Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto dalla società Steril Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro, Valentina Guzzanti e Emanuela Granara, con domicilio eletto presso lo studio legale associato NU & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
contro
Agenzia delle Entrate, - Direzione Provinciale Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'accertamento
ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso del 06.10.2025;
nonché per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione provinciale Isernia - Ufficio territoriale Isernia, comunicato in data 04.11.2025, con cui l'Agenzia rigettava l'istanza di accesso agli atti;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto;
e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta nell'istanza di accesso e della quale ha la disponibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IO OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Espone la ricorrente:
- di essere titolare di un credito d’imposta (di importo pari ad € 1.350.000) originato da un investimento in macchinari, impianti e attrezzature propedeutico alla messa in opera di un nuovo stabilimento destinato alla sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo (di importo lordo pari ad € 3.000.000);
- di aver trasmesso all’Agenzia delle Entrate, per l’anno di riferimento 2023, n. 5 modelli F24 per il pagamento di tributi e contributi, mediante l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sopra indicato, denominato “ Bonus Sud ”, con codice tributo 6869; predetti modelli F24 presentavano un saldo pari a zero, stante la compensazione con il credito di imposta anzidetto;
- che l’Agenzia delle Entrate, ricevuta la trasmissione degli F24, dapprima sospendeva il pagamento e, successivamente, ne disponeva lo scarto, rilevando che “ il credito compensato non è disponibile per il soggetto indicato nel modello F24 – codice tributo 6869 – anno 2023 – SEGP25198 ”: l’Agenzia disconosceva, quindi, il credito di imposta utilizzato in compensazione, “ determinando un effetto pregiudizievole nei confronti dell’interessata, consistente nell’emersione di una maggiore – e indebita – imposta a suo carico” ;
- che con successiva istanza del 23.09.2025, acquisita al prot. R.U. n. 32500, essa ricorrente “ motivatamente chiedeva all’Amministrazione intimata la revoca/annullamento di detti provvedimenti di scarto dei modelli F24 e la conseguente accettazione e convalida delle compensazioni eseguite, esponendo le ragioni poste a fondamento della legittimità della propria pretesa, corroborate da apposita documentazione ” ( cfr. ricorso, pag. 3); inoltre, in data 07.10.2025, presentava, altresì, istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 nonché degli artt. 7, 12 e 6 della L. 212/2000, chiedendo di prendere visione di tutta documentazione e degli atti oggetto dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle Entrate;
- che in data 27.09.2025, la Direzione Provinciale territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate riteneva sussistenti le condizioni per l’accoglimento integrale dell’istanza di annullamento e, per l’effetto, invitava la Società a procedere “ ad una nuova trasmissione dei modelli di pagamento F24 in compensazione oggetto di sospensione prima e di scarto poi ”;
- che in ordine alla su indicata istanza di accesso agli atti, in data 4.11.2025, l’Agenzia comunicava il relativo diniego, rilevando quanto segue: “ La temporanea sospensione e il successivo scarto dei modelli F24 scaturiscono da un atto di natura endoprocedimentale, ad uso interno, che è sottratto al diritto di accesso ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), delle Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico, prot.n. 280693/2020. Ad ogni buon conto, in considerazione dell’accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di scarto dei modelli di pagamento F24 del 3 e del 10 settembre 2025, comunicata a Codesta Società in data 27 ottobre 2025 con prot. R.U. n. 36475, e della conseguente accettazione e convalida delle compensazioni eseguite, lo scrivente Ufficio ritiene non più sussistente il requisito dell’attualità dell’interesse all’accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e ss. della cennata legge n. 241/1990”.
2. Contro tale determinazione l’interessata, reputando illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di accesso, ha proposto quindi l’odierna impugnazione, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI CUI AL PROT. N. 280693/2020 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, C. 1 L. 212/2000 E ART. 1 L. 241/1990; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA’, BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E BUONA FEDE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE E ILLOGICA;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 24 COMMA 7 DELLA L. 241/1990; ART. 24 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DI CUI AL PROT. N. 280693/2020 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE; MOTIVAZIONE APPARENTE E ILLOGICA.
In estrema sintesi la ricorrente ha dedotto, con il primo mezzo, che l’operatività della previsione di cui all’art. 24 comma 1 lett. b) l 241/1990, che impedisce l’accesso agli atti nei procedimenti tributari, investe la fase antecedente alla conclusione del procedimento e, dunque, a quella dell’adozione dell’atto definitivo; nel medesimo senso, ha aggiunto l’interessata, depone anche l’atto avente prot. n. 280693/2020 dell’Agenzia delle Entrate recante “ Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato ”, che, all’art. 15 comma 2 lett. b) - peraltro invocato dall’Agenzia intimata - esclude l’accesso degli atti presupposti ed endoprocedimentali dei procedimenti tributari, “ fino alla conclusione dei medesimi ”: nel caso di specie, avendo l’Agenzia adottato atti definitivi rappresentati dai provvedimenti di scarto dei modelli F24, il relativo procedimento non poteva che ritenersi concluso, sicché l’accesso non poteva essere negato.
Con il medesimo motivo la ricorrente ha dedotto altresì che “ l’Amministrazione ha impedito l’ostensione documentale in assenza di una ragione di interesse generale idonea a giustificare il mancato accesso alle informazioni istruttorie richieste dalla Società ricorrente ” (cfr. ricorso, pag. 7).
Ancora, l’interessata ha lamentato che il gravato diniego non “ potrebbe giustificarsi in ragione dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di scarto, rimanendo escluso, come ex adverso sostenuto dall’Agenzia, che lo stesso avrebbe determinato il venir meno dell’interesse della Società istante, odierna Ricorrente, all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso ” (cfr. ricorso, pag. 7): ed infatti pur all’esito dell’annullamento in autotutela in accoglimento dell’istanza formulata dall’interessata, quest’ultima conserva un interesse qualificato, attuale e concreto all’accesso alla documentazione richiesta, a fronte della necessità di conoscere tutte le informazioni e gli atti presenti nel proprio fascicolo che hanno condotto l’Amministrazione al blocco e successivo scarto dei modelli F24.
Con il secondo mezzo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 24 comma 7 l. n. 241/1990 atteso che l’Amministrazione le ha nel caso di specie negato l’accesso cd. difensivo, pur in presenza dei relativi presupposti di legge: sul punto la ricorrente osserva che “ è, del resto, pacifico che, specie se concluso il procedimento tributario, il privato deve poter accedere a tutti i documenti presenti nel proprio fascicolo, essendo l’accesso al fascicolo un corollario del più ampio diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 24 Cost.” (cfr. ricorso, pag. 13).
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso “in quanto strumentalizzato al fine di procurare prove documentali da utilizzare davanti ad altro ordine giurisdizionale (in senso negativo, arg. sul punto ad es. ex T.A.R. Molise, 21.5.2018, n. 296, in una fattispecie di utilizzo strumentale del rito speciale amministrativo dell’accesso al fine della precostituzione e acquisizione di una prova da far valere in sede civile). È evidente, quindi, che non può essere utilizzato il rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. in via sostitutiva del pertinente strumento processual-tributario e con ordine giurisdizionale diverso da quello deputato alla verifica della sottesa questione sostanziale ” (cfr. memoria depositata in data 28.3.2026, pag. 7).
Nel merito, la difesa erariale ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. In vista dell’udienza camerale di trattazione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato uno scritto di replica.
5. All’udienza camerale del 15 aprile 2026 uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa erariale: sul punto, è sufficiente ricordare che in subjecta materia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2020, ha affermato che “ l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. ”.
7. Venendo al merito di causa, il ricorso deve trovare accoglimento per l’assorbente fondatezza del suo primo motivo.
8. Va premesso che, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. b) , della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso agli atti è escluso, tra l’altro, “ nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano ”.
La giurisprudenza ha chiarito la portata di questa previsione, circoscrivendone l’applicazione soltanto alla fase di pendenza del procedimento tributario, e ammettendo, dunque, l’accesso dopo la conclusione dell’ iter (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2022, n. 1979; TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 862/2025).
8.1. Coerentemente all’indirizzo ermeneutico testé richiamato, le “ Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato ” adottate dell’Agenzia delle Entrate in data 4 agosto 2020 con atto avente Prot.n. 280693/2020, individuano, all’art. 15, i “ documenti sottratti al diritto di accesso ”; al comma 2 lett. b) della predetta disposizione sono indicati, nel novero dei documenti sottratti all’accesso i “ documenti dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, come di seguito specificato a titolo meramente esemplificativo, fino alla conclusione dei medesimi ”: in particolare, per quel che rileva ai fini della presente decisione, tra i “ documenti dei procedimenti tributari ” sottratti al diritto di accesso “fino alla conclusione dei medesimi” procedimenti, sono indicati, nella disposizione in disamina, gli “ atti preparatori ed endoprocedimentali del procedimento tributario da cui scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi ”.
8.2. Ciò posto, proprio in applicazione della previsione di cui all’art. 15 comma 2 lett. b) delle su indicate Disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, peraltro espressamente evocata nel gravato provvedimento di diniego, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia illegittimamente negato l’accesso documentale richiesto dalla società ricorrente: ed infatti, il procedimento tributario nei cui ambito sono stati formati, o sono comunque confluiti, i documenti oggetto dell’istanza di accesso si è concluso con l’adozione dei provvedimenti di “scarto” dei modelli F24 del 10 settembre 2025, al quale ha fatto seguito il provvedimento di annullamento in autotutela di questi ultimi, adottato il 27.10.2025.
8.3. E sul punto anche la difesa erariale ha osservato che “ l’istanza di accesso del 6 ottobre 2025… sopravveniva dopo la chiusura del procedimento di sospensione di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo ai provvedimenti di scarto (oggetto dell’istanza) di cui la Società era destinataria, ma soprattutto nelle more dell’accoglimento - avvenuto in data 27 ottobre 2025 - dell’istanza in autotutela presentata in data 24 settembre u.s .” ( cfr. memoria depositata in data 28.3.2026, pagg. 7-8).
8.4. Ne consegue che nel caso di specie erano venute meno le ragioni in presenza delle quali, nell’ambito di un procedimento tributario qual’ è quello di cui si discorre, è normativamente prevista, come detto, l’esclusione del diritto accesso: l’Amministrazione ha, quindi, illegittimamente negato l’accesso ai documenti richiesti dalla società ricorrente con l’istanza presentata in data 7.10.2025.
9. Sotto altro ma concorrente profilo, coglie nel segno la prospettazione ricorsuale laddove censura il gravato provvedimento nella parte in cui vi si afferma che “ in considerazione dell’accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela dei provvedimenti di scarto dei modelli di pagamento F24 del 3 e del 10 settembre 2025, comunicata a Codesta Società in data 27 ottobre 2025 con prot. R.U. n. 36475, e della conseguente accettazione e convalida delle compensazioni eseguite, lo scrivente Ufficio ritiene non più sussistente il requisito dell’attualità dell’interesse all’accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e ss. della cennata legge n. 241/1990 ”.
Ed infatti, come condivisibilmente osservato dalla difesa ricorrente – evocando il principio secondo il quale “ il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha comunque un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3828/2025) - pur all’esito dell’annullamento in autotutela, deve ritenersi permanente “ l’interesse qualificato, attuale e concreto all’accesso alla documentazione richiesta, stante la necessità, oltre che il diritto, del contribuente di conoscere gli eventuali atti e informazioni presenti nel proprio fascicolo e/o il motivo per cui i modelli F24 sospesi e successivamente scartati, hanno presentato profili di rischio, o comunque gli eventuali dati/informazioni alla stessa riferiti tali da far attivare il suddetto meccanismo di controllo ” ( cfr. memoria ricorrente depositata il 3.4.2026, pag. 9). E sul punto, la stessa difesa erariale ha peraltro affermato che “ che l’intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti di sospensione e scarto in sede di controllo formale non pregiudica un successivo eventuale controllo sostanziale dell’Amministrazione finanziaria ” (cfr. memoria resistente depositata in data 28.3.2026, pag. 6): da qui la sussistenza di un interesse qualificato, attuale e concreto a sostegno della richiesta di accesso agli atti respinta con il gravato provvedimento.
10. Il Collegio deve, infine, osservare che il rilievo, formulato dalla difesa erariale, secondo il quale l’Amministrazione, nel qualificare come non ostensibile la documentazione richiesta, abbia fatto riferimento alla lett. b) dell’art. 15, comma 2, delle citate Disposizioni, anziché richiamare, più propriamente, la successiva lett. c) del medesimo articolo, così incorrendo in un “ mero errore materiale ” (cfr. memoria resistente depositata in data 28.3.2026, pag. 12), deve ritenersi privo di pregio: al riguardo deve osservarsi che in assenza di un atto avente carattere ( eventualmente ) integrativo del provvedimento impugnato, volto ad appalesare l’invocato “ mero errore materiale ”, una ipotetica valorizzazione di quest’ultimo ai fini dello scrutinio di legittimità dell’atto impugnato contrasterebbe con il notorio divieto di motivazione postuma in sede giudiziale dei provvedimenti amministrativi (per tutte, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3666/2021).
11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento dei residui motivi di doglianza, l’impugnato diniego di accesso va quindi annullato, e deve ordinarsi all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia, di consentire l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza del 7.10.2025, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di accesso espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Isernia in data 4.11.2025, e ordina alla medesima di dare ostensione ai documenti richiesti dalla ricorrente con istanza del 7.10.2025, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di euro 600,00 (seicento,00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio BE, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
IO OC, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO OC | Orazio BE |
IL SEGRETARIO