusione del suddetto
Paese tra i Paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.L. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale.
Il citato art. 2 bis, in proposito, stabilisce che un Paese non appartenente all'Unione Europea può essere considerato Paese sicuro se, sulla base del proprio ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Ghana, non appare sussistente l'esistenza di fondati motivi di ritenere che parte ricorrente possa essere soggetto a persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e che ivi siano perpetrate violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Invero dalle più aggiornate informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (European Asylum Sup-port Office) e collazionate nel documento denominato “Information concerning Human Right – Ghana” pubblicato il 15 novembre
2017 e reperibile sul sito web dell'Agenzia, nonché dalle altre recenti fonti consultate, emerge che il paese dal 1992 ha tenuto elezioni competitive multipartitiche che hanno portato a trasferimenti pacifici di potere tra i due principali partiti politici e alla nascita di una repubblica presidenziale democratica, in cui il presidente e il parlamento vengono eletti a suffragio universale ogni quattro anni. Gli osservatori internazionali e nazionali hanno generalmente elogiato le elezioni presidenziali del dicembre 2020 giudicandole trasparenti, inclusive e credibili e conformi alla volontà del popolo.
La Costituzione, invero, garantisce il diritto di formare un partito politico e tale diritto è generalmente rispettato. Il sistema multipartitico del Ghana offre ampie opportunità ai partiti di opposizione di partecipare significativamente al processo politico. Il quadro giuridico prevede una partecipazione paritaria alla vita politica per le varie minoranze culturali, religiose ed etniche del paese.
La costituzione e la legge prevedono, inoltre, la libertà di espressione e il governo generalmente ha rispettato questo diritto (sebbene siano state registrate delle limitazioni nei confronti di alcuni giornalisti), così come sono garantite le libertà di riunione e associazione pacifiche.
Anche la libertà religiosa è tutelata costituzionalmente e giuridicamente.
Le O.N.G. sono in grado di operare liberamente e svolgono un ruolo importante nell'assicurare la responsabilità e la trasparenza del governo. Infatti, vari gruppi nazionali e internazionali per la difesa dei diritti umani hanno generalmente operato senza restrizioni governative, indagando e pubblicando i loro risultati sui casi di diritti umani. I funzionari governativi sono stati spesso cooperativi. La legge non vieta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Il governo, tuttavia, ha lavorato e lavora per combattere la violenza di genere, anche ampliando l'intervento dell'autorità di polizia e l'unità di supporto alle vittime e creando tribunali per la violenza di genere. Il governo ha collaborato con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) e altri uffici umanitari nel fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai rifugiati di ritorno o ai richiedenti asilo (cfr. “Country Report on Human Rights Practices 2023 - Ghana” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, 23 aprile 2024; “Country Report on
Human Rights Practices 2022 - Ghana” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America,
20 marzo 2023; “Freedom in the World 2023 – Ghana”, Freedom House, 25 aprile 2024; tutti disponibili su www.ecoi.net).
Nel caso in esame il ricorrente, che ha fatto ingresso in Italia nel 2011, non ha prodotto alcuna documentazione in ordine allo svolgimento attuale di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento, né, in ogni caso, è stata allegata altra circostanza idonea a dimostrare che egli abbia avviato un effettivo e costante percorso di integrazione economico-sociale nel territorio italiano, non reputandosi affatto bastevole a tal fine la dichiarazione di ospitalità, peraltro prodotta da parte resistente, risalente al 22 febbraio
2023, presso l'immobile locato da sito in Palermo alla Via Del Controparte_2
Protonotaro n. 17 (cfr. dichiarazione di ospitalità, in atti).
Nessun documento è stato versato in atti che possa in qualche modo chiarire quale sia stata nel tempo e quale sia la condizione di vita del ricorrente in Italia.
Né comunque l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione previsti dall'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98, dal momento che non ha neppure fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio, mentre in Ghana si trovano la moglie, i genitori, i fratelli e le sorelle con i quali ha dichiarato di essere in contatto (cfr. modello allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, in atti).
Non è ravvisabile, del resto, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della sua età (essendo lo stesso maggiorenne) e dell'assenza di documentate patologie non suscettibili di essere adeguatamente curate in patria.
Peraltro il ricorrente nel Modello Integrativo all'Istanza di protezione speciale, depositato da parte resistente, ha accennato ad un generico timore per la sua vita dovuto a persecuzioni subite dal nonno e da altri connazionali, senza allegare né documentare negli atti difensivi alcunché al riguardo.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
4. Quanto alle spese le stesse si lasciano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Spese a carico del ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 18/07/2025.
Il Giudice Rel.Est. Il Presidente
Angela Lo Piparo Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. est. dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8130/2024
PROMOSSO DA
, nato in [...] il [...] (Avv. GABRIELE LIPANI); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Ministero – Questura di Palermo – Commissione Territoriale di Palermo CP_1
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: si vedano memoria di costituzione di parte resistente e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 30 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_2
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Palermo (CAT.
[...]
A.12/MARZO -2024 /prot.21050/ 4^ SEZ) del 2 aprile 2024 notificato all'interessato a mezzo p.e.c in data 28 maggio 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs
25/20.
Ritenendo sussistenti i requisiti ex lege previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente, ha invero, lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Palermo, la quale, esaminato il parere negativo della Commissione
Territoriale di Palermo del 21 marzo 2023, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del suddetto permesso di soggiorno, evidenziando di essere giunto in Italia nel 2011 e che durante la permanenza nel Territorio Nazionale, mai interrotta da alcun rientro nel Paese di origine, egli ha svolto un percorso di integrazione nel tessuto economico-sociale italiano sia pure con l'esercizio di attività lavorativa senza regolare contratto di lavoro.
Parte ricorrente ha pertanto richiesto, in via principale, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione del grado di integrazione socioculturale e professionale raggiunto o, in subordine, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria depositata il 29 aprile 2024, ha prodotto documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto e ha dedotto l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione del 30 giugno 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso riportandosi alle domande formulate nell'atto introduttivo.
--------------------------
2. Venendo al merito, è necessario, in punto di diritto, preliminarmente prendere atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
è stata presentata in data 21 febbraio 2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Occorre, anzitutto, rilevare che il richiedente proviene dal Ghana che rientra tra i Paesi di origine sicura per i richiedenti protezione internazionale e che l'nclusione del suddetto
Paese tra i Paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.L. 145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale.
Il citato art. 2 bis, in proposito, stabilisce che un Paese non appartenente all'Unione Europea può essere considerato Paese sicuro se, sulla base del proprio ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Ghana, non appare sussistente l'esistenza di fondati motivi di ritenere che parte ricorrente possa essere soggetto a persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e che ivi siano perpetrate violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Invero dalle più aggiornate informazioni sui paesi di origine raccolte e selezionate dall'Agenzia UE E.A.S.O. (European Asylum Sup-port Office) e collazionate nel documento denominato “Information concerning Human Right – Ghana” pubblicato il 15 novembre
2017 e reperibile sul sito web dell'Agenzia, nonché dalle altre recenti fonti consultate, emerge che il paese dal 1992 ha tenuto elezioni competitive multipartitiche che hanno portato a trasferimenti pacifici di potere tra i due principali partiti politici e alla nascita di una repubblica presidenziale democratica, in cui il presidente e il parlamento vengono eletti a suffragio universale ogni quattro anni. Gli osservatori internazionali e nazionali hanno generalmente elogiato le elezioni presidenziali del dicembre 2020 giudicandole trasparenti, inclusive e credibili e conformi alla volontà del popolo.
La Costituzione, invero, garantisce il diritto di formare un partito politico e tale diritto è generalmente rispettato. Il sistema multipartitico del Ghana offre ampie opportunità ai partiti di opposizione di partecipare significativamente al processo politico. Il quadro giuridico prevede una partecipazione paritaria alla vita politica per le varie minoranze culturali, religiose ed etniche del paese.
La costituzione e la legge prevedono, inoltre, la libertà di espressione e il governo generalmente ha rispettato questo diritto (sebbene siano state registrate delle limitazioni nei confronti di alcuni giornalisti), così come sono garantite le libertà di riunione e associazione pacifiche.
Anche la libertà religiosa è tutelata costituzionalmente e giuridicamente.
Le O.N.G. sono in grado di operare liberamente e svolgono un ruolo importante nell'assicurare la responsabilità e la trasparenza del governo. Infatti, vari gruppi nazionali e internazionali per la difesa dei diritti umani hanno generalmente operato senza restrizioni governative, indagando e pubblicando i loro risultati sui casi di diritti umani. I funzionari governativi sono stati spesso cooperativi. La legge non vieta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Il governo, tuttavia, ha lavorato e lavora per combattere la violenza di genere, anche ampliando l'intervento dell'autorità di polizia e l'unità di supporto alle vittime e creando tribunali per la violenza di genere. Il governo ha collaborato con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) e altri uffici umanitari nel fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai rifugiati di ritorno o ai richiedenti asilo (cfr. “Country Report on Human Rights Practices 2023 - Ghana” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, 23 aprile 2024; “Country Report on
Human Rights Practices 2022 - Ghana” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America,
20 marzo 2023; “Freedom in the World 2023 – Ghana”, Freedom House, 25 aprile 2024; tutti disponibili su www.ecoi.net).
Nel caso in esame il ricorrente, che ha fatto ingresso in Italia nel 2011, non ha prodotto alcuna documentazione in ordine allo svolgimento attuale di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento, né, in ogni caso, è stata allegata altra circostanza idonea a dimostrare che egli abbia avviato un effettivo e costante percorso di integrazione economico-sociale nel territorio italiano, non reputandosi affatto bastevole a tal fine la dichiarazione di ospitalità, peraltro prodotta da parte resistente, risalente al 22 febbraio
2023, presso l'immobile locato da sito in Palermo alla Via Del Controparte_2
Protonotaro n. 17 (cfr. dichiarazione di ospitalità, in atti).
Nessun documento è stato versato in atti che possa in qualche modo chiarire quale sia stata nel tempo e quale sia la condizione di vita del ricorrente in Italia.
Né comunque l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione previsti dall'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98, dal momento che non ha neppure fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio, mentre in Ghana si trovano la moglie, i genitori, i fratelli e le sorelle con i quali ha dichiarato di essere in contatto (cfr. modello allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, in atti).
Non è ravvisabile, del resto, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della sua età (essendo lo stesso maggiorenne) e dell'assenza di documentate patologie non suscettibili di essere adeguatamente curate in patria.
Peraltro il ricorrente nel Modello Integrativo all'Istanza di protezione speciale, depositato da parte resistente, ha accennato ad un generico timore per la sua vita dovuto a persecuzioni subite dal nonno e da altri connazionali, senza allegare né documentare negli atti difensivi alcunché al riguardo.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
4. Quanto alle spese le stesse si lasciano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso
2. Spese a carico del ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 18/07/2025.
Il Giudice Rel.Est. Il Presidente
Angela Lo Piparo Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.