Decreto cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Raggio di SO CI OO LU, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5DB8F9243, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Di Troia, Giulio Tatarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Itri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RD CI OO LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbert Simone, Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione reg. gen. n. 677/2025 delll'11 settembre 2025 con cui è stata disposta l'esclusione della Raggio di SO dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI - CIG B5DB8F9243;
b) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara, della nota del RUP prot. n. 13683 dell'1.8.2025 e della nota del RUP 14299 del 13.8.2025, delle relazioni del RUP 15080 DEL 28.8.2025, del verbale prot. n, 15131 del 29.8.2025, della relazione prot. 15080 del 28.8.2025, del verbale 1531 del 29.8.2025 così come acquisiti in data 2.9.2025 dalla CUC della Provincia di Latina al prot. n. - 52111 del 2.9.2025;
c) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara (così come comprensiva di bando, disciplinare, capitolato e chiarimenti), se interpretabile così come interpretata dalla S.A.;
d) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre e della determina di nomina della commissione;
e) del provvedimento di aggiudicazione ove intervenuto;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi integrativi/aggiuntivi;
g) della nota prot. n. 54322 del 12.9.2025 e della nota prot. n. 55250 del 17.9.2025 con cui nella parte in cui è stato differito/denegato l'accesso richiesto in riferimento ai verbali di gara, alle note del RUP propedeutiche all'esclusione della ricorrente nonché della documentazione relativa all'offerta dell'aggiudicatario fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulato, al fine del subentro della ricorrente;
in subordine per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raggio di SO CI OO LU il 3 ottobre 2025:
1) della determina n. 1145/2025 reg. gen. n. 2888 del 24 settembre 2025 del Settore Servizi Sociali del Comune di Itri di aggiudicazione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI – CIG B5DB8F9243 alla Coop RD, già impugnata sub e) del ricorso introduttivo, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti a valle della trasmissione dell’offerta della controinteressata e degli ulteriori documenti richiesti con l’istanza di accesso, trasmessa a mezzo PEC in data 1.10.2025;
2) della documentazione trasmessa a mezzo PEC in allegato alla nota prot. n. 58372 dell’1.10.2025 della Provincia di Latina e, in particolare, dei verbali di valutazione della congruità (prot. Comune di Itri n. 15080 del 28.08.2025 e prot. Comune di Itri n. 15131 del 29.08.2025), del verbale della Commissione prot. del Comune di Itri n. 15167 del 29.08.2025, e la nota del Rup del 02.09.2025, presupposti alla esclusione dell’o.e. Raggio di SO, già impugnati sub b) del ricorso introduttivo;
3) di tutta la documentazione presupposta;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more sottoscritto, al fine del subentro della ricorrente nella gestione del servizio per l’intera durata dello stesso; nonché di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
nonché per l’accoglimento dell’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. e dei motivi aggiunti rispetto a detta istanza proposti in data 1.10.2025;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raggio di SO CI OO onlus il 28 ottobre 2025:
1) della determina n. 1145/2025 reg. gen. n. 2888 del 24.9.2025 del Settore Servizi Sociali del Comune di Itri di aggiudicazione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI – CIG B5DB8F9243 alla Coop RD, già impugnata sub e) del ricorso introduttivo, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti a valle della trasmissione dell’offerta della controinteressata e degli ulteriori documenti richiesti con l’istanza di accesso, trasmessa a mezzo PEC in data 1.10.2025;
2) della documentazione trasmessa a mezzo PEC in allegato alla nota prot. n. 58372 dell’1.10.2025 della Provincia di Latina e, in particolare, dei verbali di valutazione della congruità (prot. Comune di Itri n. 15080 del 28.08.2025 e prot. Comune di Itri n. 15131 del 29.08.2025), del verbale della Commissione prot. del Comune di Itri n. 15167 del 29.08.2025, e la nota del Rup del 02.09.2025, presupposti alla esclusione dell’o.e. Raggio di SO, già impugnati sub b) del ricorso introduttivo;
3) di tutta la documentazione presupposta; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more sottoscritto, al fine del subentro della ricorrente nella gestione del servizio per l’intera durata dello stesso; nonché di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RD CI OO LE, della Provincia di Latina e del Comune di Itri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 24 settembre 2025, la società cooperativa Raggio di SO ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione reg. gen. n. 677/2025 delll’11 settembre 2025 con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il mondo dei piccoli” del Comune di ITRI – CIG B5DB8F9243, unitamente a tutti gli atti connessi, come in epigrafe specificati, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulato, al fine del subentro della ricorrente ovvero, in subordine, per l’annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa.
2. La società ricorrente espone in fatto di aver partecipato, quale operatore economico stabilmente operante in ambito sociale con particolare riferimento alla gestione degli asili nido e dei nidi di infanzia, alla procedura di gara dal Comune di Itri per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale – CIG B5DB8F9243 da aggiudicare secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’importo a base d’asta era pari ad € 609.000,00 per una durata di 24 mesi non soggetta a rinnovo.
Ultimate le operazioni di gara, l’offerta della ricorrente era stata individuata come migliore offerta, prima classificata, e in suo favore veniva formulato la proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara.
L’offerta della ricorrente veniva sottoposta alla verifica dell’anomalia.
Dopo l’esperimento dei dovuti chiarimenti, nella seduta del 29 agosto 2025 il RUP proponeva alla commissione l’esclusione della società Raggio di SO e, pertanto, con determinazione n. 677/2025 dell’11 settembre 2025 della CUC della Provincia di Latina veniva disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara.
Ha fatto dunque seguito la proposizione da parte della società Raggio di SO di una prima istanza di accesso, volta ad acquisire copia di tutta la documentazione di gara così come comprensiva dei verbali e delle note propedeutiche alla propria esclusione.
Con nota prot. n. 54322 del 12 settembre 2025 la Provincia di Latina si è limitata a trasmettere unicamente la determina a contrarre e la determina di nomina della commissione in uno ai curriculum dei commissari; l’ostensione di tutta l’ulteriore documentazione richiesta veniva differita all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione.
Pertanto, la Raggio di SO reiterava l’istanza di accesso con nota prot. n. 835/is del 12 settembre 2025, chiedendo in particolare la documentazione presupposta alla propria esclusione.
Con nota prot. n. 55250 del 17 settembre 2025 la CUC ha quindi trasmesso alla ricorrente la nota del 13.8.2025 (e le relative PEC di accettazione e di consegna) aventi ad oggetto la seconda richiesta di chiarimenti avanzata dal RUP in fase di verifica dell’anomalia; al contempo la CUC ha ribadito il differimento, per la parte restante, della richiesta alla fase di avvenuta aggiudicazione.
3. Il provvedimento di esclusione dell’11 settembre 2025 veniva così motivato:
- “ Nella seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 16.07.2025 (verbale prot. n. 44602) venivano rese note le risultanze delle valutazioni delle offerte tecniche, e si procedeva all’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori in gara;
- Relativamente all’operatore economico Raggio di SO CI OO LE LU (d’ora in avanti anche solo Raggio di SO), meglio identificata nei documenti agli atti dell’ufficio, la Commissione rilevava che, pur essendo presenti i documenti richiesti dal disciplinare nella sezione della busta economica, nel merito dell’offerta economica l’operatore aveva presentato una stima dei costi della manodopera inferiore alla stima, pari ad € 596.539,90, prevista nella documentazione di gara. Si rilevava, altresì, che l’operatore economico, non aveva presentato alcuna documentazione giustificativa del minor importo, pertanto il RUP, presente in Commissione in qualità di componente, si riservava di chiedere chiarimenti in merito ” (…);
- “ La Commissione procedeva quindi a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’o.e. Raggio di SO, subordinando la stessa all’esito positivo delle verifiche relative all’offerta economica, per quanto precedentemente rilevato in ordine al costo della manodopera ”;
- al termine delle operazioni valutative, i motivi della non congruità dell’offerta venivano così motivati:
“ Per ausiliari, educatori e coordinatori, l’operatore aveva riportato i valori tabellari complessivi, ma aveva azzerato la voce “oneri previdenziali e assicurativi”, indicandola come interamente coperta con crediti fiscali esterni; il costo effettivo così imputato all’appalto è risultato inferiore ai minimi salariali inderogabili.
Alla luce di tali valutazioni, il RUP concludeva ritenendo inammissibili le giustificazioni prodotte, perché fondate su crediti esterni (crediti fiscali pregressi) non collegati all’offerta; l’offerta, dunque si poneva in violazione dell’art. 41, comma 13, e dell’art. 110, comma 5, lettera d), del d.lgs. 36/2023, secondo cui l’offerta deve essere esclusa qualora sia inferiore ai minimi tabellari. Il RUP rilevava, altresì, che l’operatore non aveva ottemperato alla richiesta di integrazione dei chiarimenti (ossia alla seconda pec inviata in data 13.08.2025 all’indirizzo esplicitamente indicato dall’operatore economico). Riteneva, pertanto l’offerta di Raggio di SO non congrua, come da relazione prot. 15080 del 28.08.2025, seguita dal verbale di tutte le risultanze delle verifiche eseguite dal RUP sulle offerte che presentavano il ribasso della manodopera (verbale prot. n. 1531 del 29.08.2025) ”.
4. Avverso i gravati provvedimenti, la società ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023; art. 3, l. 241/1990; art. 97 Cost. – Eccesso di potere – Violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara – Difetto di motivazione e di istruttoria – Insussistenza dei presupposti.
Secondo la ricorrente non esisterebbe alcuna norma che vieti di utilizzare il credito IVA (nel caso di specie pari a € 7 milioni) in compensazione rispetto ai contributi INPS, prassi a cui tutti gli operatori economici ricorrono frequentemente con la conseguenza che il rilievo formulato dalla S.A. sarebbe del tutto inidoneo a dimostrare l’incongruità dell’offerta della Raggio di SO.
II. Violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara – Violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento – Violazione del principio di proporzionalità.
La ricorrente contesta poi il provvedimento di esclusione anche nella parte in cui ha fatto riferimento ad una presunta violazione della ricorrente del principio di autoresponsabilità, derivante dal mancato riscontro alla seconda richiesta di chiarimenti del 13 agosto 2025.
Per la seconda richiesta di chiarimenti il Rup avrebbe, infatti, assegnato un termine eccessivamente esiguo, ovvero di soli sei giorni.
5. Con istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a., depositata il 25 settembre 2025, la società ricorrente ha chiesto l’ostensione ai verbali di gara, alle note del RUP propedeutiche all’esclusione della ricorrente nonché della documentazione relativa all’offerta dell’aggiudicatario fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
In conseguenza all’emissione del provvedimento della Provincia di Latina del 1° ottobre 2025, la ricorrente ha poi integrato tale istanza in data 1° ottobre 2025, chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha denegato alla ricorrente la trasmissione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicataria, unitamente ai documenti a comprova dei requisiti dichiarati dalla stessa.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Itri contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
7. Si è costituita in giudizio la Provincia di Latina contestando anch’essa nel merito la fondatezza del ricorso.
8. In data 3 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti chiedendo l’annullamento della determina n. 2888 del 24 settembre 2025 di aggiudicazione della gara alla società RD nonché della documentazione trasmessa dalla Provincia di Latina in data 1° ottobre 2025, ovvero dei verbali di valutazione della congruità (prot. Comune di Itri n. 15080 del 28.08.2025 e prot. Comune di Itri n. 15131 del 29.08.2025), del verbale della Commissione prot. del Comune di Itri n. 15167 del 29.08.2025, e la nota del Rup del 02.09.2025, per invalidità derivata dalla sua illegittima esclsione.
9. Si è costituita in giudizio la controinteressata, RD OO LE deducendo l’infondatezza del ricorso.
10. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 5 novembre stante l’avvenuta proposizione dei suddetti motivi aggiunti.
11. In data 28 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato II motivi aggiunti, con i quali, alla luce della documentazione trasmessa in data 10 ottobre 2025 dalla stazione appaltante, in risposta all’istanza di accesso agli atti, è stata altresì contestata la mancata esclusione dalla gara della controinteressata per:
a) violazione di legge (artt. 94 e ss. d.lgs. 36/2023);
b) violazione di legge (art.17 L 68/1999 in relazione agli art. 94 e ss. d.lgs. 36/2023) – illegittimità della mancata esclusione della controinteressata per mancato assolvimento alla normativa sull’obbligatoria assunzione dei disabili;
c) violazione di legge (art., comma 1, lett. o) dell’Allegato I.1.) - violazione della lex specialis di gara (art. 10 del Disciplinare) – importo non congruo della polizza – falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito di “Piccola e media impresa”.
12. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, preso atto della dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, depositata in atti il 30 ottobre 2025, la causa è stata rinviata per la trattazione di merito all’udienza del 14 gennaio 2026.
13. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa per passare, infine, in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve dichiararsi l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., come successivamente integrata, in quanto la stazione appaltante ha provveduto ad ostendere, nel corso del giudizio, tutta la documentazione richiesta.
2. Nel merito, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti sono infondati.
I motivi aggiunti, per ragioni di economia processuale, possono essere trattati congiuntamente al ricorso principale, poiché ne riproducono sostanzialmente le stesse doglianze.
La stazione appaltante ha considerato l’offerta della ricorrente incongrua, e conseguentemente l’ha esclusa dalla gara, perché, benché la società raggio di SO ha riportato i valori tabellari ministeriali per i costi della manodopera, ha tuttavia da questi eleminato la componente relativa agli oneri previdenziali e assicurativi, indicandoli con un costo pari a zero.
Per questo è stato ritenuto che il costo effettivo del personale imputato all’appalto fosse inferiore ai minimi salariali retributivi inderogabili, in violazione dell’art. 41, comma 13 e dell’art. 110, comma 5, lett. d, d. lgs. n. 36/2023.
La società ricorrente rivendica la correttezza del proprio operato e la congruità dell’offerta economica presentata sull’assunto che il costo, indicato pari a zero, per gli oneri previdenziali e assicurativi, sarebbe in realtà compensato dai crediti vantati dalla Raggio di SO nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per un ammontare di circa 7 milioni di euro.
Secondo la ricorrente, più in particolare, l’operazione della compensazione tra crediti e debiti nei confronti degli enti impositori e le modalità di effettuazione della stessa sono previste espressamente dalla legge, in particolare dal d.lgs. 24.3.2025 n. 33 il quale prevede che:
- “ la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo termine mensile per giorno successivo a quello di scadenza della trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il quindicesimo giorno successivo alla sua credito emerge o dal presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive ” (art. 3);
- “ Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
(…)
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
(…)
f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative” (art. 3, comma 5)”.
L’operazione di compensazione è quindi regolamentata nel sito della Agenzia delle Entrate, nel quale si precisa che “I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare al l'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia del credito che intendono compensare”, ulteriormente precisando che tale compensazione può operare nel limite massimo di utilizzo del credito di imposta pari ad € 516.456,90.
Poiché nel caso di specie la Raggio di SO porta in compensazione i seguenti crediti:
- € 25.930,22 per i lavoratori di profilo B1;
- € 92.870,33 per i lavoratori di profilo D2;
- € 13.403,07 per i lavoratori di profilo D3/E1,
l’operazione sarebbe pienamente legittima.
2.1. Quanto dedotto dal ricorrente non trova, tuttavia, seguito nella giurisprudenza amministrativa che in fattispecie del tutto analoghe, ha infatti condivisibilmente affermato che:
“ il giudizio conclusivo sulle offerte anormalmente basse deve essere effettuato all’esito di una valutazione complessiva e globale della sostenibilità economica dell’offerta (per tutte Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437); e in tale prospettiva le voci in perdita possono trovare compensazione in altri elementi della stessa offerta (derivanti, per esempio, dalla giustificata diminuzione altre voci di costo o dalla copertura data da accantonamenti per “spese generali” o anche dall’utile previsto dall’impresa per l’esecuzione del contratto del cui affidamento si tratta).
Devono essere compensazioni generate all’interno dell’offerta; non quindi facendo ricorso all’utile generale di impresa o all’utile complessivo risultante dal bilancio della società, perché questo comporterebbe una evidente violazione della concorrenza tra gli operatori economici e consentirebbe di presentare offerte in perdita (predatorie, si potrebbe dire) confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della società offerente, con l’effetto (o il concreto rischio) di marginalizzare o di escludere gli operatori economici concorrenti dal mercato degli appalti ” (così, Cons. St., V, 7 luglio 2023, n. 6652).
Quando la compensazione operi al di fuori dell’offerta, ancorché si tratti di compensare oneri previdenziali (dovuti all’Inps), propri dell’offerta di gara, con crediti esterni alla procedura di gara, vantati, come nel caso di specie, nei confronti dell’Agenzi delle Entrate, non può essere considerata alla stregua della compensazione che, come afferma la ricorrente, sarebbe ordinariamente operante e possibile nei confronti dei crediti e debiti propri della società ricorrente, trattandosi, nella specie, di un’offerta presentata in una procedura di gara pubblica, offerta che non risulterebbe certa al momento della sua presentazione, essendo esposta all’aleatorietà di una futura procedura di compensazione e, dunque, lesiva, del principio della par condicio creditorum che deve necessariamente conformare tutte le procedure di gara.
Nello stesso senso si espresso ancora, il giudice amministrativo, affermando che “la previsione di tale voce contabile quale posta dell’attivo sconti un errore metodologico fondamentale, ossia quello di imputare al quadro economico della concessione di servizi de qua , costi che non si riferiscono puntualmente ad essa, con ripartizione dei costi aziendali tra più appalti, adottando un “ modus procedendi ”, che altera la consistenza economica dell’offerta “ perché si traduce nella mancata imputazione al particolare appalto di una porzione rilevante dei costi (nella specie, mutatis mutandis, dei crediti IVA) legati allo svolgimento del servizio posto a gara ” (cfr., in termini, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 29.4.2021, n. 4992)” (così Tar Puglia, Lecce, II, 18 ottobre 2023, n.1148).
2.2. La non compensabilità degli oneri previdenziali, indicati pari a zero entro i costi della manodopera, comporta che legittimamente la stazione appaltante abbia ritenuto, nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta connotato peraltro da ampi margini di discrezionalità tecnica, che i costi della manodopera indicati dalla ricorrente siano al di sotto dei minimi stabiliti dalle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 41, comma 13, cod. app.
Dal che ne è conseguita, altrettanto legittimamente, l’esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d, cod. app., secondo cui “ la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (…) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 ”.
2.3. La motivazione fornita dalla stazione appaltante, in merito, risulta essere stata dettagliata e adeguata così come alcuna influenza sul processo decisionale della stessa può aver avuto la brevità del termine concesso alla ricorrente per i secondi chiarimenti, termine peraltro di sei giorni conforme, come tale, alla lex specialis di gara, secondo cui il termine assegnato per i chiarimenti non può essere superiore a quindici giorni (art. 23 “verifica anomalia delle offerte”, disciplinare di gara).
3. Per tutto quanto esposto, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti devono essere respinti.
Dalla conferma della legittima esclusione della ricorrente dalla gara, discende l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti diretti a contestare la partecipazione dell’aggiudicataria, in quanto nelle controversie riguardanti l'affidamento dei contratti pubblici la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente ai partecipanti alla gara, come tali titolari di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela, sia dell'interesse finale al conseguimento dell'appalto, sia di quello strumentale alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione.
L'esclusione dalla procedura priva quindi il concorrente della posizione legittimante a sindacare il successivo svolgimento della gara e lo pone in una posizione di titolare di interesse di fatto, al pari di qualsiasi altro operatore economico che non abbia partecipato alla gara (in termini, ex multis , Tar Lazio Roma, III ter, 23 luglio 2019, n. 9832).
4. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso principale e i primi motivi aggiunti;
- dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti;
Condanna la società ricorrente al pagamento, nei confronti della società cooperativa RD, del Comune di Itri e della Provincia di Latina, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.500 (euro tremilacinquecento/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE AL, Presidente
RA NO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NO | TE AL |
IL SEGRETARIO