Articolo 3 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 2Articolo 4
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9 maggio 2009
Art. 3. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279 ;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009