Art. 5. 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorita' giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.
Articolo 4Articolo 6
Articolo 5 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367
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9 ottobre 2001
9 ottobre 2001
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