Articolo 5 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 ottobre 2001
Art. 5. 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorita' giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2001