TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 394
TAR
Decreto cautelare 25 settembre 2025
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TAR
Sentenza 11 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 110 d.lgs. 36/2023; art. 3, l. 241/1990; art. 97 Cost.; art. 23 Disciplinare di gara; Difetto di motivazione e istruttoria; Insussistenza dei presupposti

    La Corte ritiene che la compensazione di oneri previdenziali con crediti esterni alla procedura di gara non sia ammissibile, in quanto l'offerta non risulterebbe certa al momento della sua presentazione, essendo esposta all'aleatorietà di una futura procedura di compensazione e lesiva del principio della par condicio creditorum. La motivazione dell'esclusione è ritenuta adeguata e il termine per i chiarimenti conforme alla lex specialis.

  • Rigettato
    Violazione art. 23 Disciplinare di gara; Violazione garanzie di partecipazione; Violazione principio di proporzionalità

    La Corte reputa che il termine di sei giorni concesso per i chiarimenti sia conforme alla lex specialis di gara, che prevede un termine non superiore a quindici giorni.

  • Inammissibile
    Legittimazione a ricorrere

    Dalla conferma della legittima esclusione della ricorrente dalla gara, discende l'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti diretti a contestare la partecipazione dell'aggiudicataria, in quanto la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente ai partecipanti alla gara. L'esclusione dalla procedura priva il concorrente della posizione legittimante a sindacare il successivo svolgimento della gara.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso principale

    Il ricorso principale e i primi motivi aggiunti sono stati respinti.

  • Inammissibile
    Legittimazione a ricorrere

    Dalla conferma della legittima esclusione della ricorrente dalla gara, discende l'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti diretti a contestare la partecipazione dell'aggiudicataria, in quanto la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente ai partecipanti alla gara. L'esclusione dalla procedura priva il concorrente della posizione legittimante a sindacare il successivo svolgimento della gara.

  • Inammissibile
    Legittimazione a ricorrere

    Dalla conferma della legittima esclusione della ricorrente dalla gara, discende l'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti diretti a contestare la partecipazione dell'aggiudicataria, in quanto la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente ai partecipanti alla gara. L'esclusione dalla procedura priva il concorrente della posizione legittimante a sindacare il successivo svolgimento della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 394
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 394
    Data del deposito : 11 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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