Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 637
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione/decadenza del termine per l'accertamento doganale

    La Corte ritiene che la disciplina dell'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale non sia applicabile retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua entrata in vigore. Pertanto, si applica la disciplina previgente (art. 221, c. 4, Reg. CEE 2913/92 e art. 84 DPR 43/1973), secondo cui la notifica dell'atto, avvenuta dopo la sentenza penale irrevocabile, è tempestiva e ha evitato la prescrizione/decadenza.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che l'atto di ingiunzione sia adeguatamente motivato, avendo richiamato le sentenze penali e della Corte dei conti, specificato le ragioni dell'azione di recupero, corredato l'atto con tabelle di calcolo e considerato gli esiti delle procedure di riscossione e escussione di polizza, consentendo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 637
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 637
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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