Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 969/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
Parte_1
c.f. , difeso dall'avv. CARROLI DAMIANO
[...] P.IVA_1
ATTORE
e c.f. , difesa dall'avv. CASACCI Controparte_1 C.F._1
TAMARA
e c.f. , difeso dall'avv. Daniela CP_2 C.F._2
GHERARDI
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il
26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
ha citato in giudizio Parte_1
e proponendo, in via alternativa, domanda di Controparte_1 CP_2 revocatoria o di simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 19.5.2017, con cui la aveva venduto al figlio la piena proprietà dell'immobile CP_1 CP_2
1
68, identificato al f. 33, p. 54 e relativa area cortilizia.
Si sono costituiti i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU, volta a verificare quale fosse il valore dell'immobile oggetto di compravendita.
La domanda ex art. 2901 c.c. è fondata.
Vanno esaminati partitamente i fatti costitutivi del diritto potestativo a formazione giudiziale di cui all'art. 2901 c.c.
a) La ragione di credito: l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto.
Come noto, se il credito è posteriore all'atto dispositivo, l'attore deve provare la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Se, invece, il credito è anteriore all'atto, l'attore può limitarsi a provare che il debitore era a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore.
La S.C. ha poi chiarito che “Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non è sufficiente, a tal fine, la titolarità di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27841 del 28/10/2024 (Rv. 672792 - 01). Con specifico riguardo all'ipotesi in cui il credito derivi da una fideiussione, come nel caso di specie, la S.C. ha precisato che “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020 (Rv. 658031
- 01).
La ha assunto una prima obbligazione di garanzia nei confronti dell'istituto di CP_1 credito odierno attore in favore della debitrice principale Controparte_3 costituendsi fideiussore sino all'importo di € 39.000 in data 7.1.2016, a garanzia di un
2 mutuo concesso alla società debitrice (doc. 6 parte attrice). L'obbligazione principale non è stata adempiuta integralmente, e alla data del 5.12.2017 (data del pagamento dell'ultima rata) residuava un debito di € 19.322,64.
In data 27.1.2017, la convenuta ha assunto un'ulteriore obbligazione di garanzia, sino all'importo di € 104.000,00, sempre nei confronti dell'odierna attrice ed in favore della debitrice principale a garanzia di un affidamento utilizzabile Controparte_3 come anticipo fatture e documenti (doc. 13 parte attrice). Alla data di revoca del finanziamento – 12.2.2018 – risulta un debito pari a € 40.034,48.
In pari data, la convenuta ha prestato un'ulteriore garanzia personale, sino all'importo di € 19.500 in relazione a un fido su conto corrente (doc. 18 parte attrice). Questo rapporto è stato revocato il 12.2.2018 e risulta un passivo di € 22.404,07.
L'atto di compravendita oggetto di revocatoria è del 19.5.2017.
Posto che, in applicazione del richiamato principio di diritto, l'anteriorità o meno dell'atto, con le esposte conseguenze in punto di oneri probatori, va valutata avendo riguardo al momento in cui la fideiussione è stata prestata, deve affermarsi che, nel caso di specie, il credito fosse anteriore all'atto. Ne consegue che l'attrice deve soltanto provare che il debitore fosse a conoscenza del fatto che l'atto pregiudicava le ragioni del creditore.
In proposito, atteso che nel giro di alcuni mesi (gennaio 2018) la debitrice principale avrebbe smesso di adempiere le proprie obbligazioni e che della situazione della società la era presuntivamente a conoscenza, quale socia unitamente a CP_1 CP_4
(anch'essa costituitasi fideiussore), e che i restanti beni immobili non sono
[...] sufficienti a garantire il credito dell'attrice (essa è titolare di una quota pari a 20/1200 di un'abitazione sita a Massa Lombarda di 4,5 vani e di due quote, una di ¼ e una di
½, di due terreni da 42 metri quadri ciacuno, cfr. doc. 23 di parte attrice), la prova del fatto costitutivo in esame deve dirsi raggiunta.
b) L'atto di disposizione patrimoniale che incida negativamente sul patrimonio del debitore (eventus damni), diminuendo (quantitativamente o anche soltanto qualitativamente) l'attivo o aumentando il passivo.
L'atto dispositivo consiste nella alienazione della piena proprietà dell'immobile costituito da un appartamento di otto vani sito a Massa Lombarda, Via UL Baldini
n. 68, identificato al f. 33, p. 54 e relativa area cortilizia al prezzo dichiarato di €
155.000, di cui € 119.000 a mezzo di assegni circolari (uno da € 63.000 incassato dalla e uno da 56.000 versato al creditore ipotecario ed € 36.000 in CP_1 CP_5 contanti, da versarsi entro tre anni a decorrere da gennaio 2018.
L'immobile oggetto di compravendita era gravato da ipoteca volontaria in favore di cancellata in data 19.6.2017 per avvenuta estinzione dell'obbligazione CP_5
3 avvenuta con il versamento dell'importo di € 56.000 in favore della creditrice ipotecaria, e dunque contestualmente al rogito di compravendita del 19.5.2017.
Ora, è del tutto evidente che l'alienazione dell'unico bene immobile di valore determina una modificazione in peius del patrimonio del debitore, quantomeno sotto il profilo qualitativo (“non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio" , potendosi concretare il pregiudizio alle ragioni del creditore anche in una mera variazione in senso peggiorativo della compendio patrimoniale con riferimento alla tipologia di beni - mobili, immobili, liquidità monetaria e crediti – che lo componevano. Invero tale presupposto ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito”
(Cass., Sez. 2 n. 12144 del 29/10/1999; Cass., 6777 del 1995, Rv. 492879, Cass., n.
6272 del 1997 Rv. 505892, Cass., n. 6676 del 1998 Rv. 517052).
A fronte dell'allegazione e prova di un atto che comporta una modificazione in peius del patrimonio della debitrice, quest'ultima avrebbe dovuto provare che il patrimonio
– proprio o dell'altro fideiussore, – residuo era sufficiente al CP_4 soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”, cfr.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/06/2019, n. 16221 (rv. 654318-01); Cass. civ. Sez. III
Ord., 19/07/2018, n. 19207 (rv. 649739-01)).
Detta prova non è stata fornita, ed anzi emerge dai documenti in atti, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare residuo della emerge il contrario;
CP_1 nulla è stato detto dalla convenuta sul patrimonio dell'altra garante CP_1 coobbligata.
Quanto al fatto che l'immobile fosse gravato da ipoteca, va richiamato il principio affermato dalla S.C. per cui “A norma dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla 4 concreta valutazione del giudice;
ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16464 del 15/07/2009 (Rv. 609087 - 01). Nel caso di specie, posto che il bene oggetto di compravendita aveva un valore pari a € 195.000, come accertato dalla CTU espletata nell'ambito del presente giudizio, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di aderire in quanto logicamente motivate (la CTU ha altresì esaustivamente risposto alle osservazioni del CTP di parte convenuta;
sull'onere motivazionale del giudice in caso di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 09/01/2009, n. 282 (rv. 606211): “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..”) e che il credito residuo del creditore ipotecario fu estinto con il versamento di € 56.000,00 (la convenuta ha allegato che il debito verso era pari a e € 53.946,45), è evidente che la CP_5 compravendita abbia pregiudicato le ragioni del creditore chirografario, che ben avrebbe potuto soddisfarsi sull'immobile oggetto di compravendita.
c) La posizione del terzo acquirente.
Trattandosi di atto a titolo oneroso, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana è necessario che il creditore fornisca la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore in capo al terzo. In proposito, e considerata l'anteriorità del credito rispetto all'atto, va chiarito che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021 (Rv. 662502 - 01).
5 La prova della consapevolezza del terzo del pregiudizio alle ragioni dei creditori può essere fornita per presunzioni e, nel caso di specie, deve dirsi raggiunta.
Come correttamente evidenziato dall'attrice nelle proprie note conclusive, sussistono elementi presuntivi gravi precisi e concordanti della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore enucleati dalla giurisprudenza: a) prezzo inferiore a quello di mercato nella misura di circa il 40%, posto che non è stata offerta, da parte dei convenuti, la prova del pagamento dell'importo di € 36.000, che l'acquirente avrebbe dovuto versare in contanti, sicché il prezzo pagato è pari a € 119.000 a fronte di un valore di € 195.000; b) rapporto di parentela tra debitore e terzo, cui si aggiunge il fatto che entrambi, sia prima sia dopo la compravendita, risultano residenti nello stessa abitazione di Via UL Baldini (cfr. docc. 26 e 27 di parte attrice).
Non è, in sostanza verosimile che il figlio non fosse a conoscenza del debito della madre e, dunque, ignorasse che l'acquisto dell'abitazione familiare ad un prezzo pari a circa il 40% in meno del valore effettivo pregiudicasse le ragioni del creditore chirografario odierno attore.
Va invece detto che, in realtà, l'operazione appare posta in essere proporio allo scopo di pagare il creditore ipotecario – tant'è che una parte del prezzo è stata destinata proprio al pagamento di tale creditore – e, al contempo, sottrarre al creditore chirografario l'unico cespite aggredibile esecutivamente.
In proposito, si consideri peraltro che entrambi i soggetti hanno continuato ad abitare nella casa di via UL Baldini, sicché non si vede altro scopo dell'operazione se non quello sopra indicato.
d) Sull'art. 2901, comma 3, c.c.
Non sussistono i requisiti per l'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. per due distinte ragioni: la prima è che si tratta di un'eccezione in senso stretto e che la convenuta non ha tempestivamente allegato che il debito pagato con una parte del provento della vendita fosse scaduto, omettendo dunque di allegare un fatto impeditivo del diritto ex art. 2901 c.c. (“L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta
l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa.”, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023 (Rv. 668198
- 01); la seconda è che, in ogni caso, la debitrice avrebbe dovuto provare che l'alienazione dell'immobile oggetto di causa era l'unico modo per poter saldare il debito (“L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, 6 c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.”, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023 (Rv. 669581 - 01).
L'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. esime dall'esame della domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 19 maggio 2017, proposta in via alternativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace nei confronti dell'attore il contratto di compravendita stipulato in data 19 maggio 2017, con atto pubblico a rogito Notaio in Ravenna, repertorio n. 15.076, raccolta Persona_1
n. 9.950, iscritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna il 19 giugno 2017, al numero 10324 registro generale e numero 6639 registro particolare, con cui la signora ha venduto al figlio signor C.F.: Controparte_1 CP_2
la piena proprietà dell'im-mobile costituito da appartamento CodiceFiscale_3 ad uso civile abitazione, sviluppantesi nei piani terra e primo, composto di 8 (otto) vani catastali, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lombarda RA al Foglio
33, particella 54, via UL Baldini n. 55, piano T-1, categoria A/7, classe seconda, vani
8, rendita euro 1.218,84, nonché l'area sottostante e circostante il detto fabbri-cato, riportata nel Catasto Terreni del Comune di Massa Lombarda RA con i seguenti dati:
- Foglio 33, particella 54, ente urbano di metri quadrati 675;
b) condanna i convenuti alla refusione, in solido, delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 10.860,00 oltre c.u., marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
Si comunichi.
7.3.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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