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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3143/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15597/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00092198 25 000 91,20
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3229/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impuganto la cartella di pagamento n. 07120250009219825000 relativa a tassa automobilistica anno 2019 per un importo di euro 140.47, notificata il 14/5/2025.
A sostegno del proposto gravame , notificato sia ad Agenzia Entrate - Riscossione che a Regione
Campania l'interessata ha dedotto con un unico motivo la prescrizione del diritto a richiedere il pagamento in questione non essendole stato notificato alcun atto presupposto.
Si è costituita con controdeduzioni ADER
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si arivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure ivi dedotte.
Invero, la impugnata cartella esattoriale fa seguio a precedente avviso di accertamento ( numero finale
39216 ) indicato come notificato in data 28/9/2022, ma didetto adempimento spettante in capo all'Ammminsitrazione procedente non v'è prova documentale
Ne deriva che il vizio in procedendo unutamete alla invocata prescrizione sono configurabili nel caso all'esame, lì dove il primo atto di recupero costituito dalla qui gravata cartella è stato notificato solo nel maggio 2025 ben oltre il termine triennale rispetto all'anno in rilievo (2019 ) .
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della cartella impugnata .
Le spese seguono la eola della soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano, in € 200,00 per ciascuna parte resistente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15597/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00092198 25 000 91,20
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3229/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impuganto la cartella di pagamento n. 07120250009219825000 relativa a tassa automobilistica anno 2019 per un importo di euro 140.47, notificata il 14/5/2025.
A sostegno del proposto gravame , notificato sia ad Agenzia Entrate - Riscossione che a Regione
Campania l'interessata ha dedotto con un unico motivo la prescrizione del diritto a richiedere il pagamento in questione non essendole stato notificato alcun atto presupposto.
Si è costituita con controdeduzioni ADER
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si arivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure ivi dedotte.
Invero, la impugnata cartella esattoriale fa seguio a precedente avviso di accertamento ( numero finale
39216 ) indicato come notificato in data 28/9/2022, ma didetto adempimento spettante in capo all'Ammminsitrazione procedente non v'è prova documentale
Ne deriva che il vizio in procedendo unutamete alla invocata prescrizione sono configurabili nel caso all'esame, lì dove il primo atto di recupero costituito dalla qui gravata cartella è stato notificato solo nel maggio 2025 ben oltre il termine triennale rispetto all'anno in rilievo (2019 ) .
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento della cartella impugnata .
Le spese seguono la eola della soccombenza, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano, in € 200,00 per ciascuna parte resistente