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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 01/07/2025 N. 14944/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COMIZZOLI Parte_1 C.F._1
PIERANGELO
RICORRENTE Contro (C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. ERMELINDA DI Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO RESISTENTE E contro
[...]
Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dal Prof. Avv. Ivan Canelli;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19.12.2024, ha convenuto in giudizio e - Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 fondo pensione complementare per i lavoratori e i familiari a carico dei lavoratori del settore gomma, cavi elettrici e affini e materie plastiche- per la condanna di a versare a Controparte_1 [...]
la somma di € 3.718,16 a titolo quota TFR maturata nei mesi da maggio 2018 a CP_2 dicembre 2018, nonché di contributi non versati per il medesimo periodo;
con vittoria di spese da distrarsi. Parte ricorrente ha in particolare dedotto:
- di essere stato assunto in data 01.02.2012 dalla società Coes Company S.r.l. (c.f.
) con contratto a tempo indeterminato e pieno per svolgere le mansioni di P.IVA_3
Impiegato – Responsabile di Magazzino presso l'unità locale sita in Pioltello (MI), Via Caduti del Lavoro n. 9/A (doc. 1 – Visura CCIAA Coes Company S.r.l.);
- di aver dal 13.03.2012 aderito al fondo di previdenza complementare Fondo Gomma Plastica (c.f. ove destinava il proprio TFR nonché la contribuzione prevista P.IVA_2 dal CCNL (doc. 2 – Comunicazione periodica 2018); CP_2 - che in data 21/12/2018, con scrittura privata autenticata da Notaio, la società COES COMPANY S.R.L. affittava il ramo d'azienda avente ad oggetto, tra l'altro, l'attività svolta nell'opificio sito in Pioltello, di cui rgli faceva parte, alla società INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L. (c.f. (doc. 3 – Atto di affitto ramo P.IVA_1
d'azienda);
- che in forza di tale atto – dal 01.01.2019 – egli passava alle dipendenze di INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L., come evincibile, peraltro, dalla comunicazione periodica del Fondo Gomma Plastica per l'anno 2019, ove i versamenti della contribuzione maturata dal mese di gennaio 2019 viene effettuata dalla società cessionaria (doc. 4 – Comunicazione periodica 2019);
- che, in data 20.12.2019, con scrittura privata autenticata, la società
[...]
vendeva il medesimo ramo d'azienda già oggetto di affitto Controparte_3 alla medesima società INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L. (c.f.
) (doc. 5 – Atto di cessione di ramo d'azienda); P.IVA_1
- che in data 30.12.2019 la società INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L. a seguito di fusione per incorporazione con la società (c.f. Controparte_4
) mutava denominazione, acquisendo quella di società P.IVA_4 Controparte_4 che, in data 14.05.2021 a seguito di modifica dell'atto costitutivo, adottava l'attuale denominazione di c.f. ) (doc. 6 – Visura storica Controparte_1 P.IVA_1 [...]
; Controparte_5
- di aver cessato il proprio rapporto di lavoro con per dimissioni per Controparte_1 pensionamento in data 28.02.2023;
- che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, si era avveduto che dal mese di maggio 2018 al mese di dicembre 2018 l'allora datrice di lavoro COES COMPANY S.R.L. aveva omesso di riversare al fondo di previdenza complementare Fondo Gomma CP_2 la quota di TFR maturata nei mesi da maggio a dicembre 2018 nonché i contributi (nella misura dell'1,26% della retribuzione utile al calcolo del TFR, per il mese di maggio 2018, e dell'1,56% della retribuzione utile al calcolo del TFR, per i mesi successivi) sia per la quota a carico di parte datoriale che per quella a carico del lavoratore, nonché il contributo volontario (nella misura del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR) a carico del lavoratore;
somme tutte evidenziate nei cedolini paga come trattenute. In ragione di ciò, stante inutilità dei solleciti stragiudiziali già effettuati-anche per tramite della propria O.S.- nei confronti di e COES COMPANY S.R.L., nella presente sede, Controparte_1 orginariamente chiede condannarsi in solido entrambe le società al pagamento in favore del
[...]
degli importi da queste dovuti, con vittoria di spese. CP_2
e si sono regolarmente costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio. La convenuta ha in via preliminare chiesto dichiararsi la inammissibilità Controparte_1 del ricorso per l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
già a far data dal 16.03.2023, nonché dichiararsi l'incompetenza territoriale del
[...]
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
nel merito ha contestato la pretesa fatta valere dal ricorrente, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
2 si è limitato ad associarsi alle conclusioni del ricorrente, Controparte_2 chiedendo condanna al versamento in proprio favore della quota TFR e contribuzione omessa per la posizione previdenziale del Sig. , nella misura risultante al Fondo di € 3.718,16, con Parte_1 vittoria di spese. Alla prima udienza del 3.4.25 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato ex art 306 c.p.c. alle domande proposte nei confronti della sola Controparte_6
, per il resto insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate (oltre che per la
[...] competenza per territorio del Giudice adito). Con ordinanza del 26.5.25 il Giudice ha rigettato le eccezioni preliminari spiegate da parte resistente fissando per la discussione del merito la udienza del 1.7.25 ove la causa, Controparte_1 ad esito della camera di consiglio, è stata decisa. Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato. ha lavorato per Coes Company S.r.l.- poi INDUSTRIE Parte_1
COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L., ora dal 01.02.2012 Controparte_4 Controparte_1 alle dimissioni per pensionamento del 28.02.2023- con contratto a tempo indeterminato (pieno) e mansioni di Impiegato – Responsabile di Magazzino presso l'unità locale sita in Pioltello (MI), Via Caduti del Lavoro n. 9/A. Nel presente giudizio il ricorrente, premesso di aver aderito al fondo CP_2
in data 13.3.12, si duole del mancato versamento da parte del datore di lavoro dei
[...] contributi e delle quote di TFR a tale fondo e ciò dal mese di maggio 2018 al dicembre 2018. Ebbene risulta documentalmente in causa la circostanza dedotta da parte ricorrente circa il fatto che la datrice abbia omesso il versamento dei contributi delle quote di TFR al fondo
[...]
.. CP_2
Ciò risulta in particolare dal dettaglio dei dati estratti relativi proprio alla posizione della ricorrente rispetto ai versamenti di COES COMPANY SRL. Soprattutto da tale ultima documentazione risulta evidente l'assoluta mancanza di versamenti al fondo da parte del datore di lavoro. Del tutto documentali anche le circostanze per le quali, dal 01.01.2019 il ricorrente veniva ceduto ad INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L., società cui, in data 20.12.2019, la COES COMPANY S.R.L. vendeva il medesimo ramo d'azienda e che, a seguito di fusione per incorporazione con la società mutava poi denominazione, acquisendo in data Controparte_4
14.05.2021 l'attuale denominazione di Controparte_1
Del pari non contestabile che obbligate al pagamento siano – tra loro in solido – la società
(non convenuta in giudizio e nei cui confronti parte Controparte_3 ricorrente ha rinunciato alle domande spiegate ex art 306 c.p.c.) e la società ciò in Controparte_1 piana applicazione del disposto di cui all'art 2112 cod.civ. per il quale il datore di lavoro cessionario dell'azienda subentra nel debito del datore cedente ed è, pertanto, tenuto ad adempierlo nei medesimi termini. Tale norma, dispone infatti,chiaramene che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti di diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe peraltro la società obbligata al versamento delle quote trattenute al fondo di previdenza complementare a dover provare il corretto adempimento
3 dell'obbligazione (l'avvenuto versamento); circostanza che nel caso di specie rimane del tutto indimostrata (ed anzi smentita documentalmente). La eccezione di prescrizione spiegata da parte resistente appare del tutto CP_1 destituita di fondamento;
ciò, ben a prescindere dalla condivisibilità della tesi per la quale ai crediti in questione si applicherebbe il regime previsto dall'art art. 2948 n. 4, c.c., avuto semplicemente riguardo al dato, pacifico, per il quale il rapporto di lavoro è comunque cessato solo in data 28.2.2023, ed essendo questo il momento a partire dal quale la prescrizione dovrebbe comunque decorrere. La società convenuta va dunque condannata a versare a Controparte_1 [...]
la somma di € 3718,16 a titolo di quote TFR e contributi dovuti per la CP_2 previdenza complementare, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo. Tali importi risultano correttamente conteggiati dalla ricorrente e comunque desumibili dall'estratto della posizione individuale del ricorrente secondo quanto comunicato dallo stesso fondo (cfr. docc. 7,8 del ricorrente e docc. 5 e 6 della convenuta ). Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente e della co-convenuta, con Controparte_1 distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari, ed in applicazione dei criteri di cui al Dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accerta che il Sig. è creditore nei confronti di della somma Parte_1 Controparte_1 lorda di € 3.718,16 e – per l'effetto – condanna a pagare in favore del Controparte_1
[...]
Controparte_7
la somma lorda di € 3.718,16=, oltre interessi e rivalutazione
[...] dal dovuto al saldo;
2) condanna a rifondere al ricorrente, nonché alla co-convenuta Controparte_1 [...]
[...]
Controparte_7
le spese processuali del presente giudizio liquidate in € 1.200 per
[...] compensi,, per ciascuna oltre al 15% per spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014, IVA,CPA, oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Milano, 1/7/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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