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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/10/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N. 7138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Monica Tarchi Presidente f.f.
2) dott.ssa Daniela Garufi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 7138/2024 R.G. promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Ceccherini Parte_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale dei minori avv. Giuseppina
Abbate
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
pagina 1 di 10 Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 01.10.2025: per la ricorrente: “l'avv. Ceccherini chiede la conferma dei provvedimenti provvisori disposti con ordinanza collegiale del 16.07.2025 e insiste per la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale”; per il curatore speciale dei minori: “Chiedo che rimanga la presa in carico dei minori da parte dell' . Mi riporto alla comparsa e alle richieste in atti. Sarebbe importante CP_2 acquisire la segnalazione all'autorità minorile da parte dei Servizi Sociali per verificarne il contenuto. Il monitoraggio può essere escluso in quanto il padre nemmeno oggi si è presentato in udienza. Concordo con la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre atteso l'assoluto disinteresse del padre dimostrato anche in data odierna”;
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale al fine di ottenere Parte_1 la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e Per_1
, entrambi nati il 03.03.2014 dalla relazione con cessata nel Per_2 CP_1
2021. Ha esposto che a seguito della fine della relazione, i minori sono rimasti stabilmente collocati presso di sé, precisando di avere provveduto in via esclusiva al loro sostentamento;
che dall'estate 2023 i minori si sono rifiutati di rivedere il padre e che quest'ultimo ha omesso dal mese di settembre 2023 il versamento del contributo al mantenimento per i minori e da pari periodo ha interrotto ogni contatto con i minori fatte salve sporadiche telefonate. I minori hanno manifestato timore e rifiuto nei confronti del padre. La madre, titolare di un contratto part-time, ha contratto un finanziamento per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, la regolamentazione delle visite paterne anche in forma protetta, il riconoscimento di un contributo mensile per il mantenimento per i minori pari all'importo complessivo di € 700,00 a carico del padre e in suo favore, il rimborso del 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'intero assegno unico INPS a sè.
pagina 2 di 10 2. Alla prima udienza di comparizione del 23.10.2024 è comparsa la ricorrente con il suo difensore ed il resistente personalmente, senza l'assistenza di un difensore;
l'udienza è stata, quindi, rinviata al 27.11.2024 per consentirne la regolare costituzione.
All'udienza dell'08.01.2025 è comparsa la sola ricorrente, presente con il proprio difensore, la quale, interrogata dal Giudice delegato, ha dichiarato di percepire un reddito da lavoro part-time pari a circa € 900,00 - 1000,00 mensili, di vivere con i figli con i propri genitori e di percepire per intero l'assegno unico (€ 114,00 mensili). Ha riferito di non percepire più il canone di locazione relativo a un immobile di sua proprietà ora in vendita e di avere un finanziamento auto in corso (€227,00 mensili). Ha dichiarato, inoltre, che il padre dei Part D nel 2021, è assente dalla vita dei figli dal settembre 2023, Controparte_3 con un'unica visita in occasione della Comunione dei minori nel maggio 2024, e non contribuisce al mantenimento, salvo un versamento una tantum di € 500,00 e che i minori sono seguiti da una psicologa privata con il consenso paterno. Il procuratore della ricorrente ha formulato istanza per l'accertamento dei redditi del resistente tramite la Guardia di
Finanza ed ha chiesto l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, la regolamentazione in via provvisoria dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio pari ad € 350,00 mensili a carico del padre, la ripartizione delle spese straordinarie al 50% e l'attribuzione integrale dell'assegno unico in suo favore.
Con ordinanza dell'8.01.2025, il Tribunale in via provvisoria ha affidato i minori ed Per_1
in via super esclusiva alla madre collocandoli presso la stessa ed ha Persona_3 stabilito a carico del padre l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie con attribuzione alla madre, in via esclusiva, dell'assegno unico per i figli minori;
ha incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di procedere ad una indagine sul nucleo familiare, sulle condizioni di vita dei minori, sulle relazioni esistenti nel nucleo, in particolare tra il padre ed i figli, nonché di predisporre tempi e modalità di una eventuale frequentazione tra il padre ed i figli, ovvero in forma protetta;
infine, ha disposto indagini sui redditi dell'ultimo triennio nonché sul patrimonio personale e sull'effettivo tenore di vita del resistente tramite la Polizia Tributaria ed ha fissato per la CP_1 prosecuzione l'udienza del 30.04.2025.
pagina 3 di 10 All'udienza del 30.04.2025 il Giudice delegato ha su richiesta del legale della ricorrente invitato la Polizia Tributaria ad integrare la propria relazione relativa alla posizione del resistente mediante acquisizione degli estratti bancari dell'ultimo triennio (conti a lui intestati, cointestai o su cui abbia delega ad operare) ed ha rinviato all'udienza del
16.07.2025.
In esecuzione dell'ordinanza istruttoria, sono stati acquisiti accertamenti di natura patrimoniale e finanziaria sul resistente, dai quali risultano rapporti bancari attivi presso diversi istituti di credito e sui quali risultano accrediti mensili regolari riconducibili a emolumenti da lavoro dipendente;
inoltre, il risulta aver dichiarato per l'anno di CP_1 imposta 2021 € 9.296,00, per l'anno di imposta 2022 € 16.344,00, per l'anno di imposta
2023 € 20.777,00 e per l'anno di imposta 2024 € 25.487,96.
È stata, altresì, depositata relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in data
17.04.2025, dalla quale è emerso un miglioramento dello stato psico-fisico dei minori, per cui il Servizio ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'affidamento super esclusivo alla madre, ritenuto maggiormente conforme al superiore interesse dei minori.
All'udienza del 16.07.2025 il difensore della ricorrente ha evidenziato l'assenza di qualsiasi contributo materiale e morale da parte del padre, nonché la totale mancanza di frequentazione con i figli da oltre due anni. È stato inoltre riferito che il figlio ha Per_1
ottenuto il riconoscimento ai sensi della L. n. 104/1992, sebbene senza benefici economici,
e che entrambi i figli hanno intrapreso un percorso psicologico. La ricorrente, quindi, ha chiesto la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, in considerazione del grave pregiudizio arrecato ai figli.
Con ordinanza del 16.07.2025, il Tribunale in via provvisoria ha confermato l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione presso la Per_2 Per_1
stessa, ha disposto gli incontri tra il padre ed i figli in modalità esclusivamente protetta e l'attivazione/prosecuzione di un percorso di sostegno ed educativa domiciliare presso la madre, un percorso di sostegno psicologico per i minori, la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto P.I.P.P.I ed ha posto a carico del padre il versamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori la somma complessiva di € 700,00 mensili nonchè ha disposto l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico universale per i figli minori;
con la medesima ordinanza, altresì, è stata disposta la nomina pagina 4 di 10 di un curatore speciale per i minori nella persona dell'avv. Giuseppina Abbate, la notifica dell'ordinanza e del verbale di udienza del 16.07.2025 a cura della ricorrente al resistente e la fissazione dell'udienza del 01.10.2025 per la prosecuzione del giudizio.
3. Con comparsa del 24.09.2025 si è costituita l'avv. Abbate Giuseppina quale curatore speciale dei minori che ha precisato le seguenti conclusioni: “Confermare l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, con autorizzazione a prendere tutte le decisioni di maggior interesse inerenti all'istruzione, educazione, scuola, salute e scelta della residenza abituale, senza previo accordo o consultazione con il padre. In ordine agli incontri padre/figli, allo stato, visto, in primo luogo, l'esito dell'ascolto dei minori dal quale è emerso che i bambini non vogliono vedere il padre, disporre che il Servizio Sociale attivi gli incontri protetti solo qualora gli operatori - e Assistente Sociale- ritengano che, a seguito del percorso psicologico CP_2
seguito dai minori, gli stessi siano pronti a riprendere la frequentazione con il padre e purché venga dimostrata, da parte di quest'ultimo l'astinenza dall'uso di alcool e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche del medesimo, da accertarsi da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, ai quali deve essere conferito espresso mandato di predisporre gli eventuali incontri protetti e di relazionare al Tribunale sull'andamento degli stessi fino alla definizione del procedimento;
- Confermare la prosecuzione della presa in carico dei minori del percorso P.I.P.P.I. già attuato con mandato al Servizio
Sociale ed all' di proseguire gli interventi di sostegno in esecuzione ovvero CP_2
l'educativa domiciliare presso la madre attivata per il minore l'educativa di Per_1
gruppo attivata per , il percorso di sostengo psicologico avviato per entrambi i Per_2
min ori tramite , la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto CP_2
P.I.P.P.I. con ordine di relazionare al Tribunale fino alla fine del procedimento e successivamente al Giudice Tutelare;
- Confermare le disposizioni economiche già prese con l'ordinanza del 25.07.2025; - Acquisire la relazione di segnalazione pervenuta alla
Procura del Tribunale presso i Minorenni di Firenze ed il relativo fascicolo presso il T.M.;
- Disporre un monitoraggio di almeno sei mesi a cura dei Servizi Sociali al fine di verificare i percorsi seguiti dal nucleo familiare e lo stato di benessere dei minori;
-
Nominare un avvocato penalista per valutare le dichiarazioni rese nel corso dell'ascolto dei minori da parte del Curatore Speciale- In ordine alla richiesta di decadenza della
pagina 5 di 10 responsabilità genitoriale del padre, allo stato, ci si riserva ogni valutazione e domanda all'esito dell'ulteriore monitoraggio dei Servizi Sociali e degli eventuali comportamenti del padre dei minori.”
4. All'udienza del 01.10.2025 il procuratore della ricorrente ha prodotto originale dell'ordinanza collegiale del 16.07.2025 notificata alla controparte. Lo stesso e il curatore dei minori hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
5. Il regime di affidamento super esclusivo alla madre va confermato, in quanto il padre ha manifestato disinteresse nei confronti della prole: il padre, così come dichiarato dalla madre, non vede i figli dal settembre 2023, nell'anno 2024 li ha incontrati solo il giorno della loro Comunione, il 12.05.2024, e non li sente neppure per telefono;
il padre, inoltre, sempre dal settembre 2023, non paga il mantenimento per i figli, fatta eccezione del versamento di € 500,00 dallo stesso effettuato durante il mese di dicembre 2023; è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso i figli, disinteresse avvalorato anche dalla mancata costituzione del nel presente giudizio nonchè dall'assenza dello stesso nella vita di CP_1
ed , con la conseguente carenza di un rapporto genitoriale equilibrato e Per_1 Per_2
continuativo tra il padre ed i figli.
Tale conclusione, trova ulteriore conferma nella relazione redatta dai Servizi Sociali, i quali hanno ritenuto che l'affidamento super esclusivo alla madre rappresenti la soluzione più idonea e rispondente all'interesse superiore dei minori, garantendo loro maggiore stabilità affettiva ed educativa.
6. Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione dei minori con il padre, ritiene il Tribunale di dover prevedere che il padre possa incontrare i minori solo nell'ambito di incontri protetti e soltanto previa dimostrazione, mediante idonea certificazione medica del Ser.D., dell'astinenza dall'uso di alcool, nonché valutazione positiva delle condizioni psico-fisiche da parte dei Servizi Sociali competenti.
7. Rilevato che dalle relazioni redatte dal Servizio Sociale della Società della Salute
Fiorentina Sud Est, depositate in atti in data 11.04.2025 e 17.04.2025, sono emersi elementi che hanno evidenziato la necessità di un rafforzamento del supporto educativo e psicologico in favore del nucleo familiare composto dalla madre e dai figli minori e In particolare, i Servizi hanno rilevato condizioni abitative Per_2 Per_1
caratterizzate da scarsa igiene verosimilmente causata dalla presenza di tre o più cani di pagina 6 di 10 taglia medio/grande e di cinque gatti, che potrebbero incidere negativamente sul benessere dei minori. Inoltre, sono state segnalate difficoltà nella gestione educativa e scolastica, nonché comportamenti regressivi e segnali di disagio emotivo da parte di entrambi i minori: il minore presenta una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, mentre Per_1
manifesta problematiche legate al distacco dalla madre e al rifiuto del padre, Per_2
con episodi di malessere fisico e comportamenti regressivi. Alla luce di tali elementi, il
Collegio dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno già attivati dai Servizi Sociali ovvero il mantenimento dell'educativa domiciliare presso la madre attivata per il minore per supporto scolastico e gestionale, l'educativa di gruppo attivata per , Per_1 Per_2 nell'ambito del progetto P.I.P.P.I., il sostegno psicologico avviato per entrambi i minori tramite , la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto P.I.P.P.I. CP_2
Tali interventi mirati sono da considerarsi necessari per sostenere la funzione genitoriale della madre e per tutelare il benessere psicologico dei minori.
8. Per ciò che riguarda gli aspetti strettamente economici, il Tribunale ritiene di dover confermare l'assegno di € 700,00 mensili disposto in via provvisoria a carico del padre e a favore della madre. Sulla base delle risultanze contenute nella relazione della Guardia di
Finanza depositata in atti, che evidenziano la disponibilità economica del derivante CP_1
da rapporti bancari attivi, accrediti regolari di stipendio ( ha dichiarato ai Servizi CP_1
Sociali di lavorare per una ditta con sede a San Giovanni Valdarno, con contratto a tempo indeterminato e percepisce regolarmente stipendi da aziende come Palazzini Corporate
S.r.l. e TIME S.r.l., con accrediti mensili tra € 1.000,00 e € 2.800,00), che non risultano spese fisse per affitto o mutuo, in quanto risiede con i genitori, mentre la madre all'udienza dell'08.01.2025 ha dichiarato: “io lavoro part-time al supermercato della Coop come addetta al rifornimento e guadagno al mese circa euro 900,00-1000. Abito presso i miei genitori con i bambini. I miei genitori lavorano. Mia madre è un'assistente domiciliare presso una cooperativa e guadagna al mese circa euro 1000,00. Mio padre è un operaio e guadagna circa euro 1300,00- 1400,00 al mese. Io percepisco l'assegno unico per intero pari ad euro 114,00. Prima percepivo anche il canone di locazione di una mia casa di
Marina di Massa pari ad euro 700,00 che ora non percepisco più perché è scaduto il contratto di locazione. Sto pensando di mettere in vendita tale immobile. Inoltre ho un finanziamento per il pagamento della mia auto di euro 227,00 euro al mese”; la ricorrente pagina 7 di 10 ha prodotto, tra le altre, CU 2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad €
18.554,42, ha prodotto estratto bancario al 29.03.2024 con saldo di € 2.444,91; tenuto conto della situazione economica patrimoniale delle parti si ritiene equo e proporzionato disporre in via definitiva che il versi, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli CP_1 minori, la somma complessiva di € 700,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre Tale misura è determinata in considerazione dell'età Parte_1
adolescenziale dei figli e dei conseguenti maggiori bisogni educativi, scolastici e relazionali, del fatto che il padre non frequenta i figli da tempo e non provvede al loro mantenimento diretto, e tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti come risultante dalla documentazione in atti.
Si dispone altresì che l'assegno unico universale per i figli minori venga interamente percepito dalla madre quale soggetto affidatario super esclusivo dei figli
9. Per quanto concerne la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente nei confronti del il Tribunale ne dispone il rigetto. CP_1
Premesso che detta domanda possa essere accolta solo in presenza di condotte gravi di un genitore, tali da ledere pesantemente il benessere psico-fisico dei minori, va rilevato che nel caso di specie, dalle relazioni dei Servizi Sociali e dagli atti di causa emerge che il padre ha in passato abusato di sostanze alcooliche tanto che il Tribunale richiede che il Ser.D. territorialmente competente si faccia promotore di un idoneo percorso terapeutico nei suoi confronti;
inoltre il padre è comparso alla prima udienza ed ha ottemperato seppure parzialmente ai propri obblighi economici.
Tali condotte, pur censurabili, non risultano così gravi o irreparabilmente lesive del benessere psico-fisico dei minori, tali da giustificare una misura così estrema come la decadenza.
Il Collegio, pertanto, ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, misura che deve ritenersi eccezionale e residuale.
Tuttavia, poiché dalla documentazione in atti risulta che il padre è affetto da una dipendenza da alcool, situazione che incide negativamente sulla sua idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale ed in considerazione della necessità di tutela dei minori, il
Tribunale ritiene opportuno dare mandato al S.E.R.D. competente per la presa in carico del pagina 8 di 10 padre per una ripresa del percorso di valutazione ai fini dell'astinenza da sostanze alcooliche terapeutica.
La tutela dei minori è sufficientemente garantita dal regime di affidamento adottato, dalla previsione di incontri protetti padre-figli e dalla presa in carico del padre da parte del Ser.D. territorialmente competente.
10. Le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico del resistente stante l'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e richiesta, così provvede:
- dispone l'affidamento super esclusivo dei gemelli minori e nati il Per_2 Persona_4
03.04.2014 alla madre, collocandoli presso la stessa ed autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti ai figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
- dispone che gli incontri tra il padre ed i figli avvengano esclusivamente in modalità protetta, sentiti i figli, e solo qualora venga dimostrata l'astinenza del resistente dall'uso di sostanze (alcool) e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche del medesimo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ai quali viene conferito espresso mandato di predisporre gli eventuali incontri protetti;
- dà mandato al Servizio Sociale ed all' competenti di attivare/proseguire gli CP_2 interventi di sostegno in esecuzione ovvero l'educativa domiciliare presso la madre attivata per il minore l'educativa di gruppo attivata per , nell'ambito del progetto Per_1 Per_2
P.I.P.P.I., il percorso di sostegno psicologico avviato per entrambi i minori tramite
, la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto P.I.P.P.I; CP_2
- pone a carico del padre il versamento, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli minori e della somma complessiva di € Per_2 Per_1
700,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre Parte_1
- dispone che l'assegno unico universale per i figli minori sia interamente percepito dalla madre Parte_3
pagina 9 di 10 - dà mandato al territorialmente competente per la ripresa di un percorso di Pt_2 valutazione dell'eventuale stato di astinenza da alcol del resistente e, se necessario, per l'attivazione di un programma terapeutico di disintossicazione;
- rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla madre;
- condanna il resistente a rifondere le spese di lite alla ricorrente che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore speciale dei minori
(Avv. Giuseppina Abbate), ai Servizi Sociali e al S.E.R.D. territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 01.10.2025.
Il Giudice Rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Monica Tarchi Presidente f.f.
2) dott.ssa Daniela Garufi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 7138/2024 R.G. promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Ceccherini Parte_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale dei minori avv. Giuseppina
Abbate
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
pagina 1 di 10 Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 01.10.2025: per la ricorrente: “l'avv. Ceccherini chiede la conferma dei provvedimenti provvisori disposti con ordinanza collegiale del 16.07.2025 e insiste per la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale”; per il curatore speciale dei minori: “Chiedo che rimanga la presa in carico dei minori da parte dell' . Mi riporto alla comparsa e alle richieste in atti. Sarebbe importante CP_2 acquisire la segnalazione all'autorità minorile da parte dei Servizi Sociali per verificarne il contenuto. Il monitoraggio può essere escluso in quanto il padre nemmeno oggi si è presentato in udienza. Concordo con la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre atteso l'assoluto disinteresse del padre dimostrato anche in data odierna”;
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale al fine di ottenere Parte_1 la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e Per_1
, entrambi nati il 03.03.2014 dalla relazione con cessata nel Per_2 CP_1
2021. Ha esposto che a seguito della fine della relazione, i minori sono rimasti stabilmente collocati presso di sé, precisando di avere provveduto in via esclusiva al loro sostentamento;
che dall'estate 2023 i minori si sono rifiutati di rivedere il padre e che quest'ultimo ha omesso dal mese di settembre 2023 il versamento del contributo al mantenimento per i minori e da pari periodo ha interrotto ogni contatto con i minori fatte salve sporadiche telefonate. I minori hanno manifestato timore e rifiuto nei confronti del padre. La madre, titolare di un contratto part-time, ha contratto un finanziamento per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli, la regolamentazione delle visite paterne anche in forma protetta, il riconoscimento di un contributo mensile per il mantenimento per i minori pari all'importo complessivo di € 700,00 a carico del padre e in suo favore, il rimborso del 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'intero assegno unico INPS a sè.
pagina 2 di 10 2. Alla prima udienza di comparizione del 23.10.2024 è comparsa la ricorrente con il suo difensore ed il resistente personalmente, senza l'assistenza di un difensore;
l'udienza è stata, quindi, rinviata al 27.11.2024 per consentirne la regolare costituzione.
All'udienza dell'08.01.2025 è comparsa la sola ricorrente, presente con il proprio difensore, la quale, interrogata dal Giudice delegato, ha dichiarato di percepire un reddito da lavoro part-time pari a circa € 900,00 - 1000,00 mensili, di vivere con i figli con i propri genitori e di percepire per intero l'assegno unico (€ 114,00 mensili). Ha riferito di non percepire più il canone di locazione relativo a un immobile di sua proprietà ora in vendita e di avere un finanziamento auto in corso (€227,00 mensili). Ha dichiarato, inoltre, che il padre dei Part D nel 2021, è assente dalla vita dei figli dal settembre 2023, Controparte_3 con un'unica visita in occasione della Comunione dei minori nel maggio 2024, e non contribuisce al mantenimento, salvo un versamento una tantum di € 500,00 e che i minori sono seguiti da una psicologa privata con il consenso paterno. Il procuratore della ricorrente ha formulato istanza per l'accertamento dei redditi del resistente tramite la Guardia di
Finanza ed ha chiesto l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali sul nucleo familiare, la regolamentazione in via provvisoria dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio pari ad € 350,00 mensili a carico del padre, la ripartizione delle spese straordinarie al 50% e l'attribuzione integrale dell'assegno unico in suo favore.
Con ordinanza dell'8.01.2025, il Tribunale in via provvisoria ha affidato i minori ed Per_1
in via super esclusiva alla madre collocandoli presso la stessa ed ha Persona_3 stabilito a carico del padre l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie con attribuzione alla madre, in via esclusiva, dell'assegno unico per i figli minori;
ha incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di procedere ad una indagine sul nucleo familiare, sulle condizioni di vita dei minori, sulle relazioni esistenti nel nucleo, in particolare tra il padre ed i figli, nonché di predisporre tempi e modalità di una eventuale frequentazione tra il padre ed i figli, ovvero in forma protetta;
infine, ha disposto indagini sui redditi dell'ultimo triennio nonché sul patrimonio personale e sull'effettivo tenore di vita del resistente tramite la Polizia Tributaria ed ha fissato per la CP_1 prosecuzione l'udienza del 30.04.2025.
pagina 3 di 10 All'udienza del 30.04.2025 il Giudice delegato ha su richiesta del legale della ricorrente invitato la Polizia Tributaria ad integrare la propria relazione relativa alla posizione del resistente mediante acquisizione degli estratti bancari dell'ultimo triennio (conti a lui intestati, cointestai o su cui abbia delega ad operare) ed ha rinviato all'udienza del
16.07.2025.
In esecuzione dell'ordinanza istruttoria, sono stati acquisiti accertamenti di natura patrimoniale e finanziaria sul resistente, dai quali risultano rapporti bancari attivi presso diversi istituti di credito e sui quali risultano accrediti mensili regolari riconducibili a emolumenti da lavoro dipendente;
inoltre, il risulta aver dichiarato per l'anno di CP_1 imposta 2021 € 9.296,00, per l'anno di imposta 2022 € 16.344,00, per l'anno di imposta
2023 € 20.777,00 e per l'anno di imposta 2024 € 25.487,96.
È stata, altresì, depositata relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in data
17.04.2025, dalla quale è emerso un miglioramento dello stato psico-fisico dei minori, per cui il Servizio ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'affidamento super esclusivo alla madre, ritenuto maggiormente conforme al superiore interesse dei minori.
All'udienza del 16.07.2025 il difensore della ricorrente ha evidenziato l'assenza di qualsiasi contributo materiale e morale da parte del padre, nonché la totale mancanza di frequentazione con i figli da oltre due anni. È stato inoltre riferito che il figlio ha Per_1
ottenuto il riconoscimento ai sensi della L. n. 104/1992, sebbene senza benefici economici,
e che entrambi i figli hanno intrapreso un percorso psicologico. La ricorrente, quindi, ha chiesto la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, in considerazione del grave pregiudizio arrecato ai figli.
Con ordinanza del 16.07.2025, il Tribunale in via provvisoria ha confermato l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione presso la Per_2 Per_1
stessa, ha disposto gli incontri tra il padre ed i figli in modalità esclusivamente protetta e l'attivazione/prosecuzione di un percorso di sostegno ed educativa domiciliare presso la madre, un percorso di sostegno psicologico per i minori, la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto P.I.P.P.I ed ha posto a carico del padre il versamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori la somma complessiva di € 700,00 mensili nonchè ha disposto l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico universale per i figli minori;
con la medesima ordinanza, altresì, è stata disposta la nomina pagina 4 di 10 di un curatore speciale per i minori nella persona dell'avv. Giuseppina Abbate, la notifica dell'ordinanza e del verbale di udienza del 16.07.2025 a cura della ricorrente al resistente e la fissazione dell'udienza del 01.10.2025 per la prosecuzione del giudizio.
3. Con comparsa del 24.09.2025 si è costituita l'avv. Abbate Giuseppina quale curatore speciale dei minori che ha precisato le seguenti conclusioni: “Confermare l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, con autorizzazione a prendere tutte le decisioni di maggior interesse inerenti all'istruzione, educazione, scuola, salute e scelta della residenza abituale, senza previo accordo o consultazione con il padre. In ordine agli incontri padre/figli, allo stato, visto, in primo luogo, l'esito dell'ascolto dei minori dal quale è emerso che i bambini non vogliono vedere il padre, disporre che il Servizio Sociale attivi gli incontri protetti solo qualora gli operatori - e Assistente Sociale- ritengano che, a seguito del percorso psicologico CP_2
seguito dai minori, gli stessi siano pronti a riprendere la frequentazione con il padre e purché venga dimostrata, da parte di quest'ultimo l'astinenza dall'uso di alcool e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche del medesimo, da accertarsi da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, ai quali deve essere conferito espresso mandato di predisporre gli eventuali incontri protetti e di relazionare al Tribunale sull'andamento degli stessi fino alla definizione del procedimento;
- Confermare la prosecuzione della presa in carico dei minori del percorso P.I.P.P.I. già attuato con mandato al Servizio
Sociale ed all' di proseguire gli interventi di sostegno in esecuzione ovvero CP_2
l'educativa domiciliare presso la madre attivata per il minore l'educativa di Per_1
gruppo attivata per , il percorso di sostengo psicologico avviato per entrambi i Per_2
min ori tramite , la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto CP_2
P.I.P.P.I. con ordine di relazionare al Tribunale fino alla fine del procedimento e successivamente al Giudice Tutelare;
- Confermare le disposizioni economiche già prese con l'ordinanza del 25.07.2025; - Acquisire la relazione di segnalazione pervenuta alla
Procura del Tribunale presso i Minorenni di Firenze ed il relativo fascicolo presso il T.M.;
- Disporre un monitoraggio di almeno sei mesi a cura dei Servizi Sociali al fine di verificare i percorsi seguiti dal nucleo familiare e lo stato di benessere dei minori;
-
Nominare un avvocato penalista per valutare le dichiarazioni rese nel corso dell'ascolto dei minori da parte del Curatore Speciale- In ordine alla richiesta di decadenza della
pagina 5 di 10 responsabilità genitoriale del padre, allo stato, ci si riserva ogni valutazione e domanda all'esito dell'ulteriore monitoraggio dei Servizi Sociali e degli eventuali comportamenti del padre dei minori.”
4. All'udienza del 01.10.2025 il procuratore della ricorrente ha prodotto originale dell'ordinanza collegiale del 16.07.2025 notificata alla controparte. Lo stesso e il curatore dei minori hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
5. Il regime di affidamento super esclusivo alla madre va confermato, in quanto il padre ha manifestato disinteresse nei confronti della prole: il padre, così come dichiarato dalla madre, non vede i figli dal settembre 2023, nell'anno 2024 li ha incontrati solo il giorno della loro Comunione, il 12.05.2024, e non li sente neppure per telefono;
il padre, inoltre, sempre dal settembre 2023, non paga il mantenimento per i figli, fatta eccezione del versamento di € 500,00 dallo stesso effettuato durante il mese di dicembre 2023; è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso i figli, disinteresse avvalorato anche dalla mancata costituzione del nel presente giudizio nonchè dall'assenza dello stesso nella vita di CP_1
ed , con la conseguente carenza di un rapporto genitoriale equilibrato e Per_1 Per_2
continuativo tra il padre ed i figli.
Tale conclusione, trova ulteriore conferma nella relazione redatta dai Servizi Sociali, i quali hanno ritenuto che l'affidamento super esclusivo alla madre rappresenti la soluzione più idonea e rispondente all'interesse superiore dei minori, garantendo loro maggiore stabilità affettiva ed educativa.
6. Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione dei minori con il padre, ritiene il Tribunale di dover prevedere che il padre possa incontrare i minori solo nell'ambito di incontri protetti e soltanto previa dimostrazione, mediante idonea certificazione medica del Ser.D., dell'astinenza dall'uso di alcool, nonché valutazione positiva delle condizioni psico-fisiche da parte dei Servizi Sociali competenti.
7. Rilevato che dalle relazioni redatte dal Servizio Sociale della Società della Salute
Fiorentina Sud Est, depositate in atti in data 11.04.2025 e 17.04.2025, sono emersi elementi che hanno evidenziato la necessità di un rafforzamento del supporto educativo e psicologico in favore del nucleo familiare composto dalla madre e dai figli minori e In particolare, i Servizi hanno rilevato condizioni abitative Per_2 Per_1
caratterizzate da scarsa igiene verosimilmente causata dalla presenza di tre o più cani di pagina 6 di 10 taglia medio/grande e di cinque gatti, che potrebbero incidere negativamente sul benessere dei minori. Inoltre, sono state segnalate difficoltà nella gestione educativa e scolastica, nonché comportamenti regressivi e segnali di disagio emotivo da parte di entrambi i minori: il minore presenta una diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, mentre Per_1
manifesta problematiche legate al distacco dalla madre e al rifiuto del padre, Per_2
con episodi di malessere fisico e comportamenti regressivi. Alla luce di tali elementi, il
Collegio dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno già attivati dai Servizi Sociali ovvero il mantenimento dell'educativa domiciliare presso la madre attivata per il minore per supporto scolastico e gestionale, l'educativa di gruppo attivata per , Per_1 Per_2 nell'ambito del progetto P.I.P.P.I., il sostegno psicologico avviato per entrambi i minori tramite , la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto P.I.P.P.I. CP_2
Tali interventi mirati sono da considerarsi necessari per sostenere la funzione genitoriale della madre e per tutelare il benessere psicologico dei minori.
8. Per ciò che riguarda gli aspetti strettamente economici, il Tribunale ritiene di dover confermare l'assegno di € 700,00 mensili disposto in via provvisoria a carico del padre e a favore della madre. Sulla base delle risultanze contenute nella relazione della Guardia di
Finanza depositata in atti, che evidenziano la disponibilità economica del derivante CP_1
da rapporti bancari attivi, accrediti regolari di stipendio ( ha dichiarato ai Servizi CP_1
Sociali di lavorare per una ditta con sede a San Giovanni Valdarno, con contratto a tempo indeterminato e percepisce regolarmente stipendi da aziende come Palazzini Corporate
S.r.l. e TIME S.r.l., con accrediti mensili tra € 1.000,00 e € 2.800,00), che non risultano spese fisse per affitto o mutuo, in quanto risiede con i genitori, mentre la madre all'udienza dell'08.01.2025 ha dichiarato: “io lavoro part-time al supermercato della Coop come addetta al rifornimento e guadagno al mese circa euro 900,00-1000. Abito presso i miei genitori con i bambini. I miei genitori lavorano. Mia madre è un'assistente domiciliare presso una cooperativa e guadagna al mese circa euro 1000,00. Mio padre è un operaio e guadagna circa euro 1300,00- 1400,00 al mese. Io percepisco l'assegno unico per intero pari ad euro 114,00. Prima percepivo anche il canone di locazione di una mia casa di
Marina di Massa pari ad euro 700,00 che ora non percepisco più perché è scaduto il contratto di locazione. Sto pensando di mettere in vendita tale immobile. Inoltre ho un finanziamento per il pagamento della mia auto di euro 227,00 euro al mese”; la ricorrente pagina 7 di 10 ha prodotto, tra le altre, CU 2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente pari ad €
18.554,42, ha prodotto estratto bancario al 29.03.2024 con saldo di € 2.444,91; tenuto conto della situazione economica patrimoniale delle parti si ritiene equo e proporzionato disporre in via definitiva che il versi, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli CP_1 minori, la somma complessiva di € 700,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre Tale misura è determinata in considerazione dell'età Parte_1
adolescenziale dei figli e dei conseguenti maggiori bisogni educativi, scolastici e relazionali, del fatto che il padre non frequenta i figli da tempo e non provvede al loro mantenimento diretto, e tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti come risultante dalla documentazione in atti.
Si dispone altresì che l'assegno unico universale per i figli minori venga interamente percepito dalla madre quale soggetto affidatario super esclusivo dei figli
9. Per quanto concerne la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente nei confronti del il Tribunale ne dispone il rigetto. CP_1
Premesso che detta domanda possa essere accolta solo in presenza di condotte gravi di un genitore, tali da ledere pesantemente il benessere psico-fisico dei minori, va rilevato che nel caso di specie, dalle relazioni dei Servizi Sociali e dagli atti di causa emerge che il padre ha in passato abusato di sostanze alcooliche tanto che il Tribunale richiede che il Ser.D. territorialmente competente si faccia promotore di un idoneo percorso terapeutico nei suoi confronti;
inoltre il padre è comparso alla prima udienza ed ha ottemperato seppure parzialmente ai propri obblighi economici.
Tali condotte, pur censurabili, non risultano così gravi o irreparabilmente lesive del benessere psico-fisico dei minori, tali da giustificare una misura così estrema come la decadenza.
Il Collegio, pertanto, ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, misura che deve ritenersi eccezionale e residuale.
Tuttavia, poiché dalla documentazione in atti risulta che il padre è affetto da una dipendenza da alcool, situazione che incide negativamente sulla sua idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale ed in considerazione della necessità di tutela dei minori, il
Tribunale ritiene opportuno dare mandato al S.E.R.D. competente per la presa in carico del pagina 8 di 10 padre per una ripresa del percorso di valutazione ai fini dell'astinenza da sostanze alcooliche terapeutica.
La tutela dei minori è sufficientemente garantita dal regime di affidamento adottato, dalla previsione di incontri protetti padre-figli e dalla presa in carico del padre da parte del Ser.D. territorialmente competente.
10. Le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico del resistente stante l'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e richiesta, così provvede:
- dispone l'affidamento super esclusivo dei gemelli minori e nati il Per_2 Persona_4
03.04.2014 alla madre, collocandoli presso la stessa ed autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti ai figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
- dispone che gli incontri tra il padre ed i figli avvengano esclusivamente in modalità protetta, sentiti i figli, e solo qualora venga dimostrata l'astinenza del resistente dall'uso di sostanze (alcool) e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche del medesimo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ai quali viene conferito espresso mandato di predisporre gli eventuali incontri protetti;
- dà mandato al Servizio Sociale ed all' competenti di attivare/proseguire gli CP_2 interventi di sostegno in esecuzione ovvero l'educativa domiciliare presso la madre attivata per il minore l'educativa di gruppo attivata per , nell'ambito del progetto Per_1 Per_2
P.I.P.P.I., il percorso di sostegno psicologico avviato per entrambi i minori tramite
, la partecipazione della madre al gruppo genitori del progetto P.I.P.P.I; CP_2
- pone a carico del padre il versamento, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli minori e della somma complessiva di € Per_2 Per_1
700,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla madre Parte_1
- dispone che l'assegno unico universale per i figli minori sia interamente percepito dalla madre Parte_3
pagina 9 di 10 - dà mandato al territorialmente competente per la ripresa di un percorso di Pt_2 valutazione dell'eventuale stato di astinenza da alcol del resistente e, se necessario, per l'attivazione di un programma terapeutico di disintossicazione;
- rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dalla madre;
- condanna il resistente a rifondere le spese di lite alla ricorrente che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al curatore speciale dei minori
(Avv. Giuseppina Abbate), ai Servizi Sociali e al S.E.R.D. territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 01.10.2025.
Il Giudice Rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
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