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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. AU SA Presidente dott.ssa AN Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1005/2022, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN OR
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUSCAINO ON
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate all'udienza del 17.12.2025 su proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. dal giudice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 29.06.2013, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 4, parte II, anno 2013, ed altresì che dalla loro unione era nata la figlia (19.04.2016). Persona_1
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 23.10.20149 aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa recante n. 163/2019.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, concludendo con la richiesta di sostanziale conferma delle condizioni vigenti.
Si costituiva il resistente manifestando la propria concorde Controparte_1 volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva la modifica delle condizioni di cui al regime vigente in punto di esercizio del proprio diritto di visita e del mantenimento della figlia minore, nonché la revoca del contributo alla locazione posto a proprio carico.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si procedeva alla libera audizione delle parti e falliva il rituale tentativo di conciliazione.
Con successiva ordinanza del 12.09.2022, il Presidente provvedeva a regolamentare in via provvisoria il regime personale e patrimoniale.
In corso di causa, veniva disposto l'intervento dell' Controparte_2
, al fine di effettuare una breve valutazione su criticità e risorse del nucleo e
[...] di suggerire il regime di incontri più pertinente, nell'interesse della prole minore.
All'udienza del 14.06.2023, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U. psicologica su base familiare.
All'udienza del 18.06.2025, si procedeva all'ascolto protetto della figlia minore
[...]
che dichiarava di trascorrere volentieri il proprio tempo sia con la madre che con il Per_1 padre, esprimendo preoccupazione nel rimanere “troppo tempo” senza vedere l'una o l'altro
(cfr. restituzione sintetica contenuta nel verbale d'udienza).
Le parti venivano più volte invitate a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa e, all'ultima udienza del 17.12.2025, con ampia interlocuzione in esito a proposta conciliativa del Giudice raggiungevano accordo sui seguenti punti, “con permanenza della valutazione nel rispetto della sensibilità della piccola sul suo stato di benessere psicologico
2 nelle attuali condizioni a cura della UOS PSG o se riterrà della NPIA, preferibilmente con operatori già noti”:
“- Affido condiviso con collocamento presso la madre con domicilio in via Barraco 6
TP; il padre (fatta eccezione per i giorni in cui entra o ha impegni a prima ora) preleverà la piccola alle 8.00 (salva diversa richiesta della piccola) e la accompagnerà a scuola settimana A (weekend con il padre) lunedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cena compresa;
mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cena compresa;
venerdì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 della domenica (salva diversa richiesta della piccola) settimana B (weekend con la madre) lunedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cena compresa;
mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 del giovedì, cena compresa;
festività alternate come in atto;
vacanze estive, luglio e agosto settimane alternate, con preavviso del calendario almeno 60 gg prima;
in ciascun periodo verrà data priorità ad esigenze o impegni di svago
e socializzazione della minore. Compleanni dei genitori insieme a costoro indipendentemente dal calendario delle visite;
-concordano altresì che nelle giornate in cui la madre è a Trapani sarà lei ad accompagnare la piccola a scuola, anche se fosse di giovedì. Nel qual caso la bambina dormirebbe con la madre e pernotterebbe invece dal padre il giovedì immediatamente successivo;
- 400 euro di mantenimento e spese straordinarie al 50%”.
Inoltre, le parti, in assenza di accordo sulla gestione degli account utilizzati dalla figlia minore, stabilivano che “la bambina potrà sì usare il suo cellulare ma a casa oppure alle feste in cui è invitata, senza funzioni di geolocalizzazione”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiunte.
*****
Tanto premesso, occorre dare atto della già intervenuta declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, pronunciata con sentenza del 18.06.2023.
3 Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, pure ascoltata dal Tribunale (oltre che dagli operatori sociosanitari incaricati e dal perito nominato d'ufficio – cfr. rel. UOS di Psicologia giuridica del 13.04.2023 e C.T.U. del 5.10.2024), né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Va mantenuta la delega per il supporto psicologico.
Infine, le spese di lite vanno compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- regola i rapporti personali ed economici tra le parti alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 17.12.2025, con conferma del supporto per la piccola con onere di riferire a mesi 6 al Giudice tutelare;
Persona_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel.
AN Lo AS
Il Presidente
AU SA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. AU SA Presidente dott.ssa AN Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1005/2022, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN OR
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BUSCAINO ON
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate all'udienza del 17.12.2025 su proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c. dal giudice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 29.06.2013, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 4, parte II, anno 2013, ed altresì che dalla loro unione era nata la figlia (19.04.2016). Persona_1
1 Esponeva che il Tribunale di Trapani, in data 23.10.20149 aveva pronunciato la loro separazione personale con decreto di omologa recante n. 163/2019.
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, concludendo con la richiesta di sostanziale conferma delle condizioni vigenti.
Si costituiva il resistente manifestando la propria concorde Controparte_1 volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Chiedeva la modifica delle condizioni di cui al regime vigente in punto di esercizio del proprio diritto di visita e del mantenimento della figlia minore, nonché la revoca del contributo alla locazione posto a proprio carico.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si procedeva alla libera audizione delle parti e falliva il rituale tentativo di conciliazione.
Con successiva ordinanza del 12.09.2022, il Presidente provvedeva a regolamentare in via provvisoria il regime personale e patrimoniale.
In corso di causa, veniva disposto l'intervento dell' Controparte_2
, al fine di effettuare una breve valutazione su criticità e risorse del nucleo e
[...] di suggerire il regime di incontri più pertinente, nell'interesse della prole minore.
All'udienza del 14.06.2023, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U. psicologica su base familiare.
All'udienza del 18.06.2025, si procedeva all'ascolto protetto della figlia minore
[...]
che dichiarava di trascorrere volentieri il proprio tempo sia con la madre che con il Per_1 padre, esprimendo preoccupazione nel rimanere “troppo tempo” senza vedere l'una o l'altro
(cfr. restituzione sintetica contenuta nel verbale d'udienza).
Le parti venivano più volte invitate a valutare la percorribilità di una soluzione conciliativa e, all'ultima udienza del 17.12.2025, con ampia interlocuzione in esito a proposta conciliativa del Giudice raggiungevano accordo sui seguenti punti, “con permanenza della valutazione nel rispetto della sensibilità della piccola sul suo stato di benessere psicologico
2 nelle attuali condizioni a cura della UOS PSG o se riterrà della NPIA, preferibilmente con operatori già noti”:
“- Affido condiviso con collocamento presso la madre con domicilio in via Barraco 6
TP; il padre (fatta eccezione per i giorni in cui entra o ha impegni a prima ora) preleverà la piccola alle 8.00 (salva diversa richiesta della piccola) e la accompagnerà a scuola settimana A (weekend con il padre) lunedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cena compresa;
mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cena compresa;
venerdì dall'uscita da scuola sino alle 18.00 della domenica (salva diversa richiesta della piccola) settimana B (weekend con la madre) lunedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00, cena compresa;
mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 del giovedì, cena compresa;
festività alternate come in atto;
vacanze estive, luglio e agosto settimane alternate, con preavviso del calendario almeno 60 gg prima;
in ciascun periodo verrà data priorità ad esigenze o impegni di svago
e socializzazione della minore. Compleanni dei genitori insieme a costoro indipendentemente dal calendario delle visite;
-concordano altresì che nelle giornate in cui la madre è a Trapani sarà lei ad accompagnare la piccola a scuola, anche se fosse di giovedì. Nel qual caso la bambina dormirebbe con la madre e pernotterebbe invece dal padre il giovedì immediatamente successivo;
- 400 euro di mantenimento e spese straordinarie al 50%”.
Inoltre, le parti, in assenza di accordo sulla gestione degli account utilizzati dalla figlia minore, stabilivano che “la bambina potrà sì usare il suo cellulare ma a casa oppure alle feste in cui è invitata, senza funzioni di geolocalizzazione”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiunte.
*****
Tanto premesso, occorre dare atto della già intervenuta declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, pronunciata con sentenza del 18.06.2023.
3 Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, pure ascoltata dal Tribunale (oltre che dagli operatori sociosanitari incaricati e dal perito nominato d'ufficio – cfr. rel. UOS di Psicologia giuridica del 13.04.2023 e C.T.U. del 5.10.2024), né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Va mantenuta la delega per il supporto psicologico.
Infine, le spese di lite vanno compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- regola i rapporti personali ed economici tra le parti alle condizioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 17.12.2025, con conferma del supporto per la piccola con onere di riferire a mesi 6 al Giudice tutelare;
Persona_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel.
AN Lo AS
Il Presidente
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