Art. 4.
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne e affidata l'esecuzione.
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne e affidata l'esecuzione.