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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5891/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Lisanti, Parte_1 come da procura in atti;
APPELLANTE
E
E , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 dall'avv. , come da procura in atti Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 376/15 del Giudice di Pace di
Mercato San ER, che aveva accolto l'opposizione proposta in primo grado da avverso il precetto notificatogli da esso appellante CP_1 sulla base del decreto di liquidazione reso il 28.05.13 dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Campania, Sezione di Napoli, intimando, in solido, il pagamento di distinte voci di debito ammontanti a complessivi euro
2.922,15 che, a cagione di una erronea sommatoria, venivano quantificate in atto nel minore importo di euro 2.569,05. L'appellante esponeva che egli, non avvedendosi di tale inesattezza, in occasione della ricezione del pagamento dell'importo, aveva rilasciato al difensore delegato dagli intimati quietanza liberatoria in relazione al minore importo di euro 2.569,05, per poi, resosi conto del disguido, segnalare con mail il refuso e sollecitare, quindi, il saldo della conseguenziale differenza. Nelle more, in data 07.04.14, con atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Mercato S. ER, notificato all'indirizzo di posta elettronica dell'intimante, CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 aveva proposto opposizione a precetto, preventiva all'esecuzione, al fine di sentire dichiarare estinta la pretesa azionata, sulla base della rilasciata quietanza liberatoria. Esso dott. ritenendo che l'opposizione fosse Pt_1 stata notificata, come per legge, al proprio procuratore, difensore e domiciliatario, non faceva nulla per costituirsi in giudizio, per cui, in sua contumacia, il procedimento veniva definito con sentenza n. 376/15, pubblicata il 18.05.15, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, il
Giudice di Pace, dichiarava che, a fronte del credito minacciato, nulla era dovuto dai signori il quale, altresì, veniva condannato alla CP_3 Pt_1 refusione delle competenze di lite, liquidate in € 240,00, di cui € 40,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione. Per l'effetto, alla ricezione della notifica della sentenza e del contestuale atto di precetto, in data 09-16.12.15, esso dott. procedeva al pagamento della somma Pt_1 intimatagli di € 541,77. L'appellante deduceva a motivi di appello: 1) in rito, la violazione delle norme procedimentali che regolano la vocatio in ius e quindi il difetto di regolare contraddittorio in primo grado (artt. 480, terzo comma, 27, primo comma, e 615, primo comma, c.p.c. in relazione agli artt.
24 e 111 Cost.), in quanto l'atto di opposizione a precetto era stato notificato direttamente alla parte;
2) nel merito, l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 1226 c.c., in quanto la quietanza liberatoria non valeva per la differenza tra l'importo ricevuto in pagamento e quello risultante dalla corretta sommatoria delle singoli voci indicate in precetto. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con il rigetto dell'opposizione al precetto proposta in primo grado dagli appellati.
e , costituitisi in giudizio, eccepivano CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c., che dell'art. 339
c.p.c., trattandosi di sentenza di condanna pronunciata secondo equità in quanto di valore inferiore di euro 1.100,00. Nel merito chiedevano in ogni caso il rigetto dell'appello, in quanto l'atto di citazione di opposizione al precetto era stato notificato validamente a mezzo Pec sia personalmente al che al suo difensore . Inoltre il difensore CP_1 Controparte_2 delegato dal aveva rilasciato quietanza liberatoria proprio per Pt_1
l'importo complessivo formalmente intimato con il precetto.
Dopo vari rinvii la causa veniva riservata in decisione.
Va preliminarmente evidenziato che l'appello è ammissibile, atteso che esso in modo sufficientemente chiaro espone i motivi di appello e le parti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 della sentenza da censurare, tanto che gli stessi appellati si sono difesi compiutamente sia in fatto che in diritto.
L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto con esso l'appellante ha lamentato la violazione di norme procedimentali poste a presidio della instaurazione del contraddittorio e del diritto di difesa e quindi di rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost..
Nel merito l'appello non è fondato.
Invero, gli appellati già in primo grado ebbero a provare la valida notifica dell'atto di opposizione al precetto eseguita con due diverse Pec, una ricevuta in persona dal in data 07/04/2014 h. 18:18, l'altra dal suo difensore Pt_1 avv. Lisanti al suo indirizzo di posta certificata indicata nell'atto di precetto e riportato in , con Pec del 07/04/2014 h. 18:33. Le relative ricevute di CP_4 spedizione e di avvenuta consegna risultano prodotte in atti e non sono state contestate dall'appellante. L'appellante a sostegno della nullità della vocatio in ius riporta un passo dell'atto di citazione in cui gli attori hanno indicato di citare il dr. Per_1 presso la propria residenza, ma è indubbio che tale inesattezza non inficia la valida instaurazione del contraddittorio, perché la notifica è stata poi eseguita alla parte anche presso il suo difensore, dove lui aveva eletto domicilio e con un mezzo – l'invio della Pec – che non lascia spazio a contestazioni di regolarità.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione (violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 1226 c.c.) è incontestato e documentale che con il precetto l'appellante ebbe ad intimare il pagamento della complessiva somma di euro 2.569,05 e tale rappresenta il dato che rileva ai fini dell'efficacia dell'atto, che è un atto formale, che non può lasciare spazio ad interpretazione in ordine alla somma espressamente indicata. D'altra parte, rispetto a tale somma formalmente intimata il debitore ebbe ad adempiere all'intimazione, pagando con consegna nelle mani del delegato due assegni bancari regolarmente riscossi dal creditore. La quietanza, considerata la sua natura confessoria stragiudiziale, ha piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza per cui non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza. Nessuno di detti due casi ricorre nella concreta fattispecie in esame, visto che nella quietanza il difensore rappresentante del ebbe a dichiarare di ricevere tali somme “a tacitazione e a saldo di Pt_1 quanto dagli stessi dovuti a titolo di spese di CTU liquidate nel decreto della
C.A. Napoli del 28/05/2013 e successivo atto di precetto notificato il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 18/03/2014”. Trattasi, quindi, di una quietanza cd. titolata che accanto ad una parte ricognitiva dell'avvenuto pagamento riporta una parte negoziale con la quale il difensore di controparte, di certo non “uomo medio”, ebbe testualmente a dichiarare “che il proprio assistito non ha nulla a pretendere nei confronti di essi e Controparte_5 CP_1 Controparte_2 per i titoli sopra indicati ed all'uopo rilascia ampia quietanza liberatoria”.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa fino ad euro 1.101,00 tariffe medie per studio, introduzione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 16/1/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5891/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Lisanti, Parte_1 come da procura in atti;
APPELLANTE
E
E , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 dall'avv. , come da procura in atti Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 376/15 del Giudice di Pace di
Mercato San ER, che aveva accolto l'opposizione proposta in primo grado da avverso il precetto notificatogli da esso appellante CP_1 sulla base del decreto di liquidazione reso il 28.05.13 dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Campania, Sezione di Napoli, intimando, in solido, il pagamento di distinte voci di debito ammontanti a complessivi euro
2.922,15 che, a cagione di una erronea sommatoria, venivano quantificate in atto nel minore importo di euro 2.569,05. L'appellante esponeva che egli, non avvedendosi di tale inesattezza, in occasione della ricezione del pagamento dell'importo, aveva rilasciato al difensore delegato dagli intimati quietanza liberatoria in relazione al minore importo di euro 2.569,05, per poi, resosi conto del disguido, segnalare con mail il refuso e sollecitare, quindi, il saldo della conseguenziale differenza. Nelle more, in data 07.04.14, con atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Mercato S. ER, notificato all'indirizzo di posta elettronica dell'intimante, CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 aveva proposto opposizione a precetto, preventiva all'esecuzione, al fine di sentire dichiarare estinta la pretesa azionata, sulla base della rilasciata quietanza liberatoria. Esso dott. ritenendo che l'opposizione fosse Pt_1 stata notificata, come per legge, al proprio procuratore, difensore e domiciliatario, non faceva nulla per costituirsi in giudizio, per cui, in sua contumacia, il procedimento veniva definito con sentenza n. 376/15, pubblicata il 18.05.15, con la quale, in accoglimento della domanda attorea, il
Giudice di Pace, dichiarava che, a fronte del credito minacciato, nulla era dovuto dai signori il quale, altresì, veniva condannato alla CP_3 Pt_1 refusione delle competenze di lite, liquidate in € 240,00, di cui € 40,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con attribuzione. Per l'effetto, alla ricezione della notifica della sentenza e del contestuale atto di precetto, in data 09-16.12.15, esso dott. procedeva al pagamento della somma Pt_1 intimatagli di € 541,77. L'appellante deduceva a motivi di appello: 1) in rito, la violazione delle norme procedimentali che regolano la vocatio in ius e quindi il difetto di regolare contraddittorio in primo grado (artt. 480, terzo comma, 27, primo comma, e 615, primo comma, c.p.c. in relazione agli artt.
24 e 111 Cost.), in quanto l'atto di opposizione a precetto era stato notificato direttamente alla parte;
2) nel merito, l'erroneità della decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 1226 c.c., in quanto la quietanza liberatoria non valeva per la differenza tra l'importo ricevuto in pagamento e quello risultante dalla corretta sommatoria delle singoli voci indicate in precetto. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza, con il rigetto dell'opposizione al precetto proposta in primo grado dagli appellati.
e , costituitisi in giudizio, eccepivano CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c., che dell'art. 339
c.p.c., trattandosi di sentenza di condanna pronunciata secondo equità in quanto di valore inferiore di euro 1.100,00. Nel merito chiedevano in ogni caso il rigetto dell'appello, in quanto l'atto di citazione di opposizione al precetto era stato notificato validamente a mezzo Pec sia personalmente al che al suo difensore . Inoltre il difensore CP_1 Controparte_2 delegato dal aveva rilasciato quietanza liberatoria proprio per Pt_1
l'importo complessivo formalmente intimato con il precetto.
Dopo vari rinvii la causa veniva riservata in decisione.
Va preliminarmente evidenziato che l'appello è ammissibile, atteso che esso in modo sufficientemente chiaro espone i motivi di appello e le parti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 della sentenza da censurare, tanto che gli stessi appellati si sono difesi compiutamente sia in fatto che in diritto.
L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto con esso l'appellante ha lamentato la violazione di norme procedimentali poste a presidio della instaurazione del contraddittorio e del diritto di difesa e quindi di rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost..
Nel merito l'appello non è fondato.
Invero, gli appellati già in primo grado ebbero a provare la valida notifica dell'atto di opposizione al precetto eseguita con due diverse Pec, una ricevuta in persona dal in data 07/04/2014 h. 18:18, l'altra dal suo difensore Pt_1 avv. Lisanti al suo indirizzo di posta certificata indicata nell'atto di precetto e riportato in , con Pec del 07/04/2014 h. 18:33. Le relative ricevute di CP_4 spedizione e di avvenuta consegna risultano prodotte in atti e non sono state contestate dall'appellante. L'appellante a sostegno della nullità della vocatio in ius riporta un passo dell'atto di citazione in cui gli attori hanno indicato di citare il dr. Per_1 presso la propria residenza, ma è indubbio che tale inesattezza non inficia la valida instaurazione del contraddittorio, perché la notifica è stata poi eseguita alla parte anche presso il suo difensore, dove lui aveva eletto domicilio e con un mezzo – l'invio della Pec – che non lascia spazio a contestazioni di regolarità.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione (violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 1226 c.c.) è incontestato e documentale che con il precetto l'appellante ebbe ad intimare il pagamento della complessiva somma di euro 2.569,05 e tale rappresenta il dato che rileva ai fini dell'efficacia dell'atto, che è un atto formale, che non può lasciare spazio ad interpretazione in ordine alla somma espressamente indicata. D'altra parte, rispetto a tale somma formalmente intimata il debitore ebbe ad adempiere all'intimazione, pagando con consegna nelle mani del delegato due assegni bancari regolarmente riscossi dal creditore. La quietanza, considerata la sua natura confessoria stragiudiziale, ha piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., con la conseguenza per cui non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza. Nessuno di detti due casi ricorre nella concreta fattispecie in esame, visto che nella quietanza il difensore rappresentante del ebbe a dichiarare di ricevere tali somme “a tacitazione e a saldo di Pt_1 quanto dagli stessi dovuti a titolo di spese di CTU liquidate nel decreto della
C.A. Napoli del 28/05/2013 e successivo atto di precetto notificato il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 18/03/2014”. Trattasi, quindi, di una quietanza cd. titolata che accanto ad una parte ricognitiva dell'avvenuto pagamento riporta una parte negoziale con la quale il difensore di controparte, di certo non “uomo medio”, ebbe testualmente a dichiarare “che il proprio assistito non ha nulla a pretendere nei confronti di essi e Controparte_5 CP_1 Controparte_2 per i titoli sopra indicati ed all'uopo rilascia ampia quietanza liberatoria”.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa fino ad euro 1.101,00 tariffe medie per studio, introduzione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 16/1/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4