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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA EN, TO
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2020 depositato il 23/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale Palazzina Serv 74123
Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1233/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 28/06/2019
Atti impositivi:
- ING PAG n. PROT N. 2018 AN ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia Dogane e Monopoli si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE AN MONOPOLI, DIREZ. INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E
LA BASILICATA - UFFICIO DELLE AN DI TARANTO avverso l'ingiunzione di pagamento, prot. n.
2018 del 10.7.2018, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 2.255.532,09 per dazio ed accessori.
Trattavasi di dazi non riscossi nell'ambito di operazioni di immissione in libera pratica, effettuate dalla Società_1 Spa dal 1999 al 2001, che l'Ufficio aveva richiesto al ricorrente all'esito del procedimento penale, conclusosi con sentenza della Cassazione n. 39196/2015, nel quale egli era imputato ed era stato condannato per aver concorso alla evasione, da parte di detta società, dei diritti gravanti sulle operazioni doganali.
Eccepiva, il ricorrente, l'intervenuta prescrizione/decadenza, per scadenza del termine di prescrizione applicabile alla tassazione doganale da importazione, oltre alla carenza di motivazione dell'atto.
Si costituiva l'ADM e contestava la fondatezza dei motivi di ricorso.
La adita CTP, con sentenza n. 1233 depositata il 28.6.2019, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio avendo ritenuto infondati entrambi i motivi proposti: quello sulla prescrizione, in quanto la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuti era avvenuta nel rispetto dei termini desumibili dall'art. 221, par. 4, Reg. n. 2913/1993 e dall'art. 84 del DPR n. 43/1973, applicabili all'obbligazione doganale in questione;
quello sul difetto di motivazione, poiché smentito dalle indicazioni contenute nell'atto impugnato, idonee a porre il ricorrente in condizione di comprendere le ragioni della pretesa erariale e di opporre ad essa efficace e tempestiva difesa.
Ha appellato il contribuente per sostenere l'erroneità della pronuncia, che avrebbe disatteso quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo a proposito del termine di prescrizione/decadenza dell'accertamento doganale nel caso di obbligazione sorta a seguito di fatto penalmente rilevante. Ha perciò ribadito quanto già esposto nell'atto introduttivo del giudizio e cioè che la previgente disposizione relativa ai termini di prescrizione dell'accertamento doganale nel caso di obbligazione sorta a seguito di fatto penalmente rilevante, contenuta nell'art. 221, 4. del Reg. CEE 2913/92, ritenuta dal giudice di prime cure applicabile al caso in esame, era stata sostituita dall'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n.
952/2013 del 9.10.13) e che il termine desumibile da quest'ultima disposizione era stato ampiamente superato, poiché erano trascorsi quasi vent'anni, praticamente il doppio rispetto al termine massimo (dieci anni) previsto dal predetto art. 103.
Ha inoltre riproposto il motivo del difetto di motivazione dell'atto impugnato, ritenendo erronea la valutazione operata sul punto dal giudice di prime cure.
Si è costituita in giudizio l'ADM contestando la fondatezza dei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso del Collegio, non è fondato.
In ordine al primo dei motivi di appello, sostiene il ricorrente che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, nel caso di obbligazione sorta a seguito di fatto penalmente rilevante, dovrebbe applicarsi per il computo dei termini di prescrizione/decadenza dell'obbligazione doganale, non la disposizione contenuta nell'art.. 221. 4. del Reg. CEE 2913/92, bensì quella stabilita dall'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale
(Regolamento UE n. 952/2013 del 9.10.13), secondo la quale, allorché “l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 della stessa norma è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”. In base a tale disposizione la prescrizione dell'obbligazione doganale si compirebbe col decorso di cinque / dieci anni dal momento del sorgere della stessa.
E, avendo tale disposizione, secondo il ricorrente, valenza di norma interpretativa, sarebbe applicabile retroattivamente, e quindi anche alla vicenda che ci interessa, per cui la notifica dell'atto di ingiunzione, avvenuta a distanza di quasi venti anni dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, avrebbe ampiamente superato il termine massimo di cinque / dieci anni fissato dal predetto art. 103 del nuovo CDU, con conseguente prescrizione/decadenza dell'accertamento doganale.
Il punto di vista dell'appellante non può essere condiviso.
Ritiene in proposito, il Collegio, assolutamente condivisibili, in quanto giuridicamente corrette, le istruzioni, in tema di termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale, impartite con nota prot. 51424/RU dell'8 giugno 2017, emessa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, di seguito alla precedente circolare 8/D del 19 giugno 2016, che ha ripreso in proposito i principi dei Giudici Unionali (v. Corte di Giustizia UE, sentenza del 23/2/2006 relativa al caso C-201/04), secondo i quali una norma che regola l'operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore.
Ne deriva che la disciplina dell'articolo 103 del nuovo CDU, evocato dalla parte, può essere applicata alle obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016); mentre alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016), quale è la nostra, che concerne operazioni compiute negli anni 1999, 2000 e 2001, si applicherà la disciplina recata dal previgente CDC, che è quella tenuta presente dal giudice di prime cure, cioè l'art. 221, c. 4, Reg. CEE 2913/92 (“Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui e' stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”) e l'art. 84 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale applicabile ratione temporis (“L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. … Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.”).
In base alle predette disposizioni, la notifica dell'atto di ingiunzione impugnato, avvenuta in data 20.7.2018, successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione – V sez. penale, depositata il
28.9.2015, è stata effettuata tempestivamente ed ha evitato la prescrizione/decadenza dell'azione.
Infondata è pure l'altra contestazione circa la decorrenza del termine prescrizionale, secondo la quale l'Amministrazione non avrebbe mai emesso un atto da cui risultasse formulata la notizia criminis;
contestazione che risulta smentita dalla emissione del sequestro penale del 22.5.2002, rilevante ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Né può condividersi la censura circa il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'atto di ingiunzione, che ha fatto seguito alla fase endoprocedimentale attivata con la comunicazione prot.
n. 4810/RU del 14.3.2018 emessa dall'Ufficio delle Dogane di Taranto ed alla quale il sig. Ricorrente_1 ha partecipato con la rappresentanza del proprio difensore, ha infatti specificamente richiamato le sentenze penali del Tribunale, della Sez. dist. di Corte di appello di Taranto e della Corte di Cassazione che hanno accertato i fatti penalmente rilevanti posti a fondamento della responsabilità del ricorrente, nonché le sentenze della Corte dei conti;
atti, questi, tutti già portati a conoscenza del ricorrente.
Ha inoltre esplicitato con chiarezza e puntualità le ragioni dell'azione di recupero avviata dall'Ufficio ed ha corredato l'atto con le tabelle di calcolo dei diritti doganali e degli interessi di mora relativi alle operazioni di immissione in libera pratica degli anni 1999, 2000 e 2001 risultanti dai verbali di rottamazione sottoscritti dal sig. Ricorrente_1, indicati con le relative date e quantità rottamate. Ha pure considerato gli esiti dell'attività di riscossione coattiva posta in essere nei confronti della
Società_1 Spa (da cui non sono risultate somme introitate a favore dell'Erario) e dell'escussione della polizza emessa dalla Assicurazioni Generali Spa a parziale copertura della somma dovuta a titolo di dazi e relativi interessi per le operazioni di immissione in libera pratica della predetta società.
Il tutto con specifici riferimenti alle disposizioni normative e regolamentari applicate.
L' ADM ha portato in tal modo a conoscenza del destinatario dell'atto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche delle determinazioni dell'Amministrazione, consentendo, com'è evidente anche dall'atto di impugnazione proposto, il pieno ed esauriente esercizio del diritto di difesa. L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 9.456,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA EN, TO
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2020 depositato il 23/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale Palazzina Serv 74123
Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1233/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 28/06/2019
Atti impositivi:
- ING PAG n. PROT N. 2018 AN ZI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia Dogane e Monopoli si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE AN MONOPOLI, DIREZ. INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E
LA BASILICATA - UFFICIO DELLE AN DI TARANTO avverso l'ingiunzione di pagamento, prot. n.
2018 del 10.7.2018, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 2.255.532,09 per dazio ed accessori.
Trattavasi di dazi non riscossi nell'ambito di operazioni di immissione in libera pratica, effettuate dalla Società_1 Spa dal 1999 al 2001, che l'Ufficio aveva richiesto al ricorrente all'esito del procedimento penale, conclusosi con sentenza della Cassazione n. 39196/2015, nel quale egli era imputato ed era stato condannato per aver concorso alla evasione, da parte di detta società, dei diritti gravanti sulle operazioni doganali.
Eccepiva, il ricorrente, l'intervenuta prescrizione/decadenza, per scadenza del termine di prescrizione applicabile alla tassazione doganale da importazione, oltre alla carenza di motivazione dell'atto.
Si costituiva l'ADM e contestava la fondatezza dei motivi di ricorso.
La adita CTP, con sentenza n. 1233 depositata il 28.6.2019, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di giudizio avendo ritenuto infondati entrambi i motivi proposti: quello sulla prescrizione, in quanto la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuti era avvenuta nel rispetto dei termini desumibili dall'art. 221, par. 4, Reg. n. 2913/1993 e dall'art. 84 del DPR n. 43/1973, applicabili all'obbligazione doganale in questione;
quello sul difetto di motivazione, poiché smentito dalle indicazioni contenute nell'atto impugnato, idonee a porre il ricorrente in condizione di comprendere le ragioni della pretesa erariale e di opporre ad essa efficace e tempestiva difesa.
Ha appellato il contribuente per sostenere l'erroneità della pronuncia, che avrebbe disatteso quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo a proposito del termine di prescrizione/decadenza dell'accertamento doganale nel caso di obbligazione sorta a seguito di fatto penalmente rilevante. Ha perciò ribadito quanto già esposto nell'atto introduttivo del giudizio e cioè che la previgente disposizione relativa ai termini di prescrizione dell'accertamento doganale nel caso di obbligazione sorta a seguito di fatto penalmente rilevante, contenuta nell'art. 221, 4. del Reg. CEE 2913/92, ritenuta dal giudice di prime cure applicabile al caso in esame, era stata sostituita dall'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n.
952/2013 del 9.10.13) e che il termine desumibile da quest'ultima disposizione era stato ampiamente superato, poiché erano trascorsi quasi vent'anni, praticamente il doppio rispetto al termine massimo (dieci anni) previsto dal predetto art. 103.
Ha inoltre riproposto il motivo del difetto di motivazione dell'atto impugnato, ritenendo erronea la valutazione operata sul punto dal giudice di prime cure.
Si è costituita in giudizio l'ADM contestando la fondatezza dei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso del Collegio, non è fondato.
In ordine al primo dei motivi di appello, sostiene il ricorrente che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, nel caso di obbligazione sorta a seguito di fatto penalmente rilevante, dovrebbe applicarsi per il computo dei termini di prescrizione/decadenza dell'obbligazione doganale, non la disposizione contenuta nell'art.. 221. 4. del Reg. CEE 2913/92, bensì quella stabilita dall'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale
(Regolamento UE n. 952/2013 del 9.10.13), secondo la quale, allorché “l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 della stessa norma è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”. In base a tale disposizione la prescrizione dell'obbligazione doganale si compirebbe col decorso di cinque / dieci anni dal momento del sorgere della stessa.
E, avendo tale disposizione, secondo il ricorrente, valenza di norma interpretativa, sarebbe applicabile retroattivamente, e quindi anche alla vicenda che ci interessa, per cui la notifica dell'atto di ingiunzione, avvenuta a distanza di quasi venti anni dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, avrebbe ampiamente superato il termine massimo di cinque / dieci anni fissato dal predetto art. 103 del nuovo CDU, con conseguente prescrizione/decadenza dell'accertamento doganale.
Il punto di vista dell'appellante non può essere condiviso.
Ritiene in proposito, il Collegio, assolutamente condivisibili, in quanto giuridicamente corrette, le istruzioni, in tema di termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale, impartite con nota prot. 51424/RU dell'8 giugno 2017, emessa dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, di seguito alla precedente circolare 8/D del 19 giugno 2016, che ha ripreso in proposito i principi dei Giudici Unionali (v. Corte di Giustizia UE, sentenza del 23/2/2006 relativa al caso C-201/04), secondo i quali una norma che regola l'operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in vigore.
Ne deriva che la disciplina dell'articolo 103 del nuovo CDU, evocato dalla parte, può essere applicata alle obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016); mentre alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016), quale è la nostra, che concerne operazioni compiute negli anni 1999, 2000 e 2001, si applicherà la disciplina recata dal previgente CDC, che è quella tenuta presente dal giudice di prime cure, cioè l'art. 221, c. 4, Reg. CEE 2913/92 (“Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui e' stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”) e l'art. 84 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale applicabile ratione temporis (“L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. … Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.”).
In base alle predette disposizioni, la notifica dell'atto di ingiunzione impugnato, avvenuta in data 20.7.2018, successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione – V sez. penale, depositata il
28.9.2015, è stata effettuata tempestivamente ed ha evitato la prescrizione/decadenza dell'azione.
Infondata è pure l'altra contestazione circa la decorrenza del termine prescrizionale, secondo la quale l'Amministrazione non avrebbe mai emesso un atto da cui risultasse formulata la notizia criminis;
contestazione che risulta smentita dalla emissione del sequestro penale del 22.5.2002, rilevante ai fini del dies a quo del termine di prescrizione.
Né può condividersi la censura circa il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'atto di ingiunzione, che ha fatto seguito alla fase endoprocedimentale attivata con la comunicazione prot.
n. 4810/RU del 14.3.2018 emessa dall'Ufficio delle Dogane di Taranto ed alla quale il sig. Ricorrente_1 ha partecipato con la rappresentanza del proprio difensore, ha infatti specificamente richiamato le sentenze penali del Tribunale, della Sez. dist. di Corte di appello di Taranto e della Corte di Cassazione che hanno accertato i fatti penalmente rilevanti posti a fondamento della responsabilità del ricorrente, nonché le sentenze della Corte dei conti;
atti, questi, tutti già portati a conoscenza del ricorrente.
Ha inoltre esplicitato con chiarezza e puntualità le ragioni dell'azione di recupero avviata dall'Ufficio ed ha corredato l'atto con le tabelle di calcolo dei diritti doganali e degli interessi di mora relativi alle operazioni di immissione in libera pratica degli anni 1999, 2000 e 2001 risultanti dai verbali di rottamazione sottoscritti dal sig. Ricorrente_1, indicati con le relative date e quantità rottamate. Ha pure considerato gli esiti dell'attività di riscossione coattiva posta in essere nei confronti della
Società_1 Spa (da cui non sono risultate somme introitate a favore dell'Erario) e dell'escussione della polizza emessa dalla Assicurazioni Generali Spa a parziale copertura della somma dovuta a titolo di dazi e relativi interessi per le operazioni di immissione in libera pratica della predetta società.
Il tutto con specifici riferimenti alle disposizioni normative e regolamentari applicate.
L' ADM ha portato in tal modo a conoscenza del destinatario dell'atto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche delle determinazioni dell'Amministrazione, consentendo, com'è evidente anche dall'atto di impugnazione proposto, il pieno ed esauriente esercizio del diritto di difesa. L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 9.456,00, oltre accessori di legge se dovuti.