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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1813/24 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guerrieri Natalino giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Agostini Stefania giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza del 25/3/25 e del 28/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/9/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la in AT ( FR ) il CP_1
28/1/78; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 14/12/77 ) e Per_1
1 ( il 4/11/87 ); che con decreto del 6/12/23 di questo Tribunale è stata Per_2 omologata la loro separazione ( giudizio di separazione contenziosa trasformato in corso di causa in separazione consensuale ) alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
la casa familiare di proprietà comune viene assegnata, vita naturale durante, in esclusivo godimento definitivamente al sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 dovrà provvedere al ritiro dei propri effetti personali, ancora ivi custoditi, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale;
il fabbricato pertinenziale e staccato dalla casa familiare, denominato
“cucina rustica”, viene invece assegnato, vita naturale durante, in esclusivo godimento definitivamente alla sig.ra e il sig. dovrà provvedere al ritiro dei propri effettivi personali ivi Controparte_1 Parte_1 ancora custoditi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale;
La sig.ra entro lo CP_1 stesso termine dovrà dotare il predetto fabbricato “cucina rustica” di autonome utenze (luce, acqua, gas, etc) affinché si faccia carico in via autonoma ed esclusiva degli oneri riferiti ai relativi consumi;
così staccando gli impianti relativi alla “cucina rustica” da quelli principali a servizio della casa familiare. Il sig. Parte_1 di contro, continuerà a farsi carico di tutte gli oneri relativi alle utenze a servizio della sola casa familiare;
Precisano che il sig. continuerà ad utilizzare un solo posto macchina realizzato, all'aperto, al Parte_1 di sotto del porticato ivi esistente, ove ricovererà la propria autovettura, mentre la sig.ra Controparte_1 utilizzerà l'altro posto macchina per il ricovero della propria autovettura;
Il sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge, verserà, invece dell'assegno perequativo mensile di € 300,00 stabilito dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 2.5.2023, quello di € 400,00 (quattrocento/00) a partire dal mese di Ottobre 2023, entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico, ossia con le stesse modalità già attuate. Da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Le parti si rilasciano sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.”. Svolgeva deduzioni difensive in ordine alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e, rilevato che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi, formulava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo
Tribunale adito emettere declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 con ai sensi e per gli effetti dell'art.3, n.2, lett. b) della l.
1.12.70 n.898 e successive
[...] Controparte_1 modifiche ed integrazioni, alle condizioni della separazione consensuale, ovviamente ad eccezione di quelle a cui è stata già data attuazione. Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di AT di eseguire nei registri dello stato civile la annotazione della emananda sentenza. Emetta ogni consequenziale provvedimento di legge, di rito e di ragione. Con vittoria di spese e compensi, come per legge.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 23/9/24 il Giudice rel. fissava l'udienza di comparizione delle parti.
2 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 19/2/25, nulla opponendo all'avversa domanda divorzile e aderendo alle condizioni indicata dall'attore, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Frosinone adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data 28.01.1978 mandando all'Ufficiale dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio numero 1 parte 2 serie A anno 1978 - Registro del Comune di AT, e di procedere a tutti gli incombenti necessari, confermando le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso in data 06.12.2023
(Cron. 14464/2023) nell'ambito del Proc. Civ. n. 554/2023 R.G. – Tribunale di Frosinone, eccettuate quelle cui
è stata già data attuazione. Stante l'adesione alle richieste avversarie, si chiede volersi compensare le spese di lite.”.
Le parti in seguito depositavano rispettive rituali istanze di sostituzione dell'udienza di loro comparizione personale innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte in sostituzione d'udienza e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino al 31/3/25.
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente il 25/3/25 dalla convenuta e il 28/3/25 dall'attore, le parti insistevano nella loro domanda divorzile ormai divenuta congiunta come sopra complessivamente trascritta.
Con ordinanza del 4/4/25 il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex 473- bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in una data imprecisata in atti ma comunque antecedente al 5/12/23 ( cfr. doc. 5, produzioni documentali dell'attore ) e visto il cit. decreto di questo Tribunale del 6/12/23 ( cfr. doc. 6, ibidem ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
3 Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate nelle note in sostituzione d'udienza del 25/3/25 e del 28/3/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT
( FR ) il 28/1/78 da e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di AT dell'anno 1978, Atto n. 1, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate con le note depositate in data 25/3/25 e in data 28/3/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di AT per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1813/24 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guerrieri Natalino giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Agostini Stefania giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza del 25/3/25 e del 28/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/9/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la in AT ( FR ) il CP_1
28/1/78; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 14/12/77 ) e Per_1
1 ( il 4/11/87 ); che con decreto del 6/12/23 di questo Tribunale è stata Per_2 omologata la loro separazione ( giudizio di separazione contenziosa trasformato in corso di causa in separazione consensuale ) alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
la casa familiare di proprietà comune viene assegnata, vita naturale durante, in esclusivo godimento definitivamente al sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 dovrà provvedere al ritiro dei propri effetti personali, ancora ivi custoditi, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale;
il fabbricato pertinenziale e staccato dalla casa familiare, denominato
“cucina rustica”, viene invece assegnato, vita naturale durante, in esclusivo godimento definitivamente alla sig.ra e il sig. dovrà provvedere al ritiro dei propri effettivi personali ivi Controparte_1 Parte_1 ancora custoditi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale;
La sig.ra entro lo CP_1 stesso termine dovrà dotare il predetto fabbricato “cucina rustica” di autonome utenze (luce, acqua, gas, etc) affinché si faccia carico in via autonoma ed esclusiva degli oneri riferiti ai relativi consumi;
così staccando gli impianti relativi alla “cucina rustica” da quelli principali a servizio della casa familiare. Il sig. Parte_1 di contro, continuerà a farsi carico di tutte gli oneri relativi alle utenze a servizio della sola casa familiare;
Precisano che il sig. continuerà ad utilizzare un solo posto macchina realizzato, all'aperto, al Parte_1 di sotto del porticato ivi esistente, ove ricovererà la propria autovettura, mentre la sig.ra Controparte_1 utilizzerà l'altro posto macchina per il ricovero della propria autovettura;
Il sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del coniuge, verserà, invece dell'assegno perequativo mensile di € 300,00 stabilito dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza del 2.5.2023, quello di € 400,00 (quattrocento/00) a partire dal mese di Ottobre 2023, entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico, ossia con le stesse modalità già attuate. Da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Le parti si rilasciano sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.”. Svolgeva deduzioni difensive in ordine alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e, rilevato che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi, formulava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo
Tribunale adito emettere declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 con ai sensi e per gli effetti dell'art.3, n.2, lett. b) della l.
1.12.70 n.898 e successive
[...] Controparte_1 modifiche ed integrazioni, alle condizioni della separazione consensuale, ovviamente ad eccezione di quelle a cui è stata già data attuazione. Ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di AT di eseguire nei registri dello stato civile la annotazione della emananda sentenza. Emetta ogni consequenziale provvedimento di legge, di rito e di ragione. Con vittoria di spese e compensi, come per legge.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 23/9/24 il Giudice rel. fissava l'udienza di comparizione delle parti.
2 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 19/2/25, nulla opponendo all'avversa domanda divorzile e aderendo alle condizioni indicata dall'attore, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Frosinone adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Sig. in data 28.01.1978 mandando all'Ufficiale dello Controparte_1 Parte_1
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio numero 1 parte 2 serie A anno 1978 - Registro del Comune di AT, e di procedere a tutti gli incombenti necessari, confermando le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso in data 06.12.2023
(Cron. 14464/2023) nell'ambito del Proc. Civ. n. 554/2023 R.G. – Tribunale di Frosinone, eccettuate quelle cui
è stata già data attuazione. Stante l'adesione alle richieste avversarie, si chiede volersi compensare le spese di lite.”.
Le parti in seguito depositavano rispettive rituali istanze di sostituzione dell'udienza di loro comparizione personale innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte in sostituzione d'udienza e il Giudice rel. disponeva in conformità, fissando a tal fine alle parti termine perentorio fino al 31/3/25.
Con le successive note ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente il 25/3/25 dalla convenuta e il 28/3/25 dall'attore, le parti insistevano nella loro domanda divorzile ormai divenuta congiunta come sopra complessivamente trascritta.
Con ordinanza del 4/4/25 il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex 473- bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in una data imprecisata in atti ma comunque antecedente al 5/12/23 ( cfr. doc. 5, produzioni documentali dell'attore ) e visto il cit. decreto di questo Tribunale del 6/12/23 ( cfr. doc. 6, ibidem ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
3 Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate nelle note in sostituzione d'udienza del 25/3/25 e del 28/3/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT
( FR ) il 28/1/78 da e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di AT dell'anno 1978, Atto n. 1, Parte II,
Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate con le note depositate in data 25/3/25 e in data 28/3/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di AT per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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