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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
AS IO, OR
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 382/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi 19 40123 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB0ED700102 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2025 depositato il 16/01/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TGB0ED700102/2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna – Ufficio Grandi Contribuenti ha accertato per l'anno d'imposta 2017, ai fini IRES, un maggior reddito di € 594.547,06, a cui corrisponde una maggiore imposta di euro 142.691,94.
Più esattamente, con il predetto avviso l'Agenzia delle Entrate ha recuperato:
1) costi per consulenze non documentati, per violazione dell'art. 109, c. 5 del TUIR;
2) perdite su crediti derivanti dalla cessione pro-soluto di diverse partite creditorie per € 34.747,62, per violazione dell'art. 101, commi 5 e 5-bis dell'art. 101 TUIR;
3) perdita sul credito vantato nei confronti della società Società_1 S.A. per € 410.511,13, per violazione dell'art. 101, commi 5 e 5- bis dell'art. 101 TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 8 luglio 2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo recupero a tassazione riguarda l'importo di euro 149.288,31 relativo a costi di “consulenze esterne diverse”, contabilizzati dalla società ricorrente per i servizi ricevuti in forza del contratto di consulenza (“service contract”) da lei stipulato il 30 aprile 2012 con la controllata Società_1 in funzione delle “international sales and commercial development for the specific purpose of increasing the sales of Beneficiary on European core markets and industries as well as strategic account”.
In particolare, la consulenza avrebbe dovuto sostanziarsi nell'espletamento delle seguenti attività:
- ricerca e selezione di potenziali nuovi clienti chiave e gestione del rischio;
- identificazione di nuove relazioni e opportunità di collaborazione con terze parti/fornitori;
- studio e indagine delle tendenze del mercato dei trasporti e della logistica per anticipare le azioni della concorrenza;
- sviluppo di nuovi servizi seguendo l'intero processo di marketing (dall'ideazione alla proposta commerciale, fino alla vendita); - sviluppo di nuovi modelli di business;
- attività di customer care focalizzate sulla fidelizzazione dei clienti chiave.
Dal contratto di consulenza in atti risulta che per i relativi servizi era stata pattuita la corresponsione di un corrispettivo del quale non era stata predeterminata la misura ma indicato solo l'ammontare massimo, che non avrebbe dovuto eccedere l'importo mensile di € 20.000,00 (“TIT shall pay the Service Provider a monthly consideration comprehensive of representative remuneration and all expenses incurred in by Service
Provider after this Agreement with a total monthly maximum amount of € 20.000,00”).
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la sua richiesta di rendicontazione documentale delle attività di consulenza concretamente svolte e dei criteri di determinazione del corrispettivo mensilmente corrisposto al “Service Provider” non sia stata evasa dalla contribuente in modo esauriente e sufficiente.
La Corte osserva che ai fini della deducibilità fiscale dei costi relativi a servizi di consulenza occorre verificare la sussistenza dei requisiti di inerenza, certezza e congruità del costo.
Quanto alla certezza il contribuente deve produrre documentazione attestante l'effettività delle prestazioni e non solo la loro contabilizzazione.
Quanto all'inerenza, tale requisito implica la necessità che sussista (e che sia dimostrato e documentato) non solo un rapporto fra i servizi fomiti e quelli effettivamente necessari alla gestione e allo sviluppo della società, ma anche un collegamento di tali servizi alla specifica attività economica esercitata dalla società e ai redditi dalla stessa prodotti.
In effetti, la documentazione prodotta nel presente procedimento dalla società ricorrente non è idonea a determinare e comprovare quale la consulenza effettivamente e concretamente svolta dal “Service Provider”, avuto riguardo alla specifica elencazione delle singole attività specificate nel contratto 30 aprile 2012 e demandate a quest'ultimo; e non consente neppure di individuare i criteri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo contabilizzato di mese in mese, anche al fine di valutarne la congruità.
Del tutto generica ed insufficiente è, infatti, la “stampa degli appuntamenti” e della “corrispondenza Nom_1” prodotta dalla ricorrente, le cui annotazioni non sono riconducibili, in modo inequivocabile ed automatico, all'attività oggetto del “service contract”; mentre del tutto indimostrato è il reale e concreto svolgimento delle singole attività elencate in contratto alla clausola 1.2., di cui (il che appare singolare!) il “service provider” non risulta avere relazionato (neppure genericamente) la società ricorrente.
La ripresa fiscale di cui si tratta deve quindi ritenersi corretta.
Quanto al secondo recupero, è d'uopo ricordare che la deducibilità delle perdite su crediti è disciplinata dall'art. 101, comma 5 del TUIR, a norma del quale “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (…). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo
27, comma 10, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Ciò premesso, in merito ai requisiti di deducibilità previsti dall'art. 101, commi 5 e 5-bis del TUIR per perdite su crediti derivanti dalla cessione pro soluto di diverse partite creditorie pari a complessivi € 34.747,62,
l'Ufficio ha correttamente rilevato che nei casi in cui il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, la deducibilità della perdita su crediti è subordinata, in via generale, all'assolvimento di uno specifico onere probatorio da parte del contribuente, tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione.
In virtù di tali presupposti, la perdita può essere dedotta solo a condizione che risulti provata la definitiva irrecuperabilità del credito, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti i tentativi legali volti al soddisfacimento della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ceduto, pro soluto un insieme di crediti pari a complessivi € 34.747,62 dietro pagamento del corrispettivo di € 50,00 e, dunque, ad un prezzo irrisorio, ma non ha documentato, attraverso elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione potesse intendersi come oggettivamente definitiva, né ha dimostrato, in questa sede, che relativamente ai crediti di modesta entità ricompresi nel predetto ammontare era decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento di ciascuno di essi.
Anche a questo riguardo, l'atto impugnato merita di essere confermato.
Quanto al terzo recupero, e cioè a quello riguardante la perdita su crediti dedotta nell'anno 2017 per
€ 410.511,13, considerata tale a seguito della cessazione dell'attività della società Società_1
S.A., i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.
Si deve infatti tenere presente che ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di due elementi fondamentali: la certezza e la precisione della perdita.
In altri termini, affinché la perdita sia considerata fiscalmente deducibile, deve essere chiaramente dimostrato che il credito non è più esigibile, e che pertanto l'importo della perdita può essere stabilito in maniera inequivocabile.
Tenuto conto di quanto precede, si deve osservare che:
a) la grave crisi economica e finanziaria che ha colpito il Venezuela alla fine del 2017, con il conseguente blocco dei pagamenti internazionali, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati, non consente automaticamente la deduzione delle perdite su crediti eventualmente contabilizzate dalle imprese italiane che vantano posizioni creditorie in quel paese;
b) la situazione del debitore, che si trovi nell'impossibilità tecnica di far fronte ai suoi impegni per effetto del blocco dei pagamenti, in sé non realizza un'ipotesi di definitiva perdita su crediti, potendosi prospettare l'eventualità che nel medio termine egli riesca in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni. La situazione di temporanea illiquidità non è pertanto sufficiente a consentire la deduzione integrale del credito, richiedendosi a tal fine un'attenta valutazione della situazione giuridica del credito e del singolo debitore;
c) la società ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di avere svolto dei tentativi per il recupero del suo credito.
Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna del ricorrente alle spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
US STEFANO, Presidente
AS IO, OR
ZAMBONI PIERLUIGI, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 382/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi 19 40123 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TGB0ED700102 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2025 depositato il 16/01/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. TGB0ED700102/2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna – Ufficio Grandi Contribuenti ha accertato per l'anno d'imposta 2017, ai fini IRES, un maggior reddito di € 594.547,06, a cui corrisponde una maggiore imposta di euro 142.691,94.
Più esattamente, con il predetto avviso l'Agenzia delle Entrate ha recuperato:
1) costi per consulenze non documentati, per violazione dell'art. 109, c. 5 del TUIR;
2) perdite su crediti derivanti dalla cessione pro-soluto di diverse partite creditorie per € 34.747,62, per violazione dell'art. 101, commi 5 e 5-bis dell'art. 101 TUIR;
3) perdita sul credito vantato nei confronti della società Società_1 S.A. per € 410.511,13, per violazione dell'art. 101, commi 5 e 5- bis dell'art. 101 TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento 8 luglio 2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo recupero a tassazione riguarda l'importo di euro 149.288,31 relativo a costi di “consulenze esterne diverse”, contabilizzati dalla società ricorrente per i servizi ricevuti in forza del contratto di consulenza (“service contract”) da lei stipulato il 30 aprile 2012 con la controllata Società_1 in funzione delle “international sales and commercial development for the specific purpose of increasing the sales of Beneficiary on European core markets and industries as well as strategic account”.
In particolare, la consulenza avrebbe dovuto sostanziarsi nell'espletamento delle seguenti attività:
- ricerca e selezione di potenziali nuovi clienti chiave e gestione del rischio;
- identificazione di nuove relazioni e opportunità di collaborazione con terze parti/fornitori;
- studio e indagine delle tendenze del mercato dei trasporti e della logistica per anticipare le azioni della concorrenza;
- sviluppo di nuovi servizi seguendo l'intero processo di marketing (dall'ideazione alla proposta commerciale, fino alla vendita); - sviluppo di nuovi modelli di business;
- attività di customer care focalizzate sulla fidelizzazione dei clienti chiave.
Dal contratto di consulenza in atti risulta che per i relativi servizi era stata pattuita la corresponsione di un corrispettivo del quale non era stata predeterminata la misura ma indicato solo l'ammontare massimo, che non avrebbe dovuto eccedere l'importo mensile di € 20.000,00 (“TIT shall pay the Service Provider a monthly consideration comprehensive of representative remuneration and all expenses incurred in by Service
Provider after this Agreement with a total monthly maximum amount of € 20.000,00”).
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la sua richiesta di rendicontazione documentale delle attività di consulenza concretamente svolte e dei criteri di determinazione del corrispettivo mensilmente corrisposto al “Service Provider” non sia stata evasa dalla contribuente in modo esauriente e sufficiente.
La Corte osserva che ai fini della deducibilità fiscale dei costi relativi a servizi di consulenza occorre verificare la sussistenza dei requisiti di inerenza, certezza e congruità del costo.
Quanto alla certezza il contribuente deve produrre documentazione attestante l'effettività delle prestazioni e non solo la loro contabilizzazione.
Quanto all'inerenza, tale requisito implica la necessità che sussista (e che sia dimostrato e documentato) non solo un rapporto fra i servizi fomiti e quelli effettivamente necessari alla gestione e allo sviluppo della società, ma anche un collegamento di tali servizi alla specifica attività economica esercitata dalla società e ai redditi dalla stessa prodotti.
In effetti, la documentazione prodotta nel presente procedimento dalla società ricorrente non è idonea a determinare e comprovare quale la consulenza effettivamente e concretamente svolta dal “Service Provider”, avuto riguardo alla specifica elencazione delle singole attività specificate nel contratto 30 aprile 2012 e demandate a quest'ultimo; e non consente neppure di individuare i criteri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo contabilizzato di mese in mese, anche al fine di valutarne la congruità.
Del tutto generica ed insufficiente è, infatti, la “stampa degli appuntamenti” e della “corrispondenza Nom_1” prodotta dalla ricorrente, le cui annotazioni non sono riconducibili, in modo inequivocabile ed automatico, all'attività oggetto del “service contract”; mentre del tutto indimostrato è il reale e concreto svolgimento delle singole attività elencate in contratto alla clausola 1.2., di cui (il che appare singolare!) il “service provider” non risulta avere relazionato (neppure genericamente) la società ricorrente.
La ripresa fiscale di cui si tratta deve quindi ritenersi corretta.
Quanto al secondo recupero, è d'uopo ricordare che la deducibilità delle perdite su crediti è disciplinata dall'art. 101, comma 5 del TUIR, a norma del quale “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (…). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo
27, comma 10, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Ciò premesso, in merito ai requisiti di deducibilità previsti dall'art. 101, commi 5 e 5-bis del TUIR per perdite su crediti derivanti dalla cessione pro soluto di diverse partite creditorie pari a complessivi € 34.747,62,
l'Ufficio ha correttamente rilevato che nei casi in cui il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, la deducibilità della perdita su crediti è subordinata, in via generale, all'assolvimento di uno specifico onere probatorio da parte del contribuente, tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione.
In virtù di tali presupposti, la perdita può essere dedotta solo a condizione che risulti provata la definitiva irrecuperabilità del credito, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti i tentativi legali volti al soddisfacimento della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ceduto, pro soluto un insieme di crediti pari a complessivi € 34.747,62 dietro pagamento del corrispettivo di € 50,00 e, dunque, ad un prezzo irrisorio, ma non ha documentato, attraverso elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione potesse intendersi come oggettivamente definitiva, né ha dimostrato, in questa sede, che relativamente ai crediti di modesta entità ricompresi nel predetto ammontare era decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento di ciascuno di essi.
Anche a questo riguardo, l'atto impugnato merita di essere confermato.
Quanto al terzo recupero, e cioè a quello riguardante la perdita su crediti dedotta nell'anno 2017 per
€ 410.511,13, considerata tale a seguito della cessazione dell'attività della società Società_1
S.A., i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.
Si deve infatti tenere presente che ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla presenza di due elementi fondamentali: la certezza e la precisione della perdita.
In altri termini, affinché la perdita sia considerata fiscalmente deducibile, deve essere chiaramente dimostrato che il credito non è più esigibile, e che pertanto l'importo della perdita può essere stabilito in maniera inequivocabile.
Tenuto conto di quanto precede, si deve osservare che:
a) la grave crisi economica e finanziaria che ha colpito il Venezuela alla fine del 2017, con il conseguente blocco dei pagamenti internazionali, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati, non consente automaticamente la deduzione delle perdite su crediti eventualmente contabilizzate dalle imprese italiane che vantano posizioni creditorie in quel paese;
b) la situazione del debitore, che si trovi nell'impossibilità tecnica di far fronte ai suoi impegni per effetto del blocco dei pagamenti, in sé non realizza un'ipotesi di definitiva perdita su crediti, potendosi prospettare l'eventualità che nel medio termine egli riesca in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni. La situazione di temporanea illiquidità non è pertanto sufficiente a consentire la deduzione integrale del credito, richiedendosi a tal fine un'attenta valutazione della situazione giuridica del credito e del singolo debitore;
c) la società ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di avere svolto dei tentativi per il recupero del suo credito.
Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna del ricorrente alle spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori