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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025 e vertente tra
ATTRICE Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Principali
E
CONVENUTA Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Fenu
E
CONVENUTO Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Fantozzi e Giorgia Luchi
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
esponendo in sintesi quanto segue: Controparte_2
- la società attrice – titolare del complesso immobiliare in Roma meglio conosciuto come – è proprietaria anche dell'area di prolungamento di Parte_2
via Federico CA distinta in catasto al f. 235, part. 65, 69 e 598;
- tale area confina con altre – di cui al f. 236 – acquistate in proprietà da oltre un decennio dalla convenuta;
Controparte_1
- il confine tra le rispettive proprietà era delimitato da una recinzione – senza varchi –
installata a cura della società esponente;
- l'area dell'attrice – in precedenza occupata senza titolo da un terzo soggetto e poi rientrata nella materiale disponibilità della legittima proprietaria – è attualmente
“usurpata” dalla che ha divelto la recinzione per consentire l'accesso ai suoi CP_1
terreni contigui ed inoltre – nel rifacimento di un preesistente fabbricato – ha creato una porta ed una serie di finestre che si affacciano verso la proprietà confinante;
- tali iniziative hanno comportato la creazione di servitù di passaggio e di vedute a
carico della proprietà attorea;
- la ha poi venduto il suddetto fabbricato all'altro convenuto CP_1 Controparte_2
– mediante contratto del 18.10.2021 – costituendo a suo favore anche un
[...]
diritto di parcheggio nell'area di proprietà attrice. La società attrice ha dedotto che tali iniziative sono tutte illegittime – in quanto pregiudicano l'area di sua proprietà non gravata da alcun vincolo di servitù – ed ha chiesto la conseguente condanna dei convenuti alla demolizione del capannone, alla chiusura delle vedute ed alla cessazione del passaggio nell'area – con il ripristino dell'originaria recinzione sul confine – nonché allo sgombero dei materiali ivi allocati.
I convenuti – nelle loro autonome comparse di costituzione e risposta – hanno entrambi eccepito preliminarmente l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e – nel merito – ne hanno contestato la fondatezza (chiedendo il solo – in via riconvenzionale subordinata – la CP_2
condanna della alla manleva da ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole CP_1
derivante a proprio carico per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice).
E' stata inutilmente esperita la procedura di mediazione – in seguito all'ordinanza del
4.4.2023 – e sono state quindi depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
La causa – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
Deve ritenersi il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Quest'ultima ha infatti proposto un'azione di negatoria servitutis – a difesa della proprietà – senza assolvere all'onere preliminare afferente alla prova del suo titolo
dominicale sull'area in questione (la cui mancanza è stata eccepita dalla già CP_1
nella sua comparsa di risposta).
Deve sul punto rilevarsi che “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del
bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della
controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza
dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della
proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di
possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende
necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma
all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura
obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”
(Cass. 23.1.2023, n. 1905).
L'attrice – che ha prodotto soltanto delle insufficienti visure catastali – si è limitata ad affermare che il suo atto d'acquisto – stipulato “intorno al 1940” – “non è stato al
momento reperito” (cfr. terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Deve anche ritenersi che gli allegati provvedimenti giudiziari – emessi fra altre parti
– non possano assumere in tal senso alcuna rilevanza nel presente giudizio (essendo quasi tutti afferenti – oltretutto – a differenti azioni solo possessorie o di natura personale).
Ne è stato dedotto dall'attrice – per altro verso – un suo eventuale acquisto a titolo
originario dell'area per intervenuta usucapione.
Si tratta di una valutazione preliminare ed assorbente – riguardante la legittimazione attiva – tale da far escludere che sia effettivamente “cessata la materia del
contendere in quanto dal luglio 2023 la società è rientrata nel possesso di tutte le
aree” (cfr. nota depositata il 28.3.2025 e verbale di udienza del 1.4.2025).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio – seguono la soccombenza della società
attrice.
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
condanna parte attrice a rimborsare ad entrambe le parti convenute le spese processuali, liquidate per ciascuna in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IV e CA come per legge.
24.6.2025. IL DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025 e vertente tra
ATTRICE Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Principali
E
CONVENUTA Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Fenu
E
CONVENUTO Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Fantozzi e Giorgia Luchi
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
esponendo in sintesi quanto segue: Controparte_2
- la società attrice – titolare del complesso immobiliare in Roma meglio conosciuto come – è proprietaria anche dell'area di prolungamento di Parte_2
via Federico CA distinta in catasto al f. 235, part. 65, 69 e 598;
- tale area confina con altre – di cui al f. 236 – acquistate in proprietà da oltre un decennio dalla convenuta;
Controparte_1
- il confine tra le rispettive proprietà era delimitato da una recinzione – senza varchi –
installata a cura della società esponente;
- l'area dell'attrice – in precedenza occupata senza titolo da un terzo soggetto e poi rientrata nella materiale disponibilità della legittima proprietaria – è attualmente
“usurpata” dalla che ha divelto la recinzione per consentire l'accesso ai suoi CP_1
terreni contigui ed inoltre – nel rifacimento di un preesistente fabbricato – ha creato una porta ed una serie di finestre che si affacciano verso la proprietà confinante;
- tali iniziative hanno comportato la creazione di servitù di passaggio e di vedute a
carico della proprietà attorea;
- la ha poi venduto il suddetto fabbricato all'altro convenuto CP_1 Controparte_2
– mediante contratto del 18.10.2021 – costituendo a suo favore anche un
[...]
diritto di parcheggio nell'area di proprietà attrice. La società attrice ha dedotto che tali iniziative sono tutte illegittime – in quanto pregiudicano l'area di sua proprietà non gravata da alcun vincolo di servitù – ed ha chiesto la conseguente condanna dei convenuti alla demolizione del capannone, alla chiusura delle vedute ed alla cessazione del passaggio nell'area – con il ripristino dell'originaria recinzione sul confine – nonché allo sgombero dei materiali ivi allocati.
I convenuti – nelle loro autonome comparse di costituzione e risposta – hanno entrambi eccepito preliminarmente l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e – nel merito – ne hanno contestato la fondatezza (chiedendo il solo – in via riconvenzionale subordinata – la CP_2
condanna della alla manleva da ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole CP_1
derivante a proprio carico per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice).
E' stata inutilmente esperita la procedura di mediazione – in seguito all'ordinanza del
4.4.2023 – e sono state quindi depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
La causa – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 1.4.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
Deve ritenersi il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Quest'ultima ha infatti proposto un'azione di negatoria servitutis – a difesa della proprietà – senza assolvere all'onere preliminare afferente alla prova del suo titolo
dominicale sull'area in questione (la cui mancanza è stata eccepita dalla già CP_1
nella sua comparsa di risposta).
Deve sul punto rilevarsi che “In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del
bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della
controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza
dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della
proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di
possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende
necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma
all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura
obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”
(Cass. 23.1.2023, n. 1905).
L'attrice – che ha prodotto soltanto delle insufficienti visure catastali – si è limitata ad affermare che il suo atto d'acquisto – stipulato “intorno al 1940” – “non è stato al
momento reperito” (cfr. terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Deve anche ritenersi che gli allegati provvedimenti giudiziari – emessi fra altre parti
– non possano assumere in tal senso alcuna rilevanza nel presente giudizio (essendo quasi tutti afferenti – oltretutto – a differenti azioni solo possessorie o di natura personale).
Ne è stato dedotto dall'attrice – per altro verso – un suo eventuale acquisto a titolo
originario dell'area per intervenuta usucapione.
Si tratta di una valutazione preliminare ed assorbente – riguardante la legittimazione attiva – tale da far escludere che sia effettivamente “cessata la materia del
contendere in quanto dal luglio 2023 la società è rientrata nel possesso di tutte le
aree” (cfr. nota depositata il 28.3.2025 e verbale di udienza del 1.4.2025).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio – seguono la soccombenza della società
attrice.
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
condanna parte attrice a rimborsare ad entrambe le parti convenute le spese processuali, liquidate per ciascuna in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IV e CA come per legge.
24.6.2025. IL DI