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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5719/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in C.so Ferrucci n. 74, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. BALSAMO SIMONE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in C.so Ferrucci n. 74, Controparte_1 Torino presso lo studio dell'avv. BALSAMO SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione depositate il 28/01/2025.
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in TORINO il 19/10/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
150 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 04/07/2017. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21/04/2023.
Con ricorso depositato il 28/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 09/01/2025 compariva, pur non costituita, la sig.ra Controparte_1
che, unitamente al difensore del ricorrente, chiedeva breve rinvio per addivenire a una
[...] definizione congiunta del procedimento. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Il 21/01/2025 si costituiva in giudizio, con comparsa, la resistente associandosi alle conclusioni già rassegnate dal ricorrente. Le predette conclusioni venivano ulteriormente confermate per il tramite di note scritte depositate il 28/01/2025.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Peraltro, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate, congiuntamente, dalle parti, atteso che esso tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata in via esclusiva Persona_2 alla madre, con cui vivrà.
DISPONE che il padre possa vedere la figlia un giorno alla settimana nello specifico il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 ed un fine settimana al mese. La bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Pasqua con l'altro.
PRENDE ATTO che la OR rinuncia all'assegno di mantenimento per sé. Controparte_1 DISPONE che, visto lo stato di disoccupazione del Signor ed i suoi problemi con la giustizia, Pt_1 il Sig. debba corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 50,00 mensili Pt_1 oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di Intesa fra magistrati ed avvocati del 15.03.2016.
DISPONE che la casa coniugale, in locazione, sita in Torino, corso Giulio Cesare 157, venga assegnata alla OR . Controparte_1
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di aver direttamente risolto con mutua soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro da chiedersi reciprocamente.
PRENDE ATTO che i coniugi sin d'adesso si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5719/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in C.so Ferrucci n. 74, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. BALSAMO SIMONE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in C.so Ferrucci n. 74, Controparte_1 Torino presso lo studio dell'avv. BALSAMO SIMONE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione depositate il 28/01/2025.
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in TORINO il 19/10/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
150 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 04/07/2017. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21/04/2023.
Con ricorso depositato il 28/03/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 09/01/2025 compariva, pur non costituita, la sig.ra Controparte_1
che, unitamente al difensore del ricorrente, chiedeva breve rinvio per addivenire a una
[...] definizione congiunta del procedimento. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Il 21/01/2025 si costituiva in giudizio, con comparsa, la resistente associandosi alle conclusioni già rassegnate dal ricorrente. Le predette conclusioni venivano ulteriormente confermate per il tramite di note scritte depositate il 28/01/2025.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza. Peraltro, è dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni rassegnate, congiuntamente, dalle parti, atteso che esso tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata in via esclusiva Persona_2 alla madre, con cui vivrà.
DISPONE che il padre possa vedere la figlia un giorno alla settimana nello specifico il mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 ed un fine settimana al mese. La bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Pasqua con l'altro.
PRENDE ATTO che la OR rinuncia all'assegno di mantenimento per sé. Controparte_1 DISPONE che, visto lo stato di disoccupazione del Signor ed i suoi problemi con la giustizia, Pt_1 il Sig. debba corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 50,00 mensili Pt_1 oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di Intesa fra magistrati ed avvocati del 15.03.2016.
DISPONE che la casa coniugale, in locazione, sita in Torino, corso Giulio Cesare 157, venga assegnata alla OR . Controparte_1
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di aver direttamente risolto con mutua soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro da chiedersi reciprocamente.
PRENDE ATTO che i coniugi sin d'adesso si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.