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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...] (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valentino Aventaggiato
- attore contro
, (C.F. ) in persona del suo Presidente pro – tempore, appresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maria Amato
- convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio la per sentire accolte le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
a) accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. si è verificato per Parte_1 responsabilità esclusiva, o in subordine concorrente, della;
Controparte_1
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall' attore in conseguenza dei fatti di causa, per come analiticamente dedotti nella narrativa e pari ad Euro €
13.608,00, o quantificati in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma periodo per periodo rivalutata, da liquidarsi sub specie interessi compensativi dal dì dell'evento sino all'introduzione del giudizio, e per il periodo successivo e sino al soddisfo ex art. 1284 c. 4 c.c..
c) Condannarlo al ristoro di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge.”
Parte convenuta si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Rigettare la domanda di risarcimento danni poiché infondata in fatto ed in diritto.
2.In subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualche responsabilità della , CP_1 dichiarare la sussistenza del concorso di colpa tra le parti in causa e determinare la misura delle rispettive responsabilità. Riducendo la domanda alle voci di danno ed alle relative quantificazioni che saranno effettivamente provate in corso di causa.
3. In ogni caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le proprie memorie e la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito delle conclusioni.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
Il giorno 16.06.2019, alle ore 6:50, il sig. era alla guida dell'autovettura Fiat Parte_1
Cinquecento tg. CP365RY di proprietà del padre , e transitava lungo la S.P. 146 con Persona_1 direzione Carpignano Salentino.
Dopo una curva destrorsa e subito dopo l'incrocio con Via Saittole, il veicolo da lui condotto usciva di strada, e invadeva la campagna circostante andando a collidere contro un pilone posto a circa 1,7 metri dalla linea bianca continua della carreggiata, in corrispondenza del quale è presente un fossato nel quale l'autovettura si ribaltava.
A causa della caduta nel fossato, del successivo urto contro il pilone e del conseguente ribaltamento l'attore subiva lesioni personali per le quali veniva ricoverato presso l'Ospedale Vito Fazzi di CP_1 da cui, dopo un periodo di coma causato dal trauma cranico, veniva dimesso con diagnosi “trauma cranico non fratturativo con coma breve in politrauma da incidente stradale;
broncopolminite inf.
Sx; PNX traumatico bilaterale”.
***
Il dato storico del verificarsi del sinistro è stato confermato dai testi escussi che tuttavia, hanno fatto anche emergere il dato che dai rilievi, nonostante il limite di velocità di 60 km/h e la presenza di segnaletica orizzontale e verticale, il danneggiato “andava dritto” alla curva.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. 34886/2021).
Sul tratto di strada interessato dal sinistro, per come anche emerge dai rilievi fotografici scattati dalle
F.d.O. al momento dell'intervento il limite di velocità era di 60 km/h.
A tal proposito, dai fotogrammi allegati alla relazione sul sinistro effettuata dalla P.G. si evince con chiarezza la presenza di un cartello di segnalazione del limite di velocità nei pressi del luogo ove si verificava il sinistro.
Pertanto, dai rilievi può desumersi che in realtà il danneggiato teneva un'andatura tale da non consentirgli di superare in sicurezza la curva tenuto conto della buona visibilità e delle condizioni del manto stradale rilevate al momento del sinistro.
Sul punto, tale circostanza appare essere confermata dal materiale fotografico relativo al sinistro in ragione degli ingentissimi danni subiti dal mezzo, oltre che dalla dinamica dell'incidente poiché il veicolo, dopo essere uscito di strada anziché arrestare la marcia, si ribaltava.
A ciò si aggiunga che sul tratto di asfalto, asciutto, non venivano rinvenuti segni di frenata.
Appare evidente che il mancato rispetto delle più basilari regole relative alla circolazione stradale, evincibili dalle superiori considerazioni, da parte dell'utente è tale da assurgere al rango di caso fortuito e, come tale, idoneo a liberare da responsabilità il custode del tratto stradale.
In altre parole, se il danneggiato avesse tenuto un'andatura adeguata rispetto allo stato dei luoghi, sarebbe stato in grado di percorrere la curva senza uscire di strada.
***
Laddove non si acceda alle superiori conclusioni si osserva che, in ogni caso, l'art. 2056 c.c. prevede espressamente che nella determinazione del risarcimento del danno deve tenersi conto anche di eventuali concorsi di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art 1227 c.c.
Nel caso di specie, si osserva che la condotta colposa del danneggiato, nei termini descritti in precedenza, appare essere talmente grave in relazione alla regola cautelare specifica violata - moderare la velocità per evitare di porre in pericolo l'incolumità propria e degli altri utenti - da escludere il risarcimento del danno.
***
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere rigettata non potendosi imputare i danni alla mancata installazione del guardrail.
Al contrario, come si è avuto modo di scrivere, la responsabilità dell'evento va ascritta in maniera esclusiva al danneggiato e alla condotta di guida da lui tenuta da qualificarsi, anche sulla scorta dei rilievi effettuati dalle F.d.O. al momento del sinistro, come non consona allo stato dei luoghi. Si osserva, inoltre, proprio in ragione dell'esclusiva responsabilità del danneggiato appare superflua qualsivoglia integrazione istruttoria per come richiesta.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 facendo riferimento alle controversie con valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione del valore della causa.
In ragione della minima complessità della vicenda in punto di fatto e di diritto viene operata la riduzione massima sui valori medi individuati dal citato D.M.
Pertanto, la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2.540 ,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge le domande formulate da nei confronti della;
Parte_1 Controparte_1 condanna a rifondere le spese di lite alla si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
2.540,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Lecce, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...] (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valentino Aventaggiato
- attore contro
, (C.F. ) in persona del suo Presidente pro – tempore, appresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maria Amato
- convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio la per sentire accolte le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
a) accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. si è verificato per Parte_1 responsabilità esclusiva, o in subordine concorrente, della;
Controparte_1
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall' attore in conseguenza dei fatti di causa, per come analiticamente dedotti nella narrativa e pari ad Euro €
13.608,00, o quantificati in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma periodo per periodo rivalutata, da liquidarsi sub specie interessi compensativi dal dì dell'evento sino all'introduzione del giudizio, e per il periodo successivo e sino al soddisfo ex art. 1284 c. 4 c.c..
c) Condannarlo al ristoro di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge.”
Parte convenuta si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. Rigettare la domanda di risarcimento danni poiché infondata in fatto ed in diritto.
2.In subordine nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualche responsabilità della , CP_1 dichiarare la sussistenza del concorso di colpa tra le parti in causa e determinare la misura delle rispettive responsabilità. Riducendo la domanda alle voci di danno ed alle relative quantificazioni che saranno effettivamente provate in corso di causa.
3. In ogni caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le proprie memorie e la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito delle conclusioni.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
Il giorno 16.06.2019, alle ore 6:50, il sig. era alla guida dell'autovettura Fiat Parte_1
Cinquecento tg. CP365RY di proprietà del padre , e transitava lungo la S.P. 146 con Persona_1 direzione Carpignano Salentino.
Dopo una curva destrorsa e subito dopo l'incrocio con Via Saittole, il veicolo da lui condotto usciva di strada, e invadeva la campagna circostante andando a collidere contro un pilone posto a circa 1,7 metri dalla linea bianca continua della carreggiata, in corrispondenza del quale è presente un fossato nel quale l'autovettura si ribaltava.
A causa della caduta nel fossato, del successivo urto contro il pilone e del conseguente ribaltamento l'attore subiva lesioni personali per le quali veniva ricoverato presso l'Ospedale Vito Fazzi di CP_1 da cui, dopo un periodo di coma causato dal trauma cranico, veniva dimesso con diagnosi “trauma cranico non fratturativo con coma breve in politrauma da incidente stradale;
broncopolminite inf.
Sx; PNX traumatico bilaterale”.
***
Il dato storico del verificarsi del sinistro è stato confermato dai testi escussi che tuttavia, hanno fatto anche emergere il dato che dai rilievi, nonostante il limite di velocità di 60 km/h e la presenza di segnaletica orizzontale e verticale, il danneggiato “andava dritto” alla curva.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. 34886/2021).
Sul tratto di strada interessato dal sinistro, per come anche emerge dai rilievi fotografici scattati dalle
F.d.O. al momento dell'intervento il limite di velocità era di 60 km/h.
A tal proposito, dai fotogrammi allegati alla relazione sul sinistro effettuata dalla P.G. si evince con chiarezza la presenza di un cartello di segnalazione del limite di velocità nei pressi del luogo ove si verificava il sinistro.
Pertanto, dai rilievi può desumersi che in realtà il danneggiato teneva un'andatura tale da non consentirgli di superare in sicurezza la curva tenuto conto della buona visibilità e delle condizioni del manto stradale rilevate al momento del sinistro.
Sul punto, tale circostanza appare essere confermata dal materiale fotografico relativo al sinistro in ragione degli ingentissimi danni subiti dal mezzo, oltre che dalla dinamica dell'incidente poiché il veicolo, dopo essere uscito di strada anziché arrestare la marcia, si ribaltava.
A ciò si aggiunga che sul tratto di asfalto, asciutto, non venivano rinvenuti segni di frenata.
Appare evidente che il mancato rispetto delle più basilari regole relative alla circolazione stradale, evincibili dalle superiori considerazioni, da parte dell'utente è tale da assurgere al rango di caso fortuito e, come tale, idoneo a liberare da responsabilità il custode del tratto stradale.
In altre parole, se il danneggiato avesse tenuto un'andatura adeguata rispetto allo stato dei luoghi, sarebbe stato in grado di percorrere la curva senza uscire di strada.
***
Laddove non si acceda alle superiori conclusioni si osserva che, in ogni caso, l'art. 2056 c.c. prevede espressamente che nella determinazione del risarcimento del danno deve tenersi conto anche di eventuali concorsi di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art 1227 c.c.
Nel caso di specie, si osserva che la condotta colposa del danneggiato, nei termini descritti in precedenza, appare essere talmente grave in relazione alla regola cautelare specifica violata - moderare la velocità per evitare di porre in pericolo l'incolumità propria e degli altri utenti - da escludere il risarcimento del danno.
***
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere rigettata non potendosi imputare i danni alla mancata installazione del guardrail.
Al contrario, come si è avuto modo di scrivere, la responsabilità dell'evento va ascritta in maniera esclusiva al danneggiato e alla condotta di guida da lui tenuta da qualificarsi, anche sulla scorta dei rilievi effettuati dalle F.d.O. al momento del sinistro, come non consona allo stato dei luoghi. Si osserva, inoltre, proprio in ragione dell'esclusiva responsabilità del danneggiato appare superflua qualsivoglia integrazione istruttoria per come richiesta.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 facendo riferimento alle controversie con valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione del valore della causa.
In ragione della minima complessità della vicenda in punto di fatto e di diritto viene operata la riduzione massima sui valori medi individuati dal citato D.M.
Pertanto, la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2.540 ,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge le domande formulate da nei confronti della;
Parte_1 Controparte_1 condanna a rifondere le spese di lite alla si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
2.540,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Lecce, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me