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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5317/2021
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 5317/2021
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio provvedimento con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 25/11/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
viste le note scritte depositate telematicamente dal procuratore di parte appellante;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 6 N. R.G. 5317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5317/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con sede in al C.so Matteotti n.
[...] P.IVA_1 Pt_1
36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FABIO
BURGIO, giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello promosso avverso la sentenza n. 415/2021 con cui il Giudice di pagina 2 di 6 Pace di , nel definire il procedimento R.G. 2108/2020, rigettava la domanda formulata Pt_1
dall' della provincia di per la condanna di al Parte_1 Pt_1 Controparte_1
pagamento di € 1.992,43 (di cui € 94,84 per spese stragiudiziali), oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di contributi annuali di iscrizione all'albo non pagati per le annualità dal 2009 al 2019.
L'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 37 del R.D. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda, nonostante la documentazione allegata.
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia della parte appellata, la quale, pur regolarmente citata, non risulta costituita in giudizio.
Ciò premesso, l'odierno appellante aveva adito il Giudice di Pace di allegando a supporto Pt_1
della propria domanda due dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Presidente dell'Ordine degli architetti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DRP 445/2002, una scrittura privata contenente un'istanza di rateizzazione del debito e successive diffide. Sul valore probatorio della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio e sulla loro valutazione da parte del giudice di prime cure, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
La censura inerente al valore probatorio da riconoscersi alla dichiarazione sostitutiva prodotta dall'appellante appare infondata. Il DPR 445/2000 all'art. 1 definisce “amministrazioni procedenti”
quelle amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive. Segue l'art. 2 chiarendo che le norme del testo unico disciplinano la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. Il disposto di cui all'art. 40 chiarisce pagina 3 di 6 ulteriormente che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47.
Da tale univoco quadro normativa deve desumersi che l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo e come tale utilizzabile in sede amministrativa e non giudiziaria.
Tale indirizzo trova il conforto nell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l'efficacia probatoria riconosciuta alle autocertificazioni nei rapporti tra il privato e la Pubblica
Amministrazione va esclusa nel processo civile, anche a livello meramente indiziario, ostandovi, in difetto di esplicita deroga, il principio secondo cui nel giudizio di cognizione la parte non può derivare elementi di prova a suo favore da proprie dichiarazioni (cfr. Cass. sez. unite n. 10153/1998 e Cass. Sez.
Lav., n. 17358/2010).
Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto di non poter riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive datate 8/04/2019 e 26/11/2020 per mezzo delle quali il Presidente dell'Ordine
attestava l'iscrizione del convenuto al relativo ordine professionale oltre alla situazione debitoria di quest'ultimo.
Ha invece errato il Giudice di Pace nel non attribuire alcun valore probatorio alla scrittura privata del
26/05/2016, con cui riconoscendo di essere iscritto all'Ordine degli architetti e Controparte_1
prendendo atto della propria posizione debitoria rispetto alle quote annue di iscrizione dovute all'ordine professionale, si impegnava a pagare le quote arretrate rispetto alle annualità dal 2009 al 2016, oltre a versare la quota dovuta per l'anno 2017 in data 30/03/2017.
Tale scrittura privata deve qualificarsi come una chiara ed univoca ricognizione del debito in esso indicato e meglio quantificato come segue: € 190,40 per il 2009 di cui € 63,46 pagati all'atto della sottoscrizione;
€ 187,25 per l'anno 2010; € 183,05 per l'anno 2011; € 178,85 per l'anno 2012; € 174,65 pagina 4 di 6 per il 2013; € 170,45 per il 2014; € 166,25 per il 2015; € 171,70 per il 2016; per complessivi €
1.359,14. Pur riconosciuta la debenza della quota per l'anno 2017, il suo esatto ammontare è rimasto indimostrato, non avendo l'odierno appellante assolto l'onere di dimostrarne l'esatto ammontare. Del
tutto priva di riscontro probatorio è rimasta altresì la richiesta dell'importo di € 94,84 per diffide stragiudiziali.
Nella contumacia della parte appellata, non vi è prova del fatto estintivo e/o modificativo del debito riconosciuto nella scrittura privata versata in atti.
Inammissibile si palesa, invece, la domanda di liquidazione in via equitativa degli ulteriori importi risultanti sia dalla fattura emessa dal legale incaricato da parte appellante per il recupero del credito vantato, sia dalla nota spese riferita al primo grado di giudizio. La domanda deve infatti essere qualificata come del tutto nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte appellata e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della contumacia di parte appellata, del valore della causa secondo i valori minimi, per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 415/2021 emessa a definizione del procedimento n. R.G. 2108/2020 dal Giudice di Pace di e per l'effetto condanna parte Pt_1
appellata a corrispondere a parte appellante l'importo di € 1.359,14 nonché a rifondere le spese relative al giudizio di primo grado, che si liquidano in € 633,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 5 di 6 - Condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante i 2/3 delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.458,00 e dunque € 972,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 5317/2021
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio provvedimento con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 25/11/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
viste le note scritte depositate telematicamente dal procuratore di parte appellante;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 6 N. R.G. 5317/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5317/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con sede in al C.so Matteotti n.
[...] P.IVA_1 Pt_1
36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FABIO
BURGIO, giusta procura in atti
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello promosso avverso la sentenza n. 415/2021 con cui il Giudice di pagina 2 di 6 Pace di , nel definire il procedimento R.G. 2108/2020, rigettava la domanda formulata Pt_1
dall' della provincia di per la condanna di al Parte_1 Pt_1 Controparte_1
pagamento di € 1.992,43 (di cui € 94,84 per spese stragiudiziali), oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di contributi annuali di iscrizione all'albo non pagati per le annualità dal 2009 al 2019.
L'appellante ha dedotto, quale unico motivo di gravame, la violazione o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 37 del R.D. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda, nonostante la documentazione allegata.
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia della parte appellata, la quale, pur regolarmente citata, non risulta costituita in giudizio.
Ciò premesso, l'odierno appellante aveva adito il Giudice di Pace di allegando a supporto Pt_1
della propria domanda due dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Presidente dell'Ordine degli architetti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DRP 445/2002, una scrittura privata contenente un'istanza di rateizzazione del debito e successive diffide. Sul valore probatorio della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio e sulla loro valutazione da parte del giudice di prime cure, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
La censura inerente al valore probatorio da riconoscersi alla dichiarazione sostitutiva prodotta dall'appellante appare infondata. Il DPR 445/2000 all'art. 1 definisce “amministrazioni procedenti”
quelle amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive. Segue l'art. 2 chiarendo che le norme del testo unico disciplinano la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. Il disposto di cui all'art. 40 chiarisce pagina 3 di 6 ulteriormente che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47.
Da tale univoco quadro normativa deve desumersi che l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo e come tale utilizzabile in sede amministrativa e non giudiziaria.
Tale indirizzo trova il conforto nell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l'efficacia probatoria riconosciuta alle autocertificazioni nei rapporti tra il privato e la Pubblica
Amministrazione va esclusa nel processo civile, anche a livello meramente indiziario, ostandovi, in difetto di esplicita deroga, il principio secondo cui nel giudizio di cognizione la parte non può derivare elementi di prova a suo favore da proprie dichiarazioni (cfr. Cass. sez. unite n. 10153/1998 e Cass. Sez.
Lav., n. 17358/2010).
Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto di non poter riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni sostitutive datate 8/04/2019 e 26/11/2020 per mezzo delle quali il Presidente dell'Ordine
attestava l'iscrizione del convenuto al relativo ordine professionale oltre alla situazione debitoria di quest'ultimo.
Ha invece errato il Giudice di Pace nel non attribuire alcun valore probatorio alla scrittura privata del
26/05/2016, con cui riconoscendo di essere iscritto all'Ordine degli architetti e Controparte_1
prendendo atto della propria posizione debitoria rispetto alle quote annue di iscrizione dovute all'ordine professionale, si impegnava a pagare le quote arretrate rispetto alle annualità dal 2009 al 2016, oltre a versare la quota dovuta per l'anno 2017 in data 30/03/2017.
Tale scrittura privata deve qualificarsi come una chiara ed univoca ricognizione del debito in esso indicato e meglio quantificato come segue: € 190,40 per il 2009 di cui € 63,46 pagati all'atto della sottoscrizione;
€ 187,25 per l'anno 2010; € 183,05 per l'anno 2011; € 178,85 per l'anno 2012; € 174,65 pagina 4 di 6 per il 2013; € 170,45 per il 2014; € 166,25 per il 2015; € 171,70 per il 2016; per complessivi €
1.359,14. Pur riconosciuta la debenza della quota per l'anno 2017, il suo esatto ammontare è rimasto indimostrato, non avendo l'odierno appellante assolto l'onere di dimostrarne l'esatto ammontare. Del
tutto priva di riscontro probatorio è rimasta altresì la richiesta dell'importo di € 94,84 per diffide stragiudiziali.
Nella contumacia della parte appellata, non vi è prova del fatto estintivo e/o modificativo del debito riconosciuto nella scrittura privata versata in atti.
Inammissibile si palesa, invece, la domanda di liquidazione in via equitativa degli ulteriori importi risultanti sia dalla fattura emessa dal legale incaricato da parte appellante per il recupero del credito vantato, sia dalla nota spese riferita al primo grado di giudizio. La domanda deve infatti essere qualificata come del tutto nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte appellata e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della contumacia di parte appellata, del valore della causa secondo i valori minimi, per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 415/2021 emessa a definizione del procedimento n. R.G. 2108/2020 dal Giudice di Pace di e per l'effetto condanna parte Pt_1
appellata a corrispondere a parte appellante l'importo di € 1.359,14 nonché a rifondere le spese relative al giudizio di primo grado, che si liquidano in € 633,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
pagina 5 di 6 - Condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante i 2/3 delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.458,00 e dunque € 972,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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