Articolo 52 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 51Articolo 47 bis
Versione
22 marzo 1913
Art. 52.

La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.
Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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