CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebuono - Via Del Municipio 1 02040 Montebuono RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 PROT 4324 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2025 depositato il 17/07/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento del Comune di Montebuono per l'omesso pagamento dell'IMU relativa all'anno 2018, che assume notificatogli il 5.1.2024.
Eccepisce la decadenza o prescrizione del credito azionato.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni (art. 1 comma 161
L.296/2006).
La legge stabilisce che Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Ed inoltre che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'art 12, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159 del 2015 (art. 67 del d.l. n. 18 del 2020).
Per cui i termini in questione devono intendersi giungono a scadenza ottantacinque giorni dopo quella originaria.
Per cui nel caso in esame anche ove si consideri la data in cui il ricorrente assume che l'atto sia arrivato a sua conoscenza ovvero il 05.01.2024 il termine di prescrizione e decadenza non è decorso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, stante il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 150,00 (centocinquanta/00).
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebuono - Via Del Municipio 1 02040 Montebuono RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 PROT 4324 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2025 depositato il 17/07/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento del Comune di Montebuono per l'omesso pagamento dell'IMU relativa all'anno 2018, che assume notificatogli il 5.1.2024.
Eccepisce la decadenza o prescrizione del credito azionato.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni (art. 1 comma 161
L.296/2006).
La legge stabilisce che Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Ed inoltre che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'art 12, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159 del 2015 (art. 67 del d.l. n. 18 del 2020).
Per cui i termini in questione devono intendersi giungono a scadenza ottantacinque giorni dopo quella originaria.
Per cui nel caso in esame anche ove si consideri la data in cui il ricorrente assume che l'atto sia arrivato a sua conoscenza ovvero il 05.01.2024 il termine di prescrizione e decadenza non è decorso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, stante il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 150,00 (centocinquanta/00).
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna