Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con le maggiori entrate di cui all'art. 13 della citata legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con le maggiori entrate di cui all'art. 13 della citata legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.