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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/09/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 6307/19
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 4
N. R.G. 6307/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice unico dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6307/2019 promossa da
( ), (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Nocera Inferiore alla via Parte_3 C.F._3
Sant'Angelo In Grotta n.9, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Maranca, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICI
contro
, (CF , (CF: ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(CF: ), elettivamente domiciliate in Scafati alla Via Bari n.21, Controparte_3 C.F._6 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Affuso, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTE
pagina 2 di 4 OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 4/11/2019 e Parte_1 Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio ,, e per sentire
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del bene immobile sito in Scafati (Sa) alla Via
Cangiani n. 9 in catasto sez. urbana foglio 4 n. 650 sub 3 cat. A/3 nonché la pertinenza indicata NCEU sez. urbana figlio 4 n. 650 sub 3 cat. C/2 classe 7. Premettevano le istanti che in data 6.09.2012 era deceduto il sig. il quale aveva lasciato quali unici eredi pro-indiviso i figli Persona_1 Parte_1 Pt_2
e di cui alla denuncia di successione n. 1305 vol. 9990. Inoltre,
[...] Parte_3 Controparte_4 precisavano che il sig. era deceduto in data 13/10/2017, lasciando quali successori Controparte_4 legittimi la moglie e le figlie e Aggiungevano, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 altresì, le istanti che invano era stata tentata una divisione bonaria del patrimonio ereditario, sicché, intendendo esse istanti avere la piena disponibilità delle proprie quote ereditarie, avevano proposto l'odierno giudizio di divisione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.02.2020 provvedevano a costituirsi le convenuta, le quali, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria formulavano domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di abitazione.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., veniva disposta CTU sui seguenti quesiti: “1.
Provveda il C.T.U. a individuare e descrivere i beni oggetto della divisione, provveda, in particolare, il C.T.U. alla esatta esposizione dei dati catastali relativi ai beni in questione;
2. Provveda il C.T.U. a determinare se i beni oggetto della divisione siano conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e ambientale;
3. Provveda il C.T.U. a determinare se i beni oggetto della divisione siano divisibili (cfr. art. 720 c.c.);
4. Provveda il C.T.U. a determinare il valore di ciascuno dei beni oggetto della divisione, nonché il valore complessivo dell'asse ereditario;
5. Provveda il C.T.U., in caso di divisibilità dei beni oggetto del presente giudizio di divisione, a formare un progetto di divisione, tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 727 c.c., con predisposizione delle quote da assegnare, con indicazione di eventuali elementi che possano deporre nel senso della assegnazione di taluna specifica quota a uno specifico condividente, con determinazione degli eventuali conguagli in denaro;
6. Provveda il C.T.U., in base alle attuali risultanze degli atti, se taluno dei condividenti abbia goduto o goda degli immobili oggetto della divisione;
in caso positivo, provveda il C.T.U. a determinare il valore locativo degli immobili per il pagina 3 di 4 periodo di disponibilità degli stessi in capo a taluno dei condividenti, e a determinare le eventuali spese da ciascun condividente sostenute per la manutenzione degli immobili;
7. Tentare attraverso l'apporto tecnico del consulente una eventuale soluzione conciliativa della lite;
8. Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”; in data 07.09.2023, il nominato CTU, Ing.
, depositava l'elaborato peritale, successivamente le parti sottoscrivevano un accordo Persona_2 transattivo.
4. Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della controversia, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Sussistono infatti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 306 c.p.c., attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
5. Le spese di lite vanno interamente compensate, stante l'espressa richiesta congiunta delle parti in tal senso.
6. Dispone come da separata ordinanza in ordine alla richiesta, formulata dall'avv. Fulvio Affuso, di liquidazione del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 10.09.2025
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 4 di 4
Seconda Sezione Civile
Rg n. 6307/19
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 4
N. R.G. 6307/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice unico dott.ssa Gisella Ciniglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6307/2019 promossa da
( ), (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Nocera Inferiore alla via Parte_3 C.F._3
Sant'Angelo In Grotta n.9, presso lo studio dell'Avv. Luca Maria Maranca, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICI
contro
, (CF , (CF: ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
(CF: ), elettivamente domiciliate in Scafati alla Via Bari n.21, Controparte_3 C.F._6 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Affuso, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTE
pagina 2 di 4 OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 4/11/2019 e Parte_1 Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio ,, e per sentire
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del bene immobile sito in Scafati (Sa) alla Via
Cangiani n. 9 in catasto sez. urbana foglio 4 n. 650 sub 3 cat. A/3 nonché la pertinenza indicata NCEU sez. urbana figlio 4 n. 650 sub 3 cat. C/2 classe 7. Premettevano le istanti che in data 6.09.2012 era deceduto il sig. il quale aveva lasciato quali unici eredi pro-indiviso i figli Persona_1 Parte_1 Pt_2
e di cui alla denuncia di successione n. 1305 vol. 9990. Inoltre,
[...] Parte_3 Controparte_4 precisavano che il sig. era deceduto in data 13/10/2017, lasciando quali successori Controparte_4 legittimi la moglie e le figlie e Aggiungevano, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 altresì, le istanti che invano era stata tentata una divisione bonaria del patrimonio ereditario, sicché, intendendo esse istanti avere la piena disponibilità delle proprie quote ereditarie, avevano proposto l'odierno giudizio di divisione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.02.2020 provvedevano a costituirsi le convenuta, le quali, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria formulavano domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di abitazione.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., veniva disposta CTU sui seguenti quesiti: “1.
Provveda il C.T.U. a individuare e descrivere i beni oggetto della divisione, provveda, in particolare, il C.T.U. alla esatta esposizione dei dati catastali relativi ai beni in questione;
2. Provveda il C.T.U. a determinare se i beni oggetto della divisione siano conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e ambientale;
3. Provveda il C.T.U. a determinare se i beni oggetto della divisione siano divisibili (cfr. art. 720 c.c.);
4. Provveda il C.T.U. a determinare il valore di ciascuno dei beni oggetto della divisione, nonché il valore complessivo dell'asse ereditario;
5. Provveda il C.T.U., in caso di divisibilità dei beni oggetto del presente giudizio di divisione, a formare un progetto di divisione, tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 727 c.c., con predisposizione delle quote da assegnare, con indicazione di eventuali elementi che possano deporre nel senso della assegnazione di taluna specifica quota a uno specifico condividente, con determinazione degli eventuali conguagli in denaro;
6. Provveda il C.T.U., in base alle attuali risultanze degli atti, se taluno dei condividenti abbia goduto o goda degli immobili oggetto della divisione;
in caso positivo, provveda il C.T.U. a determinare il valore locativo degli immobili per il pagina 3 di 4 periodo di disponibilità degli stessi in capo a taluno dei condividenti, e a determinare le eventuali spese da ciascun condividente sostenute per la manutenzione degli immobili;
7. Tentare attraverso l'apporto tecnico del consulente una eventuale soluzione conciliativa della lite;
8. Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”; in data 07.09.2023, il nominato CTU, Ing.
, depositava l'elaborato peritale, successivamente le parti sottoscrivevano un accordo Persona_2 transattivo.
4. Alla luce di quanto sopra, va dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della controversia, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Sussistono infatti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 306 c.p.c., attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
5. Le spese di lite vanno interamente compensate, stante l'espressa richiesta congiunta delle parti in tal senso.
6. Dispone come da separata ordinanza in ordine alla richiesta, formulata dall'avv. Fulvio Affuso, di liquidazione del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 10.09.2025
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 4 di 4