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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2265/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente al largo Martiri ungheresi, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
DA AS (C.F.: ), giusta procura in atti, pec: C.F._2
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 29 – Sc. C., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO GIORDANO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Cavour n. 48 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. N. 2265/2025
I Con ricorso depositato il 6.8.2025 ai sensi degli artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con la resistete in EA il 25.4.1992, che dall'unione coniugale erano nati i figli (14.4.1994) e (26.11.1999), Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti poiché occupati, che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorando e da tempo i coniugi conducevano ciascuno vita propria, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza, in data 29.10.2025 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha preso atto della volontà del marito di volersi separare, ha confermato l'autonomia reddituale di entrambi i coniugi e dei figli e ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale.
III All'udienza del 3.12.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c. atteso che in data 17.11.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta in tal senso avendo rinvenuto accordo di separazione personale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle seguenti concordi condizioni:
2 R.G. N. 2265/2025
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alla fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il cui sostanziale contenuto consta di rinunce, il
Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2265 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra e Parte_1 [...]
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di CP_1
Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._3 concordatario in EA (PZ) il 25.4.1992;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
EA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto N. 16,
P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione, delle quali si prende atto;
4) spese compensate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2265/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente al largo Martiri ungheresi, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
DA AS (C.F.: ), giusta procura in atti, pec: C.F._2
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 29 – Sc. C., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO GIORDANO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliata in Potenza alla via Cavour n. 48 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. N. 2265/2025
I Con ricorso depositato il 6.8.2025 ai sensi degli artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio con la resistete in EA il 25.4.1992, che dall'unione coniugale erano nati i figli (14.4.1994) e (26.11.1999), Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti poiché occupati, che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorando e da tempo i coniugi conducevano ciascuno vita propria, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza, in data 29.10.2025 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha preso atto della volontà del marito di volersi separare, ha confermato l'autonomia reddituale di entrambi i coniugi e dei figli e ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale.
III All'udienza del 3.12.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c. atteso che in data 17.11.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta in tal senso avendo rinvenuto accordo di separazione personale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle seguenti concordi condizioni:
2 R.G. N. 2265/2025
IV Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alla fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il cui sostanziale contenuto consta di rinunce, il
Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2265 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra e Parte_1 [...]
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di CP_1
Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._3 concordatario in EA (PZ) il 25.4.1992;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
EA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto N. 16,
P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione, delle quali si prende atto;
4) spese compensate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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