Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7039/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Dominicana), il 4.2.1988, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Maberino,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da note scritte del 16.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 13.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 8.7.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia di separazione personale dal marito, ; Controparte_1
con comparsa di risposta del 11.9.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di separazione formulata da controparte;
le parti hanno poi dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, e con successive note scritte congiunte ne hanno chiesto il recepimento a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Lavagna (GE) il
6.5.2021, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
2 C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Dominicana), il 4.2.1988,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. i Signori e vivranno separati portandosi Controparte_1 Parte_1
reciproco rispetto;
2. la Sig. unitamente alle figlie minori e Parte_1 Per_1 Persona_2
– nate da precedente unione – in data precedente l'udienza ha lasciato la casa
[...]
di Lavagna via del Camminello 10\10 e si è temporaneamente trasferita presso parenti. La Sig. definitivamente rilascerà la casa nella esclusiva disponibilità del Sig. - libera Pt_1 CP_1
da persone e propri effetti personali - entro la data del 10 dicembre 2024 impegnandosi a riconsegnare entro la medesima data al marito le chiavi dell'alloggio (n. 2 mazzi di chiavi); in ipotesi di mancata consegna entro la data convenuta il Sig provvederà alla CP_1
sostituzione della serratura di accesso all'abitazione.
3. le parti si danno atto che i beni e gli arredi della casa di Lavagna via del Camminello 10\10 sono in proprietà del Sig che la abita da tempo ben precedente il matrimonio, eccezion CP_1
fatta per la cameretta a ponte in uso alle figlie della Sig. e per il televisore 50 pollici Pt_1
marca Philips che la Sig. è autorizzata a prelevare entro la data del 10 dicembre 2024, Pt_1
previo accordo con il marito in ordine ad una data utile all'accesso;
4. i coniugi sono economicamente autosufficienti, ciascuno è in grado di provvedere al proprio mantenimento e non vi è titolo per percepire contributo ex art. 156 c.c. ;
5. i coniugi non hanno un patrimonio comune. Ciascuno è titolare di personale conto corrente.
3
6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato i coniugi sono soddisfatti e dichiarano di aver nell'accordo risolto ogni questione tra loro pendente, anche di natura economica-patrimoniale.
7. Le spese del procedimento sono compensate con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 31, parte II, serie C, anno 2021) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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