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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4789/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 4789/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA MARIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1 ingiunzione n° M IT PR FGSPC 00024001 Area III emessa dalla Prefettura di in data CP_1 30/07/2020, relativa alla violazione dell'art. 180 c.d.s. accertata a suo carico dalla Polizia Stradale di come da verbale n. 180/0001054189 reg. gen. n. 491873 notificato in data 08/07/2020. CP_1
A sostegno dell'opposizione il ha dedotto l'estinzione della pretesa sanzionatoria per la tardività Pt_1 della notifica del verbale di accertamento eseguita oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 201 co. 1 c.d.s.
La si è costituita in primo grado a mezzo del funzionario delegato chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo imputabile allo stesso la mancata Pt_1 osservanza del termine di cui all'art. 201 c.d.s., per non avere egli aggiornato l'indirizzo di residenza riportato sulla carta di circolazione.
pagina 1 di 3 Il ha proposto appello lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 c.d.s., in Pt_1 particolare deducendo in fatto che il proprio indirizzo di residenza, correttamente riportato sulla carta di circolazione, è rimasto sempre invariato, e che a seguito di un primo tentativo di notifica presso detto indirizzo in data 5.8.2019, non perfezionatosi per irreperibilità temporanea (e non assoluta) del destinatario, l'amministrazione opposta soltanto in data 19.5.2020 ha eseguito la seconda notifica presso lo stesso indirizzo, perfezionatasi in data 8.7.2020, ben oltre il termine decadenziale di 90 giorni decorrente dalla data dell'accertamento della violazione (29.7.2019).
La , rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Orbene, il motivo di impugnazione è fondato.
A norma dell'art. 201 co. 1 c.d.s., qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata della violazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine perentorio di 90 giorni, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte della citata disposizione e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui è possibile identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile in presenza di situazioni di difficoltà oggettiva non imputabili all'amministrazione (Cass. 7066/2018; Cass. 6971/2011).
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 201 C.d.S., comma 1, nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anzichè da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile o comunque, dalla data in cui la p.a. era posta in grado di provvedere all'identificazione (cfr. Corte Cost. n. 198 del 1996), compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione (o a tal fine oggettivamente necessario). Difatti, a seguito del ricordato intervento della Corte Cost., la norma di cui all'art. 201 C.d.S. va interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo (Cass. 26-11-2021, n. 36969, Cass. 2951/1998).
Nel caso di specie, è incontroverso e documentato: che l'indirizzo di residenza del , Pt_1 correttamente riportato sulla carta di circolazione, non è mai variato;
che l'amministrazione ha eseguito un primo tentativo di notifica del verbale di accertamento in data 5.8.2019 presso detto indirizzo, non perfezionatosi per irreperibilità temporanea del destinatario;
che a seguito della verifica in data 20.2.2020 della corrispondenza di detto indirizzo con la reale residenza anagrafica del , Pt_1 l'amministrazione soltanto in data 19.5.2020 ha eseguito presso lo stesso indirizzo la seconda notifica, perfezionatasi in data 8.7.2020.
Pertanto, la mancata notifica del verbale di accertamento entro il termine di legge non è dipesa da una variazione di residenza non comunicata dal o da altri fattori estranei alla sfera di controllo Pt_1 dell'amministrazione, ma è stata invece determinata dal colpevole ed ingiustificato ritardo con il quale la stessa amministrazione ha eseguito la seconda notifica dopo il mancato perfezionamento della prima per irreperibilità relativa (e non assoluta) del destinatario.
Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale non può farsi decorrere dal 20.2.2020 – data in cui l'amministrazione ha solo ulteriormente verificato l'esattezza dell'indirizzo già risultante dalla carta di circolazione e mai variato -, ma deve farsi decorrere dalla data dell'accertamento della violazione
(29.7.2019), discendendone la tardività della notifica eseguita il 19.5.2020 e la conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in pagina 2 di 3 base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni (con esclusione della fase istruttoria non espletata), in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n° M IT PR FGSPC 00024001 Area III emessa dalla Prefettura di in data 30/07/2020 a carico di CP_1
; Parte_1
condanna la a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1 liquidano per il primo grado in € 70,00 per spese ed € 134,00 per onorari e per il secondo grado in € 91,50 per spese ed € 232,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Viola dichiaratosi antistatario.
Foggia, 20.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 4789/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA MARIO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1 ingiunzione n° M IT PR FGSPC 00024001 Area III emessa dalla Prefettura di in data CP_1 30/07/2020, relativa alla violazione dell'art. 180 c.d.s. accertata a suo carico dalla Polizia Stradale di come da verbale n. 180/0001054189 reg. gen. n. 491873 notificato in data 08/07/2020. CP_1
A sostegno dell'opposizione il ha dedotto l'estinzione della pretesa sanzionatoria per la tardività Pt_1 della notifica del verbale di accertamento eseguita oltre il termine decadenziale stabilito dall'art. 201 co. 1 c.d.s.
La si è costituita in primo grado a mezzo del funzionario delegato chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, ritenendo imputabile allo stesso la mancata Pt_1 osservanza del termine di cui all'art. 201 c.d.s., per non avere egli aggiornato l'indirizzo di residenza riportato sulla carta di circolazione.
pagina 1 di 3 Il ha proposto appello lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 c.d.s., in Pt_1 particolare deducendo in fatto che il proprio indirizzo di residenza, correttamente riportato sulla carta di circolazione, è rimasto sempre invariato, e che a seguito di un primo tentativo di notifica presso detto indirizzo in data 5.8.2019, non perfezionatosi per irreperibilità temporanea (e non assoluta) del destinatario, l'amministrazione opposta soltanto in data 19.5.2020 ha eseguito la seconda notifica presso lo stesso indirizzo, perfezionatasi in data 8.7.2020, ben oltre il termine decadenziale di 90 giorni decorrente dalla data dell'accertamento della violazione (29.7.2019).
La , rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Orbene, il motivo di impugnazione è fondato.
A norma dell'art. 201 co. 1 c.d.s., qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata della violazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine perentorio di 90 giorni, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte della citata disposizione e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui è possibile identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile in presenza di situazioni di difficoltà oggettiva non imputabili all'amministrazione (Cass. 7066/2018; Cass. 6971/2011).
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 201 C.d.S., comma 1, nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anzichè da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile o comunque, dalla data in cui la p.a. era posta in grado di provvedere all'identificazione (cfr. Corte Cost. n. 198 del 1996), compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione (o a tal fine oggettivamente necessario). Difatti, a seguito del ricordato intervento della Corte Cost., la norma di cui all'art. 201 C.d.S. va interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo (Cass. 26-11-2021, n. 36969, Cass. 2951/1998).
Nel caso di specie, è incontroverso e documentato: che l'indirizzo di residenza del , Pt_1 correttamente riportato sulla carta di circolazione, non è mai variato;
che l'amministrazione ha eseguito un primo tentativo di notifica del verbale di accertamento in data 5.8.2019 presso detto indirizzo, non perfezionatosi per irreperibilità temporanea del destinatario;
che a seguito della verifica in data 20.2.2020 della corrispondenza di detto indirizzo con la reale residenza anagrafica del , Pt_1 l'amministrazione soltanto in data 19.5.2020 ha eseguito presso lo stesso indirizzo la seconda notifica, perfezionatasi in data 8.7.2020.
Pertanto, la mancata notifica del verbale di accertamento entro il termine di legge non è dipesa da una variazione di residenza non comunicata dal o da altri fattori estranei alla sfera di controllo Pt_1 dell'amministrazione, ma è stata invece determinata dal colpevole ed ingiustificato ritardo con il quale la stessa amministrazione ha eseguito la seconda notifica dopo il mancato perfezionamento della prima per irreperibilità relativa (e non assoluta) del destinatario.
Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale non può farsi decorrere dal 20.2.2020 – data in cui l'amministrazione ha solo ulteriormente verificato l'esattezza dell'indirizzo già risultante dalla carta di circolazione e mai variato -, ma deve farsi decorrere dalla data dell'accertamento della violazione
(29.7.2019), discendendone la tardività della notifica eseguita il 19.5.2020 e la conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in pagina 2 di 3 base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni (con esclusione della fase istruttoria non espletata), in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n° M IT PR FGSPC 00024001 Area III emessa dalla Prefettura di in data 30/07/2020 a carico di CP_1
; Parte_1
condanna la a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1 liquidano per il primo grado in € 70,00 per spese ed € 134,00 per onorari e per il secondo grado in € 91,50 per spese ed € 232,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Viola dichiaratosi antistatario.
Foggia, 20.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3