TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/02/2026, n. 3145
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittima applicazione del limite di cumulo di cui all’art. 1 comma 2 della l. n. 505/1978

    La giurisprudenza ha costantemente affermato la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 2, della l. n. 505/1978, anche a seguito di successive modifiche legislative e contrattuali, confermando la validità del limite al cumulo delle indennità. Il Tribunale ha ritenuto che la normativa sopravvenuta non abbia abrogato implicitamente né esplicitamente la disposizione contestata, la quale costituisce una deroga al principio generale di non cumulabilità delle indennità.

  • Rigettato
    Eccezione subordinata di incostituzionalità

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha chiarito che la tutela dell'art. 36 Cost. riguarda la retribuzione nel suo complesso e non i singoli emolumenti, e che le differenze di trattamento economico tra diverse categorie di personale pubblico sono giustificate dalle differenti funzioni istituzionali e dai relativi trattamenti giuridici ed economici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/02/2026, n. 3145
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3145
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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