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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8525 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11289/2024 R.G. promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
n.q. di eredi con il patrocinio
[...] Persona_1 C.F._1 dell'avv. FAGGIANO ALESSANDRO e SARA SANTOCHIRICO, con elezione di domicilio in VIA CARDUCCI 15, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_5 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-5-2024, il dante causa degli attuali ricorrenti, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 21-9-2021; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_5
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del CTU della gravità del quadro clinico del periziando, risultante, in particolare, dai certificati medici del 17-10-2022 e del 14-9-2022, dai quali emergeva un significativo deterioramento cognitivo e disorientamento spazio- temporale ascrivibile alla vasculopatia cerebrale che, unitamente alle altre patologie (grave deficit visivo, cardiopatia intensiva, diabete mellino insulino dipendente, poliartrosi e ipostenia), conduceva, senz'altro, in termini di necessità di assistenza continua. E le censure, nel merito, a seguito della nomina di nuovo CTU, Persona_2 essendo il precedente perito nelle more deceduto, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che il de cujus risultava affetto da: idrocefalo derivato (cod. 8014 = 40%); diabete 2 con ipertensione arteriosa (cod. 9309 = 50%); OO glaucoma V.C. OD percezione luce OS 9-10/10 (cod. 5031 = 20%). Il CTU ha, quindi, precisato che, sulla scorta della documentazione medica, era possibile evincere che: il diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica in scarso compenso glicometabolico, era complicato da ipertensione arteriosa intesa come macroangiopatia, senza risultanze di episodi di scompenso cardio-circolatorio; il glaucoma ad angolo stretto, con sottoposizione a iridectomia bilaterale, determninava visus in OD ridotto alla mera percezione della luce (in atti risultava che il nervo ottico da questo lato era atrofico, verosimilmente per un attacco di glaucoma acuto) e in OS pari a 9-10/10. Quanto alla principale patologia, ipertensione endocranica per idrocefalo ostruttivo secondario a stenosi dell'acquedotto di Silvio per processo espansivo del tetto mesencefalico, premesse le caratteristiche della predetta patologia neurologica, il CTU ha evidenziato il de cujus era stato sottoposto a un primo intervento neurochirurgico di derivazione ventricolo peritoneale nel 1978, poi nel 1988 di sostituzione della valvola e nel 1999 di inserimento di una nuova valvola, con duplice derivazione ventricolo peritoneale;
che anche la nuova valvola aveva cominciato a funzionare male, verosimilmente a partire dalla seconda metà del 2023, tant'è che nel mese di febbraio del 2024 era stato nuovamente sottoposto ad un ulteriore intervento neurochirurgico;
che, di seguito, era entrato in coma e ricoverato in rianimazione attaccato alla VAM invasiva, previa tracheotomia;
che dall'esame della cartella
2 clinica -che benchè corposa, risultava, comunque incompleta- non aveva mai ripreso conoscenza, rimanendo per circa 6 mesi in rianimazione e progressivamente peggiorando con insorgenza di broncopolmonite da Pseudomonas aeruginosa, stato anasarcatico e insufficienza respiratoria, fino all'arresto cardiaco avvenuto il 31.8.2024. Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, con riferimento alle caratteristiche della patologia neurochirurgica, si era verificato aggravamento che induceva a ritenere che il de cujus avesse avuto bisogno di assistenza continua da 6 mesi prima del ricovero del febbraio del 2024. Il CTU, infine, rispondendo ai medesimi rilievi fatti valere in sede di discussione orale dal difensore degli istanti, ha affermato che la visita geriatrica del 17.10.22, in cui venivano riportate ADL pari a 1/6 e IADL 1/8, risultava essere smentita dal successivo, accurato, esame obiettivo condotto dal ctu durante la Persona_3 visita medica legale nella fase di ATP, dell'11-11-2022, che riteneva di condividere per la completezza delle argomentazioni. Nella relazione del dott. in particolare, si legge: che, quanto allo stato Per_3 osservato, il CTU concordava con quanto relazionato nel mese di settembre 2021 nella consulenza geriatrica eseguita presso la ASL che Parte_1 descriveva appunto un “Mini Mental Test di 20/21, una ADL di 5/6, una IADL di 4/8, una deambulazione autonoma, deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato con ridotta autonomia di grado lieve-medio”; che, pertanto, di difficile condivisone appariva quanto relazionato appena un anno dopo (ottobre 2022), in assenza di eventi acuti, da altra consulenza geriatrica che descriveva “difficoltà nel versante temporale con deficit della memoria a breve e lungo termine, compromissione delle abilità logico-astrattive. Riferite turbe del comportamento (episodi di disinibizione). Incontinenza urinaria. ADL 1/6 IADL 1/8”; che, infatti, sulla base della obiettività clinica, emergeva, piuttosto, un soggetto di anni 74 in discrete condizioni generali con muscolatura relativamente tonica e trofica, con piena autonomia deambulatoria, con stazione eretta nella norma, con valori della scala di Tinetti per la esplorazione dei disturbi dell'equilibrio e della deambulazione nella norma;
che, a livello neurologico non vi era ipertono e il periziando era ben mantenuto ai 4 arti anche per oltre un minuto, senza deficit di forza contro gravità e contro resistenza;
che le oscillazioni al recedevano alle prove di distrazione;
che appariva buono Per_4
l'orientamento tempo-spaziale, con evidenza di solo lieve titubanze nella capacità di concentrazione in assenza di turbe mnesiche (il periziando aveva riferito con dovizia di particolari tutta l'anamnesi familiare, lavorativa, patologica remota e prossima). Il dott. ha, poi, evidenziato che la valutazione multidimensionale, attraverso Per_2 la somministrazione degli appositi test, incontrava il limite principale nel fatto di basandosi sulle risposte fornite dall'esaminando o dal care-giver, costituiva una sorta di autocertificazione;
che, diversamente, la valutazione multidimensionale in un paziente che ha fatto ricorso alle cure del geriatra in seguito ai disturbi accusati o
3 rilevati dai familiari e per i quali viene richiesto l'aiuto dello specialista, acquisisce maggiore attendibilità in quanto giunge alla fine di un percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale che prevede visite ripetute, accertamenti di neuroimaging, l'arruolamento in progetti terapeutici, la prescrizione di terapie specifiche, di presidi, la tenuta di una cartella clinica;
che, invece, nella specie, la visita geriatrica con la valutazione multidimensionale effettuata una volta sola e ad esclusivi fini medico legali non assumeva alcun significato, in assenza di alcuna traccia, negli accertamenti in atti, di un percorso clinico-terapeutico presso l'Unità Operativa di geriatria che aveva emesso il certificato. Da ciò ha tratto la conclusione che il periziando aveva bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Ma, secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di agosto 2023, in rapporto all'evidenziato aggravamento delle condizioni neuropsichiche del periziando. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Per_2
.
[...]
Non può, invece, dichiararsi il diritto degli eredi del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso per ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per metà le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore degli eredi di il requisito sanitario ai Persona_1 fini dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1-8-2023 al decesso (31-8- 2024); b) condanna l' alla rifusione, per metà, delle spese di lite in favore dei CP_5 ricorrenti che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv. antistatari in solido. Così deciso in data 19/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11289/2024 R.G. promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
n.q. di eredi con il patrocinio
[...] Persona_1 C.F._1 dell'avv. FAGGIANO ALESSANDRO e SARA SANTOCHIRICO, con elezione di domicilio in VIA CARDUCCI 15, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_5 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-5-2024, il dante causa degli attuali ricorrenti, ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 21-9-2021; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_5
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del CTU della gravità del quadro clinico del periziando, risultante, in particolare, dai certificati medici del 17-10-2022 e del 14-9-2022, dai quali emergeva un significativo deterioramento cognitivo e disorientamento spazio- temporale ascrivibile alla vasculopatia cerebrale che, unitamente alle altre patologie (grave deficit visivo, cardiopatia intensiva, diabete mellino insulino dipendente, poliartrosi e ipostenia), conduceva, senz'altro, in termini di necessità di assistenza continua. E le censure, nel merito, a seguito della nomina di nuovo CTU, Persona_2 essendo il precedente perito nelle more deceduto, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che il de cujus risultava affetto da: idrocefalo derivato (cod. 8014 = 40%); diabete 2 con ipertensione arteriosa (cod. 9309 = 50%); OO glaucoma V.C. OD percezione luce OS 9-10/10 (cod. 5031 = 20%). Il CTU ha, quindi, precisato che, sulla scorta della documentazione medica, era possibile evincere che: il diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica in scarso compenso glicometabolico, era complicato da ipertensione arteriosa intesa come macroangiopatia, senza risultanze di episodi di scompenso cardio-circolatorio; il glaucoma ad angolo stretto, con sottoposizione a iridectomia bilaterale, determninava visus in OD ridotto alla mera percezione della luce (in atti risultava che il nervo ottico da questo lato era atrofico, verosimilmente per un attacco di glaucoma acuto) e in OS pari a 9-10/10. Quanto alla principale patologia, ipertensione endocranica per idrocefalo ostruttivo secondario a stenosi dell'acquedotto di Silvio per processo espansivo del tetto mesencefalico, premesse le caratteristiche della predetta patologia neurologica, il CTU ha evidenziato il de cujus era stato sottoposto a un primo intervento neurochirurgico di derivazione ventricolo peritoneale nel 1978, poi nel 1988 di sostituzione della valvola e nel 1999 di inserimento di una nuova valvola, con duplice derivazione ventricolo peritoneale;
che anche la nuova valvola aveva cominciato a funzionare male, verosimilmente a partire dalla seconda metà del 2023, tant'è che nel mese di febbraio del 2024 era stato nuovamente sottoposto ad un ulteriore intervento neurochirurgico;
che, di seguito, era entrato in coma e ricoverato in rianimazione attaccato alla VAM invasiva, previa tracheotomia;
che dall'esame della cartella
2 clinica -che benchè corposa, risultava, comunque incompleta- non aveva mai ripreso conoscenza, rimanendo per circa 6 mesi in rianimazione e progressivamente peggiorando con insorgenza di broncopolmonite da Pseudomonas aeruginosa, stato anasarcatico e insufficienza respiratoria, fino all'arresto cardiaco avvenuto il 31.8.2024. Il CTU ha, quindi, affermato che le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa e che successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, con riferimento alle caratteristiche della patologia neurochirurgica, si era verificato aggravamento che induceva a ritenere che il de cujus avesse avuto bisogno di assistenza continua da 6 mesi prima del ricovero del febbraio del 2024. Il CTU, infine, rispondendo ai medesimi rilievi fatti valere in sede di discussione orale dal difensore degli istanti, ha affermato che la visita geriatrica del 17.10.22, in cui venivano riportate ADL pari a 1/6 e IADL 1/8, risultava essere smentita dal successivo, accurato, esame obiettivo condotto dal ctu durante la Persona_3 visita medica legale nella fase di ATP, dell'11-11-2022, che riteneva di condividere per la completezza delle argomentazioni. Nella relazione del dott. in particolare, si legge: che, quanto allo stato Per_3 osservato, il CTU concordava con quanto relazionato nel mese di settembre 2021 nella consulenza geriatrica eseguita presso la ASL che Parte_1 descriveva appunto un “Mini Mental Test di 20/21, una ADL di 5/6, una IADL di 4/8, una deambulazione autonoma, deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato con ridotta autonomia di grado lieve-medio”; che, pertanto, di difficile condivisone appariva quanto relazionato appena un anno dopo (ottobre 2022), in assenza di eventi acuti, da altra consulenza geriatrica che descriveva “difficoltà nel versante temporale con deficit della memoria a breve e lungo termine, compromissione delle abilità logico-astrattive. Riferite turbe del comportamento (episodi di disinibizione). Incontinenza urinaria. ADL 1/6 IADL 1/8”; che, infatti, sulla base della obiettività clinica, emergeva, piuttosto, un soggetto di anni 74 in discrete condizioni generali con muscolatura relativamente tonica e trofica, con piena autonomia deambulatoria, con stazione eretta nella norma, con valori della scala di Tinetti per la esplorazione dei disturbi dell'equilibrio e della deambulazione nella norma;
che, a livello neurologico non vi era ipertono e il periziando era ben mantenuto ai 4 arti anche per oltre un minuto, senza deficit di forza contro gravità e contro resistenza;
che le oscillazioni al recedevano alle prove di distrazione;
che appariva buono Per_4
l'orientamento tempo-spaziale, con evidenza di solo lieve titubanze nella capacità di concentrazione in assenza di turbe mnesiche (il periziando aveva riferito con dovizia di particolari tutta l'anamnesi familiare, lavorativa, patologica remota e prossima). Il dott. ha, poi, evidenziato che la valutazione multidimensionale, attraverso Per_2 la somministrazione degli appositi test, incontrava il limite principale nel fatto di basandosi sulle risposte fornite dall'esaminando o dal care-giver, costituiva una sorta di autocertificazione;
che, diversamente, la valutazione multidimensionale in un paziente che ha fatto ricorso alle cure del geriatra in seguito ai disturbi accusati o
3 rilevati dai familiari e per i quali viene richiesto l'aiuto dello specialista, acquisisce maggiore attendibilità in quanto giunge alla fine di un percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale che prevede visite ripetute, accertamenti di neuroimaging, l'arruolamento in progetti terapeutici, la prescrizione di terapie specifiche, di presidi, la tenuta di una cartella clinica;
che, invece, nella specie, la visita geriatrica con la valutazione multidimensionale effettuata una volta sola e ad esclusivi fini medico legali non assumeva alcun significato, in assenza di alcuna traccia, negli accertamenti in atti, di un percorso clinico-terapeutico presso l'Unità Operativa di geriatria che aveva emesso il certificato. Da ciò ha tratto la conclusione che il periziando aveva bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Ma, secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al mese di agosto 2023, in rapporto all'evidenziato aggravamento delle condizioni neuropsichiche del periziando. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Per_2
.
[...]
Non può, invece, dichiararsi il diritto degli eredi del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso per ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per metà le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore degli eredi di il requisito sanitario ai Persona_1 fini dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1-8-2023 al decesso (31-8- 2024); b) condanna l' alla rifusione, per metà, delle spese di lite in favore dei CP_5 ricorrenti che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv. antistatari in solido. Così deciso in data 19/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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