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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3075 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.to Madonna Parte_1
Francesco presso cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.to Roberti Franco presso CP_1 cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.12.2024, le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caserta in data 19.06.2003 e che dalla loro unione era nato il figlio il 11.09.2004, _1 maggiorenne non economicamente indipendente.
Tuttavia, la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 29.01.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi si legge.
B) La casa coniugale di via De Franciscis, 20 in Caserta, unitamente ai mobili ed agli arredi, viene assegnata alla coniuge , che ivi resterà con il figlio Parte_1 _1
All'uopo espressamente viene pattuito che il coniuge entro gg. 30 dal deposito del presente ricorso, e previo CP_1 preavviso di non meno di gg. 7 alla coniuge , procederà all'asporto dalla casa coniugale di ogni suo Parte_1 effetto personale e del mobilio di sua esclusiva proprietà.
Al momento della materiale apprensione e del ritiro di detto mobilio, esso sarà inventariato e descritto in apposito verbale, che verrà redatto in duplice copia e sarà sottoscritto da entrambi i coniugi.
C) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento siccome entrambi economicamente indipendenti.
D) Il coniuge si impegna a versare un assegno mensile di € 1.000,00 (euromille/00) per il mantenimento CP_1 del figlio studente universitario iscritto al terzo anno e non economicamente autosufficiente;
il medesimo ultimo ha _1 sempre vissuto nella casa coniugale di via De Franciscis e desidera restare a convivere con la madre.
Detto importo sarà corrisposto entro il giorno 25 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla genitrice Parte_1 avente il seguente IBAN: [...].
[...]
Nel caso in cui essa sig.ra decidesse di accendere un diverso c/c presso altro istituto di credito sul Parte_1 quale mensilmente dovrà essere versato l'assegno di mantenimento, avrà cura ed onere di darne tempestiva comunicazione al ricorrente CP_1 L'assegno in parola sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione.
E) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% _1 secondo il seguente criterio:
E1) Spese per l'acquisto dei libri e per il pagamento delle tasse universitarie, per le spese di locomozione per raggiungere
l'Ateneo Federico II di Napoli, per visite specialistiche ed acquisto di farmaci senza necessità di preventivo consenso dei genitori.
E2) Per quanto riguarda le spese relative al pagamento della tassa di proprietà e della assicurazione RC auto del motociclo in uso al figlio il coniuge assume su di sé l'impegno a provvedervi. _1 CP_1
Il 50% degli importi relativi a detti oneri, previo invio alla coniuge della relativa documentazione di Parte_1 avvenuto pagamento, saranno decontati dall'assegno di mantenimento del mese successivo a quello in cui i pagamenti saranno effettuati.
E3) Le spese per attività ludiche, ricreative e per le vacanze del figlio cederanno anch'esse nella misura del 50% a _1 carico di entrambi i genitori, previo consenso di entrambi.
F) L'assegno mensile e la contribuzione per le spese straordinarie saranno corrisposti alla madre , che Parte_1 provvede al mantenimento, in considerazione della espressa volontà del figlio, che potrà essere eventualmente confermata innanzi al Tribunale.
G) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
l'espatrio”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
12.09.1966;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte II, Serie A anno 2003); 3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3075 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.to Madonna Parte_1
Francesco presso cui elettivamente domicilia;
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.to Roberti Franco presso CP_1 cui elettivamente domicilia;
RICORRENTI nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.12.2024, le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caserta in data 19.06.2003 e che dalla loro unione era nato il figlio il 11.09.2004, _1 maggiorenne non economicamente indipendente.
Tuttavia, la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 29.01.2025, le parti si riportavano al ricorso e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi raggiungevano il seguente accordo:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi si legge.
B) La casa coniugale di via De Franciscis, 20 in Caserta, unitamente ai mobili ed agli arredi, viene assegnata alla coniuge , che ivi resterà con il figlio Parte_1 _1
All'uopo espressamente viene pattuito che il coniuge entro gg. 30 dal deposito del presente ricorso, e previo CP_1 preavviso di non meno di gg. 7 alla coniuge , procederà all'asporto dalla casa coniugale di ogni suo Parte_1 effetto personale e del mobilio di sua esclusiva proprietà.
Al momento della materiale apprensione e del ritiro di detto mobilio, esso sarà inventariato e descritto in apposito verbale, che verrà redatto in duplice copia e sarà sottoscritto da entrambi i coniugi.
C) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento siccome entrambi economicamente indipendenti.
D) Il coniuge si impegna a versare un assegno mensile di € 1.000,00 (euromille/00) per il mantenimento CP_1 del figlio studente universitario iscritto al terzo anno e non economicamente autosufficiente;
il medesimo ultimo ha _1 sempre vissuto nella casa coniugale di via De Franciscis e desidera restare a convivere con la madre.
Detto importo sarà corrisposto entro il giorno 25 di ogni mese mediante accredito sul c/c intestato alla genitrice Parte_1 avente il seguente IBAN: [...].
[...]
Nel caso in cui essa sig.ra decidesse di accendere un diverso c/c presso altro istituto di credito sul Parte_1 quale mensilmente dovrà essere versato l'assegno di mantenimento, avrà cura ed onere di darne tempestiva comunicazione al ricorrente CP_1 L'assegno in parola sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione.
E) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% _1 secondo il seguente criterio:
E1) Spese per l'acquisto dei libri e per il pagamento delle tasse universitarie, per le spese di locomozione per raggiungere
l'Ateneo Federico II di Napoli, per visite specialistiche ed acquisto di farmaci senza necessità di preventivo consenso dei genitori.
E2) Per quanto riguarda le spese relative al pagamento della tassa di proprietà e della assicurazione RC auto del motociclo in uso al figlio il coniuge assume su di sé l'impegno a provvedervi. _1 CP_1
Il 50% degli importi relativi a detti oneri, previo invio alla coniuge della relativa documentazione di Parte_1 avvenuto pagamento, saranno decontati dall'assegno di mantenimento del mese successivo a quello in cui i pagamenti saranno effettuati.
E3) Le spese per attività ludiche, ricreative e per le vacanze del figlio cederanno anch'esse nella misura del 50% a _1 carico di entrambi i genitori, previo consenso di entrambi.
F) L'assegno mensile e la contribuzione per le spese straordinarie saranno corrisposti alla madre , che Parte_1 provvede al mantenimento, in considerazione della espressa volontà del figlio, che potrà essere eventualmente confermata innanzi al Tribunale.
G) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per
l'espatrio”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
12.09.1966;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte II, Serie A anno 2003); 3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso