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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salvatori, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44255 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa alla pubblica udienza del 12.3.2025 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in lla via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso l'avv. Manuela Cordova, Pt_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore.
– RICORRENTE –
e
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2
– CONVENUTA –
CONCLUSIONI:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito:
Accertato e dichiarato che l' (C.F. ) con sede legale in Viale Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Adriatico n. 2 (00144) - in persona del l.r.p.t. – è stata conduttrice dell'immobile ad uso diverso dall'abitativo sito in Viale Adriatico n. 2, di proprietà dell' e che la stessa ha violato gli obblighi normativamente Pt_1 Pt_1
e convenzionalmente assunti, non versando il dovuto per la conduzione dello stesso, per l' effetto, condannare la medesima in persona del l.r.p.t. sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell' di della complessiva somma di € 34.074,52, di cui € 29.910,94 per canoni ed oneri fino al Pt_1 Pt_1 mese di gennaio 2016, oltre interessi da quantificarsi come per legge, ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata:
Accertato e dichiarato in ogni caso che l' (C.F. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Viale Adriatico n. 2 (00144) - in persona del l.r.p.t. – è stata conduttrice dell'immobile ad uso diverso Pt_1 dall'abitativo sito in Viale Adriatico n. 2, di proprietà dell' e che la stessa ha violato gli obblighi Pt_1 Pt_1 normativamente e convenzionalmente assunti, non versando il dovuto per la conduzione dello stesso, per l' effetto, condannare la medesima in persona del l.r.p.t. sig.ra al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore dell' di della maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed oltre interessi Pt_1 Pt_1 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari oltre oneri riflessi.
Riservato ogni altro diritto ed azione anche ai sensi di cui all'art. 183 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'
[...]
(di seguito, “l' ) conveniva in giudizio Parte_1 Pt_1
l' , esponendo: Controparte_1
- di essere succeduta all'Istituto autonomo case popolari in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto, per effetto della trasformazione intervenuta con L.R. 30/2002 e
DD.RR. attuativi nn. 427/432/433 del 2003;
- di essere proprietaria dell'immobile sito in al viale Adriatico n. 2, contraddistinto Pt_1
dalla matricola n. 913319, concesso in locazione all' ad uso ufficio, Controparte_1 giusto contratto di locazione avente decorrenza dal 1°.1.2001; - che il corrispettivo della locazione era originariamente stabilito in lire 247.000,00, ai sensi dell'art. 22, l.
8.8.1977 n. 513, soggetto a periodici aggiornamenti annuali ISTAT, oltre che ad aggiornamenti e revisioni di legge secondo disposizioni normative di volta in volta in vigore in materia di edilizia residenziale pubblica;
- che il canone non veniva regolarmente corrisposto dalla parte conduttrice;
- che, in data 2.2.2010 e poi in data 24.1.2011, l inviava alla parte locataria diffide Pt_1
di pagamento che non venivano riscontrate, tanto che l' il successivo 3.9.2013, si Pt_1 risolveva a notificare intimazione di sfratto per morosità, convalidato il 9.10.2013;
- eseguito lo sfratto in data 22.1.2016, l'odierna convenuta rimaneva inerte rispetto alle richieste di pagamento, reiterate dall' con diffide del 1°.12.2016, 12.9.2019 e Pt_1
14.3.2022, nuovamente senza riscontro;
- che la mediazione esperita dall' si concludeva negativamente in data 22.5.2020 Pt_1
stante la mancata adesione dell'associazione;
- che, al gennaio 2016, la convenuta aveva maturato una morosità pari ad € 29.910,94, oltre interessi come per legge,
e rassegnando le conclusioni supra riportate.
All'udienza del 12.3.2025, veniva dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente citata e non costituitasi in giudizio;
mutato il rito (senza concessione di memorie ex art. 426 c.p.c., attesa la mancata costituzione della convenuta e l'assenza di richiesta della parte attrice di integrare i propri atti), udita la discussione dell' la causa era trattenuta in decisione. Pt_1
* * * * *
La domanda è fondata.
Giova, anzitutto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass.
15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006; 8615/2006; 20073/2004;
2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass. 20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente
a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
La ricorrente ha fornito prova documentale della fonte negoziale dell'obbligazione
(producendo il contratto di locazione in allegato all'atto introduttivo) e dedotto l'inadempimento della debitrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione, fissato all'art. 3 del titolo negoziale;
quest'ultima, dunque, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa avversaria, cosa che ha mancato di fare non costituendosi in giudizio. Milita, inoltre, in favore del convincimento del Tribunale circa la fondatezza delle deduzioni attoree la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di mediazione, dalla quale è consentito trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II comma c.p.c. (secondo il disposto dell'art. 12-bis, D. Lgs. 4.3.2010, n. 28).
Per quanto attiene al quantum debeatur, l' ha prodotto in giudizio una scheda Pt_1 contabile, che ricostruisce analiticamente le somme dovute dalla convenuta per sorte capitale
(pari a € 29.910,94) e per interessi al 1°.2.2016 (pari a € 5.408,01); di tali importi, nella missiva inviata dalla legale rappresentante a seguito dello sfratto per morosità, l'associazione si è per iscritto riconosciuta debitrice, “dichiarando di essere disponibile a corrispondere l'intera somma della morosità”, come risulta dal contenuto della lettera acquisita agli atti del giudizio, che assume valore di confessione stragiudiziale e, quindi, in virtù del combinato disposto degli artt. 2735 e 2733 c.c., forma piena prova contro la parte che l'ha resa.
* * * * *
In virtù delle suestese considerazioni, la convenuta va condannata a versare all'attrice quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la locazione, il tutto maggiorato degli interessi legali dal 1°.
2.2016 sino al saldo (essendo stati gli accessori pregressi già calcolati dall' . Pt_1
Per effetto della soccombenza, la convenuta va poi condannata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo (parametri minimi suggeriti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e di trattazione stante il mancato deposito di atti integrativi e la mancata assunzione di prove costituende).
Da ultimo, la convenuta, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte attrice), va altresì condannata, giusto il disposto dell'art. 12-bis, D. Lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 34.074,52, oltre interessi al tasso legale dal 1°.
2.2016 sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso ed € 550,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- condanna altresì la convenuta al pagamento di € 1.036,00 in favore dell'Erario;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione della condanna di cui al punto che precede.
Così deciso in Roma, 12.3.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori