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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/11/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 / 2911
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /2911 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, NTroparte_1
, NTroparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. DI COSMO VALERIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTE;
e contro
, NTroparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. TESTA MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTA;
e contro
1 , NTroparte_4
, rappresentata dai genitori e , NTroparte_5 NTroparte_4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. MAGGIORELLI ENRICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTI;
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La società agisce in giudizio, assumendo di aver eseguito lavori di sgombero e Parte_1 smaltimento di rifiuti, su un immobile, già oggetto di un contratto preliminare di acquisto, sottoscritto il 26.07.2021 con che all'epoca dei fatti era assistito da Parte_2 un'amministratrice di sostegno.
In questa sede, risultano convenuti gli eredi di deceduto prima della causa: Parte_2 [...]
e ; ; e (rappresentata CP_1 NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 NTroparte_5 dai genitori e . NTroparte_4 Persona_1
Parte attrice chiede, quindi, il corrispettivo dei lavori eseguiti, anche, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; le difese degli eredi hanno contestato l'esecuzione dei lavori, l'invalidità del contratto,
l'irregolarità (illiceità) della prestazione.
Nel corso del giudizio, ha definito il contenzioso con e . Parte_1 NTroparte_1 NTroparte_2
Il difensore di ha, invece, rinunciato al mandato difensivo. NTroparte_3
Parte convenuta ha, in primo luogo, contestato che i lavori siano stati effettivamente svolti: la difesa
– che è, in parte, contraddittoria con l'assunto che la prestazione non andrebbe remunerata perché eseguita in virtù di un vincolo contrattuale invalido e perché non eseguita nel rispetto della normativa pubblicistica di settore per lo smaltimento dei rifiuti – non può essere accolta, in quanto: 2 • la difesa dei convenuti ha riconosciuto che l'incarico è stato NTroparte_6 affidato (affermazione che ha un valore indiziario, utile a ricostruire il contesto in cui l'obbligazione è sorta, alla quale almeno una degli eredi non si è opposta);
• la documentazione in atti (principio di prova per iscritto, giudicato attendibile nei suoi contenuti dal CTU) attesta che la prestazione descritta nella fattura è stata eseguita.
Parte convenuta ha, in secondo luogo, contestato l'invalidità del titolo, assumendo che Parte_1
(che era acquirente dell'immobile) avrebbe assunto l'obbligazione in forza di un titolo annullabile, NT in quanto l' del venditore non era stato debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare. NT La difesa ha il merito di evidenziare una criticità della procedura: la richiesta che l aveva presentato al Giudice Tutelare (v. doc. n. 4 difesa ) non parlava di attività di NTroparte_3 sgombero ma più genericamente di atti “strumentali”; il GT l'ha quindi autorizzata 'a effettuare le operazioni necessarie a tale scopo (i.e. l'atto preliminare e definitivo di compravendita, ndr), ivi compresa l'eventuale stipula di atti preliminari e conseguenti atti notarili […]'.
Il formulario utilizzato nel provvedimento di autorizzazione attinge a un vocabolario atecnico NT (quantomeno impreciso, ripreso dall'istanza dell' , che parrebbe alludere più ad atti giuridici, funzionali all'operazione di compravendita, che ad atti negoziali di ripristino delle condizioni materiali del bene compravenduto.
Dal momento che nel contratto preliminare non si fa menzione degli oneri di sgombero, fa fede la statuizione contrattuale (autorizzata, questa sì, dal GT) per cui l'immobile andava consegnato
'libero da persone e cose'.
Lo sgombero (v. DDT in atti) è avvenuto tra Settembre e Novembre del 2021, in esecuzione di un NT incarico che l' ha pensato di 'autorizzare' quando ancora deteneva il controllo materiale del bene intestato all'assistito.
In questa prospettiva, si può ritenere che anche l'attività di sgombero fosse stata autorizzata dal
GT, quale atto di manutenzione del bene, funzionale a rendere il bene conforme allo stato di fatto e di diritto precisato in contratto.
Il problema sta in ciò, che la morte sopravvenuta del venditore ha creato il conflitto, in quanto gli eredi non volevano farsi carico della spesa, pretendendo di riscuotere la somma intera prevista come corrispettivo del trasferimento del diritto di proprietà.
Il ragionamento non può essere condiviso, in quanto lo sgombero è avvenuto in esecuzione di un NT incarico legittimamente conferito dall' (seppure non dettagliatamente precisato nella generica istanza di autorizzazione al GT).
3 NT Si può discutere della trasparenza e della regolarità della procedura, che avrebbe imposto all di specificare l'incarico e di ricercare la miglior offerta1: in questa sede si discute solo della individuazione dei soggetti su cui deve ricadere il peso economico della prestazione.
Eseguita Consulenza Tecnica, il perito ha infine verificato se le procedure di smaltimento sono state eseguite a regola d'arte e quale sia il corrispettivo dovuto, atteso che la documentazione prodotta è risultata poco puntuale.
Il CTU ha chiarito che non ha proceduto a regola d'arte: le contestazioni sulla regolarità Parte_1 della procedura non nuocciono, tuttavia, alla pretesa, perché l'irregolarità facoltizza il creditore a non farsi carico del peso economico delle eventuali sanzioni irrogate (fatto modificativo della distribuzione dei costi legati all'iniziativa economica), ma non è fatto impeditivo della nascita della pretesa al corrispettivo.
Il CTU – con ragionamento analitico e puntuale – ha quantificato l'importo dovuto in € 40.682,82.
I convenuti sono, dunque, tenuti a corrispondere all'attrice la somma indicata dal CTU. Le quote gravano sugli eredi nella misura indicata a p. 14 dell'elaborato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Non risulta depositata nota spese.
Fanno eccezione le spese tra le parti che hanno definito bonariamente la propria posizione: queste devono comunque farsi carico (pro quota nei rapporti interni, in solido verso il CTU creditore) delle spese di consulenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2911/23 RG, così decide: dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e e;
NTroparte_1 NTroparte_2
compensa
Con 1 Da questo punto di vista, gli eredi non hanno ragione di contestare che l' avrebbe fatto qualcosa che non doveva, perché l'immobile andava senz'altro sgomberato;
potrebbero al più lamentare che l'incarico a si sia rivelato Parte_1 antieconomico perché una qualche altra ditta avrebbe potuto rendere la stessa prestazione a un zo. Similmente, l'ipotetica annullabilità del contratto non gioverebbe agli eredi che comunque dovrebbero corrispondere il controvalore della prestazione indebitamente resa dal contraente in buona fede (al quale non si poteva chiedere di Con qualificare i termini dell'autorizzazione ottenuta dall' . 4 tra le parti sopra indicate le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, da distribuirsi ai sensi del successivo capo di condanna;
accoglie nei riguardi delle altre parti, la domanda, nei limiti e con le precisazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna nei limiti delle quote indicate a p. 14 dell'elaborato peritale, i convenuti , NTroparte_3
e (come rappresentata in atti), al pagamento, in NTroparte_4 NTroparte_5 favore di parte attrice di € 40.682,82, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla notificazione del ricorso al soddisfo;
condanna
i convenuti menzionati al precedente capo di condanna, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 7.500,00, oltre € 786,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese della CTU, liquidate come in corso di causa.
Così deciso, in Parma 19/11/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /2911 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, NTroparte_1
, NTroparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. DI COSMO VALERIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTE;
e contro
, NTroparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. TESTA MONICA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTA;
e contro
1 , NTroparte_4
, rappresentata dai genitori e , NTroparte_5 NTroparte_4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. MAGGIORELLI ENRICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTI;
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La società agisce in giudizio, assumendo di aver eseguito lavori di sgombero e Parte_1 smaltimento di rifiuti, su un immobile, già oggetto di un contratto preliminare di acquisto, sottoscritto il 26.07.2021 con che all'epoca dei fatti era assistito da Parte_2 un'amministratrice di sostegno.
In questa sede, risultano convenuti gli eredi di deceduto prima della causa: Parte_2 [...]
e ; ; e (rappresentata CP_1 NTroparte_2 NTroparte_3 NTroparte_4 NTroparte_5 dai genitori e . NTroparte_4 Persona_1
Parte attrice chiede, quindi, il corrispettivo dei lavori eseguiti, anche, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.; le difese degli eredi hanno contestato l'esecuzione dei lavori, l'invalidità del contratto,
l'irregolarità (illiceità) della prestazione.
Nel corso del giudizio, ha definito il contenzioso con e . Parte_1 NTroparte_1 NTroparte_2
Il difensore di ha, invece, rinunciato al mandato difensivo. NTroparte_3
Parte convenuta ha, in primo luogo, contestato che i lavori siano stati effettivamente svolti: la difesa
– che è, in parte, contraddittoria con l'assunto che la prestazione non andrebbe remunerata perché eseguita in virtù di un vincolo contrattuale invalido e perché non eseguita nel rispetto della normativa pubblicistica di settore per lo smaltimento dei rifiuti – non può essere accolta, in quanto: 2 • la difesa dei convenuti ha riconosciuto che l'incarico è stato NTroparte_6 affidato (affermazione che ha un valore indiziario, utile a ricostruire il contesto in cui l'obbligazione è sorta, alla quale almeno una degli eredi non si è opposta);
• la documentazione in atti (principio di prova per iscritto, giudicato attendibile nei suoi contenuti dal CTU) attesta che la prestazione descritta nella fattura è stata eseguita.
Parte convenuta ha, in secondo luogo, contestato l'invalidità del titolo, assumendo che Parte_1
(che era acquirente dell'immobile) avrebbe assunto l'obbligazione in forza di un titolo annullabile, NT in quanto l' del venditore non era stato debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare. NT La difesa ha il merito di evidenziare una criticità della procedura: la richiesta che l aveva presentato al Giudice Tutelare (v. doc. n. 4 difesa ) non parlava di attività di NTroparte_3 sgombero ma più genericamente di atti “strumentali”; il GT l'ha quindi autorizzata 'a effettuare le operazioni necessarie a tale scopo (i.e. l'atto preliminare e definitivo di compravendita, ndr), ivi compresa l'eventuale stipula di atti preliminari e conseguenti atti notarili […]'.
Il formulario utilizzato nel provvedimento di autorizzazione attinge a un vocabolario atecnico NT (quantomeno impreciso, ripreso dall'istanza dell' , che parrebbe alludere più ad atti giuridici, funzionali all'operazione di compravendita, che ad atti negoziali di ripristino delle condizioni materiali del bene compravenduto.
Dal momento che nel contratto preliminare non si fa menzione degli oneri di sgombero, fa fede la statuizione contrattuale (autorizzata, questa sì, dal GT) per cui l'immobile andava consegnato
'libero da persone e cose'.
Lo sgombero (v. DDT in atti) è avvenuto tra Settembre e Novembre del 2021, in esecuzione di un NT incarico che l' ha pensato di 'autorizzare' quando ancora deteneva il controllo materiale del bene intestato all'assistito.
In questa prospettiva, si può ritenere che anche l'attività di sgombero fosse stata autorizzata dal
GT, quale atto di manutenzione del bene, funzionale a rendere il bene conforme allo stato di fatto e di diritto precisato in contratto.
Il problema sta in ciò, che la morte sopravvenuta del venditore ha creato il conflitto, in quanto gli eredi non volevano farsi carico della spesa, pretendendo di riscuotere la somma intera prevista come corrispettivo del trasferimento del diritto di proprietà.
Il ragionamento non può essere condiviso, in quanto lo sgombero è avvenuto in esecuzione di un NT incarico legittimamente conferito dall' (seppure non dettagliatamente precisato nella generica istanza di autorizzazione al GT).
3 NT Si può discutere della trasparenza e della regolarità della procedura, che avrebbe imposto all di specificare l'incarico e di ricercare la miglior offerta1: in questa sede si discute solo della individuazione dei soggetti su cui deve ricadere il peso economico della prestazione.
Eseguita Consulenza Tecnica, il perito ha infine verificato se le procedure di smaltimento sono state eseguite a regola d'arte e quale sia il corrispettivo dovuto, atteso che la documentazione prodotta è risultata poco puntuale.
Il CTU ha chiarito che non ha proceduto a regola d'arte: le contestazioni sulla regolarità Parte_1 della procedura non nuocciono, tuttavia, alla pretesa, perché l'irregolarità facoltizza il creditore a non farsi carico del peso economico delle eventuali sanzioni irrogate (fatto modificativo della distribuzione dei costi legati all'iniziativa economica), ma non è fatto impeditivo della nascita della pretesa al corrispettivo.
Il CTU – con ragionamento analitico e puntuale – ha quantificato l'importo dovuto in € 40.682,82.
I convenuti sono, dunque, tenuti a corrispondere all'attrice la somma indicata dal CTU. Le quote gravano sugli eredi nella misura indicata a p. 14 dell'elaborato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Non risulta depositata nota spese.
Fanno eccezione le spese tra le parti che hanno definito bonariamente la propria posizione: queste devono comunque farsi carico (pro quota nei rapporti interni, in solido verso il CTU creditore) delle spese di consulenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2911/23 RG, così decide: dichiara cessata la materia del contendere tra parte attrice e e;
NTroparte_1 NTroparte_2
compensa
Con 1 Da questo punto di vista, gli eredi non hanno ragione di contestare che l' avrebbe fatto qualcosa che non doveva, perché l'immobile andava senz'altro sgomberato;
potrebbero al più lamentare che l'incarico a si sia rivelato Parte_1 antieconomico perché una qualche altra ditta avrebbe potuto rendere la stessa prestazione a un zo. Similmente, l'ipotetica annullabilità del contratto non gioverebbe agli eredi che comunque dovrebbero corrispondere il controvalore della prestazione indebitamente resa dal contraente in buona fede (al quale non si poteva chiedere di Con qualificare i termini dell'autorizzazione ottenuta dall' . 4 tra le parti sopra indicate le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, da distribuirsi ai sensi del successivo capo di condanna;
accoglie nei riguardi delle altre parti, la domanda, nei limiti e con le precisazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna nei limiti delle quote indicate a p. 14 dell'elaborato peritale, i convenuti , NTroparte_3
e (come rappresentata in atti), al pagamento, in NTroparte_4 NTroparte_5 favore di parte attrice di € 40.682,82, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla notificazione del ricorso al soddisfo;
condanna
i convenuti menzionati al precedente capo di condanna, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 7.500,00, oltre € 786,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese della CTU, liquidate come in corso di causa.
Così deciso, in Parma 19/11/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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