Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta da signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 554 la seguente
SENTENZA
tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BATTISTA RI Parte_1 P.IVA_1
SARA e dell'avv. PARDO LUCA ( elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso il difensore avv. DI BATTISTA RI SARA
Appellante
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 247/2024 del 29 gennaio 2024, notificata in data 20 marzo 2024, emessa nel procedimento r.g. 9673/2016
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOLLIERI ROSARIO, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FOLLIERI ROSARIO.
Appellato
***
All'udienza collegiale del ………….., svolta mediante trattazione scritta ritualmente comunicata alle parti, visto il mancato deposito di note congiunte, la causa è stata riservata.
FATTO E DIRITTO
“Voglia l'adito Tribunale così provvedere:
1) dichiarare illegittima ed arbitraria l'avversa attività suindicata con ordine di rilascio della parte di terreno suindicata in favore dell' e riduzione in pristino di tale parte di fondo nei sensi su CP_1 precisati e nei termini a determinarsi con espletanda CTU;
2) condannare, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni per le ragioni suindicate liquidando, a tali fini, in favore dell'attore, la somma di € 600,00 per l'annata agraria dell'anno 2016
(salvo diversa quantificazione da eseguirsi a mezzo di CTU), oltre ai dovuti importi a quantificarsi fino al concreto rilascio e riduzione in pristino del terreno in disputa, nonché al pagamento delle spettanti indennità per l'occupazione del suolo, da liquidarsi in via equitativa. Il tutto maggiorato da svalutazione ed interessi;
3) emanare ogni altro conseguenziale provvedimento di legge;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario” (all. 5, atto di citazione notificato dal Sig. ). Controparte_1
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha contestato a WW ER di:
- aver realizzato il su parte del proprio terreno, senza aver prima avviato alcuna procedura CP_2 di esproprio e/o aver sottoscritto convenzioni e/o accordi, né aver pagato alcun indennizzo;
- aver, poi, ricostituito la Strada Comunale invadendo, in alcuni punti, il fondo di sua proprietà;
- avergli, così, impedito di (i) utilizzare la parte di terreno interessata dalla suddetta strada sterrata e dal e di (ii) esercitare l'annata agraria, con conseguente perdita economica quantificabile, CP_2 per il solo anno 2016, in euro 600,00.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio WW ER contestando integralmente quanto affermato da parte attrice e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate.
WW ER, in particolare, ha confermato di aver realizzato il Cavidotto lungo la Strada Comunale, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, rispettandone il tracciato allora esistente.
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, ed espletata la CTU, con sentenza n. 247/2024 del 29 gennaio 2024, notificata in data 20 marzo 2024 il Tribunale di Foggia ha così disposto:
“così regolava la contesa:
“1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna la società convenuta all'immediato rilascio del terreno ubicato in Castelnuovo della Daunia, contrada Frattacarosa o Piano del Pozzo, di cui al foglio 43, particella n. 27, interessato dai lavori oggetto del presente giudizio e relativo alla parte di proprietà dell'attore;
2) condanna altresì la società convenuta ad effettuare, a sua cura e spese, il ripristino dello status quo ante, con le opere descritte al punto n. 4 della consulenza tecnica di ufficio depositata nel presente giudizio e fino alla concorrenza di euro 52.107,64; 3) condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 4.447,04, quale danno subito per la perdita delle annualità agrarie, dalla occupazione sino ad oggi, oltre agli interessi legali, nella misura di legge, dalla pubblicazione della presenza sentenza sino al soddisfo;
4) condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 4.447,04, quale danno subito per l'illegittima occupazione del fondo, dalla occupazione sino ad oggi, oltre agli interessi legali, nella misura di legge, dalla pubblicazione della presenza sentenza sino al soddisfo;
5) rigetta la domanda ex art. 614 bis c.p.c.;
6) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, che quantifica in euro 2.552,00 per i compensi professionali, oltre ad euro 125,00 per le borsuali, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario;
7) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso il 10 agosto 2022, vengono poste a carico del convenuto, con il conseguente diritto della parte che abbia eventualmente pagato l'importo al CTU, in forza del predetto decreto, di ripetere dalla controparte quanto versato”.
Con atto di citazione del 18.04.2024, notificato in pari data a mezzo pec ad , la Controparte_1 società ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendone Parte_1 la riforma.
Costituitosi, l'appellato si è opposto all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con le note scritte depositate il 23.09.2024 le parti, congiuntamente hanno chiesto il rinvio dell'udienza, pendendo fra le stesse, trattative per il bonario componimento della controversia.
All'udienza collegiale del 4.02.2025 svolta mediante trattazione scritta il cui avviso è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti, la causa è stata rinviata ex art. 309 cpc ad altra udienza, considerato il mancato deposito di note scritte o istanze di rinvio.
All'udienza collegiale del 4.03.2025 svolta in presenza, vista la mancata comparizione delle parti, la
Corte ha riservato la causa per la decisione.
Va anzitutto evidenziato il comportamento omissivo e di inattività delle parti che non hanno inteso comparire davanti al collegio.
A riguardo, l'art. 309 cpc dispone che “se nel corso del giudizio nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Il richiamo all'art. 181 cpc, così come modificato dal D.L. 25 giugno n.112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008 n.133, ha pertanto, quale conseguenza, la cancellazione della causa dal ruolo ed anche l'estinzione del giudizio. Il primo comma dell'art 181 cpc, infatti, dispone che “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
13. – Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 308 co. 4 cpc.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. n. 247/2024 del 29 gennaio 2024 del Tribunale di Foggia, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile, il 4.03.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)